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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 2056/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1
GESSICA ed elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Via Palestro n.18, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
A L B E R T M A S H A (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
G R O N C H I T O M M A S O e d elettivamente domiciliato in Santa Croce sull'Arno (PI) Via
Ho Chi Min 50 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha precisato come da Note scritte del 19/09/2024: “Voglio l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale della sig.ra e del sig. alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni:
1. i coniugi vivranno separati;
2. assegnazione della casa familiare di Via Puccinelli n. 48,
Castelfranco di Sotto (PI), alla sig.ra sino alla maggiore età dei figli e, in ogni caso, sino al Parte_1
1 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
3. affidamento esclusivo dei figli minori, e Per_1
, alla madre con collocazione presso la casa familiare;
4. frequentazione del sig. con i Per_2 Parte_2 figli un week end ogni due settimane, senza pernottamento, con i seguenti orari: - il sabato dall'uscita di scuola alle ore 21, allorquando li riaccompagnerà a casa della sig.ra : - la domenica dalle ore Parte_1
10 alle ore 20, con impegno del padre di riportare i figli presso la loro residenza;
5. obbligo del sig. CP_1
di contribuire al mantenimento ordinario della prole, nella misura mensile di € 500 (€ 250 per figlio),
[...] rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, [con conferma del pagamento diretto, in favore della ricorrente, a carico del datore di lavoro del resistente, (c.f. , con sede a Controparte_2 P.IVA_1
Santa Croce sull'Arno, Via del Forchetto n. 5, come da provvedimento presidenziale del 19.04.2024- parte delle conclusioni eliminate in sede di comparsa conclusionale a seguito della comunicazione della suddetta società delle dimissioni volontarie del sig. ;
6. obbligo del padre di contribuire alle spese CP_1 straordinarie di mantenimento della prole nella misura del 50%;
7. obbligo del sig. di farsi CP_1 intero carico delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare sino alla sua estinzione;
8. attribuzione dell'assegno unico familiare alla sig.ra in quanto genitore unico affidatario e Parte_1 collocatario dei figli minori;
9. obbligo del sig. di prestare il proprio consenso per il rilascio CP_1
e/o rinnovo dei passaporti e/o altri documenti abilitativi necessari per l'espatrio dei figli minori. Con ogni ulteriore provvedimento di legge che sarà ritenuto opportuno e necessario nel preminente interesse dei figli.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari del giudizio di reclamo
R.G.V.G. 88/2023 Corte d'Appello di Firenze (v. deposito di parte attrice del 18.07.2023).”
La parte resistente ha precisato come da note scritte del 19/09/2024: “Voglia il Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione respinta, disporre:
1. L'affido condiviso dei figli minorenni ed;
2. La possibilità per il sig. di tenere con sé i propri figli Per_1 Persona_3 CP_1 un fine settimana alternato con la sig.ra , dal mattino del sabato sino alle 22:00 della domenica;
3. La Pt_1 possibilità per il sig. di tenere con sé i propri figli due giorni a settimana dalle ore 18:30 alle CP_1 ore 21:30 allorquando li riaccompagnerà a casa della madre;
4. L'assegno di mantenimento in favore dei figli e nella misura di € 360,00”. Per_1 Per_2
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/06/2022 chiedeva fosse pronunciata la separazione Parte_1
giudiziale nei confronti del marito matrimonio celebrato in data 25/04/2008 a Bubq CP_1
(Albania), come da atto n.15 degli Atti di Matrimonio di Bubq dell'anno 2008; nulla risulta sulla trascrizione in Italia. Dall'unione sono stati due figli, (ad Empoli -FI- il 16/12/2009) e Persona_4
(ad Empoli- FI- il 29/12/2011). Persona_3
2 Parte ricorrente riferiva dell'inizio della crisi coniugale a causa delle condotte perpetrate dal coniuge.
In particolare, allegava che lo stesso era solito trascorrere le serate o intere giornate con i propri amici, disinteressandosi delle incombenze familiari compresa la cura dei figli, di cui si interessava soltanto la sig.ra Talvolta, infine, la stessa ha subito toni accesi da parte del sig. Parte_1 CP_1
quando lo stesso tornava a casa in tarda serata, dopo aver assunto anche sostanze alcoliche.
Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale e l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare, oltre alla regolamentazione dei rapporti dei minori con il padre, ed un contributo al mantenimento di €.250,00 mensili per ciascun figlio oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 13/12/2022, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Sentita dalla Presidente, la sig.ra riferiva delle condizioni di vita del nucleo familiare, Parte_1
evidenziando che, da quando aveva deciso di separarsi, oltre un anno e mezzo prima, il coniuge – ancora convivente- era diventato aggressivo, anche fisicamente, nei suoi confronti nonostante la presenza in casa dei bambini. La difesa della ricorrente esponeva che, a seguito di percosse subite dal marito, la ricorrente aveva presentato denuncia e modificava le conclusioni, chiedendo l'affido esclusivo di entrambi i figli.
Il Presidente, all'udienza, emetteva ordinanza di provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo:
l'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocazione degli stessi presso la casa familiare che veniva assegnata alla ricorrente;
la presa in carico immediata del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Castelfranco di Sotto;
la delega ai Servizi per l'organizzazione degli incontri protetti padre-figli, da cominciare dopo che il padre avrà lasciato la casa familiare. In punto economico, veniva disposto a carico del sig. l'obbligo del contributo a favore della moglie per entrambi i figli CP_1 nell'importo complessivo di €.500,00 (€.250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, e il versamento dell'assegno unico familiare alla madre.
La Presidente, infine, ordinava la trasmissione di copia degli atti del Pubblico Ministero per le condotte penalmente rilevanti emerse a carico di nominava Giudice istruttore se stessa CP_1
e rinviava per l'istruttoria della causa.
Seguiva il deposito da parte della ricorrente della Memoria integrativa ex art.709 co.3 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/04/2023, si costituiva in giudizio il sig.
contestando la ricostruzione attorea, eccependo in primo luogo che le richieste della CP_1
3 ricorrente non erano adeguatamente supportate né documentate (non avendo depositato nemmeno la dichiarazione dei redditi) e asserendo che erano inveritiere le dichiarazioni di maltrattamenti;
anzi, nelle varie occasioni in cui erano intervenuti i carabinieri, non avevano mai riscontrato segni di lesioni sulla donna. Il resistente chiedeva, quindi, la revoca dei provvedimenti provvisori. CP_1 nella comparsa di costituzione, chiedeva l'affido condiviso dei figli, più ampio regime di frequentazione, contributo al mantenimento degli stessi di €.300,00, cui vanno aggiunti €.350,00 percepiti come assegni familiari, invocando l'audizione dei minori.
Il Tribunale, con ordinanza del 21/04/2023 disponeva l'ascolto di e con Per_1 Persona_3 provvedimento reso all'udienza fissata per l'audizione, veniva disposta la produzione reddituale e lavorativa alle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, come in atti (note in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.07.2023), il sig. CP_1
dopo aver richiesto la revoca dell'ordinanza presidenziale n. 19410/2022 in sede di comparsa
[...] di costituzione, rivolgeva la medesima richiesta alla Corte d'Appello di Firenze a mezzo del reclamo ex art. 708 ult. comma c.p.c. Il gravame era proposto, peraltro, oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
La sig.ra costituita nel giudizio R.G.V.G. n. 88/2023 CdA di Firenze, concludeva per Parte_1
l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del reclamo.
All'esito dell'udienza del 5.05.2023, la Corte d'Appello di Firenze pronunciava decreto n. cronol.
395/2023 del 16.05.2023 con cui dichiarava inammissibile il reclamo, rinviando alla sentenza di definizione del giudizio di separazione per la regolamentazione in punto di spese della fase di reclamo. (v. all. D del fascicolo di parte ricorrente, depositato il 18.07.2023). La sig.ra Parte_1
insisteva, quindi, nella richiesta di condanna del sig. anche alle spese del giudizio CP_1
R.G.V.G. 88/2023 CdA di Firenze.
Con ordinanza del 24/07/2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art.190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
Con provvedimento del 06/02/2024, il Collegio, dando atto del mancato deposito da parte dei Servizi
Sociali della relazione degli incontri protetti padre/figli e rilevato che il resistente, in sede di comparsa conclusionale, riferiva di sviluppi nel procedimento penale pendente a suo carico per maltrattamenti, scaturito dalle dichiarazioni della sig.ra all'udienza presidenziale, rimetteva la causa sul Parte_1
ruolo del Presidente istruttore e disponeva il deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali e
4 chiedeva al Pubblico Ministero e al Giudice penale la trasmissione degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali pendenti o definiti a carico di con invito alla ricorrente di dedurre CP_1
sulla perdurante ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, attesa la successione delle nomine di due difensori.
In data 18/03/2024, i Servizi sociali provvedevano al deposito della relazione, chiedendo la conclusione degli incontri protetti e il progressivo incremento del diritto di visita tra il padre e i minori
(relazione corretta con successivo deposito del 27/03/2024 in punto economico).
Con ordinanza del 22/04/2024, il Tribunale modificava, parzialmente, l'ordinanza resa a verbale all'udienza del 13/12/2022 e revocava gli incontri protetti padre-figli, disponendo la regolamentazione della frequentazione, disponendo un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali, con deposito di relazione conclusiva. Infine, a causa della perdurante inottemperanza del resistente nel versamento del contributo di mantenimento dei figli, il Tribunale disponeva l'ordine al datore di lavoro del sig. di pagare direttamente alla sig.ra l'importo CP_1 Parte_1 mensile di €. 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Disponeva, infine, l'integrazione della documentazione reddituale delle parti e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Infine, con ordinanza del 24/09/2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, cui le parti provvedevano.
In data 07/10/2024, i Servizi Sociali depositavano al deposito della relazione di aggiornamento.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
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La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Attese le dichiarazioni delle parti e quanto emerso durante il procedimento, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia definitivamente interrotta e non possa riprendere.
Parte ricorrente ha prodotto la querela presentata in data 08/12/2022 nei confronti del marito cui è derivato il procedimento penale n. R.G.N.R. 6583/2022. Il G.I.P. presso il Tribunale di Pisa aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento del
15/12/2022. La Procura della Repubblica, in data 29/12/2022, avanzava richiesta di giudizio immediato di per i reati di cui all'art.572 c.p. e art.61 n.11 quinquies c.p. e art.612 c.p.; CP_1
5 si costituiva parte civile la sig.ra e venivano celebrate le udienze dinanzi il Giudice Parte_1
penale.
Inoltre, a seguito dell'inottemperanza ai provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Presidente del
Collegio il 13/12/2022, veniva richiesto dalla , nel procedimento penale Parte_3
n.R.G.N.R.3698/2023, l'emissione del Decreto penale di condanna in data 12/01/2024 per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.
Le questioni oggetto di decisione del presente procedimento riguardano l'affidamento dei figli e gli aspetti economici correlati, in virtù delle domande avanzate dalle parti.
Il Collegio, esaminati i documenti e le prove assunte, osserva quanto segue.
1. Sulla domanda di affidamento dei figli minori.
La domanda di affido esclusivo dei minori e alla sig.ra Persona_3 Persona_4 Parte_1
merita accoglimento.
Nell'atto introduttivo la sig.ra aveva chiesto l'affidamento condiviso dei figli ma, Parte_1 successivamente, all'udienza presidenziale, aveva modificato la propria istanza, avanzando un regime di affido esclusivo che aveva trovato accoglimento da parte del Tribunale. Erano, infatti, stati disposti anche incontri protetti al fine di garantire la permanenza dei rapporti padre-figli, con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
Per quanto dalle relazioni depositate nelle more, sia emersa un'evoluzione positiva nella relazione genitoriale del sig. con i propri figli, ciò non elimina le gravissime ricadute in termini CP_1
nettamente negativi delle condotte maltrattanti del marito ai danni della moglie, sulla valutazione della capacità genitoriale di CP_1
Ed invero le dichiarazioni rese in udienza dalla sig.ra circa le condotte maltrattanti Parte_1 tenute dal marito anche alla presenza dei figli (cfr. ad es. “Lui mi picchia e i bambini hanno spesso assistito: è successo l'ultima volta giovedì scorso 8 dicembre e io ho fatto la denuncia. Prima mi ha picchiata con il telefono sul volto, poi mi ha dato uno schiaffo: non era la prima volta che mi picchiava;
in passato è successo tante volte, ma io non ho mai fatto denuncia” e ancora “I bimbi frequentano regolarmente la scuola;
di massima sono sereni, io mi occupo di tutto. Il padre con loro
è aggressivo, li offende: i bambini hanno affetto per me, anche perché hanno visto che lui mi picchiava. A lui non piace questa cosa, cioè che i bimbi non lo vogliono, e quindi diventa aggressivo anche con loro: li offende, gli dice “ti porto via il telefono, perché te l'ho comprato io”. In passato lui mi ha sempre picchiata nello stesso modo, con botte e schiaffi;
mi ha dato anche calci. Solitamente
6 mi picchia con oggetti, anche in passato mi lanciava addosso quello che aveva in mano. Io ho parlato con lui di questa separazione e lui mi ha detto che non lo accetta e che non si vuole separare né tanto meno andare via di casa.”, sono state confermate anche in sede di ascolto di entrambi i minori (ad es. così si esprimeva: “Poi ha iniziato a comportarsi peggio. All'inizio solo urlava poi Persona_4
ci sono stati atti violenti. Non troppo violenti ma neanche sereni. Urla e schiaffi. Un giorno abbiamo sentito uno schiaffo molto forte, mia sorella piangeva, noi eravamo in camera. Siamo andati da mamma e siamo stati un po' con lei per tranquillizzare . Mia mamma non ci disse che babbo Per_2
gli aveva dato uno schiaffo ma fu chiaro, si era sentito tantissimo e si vedeva il segno rosso nel viso di mia mamma. se ne andò. Noi eravamo in camera con mamma che raccontava l'accaduto CP_3 alle sue sorelle, nostre zie.”). Inoltre, tali condotte hanno determinato prima l'emissione di ordinanza cautelare dell'allontanamento familiare GIP Pisa 15/12/22 e poi il decreto di giudizio immediato.
Quanto alla frequentazione padre/minori, occorre invece prendere atto dell'andamento positivo degli incontri protetti.
Nell'aggiornamento depositato il 18/03/2024, i Servizi hanno dato atto che (pag.2 relazione
18/03/2024) “In occasione dei vari confronti periodici avvenuti tra il Servizio Sociale scrivente e
l'educatrice professionale incaricata nello svolgimento degli incontri protetti, è emerso che, dal mese di novembre 2023, i momenti di incontro tra il sig. e il figlio andavano oltre CP_1 Per_1
l'incontro protetto programmato con i Servizi, in quanto il padre aveva iniziato ad accompagnare il figlio a ED (PI), dove aveva iniziato a frequentare un corso di arbitraggio. Sentita la madre per chiedere delucidazioni in merito e fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto disposto da
Codesto Tribunale, la stessa riferiva di essersi confrontata con il figlio a riguardo e che tali accompagnamenti da parte del padre avvenivano su richiesta di quest'ultimo, dal momento che gli orari del corso di cui sopra coincidevano con i suoi orari lavorativi. A tal proposito la signora ha fatto presente di aver accolto tale richiesta essendo stata una spontanea iniziativa del figlio, facendo presente di non voler vincolare il rapporto con il padre.”.
Ciò ha trovato riscontro anche in relazione all'approfondimento sul sig. come CP_1 relazionato dai Servizi sociali (pag.3 relazione 18/0372024): “Rispetto al rapporto con i figli, nel corso degli ultimi colloqui professionali, il sig. ha più volte manifestato la volontà di poter CP_1
vedere e anche nel proprio contesto domestico, considerato che da novembre 2023 Per_2 Per_1
risulta autonomo dal punto di vista abitativo. Riferisce di aver accolto volentieri la richiesta di accompagnamento del figlio al corso di arbitraggio a ED (PI), precisando di essersi confrontato con l'ex moglie. Fa altresì presente che in occasione di questi accompagnamenti in
7 favore del figlio , quest'ultimo gli avrebbe anche espresso il desiderio di vedere nuovamente i Per_1
genitori riuniti.”
Gli incontri protetti, quindi, sono proseguiti con andamento positivo, in particolare il figlio ha Per_1 instaurato un buon legame con il padre, mentre la figlia ha avuto un'iniziale resistenza ma, Per_2
con il passare del tempo, ha mostrato una maggiore apertura verso il genitore che è stato molto affettuoso e protettivo nei suoi confronti.
Alla luce delle conclusioni e proposte del Servizio sociale, quindi, il giudice istruttore aveva già disposto la revoca degli incontri protetti con un incremento del diritto di visita padre-figli, ciò anche per l'adesione da parte della madre, la quale ha riferito che ed appaiono sereni dopo le Per_1 Per_2
visite con il padre, sebbene abbia precisato che sussiste ancora una minore apertura e disponibilità della figlia- come risulta dalla relazione dei Servizi sociali depositata il 07/10/2024.
Tutto ciò considerato, quindi, attesi gli sviluppi positivi della relazione padre/figli e rilevata la non permanenza delle criticità iniziali, il Collegio ritiene che debbano essere ripristinati gli incontri liberi.
Infatti, tenuto conto che entrambi i minori avevano espresso la volontà di continuare a vedere il padre, con la medesima tempistica e modalità già in essere, ritiene il Collegio di dover confermare l'ordinanza pubblicata in data 22/04/2024, tenuto conto anche della relazione da ultimo depositata dai Servizi sociali in data 07/10/2024.
2. Sulle questioni di natura economica
Venendo alle questioni economiche, diverse sono le domande avanzate da parte ricorrente che necessitano di singola trattazione;
preliminarmente, comunque, occorre analizzare la situazione economico-reddituale di entrambe le parti.
La ricorrente ha depositato, da ultimo, il C.U. 2024, attestante un reddito di lavoro dipendente di
€.17.676,74, relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato;
tra l'altro, con nota di deposito del
19/09/2024, ha depositato dichiarazione di rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.
Il resistente ha depositato il CUD 2023 dal quale si evince il reddito di lavoro dipendente di €.
21.715,42; null'altro ha prodotto, nemmeno a seguito del provvedimento del 22/04/2024 con il quale
è stata disposta anche l'integrazione della documentazione economica-reddituale delle parti.
Dagli atti, inoltre, è emersa la persistente inottemperanza dello stesso all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento dei figli, con conseguenti azioni giudiziarie nei suoi confronti. In data
22/04/2024, veniva emessa dal Tribunale ordinanza di modifica parziale dei provvedimenti provvisori
8 del 13/12/2022, disponendo l'ordine diretto al datore di lavoro del sig. di pagare alla CP_1 sig.ra l'importo mensile di €. 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Parte_1
Nella comparsa conclusionale depositata dalla ricorrente in data 22/11/2024, però, ha dato atto che il resistente, come da comunicazione pec del 18/11/2024 di nel settembre 2024 Controparte_2
il sig. aveva interrotto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni CP_1
volontarie. Nella Comparsa conclusionale di replica, infine, la ricorrente ha depositato la comunicazione dell'ARTI mpiego Regione Toscana nella quale è attestato che, in CP_4 riferimento all'istanza del difensore della ricorrente del 28/11/2024, visti gli atti di ufficio al
04/12/2024, il sig. è occupato con contratto a tempo indeterminato presso la ditta CP_1
Vezzosi 1970 S.r.l. ( , Santa Croce sull'Arno (PI), Via Sant'Andrea. In virtù di tale P.IVA_2 sopravvenienza, ha chiesto l'ordine di pagamento diretto ex art.156 co.6 c.c.
In punto di contributo al mantenimento dei figli, la sig.ra ha richiesto la somma mensile Parte_1 di €. 500,00 (€.250,00 per ciascun figlio), da ritenersi congrua considerata la collocazione nettamente prevalente dei figli presso la madre, che ha provveduto e provvede anche alle spese relative all'immobile.
La ricorrente ha chiesto poi la conferma dell'assegnazione della casa familiare, ove vive con entrambi i figli minori. La domanda deve trovare accoglimento in funzione del perseguimento dell'interesse dei figli, come strumento definito di “protezione della prole” affinché possa rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, sita in un luogo ove, nel tempo, si sono creati e sviluppati relazioni anche amicali.
In merito alla domanda di porre a carico del marito l'obbligo del pagamento delle rate di mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare sino all'estinzione, immobile già assegnato alla sig.ra Pt_1 in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti all'udienza del 13.12.2022, ove la stessa vive
[...]
con i figli, è pur vero che la ricorrente ha dimostrato in atti di aver provveduto a saldare alcune rate del mutuo inevase dal marito, trasferendo l'addebito diretto del mutuo sul proprio conto corrente per evitare il reiterarsi dello 'scoperto' e del resto il sig. nelle note depositate il 20/07/2023 CP_1 ha, da ultimo allegato che sin dal sorgere dell'obbligazione contrattuale ed almeno fino a dicembre
2022 ha provveduto al pagamento dell'intera rata ma che, successivamente, le condizioni economiche sono assai mutate, con la separazione e il suo allontanamento dalla casa familiare, di fatto confermando la propria inadempienza.
Tuttavia, la domanda, relativa ai rapporti interni dell'obbligazione solidale, è infondata perché, da un punto di vista del diritto civile delle obbligazioni, un condebitore (ovvero un terzo beneficiario di
9 fatto del mutuo) non è legittimato a ottenere la condanna dell'altro condebitore al pagamento a favore del terzo, ma può avanzare soltanto eventualmente domanda di regresso una volta adempiuto in proprio al debito solidale.
Osserva comunque il Collegio che il sopravvenuto inadempimento da parte del coniuge all'obbligo, che si era spontaneamente assunto, di assolvere al pagamento della rata del mutuo fondiario per l'abitazione familiare, determina un inevitabile e conseguente peggioramento delle condizioni economiche dell'altro coniuge che su quell'adempimento aveva riposto affidamento e quindi giustifica un innalzamento del contributo al mantenimento già stabilito a carico del coniuge divenuto inadempiente. La domanda di condanna del coniuge al pagamento della rata di mutuo cui l'altro coniuge/genitore si era spontaneamente obbligato, anche in virtù dei poteri ufficiosi del Tribunale in materia di tutela dei minori, deve essere riqualificata come domanda volta ad ottenere un corrispondente innalzamento del contributo al mantenimento dei minori e tale innalzamento, anche valutato il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della madre, deve essere determinato nella somma complessiva di Euro 300,00 per figlio.
In ordine alla domanda avente ad oggetto il rilascio dei passaporti per i minori, il Collegio rileva, che sulla stessa, in virtù dell'affido super esclusivo, non è luogo a provvedere.
3. Sulle spese di lite
Atteso l'esito della lite in virtù delle risultanze processuali e valutata la condotta in giudizio del sig.
la necessità dell'attività di intervento e monitoraggio espletata a causa dei CP_1 comportamenti del resistente che ha reso possibile un'evoluzione positiva nel rapporto padre/figli, le spese di causa, che si liquidano in dispositivo, devono gravare, interamente, su parte resistente, sia per quanto riguarda il presente procedimento che il reclamo proposto dinanzi alla Corte di Appello di
Firenze, nel quale era risultato soccombente.
La sig.ra è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1
Delibera n.2/2022 del 17.01.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa (depositata il
14.04.2023 unitamente alla C.U. 2023) per promuovere il presente giudizio con il patrocinio dell'Avv. Vassallo Anna che ha svolto attività stragiudiziale, come da lettera raccomandata ar depositata (doc. 7 Ricorso), poi a seguito di rinuncia, la causa giudiziaria è stata introdotta e seguita, quale procuratore, dall'Avv. Gessica Calabrese, iscritta nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. A seguito delle mutate condizioni reddituali, però, la ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia al beneficio, con espressa istanza di non procedersi alla liquidazione del compenso a spese dello Stato in favore del difensore.
10 Conseguentemente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra deve Parte_1
essere revocata, anche per la fase incidentale (art. 75 D.P.R. 115/2002) del reclamo dinanzi la Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ), ogni C.F._1 CP_1 C.F._3
altra domanda respinta o assorbita, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio in data CP_1 C.F._3
25/04/2008 a Bubq (Albania), come da atto n.15 degli Atti di Matrimonio di Bubq dell'anno 2008;
2. AFFIDA i figli minori e in modo esclusivo alla madre, disponendo Persona_3 Persona_4
che la stessa possa assumere in piena autonomia anche le decisioni più importanti riguardanti la vita dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare sita in Via
Puccinelli n.48, Castelfranco di Sotto (PI);
3. ASSEGNA la casa familiare sita in Via Puccinelli n.48, Castelfranco di Sotto (PI) alla sig.ra Pt_1
che ivi abita unitamente ai figli;
[...]
4. DISPONE la frequentazione del padre con i figli secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli un weekend ogni due settimane, al momento senza pernottamento, il sabato dalle ore 10,00 fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso la casa della madre e la domenica dalle ore 10,00 fino alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà presso la casa della madre.
5. PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra il CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori e versando a favore della Persona_3 Persona_4 stessa l'assegno mensile di €. 600,00 (€.300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
6. ORDINA al datore di lavoro del sig. Vezzosi 1970 S.r.l. ( ), Santa CP_1 P.IVA_2
Croce sull'Arno (PI), Via Sant'Andrea, in persona del suo legale rappresentante protempore di pagare direttamente alla sig.ra l'importo mensile di €. 600,00 (€.300,00 per ciascun figlio) a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli;
7. DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.);
11 8. DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, sig.ra Parte_1
9. REVOCA l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra Parte_1
10. CONDANNA il sig. a rifondere a favore della sig.ra le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio che quantifica in €. 3.809,00 per compensi, rimborso forfettario 15% oltre IVA
e CNPA come per legge, e spese esenti (€. 98,00 C.U.); CONDANNA altresì il sig. a CP_1
rifondere a favore della sig.ra le spese di lite del giudizio di reclamo instaurato da Parte_1 CP_1
dinanzi la Corte di Appello di Firenze (n. R.G.V.G. 88/2023) che quantifica in €. 2.608,00 per
[...]
compensi, rimborso forfettario 15% oltre IVA e CNPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. N. R.G. 2056/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1
GESSICA ed elettivamente domiciliata in Pisa (PI), Via Palestro n.18, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
A L B E R T M A S H A (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C.F._2
G R O N C H I T O M M A S O e d elettivamente domiciliato in Santa Croce sull'Arno (PI) Via
Ho Chi Min 50 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha precisato come da Note scritte del 19/09/2024: “Voglio l'Ecc.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale della sig.ra e del sig. alle seguenti Parte_1 CP_1 condizioni:
1. i coniugi vivranno separati;
2. assegnazione della casa familiare di Via Puccinelli n. 48,
Castelfranco di Sotto (PI), alla sig.ra sino alla maggiore età dei figli e, in ogni caso, sino al Parte_1
1 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi;
3. affidamento esclusivo dei figli minori, e Per_1
, alla madre con collocazione presso la casa familiare;
4. frequentazione del sig. con i Per_2 Parte_2 figli un week end ogni due settimane, senza pernottamento, con i seguenti orari: - il sabato dall'uscita di scuola alle ore 21, allorquando li riaccompagnerà a casa della sig.ra : - la domenica dalle ore Parte_1
10 alle ore 20, con impegno del padre di riportare i figli presso la loro residenza;
5. obbligo del sig. CP_1
di contribuire al mantenimento ordinario della prole, nella misura mensile di € 500 (€ 250 per figlio),
[...] rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, [con conferma del pagamento diretto, in favore della ricorrente, a carico del datore di lavoro del resistente, (c.f. , con sede a Controparte_2 P.IVA_1
Santa Croce sull'Arno, Via del Forchetto n. 5, come da provvedimento presidenziale del 19.04.2024- parte delle conclusioni eliminate in sede di comparsa conclusionale a seguito della comunicazione della suddetta società delle dimissioni volontarie del sig. ;
6. obbligo del padre di contribuire alle spese CP_1 straordinarie di mantenimento della prole nella misura del 50%;
7. obbligo del sig. di farsi CP_1 intero carico delle rate del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare sino alla sua estinzione;
8. attribuzione dell'assegno unico familiare alla sig.ra in quanto genitore unico affidatario e Parte_1 collocatario dei figli minori;
9. obbligo del sig. di prestare il proprio consenso per il rilascio CP_1
e/o rinnovo dei passaporti e/o altri documenti abilitativi necessari per l'espatrio dei figli minori. Con ogni ulteriore provvedimento di legge che sarà ritenuto opportuno e necessario nel preminente interesse dei figli.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari del giudizio di reclamo
R.G.V.G. 88/2023 Corte d'Appello di Firenze (v. deposito di parte attrice del 18.07.2023).”
La parte resistente ha precisato come da note scritte del 19/09/2024: “Voglia il Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione respinta, disporre:
1. L'affido condiviso dei figli minorenni ed;
2. La possibilità per il sig. di tenere con sé i propri figli Per_1 Persona_3 CP_1 un fine settimana alternato con la sig.ra , dal mattino del sabato sino alle 22:00 della domenica;
3. La Pt_1 possibilità per il sig. di tenere con sé i propri figli due giorni a settimana dalle ore 18:30 alle CP_1 ore 21:30 allorquando li riaccompagnerà a casa della madre;
4. L'assegno di mantenimento in favore dei figli e nella misura di € 360,00”. Per_1 Per_2
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03/06/2022 chiedeva fosse pronunciata la separazione Parte_1
giudiziale nei confronti del marito matrimonio celebrato in data 25/04/2008 a Bubq CP_1
(Albania), come da atto n.15 degli Atti di Matrimonio di Bubq dell'anno 2008; nulla risulta sulla trascrizione in Italia. Dall'unione sono stati due figli, (ad Empoli -FI- il 16/12/2009) e Persona_4
(ad Empoli- FI- il 29/12/2011). Persona_3
2 Parte ricorrente riferiva dell'inizio della crisi coniugale a causa delle condotte perpetrate dal coniuge.
In particolare, allegava che lo stesso era solito trascorrere le serate o intere giornate con i propri amici, disinteressandosi delle incombenze familiari compresa la cura dei figli, di cui si interessava soltanto la sig.ra Talvolta, infine, la stessa ha subito toni accesi da parte del sig. Parte_1 CP_1
quando lo stesso tornava a casa in tarda serata, dopo aver assunto anche sostanze alcoliche.
Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale e l'affidamento congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare, oltre alla regolamentazione dei rapporti dei minori con il padre, ed un contributo al mantenimento di €.250,00 mensili per ciascun figlio oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 13/12/2022, verificata la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, veniva dichiarata la contumacia del resistente.
Sentita dalla Presidente, la sig.ra riferiva delle condizioni di vita del nucleo familiare, Parte_1
evidenziando che, da quando aveva deciso di separarsi, oltre un anno e mezzo prima, il coniuge – ancora convivente- era diventato aggressivo, anche fisicamente, nei suoi confronti nonostante la presenza in casa dei bambini. La difesa della ricorrente esponeva che, a seguito di percosse subite dal marito, la ricorrente aveva presentato denuncia e modificava le conclusioni, chiedendo l'affido esclusivo di entrambi i figli.
Il Presidente, all'udienza, emetteva ordinanza di provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo:
l'affido esclusivo dei figli alla madre, con collocazione degli stessi presso la casa familiare che veniva assegnata alla ricorrente;
la presa in carico immediata del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Castelfranco di Sotto;
la delega ai Servizi per l'organizzazione degli incontri protetti padre-figli, da cominciare dopo che il padre avrà lasciato la casa familiare. In punto economico, veniva disposto a carico del sig. l'obbligo del contributo a favore della moglie per entrambi i figli CP_1 nell'importo complessivo di €.500,00 (€.250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, e il versamento dell'assegno unico familiare alla madre.
La Presidente, infine, ordinava la trasmissione di copia degli atti del Pubblico Ministero per le condotte penalmente rilevanti emerse a carico di nominava Giudice istruttore se stessa CP_1
e rinviava per l'istruttoria della causa.
Seguiva il deposito da parte della ricorrente della Memoria integrativa ex art.709 co.3 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/04/2023, si costituiva in giudizio il sig.
contestando la ricostruzione attorea, eccependo in primo luogo che le richieste della CP_1
3 ricorrente non erano adeguatamente supportate né documentate (non avendo depositato nemmeno la dichiarazione dei redditi) e asserendo che erano inveritiere le dichiarazioni di maltrattamenti;
anzi, nelle varie occasioni in cui erano intervenuti i carabinieri, non avevano mai riscontrato segni di lesioni sulla donna. Il resistente chiedeva, quindi, la revoca dei provvedimenti provvisori. CP_1 nella comparsa di costituzione, chiedeva l'affido condiviso dei figli, più ampio regime di frequentazione, contributo al mantenimento degli stessi di €.300,00, cui vanno aggiunti €.350,00 percepiti come assegni familiari, invocando l'audizione dei minori.
Il Tribunale, con ordinanza del 21/04/2023 disponeva l'ascolto di e con Per_1 Persona_3 provvedimento reso all'udienza fissata per l'audizione, veniva disposta la produzione reddituale e lavorativa alle parti e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, come in atti (note in sostituzione dell'udienza di p.c. del 20.07.2023), il sig. CP_1
dopo aver richiesto la revoca dell'ordinanza presidenziale n. 19410/2022 in sede di comparsa
[...] di costituzione, rivolgeva la medesima richiesta alla Corte d'Appello di Firenze a mezzo del reclamo ex art. 708 ult. comma c.p.c. Il gravame era proposto, peraltro, oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
La sig.ra costituita nel giudizio R.G.V.G. n. 88/2023 CdA di Firenze, concludeva per Parte_1
l'inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto del reclamo.
All'esito dell'udienza del 5.05.2023, la Corte d'Appello di Firenze pronunciava decreto n. cronol.
395/2023 del 16.05.2023 con cui dichiarava inammissibile il reclamo, rinviando alla sentenza di definizione del giudizio di separazione per la regolamentazione in punto di spese della fase di reclamo. (v. all. D del fascicolo di parte ricorrente, depositato il 18.07.2023). La sig.ra Parte_1
insisteva, quindi, nella richiesta di condanna del sig. anche alle spese del giudizio CP_1
R.G.V.G. 88/2023 CdA di Firenze.
Con ordinanza del 24/07/2023, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art.190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
Con provvedimento del 06/02/2024, il Collegio, dando atto del mancato deposito da parte dei Servizi
Sociali della relazione degli incontri protetti padre/figli e rilevato che il resistente, in sede di comparsa conclusionale, riferiva di sviluppi nel procedimento penale pendente a suo carico per maltrattamenti, scaturito dalle dichiarazioni della sig.ra all'udienza presidenziale, rimetteva la causa sul Parte_1
ruolo del Presidente istruttore e disponeva il deposito della relazione da parte dei Servizi Sociali e
4 chiedeva al Pubblico Ministero e al Giudice penale la trasmissione degli atti ostensibili relativi ai procedimenti penali pendenti o definiti a carico di con invito alla ricorrente di dedurre CP_1
sulla perdurante ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, attesa la successione delle nomine di due difensori.
In data 18/03/2024, i Servizi sociali provvedevano al deposito della relazione, chiedendo la conclusione degli incontri protetti e il progressivo incremento del diritto di visita tra il padre e i minori
(relazione corretta con successivo deposito del 27/03/2024 in punto economico).
Con ordinanza del 22/04/2024, il Tribunale modificava, parzialmente, l'ordinanza resa a verbale all'udienza del 13/12/2022 e revocava gli incontri protetti padre-figli, disponendo la regolamentazione della frequentazione, disponendo un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali, con deposito di relazione conclusiva. Infine, a causa della perdurante inottemperanza del resistente nel versamento del contributo di mantenimento dei figli, il Tribunale disponeva l'ordine al datore di lavoro del sig. di pagare direttamente alla sig.ra l'importo CP_1 Parte_1 mensile di €. 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Disponeva, infine, l'integrazione della documentazione reddituale delle parti e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione ex art.127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte. Infine, con ordinanza del 24/09/2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti termini massimi ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, cui le parti provvedevano.
In data 07/10/2024, i Servizi Sociali depositavano al deposito della relazione di aggiornamento.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
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La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento.
Attese le dichiarazioni delle parti e quanto emerso durante il procedimento, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia definitivamente interrotta e non possa riprendere.
Parte ricorrente ha prodotto la querela presentata in data 08/12/2022 nei confronti del marito cui è derivato il procedimento penale n. R.G.N.R. 6583/2022. Il G.I.P. presso il Tribunale di Pisa aveva disposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento del
15/12/2022. La Procura della Repubblica, in data 29/12/2022, avanzava richiesta di giudizio immediato di per i reati di cui all'art.572 c.p. e art.61 n.11 quinquies c.p. e art.612 c.p.; CP_1
5 si costituiva parte civile la sig.ra e venivano celebrate le udienze dinanzi il Giudice Parte_1
penale.
Inoltre, a seguito dell'inottemperanza ai provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Presidente del
Collegio il 13/12/2022, veniva richiesto dalla , nel procedimento penale Parte_3
n.R.G.N.R.3698/2023, l'emissione del Decreto penale di condanna in data 12/01/2024 per il reato di cui all'art. 570 bis c.p.
Le questioni oggetto di decisione del presente procedimento riguardano l'affidamento dei figli e gli aspetti economici correlati, in virtù delle domande avanzate dalle parti.
Il Collegio, esaminati i documenti e le prove assunte, osserva quanto segue.
1. Sulla domanda di affidamento dei figli minori.
La domanda di affido esclusivo dei minori e alla sig.ra Persona_3 Persona_4 Parte_1
merita accoglimento.
Nell'atto introduttivo la sig.ra aveva chiesto l'affidamento condiviso dei figli ma, Parte_1 successivamente, all'udienza presidenziale, aveva modificato la propria istanza, avanzando un regime di affido esclusivo che aveva trovato accoglimento da parte del Tribunale. Erano, infatti, stati disposti anche incontri protetti al fine di garantire la permanenza dei rapporti padre-figli, con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.
Per quanto dalle relazioni depositate nelle more, sia emersa un'evoluzione positiva nella relazione genitoriale del sig. con i propri figli, ciò non elimina le gravissime ricadute in termini CP_1
nettamente negativi delle condotte maltrattanti del marito ai danni della moglie, sulla valutazione della capacità genitoriale di CP_1
Ed invero le dichiarazioni rese in udienza dalla sig.ra circa le condotte maltrattanti Parte_1 tenute dal marito anche alla presenza dei figli (cfr. ad es. “Lui mi picchia e i bambini hanno spesso assistito: è successo l'ultima volta giovedì scorso 8 dicembre e io ho fatto la denuncia. Prima mi ha picchiata con il telefono sul volto, poi mi ha dato uno schiaffo: non era la prima volta che mi picchiava;
in passato è successo tante volte, ma io non ho mai fatto denuncia” e ancora “I bimbi frequentano regolarmente la scuola;
di massima sono sereni, io mi occupo di tutto. Il padre con loro
è aggressivo, li offende: i bambini hanno affetto per me, anche perché hanno visto che lui mi picchiava. A lui non piace questa cosa, cioè che i bimbi non lo vogliono, e quindi diventa aggressivo anche con loro: li offende, gli dice “ti porto via il telefono, perché te l'ho comprato io”. In passato lui mi ha sempre picchiata nello stesso modo, con botte e schiaffi;
mi ha dato anche calci. Solitamente
6 mi picchia con oggetti, anche in passato mi lanciava addosso quello che aveva in mano. Io ho parlato con lui di questa separazione e lui mi ha detto che non lo accetta e che non si vuole separare né tanto meno andare via di casa.”, sono state confermate anche in sede di ascolto di entrambi i minori (ad es. così si esprimeva: “Poi ha iniziato a comportarsi peggio. All'inizio solo urlava poi Persona_4
ci sono stati atti violenti. Non troppo violenti ma neanche sereni. Urla e schiaffi. Un giorno abbiamo sentito uno schiaffo molto forte, mia sorella piangeva, noi eravamo in camera. Siamo andati da mamma e siamo stati un po' con lei per tranquillizzare . Mia mamma non ci disse che babbo Per_2
gli aveva dato uno schiaffo ma fu chiaro, si era sentito tantissimo e si vedeva il segno rosso nel viso di mia mamma. se ne andò. Noi eravamo in camera con mamma che raccontava l'accaduto CP_3 alle sue sorelle, nostre zie.”). Inoltre, tali condotte hanno determinato prima l'emissione di ordinanza cautelare dell'allontanamento familiare GIP Pisa 15/12/22 e poi il decreto di giudizio immediato.
Quanto alla frequentazione padre/minori, occorre invece prendere atto dell'andamento positivo degli incontri protetti.
Nell'aggiornamento depositato il 18/03/2024, i Servizi hanno dato atto che (pag.2 relazione
18/03/2024) “In occasione dei vari confronti periodici avvenuti tra il Servizio Sociale scrivente e
l'educatrice professionale incaricata nello svolgimento degli incontri protetti, è emerso che, dal mese di novembre 2023, i momenti di incontro tra il sig. e il figlio andavano oltre CP_1 Per_1
l'incontro protetto programmato con i Servizi, in quanto il padre aveva iniziato ad accompagnare il figlio a ED (PI), dove aveva iniziato a frequentare un corso di arbitraggio. Sentita la madre per chiedere delucidazioni in merito e fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quanto disposto da
Codesto Tribunale, la stessa riferiva di essersi confrontata con il figlio a riguardo e che tali accompagnamenti da parte del padre avvenivano su richiesta di quest'ultimo, dal momento che gli orari del corso di cui sopra coincidevano con i suoi orari lavorativi. A tal proposito la signora ha fatto presente di aver accolto tale richiesta essendo stata una spontanea iniziativa del figlio, facendo presente di non voler vincolare il rapporto con il padre.”.
Ciò ha trovato riscontro anche in relazione all'approfondimento sul sig. come CP_1 relazionato dai Servizi sociali (pag.3 relazione 18/0372024): “Rispetto al rapporto con i figli, nel corso degli ultimi colloqui professionali, il sig. ha più volte manifestato la volontà di poter CP_1
vedere e anche nel proprio contesto domestico, considerato che da novembre 2023 Per_2 Per_1
risulta autonomo dal punto di vista abitativo. Riferisce di aver accolto volentieri la richiesta di accompagnamento del figlio al corso di arbitraggio a ED (PI), precisando di essersi confrontato con l'ex moglie. Fa altresì presente che in occasione di questi accompagnamenti in
7 favore del figlio , quest'ultimo gli avrebbe anche espresso il desiderio di vedere nuovamente i Per_1
genitori riuniti.”
Gli incontri protetti, quindi, sono proseguiti con andamento positivo, in particolare il figlio ha Per_1 instaurato un buon legame con il padre, mentre la figlia ha avuto un'iniziale resistenza ma, Per_2
con il passare del tempo, ha mostrato una maggiore apertura verso il genitore che è stato molto affettuoso e protettivo nei suoi confronti.
Alla luce delle conclusioni e proposte del Servizio sociale, quindi, il giudice istruttore aveva già disposto la revoca degli incontri protetti con un incremento del diritto di visita padre-figli, ciò anche per l'adesione da parte della madre, la quale ha riferito che ed appaiono sereni dopo le Per_1 Per_2
visite con il padre, sebbene abbia precisato che sussiste ancora una minore apertura e disponibilità della figlia- come risulta dalla relazione dei Servizi sociali depositata il 07/10/2024.
Tutto ciò considerato, quindi, attesi gli sviluppi positivi della relazione padre/figli e rilevata la non permanenza delle criticità iniziali, il Collegio ritiene che debbano essere ripristinati gli incontri liberi.
Infatti, tenuto conto che entrambi i minori avevano espresso la volontà di continuare a vedere il padre, con la medesima tempistica e modalità già in essere, ritiene il Collegio di dover confermare l'ordinanza pubblicata in data 22/04/2024, tenuto conto anche della relazione da ultimo depositata dai Servizi sociali in data 07/10/2024.
2. Sulle questioni di natura economica
Venendo alle questioni economiche, diverse sono le domande avanzate da parte ricorrente che necessitano di singola trattazione;
preliminarmente, comunque, occorre analizzare la situazione economico-reddituale di entrambe le parti.
La ricorrente ha depositato, da ultimo, il C.U. 2024, attestante un reddito di lavoro dipendente di
€.17.676,74, relativo al contratto di lavoro a tempo indeterminato;
tra l'altro, con nota di deposito del
19/09/2024, ha depositato dichiarazione di rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.
Il resistente ha depositato il CUD 2023 dal quale si evince il reddito di lavoro dipendente di €.
21.715,42; null'altro ha prodotto, nemmeno a seguito del provvedimento del 22/04/2024 con il quale
è stata disposta anche l'integrazione della documentazione economica-reddituale delle parti.
Dagli atti, inoltre, è emersa la persistente inottemperanza dello stesso all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento dei figli, con conseguenti azioni giudiziarie nei suoi confronti. In data
22/04/2024, veniva emessa dal Tribunale ordinanza di modifica parziale dei provvedimenti provvisori
8 del 13/12/2022, disponendo l'ordine diretto al datore di lavoro del sig. di pagare alla CP_1 sig.ra l'importo mensile di €. 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Parte_1
Nella comparsa conclusionale depositata dalla ricorrente in data 22/11/2024, però, ha dato atto che il resistente, come da comunicazione pec del 18/11/2024 di nel settembre 2024 Controparte_2
il sig. aveva interrotto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni CP_1
volontarie. Nella Comparsa conclusionale di replica, infine, la ricorrente ha depositato la comunicazione dell'ARTI mpiego Regione Toscana nella quale è attestato che, in CP_4 riferimento all'istanza del difensore della ricorrente del 28/11/2024, visti gli atti di ufficio al
04/12/2024, il sig. è occupato con contratto a tempo indeterminato presso la ditta CP_1
Vezzosi 1970 S.r.l. ( , Santa Croce sull'Arno (PI), Via Sant'Andrea. In virtù di tale P.IVA_2 sopravvenienza, ha chiesto l'ordine di pagamento diretto ex art.156 co.6 c.c.
In punto di contributo al mantenimento dei figli, la sig.ra ha richiesto la somma mensile Parte_1 di €. 500,00 (€.250,00 per ciascun figlio), da ritenersi congrua considerata la collocazione nettamente prevalente dei figli presso la madre, che ha provveduto e provvede anche alle spese relative all'immobile.
La ricorrente ha chiesto poi la conferma dell'assegnazione della casa familiare, ove vive con entrambi i figli minori. La domanda deve trovare accoglimento in funzione del perseguimento dell'interesse dei figli, come strumento definito di “protezione della prole” affinché possa rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, sita in un luogo ove, nel tempo, si sono creati e sviluppati relazioni anche amicali.
In merito alla domanda di porre a carico del marito l'obbligo del pagamento delle rate di mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare sino all'estinzione, immobile già assegnato alla sig.ra Pt_1 in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti all'udienza del 13.12.2022, ove la stessa vive
[...]
con i figli, è pur vero che la ricorrente ha dimostrato in atti di aver provveduto a saldare alcune rate del mutuo inevase dal marito, trasferendo l'addebito diretto del mutuo sul proprio conto corrente per evitare il reiterarsi dello 'scoperto' e del resto il sig. nelle note depositate il 20/07/2023 CP_1 ha, da ultimo allegato che sin dal sorgere dell'obbligazione contrattuale ed almeno fino a dicembre
2022 ha provveduto al pagamento dell'intera rata ma che, successivamente, le condizioni economiche sono assai mutate, con la separazione e il suo allontanamento dalla casa familiare, di fatto confermando la propria inadempienza.
Tuttavia, la domanda, relativa ai rapporti interni dell'obbligazione solidale, è infondata perché, da un punto di vista del diritto civile delle obbligazioni, un condebitore (ovvero un terzo beneficiario di
9 fatto del mutuo) non è legittimato a ottenere la condanna dell'altro condebitore al pagamento a favore del terzo, ma può avanzare soltanto eventualmente domanda di regresso una volta adempiuto in proprio al debito solidale.
Osserva comunque il Collegio che il sopravvenuto inadempimento da parte del coniuge all'obbligo, che si era spontaneamente assunto, di assolvere al pagamento della rata del mutuo fondiario per l'abitazione familiare, determina un inevitabile e conseguente peggioramento delle condizioni economiche dell'altro coniuge che su quell'adempimento aveva riposto affidamento e quindi giustifica un innalzamento del contributo al mantenimento già stabilito a carico del coniuge divenuto inadempiente. La domanda di condanna del coniuge al pagamento della rata di mutuo cui l'altro coniuge/genitore si era spontaneamente obbligato, anche in virtù dei poteri ufficiosi del Tribunale in materia di tutela dei minori, deve essere riqualificata come domanda volta ad ottenere un corrispondente innalzamento del contributo al mantenimento dei minori e tale innalzamento, anche valutato il sopravvenuto miglioramento delle condizioni economiche della madre, deve essere determinato nella somma complessiva di Euro 300,00 per figlio.
In ordine alla domanda avente ad oggetto il rilascio dei passaporti per i minori, il Collegio rileva, che sulla stessa, in virtù dell'affido super esclusivo, non è luogo a provvedere.
3. Sulle spese di lite
Atteso l'esito della lite in virtù delle risultanze processuali e valutata la condotta in giudizio del sig.
la necessità dell'attività di intervento e monitoraggio espletata a causa dei CP_1 comportamenti del resistente che ha reso possibile un'evoluzione positiva nel rapporto padre/figli, le spese di causa, che si liquidano in dispositivo, devono gravare, interamente, su parte resistente, sia per quanto riguarda il presente procedimento che il reclamo proposto dinanzi alla Corte di Appello di
Firenze, nel quale era risultato soccombente.
La sig.ra è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1
Delibera n.2/2022 del 17.01.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa (depositata il
14.04.2023 unitamente alla C.U. 2023) per promuovere il presente giudizio con il patrocinio dell'Avv. Vassallo Anna che ha svolto attività stragiudiziale, come da lettera raccomandata ar depositata (doc. 7 Ricorso), poi a seguito di rinuncia, la causa giudiziaria è stata introdotta e seguita, quale procuratore, dall'Avv. Gessica Calabrese, iscritta nelle liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato. A seguito delle mutate condizioni reddituali, però, la ricorrente ha depositato la dichiarazione di rinuncia al beneficio, con espressa istanza di non procedersi alla liquidazione del compenso a spese dello Stato in favore del difensore.
10 Conseguentemente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra deve Parte_1
essere revocata, anche per la fase incidentale (art. 75 D.P.R. 115/2002) del reclamo dinanzi la Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ), ogni C.F._1 CP_1 C.F._3
altra domanda respinta o assorbita, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) che hanno contratto matrimonio in data CP_1 C.F._3
25/04/2008 a Bubq (Albania), come da atto n.15 degli Atti di Matrimonio di Bubq dell'anno 2008;
2. AFFIDA i figli minori e in modo esclusivo alla madre, disponendo Persona_3 Persona_4
che la stessa possa assumere in piena autonomia anche le decisioni più importanti riguardanti la vita dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare sita in Via
Puccinelli n.48, Castelfranco di Sotto (PI);
3. ASSEGNA la casa familiare sita in Via Puccinelli n.48, Castelfranco di Sotto (PI) alla sig.ra Pt_1
che ivi abita unitamente ai figli;
[...]
4. DISPONE la frequentazione del padre con i figli secondo le seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli un weekend ogni due settimane, al momento senza pernottamento, il sabato dalle ore 10,00 fino alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso la casa della madre e la domenica dalle ore 10,00 fino alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà presso la casa della madre.
5. PONE a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra il CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori e versando a favore della Persona_3 Persona_4 stessa l'assegno mensile di €. 600,00 (€.300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese;
6. ORDINA al datore di lavoro del sig. Vezzosi 1970 S.r.l. ( ), Santa CP_1 P.IVA_2
Croce sull'Arno (PI), Via Sant'Andrea, in persona del suo legale rappresentante protempore di pagare direttamente alla sig.ra l'importo mensile di €. 600,00 (€.300,00 per ciascun figlio) a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli;
7. DISPONE che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.);
11 8. DISPONE che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla madre, sig.ra Parte_1
9. REVOCA l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della sig.ra Parte_1
10. CONDANNA il sig. a rifondere a favore della sig.ra le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio che quantifica in €. 3.809,00 per compensi, rimborso forfettario 15% oltre IVA
e CNPA come per legge, e spese esenti (€. 98,00 C.U.); CONDANNA altresì il sig. a CP_1
rifondere a favore della sig.ra le spese di lite del giudizio di reclamo instaurato da Parte_1 CP_1
dinanzi la Corte di Appello di Firenze (n. R.G.V.G. 88/2023) che quantifica in €. 2.608,00 per
[...]
compensi, rimborso forfettario 15% oltre IVA e CNPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 14/02/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Eleonora Polidori
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