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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/09/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 941/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.941/25 vertente tra
Avv. nato a [...], (SI), il 28.06.1967, in proprio, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Montepulciano, via E. Bernabei, 17, (C.F. ) C.F._1
OPPONENTE CONTRO
, CF , in persona del Ministro Pro Tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4
EL SK
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione a decreto liquidazione
All'udienza del 11.9.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni dell'opponente “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in premessa, riformare il decreto di liquidazione emesso dal Dott. Andrea Grandinetti il 28.4.2025, depositato in data 8.5.2025, liquidando all'opponente per la difesa di ufficio svolta in favore di SK EL nel procedimento penale n. 2874/2019 R.G.N.R., n. 2438/20219 R.G.G.I.P., la somma di € 2.445,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 14,64 per spese, o la somma maggiore o minore che la Signoria Vostra riterrà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 12.5.2025 l'Avv.
Pagina 1 esponeva : di essere stato in data 4.10.2019 nominato Parte_1 difensore d'ufficio del signor SK EL, nel procedimento penale n. 2874/2019 R.G.N.R.; che a seguito di applicazione di misura cautelare era stato fissato interrogatorio di garanzia dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Siena, incombente per il quale il difensore, previo studio degli atti, assisteva l'indagato; che successivamente a tale udienza l'indagato decideva di nominare un difensore di fiducia, e che il difensore terminata la propria opera richiedeva i compensi, richiesta rimasta senza alcuna risposta, che la notula ( comprensiva delle voci:
“fase di studio” e “fase decisionale”) era vidimata dal Consiglio dell'ordine professionale;
che in mancanza di pagamento il difensore si attivava per ottenere decreto ingiuntivo che diveniva esecutivo , veniva quindi notificato rituale atto di precetto e quindi avviato il pignoramento;
che tale pignoramento, effettuato in data 29.12.2020, dava però esito negativo non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto beni utilmente pignorabili;
che erano anche effettuate ricerche presso l'Agenzia delle Entrate e presso il PRA ma senza esito;
che era quindi depositata istanza di liquidazione compensi di euro 2.445,00 oltre rimborso forfettario iva e cap, nonché di euro 14,64 a titolo di spese sostenute per il recupero (1.710,00 per l'attività difensiva svolta euro 500,00 per il richiesto decreto ingiuntivo euro 135,00 per il precetto ed euro 100,00 per il pignoramento) ; che il giudice penale quantificava le spettanze del difensore in complessivi euro 1.140,00, che poi nella specifica dei compensi si riducevano, senza alcun comprensibile motivo, ad euro 900,00, di cui euro 405,00 per fase di studio ed euro 495,00 per fase istruttoria e/o dibattimentale (entrambi i valori dichiarati come liquidati ai minimi tariffari) poi erano ulteriormente ridotti di 1/3, ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, ad euro 600,00;
che nulla era liquidato a titolo di compensi e spese per l'obbligatoria attività di recupero svolta dal difensore. Formulava quindi le conclusioni di cui in epigrafe Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il e SK EL non si Controparte_1 costituivano e dev'esserne dichiarata la contumacia . All'udienza del 11.9.2025 la causa era rimessa in decisione .
L'opposizione è parzialmente .fondata e sarà decisa anche in adesione all'orientamento già espresso dall'Ufficio
Il Difensore Avv.to ha senz'altro svolto , sulla base della Parte_1 documentazione prodotta l'attività di studio ( riconosciuta nel decreto impugnato) . Deve condividersi la valutazione del giudice penale che ha considerato la fase istruttoria e non decisoria : la fase istruttoria e di trattazione comprende la raccolta delle prove, la partecipazione alle udienze, interrogare testimoni e svolgere attività probatoria mentre la fase decisionale implica la preparazione delle conclusioni e la discussione della causa prima del provvedimento del giudice;
L'assistenza all'interrogatorio è atto tipico della fase istruttoria e non può rientrare in quella decisoria .
Quanto alla quantificazione del compenso, la giudicante richiamato il principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82
Pagina 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 31404), considerata la semplicità del caso ( per quello che si evince, non avendolo l'opponente indicato , il capo d'imputazione atterebbe al reato di minaccia ) e la natura dell'attività professionale svolta , assistenza all''interrogatorio in una sola udienza. Alla luce degli elementi che precedono, quindi, appare congruo quanto liquidato dal giudice penale che deve essere quindi confermato
Non può essere invece condivisa l'argomentazione del giudice penale sul mancato riconoscimento delle spese pe ril recupero del credito L'opposizione è sul punto fondata, dovendosi dare continuità al principio, chiaramente ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione nelle più recenti pronunce, ( laddove il giudice di prime cure ha richiamato giurisprudenza di legittimità risalente nel tempo ) .da ultimo si legge n Cass 7275/23 Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato (Cass. n. 40073/2021; n. 22579/2019; n. 27854/2011). È stato anche chiarito che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio» (Cass. n. 8359/2020). Nella specie il ricorrente ha documentato di aver svolto ogni attività per il recupero del credito ( procedimento monitorio atto di precetto ,pignoramenti)
Da ciò consegue che il decreto emesso dal Tribunale di Siena in data deve essere
, in parte qua, revocato Va, pertanto, liquidato in favore dell'Avv. , per quanto sopra specificato, la Parte_1 somma di € 735,00 per il compenso professionale relativo all'attività svolta dinanzi al Tribunale penale di Siena per rimborso dei compensi relativi alla procedura posta in essere ai fini della riscossione delle predette competenze professionali, ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge sulle voci soggette. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza e la contumacia delle della parte
Pagina 3 resistente, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, così provvede 1) In parziale accoglimento dell'opposizione liquida, in favore dell'Avv.
[...]
l'ulteriore importo € 750,00 per il compenso professionale relativo Parte_1 all'attività svolta per la riscossione delle predette competenze professionali, ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge sulle voci soggette, oltre spese per la registrazione della presente sentenza .
2) Conferma per il resto il decreto impugnato
3) Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'imputato, al difensore ed al Pubblico Ministero.
Così deciso in Siena il 18.9.2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.941/25 vertente tra
Avv. nato a [...], (SI), il 28.06.1967, in proprio, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Montepulciano, via E. Bernabei, 17, (C.F. ) C.F._1
OPPONENTE CONTRO
, CF , in persona del Ministro Pro Tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede in Firenze, Via degli Arazzieri, 4
EL SK
OPPOSTI CONTUMACI
OGGETTO: Opposizione a decreto liquidazione
All'udienza del 11.9.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni dell'opponente “Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in premessa, riformare il decreto di liquidazione emesso dal Dott. Andrea Grandinetti il 28.4.2025, depositato in data 8.5.2025, liquidando all'opponente per la difesa di ufficio svolta in favore di SK EL nel procedimento penale n. 2874/2019 R.G.N.R., n. 2438/20219 R.G.G.I.P., la somma di € 2.445,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge ed euro 14,64 per spese, o la somma maggiore o minore che la Signoria Vostra riterrà di giustizia. Con vittoria di compensi e spese di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 12.5.2025 l'Avv.
Pagina 1 esponeva : di essere stato in data 4.10.2019 nominato Parte_1 difensore d'ufficio del signor SK EL, nel procedimento penale n. 2874/2019 R.G.N.R.; che a seguito di applicazione di misura cautelare era stato fissato interrogatorio di garanzia dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Siena, incombente per il quale il difensore, previo studio degli atti, assisteva l'indagato; che successivamente a tale udienza l'indagato decideva di nominare un difensore di fiducia, e che il difensore terminata la propria opera richiedeva i compensi, richiesta rimasta senza alcuna risposta, che la notula ( comprensiva delle voci:
“fase di studio” e “fase decisionale”) era vidimata dal Consiglio dell'ordine professionale;
che in mancanza di pagamento il difensore si attivava per ottenere decreto ingiuntivo che diveniva esecutivo , veniva quindi notificato rituale atto di precetto e quindi avviato il pignoramento;
che tale pignoramento, effettuato in data 29.12.2020, dava però esito negativo non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto beni utilmente pignorabili;
che erano anche effettuate ricerche presso l'Agenzia delle Entrate e presso il PRA ma senza esito;
che era quindi depositata istanza di liquidazione compensi di euro 2.445,00 oltre rimborso forfettario iva e cap, nonché di euro 14,64 a titolo di spese sostenute per il recupero (1.710,00 per l'attività difensiva svolta euro 500,00 per il richiesto decreto ingiuntivo euro 135,00 per il precetto ed euro 100,00 per il pignoramento) ; che il giudice penale quantificava le spettanze del difensore in complessivi euro 1.140,00, che poi nella specifica dei compensi si riducevano, senza alcun comprensibile motivo, ad euro 900,00, di cui euro 405,00 per fase di studio ed euro 495,00 per fase istruttoria e/o dibattimentale (entrambi i valori dichiarati come liquidati ai minimi tariffari) poi erano ulteriormente ridotti di 1/3, ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, ad euro 600,00;
che nulla era liquidato a titolo di compensi e spese per l'obbligatoria attività di recupero svolta dal difensore. Formulava quindi le conclusioni di cui in epigrafe Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, il e SK EL non si Controparte_1 costituivano e dev'esserne dichiarata la contumacia . All'udienza del 11.9.2025 la causa era rimessa in decisione .
L'opposizione è parzialmente .fondata e sarà decisa anche in adesione all'orientamento già espresso dall'Ufficio
Il Difensore Avv.to ha senz'altro svolto , sulla base della Parte_1 documentazione prodotta l'attività di studio ( riconosciuta nel decreto impugnato) . Deve condividersi la valutazione del giudice penale che ha considerato la fase istruttoria e non decisoria : la fase istruttoria e di trattazione comprende la raccolta delle prove, la partecipazione alle udienze, interrogare testimoni e svolgere attività probatoria mentre la fase decisionale implica la preparazione delle conclusioni e la discussione della causa prima del provvedimento del giudice;
L'assistenza all'interrogatorio è atto tipico della fase istruttoria e non può rientrare in quella decisoria .
Quanto alla quantificazione del compenso, la giudicante richiamato il principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82
Pagina 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 31404), considerata la semplicità del caso ( per quello che si evince, non avendolo l'opponente indicato , il capo d'imputazione atterebbe al reato di minaccia ) e la natura dell'attività professionale svolta , assistenza all''interrogatorio in una sola udienza. Alla luce degli elementi che precedono, quindi, appare congruo quanto liquidato dal giudice penale che deve essere quindi confermato
Non può essere invece condivisa l'argomentazione del giudice penale sul mancato riconoscimento delle spese pe ril recupero del credito L'opposizione è sul punto fondata, dovendosi dare continuità al principio, chiaramente ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione nelle più recenti pronunce, ( laddove il giudice di prime cure ha richiamato giurisprudenza di legittimità risalente nel tempo ) .da ultimo si legge n Cass 7275/23 Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art. 116 D.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato (Cass. n. 40073/2021; n. 22579/2019; n. 27854/2011). È stato anche chiarito che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero (nella specie attraverso l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto ed il verbale di pignoramento immobiliare negativo), ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio» (Cass. n. 8359/2020). Nella specie il ricorrente ha documentato di aver svolto ogni attività per il recupero del credito ( procedimento monitorio atto di precetto ,pignoramenti)
Da ciò consegue che il decreto emesso dal Tribunale di Siena in data deve essere
, in parte qua, revocato Va, pertanto, liquidato in favore dell'Avv. , per quanto sopra specificato, la Parte_1 somma di € 735,00 per il compenso professionale relativo all'attività svolta dinanzi al Tribunale penale di Siena per rimborso dei compensi relativi alla procedura posta in essere ai fini della riscossione delle predette competenze professionali, ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge sulle voci soggette. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza e la contumacia delle della parte
Pagina 3 resistente, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, così provvede 1) In parziale accoglimento dell'opposizione liquida, in favore dell'Avv.
[...]
l'ulteriore importo € 750,00 per il compenso professionale relativo Parte_1 all'attività svolta per la riscossione delle predette competenze professionali, ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge sulle voci soggette, oltre spese per la registrazione della presente sentenza .
2) Conferma per il resto il decreto impugnato
3) Compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento all'imputato, al difensore ed al Pubblico Ministero.
Così deciso in Siena il 18.9.2025 Il giudice Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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