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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ex art
127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3890/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato DE SANTIS GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 CP_2
Con l'avvocato RIGI LUPERTI MARCO MARIA VALERIO
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro per domandare: in via principale, la condanna della SI, previa declaratoria della illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti da parte della società, al pagamento della somma di euro 27.747,65, a titolo di retribuzioni e contribuzioni non corrisposte per il periodo dal 15.10.20221 al 30.4.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
in via subordinata, la condanna della società al pagamento della somma di euro 6.338,30, per il periodo dal 15.2.2022 al 31.3.2022,
a titolo di differenze retributive per quanto non percepito. Al riguardo, ha affermato: di essere dipendente della Società degli autori e degli Editori a far data dall'ottobre 1988; di essere CP_1 attualmente inquadrato in “AREA C” presso l'Ufficio Health Security Environment (HSE), già Data Protection Officer (DPO), con CCNL applicato per il personale non dirigente SI;
di essere stato sottoposto, in data 15.10.2021 e fino al 30.4.2022, a sospensione dall'attività lavorativa, in assenza di retribuzione, da parte della SI, in quanto non munito di Certificato Verde Covid, in applicazione dell'art. 3 co 6 del d.l. n. 127/21. Il lavoratore ha diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta illegittimità di tale sospensione, giungendo a dolersi sostanzialmente: a) dell'assenza di un provvedimento formale di sospensione datoriale;
b) di essere stato sospeso e, per l'effetto, privato della retribuzione, senza che venisse valutata una soluzione alternativa e meno gravosa;
c) dell'illegittimità della normativa emergenziale che prevedeva l'obbligo di manifestazione del Certificato Verde Covid per l'accesso ai luoghi di lavoro, in quanto contrastante con l'art. 9 del Reg. n. 679/2016; d) del fatto che la SI, avendo consentito l'accesso sui luoghi di lavoro ai soggetti vaccinati e muniti di Certificato Verde Covid, non aveva comunque assicurato la salubrità del contesto lavorativo, attesa l'inidoneità delle vaccinazioni a prevenire il contagio del virus.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata, si è costituita la SI contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc è stata decisa con sentenza.
Il presente ricorso deve essere rigettato, non potendo essere condivise le plurime argomentazioni spese dal ricorrente tese ad affermare l'illegittimità della sospensione disposta dalla SI.
In primo luogo, il ricorrente ha ritenuto illegittima la sospensione stante l'assenza di un provvedimento formale del datore di lavoro.
A riguardo, deve segnalarsi l'assenza di una disciplina normativa specifica che imponga al datore di lavoro di disporre la sospensione del rapporto lavorativo mediante l'adozione di un provvedimento formale. Nel caso di specie, di contro, la SI era obbligata a negare l'accesso ai lavoratori che, in assenza di esenzioni normativamente previste, avevano rifiutato di esibire il Certificato Verde Covid.
La fonte di tale obbligo si rinviene nel D.L. 44/ 2021 e, successivamente, nel D.L. 127/2021.
In tal senso, la SI non avrebbe potuto disapplicare la norma interna, tra l'altro di natura emergenziale, in assenza di una normativa europea specifica, oltre che ad efficacia diretta, di senso contrario.
In secondo luogo, non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore doglianza del ricorrente, secondo cui la SI avrebbe dovuto trovare delle soluzioni alternative e meno gravose rispetto alla disposta sospensione.
Il lavoratore, infatti, non ha allegato né dimostrato in alcun modo che la propria prestazione professionale potesse essere svolta secondo le modalità di lavoro da remoto previste dal CCNL dei dipendenti SI (lavoro agile e telelavoro).
Ed invero, il lavoratore se nell'immediatezza della sospensione - lettera del 15.10.2021- si presentava disponibile ad adottare “il tele-lavoro 5 gg su 5” (All. 12 ricorso) sia pure in maniera estremamente generica, dall'altra , come dedotto dalla società e non contestato - all 2 alla memoria- si era sempre dichiarato non disponibile a rendere la prestazione secondo modalità alternative – lavoro agile. Né, giova ribadire, dinnanzi ad una specifica contestazione della società sul punto, il lavoratore ha provato né ha chiesto di provare che , di fatto, pur di lavorare avrebbe accettato anche le suddette modalità alternative.
Neppure si può ipotizzare alcun contrasto della disciplina nazionale che impone la presentazione del Certificato Verde Covid per l'accesso ai luoghi di lavoro con il diritto dell'Unione europea, come ritenuto dal ricorrente. In primo luogo, va rilevato che l'eventuale violazione del diritto unionale può essere valorizzata dal giudice interno solamente quando si tratta di materia regolata dal diritto europeo, mentre nel caso di specie le fonti sovranazionali non si sono occupate delle questioni relative all' imposizione di obblighi vaccinali in situazioni epidemiche.
Giova poi considerare che la richiamata normativa nazionale rientrerebbe in ogni caso tra le deroghe che l'art. 9 del Reg. n. 679/2016 (norma invocata dal Regoli come parametro del prospettato contrasto unionale) prevede rispetto al divieto di trattamento dei dati personali relativi alla salute della persona.
Si fa riferimento, in particolare, alla lett. i) di cui al par. 2 della disposizione, vale a dire quando “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici …”.
D'altra parte, anche la Corte costituzionale (nelle medesime pronunce invocate dal ricorrente, sentt. nn. 14 e 15 del 2023), ha affermato la legittimità della normativa nazionale, in quanto il legislatore aveva introdotto l'obbligo di vaccinazione per l'accesso ai luoghi di lavoro ritenendo che tale provvedimento fosse idoneo a prevenire la diffusione del virus, sulla base delle acquisizioni scientifiche disponibili in quel particolare momento storico. Secondo la prospettiva della Corte, infatti, tale normativa doveva essere valutata alla luce delle conoscenze disponibili al tempo dell'assunzione della decisione e tenuto conto della complessiva situazione emergenziale, a nulla rilevando, in punto di legittimità della misura, il fatto che l'obbligo vaccinale si sia rivelata ex post inidoneo allo scopo preventivo.
Vista la legittimità della disciplina contestata, quindi, un comportamento diverso da quello in concreto adottato da parte della resistente non era effettivamente esigibile. D'altra parte, il d.l. n. 127/2021 presidiava le proprie prescrizioni anche con sanzioni amministrative.
Infine, va disattesa anche la tesi per cui la SI non avrebbe garantito la salubrità del contesto lavorativo per aver consentito l'accesso ai soggetti muniti di Certificato Verde Covid, poiché gli stessi potevano essere veicolo per la diffusione del virus.
Anche in tale prospettiva valgono le considerazioni già spese in precedenza in ordine alla legittimità della normativa nazionale che prevedeva l'obbligo di vaccinazione.
Per valutare il comportamento del datore di lavoro, infatti, occorre avere riguardo al complesso delle conoscenze scientifiche disponibili in quello specifico momento, anche considerato il contesto emergenziale.
Inoltre, va segnalata, in ogni caso, l'assenza di alcuna disposizione che consentisse al datore di lavoro di rifiutare l'accesso ai luoghi di lavoro ai soggetti vaccinati e muniti di relativa certificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
7.616,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore della SI.
Roma 26.03.2025
Il Giudice
Anna Maria Antonietta La Marra
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Flavia De Grazia
e del MOT dott. Lorenzo Del Castello (DM 22.10.2024)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra, dopo il deposito delle “ note di trattazione scritta” ex art
127 ter cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3890/2024 promossa
DA
Parte_1
Con l'avvocato DE SANTIS GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 CP_2
Con l'avvocato RIGI LUPERTI MARCO MARIA VALERIO
RESISTENTE
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.1.2024, il ricorrente ha adito il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro per domandare: in via principale, la condanna della SI, previa declaratoria della illegittimità della sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti da parte della società, al pagamento della somma di euro 27.747,65, a titolo di retribuzioni e contribuzioni non corrisposte per il periodo dal 15.10.20221 al 30.4.2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché della somma di euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
in via subordinata, la condanna della società al pagamento della somma di euro 6.338,30, per il periodo dal 15.2.2022 al 31.3.2022,
a titolo di differenze retributive per quanto non percepito. Al riguardo, ha affermato: di essere dipendente della Società degli autori e degli Editori a far data dall'ottobre 1988; di essere CP_1 attualmente inquadrato in “AREA C” presso l'Ufficio Health Security Environment (HSE), già Data Protection Officer (DPO), con CCNL applicato per il personale non dirigente SI;
di essere stato sottoposto, in data 15.10.2021 e fino al 30.4.2022, a sospensione dall'attività lavorativa, in assenza di retribuzione, da parte della SI, in quanto non munito di Certificato Verde Covid, in applicazione dell'art. 3 co 6 del d.l. n. 127/21. Il lavoratore ha diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta illegittimità di tale sospensione, giungendo a dolersi sostanzialmente: a) dell'assenza di un provvedimento formale di sospensione datoriale;
b) di essere stato sospeso e, per l'effetto, privato della retribuzione, senza che venisse valutata una soluzione alternativa e meno gravosa;
c) dell'illegittimità della normativa emergenziale che prevedeva l'obbligo di manifestazione del Certificato Verde Covid per l'accesso ai luoghi di lavoro, in quanto contrastante con l'art. 9 del Reg. n. 679/2016; d) del fatto che la SI, avendo consentito l'accesso sui luoghi di lavoro ai soggetti vaccinati e muniti di Certificato Verde Covid, non aveva comunque assicurato la salubrità del contesto lavorativo, attesa l'inidoneità delle vaccinazioni a prevenire il contagio del virus.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata, si è costituita la SI contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc è stata decisa con sentenza.
Il presente ricorso deve essere rigettato, non potendo essere condivise le plurime argomentazioni spese dal ricorrente tese ad affermare l'illegittimità della sospensione disposta dalla SI.
In primo luogo, il ricorrente ha ritenuto illegittima la sospensione stante l'assenza di un provvedimento formale del datore di lavoro.
A riguardo, deve segnalarsi l'assenza di una disciplina normativa specifica che imponga al datore di lavoro di disporre la sospensione del rapporto lavorativo mediante l'adozione di un provvedimento formale. Nel caso di specie, di contro, la SI era obbligata a negare l'accesso ai lavoratori che, in assenza di esenzioni normativamente previste, avevano rifiutato di esibire il Certificato Verde Covid.
La fonte di tale obbligo si rinviene nel D.L. 44/ 2021 e, successivamente, nel D.L. 127/2021.
In tal senso, la SI non avrebbe potuto disapplicare la norma interna, tra l'altro di natura emergenziale, in assenza di una normativa europea specifica, oltre che ad efficacia diretta, di senso contrario.
In secondo luogo, non può trovare accoglimento neppure l'ulteriore doglianza del ricorrente, secondo cui la SI avrebbe dovuto trovare delle soluzioni alternative e meno gravose rispetto alla disposta sospensione.
Il lavoratore, infatti, non ha allegato né dimostrato in alcun modo che la propria prestazione professionale potesse essere svolta secondo le modalità di lavoro da remoto previste dal CCNL dei dipendenti SI (lavoro agile e telelavoro).
Ed invero, il lavoratore se nell'immediatezza della sospensione - lettera del 15.10.2021- si presentava disponibile ad adottare “il tele-lavoro 5 gg su 5” (All. 12 ricorso) sia pure in maniera estremamente generica, dall'altra , come dedotto dalla società e non contestato - all 2 alla memoria- si era sempre dichiarato non disponibile a rendere la prestazione secondo modalità alternative – lavoro agile. Né, giova ribadire, dinnanzi ad una specifica contestazione della società sul punto, il lavoratore ha provato né ha chiesto di provare che , di fatto, pur di lavorare avrebbe accettato anche le suddette modalità alternative.
Neppure si può ipotizzare alcun contrasto della disciplina nazionale che impone la presentazione del Certificato Verde Covid per l'accesso ai luoghi di lavoro con il diritto dell'Unione europea, come ritenuto dal ricorrente. In primo luogo, va rilevato che l'eventuale violazione del diritto unionale può essere valorizzata dal giudice interno solamente quando si tratta di materia regolata dal diritto europeo, mentre nel caso di specie le fonti sovranazionali non si sono occupate delle questioni relative all' imposizione di obblighi vaccinali in situazioni epidemiche.
Giova poi considerare che la richiamata normativa nazionale rientrerebbe in ogni caso tra le deroghe che l'art. 9 del Reg. n. 679/2016 (norma invocata dal Regoli come parametro del prospettato contrasto unionale) prevede rispetto al divieto di trattamento dei dati personali relativi alla salute della persona.
Si fa riferimento, in particolare, alla lett. i) di cui al par. 2 della disposizione, vale a dire quando “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici …”.
D'altra parte, anche la Corte costituzionale (nelle medesime pronunce invocate dal ricorrente, sentt. nn. 14 e 15 del 2023), ha affermato la legittimità della normativa nazionale, in quanto il legislatore aveva introdotto l'obbligo di vaccinazione per l'accesso ai luoghi di lavoro ritenendo che tale provvedimento fosse idoneo a prevenire la diffusione del virus, sulla base delle acquisizioni scientifiche disponibili in quel particolare momento storico. Secondo la prospettiva della Corte, infatti, tale normativa doveva essere valutata alla luce delle conoscenze disponibili al tempo dell'assunzione della decisione e tenuto conto della complessiva situazione emergenziale, a nulla rilevando, in punto di legittimità della misura, il fatto che l'obbligo vaccinale si sia rivelata ex post inidoneo allo scopo preventivo.
Vista la legittimità della disciplina contestata, quindi, un comportamento diverso da quello in concreto adottato da parte della resistente non era effettivamente esigibile. D'altra parte, il d.l. n. 127/2021 presidiava le proprie prescrizioni anche con sanzioni amministrative.
Infine, va disattesa anche la tesi per cui la SI non avrebbe garantito la salubrità del contesto lavorativo per aver consentito l'accesso ai soggetti muniti di Certificato Verde Covid, poiché gli stessi potevano essere veicolo per la diffusione del virus.
Anche in tale prospettiva valgono le considerazioni già spese in precedenza in ordine alla legittimità della normativa nazionale che prevedeva l'obbligo di vaccinazione.
Per valutare il comportamento del datore di lavoro, infatti, occorre avere riguardo al complesso delle conoscenze scientifiche disponibili in quello specifico momento, anche considerato il contesto emergenziale.
Inoltre, va segnalata, in ogni caso, l'assenza di alcuna disposizione che consentisse al datore di lavoro di rifiutare l'accesso ai luoghi di lavoro ai soggetti vaccinati e muniti di relativa certificazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in euro
7.616,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% in favore della SI.
Roma 26.03.2025
Il Giudice
Anna Maria Antonietta La Marra
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Flavia De Grazia
e del MOT dott. Lorenzo Del Castello (DM 22.10.2024)