TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/11/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3047/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3047/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Simonini n. 13/A (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lunedei (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Denise Rossato (C.F. ) elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dei procuratori sito in Rimini (RN) Via Flaminia n. 101 P.E.C.
giusta procura in atti;
Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Rustico n. 11/C int. 1 (C.F.: ); C.F._4
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
pagina 1 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Il sig. con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023 ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, nella persona Controparte_1 del Giudice designato, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che gli eventi dannosi di cui alla presente causa sono riconducibili, a titolo di responsabilità extracontrattuale, in via diretta ed esclusiva, a e, per l'effetto, Controparte_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti subiti dal signor come descritti in narrativa, ovvero a Parte_1 risarcire al ricorrente quelle maggiori o minori somme che risulteranno di Giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo, nonché rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari ai sensi di Legge del presente procedimento”.
Preliminarmente, parte ricorrente ha ricostruito i fatti sottesi alla domanda di cui sopra e, a riguardo, ha riferito che in data 8.08.2013, mentre si trovava presso il cortile pertinenziale del ove viveva, è CP_2 stato aggredito dal sig. il quale, dopo avergli rivolto espressioni quali “albanese di merda” e “io ti CP_1 ammazzo”, lo ha colpito alla nuca con un corpo contundente e, dopo averlo steso a terra, lo ha colpito con calci e pugni. Il sig. ha rappresentato che, in conseguenza del fatto illecito, ha riportato gravi lesioni Pt_1 così come da perizia del Dott. “Trauma cranico non commotivo ed escoriazioni al volto, guarite senza postumi. Per_1
Lieve stato ansioso e fobico-reattivo in esito ad evento psico-traumatizzante. Esiti di frattura dell'estremo anteriore della XI costa all'emitorace di sinistra. Esiti di lesione di ON (frattura della base della falange ungueale con distacco del tendine estensore) del V° dito della mano destra, in destrimane, stabilizzata con fili di K, poi rimossi” e quantificate in complessivi giorni 78 di inabilità temporanea biologica, suddivisa in giorni 32 (trentadue) di I.T.T., giorni 46 (quarantasei) di I.T.P. al
50%”.
Parte ricorrente ha poi esposto che il sig. ha sporto denuncia nei suoi confronti calunniandolo CP_1
e all'esito del procedimento penale egli è stato pienamente assolto in quanto sia le dichiarazioni del sig. che della sig.ra sono state ritenute inattendibili, oltre che incompatibili con la CP_1 CP_3 documentazione medica in atti.
Ferme tali premesse in fatto, successivamente, il sig. ha ricostruito il profilo relativo all'an Pt_1 debeatur, evidenziando che non ricorrono dubbi in ordine alla illiceità della condotta del sig. la CP_1 quale ha costituito oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 6997/2021, R.G.
APP. 2019/5404 della Corte d'Appello di Bologna, datata 25.11.2021, depositata in data 06.12.2021) nell'ambito della quale l'odierno resistente è stato dichiarato colpevole “dei reati a lui ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2 c.p., equivalente alla contestata aggravante, con la continuazione tra le condotte, lo condanna alla pena di 1 anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali”.
pagina 2 di 14 Con riferimento al profilo inerente alla quantificazione del danno patito, il ricorrente anche alla luce delle conclusioni della perizia redatta dal Dott. ha quantificato in euro 17.404,90 la somma che gli Per_1 dovrà essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico subito. Il ricorrente, inoltre, ha sottolineato che in conseguenza dell'illecito ha riportato notevoli pregiudizi psichici anche all'esito del calvario giudiziario al quale è stato sottoposto viste le calunnie del sig. e per tale ragione ha CP_1 quantificato in euro 10.000,00 l'importo necessario al ristoro di tale danno. In particolare, il sig. ha Pt_1 escluso che tale pregiudizio possa essere assorbito in quello biologico trattandosi di una autonoma posta risarcitoria “il danno morale, in particolare, non è assorbito né nel danno esistenziale né nel danno biologico assumendo, tali voci di danno, autonomo e non sovrapponibile rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale”.
Con riferimento ai pregiudizi patrimoniali conseguenti all'illecito, il ricorrente ha riferito di essere stato costretto ad affrontare una serie di spese impreviste tra cui “visite ed accertamenti di natura medico-legale, di cui si chiede il rimborso, come da Fattura n. 554/A C.M.L. del 07.12.2015, pari ad euro 488,00”. Oltre ciò il sig. Pt_1 ha altresì sostenuto i costi relativi alla fase stragiudiziale per un importo pari ad euro 4.297,57 e, a suo dire, tali somme devono essergli risarcite, visto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche tali somme costituiscono parte del danno patrimoniale. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto il ristoro delle somme correlate alle spese processuali legate ai procedimenti penali conseguenti all'illecito per un importo complessivo di euro 5.471,74.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 29.05.2024 il Giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia del resistente e si è riservato in ordine alle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 28 agosto 2024 il medesimo Giudice ha nominato CTU il Dott. e ha delegato il Per_2 relativo giuramento alla Dott.ssa A seguito dell'espletamento della CTU, il sig. all'udienza Per_3 Pt_1 del 13 ottobre 2025 ha rinunciato ai testi ammessi e, conclusasi la istruttoria, la causa è stata rimessa al
Giudice competente.
Con provvedimento dell'11 novembre 2025 il Giudice, mutato nella persona fisica, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e sulle conclusioni della parte costituita all'udienza del 13 novembre
2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
ULLA RESPONSABILITÀ DI PARTE RESISTENTE
Parte ricorrente ha dedotto che la responsabilità del sig. relativa alle lesioni personali CP_1 cagionategli in data 8.08.2013 è comprovata dalla sentenza penale di condanna con la quale il resistente è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 582 e 583 c.p. Ha altresì motivato il sig. che può Pt_1 dirsi definitivamente accertata la responsabilità del sig. “data la ripercussione nel giudizio civile per il CP_1 risarcimento del danno da reato della sentenza penale di condanna emessa ex artt. 533, 535 e 538 c.p.p., nel quale il giudicato penale dispiega i propri effetti in punto di accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (art. 651 c.p.p.)”. pagina 3 di 14 Orbene, nel caso di specie costituisce circostanza documentalmente provata che l'odierno resistente sia stato dichiarato colpevole con sentenza n. 6997/2021 della Corte di Appello di Bologna dei delitti di cui agli artt. 582 - 583 – 612 c.p. commessi in danno del sig. (cfr. doc. 22 allegato ricorso introduttivo) e che Pt_1 con la medesima pronuncia la Corte di Appello ha fissato in euro 5.000,00 la provvisionale e ha rimesso al giudice civile la esatta quantificazione del risarcimento dovuto ( “a seguito dell'accertamento della responsabilità,
l'imputato va condannato al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile costituita, per la cui liquidazione si rinvia al giudice civile stante la necessità di accertare con maggiori precisioni la durata della malattia, l'entità del danno biologico e dei danni consequenziali…”).
Il presente giudizio, quindi, fermo l'accertamento in ordine all'an della responsabilità del sig. CP_1 svolto in sede penale, avrà ad oggetto l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli che dall'illecito sono derivate e la quantificazione del relativo risarcimento.
In relazione alla efficacia della pronuncia penale passata in giudicato nell'ambito del giudizio civile, giova ricordare che l'art. 651 c.p.p. dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. La sentenza penale di condanna, quindi, spiega, nel processo civile di risarcimento del danno conseguente al reato, un'efficacia di giudicato vincolante solo in ordine alla valutazione sull'an della responsabilità del reo, ma non preclude al giudice civile la verifica del nesso eziologico tra il reato e le conseguenze lamentate dal danneggiato, il cui accertamento, dunque, è rimesso al giudice civile ai sensi dell'art. 1223 c.c. Sulla citata tematica la Corte di Cassazione ha evidenziato che la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p. , non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cassazione civile, sez. III, 07.11.2023, n. 30992).
Tanto premesso, ritiene l'adito Tribunale che costituisca fatto incontroverso che il giorno 8.08.2013 il sig. abbia aggredito l'odierno ricorrente, colpendolo con calci e pugni e, dopo avergli storto un Pt_2 dito gli abbia cagionato lesioni personali consistite in “frattura della falange inguenale del quinto dito della mano destra” e “frattura della XI costola sinistra”, oltre che averlo aggredito verbalmente dicendogli “ti faccio in tanti pezzi e ti rimando in Albania….ti ammazzo”.
pagina 4 di 14 Pertanto, ferma la comprovata illiceità della condotta del sig. e la sua piena sussumibilità nella CP_1 fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., residua da dover essere esaminato il profilo relativo alla quantificazione dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'illecito alla luce dei principi sopra illustrati.
UL AN CORRELATO AL PREGIUDIZIO ALLA INTEGRITÀ PSICOFISICA DEL DANNEGGIATO
Parte ricorrente in sede di discussione della presente controversia ha così argomentato: “chiede
l'accoglimento delle conclusioni così come da ricorso attualizzate all'esito delle risultanze della CTU medico legale non contestandone le conclusioni”.
Giova evidenziare che il sig. ha depositato perizia di parte, effettuata dal Dott. nella Pt_1 Per_1 quale è stato riconosciuto un danno biologico permanente pari al 6% e una invalidità Temporanea Totale per giorni 32 e una invalidità Temporanea Parziale al 50% per giorni 46.
Il Consulente tecnico Dott. , nominato con ordinanza del 28 agosto 2024, all'esito Persona_4 dell'esame del sig. degli atti e della documentazione relativa al procedimento penale, ha concluso Pt_1 riconoscendo che “1) si riconosce piena compatibilità causale tra il “sinistro” in cui è rimasto vittima l'Esaminato in data
8 agosto 2013 e le menomazioni obiettivate nel corso delle operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio (cfr. Valutazione
Medico Legale); 2) per si ritiene equo riconoscere un periodo di inabilità al 75% di 30 (trenta) Parte_1 giorni, inabilità al 50% di 20 (venti) giorni, seguita da ulteriori 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. 3)
La percentuale di invalidità permanente (“danno biologico”) residuata a carico dell'Esaminato in conseguenza del sinistro, è valutabile nella misura del 4,5% (quattro e mezzo per cento) come dettagliato nella discussione tecnica (cfr. “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA),
Giuffré Editore, 2016). Si dà atto, altresì, che le lesioni sono state accertate sia clinicamente che medianti esami strumentali
(come dettagliato nel resoconto anamnestico). Il danno fisiognomico è stato conglobato nel corteo menomativo sopra indicato.”.
Reputa il Tribunale che le deduzioni svolte dall'ausiliario del giudice siano oltremodo condivisibili, frutto di uno studio attento e meticoloso della fattispecie e che, come tali, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
A riguardo, non appare ultroneo ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360
n. 5 cod. proc. Civ.” (Cass. 8355/2007).
Più nel dettaglio, nella giurisprudenza di Cassazione si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal Consulente d'ufficio: si pagina 5 di 14 ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
non può invece esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse - alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Sez. I, n. 26694 del
13.12.2006, Rv. 596094 - 01).
Infatti, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Sez. 1, n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 - 01; Sez. 1, n. 23637 del 21/11/2016,
Rv. 642660 - 01; Sez. 3, n. 12703 del 19/06/2015, Rv. 635773 - 01).
Ebbene, ritiene questo Giudice di aderire alle conclusioni rassegnate dal CTU che, scevre da vizi logici e censure di natura tecnica, rispondono alla corretta applicazione dei criteri della medicina legale e si fondano sulla scrupolosa analisi dei documenti in atti, ritualmente acquisiti in giudizio. Da ciò consegue che si deve riconoscere in favore del sig. un risarcimento conforme al grado di invalidità e al periodo di Pt_1 inabilità così come descritto dal Dott. . Per_2
UL AN MO
Parte ricorrente ha dedotto che deve costituire oggetto di risarcimento il danno morale e il pregiudizio per la sofferenza interiore patito in relazione alle “efferate condotte” del sig. che integrano gli estremi CP_1 dei reati di lesioni dolose e minaccia. In particolare il sig. ha argomentato che “negli anni successivi alla Pt_1 brutale aggressione subita ed all'inizio del processo a suo carico, infatti, il trauma psico-fisico e lo stress emotivo quotidianamente sopportati, divenivano tali che signor sviluppava una grave iposonnia dovuta a frequenti risvegli Pt_1 notturni, oltre a manifestare un generale senso di insicurezza ed iperallarmismo, a causa delle quali si vedeva costretto a sottoporsi a terapia farmacologica (in particolare, ansiolitici e benzodiazepine). Inoltre, egli presentava una generale astenia psico-fisica con inappetenza e sensibile calo ponderale involontario”.
Preliminarmente, giova ricordare che la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche, rispettivamente nel senso che il giudice di merito, deve tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione pagina 6 di 14 del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno alla salute, in particolare non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto il Giudice deve, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé.
Nel caso di lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Con particolare riferimento alla risarcibilità del danno morale in materia di lesioni micropermanenti e all'onere probatorio incombente in capo al danneggiato, la giurisprudenza di Cassazione, nel settore delle lesioni derivanti da sinistro stradale, ha affermato che “in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con
l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”
(Cassazione civile, sez. III, 13.01.2016, n. 339). La stessa giurisprudenza di merito ha dedotto che “pur essendo in linea di principio ammessa la risarcibilità del danno morale scaturente dalle lesioni, il relativo pregiudizio deve pagina 7 di 14 essere comunque provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito
e ciò a maggior ragione nel caso di lesioni minori (cd. 'micropermanenti'), ipotesi nella quale non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare” (Tribunale, Rieti, sez. I, 30.07.2020, n. 357). I citati principi, nati nell'ambito delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, sono suscettibili di applicazione anche a lesioni micropermanenti non derivanti da sinistro stradale, costituendo principio generale quello secondo il quale in caso di lesione determinante un grado di invalidità permanente non eccedente il 9%
l'eventuale danno morale debba essere puntualmente provato e allegato dalla parte anche a mezzo di presunzioni (la presunzione semplice deve in tale caso basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti).
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie emerge che il sig. ha Pt_1 allegato documentazione attestante il pregiudizio interiore che è conseguito all'illecito; più nel dettaglio, la perizia medico legale depositata in atti ha così descritto il quadro psichico del ricorrente: “lieve stato ansioso e fobico-reattivo in esito ad evento psico-traumatizzante….stante nel caso di specie sia di “algos” che di “patos”, si può affermare che le lesioni riportate hanno concretizzato nel periodo di malattia uno stato di sofferenza di grado moderato/severo”.
Inoltre, la prova dell'illecito di cui è stato vittima il sig. integrante la fattispecie di cui agli artt. Pt_1
582 e 583 c.p. oltre che quello di ingiuria, costituisce concreto indizio di quelle che sono le sofferenze interiori che il ricorrente ha subito. Sofferenze interiori che si correlano quindi sia alla “frattura della falange inguenale del quinto dito della mano destra” e alla “frattura della XI costola sinistra” sia alle offese che gli sono state rivolte nel corso della aggressione (“albanese di merda” e “io ti ammazzo”).
Da quanto esposto consegue che il citato pregiudizio debba costituire oggetto di ristoro e il risarcimento che verrà determinato nel successivo paragrafo sarà calcolato in misura percentuale rispetto al pregiudizio biologico per le ragioni che verranno di seguito esposte.
ULLA QUANTIFICAZIONE DEL AN NON PATRIMONIALE SPETTANTE AL SIG. Pt_1
Ciò premesso e venendo alla specifica liquidazione dei pregiudizi così individuati, si ricorda che per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano - assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” (cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011).
Si precisa che il rinvio alle tabelle di Milano, non vertendosi nell'ambito di lesioni derivanti da sinistro stradale, si giustifica in forza del principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 05.09.2023, n. 25922). pagina 8 di 14 Con riferimento al sistema tabellare giova ricordare che detto sistema si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008). Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni
Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti - relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale, c.d. danno biologico permanente - aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Tali caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2021 in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” - elaborati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano -, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato. La Tabella 2021 è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che
“ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”). Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della
Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
pagina 9 di 14 A tale ultima versione della Tabella occorre far riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (Cass. n. 20381/2016; Cass. n. 33770/2019).
Preliminarmente, si ricorda che ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale la giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta in ordine al rapporto tra danno biologico e morale ed ha affermato che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato (Corte di
Cassazione, sentenza n. 20661 del 24.07.2024).
Orbene, considerato che, all'epoca dei fatti, l'attore aveva 44 anni, la somma allo stesso spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro 4.025,00 - di cui euro
2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, euro 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di 20 giorni ed euro 287,50 per invalidità temporanea parziale al 25% di 10 giorni - mentre la somma dovuta quale risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo dell'aumento correlato all'incremento per la sofferenza soggettiva (euro 435,40), conseguente alla invalidità permanente ammonta ad euro 8.545,00.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dal sig. va complessivamente quantificato Pt_1 nell'importo di euro 12.570,00.
UL AN PATRIMONIALE SUB SPECIE DI SPESE MEDICHE E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
Parte ricorrente ha dedotto di aver sostenuto esborsi per spese mediche per un importo complessivo pari a euro 488,00 e ne ha chiesto il relativo rimborso (“il signor si vedeva costretto ad affrontare una serie Pt_1 di spese, impreviste e certamente non prevedibili, tra cui visite ed accertamenti di natura medico-legale, di cui si chiede il rimborso, come da Fattura n. 554/A C.M.L. del 07.12.2015, pari ad euro 488,00”).
Al riguardo, va rilevato che, secondo quanto determinato dal Dott. , le spese mediche attinenti, Per_2 giustificate e congrue ammontano alla somma richiesta da parte ricorrente e, di conseguenza, si ritiene che il citato importo possa essere liquidato in suo favore.
Il sig. ha altresì chiesto, a titolo di danno patrimoniale emergente, il rimborso delle spese Pt_1 sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal suo difensore (“saranno dovute a titolo di danno emergente anche le spese di assistenza tecnica e legale per la fase stragiudiziale, nel caso di specie comprensive del compenso per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita da avvocati di cui al D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014, sostenute dal ricorrente ai
pagina 10 di 14 fini della composizione dell'odierna controversia, così come da nota spese con assunzione dell'obbligazione di pagamento in atti pari ad euro 4.298,57, comprensivo di oneri ed accessori di Legge”)
Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (cfr. Cass. SU n. 16990/2017).
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività stragiudiziale risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla quale emerge come l'Avv. Lunedei abbia rivolto al sig. l'invito per la CP_1 negoziazione assistita (cfr. doc. 20 ricorso introduttivo) e che tale atto sia stato ritualmente notificato al resistente.
Può, dunque, riconoscersi al sig. il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale, da Pt_1 quantificarsi facendo applicazione del DM 55/2014, non essendo vincolante, nella liquidazione del danno, la somma determinata dal difensore con il cliente in quanto le regole che disciplinano la quantificazione del compenso nel rapporto tra professionista e cliente non possono venire in rilievo qualora si debba procedere a determinare l'entità del pregiudizio da riversare sul danneggiante.
L'importo spettante al sig. quindi, si determina in euro 4.826,77, corrispondente al compenso Pt_1 medio previsto dal DM 55/2014 - vigente al tempo in cui l'attività è stata svolta - per lo scaglione di valore indeterminabile, complessità media - al quale si ritiene opportuno fare riferimento in ragione dell'impossibilità di predeterminare l'entità del risarcimento nel corso della fase stragiudiziale - comprensivo di IVA e CPA.
Infine, parte ricorrente, sempre a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ha chiesto il rimborso delle spese processuali correlate ai procedimenti penali relativi all'illecito e, a riguardo, ha così argomentato:
“in particolare, sarà dovuto il rimborso di complessivi euro 5.471,74, come si evince dalla documentazione allegata sub doc.
26, contenente le fatture e la nota spese emesse dall'Avv. Flavio Moscatt in relazione al proc. penale di primo grado davanti al
Giudice di Pace di Rimini sub R.G.N.R. 118/2014 ed al procedimento di impugnazione della sentenza, tenutosi avanti al
Tribunale penale di Rimini, sub R.G. APP. 16/2018”.
pagina 11 di 14 Ritiene l'adito Tribunale che le spese processuali inerenti al procedimento penale già siano state liquidate dalla Corte di Appello di Bologna in favore del sig. e tale sentenza costituisce di per sé Pt_1 titolo idoneo al relativo conseguimento. A riguardo si riporta la parte relativa alla condanna in favore della parte civile delle spese processuali: “nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, che liquida in euro
3.420,00 per onorario, oltre rimborso spese genarali, IVA e CPA come per legge”.
UL CALCOLO DEGLI INTERESSI ULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL AN
NON PATRIMONIALE E DEL AN PATRIMONIALE
Parte ricorrente in ordine agli interessi ha così dedotto “oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dall'evento di danno, e rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex art.
1284 co. 4 c.c., con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale”.
A riguardo giova premettere che l'importo totale dei danni correlati al sinistro è pari a euro 12.570,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e euro 5.314,77 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali, per una somma complessiva di euro 17.884,77.
Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione
(Cass. Sezioni Unite 1712/95).
Da tale importo dovranno quindi essere sottratte le somme eventualmente corrisposte dall'odierno resistente a titolo di provvisionale ex art. 539 c.p.p. per un totale di euro 5.000,00, anch'essi devalutati e rivalutati con le modalità sopra indicate, sia pure con la diversa decorrenza della corresponsione. A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Con riferimento alla disciplina inerente alla individuazione del saggio di interessi da applicarsi e alla operatività a partire dal momento della proposizione della domanda della disciplina ex art. 1284, comma 4,
c.c., si ricorda che la Corte di Cassazione ha affermato che “gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi
e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva” (Cass. Civ. 11 febbraio 2025 n. 3499).
Ritiene pertanto l'adito Tribunale che il saggio operante sino al momento della domanda è quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., mentre a far data dal momento della proposizione della presente domanda e sino all'effettivo soddisfo debba essere quello ex art. 1284, comma 4, c.c., tale soluzione è infatti conforme a quanto affermato dall'ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61, con la quale la Cassazione ha chiarito che gli pagina 12 di 14 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte.
ULLE SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e le stesse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite per come accertato in questa sede.
Parte ricorrente ha affermato che il valore della causa è di euro 32.663,21 in conformità a quella che è la richiesta risarcitoria avanzata.
Sul punto occorre evidenziare che ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento.
Sul piano normativo l'art. 5 D.M. n. 140/2012 prevede che ai fini della liquidazione del compenso del difensore il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile;
tuttavia nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, il valore della controversia è determinato dalla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, quello prescelto dal summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata.
La stessa giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, e non a quella domandata (Cassazione civile, sez. II, 24.03.2023, n. 8449).
Nella presente controversia, quindi, la determinazione delle spese legali deve essere compiuta sulla base del valore delle somme liquidate in sentenza e non sulla base di quello che era il valore della domanda di parte ricorrente. Si precisa altresì che con riferimento alla fase decisoria, non essendo state depositate note conclusionali, verrà fatta applicazione dei minimi tariffari tabellarmente previsti.
Debbono essere poste a carico di parte resistente anche le spese di CTU così come liquidate dall'adito
Tribunale con apposito provvedimento.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accerta la responsabilità del sig. in ordine all'illecito commesso in data Controparte_1
8.08.2013 in danno del sig. e, per l'effetto, condanna parte resistente al Parte_1 pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni in favore di parte ricorrente della somma di euro 17.884,77, oltre interessi e rivalutazione nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva e ferma la sottrazione delle somme già corrisposte dal resistente a titolo di provvisionale così come in parte motiva;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro Controparte_1
518,00 per spese e euro 4.227,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Condanna il sig. al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di CTU Controparte_1 pari ad euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 14 di 14
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3047/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Simonini n. 13/A (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Lunedei (C.F. C.F._1
) e dall'Avv. Denise Rossato (C.F. ) elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso lo studio dei procuratori sito in Rimini (RN) Via Flaminia n. 101 P.E.C.
giusta procura in atti;
Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Rustico n. 11/C int. 1 (C.F.: ); C.F._4
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
pagina 1 di 14 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Il sig. con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023 ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, nella persona Controparte_1 del Giudice designato, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che gli eventi dannosi di cui alla presente causa sono riconducibili, a titolo di responsabilità extracontrattuale, in via diretta ed esclusiva, a e, per l'effetto, Controparte_1 condannare lo stesso al risarcimento dei danni tutti subiti dal signor come descritti in narrativa, ovvero a Parte_1 risarcire al ricorrente quelle maggiori o minori somme che risulteranno di Giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo effettivo, nonché rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari ai sensi di Legge del presente procedimento”.
Preliminarmente, parte ricorrente ha ricostruito i fatti sottesi alla domanda di cui sopra e, a riguardo, ha riferito che in data 8.08.2013, mentre si trovava presso il cortile pertinenziale del ove viveva, è CP_2 stato aggredito dal sig. il quale, dopo avergli rivolto espressioni quali “albanese di merda” e “io ti CP_1 ammazzo”, lo ha colpito alla nuca con un corpo contundente e, dopo averlo steso a terra, lo ha colpito con calci e pugni. Il sig. ha rappresentato che, in conseguenza del fatto illecito, ha riportato gravi lesioni Pt_1 così come da perizia del Dott. “Trauma cranico non commotivo ed escoriazioni al volto, guarite senza postumi. Per_1
Lieve stato ansioso e fobico-reattivo in esito ad evento psico-traumatizzante. Esiti di frattura dell'estremo anteriore della XI costa all'emitorace di sinistra. Esiti di lesione di ON (frattura della base della falange ungueale con distacco del tendine estensore) del V° dito della mano destra, in destrimane, stabilizzata con fili di K, poi rimossi” e quantificate in complessivi giorni 78 di inabilità temporanea biologica, suddivisa in giorni 32 (trentadue) di I.T.T., giorni 46 (quarantasei) di I.T.P. al
50%”.
Parte ricorrente ha poi esposto che il sig. ha sporto denuncia nei suoi confronti calunniandolo CP_1
e all'esito del procedimento penale egli è stato pienamente assolto in quanto sia le dichiarazioni del sig. che della sig.ra sono state ritenute inattendibili, oltre che incompatibili con la CP_1 CP_3 documentazione medica in atti.
Ferme tali premesse in fatto, successivamente, il sig. ha ricostruito il profilo relativo all'an Pt_1 debeatur, evidenziando che non ricorrono dubbi in ordine alla illiceità della condotta del sig. la CP_1 quale ha costituito oggetto di accertamento con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 6997/2021, R.G.
APP. 2019/5404 della Corte d'Appello di Bologna, datata 25.11.2021, depositata in data 06.12.2021) nell'ambito della quale l'odierno resistente è stato dichiarato colpevole “dei reati a lui ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2 c.p., equivalente alla contestata aggravante, con la continuazione tra le condotte, lo condanna alla pena di 1 anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali”.
pagina 2 di 14 Con riferimento al profilo inerente alla quantificazione del danno patito, il ricorrente anche alla luce delle conclusioni della perizia redatta dal Dott. ha quantificato in euro 17.404,90 la somma che gli Per_1 dovrà essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico subito. Il ricorrente, inoltre, ha sottolineato che in conseguenza dell'illecito ha riportato notevoli pregiudizi psichici anche all'esito del calvario giudiziario al quale è stato sottoposto viste le calunnie del sig. e per tale ragione ha CP_1 quantificato in euro 10.000,00 l'importo necessario al ristoro di tale danno. In particolare, il sig. ha Pt_1 escluso che tale pregiudizio possa essere assorbito in quello biologico trattandosi di una autonoma posta risarcitoria “il danno morale, in particolare, non è assorbito né nel danno esistenziale né nel danno biologico assumendo, tali voci di danno, autonomo e non sovrapponibile rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale”.
Con riferimento ai pregiudizi patrimoniali conseguenti all'illecito, il ricorrente ha riferito di essere stato costretto ad affrontare una serie di spese impreviste tra cui “visite ed accertamenti di natura medico-legale, di cui si chiede il rimborso, come da Fattura n. 554/A C.M.L. del 07.12.2015, pari ad euro 488,00”. Oltre ciò il sig. Pt_1 ha altresì sostenuto i costi relativi alla fase stragiudiziale per un importo pari ad euro 4.297,57 e, a suo dire, tali somme devono essergli risarcite, visto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche tali somme costituiscono parte del danno patrimoniale. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto il ristoro delle somme correlate alle spese processuali legate ai procedimenti penali conseguenti all'illecito per un importo complessivo di euro 5.471,74.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione del 29.05.2024 il Giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia del resistente e si è riservato in ordine alle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 28 agosto 2024 il medesimo Giudice ha nominato CTU il Dott. e ha delegato il Per_2 relativo giuramento alla Dott.ssa A seguito dell'espletamento della CTU, il sig. all'udienza Per_3 Pt_1 del 13 ottobre 2025 ha rinunciato ai testi ammessi e, conclusasi la istruttoria, la causa è stata rimessa al
Giudice competente.
Con provvedimento dell'11 novembre 2025 il Giudice, mutato nella persona fisica, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione e sulle conclusioni della parte costituita all'udienza del 13 novembre
2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
ULLA RESPONSABILITÀ DI PARTE RESISTENTE
Parte ricorrente ha dedotto che la responsabilità del sig. relativa alle lesioni personali CP_1 cagionategli in data 8.08.2013 è comprovata dalla sentenza penale di condanna con la quale il resistente è stato dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 582 e 583 c.p. Ha altresì motivato il sig. che può Pt_1 dirsi definitivamente accertata la responsabilità del sig. “data la ripercussione nel giudizio civile per il CP_1 risarcimento del danno da reato della sentenza penale di condanna emessa ex artt. 533, 535 e 538 c.p.p., nel quale il giudicato penale dispiega i propri effetti in punto di accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso” (art. 651 c.p.p.)”. pagina 3 di 14 Orbene, nel caso di specie costituisce circostanza documentalmente provata che l'odierno resistente sia stato dichiarato colpevole con sentenza n. 6997/2021 della Corte di Appello di Bologna dei delitti di cui agli artt. 582 - 583 – 612 c.p. commessi in danno del sig. (cfr. doc. 22 allegato ricorso introduttivo) e che Pt_1 con la medesima pronuncia la Corte di Appello ha fissato in euro 5.000,00 la provvisionale e ha rimesso al giudice civile la esatta quantificazione del risarcimento dovuto ( “a seguito dell'accertamento della responsabilità,
l'imputato va condannato al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile costituita, per la cui liquidazione si rinvia al giudice civile stante la necessità di accertare con maggiori precisioni la durata della malattia, l'entità del danno biologico e dei danni consequenziali…”).
Il presente giudizio, quindi, fermo l'accertamento in ordine all'an della responsabilità del sig. CP_1 svolto in sede penale, avrà ad oggetto l'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli che dall'illecito sono derivate e la quantificazione del relativo risarcimento.
In relazione alla efficacia della pronuncia penale passata in giudicato nell'ambito del giudizio civile, giova ricordare che l'art. 651 c.p.p. dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito
a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”. La sentenza penale di condanna, quindi, spiega, nel processo civile di risarcimento del danno conseguente al reato, un'efficacia di giudicato vincolante solo in ordine alla valutazione sull'an della responsabilità del reo, ma non preclude al giudice civile la verifica del nesso eziologico tra il reato e le conseguenze lamentate dal danneggiato, il cui accertamento, dunque, è rimesso al giudice civile ai sensi dell'art. 1223 c.c. Sulla citata tematica la Corte di Cassazione ha evidenziato che la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p. , non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cassazione civile, sez. III, 07.11.2023, n. 30992).
Tanto premesso, ritiene l'adito Tribunale che costituisca fatto incontroverso che il giorno 8.08.2013 il sig. abbia aggredito l'odierno ricorrente, colpendolo con calci e pugni e, dopo avergli storto un Pt_2 dito gli abbia cagionato lesioni personali consistite in “frattura della falange inguenale del quinto dito della mano destra” e “frattura della XI costola sinistra”, oltre che averlo aggredito verbalmente dicendogli “ti faccio in tanti pezzi e ti rimando in Albania….ti ammazzo”.
pagina 4 di 14 Pertanto, ferma la comprovata illiceità della condotta del sig. e la sua piena sussumibilità nella CP_1 fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., residua da dover essere esaminato il profilo relativo alla quantificazione dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'illecito alla luce dei principi sopra illustrati.
UL AN CORRELATO AL PREGIUDIZIO ALLA INTEGRITÀ PSICOFISICA DEL DANNEGGIATO
Parte ricorrente in sede di discussione della presente controversia ha così argomentato: “chiede
l'accoglimento delle conclusioni così come da ricorso attualizzate all'esito delle risultanze della CTU medico legale non contestandone le conclusioni”.
Giova evidenziare che il sig. ha depositato perizia di parte, effettuata dal Dott. nella Pt_1 Per_1 quale è stato riconosciuto un danno biologico permanente pari al 6% e una invalidità Temporanea Totale per giorni 32 e una invalidità Temporanea Parziale al 50% per giorni 46.
Il Consulente tecnico Dott. , nominato con ordinanza del 28 agosto 2024, all'esito Persona_4 dell'esame del sig. degli atti e della documentazione relativa al procedimento penale, ha concluso Pt_1 riconoscendo che “1) si riconosce piena compatibilità causale tra il “sinistro” in cui è rimasto vittima l'Esaminato in data
8 agosto 2013 e le menomazioni obiettivate nel corso delle operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio (cfr. Valutazione
Medico Legale); 2) per si ritiene equo riconoscere un periodo di inabilità al 75% di 30 (trenta) Parte_1 giorni, inabilità al 50% di 20 (venti) giorni, seguita da ulteriori 10 (dieci) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. 3)
La percentuale di invalidità permanente (“danno biologico”) residuata a carico dell'Esaminato in conseguenza del sinistro, è valutabile nella misura del 4,5% (quattro e mezzo per cento) come dettagliato nella discussione tecnica (cfr. “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico”, Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA),
Giuffré Editore, 2016). Si dà atto, altresì, che le lesioni sono state accertate sia clinicamente che medianti esami strumentali
(come dettagliato nel resoconto anamnestico). Il danno fisiognomico è stato conglobato nel corteo menomativo sopra indicato.”.
Reputa il Tribunale che le deduzioni svolte dall'ausiliario del giudice siano oltremodo condivisibili, frutto di uno studio attento e meticoloso della fattispecie e che, come tali, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
A riguardo, non appare ultroneo ricordare che, alla stregua di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360
n. 5 cod. proc. Civ.” (Cass. 8355/2007).
Più nel dettaglio, nella giurisprudenza di Cassazione si è progressivamente consolidato un orientamento in tema di adesione da parte del giudice del merito alle valutazioni operate dal Consulente d'ufficio: si pagina 5 di 14 ritiene, cioè, che il giudice del merito non sia tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
non può invece esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse - alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (Sez. I, n. 26694 del
13.12.2006, Rv. 596094 - 01).
Infatti, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione. (Sez. 1, n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 - 01; Sez. 1, n. 23637 del 21/11/2016,
Rv. 642660 - 01; Sez. 3, n. 12703 del 19/06/2015, Rv. 635773 - 01).
Ebbene, ritiene questo Giudice di aderire alle conclusioni rassegnate dal CTU che, scevre da vizi logici e censure di natura tecnica, rispondono alla corretta applicazione dei criteri della medicina legale e si fondano sulla scrupolosa analisi dei documenti in atti, ritualmente acquisiti in giudizio. Da ciò consegue che si deve riconoscere in favore del sig. un risarcimento conforme al grado di invalidità e al periodo di Pt_1 inabilità così come descritto dal Dott. . Per_2
UL AN MO
Parte ricorrente ha dedotto che deve costituire oggetto di risarcimento il danno morale e il pregiudizio per la sofferenza interiore patito in relazione alle “efferate condotte” del sig. che integrano gli estremi CP_1 dei reati di lesioni dolose e minaccia. In particolare il sig. ha argomentato che “negli anni successivi alla Pt_1 brutale aggressione subita ed all'inizio del processo a suo carico, infatti, il trauma psico-fisico e lo stress emotivo quotidianamente sopportati, divenivano tali che signor sviluppava una grave iposonnia dovuta a frequenti risvegli Pt_1 notturni, oltre a manifestare un generale senso di insicurezza ed iperallarmismo, a causa delle quali si vedeva costretto a sottoporsi a terapia farmacologica (in particolare, ansiolitici e benzodiazepine). Inoltre, egli presentava una generale astenia psico-fisica con inappetenza e sensibile calo ponderale involontario”.
Preliminarmente, giova ricordare che la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche, rispettivamente nel senso che il giudice di merito, deve tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione pagina 6 di 14 del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni. Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Nella valutazione del danno alla salute, in particolare non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto il Giudice deve, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico- relazionale della sua vita che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce altro da sé.
Nel caso di lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute.
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Con particolare riferimento alla risarcibilità del danno morale in materia di lesioni micropermanenti e all'onere probatorio incombente in capo al danneggiato, la giurisprudenza di Cassazione, nel settore delle lesioni derivanti da sinistro stradale, ha affermato che “in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni minori, cc.dd. micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con
l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”
(Cassazione civile, sez. III, 13.01.2016, n. 339). La stessa giurisprudenza di merito ha dedotto che “pur essendo in linea di principio ammessa la risarcibilità del danno morale scaturente dalle lesioni, il relativo pregiudizio deve pagina 7 di 14 essere comunque provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito
e ciò a maggior ragione nel caso di lesioni minori (cd. 'micropermanenti'), ipotesi nella quale non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare” (Tribunale, Rieti, sez. I, 30.07.2020, n. 357). I citati principi, nati nell'ambito delle lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, sono suscettibili di applicazione anche a lesioni micropermanenti non derivanti da sinistro stradale, costituendo principio generale quello secondo il quale in caso di lesione determinante un grado di invalidità permanente non eccedente il 9%
l'eventuale danno morale debba essere puntualmente provato e allegato dalla parte anche a mezzo di presunzioni (la presunzione semplice deve in tale caso basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti).
Orbene, facendo applicazione dei principi sopra enunciati al caso di specie emerge che il sig. ha Pt_1 allegato documentazione attestante il pregiudizio interiore che è conseguito all'illecito; più nel dettaglio, la perizia medico legale depositata in atti ha così descritto il quadro psichico del ricorrente: “lieve stato ansioso e fobico-reattivo in esito ad evento psico-traumatizzante….stante nel caso di specie sia di “algos” che di “patos”, si può affermare che le lesioni riportate hanno concretizzato nel periodo di malattia uno stato di sofferenza di grado moderato/severo”.
Inoltre, la prova dell'illecito di cui è stato vittima il sig. integrante la fattispecie di cui agli artt. Pt_1
582 e 583 c.p. oltre che quello di ingiuria, costituisce concreto indizio di quelle che sono le sofferenze interiori che il ricorrente ha subito. Sofferenze interiori che si correlano quindi sia alla “frattura della falange inguenale del quinto dito della mano destra” e alla “frattura della XI costola sinistra” sia alle offese che gli sono state rivolte nel corso della aggressione (“albanese di merda” e “io ti ammazzo”).
Da quanto esposto consegue che il citato pregiudizio debba costituire oggetto di ristoro e il risarcimento che verrà determinato nel successivo paragrafo sarà calcolato in misura percentuale rispetto al pregiudizio biologico per le ragioni che verranno di seguito esposte.
ULLA QUANTIFICAZIONE DEL AN NON PATRIMONIALE SPETTANTE AL SIG. Pt_1
Ciò premesso e venendo alla specifica liquidazione dei pregiudizi così individuati, si ricorda che per la quantificazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica, soccorre il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal Tribunale di
Milano - assunte dalla Corte di Cassazione quale “parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ.” (cfr. sul punto Cass. n. 12408/2011).
Si precisa che il rinvio alle tabelle di Milano, non vertendosi nell'ambito di lesioni derivanti da sinistro stradale, si giustifica in forza del principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti da detta norma” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 05.09.2023, n. 25922). pagina 8 di 14 Con riferimento al sistema tabellare giova ricordare che detto sistema si ispira ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici” (cfr. Cass. SU n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008). Al fine di armonizzare a tale principio la liquidazione del danno non patrimoniale, il predetto sistema prevede una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, per quel che attiene sia agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia agli aspetti di sofferenza soggettiva. Più in particolare, quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico fisica, le Tabelle predisposte a seguito delle suindicate pronunce delle Sezioni
Unite individuano il nuovo valore del c.d. punto partendo dal valore di cui alle tabelle precedenti - relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo - funzionale, c.d. danno biologico permanente - aumentato di una percentuale ponderata in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione medio anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza soggettiva”. Allo stesso modo, anche i valori in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico e morale temporaneo sono stati rivisitati, proponendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona. Nel sistema così congegnato, pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale sulla base del punto tabellare risulta già comprensiva degli aspetti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva, con la conseguenza che la liquidazione autonoma e separata di ulteriori voci di danno darebbe luogo ad una inammissibile duplicazione risarcitoria.
Tali caratteristiche che connotano il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale non risultano modificate all'esito dell'aggiornamento delle Tabelle adottate dal Tribunale di Milano nel 2021 in quanto, così come esplicitato nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale” - elaborati dall'Osservatorio sulla
Giustizia Civile di Milano -, è stata operata una rivisitazione grafica delle tabelle al fine di esplicitare per comodità del lettore gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale già compresi nell'importo totale ivi indicato. La Tabella 2021 è stata, quindi, oggetto di una rivisitazione che
“ha natura meramente grafica e non modifica in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni” (in tal senso i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico - fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale”). Di recente - all'esito della riunione del 21.05.2024 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano - i valori di liquidazione della
Tabella sono stati aggiornati secondo gli indici Istat, senza alcuna modifica nel merito.
pagina 9 di 14 A tale ultima versione della Tabella occorre far riferimento in questa sede in quanto, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle” (Cass. n. 20381/2016; Cass. n. 33770/2019).
Preliminarmente, si ricorda che ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale la giurisprudenza di legittimità è recentemente intervenuta in ordine al rapporto tra danno biologico e morale ed ha affermato che la liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato (Corte di
Cassazione, sentenza n. 20661 del 24.07.2024).
Orbene, considerato che, all'epoca dei fatti, l'attore aveva 44 anni, la somma allo stesso spettante a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo è pari a complessivi euro 4.025,00 - di cui euro
2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% di 30 giorni, euro 1.150,00 per invalidità temporanea parziale al 50% di 20 giorni ed euro 287,50 per invalidità temporanea parziale al 25% di 10 giorni - mentre la somma dovuta quale risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo dell'aumento correlato all'incremento per la sofferenza soggettiva (euro 435,40), conseguente alla invalidità permanente ammonta ad euro 8.545,00.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dal sig. va complessivamente quantificato Pt_1 nell'importo di euro 12.570,00.
UL AN PATRIMONIALE SUB SPECIE DI SPESE MEDICHE E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
Parte ricorrente ha dedotto di aver sostenuto esborsi per spese mediche per un importo complessivo pari a euro 488,00 e ne ha chiesto il relativo rimborso (“il signor si vedeva costretto ad affrontare una serie Pt_1 di spese, impreviste e certamente non prevedibili, tra cui visite ed accertamenti di natura medico-legale, di cui si chiede il rimborso, come da Fattura n. 554/A C.M.L. del 07.12.2015, pari ad euro 488,00”).
Al riguardo, va rilevato che, secondo quanto determinato dal Dott. , le spese mediche attinenti, Per_2 giustificate e congrue ammontano alla somma richiesta da parte ricorrente e, di conseguenza, si ritiene che il citato importo possa essere liquidato in suo favore.
Il sig. ha altresì chiesto, a titolo di danno patrimoniale emergente, il rimborso delle spese Pt_1 sostenute per l'attività stragiudiziale svolta dal suo difensore (“saranno dovute a titolo di danno emergente anche le spese di assistenza tecnica e legale per la fase stragiudiziale, nel caso di specie comprensive del compenso per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita da avvocati di cui al D.L. 132/2014, conv. L. 162/2014, sostenute dal ricorrente ai
pagina 10 di 14 fini della composizione dell'odierna controversia, così come da nota spese con assunzione dell'obbligazione di pagamento in atti pari ad euro 4.298,57, comprensivo di oneri ed accessori di Legge”)
Al riguardo, va rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (cfr. Cass. SU n. 16990/2017).
Nel caso di specie, lo svolgimento dell'attività stragiudiziale risulta comprovato dalla documentazione versata in atti dalla quale emerge come l'Avv. Lunedei abbia rivolto al sig. l'invito per la CP_1 negoziazione assistita (cfr. doc. 20 ricorso introduttivo) e che tale atto sia stato ritualmente notificato al resistente.
Può, dunque, riconoscersi al sig. il rimborso delle spese sostenute per l'attività stragiudiziale, da Pt_1 quantificarsi facendo applicazione del DM 55/2014, non essendo vincolante, nella liquidazione del danno, la somma determinata dal difensore con il cliente in quanto le regole che disciplinano la quantificazione del compenso nel rapporto tra professionista e cliente non possono venire in rilievo qualora si debba procedere a determinare l'entità del pregiudizio da riversare sul danneggiante.
L'importo spettante al sig. quindi, si determina in euro 4.826,77, corrispondente al compenso Pt_1 medio previsto dal DM 55/2014 - vigente al tempo in cui l'attività è stata svolta - per lo scaglione di valore indeterminabile, complessità media - al quale si ritiene opportuno fare riferimento in ragione dell'impossibilità di predeterminare l'entità del risarcimento nel corso della fase stragiudiziale - comprensivo di IVA e CPA.
Infine, parte ricorrente, sempre a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ha chiesto il rimborso delle spese processuali correlate ai procedimenti penali relativi all'illecito e, a riguardo, ha così argomentato:
“in particolare, sarà dovuto il rimborso di complessivi euro 5.471,74, come si evince dalla documentazione allegata sub doc.
26, contenente le fatture e la nota spese emesse dall'Avv. Flavio Moscatt in relazione al proc. penale di primo grado davanti al
Giudice di Pace di Rimini sub R.G.N.R. 118/2014 ed al procedimento di impugnazione della sentenza, tenutosi avanti al
Tribunale penale di Rimini, sub R.G. APP. 16/2018”.
pagina 11 di 14 Ritiene l'adito Tribunale che le spese processuali inerenti al procedimento penale già siano state liquidate dalla Corte di Appello di Bologna in favore del sig. e tale sentenza costituisce di per sé Pt_1 titolo idoneo al relativo conseguimento. A riguardo si riporta la parte relativa alla condanna in favore della parte civile delle spese processuali: “nonché alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, che liquida in euro
3.420,00 per onorario, oltre rimborso spese genarali, IVA e CPA come per legge”.
UL CALCOLO DEGLI INTERESSI ULLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL AN
NON PATRIMONIALE E DEL AN PATRIMONIALE
Parte ricorrente in ordine agli interessi ha così dedotto “oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dall'evento di danno, e rivalutazione monetaria ed interessi di mora ex art.
1284 co. 4 c.c., con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale”.
A riguardo giova premettere che l'importo totale dei danni correlati al sinistro è pari a euro 12.570,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e euro 5.314,77 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali, per una somma complessiva di euro 17.884,77.
Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione
(Cass. Sezioni Unite 1712/95).
Da tale importo dovranno quindi essere sottratte le somme eventualmente corrisposte dall'odierno resistente a titolo di provvisionale ex art. 539 c.p.p. per un totale di euro 5.000,00, anch'essi devalutati e rivalutati con le modalità sopra indicate, sia pure con la diversa decorrenza della corresponsione. A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
Con riferimento alla disciplina inerente alla individuazione del saggio di interessi da applicarsi e alla operatività a partire dal momento della proposizione della domanda della disciplina ex art. 1284, comma 4,
c.c., si ricorda che la Corte di Cassazione ha affermato che “gli interessi maggiorati previsti dall'art. 1284, quarto comma, c.c., non costituiscono un effetto automatico della mora, ma richiedono una domanda espressa da parte del creditore e una specifica pronuncia del giudice. In mancanza di tali elementi, il giudicato non può essere esteso a comprendere tali interessi
e il creditore non ha diritto di esigerli in sede esecutiva” (Cass. Civ. 11 febbraio 2025 n. 3499).
Ritiene pertanto l'adito Tribunale che il saggio operante sino al momento della domanda è quello di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c., mentre a far data dal momento della proposizione della presente domanda e sino all'effettivo soddisfo debba essere quello ex art. 1284, comma 4, c.c., tale soluzione è infatti conforme a quanto affermato dall'ordinanza 3 gennaio 2023, n. 61, con la quale la Cassazione ha chiarito che gli pagina 12 di 14 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. si applicano a tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dalla loro fonte.
ULLE SPESE LEGALI
Le spese seguono la soccombenza e le stesse sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della lite per come accertato in questa sede.
Parte ricorrente ha affermato che il valore della causa è di euro 32.663,21 in conformità a quella che è la richiesta risarcitoria avanzata.
Sul punto occorre evidenziare che ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento.
Sul piano normativo l'art. 5 D.M. n. 140/2012 prevede che ai fini della liquidazione del compenso del difensore il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile;
tuttavia nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, il valore della controversia è determinato dalla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. Il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum) è, dunque, quello prescelto dal summenzionato art. 5 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata.
La stessa giurisprudenza di Cassazione ha evidenziato che nella liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il valore della causa è determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa, e non a quella domandata (Cassazione civile, sez. II, 24.03.2023, n. 8449).
Nella presente controversia, quindi, la determinazione delle spese legali deve essere compiuta sulla base del valore delle somme liquidate in sentenza e non sulla base di quello che era il valore della domanda di parte ricorrente. Si precisa altresì che con riferimento alla fase decisoria, non essendo state depositate note conclusionali, verrà fatta applicazione dei minimi tariffari tabellarmente previsti.
Debbono essere poste a carico di parte resistente anche le spese di CTU così come liquidate dall'adito
Tribunale con apposito provvedimento.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accerta la responsabilità del sig. in ordine all'illecito commesso in data Controparte_1
8.08.2013 in danno del sig. e, per l'effetto, condanna parte resistente al Parte_1 pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni in favore di parte ricorrente della somma di euro 17.884,77, oltre interessi e rivalutazione nei sensi e con le modalità indicate in parte motiva e ferma la sottrazione delle somme già corrisposte dal resistente a titolo di provvisionale così come in parte motiva;
➢ Condanna il sig. al pagamento delle spese legali che si liquidano in euro Controparte_1
518,00 per spese e euro 4.227,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge per compensi professionali;
➢ Condanna il sig. al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese di CTU Controparte_1 pari ad euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Rimini, 19 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 14 di 14