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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 47/2022 promossa da:
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SOGGIA PIERPAOLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Barberia 13, BOLOGNA.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_2 P.IVA_2
TO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Farini 22, BOLOGNA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 3 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in concordato preventivo Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la Controparte_3
(oggi, , chiedendo la condanna della convenuta al
[...] Controparte_2 pagamento della somma di € 464.375,98 corrispondente alle rimesse a vario titolo operate da terzi a suo favore in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo avvenuto il 27/9/2012, oltre interessi al tasso legale con riferimento alle date contabili di accredito delle rimesse.
Al riguardo, l'attrice esponeva : 1) di avere, come detto, depositato, in data 27/9/2012, domanda di concordato preventivo, poi omologato il 17/10/2013; 2) che, in relazione al contratto di conto corrente dalla stessa acceso presso la Controparte_3
quest'ultima, in data il 18/4/2013, aveva dichiarato di vantare nei suoi confronti
[...] crediti, in via privilegiata, per € 464.375,98, e, in chirografo, per € 3.261.820,72, oltre a quello di ulteriori € 158.587,40 eventualmente derivante dall'escussione della relativa garanzia fideiussoria;
3) di aver presentato alla alcune ricevute bancarie con CP_4 scadenza successiva al 27/9/2012 per un importo complessivo di € 879.427,30; 4) che l'istituto di credito aveva addebitato alla società attrice insoluti per € 395.185,25, indebitamente incassando la somma ad essa spettante di € 484.242,05 pari alla differenza tra l'importo recato dalle ricevute come sopra presentate (€ 879.427,30) e quello addebitato per insoluti (€ 395.185,25); 5) che la convenuta aveva CP_4 indebitamente introitato il suddetto importo in epoca successiva al 27/9/2012, data di decorrenza degli effetti della procedura di concordato;
6) che, nonostante formale invito operato anche per il tramite del Commissario giudiziale, la si era rifiutata di CP_4 riversare alla Procedura gli importi indebitamente incassati in violazione della par condicio creditorum.
Si costituiva in giudizio l'Istituto di Credito convenuto, esponendo che l'attrice
[...] in concordato preventivo (già poi CP_1 Controparte_5 Controparte_6 pagina 2 di 10 e, infine, , nell'anno 1977, aveva aperto un c/c presso la Controparte_1 [...]
la cui disciplina contrattuale, all'art. 5, co. 3, prevedeva che Controparte_3
“Quando esistono tra la in ed il più rapporti o Controparte_3 CP_3 Parte_1 più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La ha altresì il diritto di valersi della Parte_2 compensazione ancorché i crediti, seppure in moneta differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità”.
Precisava altresì la convenuta che, successivamente, in data 1/10/1985, Controparte_5 aveva stipulato una convenzione per operazione su effetti, documenti e assegni sull' e sull'estero nella quale, all'art. 1, co. 2, era stato stabilito che “La , per CP_1 CP_3 coprirsi di ogni suo avere, avrà pure la facoltà di rivalersi su qualunque credito cedutogli dal cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la
stessa al nome del cliente medesimo”. CP_3
Aggiungeva, inoltre, la che, in data 24.3.2005, e CP_4 Controparte_5 CP_7 avevano convenuto di modificare e sostituire le norme regolanti il rapporto di conto corrente, prevedendo che “Quando esistono tra la ed il Correntista più rapporti o CP_4 più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Dell'avvenuta compensazione la darà CP_4 prontamente comunicazione al Cliente”.
Asseriva, quindi, la che, l'ammissione di alla procedura di concordato CP_4 CP_1 preventivo non aveva automaticamente determinato lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario per cui è causa e che, pertanto, dovevano trovare applicazione sia la clausola di compensazione contenuta nel contratto di conto corrente, sia la clausola pattuita nella convenzione del 1985 di cui all'art. 1, co. 2.
La quindi, concludeva chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate. CP_4
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 2612/2021, resa in data 5/11/20221, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, rigettava la domanda proposta dall'attrice, condannandola al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, previo richiama della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente e fallimento/liquidazione del correntista, secondo cui “qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della cristallizzazione dei crediti” (Cass. Civ., n.
3336/2016).
Il giudice di prime cure osservava che se il principio della cristallizzazione dei crediti può essere derogato in caso di fallimento del correntista a maggior ragione ciò deve valere nelle ipotesi di concordato preventivo. Nel caso di specie, seppur il patto di compensazione rientrasse tra le condizioni del contratto di conto corrente e non tra Co quelle della convenzione sull'anticipazione delle ri in ogni caso, la convenzione per operazioni su effetti del 1985 prevedeva che “La , per coprirsi di ogni suo avere, CP_3 avrà pure la facoltà di rivalersi su qualunque credito cedutogli dal cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la stessa al nome del cliente CP_3 medesimo”.
Pertanto, la clausola, oggetto di specifica negoziazione e funzionalmente collegata al rapporto di anticipazione, anche se priva di riferimenti espliciti alla compensazione, andava intesa come attributiva del diritto dell'istituto di credito di incamerare le somme riscosse e in grado di consentire alla di compensare il credito e il debito senza che CP_4 pagina 4 di 10 avesse rilevo l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto alla procedura concorsuale.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in Controparte_1 concordato preventivo ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte,
[...]
(ex ), proponendo appello avverso la suddetta sentenza. Controparte_2 CP_7
In particolare, l'appellante, quale unico motivo di gravame, ha dedotto l'errata interpretazione della clausola contrattuale – falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto (art. 1362 ss. c.c.).
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Piaccia alla Corte
d'appello di Bologna, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna qui impugnata n. 2612/2021 pubblicata il 5/11/2021, previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di Legge, ivi compresa quella di inefficacia e/o inopponibilità di atti, fatti, pagamenti e compensazioni, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 al pagamento, in favore di in concordato preventivo e/o
[...] Controparte_1 del liquidatore giudiziale della procedura concorsuale, della somma di euro €
464.375,98, corrispondente alle rimesse operate da terzi, a vario titolo, a favore della società attrice in data successiva al 27/9/2012, salvo diverso importo che sarà riconosciuto come dovuto;
in ogni caso, oltre interessi al tasso legale con riferimento alle date contabili di accredito delle rimesse. Con vittoria di spese e compensi con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e contestando la fondatezza del motivo ex adverso dedotto, ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare, con ordinanza, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto da in concordato preventivo avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Bologna n. 2612 pubblicata il 05.11.2021, in quanto basato su una nuova eccezione, in violazione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c., e comunque respingere l'appello proposto da in concordato preventivo avverso la sentenza del Controparte_1 pagina 5 di 10 Tribunale di Bologna n. 2612 depositata il 05.11.2021, poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza predetta;
IN
OGNI CASO: condannare parte appellante al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di gravame, comprensive del contributo per C.N.P.A., dell'I.V.A. dovuta per legge e del rimborso per spese forfettarie ex artt. 2 e 13 del D.M. 10 marzo
2014, n. 55”.
All'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 3 dicembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha rigettato le domande formulate dalla società attrice, operando, anzitutto, un pertinente richiamo della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente e fallimento/liquidazione del correntista, secondo cui “qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento
(successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della cristallizzazione dei crediti” (v., ad es., Cass. Civ., n. 3336/2016).
Il Tribunale ha poi affermato che la deroga al sopra enunciato principio della cristallizzazione dei crediti prevista nel caso di fallimento del correntista può, a maggior pagina 6 di 10 ragione, valere nell'ipotesi di procedura minore quale quella di concordato preventivo a cui è sottoposta la società attrice.
Sulla scorta di tali premesse, il Giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso di specie, seppur il patto di compensazione rientrasse tra le condizioni del contratto di conto Co corrente e non tra quelle della convenzione sull'anticipazione delle ri. in ogni caso, la convenzione per operazioni su effetti del 1985 prevedeva che “La , per coprirsi di CP_3 ogni suo avere, avrà pure la facoltà di rivalersi su qualunque credito cedutogli dal cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la stessa al CP_3 nome del cliente medesimo”.
In ragione di ciò, ha affermato che la clausola, oggetto di specifica negoziazione e funzionalmente collegata al rapporto di anticipazione, anche se priva di riferimenti espliciti alla compensazione, andava intesa come attributiva del diritto dell'istituto di credito di incamerare le somme riscosse e in grado di consentire alla di CP_4 compensare il credito e il debito senza che avesse rilevo l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto alla procedura concorsuale.
Avverso le statuizioni sopra riportate, la società in concordato Controparte_1 preventivo ha proposto appello, deducendo i seguenti motivi di gravame.
- Errata interpretazione della clausola contrattuale - falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto (artt. 1362 ss. c.c.).
Con l'unico motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna dell'allora convenuta (oggi, CP_9 [...]
), al pagamento della somma di € 464.375,98, affermando, come sopra esposto, CP_2 che la convenzione per operazioni su effetti del 1.10.1985, nonostante non prevedesse espressamente una clausola di compensazione, in ogni caso dovesse essere intesa come attributiva del diritto della banca di incamerare le somme riscosse.
Al riguardo, l'appellante deduce l'erroneità dell'impugnata decisione sia sotto il profilo sistematico, sia sotto quello letterale.
Quanto al primo aspetto, l'odierna appellante assume che la previsione negoziale in esame è collocata all'interno della più ampia disposizione contrattuale relativa al diritto pagina 7 di 10 di recesso, con la conseguenza che, trattandosi di rapporto inter partes ancora in essere, non sussistevano, in concreto, le condizioni per la sua operatività.
Sotto il profilo letterale, l'appellante sottolinea come la clausola de qua non faccia testuale ed esplicito riferimento alla “compensazione”.
Il motivo in esame è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
In punto di inammissibilità, la Corte rileva come la censura volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della clausola in commento ai soli casi di recesso costituisca allegazione di un fatto impeditivo nuovo e, dunque, inammissibile in appello giusto il divieto di c.d. nova posto dall'art. 345 c.p.c.
L'appellante, infatti, ha posto la suddetta questione, di per sé integrante gli estremi di un fatto ostativo al soddisfacimento della pretesa creditoria avversaria, per la prima volta, soltanto in questa sede di appello, incorrendo, così, nella preclusione/decadenza di cui al citato art 345 c.p.c., che, come noto, pone il divieto di “nova” e, quindi, preclude alle parti di introdurre in grado di appello domande nuove, eccezioni nuove e nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di primo grado.
La ratio del divieto è, da un lato, garantire la certezza e la stabilità del processo, evitando che l'appello si trasformi in una prosecuzione istruttoria tardiva;
dall'altro, tutelare il principio del contraddittorio e l'equilibrio tra le parti, impedendo che una difesa proposta in ritardo possa pregiudicare l'altra parte, la quale non ha avuto la possibilità di controdedurre tempestivamente.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile il suddetto gravame, il relativo motivo
è, come detto, infondato.
Infatti, il tenore letterale della clausola in esame non risulta limitato ai soli casi di esercizio del diritto di recesso.
Anzi, facendo proprio ricorso al canone ermeneutico invocato dall'appellante, emerge un perimetro applicativo più ampio: “La , per coprirsi di ogni suo avere, avrà CP_3 pure la facoltà di rivalersi su qualunque credito cedutogli dal cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la stessa al nome del cliente CP_3 medesimo”. pagina 8 di 10 La più ampia esegesi della clausola in questione è, del resto, confortata dal comportamento, decisamente concludente, tenuto dalle stesse parti, in perfetta aderenza al criterio interpretativo dettato dal co. 2 dell'art. 1362 c.c.
In generale, la valutazione del comportamento tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione del contratto, va operata solo se, attraverso gli altri canoni di interpretazione, non si renda manifesta la comune intenzione dei contraenti che, ai sensi del citato art. 1362 c.c., deve essere accertata in base al tenore letterale delle parole da essi adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro, è allora necessario valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti (v. ad es.,
Cass. Civ., n. 1122/2019).
Nel caso di specie, nonostante il tenore letterale della clausola non faccia espresso riferimento al termine “compensazione”, non può negarsi che, per come formulata, essa faccia riferimento e, quindi, riconosca, a favore dell'Istituto di Credito, il diritto di incamerare le somme oggetto di causa.
Ad ogni modo, anche a voler rilevare una certa ambiguità nel dato letterale della clausola in questione e dare, quindi, applicazione al criterio ermeneutico sussidiario di cui al citato co. 2 dell'art. 1362 c.c., risulta decisiva la circostanza, correttamente valorizzata dal primo Giudice, che, nel corso del rapporto, la in attuazione del CP_4 diritto come sopra convenzionalmente riconosciutole, ha incassato regolarmente gli Co importi anticipati in virtù delle ri. presentate, senza alcuna contestazione o rilievo da parte della correntista (docc.
7-9 fascicolo I grado . CP_1
Tale condotta, per la sua chiara concludenza, dimostra che le parti erano concordi nel non circoscrivere e, quindi, condizionare il rientro delle anticipazioni bancarie al recesso dalla convenzione.
pagina 9 di 10 Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite, ed in favore dell'appellata.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da in concordato preventivo e, per l'effetto, Controparte_1 conferma integralmente la sentenza n. 2612/2021, resa dal Tribunale di Bologna in data
5.11.2021.
CONDANNA in concordato preventivo al rimborso in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 16.500,00 per compenso
[...] di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Controparte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 47/2022 promossa da:
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SOGGIA PIERPAOLO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Barberia 13, BOLOGNA.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_2 P.IVA_2
TO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Farini 22, BOLOGNA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 3 dicembre 2024.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in concordato preventivo Controparte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la Controparte_3
(oggi, , chiedendo la condanna della convenuta al
[...] Controparte_2 pagamento della somma di € 464.375,98 corrispondente alle rimesse a vario titolo operate da terzi a suo favore in data successiva al deposito della domanda di concordato preventivo avvenuto il 27/9/2012, oltre interessi al tasso legale con riferimento alle date contabili di accredito delle rimesse.
Al riguardo, l'attrice esponeva : 1) di avere, come detto, depositato, in data 27/9/2012, domanda di concordato preventivo, poi omologato il 17/10/2013; 2) che, in relazione al contratto di conto corrente dalla stessa acceso presso la Controparte_3
quest'ultima, in data il 18/4/2013, aveva dichiarato di vantare nei suoi confronti
[...] crediti, in via privilegiata, per € 464.375,98, e, in chirografo, per € 3.261.820,72, oltre a quello di ulteriori € 158.587,40 eventualmente derivante dall'escussione della relativa garanzia fideiussoria;
3) di aver presentato alla alcune ricevute bancarie con CP_4 scadenza successiva al 27/9/2012 per un importo complessivo di € 879.427,30; 4) che l'istituto di credito aveva addebitato alla società attrice insoluti per € 395.185,25, indebitamente incassando la somma ad essa spettante di € 484.242,05 pari alla differenza tra l'importo recato dalle ricevute come sopra presentate (€ 879.427,30) e quello addebitato per insoluti (€ 395.185,25); 5) che la convenuta aveva CP_4 indebitamente introitato il suddetto importo in epoca successiva al 27/9/2012, data di decorrenza degli effetti della procedura di concordato;
6) che, nonostante formale invito operato anche per il tramite del Commissario giudiziale, la si era rifiutata di CP_4 riversare alla Procedura gli importi indebitamente incassati in violazione della par condicio creditorum.
Si costituiva in giudizio l'Istituto di Credito convenuto, esponendo che l'attrice
[...] in concordato preventivo (già poi CP_1 Controparte_5 Controparte_6 pagina 2 di 10 e, infine, , nell'anno 1977, aveva aperto un c/c presso la Controparte_1 [...]
la cui disciplina contrattuale, all'art. 5, co. 3, prevedeva che Controparte_3
“Quando esistono tra la in ed il più rapporti o Controparte_3 CP_3 Parte_1 più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La ha altresì il diritto di valersi della Parte_2 compensazione ancorché i crediti, seppure in moneta differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità”.
Precisava altresì la convenuta che, successivamente, in data 1/10/1985, Controparte_5 aveva stipulato una convenzione per operazione su effetti, documenti e assegni sull' e sull'estero nella quale, all'art. 1, co. 2, era stato stabilito che “La , per CP_1 CP_3 coprirsi di ogni suo avere, avrà pure la facoltà di rivalersi su qualunque credito cedutogli dal cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la
stessa al nome del cliente medesimo”. CP_3
Aggiungeva, inoltre, la che, in data 24.3.2005, e CP_4 Controparte_5 CP_7 avevano convenuto di modificare e sostituire le norme regolanti il rapporto di conto corrente, prevedendo che “Quando esistono tra la ed il Correntista più rapporti o CP_4 più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo la compensazione di legge ad ogni suo effetto. La Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità. Dell'avvenuta compensazione la darà CP_4 prontamente comunicazione al Cliente”.
Asseriva, quindi, la che, l'ammissione di alla procedura di concordato CP_4 CP_1 preventivo non aveva automaticamente determinato lo scioglimento del rapporto di conto corrente bancario per cui è causa e che, pertanto, dovevano trovare applicazione sia la clausola di compensazione contenuta nel contratto di conto corrente, sia la clausola pattuita nella convenzione del 1985 di cui all'art. 1, co. 2.
La quindi, concludeva chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate. CP_4
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 2612/2021, resa in data 5/11/20221, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, rigettava la domanda proposta dall'attrice, condannandola al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, previo richiama della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente e fallimento/liquidazione del correntista, secondo cui “qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della cristallizzazione dei crediti” (Cass. Civ., n.
3336/2016).
Il giudice di prime cure osservava che se il principio della cristallizzazione dei crediti può essere derogato in caso di fallimento del correntista a maggior ragione ciò deve valere nelle ipotesi di concordato preventivo. Nel caso di specie, seppur il patto di compensazione rientrasse tra le condizioni del contratto di conto corrente e non tra Co quelle della convenzione sull'anticipazione delle ri in ogni caso, la convenzione per operazioni su effetti del 1985 prevedeva che “La , per coprirsi di ogni suo avere, CP_3 avrà pure la facoltà di rivalersi su qualunque credito cedutogli dal cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la stessa al nome del cliente CP_3 medesimo”.
Pertanto, la clausola, oggetto di specifica negoziazione e funzionalmente collegata al rapporto di anticipazione, anche se priva di riferimenti espliciti alla compensazione, andava intesa come attributiva del diritto dell'istituto di credito di incamerare le somme riscosse e in grado di consentire alla di compensare il credito e il debito senza che CP_4 pagina 4 di 10 avesse rilevo l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto alla procedura concorsuale.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, in Controparte_1 concordato preventivo ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte,
[...]
(ex ), proponendo appello avverso la suddetta sentenza. Controparte_2 CP_7
In particolare, l'appellante, quale unico motivo di gravame, ha dedotto l'errata interpretazione della clausola contrattuale – falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto (art. 1362 ss. c.c.).
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Piaccia alla Corte
d'appello di Bologna, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna qui impugnata n. 2612/2021 pubblicata il 5/11/2021, previa ogni più opportuna declaratoria di ragione e di Legge, ivi compresa quella di inefficacia e/o inopponibilità di atti, fatti, pagamenti e compensazioni, dichiarare tenuta e condannare Controparte_2 al pagamento, in favore di in concordato preventivo e/o
[...] Controparte_1 del liquidatore giudiziale della procedura concorsuale, della somma di euro €
464.375,98, corrispondente alle rimesse operate da terzi, a vario titolo, a favore della società attrice in data successiva al 27/9/2012, salvo diverso importo che sarà riconosciuto come dovuto;
in ogni caso, oltre interessi al tasso legale con riferimento alle date contabili di accredito delle rimesse. Con vittoria di spese e compensi con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello e contestando la fondatezza del motivo ex adverso dedotto, ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, IN VIA PRINCIPALE: dichiarare, con ordinanza, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto da in concordato preventivo avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Bologna n. 2612 pubblicata il 05.11.2021, in quanto basato su una nuova eccezione, in violazione del divieto previsto dall'art. 345 c.p.c., e comunque respingere l'appello proposto da in concordato preventivo avverso la sentenza del Controparte_1 pagina 5 di 10 Tribunale di Bologna n. 2612 depositata il 05.11.2021, poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza predetta;
IN
OGNI CASO: condannare parte appellante al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di gravame, comprensive del contributo per C.N.P.A., dell'I.V.A. dovuta per legge e del rimborso per spese forfettarie ex artt. 2 e 13 del D.M. 10 marzo
2014, n. 55”.
All'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 3 dicembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto in premessa, il Giudice di primo grado ha rigettato le domande formulate dalla società attrice, operando, anzitutto, un pertinente richiamo della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente e fallimento/liquidazione del correntista, secondo cui “qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento
(successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di "incamerare" le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della cristallizzazione dei crediti” (v., ad es., Cass. Civ., n. 3336/2016).
Il Tribunale ha poi affermato che la deroga al sopra enunciato principio della cristallizzazione dei crediti prevista nel caso di fallimento del correntista può, a maggior pagina 6 di 10 ragione, valere nell'ipotesi di procedura minore quale quella di concordato preventivo a cui è sottoposta la società attrice.
Sulla scorta di tali premesse, il Giudice di prime cure ha rilevato che, nel caso di specie, seppur il patto di compensazione rientrasse tra le condizioni del contratto di conto Co corrente e non tra quelle della convenzione sull'anticipazione delle ri. in ogni caso, la convenzione per operazioni su effetti del 1985 prevedeva che “La , per coprirsi di CP_3 ogni suo avere, avrà pure la facoltà di rivalersi su qualunque credito cedutogli dal cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la stessa al CP_3 nome del cliente medesimo”.
In ragione di ciò, ha affermato che la clausola, oggetto di specifica negoziazione e funzionalmente collegata al rapporto di anticipazione, anche se priva di riferimenti espliciti alla compensazione, andava intesa come attributiva del diritto dell'istituto di credito di incamerare le somme riscosse e in grado di consentire alla di CP_4 compensare il credito e il debito senza che avesse rilevo l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto alla procedura concorsuale.
Avverso le statuizioni sopra riportate, la società in concordato Controparte_1 preventivo ha proposto appello, deducendo i seguenti motivi di gravame.
- Errata interpretazione della clausola contrattuale - falsa applicazione delle norme sull'interpretazione del contratto (artt. 1362 ss. c.c.).
Con l'unico motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna dell'allora convenuta (oggi, CP_9 [...]
), al pagamento della somma di € 464.375,98, affermando, come sopra esposto, CP_2 che la convenzione per operazioni su effetti del 1.10.1985, nonostante non prevedesse espressamente una clausola di compensazione, in ogni caso dovesse essere intesa come attributiva del diritto della banca di incamerare le somme riscosse.
Al riguardo, l'appellante deduce l'erroneità dell'impugnata decisione sia sotto il profilo sistematico, sia sotto quello letterale.
Quanto al primo aspetto, l'odierna appellante assume che la previsione negoziale in esame è collocata all'interno della più ampia disposizione contrattuale relativa al diritto pagina 7 di 10 di recesso, con la conseguenza che, trattandosi di rapporto inter partes ancora in essere, non sussistevano, in concreto, le condizioni per la sua operatività.
Sotto il profilo letterale, l'appellante sottolinea come la clausola de qua non faccia testuale ed esplicito riferimento alla “compensazione”.
Il motivo in esame è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.
In punto di inammissibilità, la Corte rileva come la censura volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della clausola in commento ai soli casi di recesso costituisca allegazione di un fatto impeditivo nuovo e, dunque, inammissibile in appello giusto il divieto di c.d. nova posto dall'art. 345 c.p.c.
L'appellante, infatti, ha posto la suddetta questione, di per sé integrante gli estremi di un fatto ostativo al soddisfacimento della pretesa creditoria avversaria, per la prima volta, soltanto in questa sede di appello, incorrendo, così, nella preclusione/decadenza di cui al citato art 345 c.p.c., che, come noto, pone il divieto di “nova” e, quindi, preclude alle parti di introdurre in grado di appello domande nuove, eccezioni nuove e nuovi mezzi di prova che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel giudizio di primo grado.
La ratio del divieto è, da un lato, garantire la certezza e la stabilità del processo, evitando che l'appello si trasformi in una prosecuzione istruttoria tardiva;
dall'altro, tutelare il principio del contraddittorio e l'equilibrio tra le parti, impedendo che una difesa proposta in ritardo possa pregiudicare l'altra parte, la quale non ha avuto la possibilità di controdedurre tempestivamente.
In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile il suddetto gravame, il relativo motivo
è, come detto, infondato.
Infatti, il tenore letterale della clausola in esame non risulta limitato ai soli casi di esercizio del diritto di recesso.
Anzi, facendo proprio ricorso al canone ermeneutico invocato dall'appellante, emerge un perimetro applicativo più ampio: “La , per coprirsi di ogni suo avere, avrà CP_3 pure la facoltà di rivalersi su qualunque credito cedutogli dal cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la stessa al nome del cliente CP_3 medesimo”. pagina 8 di 10 La più ampia esegesi della clausola in questione è, del resto, confortata dal comportamento, decisamente concludente, tenuto dalle stesse parti, in perfetta aderenza al criterio interpretativo dettato dal co. 2 dell'art. 1362 c.c.
In generale, la valutazione del comportamento tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione del contratto, va operata solo se, attraverso gli altri canoni di interpretazione, non si renda manifesta la comune intenzione dei contraenti che, ai sensi del citato art. 1362 c.c., deve essere accertata in base al tenore letterale delle parole da essi adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Più in particolare, se la parola scritta è il primo oggetto dell'attenzione e della ricerca dell'interprete, quando il testo si presenti non chiaro, è allora necessario valutare il comportamento, successivo alla conclusione del negozio, tenuto dalle parti (v. ad es.,
Cass. Civ., n. 1122/2019).
Nel caso di specie, nonostante il tenore letterale della clausola non faccia espresso riferimento al termine “compensazione”, non può negarsi che, per come formulata, essa faccia riferimento e, quindi, riconosca, a favore dell'Istituto di Credito, il diritto di incamerare le somme oggetto di causa.
Ad ogni modo, anche a voler rilevare una certa ambiguità nel dato letterale della clausola in questione e dare, quindi, applicazione al criterio ermeneutico sussidiario di cui al citato co. 2 dell'art. 1362 c.c., risulta decisiva la circostanza, correttamente valorizzata dal primo Giudice, che, nel corso del rapporto, la in attuazione del CP_4 diritto come sopra convenzionalmente riconosciutole, ha incassato regolarmente gli Co importi anticipati in virtù delle ri. presentate, senza alcuna contestazione o rilievo da parte della correntista (docc.
7-9 fascicolo I grado . CP_1
Tale condotta, per la sua chiara concludenza, dimostra che le parti erano concordi nel non circoscrivere e, quindi, condizionare il rientro delle anticipazioni bancarie al recesso dalla convenzione.
pagina 9 di 10 Pertanto, alla luce delle assorbenti argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite, ed in favore dell'appellata.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da in concordato preventivo e, per l'effetto, Controparte_1 conferma integralmente la sentenza n. 2612/2021, resa dal Tribunale di Bologna in data
5.11.2021.
CONDANNA in concordato preventivo al rimborso in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 16.500,00 per compenso
[...] di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Controparte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 7 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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