Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2007, n. 13663
CASS
Sentenza 11 giugno 2007

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Massime1

I crediti per i servizi resi in favore della custodia giudiziaria della società fallita maturano nei confronti di quest'ultima, non essendo la custodia un soggetto diverso dall'ente fallito ma l'organo di una procedura aperta in una situazione di inadempienza della debitrice, assoggettata a procedimento espropriativo; tali crediti devono, pertanto, essere verificati in sede concorsuale, quand'anche abbiano titolo alla prededuzione.

Commentario1

  • 1Il rapporto tra credito fondiario, fallimento ed espropriazione forzata immobiliare alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione del 28 settembre 2018 n.…
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2019

    1. Inquadramento generale E' noto che l'apertura di una procedura concorsuale determina la improcedibilità delle esecuzioni individuali già pendenti sui beni del debitore acquisiti alla massa e la inammissibilità di nuove azioni, a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento [1] . L'eccezione più significativa a tale regola è prevista in favore del creditore fondiario [2] dall'art. 41, comma 2, T.U.B. (D.lgs. 01/09/1993 n. 385) per il quale “l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2007, n. 13663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13663
Data del deposito : 11 giugno 2007

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