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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/07/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2281/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2281/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/02/1973 ed elettivamente domiciliato in Viale Sauli 5/28, Genova (GE) presso lo studio dell'Avv. GIBELLI ILARIA (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ...) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Autorizzare il Sig. a effettuare ogni trattamento Parte_1 di carattere medico chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5 , del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e contestualmente autorizzare il Sig. a procedere ai medesimi trattamenti medico/chirurgici; 2) Parte_1 contestualmente, stante lo stato di raggiunto dall'istante e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come femmina, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza e/o a quello del Comune dove è stato compilato, la rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da a nell'atto di nascita e in tutti gli atti e documenti Pt_1 Persona_1 da esso derivanti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore è persona non coniugata e quindi di stato libero residente in [...].
Deduce di essere affetto da disforia di genere della persona (DIG) acclarata dagli specialisti dai quali è stato seguito nel percorso di transizione.
Essendo la terapia ormonale intrapresa ormai avanzata, parte attrice ha confermato essere irreversibile la volontà di rettificare il proprio sesso anagrafico con il relativo mutamento di nome da ad . Pt_1 Persona_1
Il percorso di affermazione e riassegnazione di genere nonché il relativo percorso terapeutico sono stati sino ad oggi perseguiti con successo e senza ostacoli e la Sig.ra vive stabilmente con un'identità e un'espressione femminile, mostrando in tale Parte_1 ruolo un ottimo adattamento psicologico.
A riprova di quanto affermato parte attrice ha prodotto documentazione relativa tanto al percorso medico quanto al percorso psicologico (doc. 1-2).
2. In sede di udienza ha dichiarato di essere seguita da uno psichiatra della Salute mentale nonchè dal reparto di Endocrinologia dell'Ospedale San Martino (pad. 12).
3. Ciò nonostante, la disforia ancora presente per i caratteri sessuali maschili non modificabili dalla terapia ormonale, causa a parte esponente un livello di disagio.
Alla luce di ciò parte ricorrente chiede l'autorizzazione al fine di sottoporsi all'intervento medico chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili e quindi per conseguire l'adeguamento del proprio corpo al sesso femminile nel quale, da tempo, ormai si identifica.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Parte esponente chiede, pertanto, di eliminare la disarmonia tra identità psichica (femminile) e identità fisica (maschile) attraverso la modifica del sesso annotato sullo Stato Civile e il cambiamento del nome da ad Parte_1 Parte_2
con conseguenti modifiche di tutti i documenti.
[...]
Questo tribunale ha adottato da tempo un indirizzo giurisprudenziale1 poi consacrato nella nota sentenza della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015) secondo cui Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. La documentazione medica prodotta da parte ricorrente, proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della propria funzione, prova l'esistenza della disforia di genere nella ricorrente e il percorso medico, psicologico e ormonale seguito per giungere a chiedere in maniera irrevocabile la rettificazione legale del sesso e del genere da maschile a femminile, sottoponendosi all'intervento chirurgico. Dalla documentazione prodotta risulta poi che parte ricorrente agisce da tempo in ogni contesto sociale come donna con piena soddisfazione del suo nuovo stato raggiunto. Come evidenziato l'attribuzione anagrafica del sesso maschile, con conseguente presenza del nome maschile in tutti i documenti, crea una situazione di profondo disagio per l'attore.
La necessità di eliminare la disarmonia tra identità psichica (femminile) e identità fisica (maschile) attraverso la rettifica del nome non richiede necessariamente l'intervento chirurgico preventivo né impone quello successivo che resta affidato alla autodeterminazione della ricorrente. La stessa modifica delle sembianze, già operata, lo stile di vita assunto e la considerazione di se acquisita evidenziano come tale richiesta si inquadra nel processo evolutivo del soggetto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 La richiesta può essere accolta sia perché non emergono elementi ostativi o controinteressi di figli o coniugi a tale scelta personale, sia perché coerente con un percorso evolutivo del soggetto e necessaria per completare tale percorso.
Va autorizzata fin d'ora la rettifica del nome in quanto la modifica delle sembianze già operata, anche senza interventi chirurgici, impone di garantire il diritto all'autodeterminazione di parte ricorrente nel voler essere identificato, anche anagraficamente, come persona di sesso femminile. Le dichiarazioni rese all'udienza confermano e provano la volontà dell'attore, che appare libero da costrizioni ed induzioni.
Va poi autorizzata l'operazione medico-chirurgica demolitoria degli organi sessuali maschili e, conseguentemente, costruttiva degli organi femminili al fine di ottenere la coincidenza tra il “soma” e la “psiche” dell'attore: va però evidenziato che ai fini della rettificazione del sesso tale operazione non è necessaria ma va autorizzata, se richiesta in quanto atto dispositivo del proprio corpo che costituisce un mezzo terapeutico efficace per la tutela della salute psichica del ricorrente al fine di permettergli di acquisire una identità sessuale stabile. Sono consequenziali, e come tali ugualmente autorizzabili, gli ulteriori eventuali trattamenti chirurgici necessari per il completo adeguamento dei caratteri sessuali.
Il Pm si è costituito nel procedimento chiedendo pronunciarsi la rettifica di sesso.
Trattandosi di procedimento in cui non vi è un convenuto nulla deve essere deciso in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone la rettifica dello Stato Civile determinando il sesso della parte attrice in femminile con relativo cambiamento di nome da a nata Parte_1 Parte_2
a PO (NA), il 16/02/1973
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (NA) rettificare l'atto di nascita nel relativo registro.
Autorizza altresì il cambiamento di nome in tutti gli atti e i documenti in cui sarà necessario, in particolare: carta d'identità, passaporto, codice fiscale, tesserino sanitario, patente di guida, attestati scolastici, titoli di proprietà, atti notarili in genere, contratti di lavoro, utenze e quant'altro si renderà necessario.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Autorizza nata a [...] il [...] a procedere Parte_2 all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza, sullo Stato Civile con rettificazione del sesso e del nome.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Genova il giorno 10 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza 5 marzo 2015 Tribunale di Genova secondo cui: “nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici”
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2281/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/02/1973 ed elettivamente domiciliato in Viale Sauli 5/28, Genova (GE) presso lo studio dell'Avv. GIBELLI ILARIA (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ...) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) Autorizzare il Sig. a effettuare ogni trattamento Parte_1 di carattere medico chirurgico che dovesse ritenere necessario all'adeguamento dei suoi caratteri e organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5 , del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e contestualmente autorizzare il Sig. a procedere ai medesimi trattamenti medico/chirurgici; 2) Parte_1 contestualmente, stante lo stato di raggiunto dall'istante e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come femmina, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza e/o a quello del Comune dove è stato compilato, la rettificazione anagrafica del sesso da maschile a femminile e il mutamento del nome da a nell'atto di nascita e in tutti gli atti e documenti Pt_1 Persona_1 da esso derivanti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore è persona non coniugata e quindi di stato libero residente in [...].
Deduce di essere affetto da disforia di genere della persona (DIG) acclarata dagli specialisti dai quali è stato seguito nel percorso di transizione.
Essendo la terapia ormonale intrapresa ormai avanzata, parte attrice ha confermato essere irreversibile la volontà di rettificare il proprio sesso anagrafico con il relativo mutamento di nome da ad . Pt_1 Persona_1
Il percorso di affermazione e riassegnazione di genere nonché il relativo percorso terapeutico sono stati sino ad oggi perseguiti con successo e senza ostacoli e la Sig.ra vive stabilmente con un'identità e un'espressione femminile, mostrando in tale Parte_1 ruolo un ottimo adattamento psicologico.
A riprova di quanto affermato parte attrice ha prodotto documentazione relativa tanto al percorso medico quanto al percorso psicologico (doc. 1-2).
2. In sede di udienza ha dichiarato di essere seguita da uno psichiatra della Salute mentale nonchè dal reparto di Endocrinologia dell'Ospedale San Martino (pad. 12).
3. Ciò nonostante, la disforia ancora presente per i caratteri sessuali maschili non modificabili dalla terapia ormonale, causa a parte esponente un livello di disagio.
Alla luce di ciò parte ricorrente chiede l'autorizzazione al fine di sottoporsi all'intervento medico chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili e quindi per conseguire l'adeguamento del proprio corpo al sesso femminile nel quale, da tempo, ormai si identifica.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Parte esponente chiede, pertanto, di eliminare la disarmonia tra identità psichica (femminile) e identità fisica (maschile) attraverso la modifica del sesso annotato sullo Stato Civile e il cambiamento del nome da ad Parte_1 Parte_2
con conseguenti modifiche di tutti i documenti.
[...]
Questo tribunale ha adottato da tempo un indirizzo giurisprudenziale1 poi consacrato nella nota sentenza della Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 15138 del 20/07/2015) secondo cui Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. La documentazione medica prodotta da parte ricorrente, proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della propria funzione, prova l'esistenza della disforia di genere nella ricorrente e il percorso medico, psicologico e ormonale seguito per giungere a chiedere in maniera irrevocabile la rettificazione legale del sesso e del genere da maschile a femminile, sottoponendosi all'intervento chirurgico. Dalla documentazione prodotta risulta poi che parte ricorrente agisce da tempo in ogni contesto sociale come donna con piena soddisfazione del suo nuovo stato raggiunto. Come evidenziato l'attribuzione anagrafica del sesso maschile, con conseguente presenza del nome maschile in tutti i documenti, crea una situazione di profondo disagio per l'attore.
La necessità di eliminare la disarmonia tra identità psichica (femminile) e identità fisica (maschile) attraverso la rettifica del nome non richiede necessariamente l'intervento chirurgico preventivo né impone quello successivo che resta affidato alla autodeterminazione della ricorrente. La stessa modifica delle sembianze, già operata, lo stile di vita assunto e la considerazione di se acquisita evidenziano come tale richiesta si inquadra nel processo evolutivo del soggetto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 La richiesta può essere accolta sia perché non emergono elementi ostativi o controinteressi di figli o coniugi a tale scelta personale, sia perché coerente con un percorso evolutivo del soggetto e necessaria per completare tale percorso.
Va autorizzata fin d'ora la rettifica del nome in quanto la modifica delle sembianze già operata, anche senza interventi chirurgici, impone di garantire il diritto all'autodeterminazione di parte ricorrente nel voler essere identificato, anche anagraficamente, come persona di sesso femminile. Le dichiarazioni rese all'udienza confermano e provano la volontà dell'attore, che appare libero da costrizioni ed induzioni.
Va poi autorizzata l'operazione medico-chirurgica demolitoria degli organi sessuali maschili e, conseguentemente, costruttiva degli organi femminili al fine di ottenere la coincidenza tra il “soma” e la “psiche” dell'attore: va però evidenziato che ai fini della rettificazione del sesso tale operazione non è necessaria ma va autorizzata, se richiesta in quanto atto dispositivo del proprio corpo che costituisce un mezzo terapeutico efficace per la tutela della salute psichica del ricorrente al fine di permettergli di acquisire una identità sessuale stabile. Sono consequenziali, e come tali ugualmente autorizzabili, gli ulteriori eventuali trattamenti chirurgici necessari per il completo adeguamento dei caratteri sessuali.
Il Pm si è costituito nel procedimento chiedendo pronunciarsi la rettifica di sesso.
Trattandosi di procedimento in cui non vi è un convenuto nulla deve essere deciso in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone la rettifica dello Stato Civile determinando il sesso della parte attrice in femminile con relativo cambiamento di nome da a nata Parte_1 Parte_2
a PO (NA), il 16/02/1973
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO (NA) rettificare l'atto di nascita nel relativo registro.
Autorizza altresì il cambiamento di nome in tutti gli atti e i documenti in cui sarà necessario, in particolare: carta d'identità, passaporto, codice fiscale, tesserino sanitario, patente di guida, attestati scolastici, titoli di proprietà, atti notarili in genere, contratti di lavoro, utenze e quant'altro si renderà necessario.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Autorizza nata a [...] il [...] a procedere Parte_2 all'adeguamento dei propri caratteri sessuali, da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza, sullo Stato Civile con rettificazione del sesso e del nome.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Genova il giorno 10 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza 5 marzo 2015 Tribunale di Genova secondo cui: “nei casi di transessualismo accertato, il trattamento chirurgico è necessario nella misura in cui occorra assicurare all'interessato uno stabile equilibrio psicofisico, qualora la discrepanza tra psicosessualità ed il sesso anatomico determini nello stesso interessato un negativo atteggiamento conflittuale di rifiuto nei confronti dei propri organi genitali, mentre nei casi in cui non si riscontri tale conflittualità non si deve ritenere necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dei dati anagrafici”