Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5565/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Dott.ssa Manuela
Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Parte_1
Naccarato;
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Mariagrazia Carnovale, CP_1
Carmela Filice, Marcello Carnovale e Roberto Annovazzi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, parte ricorrente, esponendo di aver lavorato nell'anno 2007 come bracciante agricolo per il periodo compreso tra l'11 luglio e il 31 dicembre, alle dipendenze dell'azienda agricola “Agri Service 2007”, per 102 giornate, previo ricorso amministrativo rimasto inevaso, ha convenuto in giudizio l' al fine CP_1
di far dichiarare il proprio diritto a trattenere la prestazione di disoccupazione per l'anno 2007, chiesta in ripetizione (con comunicazione del 7 luglio 2022), nonché al fine di accertare il rapporto di lavoro in agricoltura;
ha dedotto di essere stato destinatario, nel 2015, di precedente provvedimento con cui si comunicava la totale CP_1
cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate prestate nel periodo indicato (2007), con conseguente richiesta di ripetizione dell'indennità di disoccupazione agricola erogata, divenuta asseritamente indebita.
Pertanto, rispetto al provvedimento del 2015, aveva promosso CP_1
altro giudizio (rubricato al N.R.G. 3204/15) a seguito del quale è intervenuta sentenza n. 111/2022 dell'intestato Tribunale, con cui
L' convenuto, costituitosi in giudizio, ha confermato l'esistenza di CP_1
tale pronuncia, che risulta passata in giudicato, contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese per non avere parte ricorrente diritto alla prestazione di disoccupazione in misura integrale per il periodo dedotto in giudizio.
In particolare, precisava che, per effetto della sentenza n. 111/2022
(allegata in atti), al ricorrente erano state riaccreditate per l'anno 2007
- relativamente al solo IV trimestre riconosciuto nella pronuncia - n. 52 giornate e che, pertanto, l'indebito era stato correttamente rideterminato, posto che lo stesso istituto aveva precedentemente liquidato l'indennità di disoccupazione agricola per il periodo in contesa in misura superiore, ovvero considerando un numero di giornate pari a 102.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
In via assorbente, nel merito, la domanda risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto
(in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. sezione lavoro 2 agosto
2012, n. 13877).
Nel caso di specie, si rileva come la sentenza n.111/2022 abbia effettivamente accertato il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2007, ma solo per il IV trimestre e, dunque, per un numero di 52 giornate, effettivamente poi riaccreditate dall' . CP_1
Le 52 giornate relative all'anno 2007 risultano, inoltre, dall'estratto previdenziale del ricorrente, in atti.
Conseguentemente, essendo venuti meno i requisiti contributivi per il riconoscimento della prestazione di disoccupazione precedentemente liquidata con riferimento al 2007 per 102 giornate, in luogo di 52 effettivamente riconosciute per il IV trimestre, risulta accertato il diritto
CP_ dell' all'indebito per cui è causa, con rigetto della domanda attorea.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti. La disposizione è applicabile nel presente giudizio perché esso è stato promosso anche per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche previdenziali (indennità di disoccupazione) di cui l' , invece, rivendica la restituzione. CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese Castrovillari, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.
Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto- legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.