Articolo 44 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 44. (Competenza dei tribunale speciale per la difesa dello Stato) .


La competenza, del tribunale speciale per la difesa dello Stato non e' modificata relativamente ai reati, la cui cognizione e' ad esso attribuita da espresse disposizioni di leggi speciali.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945