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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 345/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NA AN Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa IS IA Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 345/2025 vertente tra
Parte_1
(già' (P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Parte_2 P.IVA_1
IO CI
APPELLANTE
e
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giorgio Controparte_1 P.IVA_2
DAZZO
APPELLANTE INCIDENTALE
e
(P.IVA , Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._1 Controparte_4 C.F._2
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._3 Controparte_6
), (C.F. ), C.F._4 Parte_3 C.F._5 Pt_4 pagina 1 di 19 (C.F. ), (C.F. Pt_5 C.F._6 Parte_6
), (C.F. ), tutti con C.F._7 Controparte_7 C.F._8 il patrocinio dell'avv. Antonella PASTORE e dell'avv. Angelo DE GIORGI
APPELLATI
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 217/2025 pubblicata il
10/01/2025; materia: Risarcimento danni e indennizzo per vizi di costruzione ai sensi dell'art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
Riservata ogni opportuna istanza o deduzione istruttoria nei termini di legge;
In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva provvisoria della Sentenza numero 217/2025, pubblicata in data 10 gennaio 2025 e notificata in data 16 gennaio 2025 per tutti i motivi indicati nel presente atto;
In via principale:
- Riformare l'appellata Sentenza numero 217/2025, pubblicata in data 10 gennaio 2025 e notificata in data 16 gennaio 2025 per tutti i motivi indicati nel presente atto;
- Respingere, conseguentemente, tutte le domande svolte nei confronti di Parte_1 perché infondate sia in diritto sia in fatto e comunque non provate e/o,
- Accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati nel presente atto che si intendono qui integralmente richiamati;
- Condannare il ed i singoli Condomini a restituire a Controparte_2 Parte_1 eventuali somme corrisposte agli stessi in esecuzione della Sentenza numero 217/2025 del
[...] Tribunale di Milano, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta l'istanza di cui agli articoli 283 e 351 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal pagamento al soddisfo. In ogni caso:
- Con vittoria di spese anche forfettarie del 15%, onorari di causa, accessori successivi alla Sentenza, i.v.a. e c.p.a.:
- del giudizio di primo grado;
- del presente giudizio di appello”
Per : Controparte_1
Premessa ogni declaratoria, statuizione e provvidenza del caso, contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, dato atto che tra non vi sono domande e CP_8 Parte_7 non vi è contraddittorio nella presente fase come nel primo grado;
in via di appello incidentale autonomo, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n.217/2025: dato atto del difetto di legittimazione attiva delle parti private affiancate al che non hanno CP_2 dimostrato la titolarità del diritto che legittima la loro domanda;
pagina 2 di 19 respingere la domanda di risarcimento del danno ex art. 1669 cc promossa dalle parti private, quantificata dal Tribunale in € 16.689,60 oltre accessori fiscali;
in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, dato atto del decorso del termine sostanziale decennale prima della denuncia del vizio decorrente dall'ultimazione delle fondazioni e pertanto al più tardi dalla fine del 2010 e/o dell'esclusiva responsabilità del danneggiato ex art. 1227 cc per i danni all'interrato causati dagli allagamenti, respingere la domanda di risarcimento del danno ex art. 1669 cc promossa dal con riferimento ai danni da infiltrazione CP_2 dell'interrato, quantificata dal CTU in € 70.078,47 oltre accessori fiscali ed in tale misura inserita nella condanna totale emessa dal Tribunale;
ridurre le spese tecniche incidenti sulla quota di € 33.500,00 oltre accessori fiscali di risarcimento a favore del condominio per i ripristini in facciata che sopravvive alla riforma della sentenza;
compensare almeno parzialmente le spese dell'ATP tra e e parte attrice in primo CP_1 Parte_7 grado in base al valore dei danni all'interrato non attribuibili a responsabilità della deducente;
ridurre la liquidazione delle spese di primo grado a carico della deducente ed a favore della parte attrice, in ragione dell'effettivo minor valore dell'accoglimento della domanda risarcitoria (e di indennizzo) e compensare almeno parzialmente le stesse tra la parte attrice e la Parte_7 in ragione della reciproca soccombenza;
condannare l'appellato e le parti private attrici in primo grado alle spese di soccombenza CP_2 per il presente grado di giudizio”
Per il e i condomini appellati: Controparte_2
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: in via preliminare:
1) rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ai sensi del combinato disposto Pt_1 dell'art. 348 bis cpc;
2) rigettare l'appello incidentale proposto dalla in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 CP_1 cpc;
in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in quanto infondata in fatto ed in diritto, non ricorrendone i presupposti processuali, così come modificati dalla Riforma Cartabia;
nel merito:
- respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale redatto da e Pt_1 CP_1 Parte_7 in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA e CPA del presente grado di giudizio. in via istruttoria: Allo stato si richiama la documentazione già prodotta nel giudizio di ATP (RG 10834/2022) e nel giudizio di 1° grado (RG 14568/2023)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 217/2025 pubblicata il 10/01/2025, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda,
pagina 3 di 19 proposta dal di e da alcuni condomini, di condanna Controparte_2 Controparte_9 della venditrice/costruttrice dello stabile e della PA CU Parte_7 [...] con cui la prima aveva stipulato la polizza decennale postuma obbligatoria, a Parte_1 risarcire il danno e indennizzare gli attori per i vizi riscontrati in sede di ATP, quantificati in €
111.578,47 oltre accessori quanto al Condominio e in € 16.689,60 oltre accessori quanto ai condomini attori.
2. Il giudizio di primo grado
Il Tribunale ha così riassunto lo svolgimento del giudizio di primo grado:
“Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. il , sito in , Via Controparte_2 Controparte_9
Petrarca 8, e i condòmini proprietari delle unità immobiliari del primo e secondo piano dello stabile hanno convenuto in giudizio e e esponendo CP_1 Controparte_1 Parte_2 che: - in qualità di venditrice e costruttrice della palazzina, ha stipulato una Controparte_10 polizza di garanzia decennale con la e ha ultimato i lavori di costruzione del Parte_1
Condominio il 30.7.2012; - dopo aver riscontrato, nel marzo 2021, la presenza di infiltrazioni e segni di umidità sui balconi degli immobili, i ricorrenti hanno nominato un consulente tecnico che ha accertato la presenza di numerosi vizi e difetti delle opere appaltate;
- hanno quindi proposto ricorso ex art. 696bis c.p.c. nei confronti della venditrice costruttrice e della società Parte_7 CU al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, individuare i responsabili, indicare le opere necessarie per la rimozione e quantificare i danni;
- ha chiesto la sua estromissione Pt_1 stante l'inoperatività della polizza in ragione dei vizi e in forza della clausola 10; - Pt_7 Parte_7 ha negato ogni responsabilità in considerazione del suo ruolo di mera venditrice;
- il giudice del procedimento di istruzione preventiva ha nominato un CTU che ha accertato vizi e difetti e relative responsabilità; - parte resistente, eccependo decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., non ha eseguito le opere rimediali indicate dal CTU.
I ricorrenti hanno, così, instaurato il presente giudizio, chiedendo al Tribunale di Milano di: - accogliere la domanda di garanzia nei confronti della per ottenere l'indennizzo in forza della Pt_1 polizza decennale postuma;
- dichiarare la responsabilità della per i Controparte_1 vizi e i difetti e condannarla ai sensi degli artt. 1223 e 1669 c.c. al risarcimento dei danni in misura di
€ 128.268,07; condannare le resistenti in solido a rifondere i costi del procedimento per ATP, oltre a quelli di causa.
pagina 4 di 19 si è costituita esponendo che: - ha acquistato il terreno su cui poi è Controparte_1 stato edificato il e ha appaltato la costruzione alla CP_2 Controparte_10
(successivamente dichiarata fallita), senza aver esercitato alcuna ingerenza diretta nella realizzazione delle opere e affidando gli incarichi di progettista e direttore dei lavori all'ing. LT C. ER;
- i vizi lamentati non hanno una gravità tale da essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art 1669 c.c. e sono riconducibili anche alla scorretta manutenzione da parte dei condòmini.
Ha concluso per il rigetto della domanda, essendo i ricorrenti incorsi in decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. e, comunque, per insussistenza dei presupposti di cui all'art 1669 c.c. stante la tipologia dei vizi;
ha chiesto dichiararsi la sua estraneità e l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'ing. LT C. ER – previa autorizzazione alla sua chiamata in causa;
in via subordinata, ha concluso per la condanna dell'ing. LT C. ER a manlevarla integralmente.
si è costituita, esponendo che: - ha concluso con la una Parte_2 Parte_7 polizza di assicurazione decennale postuma, con decorrenza a partire dal 30.7.2012, le cui condizioni sono state conosciute e accettate dalla contraente;
- la società assicurata ha stipulato una garanzia base, in virtù della quale l'assicurazione è obbligata solo ad indennizzare i danni patiti a seguito di rovina o gravi difetti, purché siano conseguenza di un vizio di costruzione, riguardino parti destinate a lunga durata e determinino l'inagibilità dell'immobile; - all'art. 10 della polizza è stabilito che
l'ammontare del danno è concordato dalle parti o mediante periti, nominati l'uno dalla PA e
l'altro dall'Assicurato, con possibilità di nominarne un terzo in caso di disaccordo;
trattasi di condizione vincolante e opponibile anche ai proprietari dei singoli appartamenti, e per essi, al
Condominio.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente, di accertare e dichiarare la non operatività della polizza e l'improponibilità della domanda per mancato espletamento della perizia contrattuale. Nell'ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, ha chiesto di corrispondere l'importo ridotto indicato nella polizza,
Con decreto datato 15.9.23 e per i motivi ivi espressi è stata respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo.
In esito all' udienza di comparizione sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies.4 c.p.c.
Con ordinanza del 19.1.2024 è stato acquisito il fascicolo del procedimento ex art 696bis c.p.c. n R.G.
10834/22 del Tribunale di Milano – Sezione Settima Civile;
con ordinanza del 10.4.2024 e, per le
pagina 5 di 19 ragioni ivi illustrate, non sono state ammesse le prove testimoniali indicate dalla e CP_1 Controparte_1
nella memoria ex art. 281 duodecies.4 c.p.c. ed è stata fissata udienza a mente degli artt.
[...]
281terdecies-281sexies c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale le parti si sono riportate ai rispettivi atti e relative conclusioni;
il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art
281sexies.3 c.p.c.”.
Con sentenza n. 217 del 10 gennaio 2025, il Tribunale ha accolto le domande di parte attrice, ritenendo:
- che i vizi avessero le caratteristiche di cui all'art. 1669 c.c.;
- che avesse rivestito il ruolo di venditrice-costruttrice; Parte_7
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da dovendosi far decorrere il momento CP_1 della conoscenza dei vizi dalla data di deposito della relazione di ATP;
- la nullità per vessatorietà della clausola, contenuta nella polizza decennale, che stabilisce come condizione dell'azione il previo esperimento di perizia collegiale;
- la sussumibilità dei vizi accertati dal CTU in sede di ATP nell'alveo di quelli indennizzabili in forza della polizza decennale obbligatoria.
3. Il presente giudizio di appello
3.1. L'appello di Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la PA CU , articolando i due Pt_1 motivi che seguono.
I. Con il primo motivo lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato le difese svolte dalla Pt_1
PA in merito all'inoperatività della polizza decennale postuma: quest'ultima non comprenderebbe, infatti, l'indennizzo per i danni da vizi di impermeabilizzazione e degli intonaci, quali quelli per cui è causa.
II. Con il secondo motivo sostiene che l'eccezione di prescrizione sollevata avrebbe dovuto Pt_1 essere valutata ai sensi dell'art. 2952 c.c. e non ai sensi dell'art. 1669 c.c.: la prescrizione assicurativa, invero, decorre dal giorno in cui si verifica il fatto su cui il diritto si fonda, ossia dal giorno in cui si manifestano visibilmente i primi danni, e le fessure sulle pareti del fabbricato così come CP_11
i segni di umidità di risalita sugli intonaci, si manifestarono già nel 2018. Il diritto all'indennizzo vantato dal Condominio e dai condomini sarebbe dunque anche prescritto.
pagina 6 di 19
3.2. L'appello incidentale autonomo di
[...]
si è costituita tempestivamente, impugnando anch'essa la sentenza Pt_7 Controparte_1 del Tribunale per i tre motivi che seguono.
I. Il Tribunale non avrebbe considerato l'intervenuto decorso del termine sostanziale decennale della garanzia ex art. 1669 c.c. con riferimento ai presunti vizi derivanti dagli errori progettuali ed esecutivi relativi alle fondazioni, posto che queste erano state ultimate nel 2010.
II. I danni da allagamento del piano interrato, come accertato dal medesimo CTU, non sono riconducibili a bensì all'insufficiente manutenzione da parte del Ciò detto, anche i CP_1 CP_2 danni da ammaloramento degli intonaci e dei muri riscontrati nel piano interrato devono essere ricondotti a detti allagamenti, tenuto conto che il vespaio tra fondazioni e massetto - che non è stato realizzato e la cui mancanza, secondo il CTU, costituirebbe la causa prima delle infiltrazioni da risalita nel piano interrato - non in realtà prescritto da alcuna normativa.
III. I condomini che hanno agito insieme al non hanno fornito la prova della loro CP_2 legittimazione attiva, non avendo mai depositato in atti il contratto di compravendita dei singoli appartamenti.
3.3. La difesa del Condominio e dei condomini
Il e i condomini, attori in primo grado, si sono costituiti chiedendo il rigetto Controparte_2 dei motivi di appello articolati dalle controparti, con conferma integrale della sentenza impugnata.
4. Decisione
4.1 Infondatezza dell'appello di Pt_1
I. Il primo motivo di appello è infondato.
La CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ha consentito di accertare i seguenti vizi nell'edificio per cui è causa (cfr. pagg. da 32 a 36 della relazione di ATP):
- nei balconi e nelle facciate: 1) fessurazioni e distacchi sui parapetti, con conseguente corrosione delle armature e “carbonatazione delle stesse, con l'esplosione delle dimensioni e del calcestruzzo presente intorno a loro”, dovuti a difetti di esecuzione dell'intonaco; 2) fenomeni di umidità di risalita sulle murature dei balconi e sulle facciate, con conseguenti macchie di umidità e distacchi, dovuti ad errori di stratificazione del pacchetto soletta/pavimentazione, in particolare alla realizzazione di uno strato pagina 7 di 19 impermeabile a base cementizia spalmato inidoneo a fungere da isolamento, “utilizzato in sostituzione di una normale membrana impermeabile presumibilmente per limiti di spessore” e “risvoltato anche sulla parete verticale per non più di 15 cm senza però inserire in opera alcuna rete di armatura o realizzare guscie di raccordo”; 3) fenomeni di rigurgito dell'acqua verso i balconi o di fuoriuscita direttamente dai punti di immissione dei pluviali sulle facciate, in caso di precipitazioni significative, dovuti a gravi errori di progettazione e di esecuzione dei raccordi tra la tubazione di scarico delle singole unità immobiliari con i pluviali verticali;
- nel piano interrato: 1) fenomeni di risalita dell'umidità dal terreno all'interno delle strutture, che formano in superficie degli accumuli di acqua e delle macchie, dovuti ad erronea progettazione delle fondazioni, in particolare alla mancata realizzazione di un vespaio di aerazione tra le fondazioni ed il massetto dell'edificio (“la mancanza di discontinuità tra il massetto che costituisce la pavimentazione del piano interrato le la sottostante platea e l'assenza di un vespaio areato al di sotto del massetto che forma la pavimentazione della zona sbarco scale al piano interrato, rappresentano carenze a livello progettuale […]. Sarebbe bastato prevedere un abbassamento della quota delle fondazioni di almeno
30 cm ed il riempimento dello spazio superiore alla platea, con ghiaia che opportunatamente costipata avrebbe costituito la base su cui gettare, con la necessaria armatura di rinforzo, il massetto/pavimento del piano interrato”), tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno sul quale è stato realizzato l'edificio, caratterizzato dalla presenza abbondante di acqua (“presenza di una falda acquifera sotterranea a quote molto elevate soprattutto con la riduzione di consumi d'acqua legata alle attività agricole che predominavano nella zona” e “tipologia di terreno originariamente agricolo del lotto dove è stato costruito il fabbricato”); 2) fenomeni occasionali di allagamento riconducibili ad una
“non corretta gestione e manutenzione degli impianti e delle reti di scarico esistenti”.
Ora, la polizza stipulata nel 2012 dalla venditrice/costruttrice con in adempimento dell'obbligo Pt_1 ex lege impostole dall'art. 4 d.lgs. 122/2005, è definita “Decennale - Polizza di Controparte_12 assicurazione decennale postuma danni diretti all'immobile ad uso civile abitazione” e si riferisce, testualmente, ai gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 c.c. (cfr. art. 1 delle Condizioni generali di polizza, ove si legge: “Oggetto dell'assicurazione. […] Garanzia base. L'obbligo della Società consiste esclusivamente: a) relativamente alla Partita 1A - Immobile, nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale;
- gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del
Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano pagina 8 di 19 colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”: doc. 5 fasc. ). Pt_1
La polizza, sulla scorta della sua definizione e del suo oggetto, con particolare riferimento all'espresso richiamo dell'art. 1669 c.c., risulta dunque applicabile al caso di specie, posto che i “danni materiali” all'immobile accertati in sede di ATP derivano “come previsto dall'art. 1669 del Codice civile,…da un accidentale difetto di costruzione” e hanno “colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”, ovvero le murature e il piano di calpestio del piano interrato, le facciate, i parapetti e le murature dei balconi e risultano in ogni caso idonei a compromettere, nel tempo, sia la durata degli elementi costruttivi interessati, sia la loro normale fruibilità.
Sotto quest'ultimo profilo, il CTU ha infatti affermato che “I vizi e difetti dell'opera che hanno condotto all'insorgenza delle problematiche esaminate, non limitano al momento la totale fruibilità e/o il godimento dell'immobile, ma con il passare del tempo ed in assenza di interventi immediati di ripristino che riducano il perdurare dei fenomeni, si riscontrerebbe un peggioramento generale dello stato manutentivo, arrivando anche a determinare possibili situazioni di rischio per l'incolumità di cose e/o persone (distacchi di elementi dalla facciata e dai balconi), nonché l'inagibilità, anche parziale, dei manufatti” (cfr. relazione peritale, pag. 36).
Ciò detto, l'appellante però evidenzia che alcune clausole della polizza in esame escluderebbero la sua operatività nel caso di specie, osservando in particolare:
- che le parti dell'edificio interessate dai difetti costruttivi accertati dal CTU costituirebbero “parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata”, ai sensi delle Definizioni di polizza;
- che l'art. 2 delle Condizioni generali di polizza (“delimitazione dell'assicurazione”) stabilisce che “La
Società non è obbligata per: […] k) danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica” (doc. 5 cit., pag. 5)¸ estensione di garanzia non stipulata nel caso di specie, non avendo e inteso pagare il relativo premio CP_1 CP_1 aggiuntivo;
- che l'operatività sarebbe in ogni caso preclusa dalla circostanza per cui nel caso di specie non è stata emessa “la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente” richiesta dalla definizione di
“Gravi difetti costruttivi” contenuta nelle Definizioni di polizza (doc. 5 cit., pag. 4).
Ora, quanto alla tesi per cui le parti dell'edificio coinvolte dai danni accertati dal CTU costituirebbero
“parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata” e costituirebbero, ai sensi pagina 9 di 19 dell'art. 2, lett. l) delle Condizioni di polizza, meri “danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci” ovvero, ai sensi dell'art. 2, lett. k) delle medesime Condizioni, “danni di difettosa impermeabilizzazione”, la stessa appare smentita dal contenuto della relazione di ATP, dove si legge che: i) le fessurazioni riscontrate sui parapetti dei balconi stanno hanno già provocato la “corrosione delle armature e carbonatazione delle stesse, con l'esplosione delle dimensioni e del calcestruzzo presente intorno a loro”, e non si sono, pertanto, limitate a danneggiare l'intonaco; ii) le infiltrazioni presenti sia nei muri delle facciate, sia nei muri e nei pavimenti interni del piano interrato, oltre a coinvolgere intonaci e rivestimenti, con i già riscontrati distacchi, sgretolamenti, macchie e muffe, sono idonee, col passare del tempo, a compromettere la funzionalità generale dell'edificio, “arrivando anche
a determinare possibili situazioni di rischio per l'incolumità di cose e/o persone (distacchi di elementi dalla facciata e dai balconi), nonché l'inagibilità, anche parziale, dei manufatti” (cfr. relazione peritale, pag. 36); iii) oltre ai danni provocati dall'inidonea impermeabilizzazione dei pavimenti dei balconi e dall'inidoneo isolamento delle fondazioni dell'intero edificio dal terreno -particolarmente umido- in cui sono state realizzate, sono stati riscontrati, come già evidenziato, anche danni da erronea stesura dell'intonaco delle facciate e dei parapetti, e danni da erroneo raccordo tra le tubature di scarico dei singoli balconi e il pluviale sulla facciata.
Quanto, invece, all'asserita inoperatività della polizza per mancanza della “dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente”, la clausola della polizza che prevede tale condizione per la sua operatività, così come l'altra clausola, prevista dall'art. 3 delle Condizioni generali, che condiziona l'operatività al fatto “che l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita”, devono ritenersi nulle ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, 2° comma, c.c. Così come devono ritenersi nulle ai sensi della medesima disposizione le clausole, previste dall'art. 2 delle Condizioni generali, che escludono il diritto di indennizzo nei casi di “h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili alla garanzia base di cui all'art. 1 […], i) danni all'involucro […], k) danni di difettosa impermeabilizzazione […], l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci […]”, nella misura in cui le stesse possano essere interpretate nel senso di escludere l'operatività della polizza nei casi di gravi difetti agli elementi secondari dell'edificio tali da compromettere la funzionalità dell'opera – casi nei quali, per contro, la giurisprudenza consolidata riconosce il diritto al risarcimento del danno ai sensi pagina 10 di 19 dell'art. 1669 c.c.
Invero, contrariamente a quanto affermato da , la polizza decennale postuma a suo tempo Pt_1 stipulata da in adempimento dell'obbligo ex lege impostole dall'art. 4 d.lgs. Parte_7
122/2005, proprio in quanto finalizzata a tutelare l'acquirente e a tenerlo indenne dai vizi gravi che l'immobile acquistare dovesse manifestare nel successivo decennio, pena la frustrazione della sua ratio deve essere necessariamente interpretata conformemente al disposto dell'art. 1669 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza consolidata e, qualora ciò risulti impossibile per l'esistenza di clausole che si pongono in evidente contrasto con la tutela approntata dall'art. 1669 c.c., escludendone di fatto l'applicabilità, dette clausole devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., dovendosi considerare come non apposte.
Sul punto la Corte condivide pienamente le argomentazioni espresse, in un caso analogo, da questa
Corte con la sentenza n. 816/2022 (est. AN;
pres. ) che si riportano di seguito: CP_13
“Ritiene la Corte che un'interpretazione corretta del contenuto della polizza debba essere collocata all'interno del quadro della responsabilità come prevista e disciplinata dall'articolo 1669 cc. In altri termini l'assicurazione decennale postuma obbligatoria, di cui trattasi nel caso di specie, introdotta dalla legge 210/2004, è diretta a costituire una tutela in favore degli acquirenti relativamente ai gravi vizi e difetti che possano manifestarsi nell'immobile entro il decennio. Così si esprime l'art. 4: “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti dell'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”. Si tratta quindi di una polizza obbligatoria, la cui ratio è quella di costituire una tutela in favore dell'acquirente relativamente ai vizi e difetti costruttivi per i quali il costruttore potrebbe dover rispondere entro il decennio. Se così è, ne consegue che la interpretazione del contenuto delle clausole non può avvenire in senso limitativo e derogativo rispetto a quanto la legge prevede quale responsabilità del costruttore venditore. Nei limiti del possibile, l'interpretazione deve essere effettuata nel senso per cui la polizza stipulata dal costruttore al fine di essere consegnata all'acquirente ai sensi della legge 210/2004, copra tutte le ipotesi di responsabilità del venditore costruttore ai sensi del 1669
CC, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di tale norma. Né avrebbe senso, come pure pagina 11 di 19 affermato da qualche giurisprudenza di merito anche di questa Corte [cfr. sent. n. 2514/2019, richiamata da nel suo atto di appello, ndr] e come preteso dalla parte appellante, spostare il CP_14 punto di osservazione dal rapporto tra i soggetti che hanno stipulato il contratto di assicurazione (il venditore e la PA), al rapporto tra il venditore obbligato alla consegna della polizza nei confronti dell'acquirente, arrivando ad affermare che il venditore si porrebbe quale inadempiente rispetto all'obbligo di fornire la polizza, dato che la stessa non sarebbe conforme alle previsioni di cui alla l. 210/2004. In realtà, il costruttore si rivolge all'assicuratore, come nel caso di specie, il quale propone una polizza che riporta nel frontespizio il richiamo alla l.210/2004, creando dunque un affidamento nel senso che, in tutti i casi in cui dovesse verificarsi una responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c., l'assicuratore risponderà nei confronti dell'acquirente. Diversamente, si avrebbe la conseguenza per cui si connoterebbe di inadempimento del venditore ciò che è la conseguenza della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'assicuratore, con l'ulteriore effetto per cui le conseguenze dannose di tale comportamento dell'assicuratore il più delle volte ridonderebbero a danno dell'acquirente, in favore del quale è stata prevista la previsione di legge, e che si troverebbe privato di quella “garanzia” che la legge ha reso obbligatoria in suo favore. Nel caso in cui
l'assicuratore abbia predisposto delle clausole limitative rispetto alla previsione, deve dunque ritenersi che le stesse vadano interpretate, in caso di dubbio, a favore dell'altro contraente, ai sensi dell'art.
1370 c.c. Qualora le stesse, inoltre, non diano spazio ad un'interpretazione in favore della piena operatività della polizza in relazione al rischio assicurato (responsabilità ex art. 1669 c.c., come previsto dalla l. 210/2004), non può che ravvisarsi una nullità delle stesse, perché costituiscono una deviazione dalla causa in concreto perseguita dalle parti.
In materia di contratti assicurativi la Suprema Corte ha in più occasioni richiamato i principi che informano la materia contrattuale, quanto al controllo sulla causa in concreto realizzata dalle parti nella stipulazione del contratto, a partire dal controllo sulle clausole claims made (in tale senso SSUU
22437/2018, secondo cui il controllo sulle clausole contrattuali deve essere effettuato in relazione “alla causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità ed adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti” e ciò anche al fine di verificare “se vi siano gli estremi di uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi tra le parti, che è quanto si verifica allorché venga messa in dubbio – proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio – la ricorrenza dell'interesse effettivo delle parti per la stipulazione del contratto” – Cass. 14595/2020).
Non può non rilevarsi inoltre che nella materia per cui è causa il legislatore ha previsto una specifica
pagina 12 di 19 ipotesi di nullità nel caso di deroga pattizia alle previsioni di legge. La nullità è oggi sancita espressamente dall'art. 5 comma 1 bis del dlgs 122/2005, convertito in legge 80/2014, “L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto;
ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”.[…]. Tali clausole devono quindi essere dichiarate nulle per difetto di causa in concreto, con conseguente esclusione di quelle limitazioni che portano ad escludere la garanzia per quella responsabilità ex art. 1669 c.c. […]. La nullità, per giurisprudenza costante della
Suprema Corte, è rilevabile d'ufficio, anche nelle ipotesi in cui non sia stata espressamente eccepita e dedotta in corso del giudizio dalla parte interessata, ed anche nel giudizio di appello (Cass SU
7294/17), e attiene al potere di qualificazione del giudice, nell'ipotesi in cui le allegazioni in fatto siano state compiutamente svolte dalle parti (Cass. SU 10531/2013, nonché Cass 27998/18 secondo cui “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", ed anche Cass. 36352/21, che si esprime nel senso che “Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa”. […] A tale stregua deve affermarsi l'operatività della polizza per tutto quanto rientri nella previsione di cui all'art. 1669 c.c., nel senso che l'obbligo di indennizzo a favore dell'acquirente, così come l'obbligo di manleva in favore del venditore/costruttore, ha l'ampiezza della responsabilità di cui a tale norma. […]” (enfasi della redattrice).
La Corte, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che fa proprie, in relazione al caso di specie osserva che le clausole di polizza richiamate da , nella misura in cui sono potenzialmente idonee Pt_1
a limitare e persino ad escludere l'indennizzo, devono ritenersi nulle e, come tali, non applicabili alla fattispecie, senza che possa ritenersi ricorrere l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1419 c.c. poiché, lungi dal potersi ritenere che senza quelle clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto, deve ritenersi esattamente il contrario, essendo la polizza stata stipulata -come pure si evince dalla denominazione della polizza (“ - Polizza di assicurazione decennale Controparte_15 postuma danni diretti all'immobile ad uso civile abitazione”) e dal richiamo espresso, nell'art. 1 relativo all' “Oggetto dell'assicurazione”, all'art. 1669 c.c. (“danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale;
- gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile”)- al fine di rispondere alla tutela approntata, in favore degli acquirenti dell'immobile, dall'art. 4 d.lgs. 122/2005 sopra richiamato.
pagina 13 di 19 Come accennato, le clausole richiamate dall'appellante , da reputarsi nulle ai sensi e per gli Pt_1 effetti dell'art. 1419, 2° comma, c.c., sono le seguenti:
- l'art. 3, primo alinea, delle condizioni generali (“Efficacia della garanzia”) che subordina l'operatività della polizza a condizioni non previste in alcun modo dall'art. 1669 c.c. e addirittura in stridente contrasto con lo stesso, richiedendo di fatto che l'immobile non presenti difetto alcuno, nemmeno negli aspetti accessori e secondari, ciò che esclude, in nuce, la possibilità che l'immobile presenti gravi difetti: “l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia: - che l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita”; l'art. 3 c.g.a. sopra riportato altera infatti l'assetto sinallagmatico del contratto rispetto agli interessi perseguiti dalle parti, rendendo priva di utilità la polizza e facendo quindi emergere il difetto del requisito causale;
- la clausola contenuta nella definizione di “Gravi Difetti costruttivi” (cfr. pag. 4 del doc. 5 cit.) che subordina l'operatività della polizza all''intervento di “dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente”, condizione non prevista in alcun modo dall'art. 1669 c.c.;
- l'art. 2, lettere h), i), k), l) delle condizioni generali, che escludono l'indennizzo – salva la pattuizione di garanzia specifica- in caso di “danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata”, “danni all'involucro”, “danni di difettosa impermeabilizzazione”, “danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci”, posto che la giurisprudenza di merito e di legittimità, ormai consolidata, ritiene che costituiscano “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c. tutte le alterazioni che, pur non incidendo sulla stabilità dell'edificio, ne compromettono in modo grave la funzione, menomandone il normale godimento (cfr., tra le tante,
Cass. 22093/2019; Cass. 24230/2018; Cass 20644/2013; Cass. 84/2013), nonché tutti i difetti che, pur riguardando elementi secondari ed accessori dell'edificio (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi etc…), sono idonei a compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa.
La nullità delle clausole di polizza sopra evidenziate, per difetto della causa in concreto e violazione della ratio informatrice dell'art. 4 d.lgs. 122/2005, è peraltro ricavabile dal testo del d.m. n. 154/2022 che, in attuazione del comma 1bis dell'art. 4 cit., stabilisce lo schema-tipo costituente il “contenuto minimo” della polizza decennale postuma in esame, potendo, le condizioni previste nello schema-tipo,
“essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario”; il decreto in parola, sebbene non pagina 14 di 19 applicabile, ratione temporis, al caso di specie, offre all'interprete elementi significativi ai fini dell'esegesi del contratto di assicurazione e della ricostruzione dell'ambito applicativo dell'art. 4 l.
122/2005 nella misura in cui stabilisce, tra l'altro, che: i) la polizza deve necessariamente prevedere, con riferimento alla “Partita 1 - Immobile” l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da gravi difetti costruttivi, purché detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata (v. art. 1 dello schema-tipo); ii) la polizza deve necessariamente prevedere anche la “Garanzia
Involucro", la “Garanzia Impermeabilizzazioni delle coperture", la “Garanzia Pavimentazioni e rivestimenti interni" e la “Garanzia Intonaci e rivestimenti esterni" (v. art. 1 dello schema-tipo); iii) le
“Condizioni essenziali per l'operativita' della garanzia assicurativa” di cui all'art. 3 dello schema- tipo -che richiede che l'immobile sia stato realizzato in conformità del capitolato allegato al contratto di vendita, che siano stati eseguite con esito favorevole tutte le prove richieste dalla normativa in vigore e i collaudi necessari per il rilascio del certificato di agibilità, e che siano stati eseguiti con esito favorevole dal Controllore tecnico i rapporti di ispezione - sono applicabili soltanto a danno dell'appaltatore contraente, e non del beneficiario della polizza, nei confronti del quale la polizza rimane pienamente operativa (v. art. 3 dello schema-tipo).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, deve confermarsi la piena operatività, nel caso di specie, della polizza decennale postuma stipulata da con la compagnia Parte_7 CU odierna appellante principale, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
II. Il secondo motivo di appello proposto da è inammissibile. Pt_1
, con il motivo in questione, lamenta infatti il mancato accoglimento dell'eccezione di Pt_1 prescrizione ex art. 2952 c.c..
Ora, risulta dagli atti che non ha tempestivamente formulato la propria eccezione di prescrizione Pt_1
“assicurativa”, avendola formulata per la prima volta nella prima memoria di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., quando invece avrebbe dovuto sollevarla, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta.
Priva di pregio risulta, peraltro, l'argomentazione spesa da nella memoria conclusionale del Pt_1 presente grado di appello, secondo cui l'eccezione di prescrizione (che, lo si ricorda, rappresenta un'eccezione in senso proprio) sarebbe stata tempestivamente sollevata nella prima memoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. a seguito delle difese contenute nella comparsa di costituzione di CP_1
e del 14.9.2023, dalle quali aveva potuto evincere per la prima volta che “i difetti di costruzione CP_1
pagina 15 di 19 lamentati dalla parte appellata si palesavano nel 2018”: a prescindere dalla considerazione per cui, se davvero potesse sostenersi che avesse avuto la concreta possibilità di sollevare l'eccezione Pt_1 soltanto dopo il deposito della comparsa di costituzione di avrebbe avuto l'onere di CP_1 Pt_1 sollevarla al più tardi durante l'udienza di prima comparizione, e non oltre;
risulta al proposito dirimente il fatto -emergente dagli atti- per cui aveva svolto le medesime difese, facendo CP_1 specifico riferimento al 2018 quale anno in cui si sarebbero manifestati i primi vizi, già nell'ambito della memoria di costituzione nel procedimento per ATP del 16 maggio 2022.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado non ha preso in considerazione l'eccezione di prescrizione, in quanto del tutto tardiva. Il motivo è dunque inammissibile
4.2. Infondatezza dell'appello proposto da e CP_1 CP_1
I. Il primo motivo di appello è infondato.
Il fatto che eventualmente la parte relativa alle fondazioni dell'edificio sia stata ultimata nel 2010 non assume alcuna rilevanza al fine di valutare il momento -infradecennale- in cui si deve manifestare il vizio di cui all'art. 1669 c.c., posto che la disposizione invocata fa riferimento ai “dieci anni dal compimento dell'opera”, ovvero dall'ultimazione dell'intero edificio, che pacificamente e documentalmente (cfr. dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo finale sub allegato 2 alla relazione di ATP) è avvenuta il 30 luglio 2012.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l'art. 1669 c.c. anche ai vizi costruttivi delle fondazioni.
II. Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Come si legge nelle repliche del CTU alle osservazioni critiche mosse da e sul punto, gli CP_1 CP_1 allagamenti del piano interrato -riconducibili alla non corretta manutenzione degli impianti di scarico da parte del non risultano essersi manifestati con frequenza, ma soltanto in alcune rare CP_2 occasioni di forti precipitazioni, e non possono reputarsi la causa prima dell'ammaloramento dei pavimenti e dei muri (compresi i setti in cemento armato con le relative armature verticali, maggiormente interessati dai fenomeni infiltrativi: cfr. pag. 35 della relazione) del piano interrato per risalita capillare dell'acqua, causa che va invece individuata nell'errore progettuale consistito nel non prevedere una “discontinuità tra il massetto che costituisce la pavimentazione del piano interrato e la sottostante platea” e nell' “assenza di un vespaio areato al di sotto del massetto che forma la pavimentazione della zona sbarco scale al piano interrato” (cfr. relazione peritale, pag. 35); ciò che ha pagina 16 di 19 comportato, nel tempo, la risalita capillare dell'acqua disciolta nel terreno verso le strutture dell'edificio. Né, secondo quanto si legge nella consulenza d'ufficio ed anche nelle repliche alle osservazioni critiche presentate da risulta rilevante il fatto che nessuna norma specifica CP_1 imponesse la realizzazione di un vespaio aerato, posto che erano proprio le peculiarità idro-geologiche del terreno (particolarmente intriso d'acqua) sul quale fu costruito l'edificio a richiedere la realizzazione, secondo la buona regola dell'arte, quanto meno di una discontinuità tra massetto e platea di fondazione (“Il minimo che si sarebbe potuto prevedere, oltre ad un'impermeabilizzazione completa allargata a tutto il perimetro della costruzione interrata, sarebbe stato quello di separare il massetto, che costituisce il pavimento del piano interrato, dalla sottostante platea di fondazione, in modo da costituire una discontinuità strutturale”: così le repliche del CTU alle note critiche di . CP_1
I costi, come quantificati dal tribunale sulla scorta della relazione di ATP, necessari per la rimozione dei vizi accertati nelle murature e nei pavimenti del piano interrato sono stati dunque correttamente posti esclusivamente a carico della società costruttrice-venditrice.
III. Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di appello incidentale.
Parte appellante incidentale, nella misura in cui, nel presente giudizio di appello, lamenta che i condomini costituiti in giudizio non hanno provato di essere i proprietari dei singoli appartamenti dell'edificio per cui è causa, mette in dubbio la loro titolarità attiva in relazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Ciò detto, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. n.
2951/2016; nello stesso senso Cass. 10435/2025 che, “in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa CP_16 conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità”).
Ora, nel caso di specie è accaduto che sin dal ricorso per ATP, cui aveva partecipato anche e CP_1
che si era costituita nel procedimento, il Condominio, mediante l'allegata perizia a firma geom. CP_1
(docc.
1-2 attori/appellati), aveva indicato i condomini attori quali proprietari dei singoli Per_1 pagina 17 di 19 appartamenti della palazzina, indicando altresì i dati catastali di ciascuna unità immobiliare (v. pag. 3 della perizia ). Per_1
Ciò detto, mai alcuna contestazione è stata mossa, durante il procedimento per ATP, così come durante l'intero corso del giudizio di primo grado, in merito alla titolarità attiva dei signori CP_3
, , e nonostante il loro nome CP_4 CP_5 CP_6 Parte_3 Pt_5 Pt_6 CP_7 comparisse nella tabella redatta dal geom. accanto ai dati catastali di ciascuna unità Per_1 immobiliare.
In assenza di contestazione alcuna, pertanto, correttamente ed in buona fede gli odierni appellanti non hanno ritenuto necessario documentare ulteriormente la loro natura di proprietari degli immobili in questione.
Del resto, a ben vedere, neppure nella presente fase di appello e ha contestato la titolarità CP_1 CP_1 attiva in capo agli odierni appellati, limitandosi a far rilevare che gli stessi “non hanno in alcun modo provato la loro qualità producendo copia dei rogiti di acquisto trascritti”.
Tuttavia, tale piena prova non risulta necessaria al fine di dimostrare la loro titolarità attiva, che deve ritenersi sussistente sulla scorta dell'indizio costituito dalle indicazioni catastali fornite in sede di ATP,
a fronte dell'assenza di contestazione delle controparti durante l'intero giudizio di primo grado e dell'assenza di elementi contrari che possano mettere in discussione tale requisito.
5. Conclusioni
In definitiva, sia l'appello principale di , sia l'appello incidentale autonomo di e Pt_1 CP_1 CP_1 devono essere respinti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle due appellanti, e e a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR Pt_1 CP_1 CP_1
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 217/2025 pubblicata il 10/01/2025;
2. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 pagina 18 di 19 di Milano n. 217/2025 pubblicata il 10/01/2025; per l'effetto:
3. conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. condanna Controparte_17
, in via tra loro solidale, a rimborsare agli appellati le spese di lite del presente grado Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le appellanti, Controparte_18
, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 15 ottobre 2025.
La Cons. rel. La Presidente
IS IA NA AN
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NA AN Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa IS IA Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 345/2025 vertente tra
Parte_1
(già' (P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Parte_2 P.IVA_1
IO CI
APPELLANTE
e
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giorgio Controparte_1 P.IVA_2
DAZZO
APPELLANTE INCIDENTALE
e
(P.IVA , Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._1 Controparte_4 C.F._2
(C.F. ), (C.F. CP_5 C.F._3 Controparte_6
), (C.F. ), C.F._4 Parte_3 C.F._5 Pt_4 pagina 1 di 19 (C.F. ), (C.F. Pt_5 C.F._6 Parte_6
), (C.F. ), tutti con C.F._7 Controparte_7 C.F._8 il patrocinio dell'avv. Antonella PASTORE e dell'avv. Angelo DE GIORGI
APPELLATI
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 217/2025 pubblicata il
10/01/2025; materia: Risarcimento danni e indennizzo per vizi di costruzione ai sensi dell'art. 1669 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge;
Riservata ogni opportuna istanza o deduzione istruttoria nei termini di legge;
In via preliminare:
- Sospendere l'efficacia esecutiva provvisoria della Sentenza numero 217/2025, pubblicata in data 10 gennaio 2025 e notificata in data 16 gennaio 2025 per tutti i motivi indicati nel presente atto;
In via principale:
- Riformare l'appellata Sentenza numero 217/2025, pubblicata in data 10 gennaio 2025 e notificata in data 16 gennaio 2025 per tutti i motivi indicati nel presente atto;
- Respingere, conseguentemente, tutte le domande svolte nei confronti di Parte_1 perché infondate sia in diritto sia in fatto e comunque non provate e/o,
- Accertare e dichiarare la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati nel presente atto che si intendono qui integralmente richiamati;
- Condannare il ed i singoli Condomini a restituire a Controparte_2 Parte_1 eventuali somme corrisposte agli stessi in esecuzione della Sentenza numero 217/2025 del
[...] Tribunale di Milano, nella denegata ipotesi in cui non venga accolta l'istanza di cui agli articoli 283 e 351 c.p.c., oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal pagamento al soddisfo. In ogni caso:
- Con vittoria di spese anche forfettarie del 15%, onorari di causa, accessori successivi alla Sentenza, i.v.a. e c.p.a.:
- del giudizio di primo grado;
- del presente giudizio di appello”
Per : Controparte_1
Premessa ogni declaratoria, statuizione e provvidenza del caso, contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, dato atto che tra non vi sono domande e CP_8 Parte_7 non vi è contraddittorio nella presente fase come nel primo grado;
in via di appello incidentale autonomo, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n.217/2025: dato atto del difetto di legittimazione attiva delle parti private affiancate al che non hanno CP_2 dimostrato la titolarità del diritto che legittima la loro domanda;
pagina 2 di 19 respingere la domanda di risarcimento del danno ex art. 1669 cc promossa dalle parti private, quantificata dal Tribunale in € 16.689,60 oltre accessori fiscali;
in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello, dato atto del decorso del termine sostanziale decennale prima della denuncia del vizio decorrente dall'ultimazione delle fondazioni e pertanto al più tardi dalla fine del 2010 e/o dell'esclusiva responsabilità del danneggiato ex art. 1227 cc per i danni all'interrato causati dagli allagamenti, respingere la domanda di risarcimento del danno ex art. 1669 cc promossa dal con riferimento ai danni da infiltrazione CP_2 dell'interrato, quantificata dal CTU in € 70.078,47 oltre accessori fiscali ed in tale misura inserita nella condanna totale emessa dal Tribunale;
ridurre le spese tecniche incidenti sulla quota di € 33.500,00 oltre accessori fiscali di risarcimento a favore del condominio per i ripristini in facciata che sopravvive alla riforma della sentenza;
compensare almeno parzialmente le spese dell'ATP tra e e parte attrice in primo CP_1 Parte_7 grado in base al valore dei danni all'interrato non attribuibili a responsabilità della deducente;
ridurre la liquidazione delle spese di primo grado a carico della deducente ed a favore della parte attrice, in ragione dell'effettivo minor valore dell'accoglimento della domanda risarcitoria (e di indennizzo) e compensare almeno parzialmente le stesse tra la parte attrice e la Parte_7 in ragione della reciproca soccombenza;
condannare l'appellato e le parti private attrici in primo grado alle spese di soccombenza CP_2 per il presente grado di giudizio”
Per il e i condomini appellati: Controparte_2
“Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: in via preliminare:
1) rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ai sensi del combinato disposto Pt_1 dell'art. 348 bis cpc;
2) rigettare l'appello incidentale proposto dalla in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 CP_1 cpc;
in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza in quanto infondata in fatto ed in diritto, non ricorrendone i presupposti processuali, così come modificati dalla Riforma Cartabia;
nel merito:
- respingere l'appello principale proposto da e l'appello incidentale redatto da e Pt_1 CP_1 Parte_7 in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA e CPA del presente grado di giudizio. in via istruttoria: Allo stato si richiama la documentazione già prodotta nel giudizio di ATP (RG 10834/2022) e nel giudizio di 1° grado (RG 14568/2023)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 217/2025 pubblicata il 10/01/2025, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda,
pagina 3 di 19 proposta dal di e da alcuni condomini, di condanna Controparte_2 Controparte_9 della venditrice/costruttrice dello stabile e della PA CU Parte_7 [...] con cui la prima aveva stipulato la polizza decennale postuma obbligatoria, a Parte_1 risarcire il danno e indennizzare gli attori per i vizi riscontrati in sede di ATP, quantificati in €
111.578,47 oltre accessori quanto al Condominio e in € 16.689,60 oltre accessori quanto ai condomini attori.
2. Il giudizio di primo grado
Il Tribunale ha così riassunto lo svolgimento del giudizio di primo grado:
“Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. il , sito in , Via Controparte_2 Controparte_9
Petrarca 8, e i condòmini proprietari delle unità immobiliari del primo e secondo piano dello stabile hanno convenuto in giudizio e e esponendo CP_1 Controparte_1 Parte_2 che: - in qualità di venditrice e costruttrice della palazzina, ha stipulato una Controparte_10 polizza di garanzia decennale con la e ha ultimato i lavori di costruzione del Parte_1
Condominio il 30.7.2012; - dopo aver riscontrato, nel marzo 2021, la presenza di infiltrazioni e segni di umidità sui balconi degli immobili, i ricorrenti hanno nominato un consulente tecnico che ha accertato la presenza di numerosi vizi e difetti delle opere appaltate;
- hanno quindi proposto ricorso ex art. 696bis c.p.c. nei confronti della venditrice costruttrice e della società Parte_7 CU al fine di accertare le cause delle infiltrazioni, individuare i responsabili, indicare le opere necessarie per la rimozione e quantificare i danni;
- ha chiesto la sua estromissione Pt_1 stante l'inoperatività della polizza in ragione dei vizi e in forza della clausola 10; - Pt_7 Parte_7 ha negato ogni responsabilità in considerazione del suo ruolo di mera venditrice;
- il giudice del procedimento di istruzione preventiva ha nominato un CTU che ha accertato vizi e difetti e relative responsabilità; - parte resistente, eccependo decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., non ha eseguito le opere rimediali indicate dal CTU.
I ricorrenti hanno, così, instaurato il presente giudizio, chiedendo al Tribunale di Milano di: - accogliere la domanda di garanzia nei confronti della per ottenere l'indennizzo in forza della Pt_1 polizza decennale postuma;
- dichiarare la responsabilità della per i Controparte_1 vizi e i difetti e condannarla ai sensi degli artt. 1223 e 1669 c.c. al risarcimento dei danni in misura di
€ 128.268,07; condannare le resistenti in solido a rifondere i costi del procedimento per ATP, oltre a quelli di causa.
pagina 4 di 19 si è costituita esponendo che: - ha acquistato il terreno su cui poi è Controparte_1 stato edificato il e ha appaltato la costruzione alla CP_2 Controparte_10
(successivamente dichiarata fallita), senza aver esercitato alcuna ingerenza diretta nella realizzazione delle opere e affidando gli incarichi di progettista e direttore dei lavori all'ing. LT C. ER;
- i vizi lamentati non hanno una gravità tale da essere ricondotti alla fattispecie di cui all'art 1669 c.c. e sono riconducibili anche alla scorretta manutenzione da parte dei condòmini.
Ha concluso per il rigetto della domanda, essendo i ricorrenti incorsi in decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. e, comunque, per insussistenza dei presupposti di cui all'art 1669 c.c. stante la tipologia dei vizi;
ha chiesto dichiararsi la sua estraneità e l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'ing. LT C. ER – previa autorizzazione alla sua chiamata in causa;
in via subordinata, ha concluso per la condanna dell'ing. LT C. ER a manlevarla integralmente.
si è costituita, esponendo che: - ha concluso con la una Parte_2 Parte_7 polizza di assicurazione decennale postuma, con decorrenza a partire dal 30.7.2012, le cui condizioni sono state conosciute e accettate dalla contraente;
- la società assicurata ha stipulato una garanzia base, in virtù della quale l'assicurazione è obbligata solo ad indennizzare i danni patiti a seguito di rovina o gravi difetti, purché siano conseguenza di un vizio di costruzione, riguardino parti destinate a lunga durata e determinino l'inagibilità dell'immobile; - all'art. 10 della polizza è stabilito che
l'ammontare del danno è concordato dalle parti o mediante periti, nominati l'uno dalla PA e
l'altro dall'Assicurato, con possibilità di nominarne un terzo in caso di disaccordo;
trattasi di condizione vincolante e opponibile anche ai proprietari dei singoli appartamenti, e per essi, al
Condominio.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande di parte ricorrente, di accertare e dichiarare la non operatività della polizza e l'improponibilità della domanda per mancato espletamento della perizia contrattuale. Nell'ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, ha chiesto di corrispondere l'importo ridotto indicato nella polizza,
Con decreto datato 15.9.23 e per i motivi ivi espressi è stata respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo.
In esito all' udienza di comparizione sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie di cui all'art. 281 duodecies.4 c.p.c.
Con ordinanza del 19.1.2024 è stato acquisito il fascicolo del procedimento ex art 696bis c.p.c. n R.G.
10834/22 del Tribunale di Milano – Sezione Settima Civile;
con ordinanza del 10.4.2024 e, per le
pagina 5 di 19 ragioni ivi illustrate, non sono state ammesse le prove testimoniali indicate dalla e CP_1 Controparte_1
nella memoria ex art. 281 duodecies.4 c.p.c. ed è stata fissata udienza a mente degli artt.
[...]
281terdecies-281sexies c.p.c.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale le parti si sono riportate ai rispettivi atti e relative conclusioni;
il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art
281sexies.3 c.p.c.”.
Con sentenza n. 217 del 10 gennaio 2025, il Tribunale ha accolto le domande di parte attrice, ritenendo:
- che i vizi avessero le caratteristiche di cui all'art. 1669 c.c.;
- che avesse rivestito il ruolo di venditrice-costruttrice; Parte_7
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da dovendosi far decorrere il momento CP_1 della conoscenza dei vizi dalla data di deposito della relazione di ATP;
- la nullità per vessatorietà della clausola, contenuta nella polizza decennale, che stabilisce come condizione dell'azione il previo esperimento di perizia collegiale;
- la sussumibilità dei vizi accertati dal CTU in sede di ATP nell'alveo di quelli indennizzabili in forza della polizza decennale obbligatoria.
3. Il presente giudizio di appello
3.1. L'appello di Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la PA CU , articolando i due Pt_1 motivi che seguono.
I. Con il primo motivo lamenta che il Tribunale non avrebbe esaminato le difese svolte dalla Pt_1
PA in merito all'inoperatività della polizza decennale postuma: quest'ultima non comprenderebbe, infatti, l'indennizzo per i danni da vizi di impermeabilizzazione e degli intonaci, quali quelli per cui è causa.
II. Con il secondo motivo sostiene che l'eccezione di prescrizione sollevata avrebbe dovuto Pt_1 essere valutata ai sensi dell'art. 2952 c.c. e non ai sensi dell'art. 1669 c.c.: la prescrizione assicurativa, invero, decorre dal giorno in cui si verifica il fatto su cui il diritto si fonda, ossia dal giorno in cui si manifestano visibilmente i primi danni, e le fessure sulle pareti del fabbricato così come CP_11
i segni di umidità di risalita sugli intonaci, si manifestarono già nel 2018. Il diritto all'indennizzo vantato dal Condominio e dai condomini sarebbe dunque anche prescritto.
pagina 6 di 19
3.2. L'appello incidentale autonomo di
[...]
si è costituita tempestivamente, impugnando anch'essa la sentenza Pt_7 Controparte_1 del Tribunale per i tre motivi che seguono.
I. Il Tribunale non avrebbe considerato l'intervenuto decorso del termine sostanziale decennale della garanzia ex art. 1669 c.c. con riferimento ai presunti vizi derivanti dagli errori progettuali ed esecutivi relativi alle fondazioni, posto che queste erano state ultimate nel 2010.
II. I danni da allagamento del piano interrato, come accertato dal medesimo CTU, non sono riconducibili a bensì all'insufficiente manutenzione da parte del Ciò detto, anche i CP_1 CP_2 danni da ammaloramento degli intonaci e dei muri riscontrati nel piano interrato devono essere ricondotti a detti allagamenti, tenuto conto che il vespaio tra fondazioni e massetto - che non è stato realizzato e la cui mancanza, secondo il CTU, costituirebbe la causa prima delle infiltrazioni da risalita nel piano interrato - non in realtà prescritto da alcuna normativa.
III. I condomini che hanno agito insieme al non hanno fornito la prova della loro CP_2 legittimazione attiva, non avendo mai depositato in atti il contratto di compravendita dei singoli appartamenti.
3.3. La difesa del Condominio e dei condomini
Il e i condomini, attori in primo grado, si sono costituiti chiedendo il rigetto Controparte_2 dei motivi di appello articolati dalle controparti, con conferma integrale della sentenza impugnata.
4. Decisione
4.1 Infondatezza dell'appello di Pt_1
I. Il primo motivo di appello è infondato.
La CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ha consentito di accertare i seguenti vizi nell'edificio per cui è causa (cfr. pagg. da 32 a 36 della relazione di ATP):
- nei balconi e nelle facciate: 1) fessurazioni e distacchi sui parapetti, con conseguente corrosione delle armature e “carbonatazione delle stesse, con l'esplosione delle dimensioni e del calcestruzzo presente intorno a loro”, dovuti a difetti di esecuzione dell'intonaco; 2) fenomeni di umidità di risalita sulle murature dei balconi e sulle facciate, con conseguenti macchie di umidità e distacchi, dovuti ad errori di stratificazione del pacchetto soletta/pavimentazione, in particolare alla realizzazione di uno strato pagina 7 di 19 impermeabile a base cementizia spalmato inidoneo a fungere da isolamento, “utilizzato in sostituzione di una normale membrana impermeabile presumibilmente per limiti di spessore” e “risvoltato anche sulla parete verticale per non più di 15 cm senza però inserire in opera alcuna rete di armatura o realizzare guscie di raccordo”; 3) fenomeni di rigurgito dell'acqua verso i balconi o di fuoriuscita direttamente dai punti di immissione dei pluviali sulle facciate, in caso di precipitazioni significative, dovuti a gravi errori di progettazione e di esecuzione dei raccordi tra la tubazione di scarico delle singole unità immobiliari con i pluviali verticali;
- nel piano interrato: 1) fenomeni di risalita dell'umidità dal terreno all'interno delle strutture, che formano in superficie degli accumuli di acqua e delle macchie, dovuti ad erronea progettazione delle fondazioni, in particolare alla mancata realizzazione di un vespaio di aerazione tra le fondazioni ed il massetto dell'edificio (“la mancanza di discontinuità tra il massetto che costituisce la pavimentazione del piano interrato le la sottostante platea e l'assenza di un vespaio areato al di sotto del massetto che forma la pavimentazione della zona sbarco scale al piano interrato, rappresentano carenze a livello progettuale […]. Sarebbe bastato prevedere un abbassamento della quota delle fondazioni di almeno
30 cm ed il riempimento dello spazio superiore alla platea, con ghiaia che opportunatamente costipata avrebbe costituito la base su cui gettare, con la necessaria armatura di rinforzo, il massetto/pavimento del piano interrato”), tenuto conto delle particolari caratteristiche del terreno sul quale è stato realizzato l'edificio, caratterizzato dalla presenza abbondante di acqua (“presenza di una falda acquifera sotterranea a quote molto elevate soprattutto con la riduzione di consumi d'acqua legata alle attività agricole che predominavano nella zona” e “tipologia di terreno originariamente agricolo del lotto dove è stato costruito il fabbricato”); 2) fenomeni occasionali di allagamento riconducibili ad una
“non corretta gestione e manutenzione degli impianti e delle reti di scarico esistenti”.
Ora, la polizza stipulata nel 2012 dalla venditrice/costruttrice con in adempimento dell'obbligo Pt_1 ex lege impostole dall'art. 4 d.lgs. 122/2005, è definita “Decennale - Polizza di Controparte_12 assicurazione decennale postuma danni diretti all'immobile ad uso civile abitazione” e si riferisce, testualmente, ai gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 c.c. (cfr. art. 1 delle Condizioni generali di polizza, ove si legge: “Oggetto dell'assicurazione. […] Garanzia base. L'obbligo della Società consiste esclusivamente: a) relativamente alla Partita 1A - Immobile, nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale;
- gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del
Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano pagina 8 di 19 colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”: doc. 5 fasc. ). Pt_1
La polizza, sulla scorta della sua definizione e del suo oggetto, con particolare riferimento all'espresso richiamo dell'art. 1669 c.c., risulta dunque applicabile al caso di specie, posto che i “danni materiali” all'immobile accertati in sede di ATP derivano “come previsto dall'art. 1669 del Codice civile,…da un accidentale difetto di costruzione” e hanno “colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata”, ovvero le murature e il piano di calpestio del piano interrato, le facciate, i parapetti e le murature dei balconi e risultano in ogni caso idonei a compromettere, nel tempo, sia la durata degli elementi costruttivi interessati, sia la loro normale fruibilità.
Sotto quest'ultimo profilo, il CTU ha infatti affermato che “I vizi e difetti dell'opera che hanno condotto all'insorgenza delle problematiche esaminate, non limitano al momento la totale fruibilità e/o il godimento dell'immobile, ma con il passare del tempo ed in assenza di interventi immediati di ripristino che riducano il perdurare dei fenomeni, si riscontrerebbe un peggioramento generale dello stato manutentivo, arrivando anche a determinare possibili situazioni di rischio per l'incolumità di cose e/o persone (distacchi di elementi dalla facciata e dai balconi), nonché l'inagibilità, anche parziale, dei manufatti” (cfr. relazione peritale, pag. 36).
Ciò detto, l'appellante però evidenzia che alcune clausole della polizza in esame escluderebbero la sua operatività nel caso di specie, osservando in particolare:
- che le parti dell'edificio interessate dai difetti costruttivi accertati dal CTU costituirebbero “parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata”, ai sensi delle Definizioni di polizza;
- che l'art. 2 delle Condizioni generali di polizza (“delimitazione dell'assicurazione”) stabilisce che “La
Società non è obbligata per: […] k) danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica” (doc. 5 cit., pag. 5)¸ estensione di garanzia non stipulata nel caso di specie, non avendo e inteso pagare il relativo premio CP_1 CP_1 aggiuntivo;
- che l'operatività sarebbe in ogni caso preclusa dalla circostanza per cui nel caso di specie non è stata emessa “la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente” richiesta dalla definizione di
“Gravi difetti costruttivi” contenuta nelle Definizioni di polizza (doc. 5 cit., pag. 4).
Ora, quanto alla tesi per cui le parti dell'edificio coinvolte dai danni accertati dal CTU costituirebbero
“parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata” e costituirebbero, ai sensi pagina 9 di 19 dell'art. 2, lett. l) delle Condizioni di polizza, meri “danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci” ovvero, ai sensi dell'art. 2, lett. k) delle medesime Condizioni, “danni di difettosa impermeabilizzazione”, la stessa appare smentita dal contenuto della relazione di ATP, dove si legge che: i) le fessurazioni riscontrate sui parapetti dei balconi stanno hanno già provocato la “corrosione delle armature e carbonatazione delle stesse, con l'esplosione delle dimensioni e del calcestruzzo presente intorno a loro”, e non si sono, pertanto, limitate a danneggiare l'intonaco; ii) le infiltrazioni presenti sia nei muri delle facciate, sia nei muri e nei pavimenti interni del piano interrato, oltre a coinvolgere intonaci e rivestimenti, con i già riscontrati distacchi, sgretolamenti, macchie e muffe, sono idonee, col passare del tempo, a compromettere la funzionalità generale dell'edificio, “arrivando anche
a determinare possibili situazioni di rischio per l'incolumità di cose e/o persone (distacchi di elementi dalla facciata e dai balconi), nonché l'inagibilità, anche parziale, dei manufatti” (cfr. relazione peritale, pag. 36); iii) oltre ai danni provocati dall'inidonea impermeabilizzazione dei pavimenti dei balconi e dall'inidoneo isolamento delle fondazioni dell'intero edificio dal terreno -particolarmente umido- in cui sono state realizzate, sono stati riscontrati, come già evidenziato, anche danni da erronea stesura dell'intonaco delle facciate e dei parapetti, e danni da erroneo raccordo tra le tubature di scarico dei singoli balconi e il pluviale sulla facciata.
Quanto, invece, all'asserita inoperatività della polizza per mancanza della “dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente”, la clausola della polizza che prevede tale condizione per la sua operatività, così come l'altra clausola, prevista dall'art. 3 delle Condizioni generali, che condiziona l'operatività al fatto “che l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita”, devono ritenersi nulle ai sensi e per gli effetti dell'art. 1419, 2° comma, c.c. Così come devono ritenersi nulle ai sensi della medesima disposizione le clausole, previste dall'art. 2 delle Condizioni generali, che escludono il diritto di indennizzo nei casi di “h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili alla garanzia base di cui all'art. 1 […], i) danni all'involucro […], k) danni di difettosa impermeabilizzazione […], l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci […]”, nella misura in cui le stesse possano essere interpretate nel senso di escludere l'operatività della polizza nei casi di gravi difetti agli elementi secondari dell'edificio tali da compromettere la funzionalità dell'opera – casi nei quali, per contro, la giurisprudenza consolidata riconosce il diritto al risarcimento del danno ai sensi pagina 10 di 19 dell'art. 1669 c.c.
Invero, contrariamente a quanto affermato da , la polizza decennale postuma a suo tempo Pt_1 stipulata da in adempimento dell'obbligo ex lege impostole dall'art. 4 d.lgs. Parte_7
122/2005, proprio in quanto finalizzata a tutelare l'acquirente e a tenerlo indenne dai vizi gravi che l'immobile acquistare dovesse manifestare nel successivo decennio, pena la frustrazione della sua ratio deve essere necessariamente interpretata conformemente al disposto dell'art. 1669 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza consolidata e, qualora ciò risulti impossibile per l'esistenza di clausole che si pongono in evidente contrasto con la tutela approntata dall'art. 1669 c.c., escludendone di fatto l'applicabilità, dette clausole devono essere dichiarate nulle ai sensi dell'art. 1419, 2° comma, c.c., dovendosi considerare come non apposte.
Sul punto la Corte condivide pienamente le argomentazioni espresse, in un caso analogo, da questa
Corte con la sentenza n. 816/2022 (est. AN;
pres. ) che si riportano di seguito: CP_13
“Ritiene la Corte che un'interpretazione corretta del contenuto della polizza debba essere collocata all'interno del quadro della responsabilità come prevista e disciplinata dall'articolo 1669 cc. In altri termini l'assicurazione decennale postuma obbligatoria, di cui trattasi nel caso di specie, introdotta dalla legge 210/2004, è diretta a costituire una tutela in favore degli acquirenti relativamente ai gravi vizi e difetti che possano manifestarsi nell'immobile entro il decennio. Così si esprime l'art. 4: “Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti dell'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”. Si tratta quindi di una polizza obbligatoria, la cui ratio è quella di costituire una tutela in favore dell'acquirente relativamente ai vizi e difetti costruttivi per i quali il costruttore potrebbe dover rispondere entro il decennio. Se così è, ne consegue che la interpretazione del contenuto delle clausole non può avvenire in senso limitativo e derogativo rispetto a quanto la legge prevede quale responsabilità del costruttore venditore. Nei limiti del possibile, l'interpretazione deve essere effettuata nel senso per cui la polizza stipulata dal costruttore al fine di essere consegnata all'acquirente ai sensi della legge 210/2004, copra tutte le ipotesi di responsabilità del venditore costruttore ai sensi del 1669
CC, secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di tale norma. Né avrebbe senso, come pure pagina 11 di 19 affermato da qualche giurisprudenza di merito anche di questa Corte [cfr. sent. n. 2514/2019, richiamata da nel suo atto di appello, ndr] e come preteso dalla parte appellante, spostare il CP_14 punto di osservazione dal rapporto tra i soggetti che hanno stipulato il contratto di assicurazione (il venditore e la PA), al rapporto tra il venditore obbligato alla consegna della polizza nei confronti dell'acquirente, arrivando ad affermare che il venditore si porrebbe quale inadempiente rispetto all'obbligo di fornire la polizza, dato che la stessa non sarebbe conforme alle previsioni di cui alla l. 210/2004. In realtà, il costruttore si rivolge all'assicuratore, come nel caso di specie, il quale propone una polizza che riporta nel frontespizio il richiamo alla l.210/2004, creando dunque un affidamento nel senso che, in tutti i casi in cui dovesse verificarsi una responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c., l'assicuratore risponderà nei confronti dell'acquirente. Diversamente, si avrebbe la conseguenza per cui si connoterebbe di inadempimento del venditore ciò che è la conseguenza della violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte dell'assicuratore, con l'ulteriore effetto per cui le conseguenze dannose di tale comportamento dell'assicuratore il più delle volte ridonderebbero a danno dell'acquirente, in favore del quale è stata prevista la previsione di legge, e che si troverebbe privato di quella “garanzia” che la legge ha reso obbligatoria in suo favore. Nel caso in cui
l'assicuratore abbia predisposto delle clausole limitative rispetto alla previsione, deve dunque ritenersi che le stesse vadano interpretate, in caso di dubbio, a favore dell'altro contraente, ai sensi dell'art.
1370 c.c. Qualora le stesse, inoltre, non diano spazio ad un'interpretazione in favore della piena operatività della polizza in relazione al rischio assicurato (responsabilità ex art. 1669 c.c., come previsto dalla l. 210/2004), non può che ravvisarsi una nullità delle stesse, perché costituiscono una deviazione dalla causa in concreto perseguita dalle parti.
In materia di contratti assicurativi la Suprema Corte ha in più occasioni richiamato i principi che informano la materia contrattuale, quanto al controllo sulla causa in concreto realizzata dalle parti nella stipulazione del contratto, a partire dal controllo sulle clausole claims made (in tale senso SSUU
22437/2018, secondo cui il controllo sulle clausole contrattuali deve essere effettuato in relazione “alla causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità ed adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti” e ciò anche al fine di verificare “se vi siano gli estremi di uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi tra le parti, che è quanto si verifica allorché venga messa in dubbio – proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio – la ricorrenza dell'interesse effettivo delle parti per la stipulazione del contratto” – Cass. 14595/2020).
Non può non rilevarsi inoltre che nella materia per cui è causa il legislatore ha previsto una specifica
pagina 12 di 19 ipotesi di nullità nel caso di deroga pattizia alle previsioni di legge. La nullità è oggi sancita espressamente dall'art. 5 comma 1 bis del dlgs 122/2005, convertito in legge 80/2014, “L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto;
ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta”.[…]. Tali clausole devono quindi essere dichiarate nulle per difetto di causa in concreto, con conseguente esclusione di quelle limitazioni che portano ad escludere la garanzia per quella responsabilità ex art. 1669 c.c. […]. La nullità, per giurisprudenza costante della
Suprema Corte, è rilevabile d'ufficio, anche nelle ipotesi in cui non sia stata espressamente eccepita e dedotta in corso del giudizio dalla parte interessata, ed anche nel giudizio di appello (Cass SU
7294/17), e attiene al potere di qualificazione del giudice, nell'ipotesi in cui le allegazioni in fatto siano state compiutamente svolte dalle parti (Cass. SU 10531/2013, nonché Cass 27998/18 secondo cui “Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", ed anche Cass. 36352/21, che si esprime nel senso che “Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale è ammissibile esclusivamente se basato su fatti ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa”. […] A tale stregua deve affermarsi l'operatività della polizza per tutto quanto rientri nella previsione di cui all'art. 1669 c.c., nel senso che l'obbligo di indennizzo a favore dell'acquirente, così come l'obbligo di manleva in favore del venditore/costruttore, ha l'ampiezza della responsabilità di cui a tale norma. […]” (enfasi della redattrice).
La Corte, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che fa proprie, in relazione al caso di specie osserva che le clausole di polizza richiamate da , nella misura in cui sono potenzialmente idonee Pt_1
a limitare e persino ad escludere l'indennizzo, devono ritenersi nulle e, come tali, non applicabili alla fattispecie, senza che possa ritenersi ricorrere l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1419 c.c. poiché, lungi dal potersi ritenere che senza quelle clausole i contraenti non avrebbero concluso il contratto, deve ritenersi esattamente il contrario, essendo la polizza stata stipulata -come pure si evince dalla denominazione della polizza (“ - Polizza di assicurazione decennale Controparte_15 postuma danni diretti all'immobile ad uso civile abitazione”) e dal richiamo espresso, nell'art. 1 relativo all' “Oggetto dell'assicurazione”, all'art. 1669 c.c. (“danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi: - rovina totale o parziale;
- gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile”)- al fine di rispondere alla tutela approntata, in favore degli acquirenti dell'immobile, dall'art. 4 d.lgs. 122/2005 sopra richiamato.
pagina 13 di 19 Come accennato, le clausole richiamate dall'appellante , da reputarsi nulle ai sensi e per gli Pt_1 effetti dell'art. 1419, 2° comma, c.c., sono le seguenti:
- l'art. 3, primo alinea, delle condizioni generali (“Efficacia della garanzia”) che subordina l'operatività della polizza a condizioni non previste in alcun modo dall'art. 1669 c.c. e addirittura in stridente contrasto con lo stesso, richiedendo di fatto che l'immobile non presenti difetto alcuno, nemmeno negli aspetti accessori e secondari, ciò che esclude, in nuce, la possibilità che l'immobile presenti gravi difetti: “l'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia: - che l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita”; l'art. 3 c.g.a. sopra riportato altera infatti l'assetto sinallagmatico del contratto rispetto agli interessi perseguiti dalle parti, rendendo priva di utilità la polizza e facendo quindi emergere il difetto del requisito causale;
- la clausola contenuta nella definizione di “Gravi Difetti costruttivi” (cfr. pag. 4 del doc. 5 cit.) che subordina l'operatività della polizza all''intervento di “dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente”, condizione non prevista in alcun modo dall'art. 1669 c.c.;
- l'art. 2, lettere h), i), k), l) delle condizioni generali, che escludono l'indennizzo – salva la pattuizione di garanzia specifica- in caso di “danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata”, “danni all'involucro”, “danni di difettosa impermeabilizzazione”, “danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci”, posto che la giurisprudenza di merito e di legittimità, ormai consolidata, ritiene che costituiscano “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c. tutte le alterazioni che, pur non incidendo sulla stabilità dell'edificio, ne compromettono in modo grave la funzione, menomandone il normale godimento (cfr., tra le tante,
Cass. 22093/2019; Cass. 24230/2018; Cass 20644/2013; Cass. 84/2013), nonché tutti i difetti che, pur riguardando elementi secondari ed accessori dell'edificio (impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi etc…), sono idonei a compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa.
La nullità delle clausole di polizza sopra evidenziate, per difetto della causa in concreto e violazione della ratio informatrice dell'art. 4 d.lgs. 122/2005, è peraltro ricavabile dal testo del d.m. n. 154/2022 che, in attuazione del comma 1bis dell'art. 4 cit., stabilisce lo schema-tipo costituente il “contenuto minimo” della polizza decennale postuma in esame, potendo, le condizioni previste nello schema-tipo,
“essere modificate solo in senso più favorevole per il beneficiario”; il decreto in parola, sebbene non pagina 14 di 19 applicabile, ratione temporis, al caso di specie, offre all'interprete elementi significativi ai fini dell'esegesi del contratto di assicurazione e della ricostruzione dell'ambito applicativo dell'art. 4 l.
122/2005 nella misura in cui stabilisce, tra l'altro, che: i) la polizza deve necessariamente prevedere, con riferimento alla “Partita 1 - Immobile” l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da gravi difetti costruttivi, purché detti eventi siano derivanti da vizio del suolo o da difetto di costruzione e abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata (v. art. 1 dello schema-tipo); ii) la polizza deve necessariamente prevedere anche la “Garanzia
Involucro", la “Garanzia Impermeabilizzazioni delle coperture", la “Garanzia Pavimentazioni e rivestimenti interni" e la “Garanzia Intonaci e rivestimenti esterni" (v. art. 1 dello schema-tipo); iii) le
“Condizioni essenziali per l'operativita' della garanzia assicurativa” di cui all'art. 3 dello schema- tipo -che richiede che l'immobile sia stato realizzato in conformità del capitolato allegato al contratto di vendita, che siano stati eseguite con esito favorevole tutte le prove richieste dalla normativa in vigore e i collaudi necessari per il rilascio del certificato di agibilità, e che siano stati eseguiti con esito favorevole dal Controllore tecnico i rapporti di ispezione - sono applicabili soltanto a danno dell'appaltatore contraente, e non del beneficiario della polizza, nei confronti del quale la polizza rimane pienamente operativa (v. art. 3 dello schema-tipo).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni che precedono, deve confermarsi la piena operatività, nel caso di specie, della polizza decennale postuma stipulata da con la compagnia Parte_7 CU odierna appellante principale, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.
II. Il secondo motivo di appello proposto da è inammissibile. Pt_1
, con il motivo in questione, lamenta infatti il mancato accoglimento dell'eccezione di Pt_1 prescrizione ex art. 2952 c.c..
Ora, risulta dagli atti che non ha tempestivamente formulato la propria eccezione di prescrizione Pt_1
“assicurativa”, avendola formulata per la prima volta nella prima memoria di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., quando invece avrebbe dovuto sollevarla, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta.
Priva di pregio risulta, peraltro, l'argomentazione spesa da nella memoria conclusionale del Pt_1 presente grado di appello, secondo cui l'eccezione di prescrizione (che, lo si ricorda, rappresenta un'eccezione in senso proprio) sarebbe stata tempestivamente sollevata nella prima memoria ex art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c. a seguito delle difese contenute nella comparsa di costituzione di CP_1
e del 14.9.2023, dalle quali aveva potuto evincere per la prima volta che “i difetti di costruzione CP_1
pagina 15 di 19 lamentati dalla parte appellata si palesavano nel 2018”: a prescindere dalla considerazione per cui, se davvero potesse sostenersi che avesse avuto la concreta possibilità di sollevare l'eccezione Pt_1 soltanto dopo il deposito della comparsa di costituzione di avrebbe avuto l'onere di CP_1 Pt_1 sollevarla al più tardi durante l'udienza di prima comparizione, e non oltre;
risulta al proposito dirimente il fatto -emergente dagli atti- per cui aveva svolto le medesime difese, facendo CP_1 specifico riferimento al 2018 quale anno in cui si sarebbero manifestati i primi vizi, già nell'ambito della memoria di costituzione nel procedimento per ATP del 16 maggio 2022.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado non ha preso in considerazione l'eccezione di prescrizione, in quanto del tutto tardiva. Il motivo è dunque inammissibile
4.2. Infondatezza dell'appello proposto da e CP_1 CP_1
I. Il primo motivo di appello è infondato.
Il fatto che eventualmente la parte relativa alle fondazioni dell'edificio sia stata ultimata nel 2010 non assume alcuna rilevanza al fine di valutare il momento -infradecennale- in cui si deve manifestare il vizio di cui all'art. 1669 c.c., posto che la disposizione invocata fa riferimento ai “dieci anni dal compimento dell'opera”, ovvero dall'ultimazione dell'intero edificio, che pacificamente e documentalmente (cfr. dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo finale sub allegato 2 alla relazione di ATP) è avvenuta il 30 luglio 2012.
Correttamente, dunque, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile l'art. 1669 c.c. anche ai vizi costruttivi delle fondazioni.
II. Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Come si legge nelle repliche del CTU alle osservazioni critiche mosse da e sul punto, gli CP_1 CP_1 allagamenti del piano interrato -riconducibili alla non corretta manutenzione degli impianti di scarico da parte del non risultano essersi manifestati con frequenza, ma soltanto in alcune rare CP_2 occasioni di forti precipitazioni, e non possono reputarsi la causa prima dell'ammaloramento dei pavimenti e dei muri (compresi i setti in cemento armato con le relative armature verticali, maggiormente interessati dai fenomeni infiltrativi: cfr. pag. 35 della relazione) del piano interrato per risalita capillare dell'acqua, causa che va invece individuata nell'errore progettuale consistito nel non prevedere una “discontinuità tra il massetto che costituisce la pavimentazione del piano interrato e la sottostante platea” e nell' “assenza di un vespaio areato al di sotto del massetto che forma la pavimentazione della zona sbarco scale al piano interrato” (cfr. relazione peritale, pag. 35); ciò che ha pagina 16 di 19 comportato, nel tempo, la risalita capillare dell'acqua disciolta nel terreno verso le strutture dell'edificio. Né, secondo quanto si legge nella consulenza d'ufficio ed anche nelle repliche alle osservazioni critiche presentate da risulta rilevante il fatto che nessuna norma specifica CP_1 imponesse la realizzazione di un vespaio aerato, posto che erano proprio le peculiarità idro-geologiche del terreno (particolarmente intriso d'acqua) sul quale fu costruito l'edificio a richiedere la realizzazione, secondo la buona regola dell'arte, quanto meno di una discontinuità tra massetto e platea di fondazione (“Il minimo che si sarebbe potuto prevedere, oltre ad un'impermeabilizzazione completa allargata a tutto il perimetro della costruzione interrata, sarebbe stato quello di separare il massetto, che costituisce il pavimento del piano interrato, dalla sottostante platea di fondazione, in modo da costituire una discontinuità strutturale”: così le repliche del CTU alle note critiche di . CP_1
I costi, come quantificati dal tribunale sulla scorta della relazione di ATP, necessari per la rimozione dei vizi accertati nelle murature e nei pavimenti del piano interrato sono stati dunque correttamente posti esclusivamente a carico della società costruttrice-venditrice.
III. Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di appello incidentale.
Parte appellante incidentale, nella misura in cui, nel presente giudizio di appello, lamenta che i condomini costituiti in giudizio non hanno provato di essere i proprietari dei singoli appartamenti dell'edificio per cui è causa, mette in dubbio la loro titolarità attiva in relazione al rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Ciò detto, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. S.U. n.
2951/2016; nello stesso senso Cass. 10435/2025 che, “in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa CP_16 conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità”).
Ora, nel caso di specie è accaduto che sin dal ricorso per ATP, cui aveva partecipato anche e CP_1
che si era costituita nel procedimento, il Condominio, mediante l'allegata perizia a firma geom. CP_1
(docc.
1-2 attori/appellati), aveva indicato i condomini attori quali proprietari dei singoli Per_1 pagina 17 di 19 appartamenti della palazzina, indicando altresì i dati catastali di ciascuna unità immobiliare (v. pag. 3 della perizia ). Per_1
Ciò detto, mai alcuna contestazione è stata mossa, durante il procedimento per ATP, così come durante l'intero corso del giudizio di primo grado, in merito alla titolarità attiva dei signori CP_3
, , e nonostante il loro nome CP_4 CP_5 CP_6 Parte_3 Pt_5 Pt_6 CP_7 comparisse nella tabella redatta dal geom. accanto ai dati catastali di ciascuna unità Per_1 immobiliare.
In assenza di contestazione alcuna, pertanto, correttamente ed in buona fede gli odierni appellanti non hanno ritenuto necessario documentare ulteriormente la loro natura di proprietari degli immobili in questione.
Del resto, a ben vedere, neppure nella presente fase di appello e ha contestato la titolarità CP_1 CP_1 attiva in capo agli odierni appellati, limitandosi a far rilevare che gli stessi “non hanno in alcun modo provato la loro qualità producendo copia dei rogiti di acquisto trascritti”.
Tuttavia, tale piena prova non risulta necessaria al fine di dimostrare la loro titolarità attiva, che deve ritenersi sussistente sulla scorta dell'indizio costituito dalle indicazioni catastali fornite in sede di ATP,
a fronte dell'assenza di contestazione delle controparti durante l'intero giudizio di primo grado e dell'assenza di elementi contrari che possano mettere in discussione tale requisito.
5. Conclusioni
In definitiva, sia l'appello principale di , sia l'appello incidentale autonomo di e Pt_1 CP_1 CP_1 devono essere respinti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle due appellanti, e e a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR Pt_1 CP_1 CP_1
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 217/2025 pubblicata il 10/01/2025;
2. respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 pagina 18 di 19 di Milano n. 217/2025 pubblicata il 10/01/2025; per l'effetto:
3. conferma integralmente la sentenza impugnata;
4. condanna Controparte_17
, in via tra loro solidale, a rimborsare agli appellati le spese di lite del presente grado Controparte_1
d'appello, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le appellanti, Controparte_18
, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 15 ottobre 2025.
La Cons. rel. La Presidente
IS IA NA AN
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