Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Rosaria Papa Presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3059/2021 assunta in decisione all'udienza del 11 settembre 2024 tenuta nelle forme della trattazione scritta
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
p.i. e , nato a [...] il [...], c.f. P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
, rappresentati e difesi giusta procura in atti dell'Avvocato Ciro Zaccaro, c.f.
[...] [...]
, nel cui studio in Napoli alla via Ottavio Caiazzo, n. 9 elettivamente C.F._2
domiciliano, indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTI
CONTRO
p.i. , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso gusta mandato in calce alla citazione dall'Avvocatura Municipale di Napoli a mezzo dell'Avvocato Fabio Maria Ferrari, c.f. e dell'Avvocato Maria Teresa CodiceFiscale_3
Mastrangelo, c.f. , tutti domiciliati per la carica presso l'Avvocatura CodiceFiscale_4
Municipale in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, indirizzi di posta elettronica E
– domicili digitali . Email_2 Email_3 CP_1 mariateresa. apoli.it Email_5 CP_1
APELLATO
NONCHÉ
1
, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nei cui Uffici in
Napoli alla via Diaz n. 11 domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4977/2021 pubblicata il
26 maggio 2021 e notificata l'11 giugno 2021 in materia di risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si abbiano per integralmente trascritti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con atto di citazione notificato a maggio 2016 , personalmente e nella Parte_2
qualità di legale rappresentante della società, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
ed il Ministero per essere risarcito dei danni subiti dalla Controparte_2 Parte_1 di cui si è indicato amministratore e legale rappresentante per le
[...]
violazioni agli obblighi di custodia, foriere di gravissimi danneggiamenti ai sui beni, mobili ed immobili. Ha dichiarato che la società, già proprietaria del complesso edilizio di circa
50.000 mq denominato , in Napoli alla via Soffritto, composto da una serie Parte_1
di appartamenti autonomi destinati allo svolgimento di attività alberghiera, con vasti spazi a verde ornamentale, ampia sala ristorante, centro benessere munito di piscina ed idromassaggio, attrezzata e idonea a ospitare eventi e cerimonie per 250 persone, con due diversi atti - n. 13689/09 e n. 14445/09 - del 5 e del 20 novembre 2012, è stato sottoposto dal
G.I.P. a sequestro preventivo per il reato di lottizzazione abusiva, con un termine di soli 15 giorni per l'evacuazione di persone e cose, insufficiente per curare l'asporto delle sofisticate e ingombranti attrezzature aziendali, fino ad allora perfettamente funzionanti. Ha aggiunto che con decreto del 26 novembre 2012 il Pubblico ministero ha nominato custode degli immobili in sequestro il direttore centrale del servizio patrimonio del Controparte_1 con il compito di garantire l'integrità e l'intangibilità dei beni. Ha dedotto tuttavia che, nelle more del procedimento penale, l'area interessata a sequestro ha subito numerosi danni, procurati dal in quanto preposto alla custodia giudiziale. Nello specifico, si è CP_1 doluto dell'inerzia del funzionario comunale e della sua omissione ai doveri di conservazione della cosa che, in base all'art. 259 II comma c.p.p., vanno adempiuti con la diligenza del buon padre di famiglia. A parere dell'attore, invece, il funzionario si sarebbe limitato alla mera cura formale del bene custodito, prescindendo, dunque, da qualsiasi atto 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda conservativo. Altra ragione del degrado è stata indicata nel mancato funzionamento degli scoli, lasciati ostruiti, tanto che le intense precipitazioni hanno comportato smottamenti e cedimenti.
Ha ricordato di avere, il 15 aprile 2013, sporto formale denunzia alla Polizia locale avendo rinvenuto divelto uno dei cancelli di accesso alla proprietà e che il 19 aprile 2013, il
Procuratore aggiunto ha sollecitato il custode ad osservare i propri doveri nella gestione della cosa sequestrata e a rendicontare le iniziative intraprese. Ha indi richiamato altri solleciti e diffide per cessare lo stato di abbandono ed incuria dell'area.
Ha così riferito d'avere, in data 27 febbraio 2017, proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. al fine di appurare e stimare i danni patiti dal complesso immobiliare “ ” a causa dell'omessa custodia e sentire indicati Parte_1 gli interventi d'urgenza da effettuare al fine di scongiurarne l'aggravamento. Ha quindi richiamato la consulenza tecnica redata dall'arch. nominato dal Tribunale Persona_1
a parere del quale i danni procurati dal custode giudiziario ai beni mobili ed immobili durante la custodia ammonterebbero ad € 1.138.879,91.
1.1. All'esito della superiore allegazione in fatto ha così concluso: “accertare e dichiarare violati gli obblighi di custodia gravanti sul;
accertare e dichiarare Controparte_3 che la violazione degli obblighi gravanti sul ha cagionato Controparte_3 danni irreversibili ai beni degli istanti;
condannare conseguentemente il custode giudiziario
[...]
e il per la nomina effettuata alla rifusione Controparte_3 Controparte_2 di tutti i danni complessivamente indicati in € 1.138.879,92 oltre interessi e svalutazione dall'evento dannoso o in ogni caso dalla data della prima diffida ad adempiere sino all'effettivo soddisfo;
condannare gli enti convenuti alla refusione delle spese e competenze legali in favore del … difensore anticipatario ivi comprese le spese di A.T.P. quantificate in € 9.181,60 come da fattura allegata unitamente al decreto di liquidazione del Tribunale, poste a carico dei ricorrenti”.
2. Si è costituito sia il sia il sollevando eccezioni preliminari Controparte_1 CP_2
di merito e sostenendo l'infondatezza della pretesa avversaria.
3. Il giudizio è stato istruito tramite l'acquisizione delle prove documentali addotte dalle parti.
4. La sentenza impugnata così motiva: “l'azione di risarcimento posta in essere dall'attore risulta infondata, in quanto il non sarebbe più legittimo proprietario della cosa. Parte_1
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Difatti, per effetto del d.P.R. 380/2001 in materia edilizia, le aree lottizzate dopo 90 gg. sono acquisite di diritto dal patrimonio disponibile dell'Ente, in questo caso il a meno che non intervenga CP_1 una revoca del provvedimento di confisca. Decorso tale tempo si cristallizza il passaggio di proprietà
a vantaggio dell'ente («Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31 comma 8»
- art. 30 comma 8° d.P.R. 380/2001).
Inoltre, giova precisare che, nonostante la difesa dell'attore abbia più volte sottolineato la presenza di tutte le valide autorizzazioni, non vi è prova del regolare titolo edificatorio.
D'altronde, come emerge dalla sentenza penale n. 15166/18 a carico dell'attore, è stata disposta una confisca per tutte le particelle coinvolte nell'attività lottizzatoria riferibili a , quale persona Parte_1 fisica, e alla in quanto società, di cui è legale rappresentante, Parte_1 Parte_1 configurandosi così un reato di lottizzazione abusiva.
I suoli interessati, difatti, non sono edificabili, giacché sottoposti a vincolo paesistico-ambientale sin dal 1967 (D.M. 22.06.1967), il che determina un regime di protezione integrale da parte del P.T.P.
Agnano . L'area inoltre ricade nel parco regionale metropolitano delle colline di Controparte_4
Napoli (d.P.G.R.C. n.855 del 10.06.2004) e nel perimetro area di interesse archeologico (art. 58 tav.
14 del P.R.G.).
In ogni caso, ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata concessione edilizia (C.d.S. sez. V 26.03.1996 n. 301).
In terzo luogo, si riscontra un difetto di legittimazione passiva del CP_1
In conformità a costante giurisprudenza di legittimità il custode, in qualità di ausiliare del giudice, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice, in quanto legittimato a stare in giudizio sia attivamente che passivamente (ex multis: Cass. civ. sez. II n. 16057/2019; Cass. civ., sez. lav., 08.04.2013 n. 8483; Tribunale di Reggio Calabria
12.06.2003).
Inoltre, il custode opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliario e perciò la sua posizione è nettamente distinta da quella, eventualmente rivestita, di dipendente subordinato di un terzo («… senza che possa sussistere alcuna responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 c.c.», Cass. civ. n. 6115/1984).
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Le eventuali responsabilità del custode possono essere fatte valere in via risarcitoria in un autonomo giudizio solo dalla parte che titolare del diritto controverso (tra le altre: Tribunale di Napoli
02.03.2008).
Allo stesso modo sussiste un difetto di legittimazione passiva del . In Controparte_5 merito a ciò non si ravvede né culpa in eligendo (il soggetto è stato scelto tra un elenco di soggetti competente) né in vigilando.
L'obbligo di conservare con diligenza il bene oggetto del provvedimento si pone in capo al custode, per cui un'eventuale responsabilità per inadempimento dell'obbligazione accessoria ex art. 1177 c.c. sarebbe imputabile allo stesso.
Difatti, ex art. 259 c.p.p. «Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120».
In riferimento alle questioni di merito, le eccezioni sollevate dalla parte non possono trovare accoglimento.
In primo luogo, il danno vantato non è risarcibile, dal momento che un manufatto edificato illegittimamente, per l'ordinamento giuridico, non può essere fonte alcuna di locupletazione, in nessun caso, almeno sino a quando non sia stato sanato e ciò in accordo con il consolidato principio che qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu (ex multis Cass. civ. 04.12.2006 n. 26260).
La possibilità che il proprietario del medesimo se ne avvantaggi in qualsiasi modo è radicalmente esclusa dall'ordinamento, tanto da potere assimilare il manufatto abusivo, a tali limitati fini, ad una res nullius (arg. ex art. 17 della legge n. 47/1985: oggi: art. 46 del d.P.R. n. 380/2001).
L'illecito sopravvenuto, in altre parole, non vale a trasformare in diritto necessitante di riparazione ciò che tale non era, dal momento che sotto il profilo oggettivo tale non era, né rilevava in nessun senso per l'ordinamento giuridico.
Altresì, la configurazione del reato di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa ex art. 335 c.p. punisce solo la distruzione e non anche il deterioramento della cosa sottoposta a sequestro
(Cass. pen. n. 9742/2018).
In secondo luogo, la pretesa risarcitoria dell'attore, ammontante ad € 1.138.879,91, graverebbe sia sui beni mobili, per un totale di € 202.098,12, quanto su quelli immobili, nonostante il sequestro sia stato disposto soltanto relativamente ai secondi, così come emerge dagli atti. Ne consegue che la
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domanda relativa al risarcimento dei danni ai beni accessori debba considerarsi inammissibile, così come quella relativa al deterioramento delle “sofisticate attrezzature”, per il cui sgombro la società non ha avuto un termine di 15 gg., come asserito dalla difesa.
Di fatto l'autorità giudiziaria ha autorizzato il ad accedere ai luoghi per un periodo di 40 Parte_1 gg. al fine di provvedere alla sua evacuazione, come si evince dalla documentazione in atti.
In ogni caso il avrebbe ben potuto chiedere una proroga dei termini di sgombro qualora il Parte_1 termine assegnato fosse risultato insufficiente.
La domanda, alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, non risulta fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., devono seguire la soccombenza e liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (nel caso di specie si è ritenuto di applicare i minimi) dell'attività svolta e delle questioni trattate, evidenziando, con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, che, secondo quanto stabilito anche da una recente ordinanza della sesta sezione Civile della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
18 febbraio 2019, n. 4698), tale fase deve essere comunque liquidata, quand'anche non vi sia stata ammissione ed espletamento dei mezzi istruttori, dovendosi includere nella fase istruttoria anche tutta l'attività propedeutica all'istruttoria vera e propria e, quindi, anche la redazione delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.”.
5. Con citazione ritualmente notificata e iscritta a ruolo il 7 luglio 2021 Parte_2
in proprio e nella qualità ha impugnato la prefata sentenza insistendo nella sua domanda risarcitoria.
L'appello è stato affidato a tre motivi cui è stata premessa la contestazione dell'errore compiuto nella ricostruzione storica degli eventi (pagina 2 della sentenza) laddove il
Tribunale ha creduto che gli atti del procedimento RE.SA n. 58/11 e la sentenza della Corte
d'Appello di Napoli II sezione penale, irrevocabile dal 26 novembre 2010, seguita dall'ingiunzione a demolire emessa il 14 febbraio 2012 che ha disposto l'evacuazione di persone e cose dai manufatti per consegnare il cantiere per la demolizione in sicurezza riguardino e , essendo invece riferibili a Parte_1 Parte_2
, persona del tutto estranea al giudizio. Controparte_6
Il ragionamento comune ai motivi dell'impugnazione è stato infatti riposto nella mancanza all'attualità di alcun provvedimento penale definitivo e di alcun ordine demolitorio, per cui
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda né i beni immobili sequestrati possono dirsi definitivamente confiscati, né di essi Parte_1
avrebbe perso la proprietà.
Altri errori sono stati indicati nell'avere il Tribunale - a torto - ritenuto dirimente l'assenza, per altro inveritiera, di un titolo edificatorio degli immobili;
altrettanto erratamente escluso la legittimazione passiva del;
accomunato senza ragione la Controparte_2
violazione colposa dei doveri di custodia puntiti penalmente dall'art. 335 c.p. e i profili della comune responsabilità civile;
valorizzato il termine concesso al per asportare i Parte_1
beni mobili, rendendolo a sua volta responsabile della loro perdita e del loro danneggiamento per non averlo fatto.
5.1. Nella formulazione del loro primo articolato motivo d'appello gli appellanti hanno contestato al giudice di prime cure l'errore nel rigettare la domanda sull'assunto che si sarebbe macchiato del reato di lottizzazione abusiva. Parte_2
A parere della difesa, costui non sarebbe da considerare tale, non essendosi la Suprema
Corte di Cassazione, ancorché adita, non ancora pronunciata, mentre le Corti di merito lo hanno prosciolto dall'accusa.
A parere della difesa già attrice il Tribunale civile non avrebbe dovuto valutare né la fattispecie del delitto ascritto al , né la sua meritevolezza, dovendo limitarsi ad Parte_1
accertare il danno e ad individuarne il responsabile.
Sarebbe infatti coinvolta la responsabilità del custode: tale il affidatario Controparte_1 dei beni sottoposti a sequestro, non avendo il prefato ente svolto alcuna attività di vigilanza e conservazione, né osservato le disposizioni, ancorché esse siano state impartite dalla
Procura della Repubblica, per il ripristino dell'impianto di videosorveglianza che avrebbe potuto prevenire quanto meno i vandalismi.
È stata così dedotta la responsabilità da custodia e, di conseguenza, la legittimazione processuale del incaricato della conservazione dei beni. CP_1
Accanto ad essa, ad ogni modo, a opinione della difesa attorea, sussisterebbe anche, la responsabilità solidale del Ministero della Giustizia in quanto gli Uffici della Procura avrebbero dovuto sostituire il er evitare che i beni in custodia andassero Controparte_1
completamente distrutti, una volta constato quanto poco efficaci siano stati i richiami, ancorché aspri, rivolti all'Amministrazione locale.
Gli appellanti hanno precisato che, contrariamente a quanto creduto in sentenza, la domanda di danni per i beni mobili deriva dal non essere stati questi mai sottoposti ad alcun 7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sequestro, né ad altra misura pregiudizievole e che, nonostante essi siano stati liberi da pesi e disponibili, siano andati distrutti insieme agli immobili sottoposti alla custodia del ed in essi contenuti quale diretta ed immediata conseguenza della mala Controparte_1 gestio del custode.
5.2. Con il secondo motivo di appello si è lamentato un cattivo impiego dell'art. 30 del d.P.R.
380/2001, essendo applicabile alla fattispecie piuttosto l'art. 44 del medesimo testo normativo, occorrendo per disporre la confisca una sentenza definitiva, essendo invece la penale responsabilità del ancora sub judice in Cassazione;
in ogni caso si è ribadito Parte_1 che la misura ha riguardato terreni e costruzioni, non anche i beni mobili, andati distrutti per l'omessa vigilanza dal custode.
5.3. Con il terzo motivo d'impugnazione si è deplorato il fatto che malamente è stata esclusa la responsabilità del custode per essere i beni al più danneggiati, ma non anche irrimediabilmente distrutti. Laddove la responsabile penale del custode si evidenzia solo nella seconda ipotesi. A dire della difesa attorea l'obiezione reca un principio valido soltanto in sede penale, non anche civile, nel cui sistema vige la responsabilità risarcitoria di chi ingiustamente procura un danno.
L'inadeguatezza del nell'attuare il suo compito sarebbe manifesta nella avvenuta CP_1
sostituzione del custode con il dott. in data 10 giugno 2021, per cui solo il Persona_2
ritardo nella decisione sarebbe causa immediata e diretta dei danni chiesti in risarcimento.
A contrario, proprio la scelta di accedere alla sostituzione dimostrerebbe sia l'inadeguatezza del la violazione da parte sua d'ogni basilare compito di conservazione Controparte_1
e gestione della cosa, sia la piena responsabilità del Ministero della Giustizia, tramite la
Procura della Repubblica, che, constatane l'inefficienza, ben avrebbe potuto sostituire prima di quanto realmente avvenuto il custode, non potendosi trincerare nella scelta curata dall'elenco apposito.
6. Nel giudizio si sono costituiti - in data 24 novembre 2021 – il e – Controparte_2
in data 19 aprile 2022 – il entrambi per chiedere il rigetto dell'appello e Controparte_1 il secondo per confermare la declaratoria di suo difetto di legittimazione e di carenza della legittimazione attiva degli appellanti.
7. Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio e assunta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza delibata nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2023 la Corte, nel rimettere la causa sul ruolo, ha così osservato: “letti gli atti del giudizio iscritto al n.r.g.
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3059/2021 riguardante l'impugnazione della sentenza n. 4977/2021 notificata l'11 giugno 2021 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda risarcitoria proposta dalla da Pt_1 Parte_1
e da in confronto del e del Parte_2 Controparte_2 Controparte_1 escludendo, con argomenti di cui l'appellante ha denunciato la contraddittorietà, sia la legittimazione attiva per non essere più gli istanti proprietari dei beni loro confiscati, sia quella passiva, ora dell'uno ora dell'altro convenuto;
ritenuto necessario conoscere l'esito del ricorso per Cassazione contro la sentenza della IV sezione penale della Corte d'Appello di Napoli n. 6041/2020 del 30 settembre 2020 che ha confermato la confisca ordinata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 15166/2018 ai sensi del II comma dell'art.
44 del d.P.R. 380/2001 dei beni oggetto della lottizzazione abusiva per la quale Parte_2 insieme al figlio sono stati tratti a giudizio, successivamente prosciolti per sopraggiunta CP_7 prescrizione;
considerata ulteriormente necessaria alla decisione la conoscenza dell'esito dell'incidente di esecuzione che ha riguardato la particella 455 del foglio 46 e una precisazione sull'esatta individuazione delle consistenze catastali su cui insistono i fabbricati relativamente ai quali è stata avanzata la domanda risarcitoria (allo stato, dal capo d'imputazione riportato nelle decisioni penali e dal dispositivo della sentenza n. 15166/2018 citata è possibile comprendere su quali particelle immobiliari si è estesa la confisca e ancor prima i sequestri ai sensi dell'art. 321 c.p.p. disposti dal
G.I.P. il 5 novembre 2012 e il 20 novembre 2012, ma non anche l'ubicazione dei corpi di fabbrica nei quali, per di più, sarebbero contenuti i beni mobili ammalorati e cui sarebbe riferibile il documento affoliato sub 15 nella produzione allegata alla memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ossia
l'autorizzazione del Tribunale del 22 gennaio 2015 a mantenere presso la struttura i beni non sottoposti a sequestro, nulla essendo a tal fine desumibile dalla relazione dell'arch. che, Per_1 ancorché dettagliata nella parte descrittiva, contiene solo scarni riferimenti catastali); valutata la necessità di conoscere quanto sopra anche per verificare la coincidenza dei beni de quibus con le consistenze immobiliari per cui pendono tuttora giudizi amministrativi, di cui pure è opportuno conoscere l'esito …”.
Versata documentazione, la causa è stata nuovamente assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 11 settembre 2024.
8. Il proposto gravame è tempestivo in quanto notificato rispettando l'art. 325 c.p.c..
Esso è anche ammissibile perché redatto secondo il dettame imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento della Suprema Corte nel senso che “l'impugnazione
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deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, SS.UU. 16 novembre 2017, n. 27199).
Allo scrutinio preliminare della Corte l'impugnazione rispetta, nella tecnica redazionale,
l'art. 342 c.p.c., avendo le parti appellanti censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionale che non hanno condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal decidente stesso in sentenza.
È dunque possibile accedere al merito.
9. L'impugnazione è infondata e va respinta in quanto non sussiste l'erroneità della motivazione paventata per i profili sopra sintetizzati e di cui segue la trattazione.
Al loro esame va – infatti - anteposta una disamina delle decisioni penali che interferiscono sull'odierna lite, in termini di legittimazione (attiva e passiva) e di merito, avendo gli appellanti confutato la conclusione del primo giudice proprio negando definitività alla perdita dei loro diritti ai beni immobili di cui hanno lamentato il danneggiamento.
Su tutti i motivi succintamente riepilogati rileva, in altre parole, quanto occorso durante la lite, ossia la definitività della confisca che, a prescindere dalle determinazioni del giudice amministrativo sulle misure sanzionatorie attuate dal ha riguardato esattamente, CP_1
salvo marginali eccettuazioni su cui oltre (§ 9.4.), i beni in oggetto.
L'osservazione esautora anche il rilievo secondo cui il riferimento al procedimento RE.SA
n. 58/11 e alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli II sezione penale, irrevocabile dal
26 novembre 2010, seguita dall'ingiunzione a demolire emessa il 14 febbraio 2012 che ha disposto l'evacuazione di persone e cose dai manufatti per consegnare il cantiere per la demolizione in sicurezza, sarebbe fuori luogo in quanto relativa a , Controparte_6
persona del tutto estranea e sicuramente diversa dalla e da Parte_1
Parte_2
10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
9.1. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 15166/2018 del 5 ottobre 2018, depositata nella
Cancelleria il 20 marzo 2019, ha condannato , per i fatti commessi fino Parte_2
al 28 novembre 2012, alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione oltre la multa per i seguenti reati: reato di lottizzazione abusiva di cui al capo A) articolo 44, lettera c) d.P.R. n.
380/2001, perché quale amministratore della su un suolo di 53.000 Parte_1
metri quadri, parte di proprietà della predetta società e parte di terzi, realizzava, previa alterazione delle caratteristiche naturali originarie dei terreni, dei terrazzamenti, delle strade ed una urbanizzazione dell'area, mediante la realizzazione di un complesso immobiliare destinato ad attività turistico-ricettiva denominato il Parte_1
Tribunale ha limitato la condotta a specifiche particelle catastali, indicate nel dispositivo;
reati edilizi di cui al capo B) e reato di cui al capo C) in relazione all'art. 181, comma 1 e 1 bis
d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di urbanizzazione di zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il Tribunale ha ritenuto colpevole anche del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 349, Parte_1
comma 2, c.p. (capo D), perché nella qualità di custode delle opere, nominato all'atto del sequestro in data 19 marzo 2009, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, violava i sigilli apposti dall'autorità al fine di assicurare la conservazione e la identità delle opere e di impedirne l'uso, realizzando le opere di completamento descritte al capo A), ossia recinzione con un muratura di tufo ad altezza variabile da 1,50 m a 2,50 m, tre terrazzamenti pianeggianti, sostenuti da muri di contenimento in cemento armato di circa 3 m di altezza con pilastrini, due rampe di scale in cemento armato in collegamento ai terrazzamenti con sottostanti vani di 8 metri quadri e quattro vialetti interni di collegamento tra i terrazzamenti, cinque strutture lignee coperte da parziale vegetazione, accessi carrabili e altri piccoli manufatti.
Inoltre è stato riconosciuto penalmente responsabile, per i fatti commessi in Parte_1
Napoli fino al 28 novembre 2019, per il reato (capo E) di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma
3, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 06.11.2008, n. 172, per avere realizzato in alcune particelle di terreno una discarica abusiva contenente rifiuti pericolosi e non pericolosi, condotta punita dal 7 novembre 2008 al 31 dicembre 2009 quale contravvenzione e dal 10 gennaio al 31 dicembre 2011 come delitto previsto dall'art.6, comma 1, d.l. n. 172.
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In riferimento a questi reati il giudice di primo grado ha ordinato la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle aree interessate alla discarica abusiva di cui alle particelle indicate in dispositivo facendo salvi gli obblighi di bonifica.
La confisca, ai sensi dell'art. 44 comma II del d.P.R. 380/2001, ha riguardato i beni abusivamente lottizzati di cui alle particelle ivi enumerate (251, 702 attuale 997, 718, 717 attuale 996, 719 attuale 980, 720, 489, 490, 387 per la sola misura di 200 mq contigua alla 258,
258, 448, 342, 345, 341, 381, 455, 447, 459, 458, 542, 470, 469, 453, 471, 573, 897, 898, 312, 314,
315, 316, 596) con quanto sopra vi insiste, disponendone l'acquisizione gratuita al patrimonio del Essa ha coinvolto tutte le particelle lottizzate Controparte_1
abusivamente, secondo l'originario impianto accusatorio, incluse quelle risultate in proprietà di terzi, per le ragioni ampiamente esposte dal Tribunale nella motivazione, ed è stata pronunciata ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 380/2001 ritenuta compatibile con l'accertata acquisizione al patrimonio disponibile dell'Ente.
In altre parole il Tribunale ha attestata la sussistenza delle condizioni della prefata norma – art- 30 – il cui VIII comma prevede che “Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31 comma 8”.
Giova nell'occasione riferire che il dubbio che ha occasionato la rimessione della causa sul ruolo della Corte d'appello, con l'ordinanza richiamata al superiore § 7, è stato dipanato dall'allegazione documentale che il ha curato con il deposito telematico Controparte_1
del 3 luglio 2023 della “scheda tecnica descrittiva degli immobili” nella cui legenda sono riportati i riferimenti ai provvedimenti di confisca e a quelle comunque già acquisite con i decreti per antiabusivismo ed esproprio.
La confisca ha riguardato esattamente le consistenze catastali su cui insistono i cespiti di cui le parti attrici hanno lamentato il grave danneggiamento e al cui interno sono stati mantenuti i beni mobili irrimediabilmente compromessi.
Così si apprende ancor prima che al confronto tra il capo decisorio, parzialmente riformato dalla Corte d'Appello per le particelle 251 e 455, dalla stessa allegazione che si legge nella citazione.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In questa, invero, all'assenza di riferimenti catastali che non si apprendono neanche dalla consulenza disposta in sede di A.T.P. ripetutamente richiamata, fa da contraltare l'indicazione della condotta lesiva nei provvedimenti di sequestro preventivo eseguito a novembre 2012 antesignano delle confische che, come osservato dal Tribunale, ha sottratto la titolarità dei beni al . Parte_1
9.2. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 30 settembre 2020, in parziale riforma della precedente decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Parte_2
in relazione ai reati di cui ai capi A) e B), perché estinti per intervenuta
[...] prescrizione ed ha rideterminato la pena inflitta al predetto per i capi C), D) ed E), escludendo per quest'ultimo reato l'esistenza di rifiuti pericolosi, nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed € 26.000 di multa, revocando la confisca solo in relazione a due particelle, delle quali ha disposto, per effetto dell'acquisizione al suo patrimonio, la restituzione al (particelle 251 e 455, su cui tuttavia insistono i decreti Controparte_1
d'esproprio per repressione delle condotte abusive in materia di edilizia); ha inoltre revocato le statuizioni civili in relazione ai capi A) e B), confermando nel resto la decisione di primo grado.
9.3. Avverso tale sentenza, ha presentato ricorso per Cassazione, Parte_2
affidato a diciotto motivi che la Corte ha deciso il 18 gennaio 2022. La sentenza n. 16580/2022 della III sezione penale, prodotta nel fascicolo telematico dal il 3 luglio Controparte_1
2023, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi C), D) ed E) per essere i reati estinti per prescrizione;
ha revocato la confisca disposta in relazione al solo capo E) nonché le statuizioni civili per il capo C) e ha rigettato nel resto i motivi di ricorso.
Per comprendere l'incidenza di tale statuizione sul giudizio civile di responsabilità e verificare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata che ha riconosciuto parte attrice priva della legittimazione attiva dopo la confisca dei beni, giova ripercorrere sinteticamente le questioni su cui vi è stata la definitiva statuizione.
Con la sua iniziativa in sede di legittimità ha, quanto alla disposta Parte_2 confisca, protestato - al quinto motivo - violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla confermata confisca in relazione al reato di cui al capo E) in quanto, dovendosi ritenere il reato di discarica abusiva prescritto all'esito della decisione di secondo grado, per le ampie argomentazioni sviluppate al motivo precedente, non poteva essere disposta la
13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda confisca dell'area della discarica abusiva, né a norma del decreto legislativo 152/2006, né a norma dell'art. 240 c.p..
Il motivo è stato accolto.
La Cassazione ha infatti, una volta dichiarato prescritto il reato di discarica abusiva, revocato la confisca delle particelle interessate dalla realizzazione di questa, applicando il principio di legittimità per cui non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva in caso di estinzione del reato per prescrizione, né a norma dell'art. 256, comma 3 d.lgs. n. 152 del 2006, né a norma dell'art. 240, comma secondo c.p.p..
Al capo settimo, immediatamente seguente altro con cui ha negato la configurabilità della lottizzazione abusiva, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione Parte_2
della legge penale con riferimento agli artt. 30, 31 e 44, lett. c) del d.P.R. 380/2001 quanto alla disposta confisca, argomentando con la preesistenza sul sito oggetto del processo delle infrastrutture primarie di talché alcuna trasformazione edilizia e urbanistica del territorio sarebbe stata operata.
Con il motivo seguente - ottavo – ha censurato, sotto il profilo della violazione di legge ed erronea applicazione della stessa e dell'omessa motivazione, il medesimo capo di sentenza sulla confisca urbanistica ma in ragione delle dimensioni delle singole opere, mentre con il motivo nono ha dedotto analogo vizio ma in ragione della proporzionalità alla luce dei principi affermati dalla stessa Corte di Cassazione e della Corte EDU, evidenziando che la confisca incida su una particella nella quale esiste un fabbricato acquistato ad un'asta giudiziaria e munito di concessione in sanatoria.
Al quattordicesimo motivo ha eccepito difetto di motivazione e Parte_2 violazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione alla disposta confisca per lottizzazione abusiva nonostante la prescrizione del reato. Mentre al quindicesimo motivo ne ha lamentato difetto di motivazione e violazione dei principi di cui alla sentenza G.M. della Corte EDU, così come interpretati dall'arresto delle Sezioni Unite Perrone, avendo i giudici di merito trascurato che ben 27.232 metri quadri appartengono a terzi proprietari cui sarebbe stata preclusa la possibilità di svolgere le loro difese. Al difetto di contraddittorio con i terzi intestatari delle particelle oggetto di confisca è stato dedicato il sedicesimo motivo di ricorso che ha protestato anche l'attribuzione al di un intervento edilizio su tali cespiti, Parte_1 negando anche l'esistenza di un complesso turistico residenziale.
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Le restanti censure, sopra riepilogate solo per le ragioni afferenti alla confisca, pertengono invece alla contestazione di lottizzazione abusiva (si tratta dei motivi settimo, ottavo e nono, relativi alla confisca delle aree oggetto di lottizzazione e quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo in tema di rapporti tra confisca urbanistica e prescrizione del reato di lottizzazione abusiva).
Ebbene, la Cassazione ha condiviso la Corte distrettuale sulla specificità ed entità delle opere ed interventi edili ascrivibili a , rassicurando anche che non sussista Parte_2
duplicazione di giudizi stigmatizzando, come motivato nelle due sentenze conformi di merito, la matrice unitaria degli interventi posti in essere dal prevenuto e volti a rendere
“maggiormente fruibile e funzionale la circolazione all'interno dell'area del da , Pt_1 Pt_1
trasformato in centro residenziale”.
La Corte ha così confermato la statuizione di confisca dei terreni abusivamente lottizzati, ritenendola proporzionata ai principi in tema di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della
Corte EDU del 28 giugno 2018,
contro
Italia. Parte_3
È stata cioè confermata la possibilità di estendere la confisca a “tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni”, incluse le zone destinate all'allevamento e all'agricoltura ma attratte a finalità residenziali.
Ebbene, dalle prefate decisioni si apprende che la confisca ha risparmiato solo due specifiche particelle, essendo però esse già risultate acquisite al patrimonio comunale, così come già stabilito dalla Corte d'Appello, non altro e neppure il cespite acquistato dal Parte_1
all'asta, per l'assenza d'effetto “purgante”.
In finale, la statuizione definitiva è stata nel segno della corretta disposizione della confisca delle aree abusivamente lottizzate.
In finale sul punto, alla verifica fattuale del Collegio si conferma esatta l'indicazione contenuta nella già ricordata “scheda tecnica descrittiva degli immobili” che il di CP_1
Napoli ha prodotto il 3 3 luglio 2023 completa dei riferimenti ai provvedimenti di confisca e degli ulteriori suoi provvedimenti acquisitivi al suo patrimonio dei beni di cui né
personalmente, né la società da lui rappresentata può fondatamente Parte_2
dedurre pregiudizio da danneggiamento e distruzione.
15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
9.4. Nelle comparse conclusionali versate in atti l'11 novembre 2024, fuori d'ogni contraddittorio con gli avversari, la difesa appellante ha ricordato decisioni amministrative a sé favorevoli e prodotto documentazione per ricostruire i danni che assume d'avere patito.
Si tratta della sentenza n. 8609/2024 con cui il Consiglio di Stato ha accolto (parzialmente)
l'appello del alla sentenza della IV sezione del Parte_1 Controparte_8
annullando la disposizione dirigenziale n. 291/1 dell'8 luglio 2015 del Controparte_1
Dal testo della decisione si apprende che, sulla base dell'imputazione penale e della duplice conforme statuizione di responsabilità per il reato di lottizzazione abusiva recato da ulteriori statuizioni penali (diverse da quelle che hanno costituito oggetto della disamina nei § precedenti;
il riferimento che vi si legge è infatti alla sentenza della Cassazione penale n. 50931 del 17 dicembre 2013 che ha dichiarato inammissibile il ricorso alla sentenza d'Appello n. 5335/2011), l'Amministrazione locale ha ordinato, sull'area di 53.000 mq composta da numerose particelle, la sospensione delle attività edilizie all'epoca in corso
(sulle particelle 312, 314, 717 e 719 del foglio 44 e sulle particelle 489, 490 e 251 del foglio 46), attraendo nella sorte, motivata con la misura penale, alcune consistenze ad essa estranee.
Il Consiglio di Stato, all'esito di una verifica tecnica, ha rilevato che le particelle 312 e 314 del foglio 46 e le particelle 489 e 490 del foglio 44, di proprietà del , non erano Parte_1
contenute nell'azione penale. L'appellante ne ha inferito che esse non integrerebbero il reato di lottizzazione abusiva.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il avrebbe potuto ampliare il Controparte_1
perimetro della lottizzazione abusiva annettendo particelle non incise dall'azione penale, ma tale atto avrebbe necessitato di motivazione ad hoc, non essendo possibile assolverla per relationem ad una misura non pertinente. Il in altri termini, avrebbe Controparte_1
dovuto motivare la ragione per includere nella contestazione di lottizzazione abusiva le particelle 312, 314, 489 e 490.
In difetto di motivazione, la disposizione dirigenziale di acquisizione al patrimonio pubblico delle prefate particelle è stata annullata.
In base a questa decisione si è reclamato loro pieno proprietario, Parte_2
coltivando quindi l'azione risarcitoria quanto ad esse.
Neanche questa prospettazione, totalmente nuova rispetto al thema decidendi proposto con la citazione, è fondata.
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il titolo della responsabilità ascritta al (non è dato comprendere in che Controparte_1
termini della cosa possa essere chiamato a rispondere anche il ), diverge CP_2
decisamente da quello allegato con la citazione che ha introdotto il giudizio di causa.
Esso, come manifesta la lettura di quanto sintetizzato al § 1 e delle conclusioni testualmente riprodotte al § 1.1., ha riguardato, fin dalle sue battute iniziali, mai validamente modificate per introdurre ulteriori titoli di responsabilità (nelle prime memorie ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. è stato anzi ribadito il senso dell'omesso obbligo di custodia), le attività dell'Autorità giudiziaria prima con gli atti n. 13686/09 del 5 novembre 2012 e poi n.
14445/09 del 20 novembre 2012 di sequestro preventivo e, successivamente, quello di nomina del custode giudiziario dei beni sequestrati del 26 novembre 2012, con ciò che ne è conseguito dalla mala gestio del Pt_4
Il Collegio osserva che tra i fatti forieri della responsabilità civile non sono state mai indicate le attività dell'Amministrazione locale per avere reso provvedimenti autoritativi in tutto o in parte illegittimi (si ribadisce che proprio al la Cassazione ha restituito Controparte_1
i beni per i quali la confisca è stata revocata, ossia quelli del capo E).
Ad ogni modo, anche quanto a tali residuali consistenze (due delle quali neanche edificate) valgono le restanti concorrenti ragioni per cui il Tribunale ha motivatamente ritenuto di rigettare anche nel merito la domanda risarcitoria.
10. Tanto premesso, merita passare in rassegna le ragioni impugnatorie.
10.1. Con il primo argomento l'appellante ha lamentato l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta assenza di legittimazione per mancanza di definitività della confisca e dunque per non competere al giudice civile la valutazione sulla meritevolezza o meno della condotta del danneggiato in quanto imputato di reati parte dei quali prescritti e parte dei quali a suo dire di non immediata rilevanza con il nocumento conseguitone.
Come ampiamente detto al § 9.3. la definitività della confisca è conseguita alla sentenza della
Cassazione.
10.2. Nella decisione sul reato di lottizzazione abusiva e in tema di confisca è anche contenuta la soluzione al secondo motivo d'appello che riedita l'idea che la confisca mai avrebbe potuto applicare l'art. 30 del d.P.R. 380/2001.
10.3. Una particolare motivazione esige invece l'obiezione che la misura non sarebbe mai stata estesa ai beni mobili, per i quali dunque la responsabilità del custode si profilerebbe piena e sul punto le parti appellanti hanno ancora una volta addotto l'esistenza del danno e 17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la responsabilità del custode e del committente anche per non avere consentito la tempestiva sua sostituzione né la dotazione di un idoneo impianto di videosorveglianza che avrebbe potuto allertare della presenza di vandali. L'omessa custodia di tali beni è stata così indicata quale titolo di responsabilità per la rovina attestata dal C.T.U. nominato nel procedimento per A.T.P., mentre tra l'una e l'altra è stato individuato esistente il nesso di causalità diretta.
La difesa attorea ha anche argomentato sulla mancanza di necessità di una “colpa” del custode, la cui responsabilità deriverebbe dal deterioramento dei beni in custodia;
sull'insussistenza del caso fortuito, stante la prevedibilità del deperimento;
sull'insussistenza del fatto del danneggiato.
Il Collegio osserva che il paradigma della responsabilità è riposto, su indicazione della stessa parte attrice, nella custodia.
Va osservato allora come il custode di cose sequestrate in sede penale, ai sensi dell'art. 344
c.p.p., o in sede civile, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.c., opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, ed assume una propria autonoma responsabilità ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose sequestrate.
Si tratta di una responsabilità extracontrattuale, atteso che nessun rapporto di tipo privatistico (riconducibile al contratto di deposito) si instaura nei confronti dei titolari di diritti sulle cose sequestrate.
La domanda volta a sentir dichiarare l'Amministrazione responsabile a titolo di colpa aquiliana ai sensi dell'art. 2043 c.c. non può essere - dunque - direttamente connessa ad alcun titolo contrattuale, in primis all'art. 1177 c.c..
La responsabilità da atto illecito del custode, così individuata, non esclude in assoluto quella dell'Amministrazione che lo abbia nominato, ben potendosi configurare una responsabilità aquiliana per non diligente scelta del custode.
Ai sensi dell'art. 1177 c.c. “l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna” il che fa intendere come l'obbligazione di “custodire” ha natura accessoria rispetto a quella principale di “consegnare”.
Così ragionando, poiché nulla dimostra che al vadano (o siano) stati restituiti i Parte_1
beni danneggiati durante la custodia, si condivide la conclusione del suo difetto di legittimazione.
L'argomento, in sé dirimente, si giustappone all'altro, valevole per i soli beni mobili. 18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Essi, come tutte le parti in causa hanno osservato, sebbene per trarne conclusioni opposte, mai sono stati assunti nella custodia a carico dell'Amministrazione a seguito delle misure penali.
Non se ne è dunque acquisito il peso e neanche l'obbligo di riconsegna, per quanto già riferito.
Né vale a sorreggere la ravvisata responsabilità dell'Amministrazione – neanche sotto il profilo della culpa in eligendo, ossia per aver prescelto un custode inidoneo – la mancata bonifica dei locali frettolosamente rilasciati dal che non avrebbe potuto prelevarli Parte_1 né, data la loro quantità, custodirli in altro modo.
Questo ragionamento tradisce una contraddizione: il proprietario non avrebbe potuto portare altrove i suoi beni mobili per assicurare loro sorte migliore;
ha deciso quindi di lasciarli in situ ma pretenderebbe che a svolgere quel gravoso compito che lui stesso ha ritenuto oltre le sue materiali possibilità debba essere l'Amministrazione cittadina, parte lesa dal reato ascrittogli. Ed infatti, se può convenirsi che, nel caso di sequestro di beni destinati - per natura, dimensioni o quantità - ad essere custoditi in appositi locali, la scelta del custode implica necessariamente anche quella del luogo dove la custodia deve essere svolta, non appare invece condivisibile il presupposto da cui muove il ragionamento dell'attore che si assume danneggiato.
La tesi degli appellanti vede una condotta lesiva laddove la decisione di lasciare alla possibile vandalizzazione non è dipesa dal custode giudiziale ma dalla stessa determinazione del proprietario di non asportare altrove i suoi beni.
Sennonché, nessuna decisione simile è stata assunta dal custode, né essa può dirsi implicata dal non essere i beni trasportabili altrove.
Neanche in questo secondo caso il custode che non ne ha assunto la cura potrebbe esserne responsabile dei danni che non abbia direttamente procurato.
Non è dipesa dal custode, infatti, la scelta del luogo di ricovero e a stabilire l'adeguatezza dell'idoneità dei locali non sono stati gli organi dell'Amministrazione, ma lo stesso
. Parte_1
Non è dunque imputabile alle parti appellate, già convenute, la errata valutazione dell'idoneità e la sicurezza dei locali, né può da queste pretendersi l'adozione di sistemi di sicurezza eccedenti rispetto alla conservazione dei soli immobili (in argomento, Cassazione civile, sez. III 24.05.1997 n. 4635). 19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Il mancato prelevamento e trasferimento altrove - essenzialmente per l'onerosità delle operazioni di trasloco - non è circostanza imputabile alla o al custode, per svariate Pt_5
ragioni che questa Corte distrettuale ha già avuto modo di sentenziare in analoga fattispecie di cui è stata prodotta la decisione di primo grado e d'appello.
In primo luogo, nessun ostacolo giuridico risulta frapposto alla concessione di congrue proroghe per l'esecuzione dello sgombero in quanto i giorni accordati al per Parte_1
provvedervi avrebbero potuto ottenere un differimento, ove richiesto.
È invece un dato di fatto ampiamente acquisito al giudizio che costui abbia scelto di asportare solo quanto afferente alla sua abitazione.
Il trasloco degli arredi, impianti, stoviglie, masserizie in altro luogo, ancorché difficoltoso ed estremamente oneroso, non è stato giuridicamente impedito in alcun modo dall'autorità procedente.
Cade così la tesi secondo cui il diritto a tenere i beni negli immobili e l'impossibilità giuridica di sgomberarli avrebbero esteso la custodia ai beni contenuti negli appartamenti e negli altri ambienti del complesso.
Come già scritto in altra occasione “Il fatto che i locali fossero idonei a custodirli al momento dell'apposizione dei sigilli non poteva, infatti, tradursi in un aggravio di responsabilità del custode, che dei beni custoditi nei locali non poteva e non doveva occuparsi”.
Il sequestro in sé, seguito dalla confisca, ha esposto i locali - e quanto ivi custodito per libera scelta del proprietario - al rischio di deperimento.
L'estensione dell'oggetto del sequestro e della custodia a beni ulteriori, rispetto a quelli analiticamente indicati dall'autorità procedente, è tesi inconsistente, giuridicamente errata, non essendosi realizzata, nella vicenda in valutazione, alcuna “impossibilità giuridica” di sgombero dei beni.
11. In conclusione, la legittimità del sequestro preventivo non è stata mai messa in discussione, tant'è che il procedimento penale è esitato nella confisca degli immobili sequestrati, frutto di lottizzazione abusiva (in quanto eretti in assenza di idoneo titolo edificatorio), come emerge dagli atti allegati.
Ciò sta a significare che viene meno lo stesso presupposto della custodia strumentale alla consegna.
Se gli immobili abusivamente lottizzati, a prescindere dalla sorte amministrativa, non sarebbero stati mai custoditi per essere restituiti bensì per essere acquisiti al patrimonio 20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda comunale o demoliti, né riguardo ad essi, né riguardo quanto al loro interno contenuto si può immaginare la legittimazione attiva del a pretendere il ristoro del danno Parte_1
all'une e altre cose.
Assumere, poi, come fanno gli appellanti, che al proprietario non è stato consentito di assumere la custodia dell'immobile se non nel 2021, integra circostanza ampiamente recessiva rispetto alle ragioni special - preventive assolutamente legittime, trattandosi dell'indagato per il reato di lottizzazione abusiva per il quale era in corso il giudizio penale
(anche per un precedente atto di violazione di sigilli).
In definitiva, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, non è l'inerzia del custode ad aver cagionato i danni, ma quella del loro proprietario, sia per avere lasciato i beni aziendali all'interno di un'area sottoposta a sequestro ed in attesa di giudizio in sede penale, non attivandosi pur avendone facoltà, sia per avere lottizzato abusivamente gli immobili.
Conclusivamente l'appello deve essere rigettato, e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. n. 55/2014, aggiornato ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento, ai valori minimi della tariffa, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
13. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la proposta impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
⎯ rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
⎯ condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in €
9.256,00 per compensi professionali in favore di ciascuna delle parti appellate costituite, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla legge n. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la proposta impugnazione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Rosaria Papa
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