Versione
3 febbraio 1942
3 febbraio 1942
Art. 30.
Con separato provvedimento potra' essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.
Con separato provvedimento potra' essere modificata la composizione degli organi centrali governativi che trattino questioni comunque attinenti ai servizi antincendi, mediante l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'interno.