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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, iscritto al n. Rg. 4894/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Elisa Raffaella Parte_1 C.F._1
Ciavarella e Raffaela Maria Ciavarella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Manfredonia al Corso Roma n. 187
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Ricciardi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo al Viale
Cappuccini n. 23
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate per l'udienza del giorno 22/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha introdotto, in data 23/10/2024, domanda per la modifica delle condizioni di divorzio, deducendo l'instaurazione da parte della ex coniuge, di una stabile Controparte_1 convivenza more uxorio con altro uomo, circostanza confermata da apposite indagini compiute da un investigatore privato. Ciò premesso, ha concluso chiedendo disporsi la revoca dell'assegno divorzile da pagina 1 di 2 lui versato alla ex moglie, pari a € 200,00 (divenuto di € 220,00 con la rivalutazione), a suo tempo disposto, sulla base delle condizioni pattuite tra le parti, dal Tribunale di Foggia con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 562/2020, pubblicata in data 02/04/2020; ha inoltre precisato come le parti, in precedenza, abbiano già provveduto, con apposita scrittura privata, a modificare le condizioni di divorzio, revocando l'assegno di mantenimento per il figlio ormai Per_1 economicamente indipendente.
Parte resistente, costituendosi in giudizio in data 19/12/2024, non si è opposta e, anzi, ha aderito integralmente alla domanda di revoca dell'assegno divorzile formulata da controparte, al fine di definire le problematiche sussistenti tra lei e il ricorrente.
Le parti hanno presentato istanza congiunta di modifica della sentenza di divorzio in punto di assegno divorzile, sul quale hanno richiesto concordemente la revoca e, tale richiesta, è stata ribadita nelle note di trattazione scritta congiunte depositate per l'udienza del giorno 22/01/2025.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 22/01/2025, ha emesso, in data 19/02/2025, l'ordinanza con la quale ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e al PM, il quale ha espresso parere favorevole in data 24/02/2025.
Ebbene, il Collegio, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, ritiene che nulla osti a recepire le conclusioni delle parti, risultando le stesse conformi a diritto.
Quanto alle spese di lite, in virtù della non opposizione della resistente alla domanda e della sostanziale trasformazione del presente procedimento in congiunto, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio fra e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, revoca l'assegno divorzile di € 200,00 disposto con sentenza n. 562/2020 (pubblicata in data 02/04/2020) del Tribunale di Foggia, con decorrenza dal deposito della domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia in persona dei signori Magistrati dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, iscritto al n. Rg. 4894/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Elisa Raffaella Parte_1 C.F._1
Ciavarella e Raffaela Maria Ciavarella, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Manfredonia al Corso Roma n. 187
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._2
Ricciardi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo al Viale
Cappuccini n. 23
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiunte depositate per l'udienza del giorno 22/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha introdotto, in data 23/10/2024, domanda per la modifica delle condizioni di divorzio, deducendo l'instaurazione da parte della ex coniuge, di una stabile Controparte_1 convivenza more uxorio con altro uomo, circostanza confermata da apposite indagini compiute da un investigatore privato. Ciò premesso, ha concluso chiedendo disporsi la revoca dell'assegno divorzile da pagina 1 di 2 lui versato alla ex moglie, pari a € 200,00 (divenuto di € 220,00 con la rivalutazione), a suo tempo disposto, sulla base delle condizioni pattuite tra le parti, dal Tribunale di Foggia con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 562/2020, pubblicata in data 02/04/2020; ha inoltre precisato come le parti, in precedenza, abbiano già provveduto, con apposita scrittura privata, a modificare le condizioni di divorzio, revocando l'assegno di mantenimento per il figlio ormai Per_1 economicamente indipendente.
Parte resistente, costituendosi in giudizio in data 19/12/2024, non si è opposta e, anzi, ha aderito integralmente alla domanda di revoca dell'assegno divorzile formulata da controparte, al fine di definire le problematiche sussistenti tra lei e il ricorrente.
Le parti hanno presentato istanza congiunta di modifica della sentenza di divorzio in punto di assegno divorzile, sul quale hanno richiesto concordemente la revoca e, tale richiesta, è stata ribadita nelle note di trattazione scritta congiunte depositate per l'udienza del giorno 22/01/2025.
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 22/01/2025, ha emesso, in data 19/02/2025, l'ordinanza con la quale ha trattenuto la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio e al PM, il quale ha espresso parere favorevole in data 24/02/2025.
Ebbene, il Collegio, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, ritiene che nulla osti a recepire le conclusioni delle parti, risultando le stesse conformi a diritto.
Quanto alle spese di lite, in virtù della non opposizione della resistente alla domanda e della sostanziale trasformazione del presente procedimento in congiunto, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio fra e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, revoca l'assegno divorzile di € 200,00 disposto con sentenza n. 562/2020 (pubblicata in data 02/04/2020) del Tribunale di Foggia, con decorrenza dal deposito della domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro pagina 2 di 2