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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7384/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f./p.i. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mattea Gagliardo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 maggio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6195/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data di revisione.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del
1 c.t.u., in quanto con corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 25 marzo 2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e vista la principale patologia controversa, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 4 aprile 2025).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1 pensione di inabilità a decorrere dalla data di revisione (febbraio 2023) - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in psichiatria del dott. , ma soprattutto per l'accuratezza della disamina compiuta da quest'ultimo Per_1
(cfr. relazione depositata il 19 settembre 2025: “Il Disturbo Affettivo Bipolare è un disturbo dell'umore le cui cause sono molteplici. I sintomi sono diversi, variegati e legati alla fluttuazione dell'umore. Tendenzialmente, le fasi depressive durano di più nel tempo, mentre le fasi maniacali o ipomaniacali durano meno. Il passaggio tra queste due fasi può essere relativamente lungo, consentendo al paziente un periodo di lungo benessere. I principali sintomi presenti nella fase maniacale sono l'elevazione del tono dell'umore, l'aumento della velocità del pensiero, la fuga delle idee, la logorrea, la riduzione del bisogno di sonno, l'aumento della libido, della socievolezza, le idee di grandiosità e dell'autostima. Dal punto di vista clinico e diagnostico è importante distinguere tra mania e ipomania. La mania si differenzia dall'ipomania sia per l'intensità dei sintomi che per la presenza di sintomi psicotici. Durante la fase depressiva, i sintomi vissuti dal paziente sono sovrapponibili a quelli di una depressione. Da ricordare anche il Disturbo Ciclotimico, ben più grave, in quanto caratterizzato dalla cronica oscillazione del tono dell'umore con numerosi episodi di mania e depressione e dalla necessità di frequenti ricoveri anche in TSO. Nel caso in esame, il disturbo va classificato nella forma grave, caratterizzata da frequenti episodi di riacutizzazione e soprattutto resistente alla terapia psicofarmacologica praticata. Inoltre, sono coesistenti spunti ossessivo-fobici e disturbi della condotta. Tale corredo sintomatologico ci consente di considerare la prognosi quod valetudinem indubbiamente sfavorevole. Passando alla valutazione delle patologie in
2 esame, al Disturbo Bipolare grave resistente alla terapia psicofarmacologica con spunti ossessivo- fobici e disturbi della condotta va attribuita una percentuale pari al 100% (cod. 2201 pag. 458, tabella indicativa delle percentuali di invalidità D.M. del 05-02-92, modificata con D.M. del 14-06-
94); all'Insufficienza renale di IV° grado secondaria a ADPKD e alla Policistosi renale (patologie concorrenti) va attribuito il 40% (cod. 6482, pag. 453, stessa tabella) mentre all'Endometriosi profonda infiltrante IV° stadio AFSR va attribuito il 20% (non tabellata). Pertanto, l'attrice, va giudicata soggetto con totale inabilità lavorativa pari al 100% con diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita di revisione, ovvero dal mese di febbraio del 2023”).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di Parte_1 inabilità a decorrere dalla data di revisione (febbraio 2023).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore della procuratrice della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Pt_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data di revisione
(febbraio 2023); condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Mattea Gagliardo, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7384/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f./p.i. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Mattea Gagliardo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 21 novembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 maggio 2024 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6195/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data di revisione.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del
1 c.t.u., in quanto con corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 25 marzo 2025, ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_1
e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo
(cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza e vista la principale patologia controversa, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in psichiatria (cfr. ordinanza del 4 aprile 2025).
Ciò detto, l'opposizione va accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1 pensione di inabilità a decorrere dalla data di revisione (febbraio 2023) - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in psichiatria del dott. , ma soprattutto per l'accuratezza della disamina compiuta da quest'ultimo Per_1
(cfr. relazione depositata il 19 settembre 2025: “Il Disturbo Affettivo Bipolare è un disturbo dell'umore le cui cause sono molteplici. I sintomi sono diversi, variegati e legati alla fluttuazione dell'umore. Tendenzialmente, le fasi depressive durano di più nel tempo, mentre le fasi maniacali o ipomaniacali durano meno. Il passaggio tra queste due fasi può essere relativamente lungo, consentendo al paziente un periodo di lungo benessere. I principali sintomi presenti nella fase maniacale sono l'elevazione del tono dell'umore, l'aumento della velocità del pensiero, la fuga delle idee, la logorrea, la riduzione del bisogno di sonno, l'aumento della libido, della socievolezza, le idee di grandiosità e dell'autostima. Dal punto di vista clinico e diagnostico è importante distinguere tra mania e ipomania. La mania si differenzia dall'ipomania sia per l'intensità dei sintomi che per la presenza di sintomi psicotici. Durante la fase depressiva, i sintomi vissuti dal paziente sono sovrapponibili a quelli di una depressione. Da ricordare anche il Disturbo Ciclotimico, ben più grave, in quanto caratterizzato dalla cronica oscillazione del tono dell'umore con numerosi episodi di mania e depressione e dalla necessità di frequenti ricoveri anche in TSO. Nel caso in esame, il disturbo va classificato nella forma grave, caratterizzata da frequenti episodi di riacutizzazione e soprattutto resistente alla terapia psicofarmacologica praticata. Inoltre, sono coesistenti spunti ossessivo-fobici e disturbi della condotta. Tale corredo sintomatologico ci consente di considerare la prognosi quod valetudinem indubbiamente sfavorevole. Passando alla valutazione delle patologie in
2 esame, al Disturbo Bipolare grave resistente alla terapia psicofarmacologica con spunti ossessivo- fobici e disturbi della condotta va attribuita una percentuale pari al 100% (cod. 2201 pag. 458, tabella indicativa delle percentuali di invalidità D.M. del 05-02-92, modificata con D.M. del 14-06-
94); all'Insufficienza renale di IV° grado secondaria a ADPKD e alla Policistosi renale (patologie concorrenti) va attribuito il 40% (cod. 6482, pag. 453, stessa tabella) mentre all'Endometriosi profonda infiltrante IV° stadio AFSR va attribuito il 20% (non tabellata). Pertanto, l'attrice, va giudicata soggetto con totale inabilità lavorativa pari al 100% con diritto alla pensione di inabilità a partire dalla data della visita di revisione, ovvero dal mese di febbraio del 2023”).
Stante quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di Parte_1 inabilità a decorrere dalla data di revisione (febbraio 2023).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore della procuratrice della ricorrente giusta dichiarazione ex art. 93 Pt_1
c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che presenta i requisiti Parte_1
sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità a decorrere dalla data di revisione
(febbraio 2023); condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Mattea Gagliardo, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di Parte_1 quest'ultima, che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 24/11/2025
Il Giudice del Lavoro
IO TO
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