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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/10/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2263/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/07/2025 da
, con avv. ANGELA FILIPPI, e , con avv. Parte_1 Parte_2
ED CA.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: Dalla relazione non coniugale tra le parti è nata la figlia Persona_1 Part (Trieste 20.06.2019), riconosciuta da entrambi i genitori. La signora è altresì madre di
[...]
[...]
(Trieste, 29.01.2010), nato da una precedente relazione. Successivamente, al venir meno della Persona_2 relazione sentimentale, le parti - già di fatto separate e non più conviventi - hanno concordato consensualmente, sperimentandola, una regolamentazione dei rapporti della figlia minore con i genitori. Tale regolamentazione si è dimostrata positiva e confacente ai bisogni della bambina e, conseguentemente, i genitori hanno deciso di ratificarla nel presente ricorso congiunto.
Le parti hanno quindi chiesto disciplinarsi affidamento e mantenimento della figlia minore secondo le seguenti condizioni:
“1. Affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, in merito ad ogni Persona_1 decisione ivi comprese quelle più importanti inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, le pratiche amministrative e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore, con onere della madre di garantire al padre una completa e tempestiva comunicazione di ogni questione e di ogni decisione assunta nell'interesse della figlia comune.
2. frequenterà liberamente il padre previo accordo diretti tra i genitori, anche con eventuale pernotto. Per_1
Durante le vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni i periodi dalla fine della Per_1 scuola al 30 dicembre (ore 10) e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola. Inoltre, la minore trascorrerà ad pagina 1 di 3 anni alterni il 24/12 dalle ore 10 con pernotto con un genitore e il 25/12 dalle ore 10 con pernotto con l'altro.
Pasqua e pasquetta alternate e le restanti festività e i relativi ponti saranno parimenti alternati. Per_1 trascorrerà con entrambi i genitori un periodo anche non consecutivo di 2 settimane durante la sospensione estiva scolastica (indicativamente 15 giugno – 10 settembre), periodo da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
3 Le parti potranno sempre derogare alla predetta disciplina di compresenza con la figlia sulla base del reciproco accordo.
4 Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie della figlia minore nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando mensilmente entro il giorno 15 del mese in via anticipata la somma di € 250,00, importo rivalutabile ex indici ISTAT. I genitori comparteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia minore secondo il
Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.5.2015, oltre al 50% in deroga al protocollo e senza necessità di preventivo accordo delle spese della mensa scolastica, del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e di tutti i centri estivi. Sempre in deroga al predetto protocollo le richieste di rimborso avverranno a mezzo posta elettronica semplice.
5 L'assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito interamente dalla signora Parte_1
6 Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la figlia verranno richiesti e fruiti interamente ed in autonomia dalla madre.
7 Spese di lite compensate.
8 I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.”
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. pagina 2 di 3 Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 2/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2263/2025, promossa con ricorso depositato in data 28/07/2025 da
, con avv. ANGELA FILIPPI, e , con avv. Parte_1 Parte_2
ED CA.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: Dalla relazione non coniugale tra le parti è nata la figlia Persona_1 Part (Trieste 20.06.2019), riconosciuta da entrambi i genitori. La signora è altresì madre di
[...]
[...]
(Trieste, 29.01.2010), nato da una precedente relazione. Successivamente, al venir meno della Persona_2 relazione sentimentale, le parti - già di fatto separate e non più conviventi - hanno concordato consensualmente, sperimentandola, una regolamentazione dei rapporti della figlia minore con i genitori. Tale regolamentazione si è dimostrata positiva e confacente ai bisogni della bambina e, conseguentemente, i genitori hanno deciso di ratificarla nel presente ricorso congiunto.
Le parti hanno quindi chiesto disciplinarsi affidamento e mantenimento della figlia minore secondo le seguenti condizioni:
“1. Affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, in merito ad ogni Persona_1 decisione ivi comprese quelle più importanti inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, le pratiche amministrative e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della minore, con onere della madre di garantire al padre una completa e tempestiva comunicazione di ogni questione e di ogni decisione assunta nell'interesse della figlia comune.
2. frequenterà liberamente il padre previo accordo diretti tra i genitori, anche con eventuale pernotto. Per_1
Durante le vacanze natalizie trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni i periodi dalla fine della Per_1 scuola al 30 dicembre (ore 10) e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola. Inoltre, la minore trascorrerà ad pagina 1 di 3 anni alterni il 24/12 dalle ore 10 con pernotto con un genitore e il 25/12 dalle ore 10 con pernotto con l'altro.
Pasqua e pasquetta alternate e le restanti festività e i relativi ponti saranno parimenti alternati. Per_1 trascorrerà con entrambi i genitori un periodo anche non consecutivo di 2 settimane durante la sospensione estiva scolastica (indicativamente 15 giugno – 10 settembre), periodo da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
3 Le parti potranno sempre derogare alla predetta disciplina di compresenza con la figlia sulla base del reciproco accordo.
4 Ciascun genitore provvederà direttamente alle esigenze ordinarie della figlia minore nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando mensilmente entro il giorno 15 del mese in via anticipata la somma di € 250,00, importo rivalutabile ex indici ISTAT. I genitori comparteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia minore secondo il
Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.5.2015, oltre al 50% in deroga al protocollo e senza necessità di preventivo accordo delle spese della mensa scolastica, del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e di tutti i centri estivi. Sempre in deroga al predetto protocollo le richieste di rimborso avverranno a mezzo posta elettronica semplice.
5 L'assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito interamente dalla signora Parte_1
6 Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la figlia verranno richiesti e fruiti interamente ed in autonomia dalla madre.
7 Spese di lite compensate.
8 I procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia alla solidarietà ex L.P.”
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. pagina 2 di 3 Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 2/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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