Art. 44. (Competenza dei tribunale speciale per la difesa dello Stato) .
La competenza, del tribunale speciale per la difesa dello Stato non e' modificata relativamente ai reati, la cui cognizione e' ad esso attribuita da espresse disposizioni di leggi speciali.
La competenza, del tribunale speciale per la difesa dello Stato non e' modificata relativamente ai reati, la cui cognizione e' ad esso attribuita da espresse disposizioni di leggi speciali.