Sentenza 11 giugno 2007
Massime • 1
I crediti per i servizi resi in favore della custodia giudiziaria della società fallita maturano nei confronti di quest'ultima, non essendo la custodia un soggetto diverso dall'ente fallito ma l'organo di una procedura aperta in una situazione di inadempienza della debitrice, assoggettata a procedimento espropriativo; tali crediti devono, pertanto, essere verificati in sede concorsuale, quand'anche abbiano titolo alla prededuzione.
Commentario • 1
- 1. Il rapporto tra credito fondiario, fallimento ed espropriazione forzata immobiliare alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione del 28 settembre 2018 n.…Redazione · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2019
1. Inquadramento generale E' noto che l'apertura di una procedura concorsuale determina la improcedibilità delle esecuzioni individuali già pendenti sui beni del debitore acquisiti alla massa e la inammissibilità di nuove azioni, a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento [1] . L'eccezione più significativa a tale regola è prevista in favore del creditore fondiario [2] dall'art. 41, comma 2, T.U.B. (D.lgs. 01/09/1993 n. 385) per il quale “l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2007, n. 13663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13663 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO GE.SE.CE.DI. GESTIONE SERVIZI CENTRO DIREZIONALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso l'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, rappresentato e difeso dall'avvocato CIOFFI GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CUSTODIA GIUDIZIARIA DEGLI IMMOBILI PIGNORATI IN DANNO ALLA CEDINA S.R.L., in persona del custode Saltalamacchia Mario, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARIS 11, presso l'avvocato ALDO FINTO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALTALAMACCHIA MARIO (stesso custode);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1187/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 22/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2007 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MARZI, con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il custode giudiziario degli immobili pignorati in danno della soc. Ce.Di.Na. s.r.l. chiese al Tribunale di Napoli con atto 24.5.2000 che fosse dichiarato che il Consorzio GESECEDI - consorzio di servizi in favore, degli immobili siti nel centro direzionale di Napoli, parte dei quali della Ce.Di.Na., che ad esso li aveva locati - ne era detentore sine titulo, in quanto il contratto era nullo ed inefficace ai sensi dell'art. 560 c.p.c., comma 2, e fosse condannato al rilascio e al pagamento di un indennizzo per l'occupazione dall'1.5.1999 sino al rilascio, in ragione di L.
4.916.667. il convenuto si costituir eccepì il difetto di legittimazione attiva del custode, contestò la misura della richiesta e in via riconvenzionale chiese la condanna della custodia a pagare gli oneri consortili dal 1994 in poi.
Il tribunale con sent. 30.3.2001 accolse la domanda dell'attore e condannò il Consorzio alle spese processuali.
La decisione, impugnata dal Consorzio, è stata confermata con sent. 22.4.2002 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha ritenuto attivamente legittimato il custode, in quanto titolare del potere di amministrare i beni pignorati nell'interesse dei creditori;
ha disatteso la richiesta del Consorzio relativa ai canoni consortili, osservando che quel credito avrebbe dovuto essere accertato in sede fallimentare, essendo stata intanto la soc. Ce.Di.Na. dichiarata fallita con sentenza 13.12.2000, ed ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda proposta a titolo di arricchimento senza causa.
Propone ricorso per Cassazione con tre motivi il Consorzio;
resiste con controricorso la custodia giudiziaria degli immobili pignorati. Entrambi hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 429 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4.
Deduce che nella udienza del 4.4.2002, in cui la causa era stata discussa e si era richiesta la lettura del dispositivo, era stato disposto di ufficio il rinvio per il prosieguo della discussione, che era stata già esaurita, tant'è che nella successiva dell'11.4.2002 le parti si erano limitate a reiterare la richiesta di lettura del dispositivo, che fu resa.
Tanto aveva prodotto una cesura tra discussione e decisione, in violazione del rito applicabile, con l'effetto di rendere nulla la sentenza.
Con il secondo mezzo è denunziata la omessa, apparente, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento al rigetto della domanda riconvenzionale.
Assume il Consorzio che la sua richiesta aveva riguardato i servizi resi alla custodia giudiziaria e che la decisione impugnata aveva mancato di considerare che debitrice dei relativi oneri era Quest'ultima e non la società fallita.
Con il terzo si denunziano violazione, falsa interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 2 e art. 111; artt. 24 e 52 L. Fall., in relazione alla circostanza che sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari, anche dopo la dichiarazione di fallimento l'art. 41 citato consente la prosecuzione di azioni esecutive e conseguentemente il custode, pur in costanza di fallimento, gestisce i beni pignorati ed è tenuto a versare all'istituto di credito procedente i frutti, dedotte le spese di amministrazione;
sicché la sua domanda, attenendo ai servizi prestati e agli oneri sostenuti per il fabbricato in custodia, aveva ad oggetto siffatte spese ed era pertanto proponibile. il primo motivo è infondato.
Se a norma dell'art. 429 c.p.c., la omessa lettura del dispositivo determina nullità insanabile della sentenza, non altrettanto si verifica allorché la decisione sia assunta in una udienza alla quale la causa sia stata rinviata al termine della discussione e in quella udienza sia stata data lettura del dispositivo (Cass. 1729/1998). Tale scissione tra discussione e decisione, con coeva lettura del dispositivo, peraltro neanche si realizzò nella specie, poiché nella udienza del 4.4.2002 la causa fu rinviata per il prosieguo della discussione e a nulla rileva che nella successiva dell'11.4.2002 null'altro si aggiunse a quanto già dedotto, giacché, quand'anche le parti si fossero limitate a chiedere che la causa si decidesse e si desse lettura del dispositivo, la chiusura della discussione ebbe luogo comunque in quest'ultima udienza, in cui poi coincisero la decisione e la lettura del dispositivo. Il secondo ed il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente. A riguardo va preliminarmente osservato che i crediti per i servizi resi dal Consorzio, dei quali si assume che abbia beneficiato la custodia giudiziaria della società fallita, in realtà maturarono nei confronti di quest'ultima, non essendo la custodia soggetto diverso dall'ente fallito, bensì l'organo di una procedura aperta in una situazione di inadempienza della debitrice, assoggettata a procedimento espropriativo.
Ne consegue che quei crediti necessitavano di essere verificati nella sede concorsuale, quand'anche avessero avuto titolo alla prededuzione, non essendo riscontrabile in capo ad altri che alla fallita la legittimazione passiva.
Vero è che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 2, abilita il credito fondiario a proseguire l'azione esecutiva, anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore e il custode dei beni pignorati ed il curatore del fallimento, che sia intervenuto nella esecuzione, a trattenere l'importo corrispondente ai tributi e alle spese di amministrazione - in cui vanno certamente inclusi gli oneri della custodia - sulle somme spettanti al creditore procedente, ma ciò non toglie la esigenza che quegli oneri siano previamente accertati nella loro qualità ed entità e siano graduati dal giudice del concorso, una volta che si sia aperto con la dichiarazione di fallimento, a tale verifica dovendosi sottoporre sia i crediti maturati anteriormente che quelli successivi, compresi quelli vantati dal credito fondiario, beneficiario del privilegio processuale di procedere alla esecuzione dei beni, ma tenuto ad insinuarsi al passivo del fallimento ai fini della graduazione, perché resti definitiva la assegnazione provvisoria delle somme ottenute in sede di esecuzione individuale (Cass. 23572/2004); contesto al quale non possono ovviamente sottrarsi quelli maturati nel corso e a causa della gestione giudiziaria.
Il ricorso va pertanto respinto, con la condanna del ricorrente alle spese processuali in Euro 7.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi e Euro 7.500,00 per onorari;
oltre alle spese generali e a agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in Euro 7.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi e Euro 7.500,00 per onorari;
oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007