Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Maria Mammone ConSIliere dr. Roberta Nunnari ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
FÜ (Ente Parte_1 Parte_2 Parte_3
Assistenziale di Diritto Pubblico tedesco), rappresentata e difesa dagli avv.ti Markus Wenter e Rosalba Marsico entrambi con studio in Via Dante 20/B, 39100 Bolzano (BZ), ove è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1 e difeso ed elettivamente domiciliato in Milano Via Curtatone n. 16 presso l'Avv. Marcella Schiavi del Foro di Milano;
APPELLATA
E CONTRO
CP_2
APPELLATO dichiarato CONTUMACE
Sulle seguenti conclusioni:
, Controparte_3 Parte_3 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rimettere la causa in istruttoria con conseguente ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:
(come da seconda memoria ex art. 183 VI comma di data 13.09.2022) Per gli Agenti Verbalizzanti CP_4 intervenuti sul luogo del sinistro sui seguenti capitoli:
1. Il giorno 31.08.2015, alle ore 12.20, il SI. procedeva a velocità regolare alla guida del motociclo tg. Parte_4 SIG-T 154 lungo la S.S. 1 Aurelia con direzione di marcia Roma-Livorno, con a bordo la moglie SI.ra Parte_5
.
[...] 2. Il tratto di strada percorso nella predetta data ed ora dal SI. si presentava in una carreggiata Parte_4 rettilinea, con unica direzione di marcia, composta da tre corsie, due di marcia della larghezza di 3,50 metri ciascuna, oltre alla corsia di emergenza, larga 1,35 metri circa.
pagina 1 di 11
3. In prossimità del km 252+600, nell'ambito del territorio del Comune di San Vincenzo (LI), il giorno 31.08.2015 il SI. iniziava una manovra di sorpasso di un autoarticolato posto sulla sua corsia di destra e di una autovettura Parte_4 posta sulla corsia di sinistra.
4. Nel giorno e luogo indicato, il SI. intraprendeva la suddetta manovra di sorpasso utilizzando il centro Parte_4 della carreggiata a cavallo della striscia di mezzeria.
5. Nel giorno e luogo indicato, il SI. terminava la manovra di sorpasso dell'autoarticolato posto sulla Parte_4 corsia di destra e si stava portando sulla sua corsia normale di marcia quando nello stesso istante il SI. alla CP_2 guida della vettura Renault Megan Scenic tg. CJ 094 ML, che precedentemente procedeva nella stessa direzione del motociclista sulla corsia di sinistra in fase di sorpasso dello stesso autoarticolato, si immetteva anch'egli sulla corsia di destra, andando così ad urtare la motocicletta del SI. Parte_4
6. La vettura Renault Megane Scenic di proprietà del SI. dopo avere superato il camion alla propria destra, si CP_2 spostava in corsia normale dove voleva posizionarsi avanti al camion che aveva appena superato.
7. Il motociclo del SI. dopo l'urto veniva spinto verso destra, quindi sia il mezzo che il conducente, oltre Parte_4 che la passeggera, rovinavano al suolo per poi scivolare verso il guardrail destro.
8. Il SI. dopo l'impatto attraversava la carreggiata di marcia normale così rimuovendo il proprio veicolo CP_2 dall'originario punto d'urto, andando a parcheggiare lo stesso sulla destra lungo la corsia di immissione sulla SS1 Aurelia dello svincolo di San Vincenzo Sud.
9. Lo svincolo di San Vincenzo Sud sulla SS1 si trova a circa 30 metri dal punto di collisione tra la motocicletta del SI.
e il veicolo tipo Renault condotto dal SI. . Parte_4 CP_2 10. Nella data, luogo e ora indicati, quando intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Venturina, costoro rinvenivano alla motocicletta del cittadino tedesco sulla corsia di emergenza con parte del complesso posteriore sulla corsia di destra.
11. Nella circostanza di tempo e di luogo, il corpo del motociclista veniva rinvenuto esanime a circa due metri indietro dal punto di quiete della moto, posizionato tra la carreggiata e la parte bassa del guardrail.
12. La SI.ra trasportata sulla motocicletta del SI. veniva trasportata Parte_5 Parte_4 nell'immediatezza all'Ospedale di Piombino.
13. Lungo la corsia di destra, più indietro rispetto alla posizione del corpo del motociclista, venivano rinvenute tracce di scarrocciamento lungo la corsia di destra, prodotte dal motociclo dopo l'impatto con l'autovettura, le stesse che sono rappresentate sullo schizzo planimetrico allegato al Rapporto di Sinistro sub punto 4 redatto dagli Agenti intervenuti, che si esibisce al teste.
14. Il giorno del sinistro e al momento dello stesso il flusso veicolare era soggetto a rallentamenti per lavori in corso in una galleria posta più avanti al luogo di accadimento, ma su entrambe le corsie i veicoli procedevano, seppure rallentati, su entrambe le corsie di marcia.
15. I rilievi planimetrici contenuti nella planimetria redatta dagli Agenti Verbalizzanti, che si esibisce al teste, e le misure sulla stessa riportate, corrispondono alla posizione del motociclo e della vettura in stato di quiete come rappresentate sulle fotografie contenute nello stesso Rapporto di Sinistro, che pure si esibiscono al teste.
16. Confermi l'Agente Verbalizzante intervenuto sul luogo del sinistro per cui è causa che le persone sentite a sommarie informazioni sul posto, ovvero i SInori e , parlavano solo in algerino e Persona_1 Persona_1 francese e uno di loro era incapace a scrivere, così che veniva effettuata sul posto una traduzione sommaria delle dichiarazioni dagli stessi rese, come risulta dal Rapporto di Sinistro.
Per i SInori e sui seguenti capitoli oltre che sul cap. n. 6: Persona_1 Persona_1
17. Confermi il SI. , nato in [...], che al tempo del sinistro stradale del giorno 31.08.2015 Persona_1 occorso al proprio connazionale SI. viveva nello stesso paese di quest'ultimo a Becarson in Francia e nella CP_2 stessa via del SI. ovvero Rue Du General Brulard, allo stesso n. civico n. 29. CP_2
18. Dica il SI. se è vero che conosce il SI. se è vero che sono amici e/o parenti e Persona_1 CP_2 confermi che erano sulla stessa nave il giorno 31.08.2015 in quanto avevano trascorso insieme le vacanze.
19. Confermino i SInori e che il giorno 31.08.2015 viaggiavate con il Vostro Persona_1 Persona_1 veicolo dietro al veicolo Renault condotto dal Vostro connazionale SI. in quanto provenienti dallo stesso CP_2 viaggio, sbarcati dalla stessa nave e diretti in unica direzione. Per il SI. e per il prof. CP_5 Persona_2
20. Dopo l'incidente stradale del giorno 31.08.2015, la SI.ra dal 18.12.2015 era sempre in cura Controparte_6 psichiatrica per la morte del marito.
21. Al momento del sinistro il SI. era “contadino autonomo” e socio della Hofgemeinschaft Heggelsbach Parte_4 GbR, nonché socio della Heggelsbach Süd GbR.
Per la SInora sui seguenti capitoli: Parte_6
pagina 2 di 11 22. La con decreto di liquidazione di data 01.12.2015 giusto Controparte_7 doc. 12 con relativi allegati che si esibiscono al teste, concedeva alla propria assicurata una pensione di riversibilità mensile dei seguenti importi: dal 31.08.2015 sino al 30.11.2015 di euro 414,43; dal 01.12.2015 sino al 30.06.2016 di Euro 248,66; dal 01.07.2016 sino al 30.06.2017 di Euro 259,23 e dal 01.07.2017 sino al 31.01.2018 di Euro 264,05.
23. Per il periodo dal 31.08.2015 sino al 31.01.2018 l'attrice ha erogato in favore della propria assicurata per la pensione di reversibilità la somma complessiva di euro 7.956,39, giusto doc. n. 13 che si esibisce alla teste.
24. Il calcolo delle somme erogate dal si evince dalla Controparte_7 missiva di data 25.01.2018, inviata dallo stesso Ente allo studio dell'avv. giusto doc. 13 che si esibisce alla CP_8 teste.
25. L' ha erogato e continua ad erogare la pensione Controparte_9 alla SInora ai sensi deli §§ 14 e 23 ALG della legge sulle pensioni di riversibilità degli Parte_7 agricoltori, giusto doc. 14 che si esibisce al teste.
26. Per il periodo dal 18.09.2015 al 23.10.2018 la ha Controparte_7 erogato per spese di riabilitazione l'importo di euro 3.546,38, giusto calcolo di cui al doc. 13 e documentazione del Helios
Spital Überlingen GmbH dd. 09.09.2015 con allegata fattura di cui al doc. 15, che entrambi si esibiscono al teste. 27. Le spese di riabilitazione e il ricovero stazionario vengono erogate ai sensi del § 7 ALG, oltre che a sensi del § 27 SGB
V e § 39 SGB V di cui ai doc. 16-18 che si esibiscono alla teste. 28. La per il ramo Previdenziale ha corrisposto in favore Controparte_7 della SInora quanto segue: per spese di riabilitazione euro 3.546,38, per la pensione di Parte_7 reversibilità euro 7.956,39 e cosi per un totale di Euro
11.502,77, giusto doc. 13 che si esibisce alla teste. 29. La per il ramo Assistenziale ha corrisposto le seguenti Controparte_7 somme: per trattamenti medici ambulatoriali euro 3.299,87; per ricoveri stazionari dal 04.09.2015 al 18.09.2015 euro 15.146,11; per trattamenti fisici/riabilitativi dal 27.10.2015 al 30.06.2017 Euro 1.308,52 e così per una somma totale pari ad Euro 19.754,50, giusto doc. 13 che si esibisce alla teste.
30. I trattamenti ambulatoriali e i trattamenti psicoterapeutici in favore della SI.ra sono stati Parte_5 erogati dall' ai sensi dei §§ 27 SGB V e 28 SGB V di Controparte_9 cui al doc. 20 che si esibisce alla teste.
31. I trattamenti fisici/riabilitativi in favore della SI.ra sono stati erogati dall' Parte_7 [...]
ai sensi dei §§ 27 SGB V e 32 Controparte_9 SGB V di cui al doc. 21 che si esibisce al teste.
32. Le lesioni subite dalla SI.ra in occasione del sinistro stradale occorso in Italia il giorno 31.08.2015 Parte_5 obbligano l' a Controparte_9 corrispondere anche per il futuro somme in favore della propria assicurata per trattamenti fisici/riabilitativi, trattamenti medici ambulatoriali e ricoveri ospedalieri, quali la sostituzione della protesi all'anca, giusto doc. 13 che si esibisce al teste.
33. L' è tenuta ad erogare le spese per l'assistenza Controparte_9 psichiatrica sia quelle già eseguite e sia per il futuro.
34. Le future erogazioni per il ramo Assistenziale della sono Controparte_7 state quantificate, considerando l'indice di capitalizzazione, nonché in ragione dell'erogazione (assistenziale o previdenziale), tenendo conto dell'aumento del costo della vita sulle erogazioni future.
35. L' in futuro dovrà erogare i seguenti importi: per Controparte_9 trattamenti fisici/riabilitativi euro 3.666,01; per trattamenti psicoterapeutici euro 9.165,03; per trattamenti medici ambulatoriali Euro 1.833,01; per ricoveri stazionari Euro 8.000,00 e cosi per un totale erogazioni ramo assistenziale pari ad Euro 22.664,05.
36. La pensione di reversibilità annua erogata dall'Ente in favore della SInora ammonta ad Parte_5 euro 3.168,60 (euro 264,05 x 12) e con un coefficiente di capitalizzazione del 11,162 (secondo le tabelle germaniche
“Küppersbusch”), le future erogazioni per la pensione di reversibilità ammonteranno a complessive euro 39.315,68, giusto conteggio di cui al doc. 13 che si esibisce alla teste. 37. Le richieste di risarcimento complessive della sono le Controparte_7 seguenti.Erogazioni ramo Previdenziale Euro 11.502,77 ; Erogazioni ramo Assistenziale Euro 19.754,50; Future erogazioni ramo Previdenziale Euro 39.315,68; Future ramo Assistenziale Euro 22.664,05 giusto doc. 13 che si Parte_8 esibisce alla teste. Si indicano a testi i SInori:
1) Sost. Comm. c/o Polizia Stradale di Livorno, Distaccamento di Venturina, Via Don Luigi Sturzo 4, Testimone_1 57021 Venturina Terme (LI);
pagina 3 di 11 2) Sovr. c/o Polizia Stradale di Livorno, Distaccamento di Venturina, Via Don Luigi Sturzo 4, 57021 Testimone_2 Venturina Terme
(LI);
3) Ass. c/o Polizia Stradale di Livorno, Distaccamento di Venturina, Via Don Luigi Sturzo 4, 57021 Testimone_3 Venturina Terme (LI);
4) , 06130 Grasse (F), Via Les Jasmins BTC, 62 Avenue Pierre Sémard; Controparte_10
5) , 25000 Besancon (F), Via Rue Du General Brulard 29 C;
Persona_1
6) c/o , Weißensteinstraße 70-72, 34131 Parte_6 Controparte_7 Controparte_7 Controparte_7 Kassel, da sentire avanti all'Amtsgericht di Kassel, Frankfurter Straße 9, D-34117 Kassel;
7) Heggelbach 8, D-88634 Herdwangen, da sentire avanti all'Amtsgericht Sigmaringen, Karlstraße 17, D- CP_5 72488 Sigmaringen;
8) Prof. Gleditschstraße 37, D-10781 Berlin, da sentire avanti all'Amtsgericht Schöneberg, Persona_2 Grunewaldstraße 66-67, D-10823 Berlin. Si chiede che i testi SInori e , asseriti testimoni oculari dell'accaduto, vista Controparte_10 Persona_1 anche la contestazione sulla dinamica e le divergenze in punto delle parti, siano sentiti avanti a Codesta Corte stante il forte dubbio che si nutre verso le dichiarazioni dalla stessa resa a s.i.t. potendo essere costoro verosimilmente parte del gruppo di viaggio del convenuto e ancor di più stretti amici, ove il teste SI. risiede nello stesso Persona_1 paese e allo stesso numero civico del convenuto, come si evince dal Rapporto di Sinistro e come sopra più compiutamente esposto. Si chiede che i restanti testi residenti all'estero siano sentiti tramite rogatoria internazionale. Si occuperà la comparente difesa di madrelingua tedesca, come facciamo sempre davanti a tutti i Tribunali italiani, di compilare la modulistica già all'uopo predisposta, con l'indicazione delle circostanze di prova tradotte in tedesco, sottoponendo tutto a Codesto Giudice per controllo e sottoscrizione prima della trasmissione all'estero. La rogatoria è a costo zero, viene espletata in tempi più che ragionevoli, non viola alcun contraddittorio in quanto il teste viene sentito davanti al Giudice estero senza che neanche nessuna delle parti sia presente, anche per evitare spese. Anticipiamo sin d'ora che nessuno comparirà in quella sede per parte attrice. Una volta restituito il plico dell'estero, sarà nostra cura procedere alla traduzione dei verbali di prova, accompagnandoli con traduzione asseverata per il deposito. Si chiede C.T.U. medico - legale finalizzata ad accertare le lesioni subite dalla SInora in Parte_5 conseguenza del sinistro stradale per cui è causa e il nesso di causalità di dette lesioni con il sinistro, oltre che la congruità delle somme erogate dall' in favore della propria Controparte_9 assicurata ed il nesso di causalità tra le erogazioni effettuate e quelle future e il sinistro stradale per cui è causa. Non avendo l'Ente attoreo alcun potere coercitivo sulla propria assicurata, tale da poter pretendere che la medesima venga in Italia, si chiede che la consulenza medico legale possa essere espletata sulla base degli atti, nella denegata ipotesi in cui la medesima non dovesse recarsi in loco per sottoporsi a visita. Si chiede in particolare sin d'ora, con riserva di integrare il quesito in sede di conferimento incarico, che il nominando C.T.U. medico legale accerti se la lesione alla gamba sinistra subita dalla danneggiata in conseguenza del sinistro stradale del giorno 31.08.2015 sia compatibile con un urto impresso sulla motocicletta sulla quale la medesima viaggiava come trasportata da parte del veicolo di proprietà e condotto dal convenuto, come accertato dall'Ing. in seno CP_11 alla consulenza cinematica ricostruttiva del sinistro dallo stesso effettuata, ovvero: Il conducente del motociclo, sulla S.S. 1
“Aurelia”, in direzione Livorno, il 31.08.2015 alle ore 12.20 circa, alla velocità di 55Km/h, proveniente dal centro della carreggiata, è in fase di sorpasso di veicoli incolonnati per effetto del traffico molto sostenuto.L'autovettura, proveniente dallo stesso senso di marcia, nella corsia di sorpasso, alla velocità di 40KM/h circa, devia la propria traiettoria verso destra per immettersi nella corsia di marcia normale.Il motociclo si è trovato così ad incrociare la traiettoria dell'autovettura, proveniente dalla corsia di sorpasso, in fase di immissione nella corsia di marcia normale, pervenendo così all'urto.Successivamente all'urto il conducente del motociclo ha perso il controllo del mezzo ed è caduto sull'asfalto; il motociclo, dopo una fase di strisciamento sul manto stradale ha terminato la propria corsa sul margine destro della carreggiata”. Si chiede di disporre integrazione alla C.T.U. dinamico ricostruttiva effettuata dall'Ing. volta ad accertare CP_11 che la motocicletta del SI. il giorno del sinistro trovava posizione di quiete post urto tale da finire sotto il Parte_4 guardrail della carreggiata destra destinata alla corsia normale di marcia perché avanti all'autoarticolato che viaggiava sulla corsia di destra, appena superato dalla motocicletta, e dallo stesso veicolo del convenuto, non si trovavano veicoli fermi in colonna perché congestionati dal traffico. Si chiede che, per economia processuale, la chiamata a chiarimenti possa essere affidata, ove il pensiero sia condiviso dal Giudice, allo stesso Ing. che ha già redatto la CP_11 perizia cinematica in atti. Si chiede che Codesta Corte, ove ritenuto, disponga l'acquisizione integrale del Rapporto di Sinistro redatto dalla Polizia di Stato Distaccamento Polizia Stradale di Venturina, corredato dalle fotografie a colori allo stesso allegate.
pagina 4 di 11 Si chiede che Codesta Corte acquisisca d'Ufficio, ove ritenuto, le memorie difensive ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate dall'avv. Michael Pichler nell'interesse delle parti attrici nonché dall'avv. Gaetano Del Borrello per conto di
[...]
, nel diverso procedimento sub. R.G. 55968/2017 avanti al tribunale di Milano azionato per lo stesso Controparte_12 sinistro stradale per cui è causa.
Si chiede che entri a far parte di questo procedimento la relazione cinematica del sinistro stradale effettuata dall'Ing. in seno al procedimento sub. R.G. 55968/2017 già prodotta in atti da parte attrice (doc. 28) e che sulla CP_11 stessa Codesta Corte di Appello adita fondare il proprio convincimento, essendo la stessa esaustiva, logica e correttamente motivata.
Per il resto confermando anche in questa sede le deduzioni scritte di udienza del giorno 18.10.2023 che in quella sede ed anche in questa si chiede di considerare parte integrante delle rassegnate conclusioni.
In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1335/2024, Giudice Dott. Lucia Francesca Iori, pubblicata il 05/02/2024, notificata il 12 febbraio 2024, così decidere:
I. In via principale: a) accertare e dichiarare la responsabilità prevalente nella misura del 70% del SI. nella CP_2 causazione del sinistro stradale occorso il giorno 31.08.2015, lungo la SS Aurelia in prossimità del KM 252+600 località San Vincenzo Sud;
b) accertare e dichiarare che gli esborsi sostenuti dalla in Controparte_7 favore della propria assicurata SI.ra sono pari, per tutte le causali di cui in narrativa, alla Controparte_13 somma di euro 31.257,27 oltre euro 488,00 per la perizia stragiudiziale del Dott. ; Per_3 c) accertare e dichiarare che parte attrice, alla luce delle lesioni subite dalla SI.ra , in futuro Parte_9 dovrà erogare a favore della stessa, per tutte le causali di cui in narrativa, l'importo complessivo di euro 61.979,73;
d) accertare e dichiarare che le erogazioni effettuate da parte attrice in favore della SI.ra sono in Parte_9 nesso di causa con il sinistro subito dalla medesima il giorno 31.08.2015; e) accertare e dichiarare la surroga dell'attrice nei diritti della SI.ra ai sensi dell'art. 85 del Parte_9 regolamento UE n. 883/2004 e del § 116 SGB X;
f) per l'effetto, a sensi dell'art. 142 C.d.A., nonché degli artt. 2043 e 2054 II comma c.c., condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_14 pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di euro 65.607,50, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro de quo, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in
“sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese ed onorari del presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese, compensi di lite, rimborso forfettarie spese generali, CPA ed IVA inclusi, sia di primo che di secondo grado di giudizio, con condanna delle parti convenute al pagamento della Tassa di Registro delle sentenze di I° e II° grado.
: Controparte_1 Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni declatoria del caso, così provvedere: - In via preliminare: pronunciarsi ex art. 348 bis - 350 bis c.p.c.;
- Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile l'azione avversa;
- Nel merito: confermare la Sentenza n. 1335/2024 - Rep 933/2024 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento RG n. 24798/2021 in data 5.2.2024 e pubblicata in medesima data, respingendo, in ogni caso, tutte le domande di riforma qui avanzate;
Cont
- In ogni caso rigettare ogni domanda avanzata nei confronti di n esito alla richiesta, infondata in fatto ed in diritto, di modifica della Sentenza impugnata che andrà invece confermata in ogni sua parte;
- Rigettare comunque ogni infondata pretesa;
- Vinte anche le spese del presente giudizio, oltre 15 % forfait ed oneri come dovuti.
pagina 5 di 11 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_10
di diritto pubblico , in avanti ), ha citato in
[...] Pt_11 Controparte_7 Contr giudizio l' (in avanti al fine di ottenere, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità prevalente nelle misura del 70% di nella determinazione del sinistro occorso CP_2 il 31.8.2015, in località San Vincenzo Sud, tra l'autovettura condotta tra il predetto ed il CP_2 Contr motoveicolo condotto da la condanna di al pagamento degli importi versati in CP_15 favore di passeggera trasportata, otre interessi legali, in forza delle lesioni Controparte_13 subite da costei a cagione del sinistro, ed accertare e dichiarare la surroga dell'ente tedesco nei diritti della danneggiata. In particolare parte attrice, in ordine alla dinamica del sinistro, deduceva che in data
31 agosto 2015, mentre alla guida del motociclo targa SIG-T 154 con a bordo la Parte_4 moglie procedeva a velocità moderata sulla S.S. 1 Aurelia, con traffico congestionato, Parte_7
conducente della Renault Megan Scenic targa CJ 094 ML, dopo aver terminato la manovra CP_2 di sorpasso di un autoarticolato, cambiava corsia senza segnalazione, e urtava il motociclo così causandone la caduta, a seguito della quale decedeva mentre riportava Parte_4 Parte_7 gravi lesioni, tra cui fratture e sindrome da stress post-traumatico, con un danno biologico permanente del 27%. Chiedeva la condanna alla rifusione di quanto dovuto alla danneggiata, pari a spese totali di euro 93.725,00, comprendenti pensione di reversibilità e spese di riabilitazione, sostenendo che la responsabilità del sinistro fosse principalmente attribuibile al comportamento imprudente del conducente della Renault. Contr Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio che, eccepita preliminarmente la nullità della citazione per violazione dell'art. 126 del codice delle assicurazioni private, nonché per non avere convenuto in giudizio il proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendola infondata, deducendo che la responsabilità esclusiva per la causazione del sinistro dovesse essere attribuita alla condotta imprudente di il quale, incurante delle condizioni di traffico, si era inserito tra colonne di veicoli Parte_4 in fase di rallentamento sulla S.S. Aurelia, e che la domanda della controparte si fondasse solo sulla consulenza tecnica d'ufficio assunta nel procedimento civile R.G. 55968/2017, introdotto dai congiunti di per ottenere il risarcimento dei danni da loro patiti a causa del decesso del Parte_4 congiunto, conclusosi con un rigetto della domanda per essere la relazione tecnica contraddetta dalle dichiarazioni rese dalle persone presenti ai fatti.
a cui era stato esteso il contraddittorio, rimaneva contumace. CP_2
Con sentenza n. 1335/2024, il Tribunale di Milano, dato atto della legittimazione attiva alla surroga dell'ente tedesco, ha rigettato tutte le domande proposte dalla , in mancanza di Controparte_7 prova della responsabilità ascrivibile al conducente della vettura, condannando l'ente attore a rifondere Contr le spese legali ad In particolare il tribunale, nel dare dato atto che la sentenza resa in sede civile, nei confronti dei prossimi congiunti di per l'accertamento del risarcimento del danno, CP_13 non faccia stato tra le parti, ha aderito alla valutazione degli elementi di prova resa in quella sede dal giudice, suffragata dall'archiviazione del procedimento nella diversa sede penale. Ha fondato la propria decisione avuto riguardo alla pregnanza delle dichiarazioni rese poco dopo l'incidente dalle persone presenti ai fatti, idonee a contraddire la ricostruzione della dinamica fondata sulla circostanza che l'automobile si sarebbe spostata a sinistra, avendo invece il c.t.u. operato le proprie valutazioni CP_11 su elementi riferiti alla polizia stradale intervenuta successivamente al sinistro, ed in assenza di elementi tecnici di riscontro.
pagina 6 di 11 Avverso tale sentenza ha proposto appello la dolendosi della: Controparte_7
1)“Erronea attribuzione della responsabilità esclusiva al conducente della motocicletta, SI.
[...]
: il giudice non avrebbe adeguatamente considerato la c.t.u. redatta dall'Ing. e Parte_4 CP_11 avrebbe ritenuto sufficienti le dichiarazioni dei testi oculari, trascurando ulteriori prove, tra cui il rapporto di sinistro redatto dalla Polizia Stradale, che evidenziava una corresponsabilità tra i conducenti coinvolti. Sarebbe stata elusa una valutazione sulla attendibilità dei dichiaranti, non essendo preclusa la possibilità che costoro avessero legami con il conducente dell'auto CP_2
2)“Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione. Mancata ammissione delle prove per testi offerte da parte attrice . Mancata Controparte_7 ammissione di C.T.U. medico-legale. Mancata motivazione in punto esclusione della C.T.U. medico legale.”: l'appellante ripropone le istanze di ammissione di prove testimoniali già formulate in primo grado evidenziando che la documentazione medica prodotta attesta le lesioni subite dalla SI.ra
[...] in relazione al sinistro e che la normativa tedesca, in particolare il § 116 del SGB, non CP_6 prevede il pagamento delle indennità come presupposto per l'attivazione della surrogazione. L'appellante ha pertanto richiesto, previa ammissione delle istanze istruttorie, accertarsi e dichiararsi la responsabilità prevalente nella misura del 70% di nella causazione del sinistro e, accertati CP_2 gli esborsi sostenuti dall'ente tedesco, nonché quelli da erogare in ragione delle lesioni subite dalla danneggiata, accertare e dichiarare la surroga nei diritto dell'attrice.
Contr Con comparsa di costituzione si è costituito he, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., contraddette le avverse deduzioni, nel merito ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 19 dicembre 2024 il conSIliere ha rinviato all'udienza del 6.3.2025 per la rimessione della causa in decisione al collegio assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. A quella udienza, disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di conSIlio del 12.3.2025.
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0.Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art.348-bis c.p.c. sollevata dall'appellata, atteso che la decisione nel merito assorbe tale eccezione.
Sempre preliminarmente, in assenza di pregressa formale adozione di provvedimento, va dichiarata la contumacia di soggetto dichiarato contumace anche nel precedente grado di giudizio, CP_2
e che è rimasto estraneo anche al giudizio reso in sede civile conclusosi con sentenza del tribunale di
Milano n.8868 del 2.11.201.
1.L' appello è infondato. La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda attorea ritenendo che la mancata prova di una responsabilità ascrivibile al conducente dell'autovettura elidesse, a monte, il diritto al credito risarcitorio azionato dall'ente tedesco.
1.1.In orine al primo motivo di appello l'appellante ha fondato la propria doglianza sulla asserita errata valutazione degli elementi di prova vagliati dal giudice di prime cure.
pagina 7 di 11 Partendo da tale dato, parte appellante si è appuntata sulla pregnanza assegnata all'elemento di prova costituito dalle dichiarazioni convergenti delle due persone presenti al verificarsi del sinistro, evocando,
a monte, una asserita non piena attendibilità delle persone escusse, a fronte della ricostruzione resa in sede di rapporto di polizia stradale e alle valutazioni rese dal consulente tecnico ufficio nella propria relazione. L'appellante non è pertanto entrato nel merito delle criticità segnalate in sede di sentenza resa nel diverso giudizio civile, per come rilevata altresì dal giudice di primo grado, consistente nell'avere la polizia stradale prima, il consulente dopo, operato la ricostruzione della dinamica del sinistro riportando un dato, l'avere il conducente dell'autovettura effettuato una manovra di deviazione CP_2 sulla destra dopo l'operato sorpasso, non riscontrabile oggettivamente e, anzi, contraddetto dalla versione resa dalle persone presenti ai fatti.
A monte occorre prendere le mosse dal fatto che la domanda attorea si è fondata sulla allegazione secondo cui mentre stava rientrando sulla propria corsia di marcia dopo avere effettuato Parte_4 una manovra di sorpasso di un autoarticolato, l'autovettura condotta da si sarebbe spostata CP_2 anch'essa sulla corsia di destra andando ad urtare il motoveicolo cagionandone la caduta.1 Deve richiamarsi che le dichiarazioni versate in atti rese dalle persone presenti ai fatti Persona_4
e hanno costituito oggetto di sommarie informazioni assunte dalla
[...] Persona_5 polizia stradale nella immediatezza del sinistro e sono pertanto allegate al verbale redatto.
La circostanza che i due testi non siano stati escussi nel giudizio civile intentato dagli eredi di per una scelta difensiva della parte attrice in quel giudizio, non inficia la valenza che a tali Parte_4 dichiarazioni è stata assegnata dal giudice, il quale ha dato conto delle circostanze utili a svolgere un giudizio di genuinità e attendibilità. Non può in questa sede che rilevarsi come la convergenza delle dichiarazioni non appare il frutto della mera sovrapposizione delle stesse, vuoi per essere state precedentemente concordate, vuoi per essere l'esito di una sciatta riproduzione da parte degli operanti.
Invero ciascuna delle persone presenti ai fatti ha fornito elementi di conoscenza autonomi, anche in ragione della diversa collocazione a momento del sinistro, soffermandosi dubitativamente su alcuni segmenti della dinamica, tali da confortare sulla veridicità del dichiarato, avuto particolare riguardo alla circostanza che la moto si sia spostata sulla sinistra andando ad urtare l'autovettura. Il giudice di primo grado ha quindi attentamente valutato la coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai testimoni oculari, risultate coerenti e prive di discrepanze SInificative tali da comprometterne l'attendibilità, avendo peraltro anche evidenziato come tali dichiarazioni siano in linea con i fatti accertati e con le evidenze oggettive, contribuendo così a formare un quadro complessivo credibile e coerente.
Infatti le dichiarazioni di e rese in un contesto di Persona_4 Persona_5 immediata percezione dell'evento, non solo si sostengono a vicenda e sono prive di contraddizioni, ma sono state confermate da elementi oggettivi, avuto riguardo alla individuata velocità tenuta dai mezzi in ragione della condizione del traffico intenso, con la motocicletta che viaggiava a 55 km/h, superiore a quella tenuta dall'autovettura, ed alla posizione assunta dai veicoli coinvolti, dato atto che la moto ha 1 Si riporta il passaggio dell'atto di citazione in primo grado “ iniziava una regolare manovra di sorpasso di un Parte_4 autoarticolato posto sulla sua corsia di destra… il motociclista si manteneva sul centro della linea di mezzeria, tenendo la debita distanza dai veicoli che si trovavano in colonna in entrambe le corsie, quella di destra e quella di sinistra.Dopo aver regolarmente terminato la manovra di sorpasso dell'autoarticolato, mentre il motociclista era intento a portarsi sulla sua corsia normale di marcia, in quel frangente il SI. cittadino straniero residente in [...], alla guida della vettura CP_2 Renault Megan Scenic tg. CJ 094 ML, che nel frattempo procedeva nella stessa direzione del motociclista sulla corsia di sinistra, senza alcuna segnalazione direzionale, si portava anch'egli sulla corsia di destra, senza avvedersi dallo specchietto retrovisore destro dell'arrivo del motociclista, andando così ad urtarlo” pagina 8 di 11 iniziato un sorpasso insinuandosi tra le due file dei veicoli presenti nelle due corsie di marcia, mentre nel frattempo veniva messa in atto una generalizzata fase di ulteriore rallentamento e frenata in quanto un autoarticolato era in procinto di immettersi provenendo dalla corsa di accelerazione.
In tal senso la ricostruzione della dinamica del sinistro per come fatta oggetto di allegazione di parte appellante, avuto particolare riguardo al rispetto “della corsia di marcia normale” da parte del motoveicolo, nonché in ordine al contatto tra i veicoli per una iniziativa assunta da portatosi CP_2
“anch'egli verso la corsia di destra, senza avvedersi dallo specchietto retrovisore destro dell'arrivo del motociclista”, risulta non trovare avallo.
Appaiono pertanto mere illazioni, non suffragate neanche da elementi di supporto utili a darvi una parvenza di consistenza, le deduzioni svolte in merito al fatto che entrambe le persone escusse sarebbero originarie di Belanson, al pari di , ed una di esse residente nella medesima via del CP_2 medesimo centro cittadino. Le dichiarazioni dei testi, che è pacifico siano state testi oculari dei fatti, sono corredata da attendibilità intrinseca, non disgiunta l'attendibilità estrinseca, in mancanza di prova di un interesse antagonista, o convergente con quello di cui è portatore CP_2
La perizia cinematica dell'Ing. non è idonea a sovrastare e risolvere le evidenze fornite dalle CP_11 testimonianze dirette, che, pur essendo state menzionate in sede di consulenza, non sono state prese in considerazione dall'ausiliario del giudice al fine di riportare ad una sintesi unitaria e coerente di tutti i dati emersi. La relazione, che si è necessariamente fondata sui dati acquisiti dalla polizia stradale, non appare altresì avere tenuto in debito conto che “al momento del sinistro il traffico era intensissimo, viaggiava incolonnato su entrambe le corsie anche a causa dei lavori in galleria,sita poco più avanti, con cambio di corsia ed interruzione di una delle due corsie”, sicchè l'affermazione secondo cui l'autovettura Renault si sarebbe spostata verso sinistra invadendo la corsia del motociclo, è priva di fondamento tecnico, in quanto non supportata da alcun elemento oggettivo o da segni visibili sull'asfalto. Deve essere evidenziato come appaia contraddittorio, dopo avere premesso il dato acclarato che “in quel momento c'era traffico intensissimo e tutti i veicoli presenti viaggiavano incolonnati, affiancati sulle due corsie ed a velocità ridotta”, con ciò premettendo che entrambe le corsie di marcia erano occupate dai veicoli incolonnati, affermare che “poiché il traffico era quasi fermo e congestionato, il SI. iniziava una regolare manovra di sorpasso di un Parte_4 autoarticolato posto sulla sua corsia di destra….. il motociclista si manteneva sul centro della linea di mezzeria, tenendo la debita distanza dai veicoli che si trovavano in colonna in entrambe le corsie, quella di destra e quella di sinistra” così descrivendo la manovra del motoveicolo come una ordinaria
“manovra sorpasso dell'autoarticolato”, senza pertanto dare atto che il motociclista si è insinuato tra le due colonne di vetture, utilizzando il varco per operarvi il passaggio, e fornire una rappresentazione grafica del tutto avulsa dal ricostruibile contesto dello stato dei luoghi al momento del sinistro, così presupponendo la sussistenza di una manovra di sorpasso del camion presente sulla destra da parte dell'autovettura condotta da e la sussistenza di un ampio margine di rientro antistante il camion CP_2 oggetto di sorpasso ( p.13 e ss. della relazione di c.t.u.), quando invece, per come rilevabile dalle foto e dalla planimetria allegata al verbale redatto dalla Polizia stradale, che ha indicato la traccia di scarrocciamento della moto, lo spazio antistante il camion va ad individuarsi in prossimità della corsia di immissione Direzione San Vincenzo Livorno, da cui proveniva altro autoarticolato, il cui sopraggiungere, ancor prima della immissione, aveva cagionato l'ulteriore rallentamento dell'incedere delle auto. Né che “ l'autovettura aveva il proprio asse longitudinale con una angolazione, rispetto al motociclo, non superiore a 10° circa” è circostanza dirimente, atteso che il consulente ha solo registrato, appunto, l'angolazione del punto di impatto tra il veicolo e la moto, dato che nulla dice in pagina 9 di 11 ordine alla supposta manovra di deviazione verso destra dell'autovettura per rientrare dopo il supposto sorpasso, ancor meno improvvisa o imprudente, ciò senza prendere in considerazione che tale disallineamento potesse essere riconducibile ad uno sbandamento del veicolo, come riferito dalle persone presenti ai fatti.
Nessun dato consente di affermare che la moto si sia mantenuta all'interno della linea divisoria di mezzeria senza oltrepassarla, né è stata offerta una valutazione della condotta tenuta come rispettosa dell'intero articolato dell'art 148 C.d.S.
Infine è risultato non corroborato ai dati oggettivi in atti quanto affermato dal consulente secondo cui l'autovettura ha “devia (to) la propria traiettoria verso destra per immettersi nella corsia di marcia normale” e che “il motociclo si è trovato così ad incrociare la traiettoria dell'autovettura, proveniente dalla corsia di sorpasso, in fase di immissione nella corsia di marcia normale, pervenendo così all'urto”, con conseguente assenza di condotta addebitabile al conducente dell'auto, consistente nel dovere accertare il mancato sopraggiungere di veicoli da tergo prima di reimmettersi nella corsa di destra al termine della manovra di sorpasso.
Per altro verso non può non tenersi conto, seppure come evidenziato dal giudice di prime cure, la sentenza non faccia stato tra le parti, che nel diverso giudizio civile intentato dagli eredi di il giudice è pervenuto ad una analoga decisione. CP_13
1.2.Passando all'analisi del secondo motivo di appello, con cui l'appellante lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali e della consulenza tecnico-legale richiesta, avanzando anche altre richieste di supplemento, è da osservarsi che l'appellante non si è peritata di esplicitare i passaggi espressi della sentenza che ritiene di dovere censurare, sicchè il motivo si presta anche a rilievi di inammissibilità.
L'appellante, tra l'altro dolendosi della difesa svolta nell'ambito del diverso processo civile avente ad oggetto l'accertamento del danno, che ha registrato l' assenza di richieste istruttore inerenti la dinamica del sinistro, abbia articolato nella propria memoria ex art.186 co. 6 n. 2 c.p.c capitoli di prova vertenti sulla dinamica del sinistro indicando quali testi e , e gli Persona_1 Persona_1 agenti verbalizzanti, che hanno redatto il verbale intervenendo sul posto dopo il sinistro.
Nulla potrebbero aggiungere i verbalizzanti rispetto a quanto documentalmente in atti, oggetto di verbale di intervento e rilievi ad esso allegati.
Non è stato specificatamente contraddetto che le dichiarazioni rese dalla persone informate sui fatti nella immediatezza del sinistro, prive di contraddizioni intrinseche, siano idonee a costituire fonte di convincimento, e che l'escussione delle medesime persone, a distanza di anni, non è supportata da una fondata previsione che la stessa si riveli più specifica e idonea a coprire ulteriori segmenti della dinamica del sinistro diversi o ulteriori rispetto a quelli già emersi.
Ne' si palesa una utilità che possa assegnarsi alla integrazione di consulenza cinematica,sollecitata in ordine all'accertamento di dati pacifici, richiesta che non fa che ricalcare pedissequamente quanto richiesto in primo grado.
Parimenti non è evincibile quale apporto decisivo possa avere l'acquisizione delle foto a colori allegate al verbale di intervento, in atti nella usa integralità seppure corredato di rilievi fotografici in bianco e nero.
Per quanto riguarda la mancata ammissione della consulenza medico-legale, così come l'articolazione di prova per testi in ordine ai danni patiti dalla trasportata, trattasi di istruttoria rivelatasi superflua in pagina 10 di 11 primo grado, come nel presente grado, in mancanza di un ancoraggio alla pretesa dell'appellante a vedersi riconoscere il diritto di surroga.
2. L'appello non è quindi meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vanno poste integralmente a carico dell'appellante, in quanto soccombente, ed a favore dell'appellata costituita e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00.
Nulla a disporti in favore di rimasto contumace. CP_2
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115 così come modificato, trattandosi di controversie promossa dopo l'entrata in vigore (il 31.01.2013) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1335/2024 del Controparte_7
Tribunale di Milano, così dispone:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione delle Controparte_7 spese processuali del grado in favore di Controparte_1 liquidate in € 2.977,00 per la fase studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, 5.103,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA, se dovuta, e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato;
Così deciso in Milano, il 12 Marzo 2025
Il ConSIliere relatore Roberta Nunnari
La Presidente
Anna Mantovani
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