TRIB
Sentenza 20 agosto 2024
Sentenza 20 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/08/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ENRICA MANGIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANNA CHIARA BERGAMI Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque la discriminatorietà del licenziamento intimato da al sig. con lettera datata 25/05/2023 per Controparte_1 Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
2) Condannare la convenuta (P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in via Verdi, 1 Zibido San Giacomo Controparte_2
(MI) in via principale ai sensi dell'art. 18 L. n.300/70 come modificato dalla L. n. 92/2012, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.960,96 mensili (1.810,12x13/12), maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale. in via subordinata, condannare in persona come sopra, ai sensi dell'art. 18 L. n. Controparte_1
300/70 come modificato dalla L. n. 92/2012, al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto mensile di € 1.960,96 e comunque non inferiore a 12 mensilità, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 3) il tutto oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria, con sentenza immediatamente esecutiva come per legge. 4) Con vittoria delle somme dovute a titolo di compensi professionali ex DM 55/2014 oltre rimborso forfetario, accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA, senza accettare inversione dell'onere della prova e fermi restando i poteri istruttori del Giudice ex art. 421 c.p.c., si chiede, occorrendo: 1) Ammissione di prova per interpello e per testi sui capitoli di cui in narrativa, nonché su quanto eventualmente ex adverso dedotto, preceduti dalla locuzione: “ è vero che” indicando a testimoni:
, , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
, dott.ssa , Ing. Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Persona_1 on riserva di indicazione di altri testi. Tes_10
2) Ordinare alla convenuta la produzione in giudizio delle fatture di acquisto della Controparte_1
MAICOPRESSE GK 1650 Hybrid e di dismissione della pressa marca STP modello 420;
3) Ordinare alla convenuta la produzione in giudizio delle “Schede di produzione” e delle “Griglie di controllo produzione” dalle quali risultino le presse e lavorazioni eseguite dal ricorrente presso nei Controparte_1 giorni di sua presenza al lavoro per il periodo decorrente dall'agosto 2021 sino alla data del suo licenziamento.
4) che sia disposta, ove occorra, una CTU medico-legale sulla persona del ricorrente al fine di accertare la sua condizione di handicap, secondo la accezione comunitaria del termine e la riconducibilità a responsabilità della datrice di lavoro della responsabilità delle patologie rilevate a carico del ricorrente e Controparte_1 determinanti le limitazioni prescritte dal medico competente;
5) che sia disposta l'acquisizione degli atti e verbali di causa dei procedimenti R.G.n.399/2019 (fase sommaria) ed R.G.n.1111/2019 Tribunale di Pavia aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato in data 03.08.2018 al sig. da conclusisi rispettivamente con ordinanza Pt_1 Controparte_1
n.2450/2019 e sentenza n.198/2020;
6) che sia ordinata alla convenuta la produzione di ogni documento utile ai fini di causa;
7) che ex art. 421 c.p.c. sia disposto d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE NEL MERITO Voglia il Tribunale adito respingere tutte le domande svolte in ricorso introduttivo dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, volendone vagliare altresì la temerarietà con riferimento alle domande inerenti l'asserita discriminazione, ritorsione, causa illecita determinante, causa sanitaria imputabile al datore di lavoro;
con condanna di parte avversa al pagamento delle spese legali della presente procedura IN VIA ISTRUTTORIA Fermi gli oneri di allegazione e prova tutti facenti capo a parte avversa;
in relazione ai soli obblighi spettanti a parte convenuta riguardo alla prova di legittimità del licenziamento e, altresi', quale onere secondario rispetto agli oneri primari spettanti a controparte in relazione agli altri capi di domanda, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova, premesso il “vero che”:
1.La società convenuta ha quale oggetto sociale la fusione e pressofusione di metalli non ferrosi;
2.La Società, concretamente, si occupa di pressofusione di getti in alluminio e la stessa attraverso il processo di pressofusione trae dall'alluminio fuso oggetti, sulla base delle specifiche richieste dei cliente. Tali oggetti sono di utilizzo comune inerendo svariati ambiti quali maniglie per porte, elementi strutturali per macchine, poltrone, piantane, elementi di supporto di oggetti in alluminio…..
3.I getti di alluminio delle macchine di pressofusione possono avere diverse dimensioni, andando dai pochi grammi fino a diversi kilogrammi (5 kg)
4. In azienda nel corso degli anni sono state installate n. 7 macchine c.d. presse che vanno da 320 tonnellate a 1.200 tonnellate;
5.In particolare: delle 7 presse presenti, due macchine producevano particolari non ferrosi di grosse dimensioni e di pesi superiori ai 3Kg, mentre le rimanenti 5 macchine erano di piccole dimensioni e idonee a produrre particolari di massimo 1,5 Kg di peso totale, inclusa la matarozza;
6.I macchinari di cui si tratta sono automatizzati, cosi' che necessitano di attività sia di carattere fisico- materiale che tecnologico;
7.Il ricorrente, Sig. , unitamente al Collega Sig. , svolgevano al momento del licenziamento Pt_1 Tes_6 presso l'azienda attività di “operatore d'isola”, occupandosi di prelevare i pezzi metallici dall'uscita della macchina posti sul nastro, controllarli visivamente per verificare che non abbiano difetti evidenti, eliminare eventualmente residui di matarozza e posizionarli nelle casse;
8.In azienda, i soggetti menzionati, erano gli unici ad occuparsi solo di tali attività sulle presse di piccole dimensioni, attività che rappresentano una minima porzione rispetto alle attività complessive da compiersi sulle macchine;
9.Gli stessi e - in particolare per quanto qui di interesse il ricorrente Sig. - non operavano su presse di Pt_1 grandi dimensioni né, in relazione a quelle di piccole dimensioni, svolgevano attività ulteriori e diverse rispetto a quanto innanzi menzionato;
10.Viceversa, tutti gli altri dipendenti addetti al reparto Fonderia, operavano indistintamente su tutte le presse
– sia di grandi che di piccole dimensioni – sulle quali periodicamente ruotavano;
11.In particolare gli altri lavoratori erano in grado di compiere attività sulle presse di grandi e piccole dimensioni quali: cambi di stampo su tutti i macchinari, attività di preparazione alla produzione delle macchine di ogni tipo, cambio della posizione di iniezione (in quanto a seconda della grandezza dello stampo, lo stampo medesimo ha una posizione di fissaggio alla macchina e nel retro uno stelo che cambia posizione in altezza dovendosi apporre dei distanziali di metallo pesante), attivazione, sospensione e blocco delle macchine di ogni dimensione, settaggio dei pulsanti e giunti, inserimento delle sicurezze, cambio del massello in acciaio di iniezione ( da spostare e posizionare con il carro ponte) serraggio degli stampi, allacciamenti dei raffreddamenti, montaggio dei martinetti sullo stampo, collegamenti elettrici del sistema LSC ( tecnologia specifica in uso all'azienda), collegamenti elettrici e oliodinamici, caricamenti dei settaggi, preparazione dei ferri trancia, operazioni relative al robot quali avvio, blocco, cambio posizione di presa, cambio degli ugelli di lubrifica, cambio della pinza;
12.In relazione ai singoli lavoratori: Sig. assunto nel 2001 e attualmente pensionato e in regime di collaboratore co co co presso Controparte_3
l'azienda. Lo stesso svolge, e ha sempre svolto anche da dipendente, l' attività di Responsabile del reparto fonderia, essendo in grado di svolgere ogni adempimento necessario tra quelli innanzi indicati, oltre che configurare le macchine di ogni tipo e dimensione affinchè produca correttamente i pezzi, gestire gli equipaggiamenti di raffreddamento, gestire i forni fusori, seguire ogni fase del loro funzionamento godendo di un livello di competenze nettamente superiore ad ogni dipendete in azienda ed essendo sovraordinato a tutti i lavoratori del reparto;
- : assunto nel 2004 e addetto allo stampaggio. Lo stesso svolge in azienda ogni attività tra quelle Tes_11 indicate al capitolo precedente ad eccezione dell'attività da compiersi sui robot e sulla parte elettrica;
: assunto nel 2017 con mansioni di fuochista , si occupa della gestione del caricamento dei Testimone_5 forni, la pulizia degli stessi, il loro mantenimento, la distribuzione dell'alluminio sui forni medesimi, il cambio lega, la raccolta matarozze, il trasporto dei panetti di metallo in fonderia;
- assunto nel 2022 anch'esso con mansioni di fuochista, svolgendo attività del tutto analoghe Parte_2
a quelle innanzi menzionate per il Sig. Tes_5 - assunto nel 2004, addetto alla preparazione dei ferri trancia nelle presse verticali Testimone_3 occupandosi tale lavoratore della parte meccanica, pneumatica ed elettrica dei ferri trancia delle presse verticali;
- : assunto nel 2021, lo stesso svolge tutte le attività già in precedenza indicate al punto 11 Parte_3 rispetto alle presse di tutte le dimensioni, oltre ad alcune ulteriori attività inerenti l'aspetto robotico dei macchinari di cui si tratta, quali il cambio pinze, ugelli, attivazione e spegnimento dei medesimi, posizionamento della presa, messa del pezzo in trancia, posizionamento del pezzo in generale;
- : assunto nel 2021, lo stesso svolge le stesse attività al punto precedente indicate;
Persona_2
- : assunto nel 2015, il quale svolge ogni tipo di attività sulle presse di cui al punto 11, ad Persona_3 esclusione di quelle inerenti l' utilizzo dei robot;
- : assunto nel 2003 con il ruolo di vice capo della fonderia e, dunque, vice di a cui si Testimone_12 CP_3 sostituisce in caso di assenza del responsabile, oltre ad occuparsi in senso amplio di tutto cio' che inerisce la programmazione dei robot, delle macchine e dei PLC, ovvero gli attuatori elettrici che permettono l'automazione consentendo di creare il circuito di controllo e comando di tutti gli elementi elettronici e pneumatici dei macchinari in questione;
- : assunto nel 2012, lo stesso svolge ognuna delle attività innanzi indicate al punto 11, Controparte_4 incluso l'utilizzo dei robot;
svolge inoltre il ruolo specifico di capo turno di fonderia;
- : assunto nel 2006 con compiti di addetto alle macchine e anche in relazione alle presse sia di Tes_13 grandi che di piccole dimensioni
- : assunto nel 2016 e specializzato nei ferri trancia, occupandosi della parte meccanica, Testimone_14
p rica degli stessi oltre ad essere addetto allo stampaggio con utilizzo dei robot, eseguendo anche i settaggi delle presse;
- assunto nel 2007 svolge ogni attività tra quelle in precedenza indicate al punto 11 in Persona_4 relazione alle presse, con utilizzo anche dei robot;
13.il Sig. svolgeva in azienda all'atto del licenziamento e anche nel periodo precedente-dal 2019 attività Pt_1 solo sulle piccole presse e in relazione solo al ricevimento del pezzo dal nastro, la sua verifica e la messa in casse, risultando necessario per ogni altra attività l'intervento di lavoratori diversi;
13 bis. In azienda, vi sono altri lavoratori addetti a reperti diversi e con competenze e mansioni diverse da quelle del reparto fonderia quali:
- , addetto al reparto officina con mansioni di attrezzista;
Parte_4
- Sig. , addetto al reparto officina con mansioni di attrezzista;
Tes_15
- Sig. , addetto all'ufficio tecnico;
CP_5
- , segretaria addetta all'ufficio; Pt_4 Parte_5
- Sig. , addetto all'Ufficio tecnico;
Tes_16
- Sig. , segretaria addetta all'Ufficio; Testimone_17
- Sig. , addetto all'Ufficio; Testimone_18
- Sig. , Direttore Generale Tes_19
14. L'azienda, nell'anno 2022, sostituiva una pressa di piccole dimensioni – la quale veniva dismessa venduta nel maggio 2022 - con una grande macchina destinata alla produzione di pezzi metallici di grande dimensioni;
15., tale grande macchina veniva acquistata alla fine dell'anno 2021, giungeva fisicamente presso lo stabilimento nel luglio 2022, veniva installata nell'ottobre 2022 e messa progressivamente in produzione, sino al compimento di tutte le attività preliminari e necessarie alla messa in produzione completa, nel maggio 2023;
16. Si tratta di macchinario acquistato con installata una tecnologia “ standard” differente da quella specifica in uso all'azienda (LSC, Lubrifica Stampo Chiuso), cosi' che si rendeva necessario, al fine di renderla operativa al pieno delle proprie potenzialità, un suo adattamento, essendo necessaria la conversione di tutti gli stampi di grandi dimensioni presenti sulle altre grandi presse, per adattarli alla nuova;
17. . Il processo di conversione degli stampi ( per esempio modifiche di adattamento dei canali sulle matrici per flusso di lubrifica, adattamenti dei ferri di trancia, per alcuni ferri di trancia adattamenti per l'impiego sulla pressa verticale che risultava di maggiori dimensioni, con conseguente sistemazione dei lardoni, dei fori di spinta, ecc…) è stata effettuata dall'Ufficio Tecnico interno all'azienda, nella persona del lavoratore Sig.
[...] Part
in sinergia con tecnici esterni nella persona del Sig. azienda OCS, azienda Tes_16 Pt_6
18. La messa in conversione del nuovo macchinario e la sua messa in produzione, avvenivano gradualmente nel corso del tempo, sino a giungere a definizione nella primavera del 2023
19. Le macchine/presse complessive in azienda, all'atto della sostituzione della piccola con la grande macchina di cui si tratta, si sono mantenute nel numero di 7 ma con un cambio di rapporto numerico essendo divenute 4 le presse di grandi dimensioni e 3 quelle di dimensioni;
20. All'epoca del licenziamento, in azienda, non vi era alcun ruolo alternativo – né al medesimo livello di inquadramento né in inquadramento eventualmente inferiore – nel quale poter reimpiegare il lavoratore essendo l'organigramma privo di posizioni vacanti;
21. dall'epoca del licenziamento nessun lavoratore è stato piu' assunto in azienda;
22. la convenuta aveva in forza all'atto del licenziamento del Sig. , n.26 dipendenti;
nel mese di ottobre Pt_1 2023 risolveva il rapporto di lavoro per dimissioni altresi' un ulteriore dipendente e ad oggi l'azienda ha in forza n. di 23 dipendenti;
23. il ricorrente è iscritto al sindacato a far data dall'anno 2028; CP_6
24.il ricorrente ha prescrizione da parte del medico competente di limitazioni lavorative a far data dall'anno 2019; 25. il Sig. dipendente dell'azienda, ha prescrizione di limitazioni di attività lavorativa avendo Parte_8 invalidità enefici di cui alla Legge 104. Si indicano a testi i Sig.ri:
- Dott. Tes_10
- Tes_11
- Testimone_12
- Controparte_3
- Parte_8
- Controparte_7
- CP_8
- Parte_2
- Persona_3
- CP_9
- , Testimone_5
- Testimone_3
- Testimone_18
- ; Controparte_4
- Testimone_14
- Tes_16
- Titolare impresa individuale Pt_6
- Legale rappresentante società OCS Part
- Legale rappresentante società Per la denegata ipotesi di ammi e di prova avversaria, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi innanzi indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I FATTI RILEVANTI PER LA DECISIONE
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni delle parti. È anche opportuno preliminarmente osservare che i documenti depositati e le circostanze pacifiche definiscono con completezza e precisione il quadro fattuale da esaminare, senza la necessità di dar corso all'attività istruttoria orale proposta negli atti introduttivi e richiamata nelle conclusioni definitivamente rassegnate (sul punto si tornerà in seguito). è stato assunto da quale operaio, dal 3 maggio 2004, con Parte_1 Controparte_1 contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato poi a tempo indeterminato, ed è stato inquadrato dal gennaio 2006 nel terzo livello di cui al CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica (docc. 2 e 3 allegati al ricorso introduttivo); la resistente, infatti, si occupa della pressofusione di oggetti in alluminio di varie dimensioni (circostanza pacifica;
si vedano, inoltre, l'oggetto sociale risultante dalle visure CCIAA depositate da entrambe le parti quali docc. 1). Con lettera del 25 maggio 2023, ricevuta dal ricorrente lo stesso giorno (doc. 6 di parte ricorrente) la resistente ha intimato a il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rappresentato Parte_1 dall'esigenza di ganizzazione aziendale mediante l'incremento della produzione di manufatti di maggiore peso e dimensioni. Pare opportuno riportare, di seguito, il contenuto della lettera in esame, per la parte che qui interessa.
“Cortese sig. siamo spiacenti di doverLe comunicare, con la presente, il recesso dal Suo Parte_1 rapporto di la otivo oggettivo. I motivi del recesso sono determinati dalla necessaria ed urgente riorganizzazione dell'azienda in considerazione delle diverse condizioni in cui attualmente ci si trova ad operare, che rendono indispensabile una diversa risposta alle esigenze attuali del mercato e, in conseguenza, una diversa gestione delle risorse. In particolare, l'azienda ha orientato in via sempre più incisiva la propria produzione alla realizzazione di prodotti di maggiori dimensioni e peso con l'ampliamento della gamma dei getti di alluminio. Così, come a Lei noto, si è operata la sostituzione di una pressa di 400 tonnellate marca STP modello 420 – che era tra quelle piccole a cui Lei era adibito – con una nuova macchina di pressofusione MAICOPRESSE GK 1650 Hybrid avente una forza di chiusura sino a 1650 tonnellate. Delle 7 macchine di pressofusione ad oggi presenti in Azienda, ormai tre producono getti di medio e grandi dimensioni con un peso complessivo con materozza anche superiore ai 15 Kg.
Considerato che
la Sua attività in azienda viene prestata in applicazione ai soli macchinari presso fusori di piccole dimensioni, tra i quali quello innanzi indicato e sostituito, purtroppo la riduzione del numero di macchinari ci impone di rinunciare alla Sua prestazione. Prima di giungere alla determinazione della risoluzione, abbiamo attentamente valutato la possibilità di impiegarla in azienda in altre posizioni lavorative (anche implicanti mansioni professionalmente inferiori a quelle da Lei attualmente svolte) ma, purtroppo, non ve ne sono di disponibili e idonee ad essere proficuamente ricoperte. Alla luce di quanto esposto e nostro malgrado, con la presente siamo a doverLe comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo”. Va poi osservato che a partire dal 2015 il medico competente, pur confermando l'idoneità dell'attore alle mansioni assegnate, ne ha prescritto lo svolgimento con limitazioni, definite nel corso del tempo. In particolare, nel giudizio di idoneità del 30 aprile 2015 (doc. 11 allegato al ricorso) è stato prescritto di
“evitare sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale, in particolare il tratto cervicale”; la medesima limitazione è stata ribadita il 19 aprile 2016, mentre nei giudizi d'idoneità dell'aprile 2017 e dell'aprile 2018 è stato indicato di “evitare sovraccarico biomeccanico colonna vertebrale”, tout court e non solo del tratto cervicale (doc. 12 di parte ricorrente). A seguito di ripetuti episodi di lombalgia e di cervicalgia, attestati dai certificati di malattia e da dichiarazione del medico di fiducia (docc. sub 14 e 15 di parte ricorrente), in data 14 giugno 2018 il medico competente ha così dichiarato: “In relazione alla documentazione ricevuta da parte del sig il lavoratore può Parte_1 svolgere le seguenti mansioni: - addetto alla pressa – addetto alla trancia con pezzi del peso inferiore a 3Kg.” (doc.16, sempre di parte ricorrente). Dopo un accesso al pronto soccorso per cervicalgia avvenuto il 26 giugno 2018, il medico competente, il 3 luglio 2018, ha confermato l'idoneità specifica alle mansioni ma ha precisato:
“ad integrazione della precedente comunicazione, si ribadisce di non adibire il sig. ad attività che Pt_1 comportino il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide (es: staccare/spezzare i pezzi di produzione manualmente” (rispettivamente docc. 17 e 18 del ricorrente). Ulteriori prescrizioni vennero stabilite nei giudizi, sempre confermativi dell'idoneità alle mansioni, del 2 settembre 2019, dell'8 maggio 2020 e del 7 dicembre 2020 (docc. 29 di parte ricorrente). In particolare, il medico competente ha sempre prescritto, in tali giudizi, che "il lavoratore può essere adibito all'utilizzo delle trance con pezzi di peso inferiore ai 3 kg. Adibire a tale mansione per un massimo di 4 h/die. Nel caso in cui il lavoratore venga impiegato per l'intera giornata lavorativa all'attività di tranciatura eseguire pause di 10 min ogni 90 minuti di attività. Può essere adibito all'utilizzo delle presse. Non attività di staccare/spezzare i pezzi di produzione manualmente”; nel giudizio dell'8 maggio 2020 è stata esclusa l'“attività di lubrificazione a mano” e in quello del 7 dicembre 2020 è stato raccomandato “di non adibire il lavoratore ad altre attività che comportino un sovraccarico degli arti superiori e del rachide cervicale (es. lavaggio presse)”.
2 L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, ALLA LUCE DELLE CONCLUSIONI E DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
ha impugnato il licenziamento, ritenendolo illegittimo, anche in quanto discriminatorio, e Parte_1 rincipale, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione. In particolare il ricorrente sostiene:
- l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
- il fatto che alla base del licenziamento ci siano le proprie condizioni di salute, rispetto alle quali la resistente non ha adottato “accomodamenti ragionevoli”, tali da consentire la prestazione lavorativa;
- la conseguente illiceità del licenziamento sia in quanto discriminatorio sia in quanto determinato da un unico motivo illecito;
- l'illegittimità del licenziamento anche a causa del fatto che le proprie condizioni di salute sarebbero imputabili alla datrice di lavoro;
- l'erroneità della (non motivata) scelta del lavoratore da licenziare rispetto ad altri;
- la discriminatorietà del licenziamento anche per motivi sindacali. ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente deducendo, tra l'altro, che: Controparte_1
- e, così come l'altro lavoratore licenziato, si occupava esclusivamente di prelevare, dall'uscita della macchina, i pezzi metallici di piccole dimensioni posti sul nastro, verificando eventuali difetti ed eliminando i residui;
posizionando, infine, i pezzi nelle casse (mansioni sinteticamente definite come quelle di
“operatore d'isola”);
- tale attività, sulle presse di piccole dimensioni, rappresenta una minima parte delle mansioni richieste ai lavoratori della società, ognuno dei quali, a differenza del ricorrente e dell'altro lavoratore licenziato, è in grado di compiere molte attività diverse;
- nel 2022 una pressa di piccole dimensioni è stata sostituita con una grande macchina, messa in esercizio nella primavera del 2023, che produce pezzi del peso di circa 15 kg;
- a seguito della nuova organizzazione aziendale non era stato più possibile utilizzare le prestazioni lavorative del ricorrente (così come quelle dell'altro lavoratore adibito alle stesse mansioni) e pertanto il licenziamento era stato necessario, per giustificato motivo oggettivo;
- non doveva essere cercato alcun “accomodamento ragionevole”, in quanto il licenziamento non era stato irrogato per sopravvenuta inidoneità fisica ma, appunto, per giustificato motivo oggettivo;
- non hanno fondamento neppure le altre argomentazioni di parte ricorrente sulla pretesa illegittimità del licenziamento.
3. LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Esposti, in sintesi, i fatti di causa e richiamate le conclusioni e le argomentazioni delle parti, deve essere, in primo luogo, verificato se sussistesse o meno il giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento. Va al riguardo precisato che l'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone testualmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo. Ne consegue che il lavoratore che, impugnando il licenziamento, chiede l'adempimento in forma specifica del contratto formulando la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ha soltanto l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'evento del licenziamento, mentre spetta al datore di lavoro fornire la prova dei fatti costitutivi che radicano, legittimandolo, l'esercizio del potere di recesso datoriale. Nella fattispecie in esame la società convenuta ha invocato, quale giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato al ricorrente, ai sensi dell'art. 3 del predetto testo di legge, la ragione organizzativa e produttiva descritta nella lettera di licenziamento sopra riportata. Sul punto si è espressa anche di recente la Suprema Corte che, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha chiarito che incombe sul datore di lavoro, anche mediante il ricorso d elementi presuntivi e indiziari, l'onere di provare la sussistenza delle ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nell'assetto aziendale, giustificandone quindi il licenziamento (v. Cass. n. 752/2023). In altri termini, è onere del datore di lavoro fornire la prova, alla stregua degli elementi che vengono in rilievo nel caso concreto, dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del giustificato motivo oggettivo, dell'esistenza del nesso causale tra dette ragioni e l'esercizio del recesso datoriale, nonché dell'impossibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni, in un'ottica di contemperamento tra l'interesse datoriale a perseguire un'organizzazione produttiva ed efficiente e l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto. Applicando il quadro interpretativo sopra delineato alla fattispecie in esame, va ritenuto che la società convenuta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, mancando di dimostrare il nesso eziologico intercorrente tra il riordino dell'attività produttiva e la necessità di recedere dal sinallagma contrattuale per giustificato motivo oggettivo. Dalla lettera di licenziamento risulta, infatti, che il riassetto dei mezzi di produzione ha comportato la sostituzione soltanto di una pressa di piccole dimensioni e che, a seguito di tale sostituzione, su sette macchine utilizzate dalla società resistente solamente tre producono pezzi di grandi dimensioni, di peso incompatibile con le condizioni di salute del sig. . Del resto la stessa resistente, nel capitolo 19 formulato Pt_1 nella propria comparsa, ha così dedotto: “le macchine/presse complessive in azienda, all'atto della sostituzione della piccola con la grande di cui si tratta, si sono mantenute nel numero di 7 ma con un cambio di rapporto numerico essendo divenute 4 le presse di grandi dimensioni e 3 quelle di piccole dimensioni”. Deve, dunque, ritenersi che sulle rimanenti quattro presse piccole fosse e sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'attore. E, infatti, il procuratore speciale della resistente, durante l'interrogatorio libero reso all'udienza del 27 marzo 2024, ha affermato che il ricorrente non è in grado di prestare la propria attività lavorativa unicamente sulle presse n. 1, 2 e 4 (v. verbale dell'udienza), di fatto smentendo quanto diversamente sostenuto nella memoria difensiva a proposito dell'impossibilità di adibire l'attore ad una mansione diversa rispetto a quella di
“operatore d'isola”. La capacità professionale di di svolgere attività ulteriori rispetto alle prestazioni sull'isola Parte_1 risulta, inoltre, dalla sentenza pronunciata da questo tribunale il 12 dicembre 2020, che ha accolto l'impugnazione di un precedente licenziamento del ricorrente, che è stato reintegrato nel posto di lavoro (doc. 9 di parte attrice): infatti, in tale sentenza si dà conto dell'impiego del ricorrente in più mansioni diverse, durante il suo, non breve, percorso lavorativo presso la resistente. Ancora, si osserva che la società convenuta ha dichiarato nella memoria di costituzione che la pressa di piccole dimensioni cui era adibito il ricorrente è stata dismessa nel giugno del 2022 e il documento di trasporto allegato alla comparsa (doc. 3 b) ne attesta effettivamente la consegna all'impresa cessionaria in data 7 giugno 2022: dunque, considerando che la pressa di piccole dimensioni di cui si tratta venne eliminata poco meno di un anno prima rispetto alla data del licenziamento, il ricorrente risulta essere stato, comunque, utilmente impiegato durante tale lungo arco temporale e ciò esclude che vi sia un nesso causale tra l'eliminazione della macchina in esame e la dedotta impossibilità per l'azienda di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente. Né i capitoli di prova dedotti dalla resistente, volti a dimostrare quali fossero le mansioni attribuite ai diversi dipendenti al momento della sostituzione della macchina di cui si tratta con una pressa di grandi dimensioni, possono ritenersi sufficienti a escludere che il ricorrente potesse comunque lavorare presso l'azienda, proprio perché la sua professionalità risultante dalla citata sentenza di questo tribunale, da un lato, e il mantenimento dell'impiego per un anno dopo l'eliminazione della piccola pressa, dall'altro lato, escludono che vi sia nesso causale tra la riorganizzazione della produzione e il licenziamento. Per tutte le ragioni sin qui esposte deve escludersi che parte resistente, che ne aveva l'onere, abbia dimostrato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo affermato nella lettera di licenziamento.
4. LA VERIFICA SULLA NATURA DISCRIMINATORIA DEL LICENZIAMENTO
Come s'è accennato, il ricorrente sostiene che il recesso del datore di lavoro, non giustificato da alcun motivo oggettivo, sia in realtà discriminatorio in ragione delle condizioni di salute accertate dal medico competente e, pertanto, nullo. La norma applicabile a tale riguardo è l'art. 3, comma 3 bis del D. L.vo n. 2016/2003 che, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/78, così dispone: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”. Deve osservarsi, a tal riguardo, che per “disabilità”, secondo la nozione elaborata da fonti sovranazionali e in accordo allo sforzo esegetico compiuto dalla Corte di Giustizia, deve intendersi una “condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione di lunga durata, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che – interagendo con barriere di diversa natura – possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori “(CGCE Cause Riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark), con la precisazione che rientra nell'alveo della categoria di
“disabile” non solo il soggetto investito da una preclusione assoluta allo svolgimento dell'attività professionale, ma anche colui che è ostacolato soltanto parzialmente, purché in modo duraturo, nell'esecuzione della prestazione. In particolare, “per quanto riguarda la nozione del carattere «duraturo» della limitazione, “tra gli indizi che consentono di considerare «duratura» una limitazione figura la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, […], il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona”, mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata “sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali” (CGUE, sentenza, 1.12.2016, cause riunite C 395/2015, punti 54-57)” (dalla motivazione di Cass. n. Per_5
10568/24). La Suprema Corte, inoltre, si è più volte espressa sulla nozione di “adattamenti ragionevoli”, precisando che debbano essere intesi alla stregua “di adeguamenti, “ lato sensu”, organizzativi che il datore di lavoro deve porre in essere al fine di “garantire il principio della parità di trattamento dei disabili” e che si caratterizzano per la loro “appropriatezza”, ovvero per la loro idoneità a consentire alla persona svantaggiata di svolgere l'attività lavorativa, fermo il limite espresso all'adozione di essi rinvenibile nella definizione della Convenzione ONU del 2006 - cui rinvia anche la norma dell'ordinamento interno - laddove si specifica che tale accomodamento non deve imporre “un onere sproporzionato o eccessivo. Si è chiarito che non possono essere dettate, in astratto, prescrizioni cogenti che prescindano dalle circostanze del caso concreto: l'accomodamento infatti postula una interazione fra una persona individuata, con le sue limitazioni funzionali, e lo specifico ambiente di lavoro che la circonda, interazione che, per la sua variabilità, non ammette generalizzazioni;
non a caso anche l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE individua i provvedimenti appropriati che il datore di lavoro deve prendere “in funzione delle esigenze delle situazioni concrete;
metodologicamente, collocato l'adempimento di siffatto obbligo nell'ambito della più ampia categoria dei doveri di correttezza e buona fede, questa Corte ha precisato che la funzione diretta alla protezione della controparte ed il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse altrui pongono come centrale l'esigenza di una valutazione comparata di tutti gli interessi in gioco, al fine di un bilanciato contemperamento;
quindi, occorrerà soppesare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte: l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà; poi l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge;
non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro;
all'esito di questo complessivo apprezzamento, potrà dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga all'imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo “la comune valutazione sociale”” (sempre dalla motivazione di Cass. n.10568/24, conforme a numerose altre). Quanto, infine, al riparto dell'onere probatorio, la pronuncia di legittimità ora in esame ha evidenziato che - a fronte dell'obbligo del lavoratore di dedurre e provare di versare in una condizione limitante, in ragione di menomazioni di carattere fisico o mentale di lunga durata - spetta al datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutti gli adattamenti e le modifiche necessari a tutelare il lavoratore, preservandone lo stato di salute, oppure che l'inadempimento di detto obbligo è dovuto a causa a lui non imputabile. È stato altresì precisato che tale onere probatorio non può ritenersi assolto dalla dimostrazione di un mero tentativo del datore di lavoro di ricollocare il lavoratore, adibendolo a mansioni equivalenti o inferiori, individuate nell'ambito delle prestazioni aziendali fungibili, come imposto dall'ordinario dovere di repechage, ma si traduce nella necessità di trovare soluzioni ragionevoli in relazione alle esigenze concrete del lavoratore. In particolare la Suprema Corte, sempre nella pronuncia n.10568/24, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 6497/2021) ha così osservato: “posto che, circa l'adempimento o meno dell'obbligo legislativamente imposto dall'art. 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003, il comportamento dovuto si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto per il suo profilo di azione, in positivo, volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità, “l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto”. Del resto, una diversa ripartizione dell'onere probatorio - che ponga cioè in capo al lavoratore l'obbligo di allegare e provare l'esistenza di accomodamenti ragionevoli - contrasterebbe con il principio di vicinanza della prova, dal momento che il datore di lavoro dispone certamente di una visione complessiva dell'organigramma aziendale e dei fattori della produzione, rispetto alla quale il lavoratore è - almeno in parte - estraneo. Applicando il quadro interpretativo sin qui richiamato alla fattispecie in esame, si deve ritenere, da un lato, che il ricorrente abbia dimostrato le proprie condizioni di disabilità duratura, che gli imponevano limitazioni nell'attività lavorativa e, dall'altro lato, che la società convenuta non abbia adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata, dal momento che non risulta essersi attivata per collocare diversamente il ricorrente, né ha cercato gli adattamenti adeguati - alla stregua del criterio della ragionevolezza - a tutelare la posizione del lavoratore, ricorrendo, di contro, direttamente allo strumento del licenziamento, che deve, invece, avere natura di extrema ratio. Infatti le circostanze di fatto sopra esposte in merito all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo rendono evidente che si è limitata a dedurre di non poter più impiegare il ricorrente quale “operatore Controparte_1 d'isola”, allorché ha sostituito la pressa di piccole dimensioni con altra più grande, ma non ha dedotto alcuna ricerca di alternative che potessero consentirle di utilizzare la prestazione lavorativa del ricorrente stesso. Anzi, sulla base delle considerazioni già espresse, il mancato assolvimento dell'onere probatorio risulta ancor più evidente laddove si consideri che la resistente non avrebbe dovuto sostenere alcun costo sproporzionato e, come tale, inesigibile all'impresa, per attuare gli accomodamenti opportuni, dal momento che il ricorrente ben avrebbe potuto continuare a svolgere le proprie mansioni sui macchinari di piccole dimensioni, come del resto ha fatto durante il periodo successivo alla dismissione di una delle presse piccole. Deve, quindi, concludersi per la natura discriminatoria del licenziamento di cui si tratta.
5. LE CONSEGUENZE DELLA NATURA DISCRIMINATORIA DEL LICENZIAMENTO
È stato recentemente chiarito che “la qualificazione del licenziamento come discriminatorio, stante l'intima connessione tra l'effetto vietato dell'atto e le conseguenze sanzionatorio, impone la tutela di cui ai primi due commi dell'art. 18 S.d.l.” (dalla motivazione di Cass. n. 14307/24). Ne deriva che la domanda di reintegrazione, formulata in via principale dal ricorrente, deve trovare accoglimento, ai sensi del primo comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Parimenti la convenuta deve essere condannata a corrispondere a l'indennità di natura Parte_1 risarcitoria prevista dal secondo comma del medesimo art. 18, indennità che corrisponde alle retribuzioni dovute nel periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza la limitazione alle dodici mensilità prevista dall'art. 2 del D. L.vo n. 23/15 Considerando che lo stipendio lordo percepito mensilmente dal ricorrente è pari ad € 1.810,12 (busta-paga di aprile 2023 depositata da parte ricorrente quale doc. 37), la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, richiamata dalla norma, risulta pari a € 1.960,96 lordi mensili (€ 1.810,12 x 13/12
- € 1.960,96).
6. LE SPESE DI LITE
Secondo il criterio di soccombenza, parte resistente deve essere condannata a rifondare al ricorrente le spese di lite che sono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Russo, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 4 gennaio 2024:
1) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 25 maggio 2023 in quanto discriminatorio;
2) conseguentemente ordina a la reintegrazione di nel posto di Controparte_1 Parte_1 lavoro;
3) condanna a pagare a un'indennità risarcitoria corrispondente al Controparte_1 Parte_1 periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e commisurata alla mensilità lorda di € 1.960,96, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
4) condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del Controparte_1 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
5.800,00 per e C.P.A. se e e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 16 luglio 2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ENRICA MANGIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ANNA CHIARA BERGAMI Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque la discriminatorietà del licenziamento intimato da al sig. con lettera datata 25/05/2023 per Controparte_1 Parte_1 tutti i motivi esposti in narrativa;
2) Condannare la convenuta (P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , con sede legale in via Verdi, 1 Zibido San Giacomo Controparte_2
(MI) in via principale ai sensi dell'art. 18 L. n.300/70 come modificato dalla L. n. 92/2012, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.960,96 mensili (1.810,12x13/12), maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e in ogni caso, in misura non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura legale. in via subordinata, condannare in persona come sopra, ai sensi dell'art. 18 L. n. Controparte_1
300/70 come modificato dalla L. n. 92/2012, al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva corrispondente a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto mensile di € 1.960,96 e comunque non inferiore a 12 mensilità, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. 3) il tutto oltre interessi legali e moratori, rivalutazione monetaria, con sentenza immediatamente esecutiva come per legge. 4) Con vittoria delle somme dovute a titolo di compensi professionali ex DM 55/2014 oltre rimborso forfetario, accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA, senza accettare inversione dell'onere della prova e fermi restando i poteri istruttori del Giudice ex art. 421 c.p.c., si chiede, occorrendo: 1) Ammissione di prova per interpello e per testi sui capitoli di cui in narrativa, nonché su quanto eventualmente ex adverso dedotto, preceduti dalla locuzione: “ è vero che” indicando a testimoni:
, , , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6
, dott.ssa , Ing. Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Persona_1 on riserva di indicazione di altri testi. Tes_10
2) Ordinare alla convenuta la produzione in giudizio delle fatture di acquisto della Controparte_1
MAICOPRESSE GK 1650 Hybrid e di dismissione della pressa marca STP modello 420;
3) Ordinare alla convenuta la produzione in giudizio delle “Schede di produzione” e delle “Griglie di controllo produzione” dalle quali risultino le presse e lavorazioni eseguite dal ricorrente presso nei Controparte_1 giorni di sua presenza al lavoro per il periodo decorrente dall'agosto 2021 sino alla data del suo licenziamento.
4) che sia disposta, ove occorra, una CTU medico-legale sulla persona del ricorrente al fine di accertare la sua condizione di handicap, secondo la accezione comunitaria del termine e la riconducibilità a responsabilità della datrice di lavoro della responsabilità delle patologie rilevate a carico del ricorrente e Controparte_1 determinanti le limitazioni prescritte dal medico competente;
5) che sia disposta l'acquisizione degli atti e verbali di causa dei procedimenti R.G.n.399/2019 (fase sommaria) ed R.G.n.1111/2019 Tribunale di Pavia aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato in data 03.08.2018 al sig. da conclusisi rispettivamente con ordinanza Pt_1 Controparte_1
n.2450/2019 e sentenza n.198/2020;
6) che sia ordinata alla convenuta la produzione di ogni documento utile ai fini di causa;
7) che ex art. 421 c.p.c. sia disposto d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE NEL MERITO Voglia il Tribunale adito respingere tutte le domande svolte in ricorso introduttivo dal ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto, volendone vagliare altresì la temerarietà con riferimento alle domande inerenti l'asserita discriminazione, ritorsione, causa illecita determinante, causa sanitaria imputabile al datore di lavoro;
con condanna di parte avversa al pagamento delle spese legali della presente procedura IN VIA ISTRUTTORIA Fermi gli oneri di allegazione e prova tutti facenti capo a parte avversa;
in relazione ai soli obblighi spettanti a parte convenuta riguardo alla prova di legittimità del licenziamento e, altresi', quale onere secondario rispetto agli oneri primari spettanti a controparte in relazione agli altri capi di domanda, si chiede di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova, premesso il “vero che”:
1.La società convenuta ha quale oggetto sociale la fusione e pressofusione di metalli non ferrosi;
2.La Società, concretamente, si occupa di pressofusione di getti in alluminio e la stessa attraverso il processo di pressofusione trae dall'alluminio fuso oggetti, sulla base delle specifiche richieste dei cliente. Tali oggetti sono di utilizzo comune inerendo svariati ambiti quali maniglie per porte, elementi strutturali per macchine, poltrone, piantane, elementi di supporto di oggetti in alluminio…..
3.I getti di alluminio delle macchine di pressofusione possono avere diverse dimensioni, andando dai pochi grammi fino a diversi kilogrammi (5 kg)
4. In azienda nel corso degli anni sono state installate n. 7 macchine c.d. presse che vanno da 320 tonnellate a 1.200 tonnellate;
5.In particolare: delle 7 presse presenti, due macchine producevano particolari non ferrosi di grosse dimensioni e di pesi superiori ai 3Kg, mentre le rimanenti 5 macchine erano di piccole dimensioni e idonee a produrre particolari di massimo 1,5 Kg di peso totale, inclusa la matarozza;
6.I macchinari di cui si tratta sono automatizzati, cosi' che necessitano di attività sia di carattere fisico- materiale che tecnologico;
7.Il ricorrente, Sig. , unitamente al Collega Sig. , svolgevano al momento del licenziamento Pt_1 Tes_6 presso l'azienda attività di “operatore d'isola”, occupandosi di prelevare i pezzi metallici dall'uscita della macchina posti sul nastro, controllarli visivamente per verificare che non abbiano difetti evidenti, eliminare eventualmente residui di matarozza e posizionarli nelle casse;
8.In azienda, i soggetti menzionati, erano gli unici ad occuparsi solo di tali attività sulle presse di piccole dimensioni, attività che rappresentano una minima porzione rispetto alle attività complessive da compiersi sulle macchine;
9.Gli stessi e - in particolare per quanto qui di interesse il ricorrente Sig. - non operavano su presse di Pt_1 grandi dimensioni né, in relazione a quelle di piccole dimensioni, svolgevano attività ulteriori e diverse rispetto a quanto innanzi menzionato;
10.Viceversa, tutti gli altri dipendenti addetti al reparto Fonderia, operavano indistintamente su tutte le presse
– sia di grandi che di piccole dimensioni – sulle quali periodicamente ruotavano;
11.In particolare gli altri lavoratori erano in grado di compiere attività sulle presse di grandi e piccole dimensioni quali: cambi di stampo su tutti i macchinari, attività di preparazione alla produzione delle macchine di ogni tipo, cambio della posizione di iniezione (in quanto a seconda della grandezza dello stampo, lo stampo medesimo ha una posizione di fissaggio alla macchina e nel retro uno stelo che cambia posizione in altezza dovendosi apporre dei distanziali di metallo pesante), attivazione, sospensione e blocco delle macchine di ogni dimensione, settaggio dei pulsanti e giunti, inserimento delle sicurezze, cambio del massello in acciaio di iniezione ( da spostare e posizionare con il carro ponte) serraggio degli stampi, allacciamenti dei raffreddamenti, montaggio dei martinetti sullo stampo, collegamenti elettrici del sistema LSC ( tecnologia specifica in uso all'azienda), collegamenti elettrici e oliodinamici, caricamenti dei settaggi, preparazione dei ferri trancia, operazioni relative al robot quali avvio, blocco, cambio posizione di presa, cambio degli ugelli di lubrifica, cambio della pinza;
12.In relazione ai singoli lavoratori: Sig. assunto nel 2001 e attualmente pensionato e in regime di collaboratore co co co presso Controparte_3
l'azienda. Lo stesso svolge, e ha sempre svolto anche da dipendente, l' attività di Responsabile del reparto fonderia, essendo in grado di svolgere ogni adempimento necessario tra quelli innanzi indicati, oltre che configurare le macchine di ogni tipo e dimensione affinchè produca correttamente i pezzi, gestire gli equipaggiamenti di raffreddamento, gestire i forni fusori, seguire ogni fase del loro funzionamento godendo di un livello di competenze nettamente superiore ad ogni dipendete in azienda ed essendo sovraordinato a tutti i lavoratori del reparto;
- : assunto nel 2004 e addetto allo stampaggio. Lo stesso svolge in azienda ogni attività tra quelle Tes_11 indicate al capitolo precedente ad eccezione dell'attività da compiersi sui robot e sulla parte elettrica;
: assunto nel 2017 con mansioni di fuochista , si occupa della gestione del caricamento dei Testimone_5 forni, la pulizia degli stessi, il loro mantenimento, la distribuzione dell'alluminio sui forni medesimi, il cambio lega, la raccolta matarozze, il trasporto dei panetti di metallo in fonderia;
- assunto nel 2022 anch'esso con mansioni di fuochista, svolgendo attività del tutto analoghe Parte_2
a quelle innanzi menzionate per il Sig. Tes_5 - assunto nel 2004, addetto alla preparazione dei ferri trancia nelle presse verticali Testimone_3 occupandosi tale lavoratore della parte meccanica, pneumatica ed elettrica dei ferri trancia delle presse verticali;
- : assunto nel 2021, lo stesso svolge tutte le attività già in precedenza indicate al punto 11 Parte_3 rispetto alle presse di tutte le dimensioni, oltre ad alcune ulteriori attività inerenti l'aspetto robotico dei macchinari di cui si tratta, quali il cambio pinze, ugelli, attivazione e spegnimento dei medesimi, posizionamento della presa, messa del pezzo in trancia, posizionamento del pezzo in generale;
- : assunto nel 2021, lo stesso svolge le stesse attività al punto precedente indicate;
Persona_2
- : assunto nel 2015, il quale svolge ogni tipo di attività sulle presse di cui al punto 11, ad Persona_3 esclusione di quelle inerenti l' utilizzo dei robot;
- : assunto nel 2003 con il ruolo di vice capo della fonderia e, dunque, vice di a cui si Testimone_12 CP_3 sostituisce in caso di assenza del responsabile, oltre ad occuparsi in senso amplio di tutto cio' che inerisce la programmazione dei robot, delle macchine e dei PLC, ovvero gli attuatori elettrici che permettono l'automazione consentendo di creare il circuito di controllo e comando di tutti gli elementi elettronici e pneumatici dei macchinari in questione;
- : assunto nel 2012, lo stesso svolge ognuna delle attività innanzi indicate al punto 11, Controparte_4 incluso l'utilizzo dei robot;
svolge inoltre il ruolo specifico di capo turno di fonderia;
- : assunto nel 2006 con compiti di addetto alle macchine e anche in relazione alle presse sia di Tes_13 grandi che di piccole dimensioni
- : assunto nel 2016 e specializzato nei ferri trancia, occupandosi della parte meccanica, Testimone_14
p rica degli stessi oltre ad essere addetto allo stampaggio con utilizzo dei robot, eseguendo anche i settaggi delle presse;
- assunto nel 2007 svolge ogni attività tra quelle in precedenza indicate al punto 11 in Persona_4 relazione alle presse, con utilizzo anche dei robot;
13.il Sig. svolgeva in azienda all'atto del licenziamento e anche nel periodo precedente-dal 2019 attività Pt_1 solo sulle piccole presse e in relazione solo al ricevimento del pezzo dal nastro, la sua verifica e la messa in casse, risultando necessario per ogni altra attività l'intervento di lavoratori diversi;
13 bis. In azienda, vi sono altri lavoratori addetti a reperti diversi e con competenze e mansioni diverse da quelle del reparto fonderia quali:
- , addetto al reparto officina con mansioni di attrezzista;
Parte_4
- Sig. , addetto al reparto officina con mansioni di attrezzista;
Tes_15
- Sig. , addetto all'ufficio tecnico;
CP_5
- , segretaria addetta all'ufficio; Pt_4 Parte_5
- Sig. , addetto all'Ufficio tecnico;
Tes_16
- Sig. , segretaria addetta all'Ufficio; Testimone_17
- Sig. , addetto all'Ufficio; Testimone_18
- Sig. , Direttore Generale Tes_19
14. L'azienda, nell'anno 2022, sostituiva una pressa di piccole dimensioni – la quale veniva dismessa venduta nel maggio 2022 - con una grande macchina destinata alla produzione di pezzi metallici di grande dimensioni;
15., tale grande macchina veniva acquistata alla fine dell'anno 2021, giungeva fisicamente presso lo stabilimento nel luglio 2022, veniva installata nell'ottobre 2022 e messa progressivamente in produzione, sino al compimento di tutte le attività preliminari e necessarie alla messa in produzione completa, nel maggio 2023;
16. Si tratta di macchinario acquistato con installata una tecnologia “ standard” differente da quella specifica in uso all'azienda (LSC, Lubrifica Stampo Chiuso), cosi' che si rendeva necessario, al fine di renderla operativa al pieno delle proprie potenzialità, un suo adattamento, essendo necessaria la conversione di tutti gli stampi di grandi dimensioni presenti sulle altre grandi presse, per adattarli alla nuova;
17. . Il processo di conversione degli stampi ( per esempio modifiche di adattamento dei canali sulle matrici per flusso di lubrifica, adattamenti dei ferri di trancia, per alcuni ferri di trancia adattamenti per l'impiego sulla pressa verticale che risultava di maggiori dimensioni, con conseguente sistemazione dei lardoni, dei fori di spinta, ecc…) è stata effettuata dall'Ufficio Tecnico interno all'azienda, nella persona del lavoratore Sig.
[...] Part
in sinergia con tecnici esterni nella persona del Sig. azienda OCS, azienda Tes_16 Pt_6
18. La messa in conversione del nuovo macchinario e la sua messa in produzione, avvenivano gradualmente nel corso del tempo, sino a giungere a definizione nella primavera del 2023
19. Le macchine/presse complessive in azienda, all'atto della sostituzione della piccola con la grande macchina di cui si tratta, si sono mantenute nel numero di 7 ma con un cambio di rapporto numerico essendo divenute 4 le presse di grandi dimensioni e 3 quelle di dimensioni;
20. All'epoca del licenziamento, in azienda, non vi era alcun ruolo alternativo – né al medesimo livello di inquadramento né in inquadramento eventualmente inferiore – nel quale poter reimpiegare il lavoratore essendo l'organigramma privo di posizioni vacanti;
21. dall'epoca del licenziamento nessun lavoratore è stato piu' assunto in azienda;
22. la convenuta aveva in forza all'atto del licenziamento del Sig. , n.26 dipendenti;
nel mese di ottobre Pt_1 2023 risolveva il rapporto di lavoro per dimissioni altresi' un ulteriore dipendente e ad oggi l'azienda ha in forza n. di 23 dipendenti;
23. il ricorrente è iscritto al sindacato a far data dall'anno 2028; CP_6
24.il ricorrente ha prescrizione da parte del medico competente di limitazioni lavorative a far data dall'anno 2019; 25. il Sig. dipendente dell'azienda, ha prescrizione di limitazioni di attività lavorativa avendo Parte_8 invalidità enefici di cui alla Legge 104. Si indicano a testi i Sig.ri:
- Dott. Tes_10
- Tes_11
- Testimone_12
- Controparte_3
- Parte_8
- Controparte_7
- CP_8
- Parte_2
- Persona_3
- CP_9
- , Testimone_5
- Testimone_3
- Testimone_18
- ; Controparte_4
- Testimone_14
- Tes_16
- Titolare impresa individuale Pt_6
- Legale rappresentante società OCS Part
- Legale rappresentante società Per la denegata ipotesi di ammi e di prova avversaria, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi innanzi indicati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I FATTI RILEVANTI PER LA DECISIONE
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni delle parti. È anche opportuno preliminarmente osservare che i documenti depositati e le circostanze pacifiche definiscono con completezza e precisione il quadro fattuale da esaminare, senza la necessità di dar corso all'attività istruttoria orale proposta negli atti introduttivi e richiamata nelle conclusioni definitivamente rassegnate (sul punto si tornerà in seguito). è stato assunto da quale operaio, dal 3 maggio 2004, con Parte_1 Controparte_1 contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato poi a tempo indeterminato, ed è stato inquadrato dal gennaio 2006 nel terzo livello di cui al CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica (docc. 2 e 3 allegati al ricorso introduttivo); la resistente, infatti, si occupa della pressofusione di oggetti in alluminio di varie dimensioni (circostanza pacifica;
si vedano, inoltre, l'oggetto sociale risultante dalle visure CCIAA depositate da entrambe le parti quali docc. 1). Con lettera del 25 maggio 2023, ricevuta dal ricorrente lo stesso giorno (doc. 6 di parte ricorrente) la resistente ha intimato a il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, rappresentato Parte_1 dall'esigenza di ganizzazione aziendale mediante l'incremento della produzione di manufatti di maggiore peso e dimensioni. Pare opportuno riportare, di seguito, il contenuto della lettera in esame, per la parte che qui interessa.
“Cortese sig. siamo spiacenti di doverLe comunicare, con la presente, il recesso dal Suo Parte_1 rapporto di la otivo oggettivo. I motivi del recesso sono determinati dalla necessaria ed urgente riorganizzazione dell'azienda in considerazione delle diverse condizioni in cui attualmente ci si trova ad operare, che rendono indispensabile una diversa risposta alle esigenze attuali del mercato e, in conseguenza, una diversa gestione delle risorse. In particolare, l'azienda ha orientato in via sempre più incisiva la propria produzione alla realizzazione di prodotti di maggiori dimensioni e peso con l'ampliamento della gamma dei getti di alluminio. Così, come a Lei noto, si è operata la sostituzione di una pressa di 400 tonnellate marca STP modello 420 – che era tra quelle piccole a cui Lei era adibito – con una nuova macchina di pressofusione MAICOPRESSE GK 1650 Hybrid avente una forza di chiusura sino a 1650 tonnellate. Delle 7 macchine di pressofusione ad oggi presenti in Azienda, ormai tre producono getti di medio e grandi dimensioni con un peso complessivo con materozza anche superiore ai 15 Kg.
Considerato che
la Sua attività in azienda viene prestata in applicazione ai soli macchinari presso fusori di piccole dimensioni, tra i quali quello innanzi indicato e sostituito, purtroppo la riduzione del numero di macchinari ci impone di rinunciare alla Sua prestazione. Prima di giungere alla determinazione della risoluzione, abbiamo attentamente valutato la possibilità di impiegarla in azienda in altre posizioni lavorative (anche implicanti mansioni professionalmente inferiori a quelle da Lei attualmente svolte) ma, purtroppo, non ve ne sono di disponibili e idonee ad essere proficuamente ricoperte. Alla luce di quanto esposto e nostro malgrado, con la presente siamo a doverLe comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo”. Va poi osservato che a partire dal 2015 il medico competente, pur confermando l'idoneità dell'attore alle mansioni assegnate, ne ha prescritto lo svolgimento con limitazioni, definite nel corso del tempo. In particolare, nel giudizio di idoneità del 30 aprile 2015 (doc. 11 allegato al ricorso) è stato prescritto di
“evitare sovraccarico biomeccanico della colonna vertebrale, in particolare il tratto cervicale”; la medesima limitazione è stata ribadita il 19 aprile 2016, mentre nei giudizi d'idoneità dell'aprile 2017 e dell'aprile 2018 è stato indicato di “evitare sovraccarico biomeccanico colonna vertebrale”, tout court e non solo del tratto cervicale (doc. 12 di parte ricorrente). A seguito di ripetuti episodi di lombalgia e di cervicalgia, attestati dai certificati di malattia e da dichiarazione del medico di fiducia (docc. sub 14 e 15 di parte ricorrente), in data 14 giugno 2018 il medico competente ha così dichiarato: “In relazione alla documentazione ricevuta da parte del sig il lavoratore può Parte_1 svolgere le seguenti mansioni: - addetto alla pressa – addetto alla trancia con pezzi del peso inferiore a 3Kg.” (doc.16, sempre di parte ricorrente). Dopo un accesso al pronto soccorso per cervicalgia avvenuto il 26 giugno 2018, il medico competente, il 3 luglio 2018, ha confermato l'idoneità specifica alle mansioni ma ha precisato:
“ad integrazione della precedente comunicazione, si ribadisce di non adibire il sig. ad attività che Pt_1 comportino il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide (es: staccare/spezzare i pezzi di produzione manualmente” (rispettivamente docc. 17 e 18 del ricorrente). Ulteriori prescrizioni vennero stabilite nei giudizi, sempre confermativi dell'idoneità alle mansioni, del 2 settembre 2019, dell'8 maggio 2020 e del 7 dicembre 2020 (docc. 29 di parte ricorrente). In particolare, il medico competente ha sempre prescritto, in tali giudizi, che "il lavoratore può essere adibito all'utilizzo delle trance con pezzi di peso inferiore ai 3 kg. Adibire a tale mansione per un massimo di 4 h/die. Nel caso in cui il lavoratore venga impiegato per l'intera giornata lavorativa all'attività di tranciatura eseguire pause di 10 min ogni 90 minuti di attività. Può essere adibito all'utilizzo delle presse. Non attività di staccare/spezzare i pezzi di produzione manualmente”; nel giudizio dell'8 maggio 2020 è stata esclusa l'“attività di lubrificazione a mano” e in quello del 7 dicembre 2020 è stato raccomandato “di non adibire il lavoratore ad altre attività che comportino un sovraccarico degli arti superiori e del rachide cervicale (es. lavaggio presse)”.
2 L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, ALLA LUCE DELLE CONCLUSIONI E DELLE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
ha impugnato il licenziamento, ritenendolo illegittimo, anche in quanto discriminatorio, e Parte_1 rincipale, la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione. In particolare il ricorrente sostiene:
- l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo;
- il fatto che alla base del licenziamento ci siano le proprie condizioni di salute, rispetto alle quali la resistente non ha adottato “accomodamenti ragionevoli”, tali da consentire la prestazione lavorativa;
- la conseguente illiceità del licenziamento sia in quanto discriminatorio sia in quanto determinato da un unico motivo illecito;
- l'illegittimità del licenziamento anche a causa del fatto che le proprie condizioni di salute sarebbero imputabili alla datrice di lavoro;
- l'erroneità della (non motivata) scelta del lavoratore da licenziare rispetto ad altri;
- la discriminatorietà del licenziamento anche per motivi sindacali. ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente deducendo, tra l'altro, che: Controparte_1
- e, così come l'altro lavoratore licenziato, si occupava esclusivamente di prelevare, dall'uscita della macchina, i pezzi metallici di piccole dimensioni posti sul nastro, verificando eventuali difetti ed eliminando i residui;
posizionando, infine, i pezzi nelle casse (mansioni sinteticamente definite come quelle di
“operatore d'isola”);
- tale attività, sulle presse di piccole dimensioni, rappresenta una minima parte delle mansioni richieste ai lavoratori della società, ognuno dei quali, a differenza del ricorrente e dell'altro lavoratore licenziato, è in grado di compiere molte attività diverse;
- nel 2022 una pressa di piccole dimensioni è stata sostituita con una grande macchina, messa in esercizio nella primavera del 2023, che produce pezzi del peso di circa 15 kg;
- a seguito della nuova organizzazione aziendale non era stato più possibile utilizzare le prestazioni lavorative del ricorrente (così come quelle dell'altro lavoratore adibito alle stesse mansioni) e pertanto il licenziamento era stato necessario, per giustificato motivo oggettivo;
- non doveva essere cercato alcun “accomodamento ragionevole”, in quanto il licenziamento non era stato irrogato per sopravvenuta inidoneità fisica ma, appunto, per giustificato motivo oggettivo;
- non hanno fondamento neppure le altre argomentazioni di parte ricorrente sulla pretesa illegittimità del licenziamento.
3. LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Esposti, in sintesi, i fatti di causa e richiamate le conclusioni e le argomentazioni delle parti, deve essere, in primo luogo, verificato se sussistesse o meno il giustificato motivo oggettivo indicato nella lettera di licenziamento. Va al riguardo precisato che l'art. 5 della legge n. 604 del 1966 pone testualmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo oggettivo. Ne consegue che il lavoratore che, impugnando il licenziamento, chiede l'adempimento in forma specifica del contratto formulando la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, ha soltanto l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'evento del licenziamento, mentre spetta al datore di lavoro fornire la prova dei fatti costitutivi che radicano, legittimandolo, l'esercizio del potere di recesso datoriale. Nella fattispecie in esame la società convenuta ha invocato, quale giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato al ricorrente, ai sensi dell'art. 3 del predetto testo di legge, la ragione organizzativa e produttiva descritta nella lettera di licenziamento sopra riportata. Sul punto si è espressa anche di recente la Suprema Corte che, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha chiarito che incombe sul datore di lavoro, anche mediante il ricorso d elementi presuntivi e indiziari, l'onere di provare la sussistenza delle ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nell'assetto aziendale, giustificandone quindi il licenziamento (v. Cass. n. 752/2023). In altri termini, è onere del datore di lavoro fornire la prova, alla stregua degli elementi che vengono in rilievo nel caso concreto, dell'effettività delle ragioni poste a fondamento del giustificato motivo oggettivo, dell'esistenza del nesso causale tra dette ragioni e l'esercizio del recesso datoriale, nonché dell'impossibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni, in un'ottica di contemperamento tra l'interesse datoriale a perseguire un'organizzazione produttiva ed efficiente e l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto. Applicando il quadro interpretativo sopra delineato alla fattispecie in esame, va ritenuto che la società convenuta non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, mancando di dimostrare il nesso eziologico intercorrente tra il riordino dell'attività produttiva e la necessità di recedere dal sinallagma contrattuale per giustificato motivo oggettivo. Dalla lettera di licenziamento risulta, infatti, che il riassetto dei mezzi di produzione ha comportato la sostituzione soltanto di una pressa di piccole dimensioni e che, a seguito di tale sostituzione, su sette macchine utilizzate dalla società resistente solamente tre producono pezzi di grandi dimensioni, di peso incompatibile con le condizioni di salute del sig. . Del resto la stessa resistente, nel capitolo 19 formulato Pt_1 nella propria comparsa, ha così dedotto: “le macchine/presse complessive in azienda, all'atto della sostituzione della piccola con la grande di cui si tratta, si sono mantenute nel numero di 7 ma con un cambio di rapporto numerico essendo divenute 4 le presse di grandi dimensioni e 3 quelle di piccole dimensioni”. Deve, dunque, ritenersi che sulle rimanenti quattro presse piccole fosse e sia possibile lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'attore. E, infatti, il procuratore speciale della resistente, durante l'interrogatorio libero reso all'udienza del 27 marzo 2024, ha affermato che il ricorrente non è in grado di prestare la propria attività lavorativa unicamente sulle presse n. 1, 2 e 4 (v. verbale dell'udienza), di fatto smentendo quanto diversamente sostenuto nella memoria difensiva a proposito dell'impossibilità di adibire l'attore ad una mansione diversa rispetto a quella di
“operatore d'isola”. La capacità professionale di di svolgere attività ulteriori rispetto alle prestazioni sull'isola Parte_1 risulta, inoltre, dalla sentenza pronunciata da questo tribunale il 12 dicembre 2020, che ha accolto l'impugnazione di un precedente licenziamento del ricorrente, che è stato reintegrato nel posto di lavoro (doc. 9 di parte attrice): infatti, in tale sentenza si dà conto dell'impiego del ricorrente in più mansioni diverse, durante il suo, non breve, percorso lavorativo presso la resistente. Ancora, si osserva che la società convenuta ha dichiarato nella memoria di costituzione che la pressa di piccole dimensioni cui era adibito il ricorrente è stata dismessa nel giugno del 2022 e il documento di trasporto allegato alla comparsa (doc. 3 b) ne attesta effettivamente la consegna all'impresa cessionaria in data 7 giugno 2022: dunque, considerando che la pressa di piccole dimensioni di cui si tratta venne eliminata poco meno di un anno prima rispetto alla data del licenziamento, il ricorrente risulta essere stato, comunque, utilmente impiegato durante tale lungo arco temporale e ciò esclude che vi sia un nesso causale tra l'eliminazione della macchina in esame e la dedotta impossibilità per l'azienda di fruire delle prestazioni lavorative del dipendente. Né i capitoli di prova dedotti dalla resistente, volti a dimostrare quali fossero le mansioni attribuite ai diversi dipendenti al momento della sostituzione della macchina di cui si tratta con una pressa di grandi dimensioni, possono ritenersi sufficienti a escludere che il ricorrente potesse comunque lavorare presso l'azienda, proprio perché la sua professionalità risultante dalla citata sentenza di questo tribunale, da un lato, e il mantenimento dell'impiego per un anno dopo l'eliminazione della piccola pressa, dall'altro lato, escludono che vi sia nesso causale tra la riorganizzazione della produzione e il licenziamento. Per tutte le ragioni sin qui esposte deve escludersi che parte resistente, che ne aveva l'onere, abbia dimostrato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo affermato nella lettera di licenziamento.
4. LA VERIFICA SULLA NATURA DISCRIMINATORIA DEL LICENZIAMENTO
Come s'è accennato, il ricorrente sostiene che il recesso del datore di lavoro, non giustificato da alcun motivo oggettivo, sia in realtà discriminatorio in ragione delle condizioni di salute accertate dal medico competente e, pertanto, nullo. La norma applicabile a tale riguardo è l'art. 3, comma 3 bis del D. L.vo n. 2016/2003 che, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/78, così dispone: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”. Deve osservarsi, a tal riguardo, che per “disabilità”, secondo la nozione elaborata da fonti sovranazionali e in accordo allo sforzo esegetico compiuto dalla Corte di Giustizia, deve intendersi una “condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, qualora tale malattia comporti una limitazione di lunga durata, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che – interagendo con barriere di diversa natura – possa ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori “(CGCE Cause Riunite C-335/11 e C-337/11, HK Danmark), con la precisazione che rientra nell'alveo della categoria di
“disabile” non solo il soggetto investito da una preclusione assoluta allo svolgimento dell'attività professionale, ma anche colui che è ostacolato soltanto parzialmente, purché in modo duraturo, nell'esecuzione della prestazione. In particolare, “per quanto riguarda la nozione del carattere «duraturo» della limitazione, “tra gli indizi che consentono di considerare «duratura» una limitazione figura la circostanza che, all'epoca del fatto asseritamente discriminatorio, la menomazione dell'interessato non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo o, […], il fatto che tale menomazione possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona”, mediante una valutazione essenzialmente di fatto compiuta dal giudice, basata “sugli elementi obiettivi complessivi di cui dispone, in particolare sui documenti e sui certificati concernenti lo stato di tale persona, redatti sulla base di conoscenze e dati medici e scientifici attuali” (CGUE, sentenza, 1.12.2016, cause riunite C 395/2015, punti 54-57)” (dalla motivazione di Cass. n. Per_5
10568/24). La Suprema Corte, inoltre, si è più volte espressa sulla nozione di “adattamenti ragionevoli”, precisando che debbano essere intesi alla stregua “di adeguamenti, “ lato sensu”, organizzativi che il datore di lavoro deve porre in essere al fine di “garantire il principio della parità di trattamento dei disabili” e che si caratterizzano per la loro “appropriatezza”, ovvero per la loro idoneità a consentire alla persona svantaggiata di svolgere l'attività lavorativa, fermo il limite espresso all'adozione di essi rinvenibile nella definizione della Convenzione ONU del 2006 - cui rinvia anche la norma dell'ordinamento interno - laddove si specifica che tale accomodamento non deve imporre “un onere sproporzionato o eccessivo. Si è chiarito che non possono essere dettate, in astratto, prescrizioni cogenti che prescindano dalle circostanze del caso concreto: l'accomodamento infatti postula una interazione fra una persona individuata, con le sue limitazioni funzionali, e lo specifico ambiente di lavoro che la circonda, interazione che, per la sua variabilità, non ammette generalizzazioni;
non a caso anche l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE individua i provvedimenti appropriati che il datore di lavoro deve prendere “in funzione delle esigenze delle situazioni concrete;
metodologicamente, collocato l'adempimento di siffatto obbligo nell'ambito della più ampia categoria dei doveri di correttezza e buona fede, questa Corte ha precisato che la funzione diretta alla protezione della controparte ed il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse altrui pongono come centrale l'esigenza di una valutazione comparata di tutti gli interessi in gioco, al fine di un bilanciato contemperamento;
quindi, occorrerà soppesare gli interessi giuridicamente rilevanti delle parti coinvolte: l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente con il suo stato fisico e psichico, in una situazione di oggettiva ed incolpevole difficoltà; poi l'interesse del datore a garantirsi comunque una prestazione lavorativa utile per l'impresa, tenuto conto che l'art. 23 Cost. vieta prestazioni assistenziali, anche a carico del datore di lavoro, se non previste per legge;
non può, infine, aprioristicamente escludersi che la modifica organizzativa coinvolga, in maniera diretta o indiretta, altri lavoratori, sicché in tal caso, fermo il limite non valicabile del pregiudizio a situazioni soggettive che assumano la consistenza di diritti soggettivi altrui, occorrerà valutare comparativamente anche l'interesse di costoro;
all'esito di questo complessivo apprezzamento, potrà dirsi ragionevole ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un'attività che sia utile per l'azienda e che imponga all'imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo “la comune valutazione sociale”” (sempre dalla motivazione di Cass. n.10568/24, conforme a numerose altre). Quanto, infine, al riparto dell'onere probatorio, la pronuncia di legittimità ora in esame ha evidenziato che - a fronte dell'obbligo del lavoratore di dedurre e provare di versare in una condizione limitante, in ragione di menomazioni di carattere fisico o mentale di lunga durata - spetta al datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutti gli adattamenti e le modifiche necessari a tutelare il lavoratore, preservandone lo stato di salute, oppure che l'inadempimento di detto obbligo è dovuto a causa a lui non imputabile. È stato altresì precisato che tale onere probatorio non può ritenersi assolto dalla dimostrazione di un mero tentativo del datore di lavoro di ricollocare il lavoratore, adibendolo a mansioni equivalenti o inferiori, individuate nell'ambito delle prestazioni aziendali fungibili, come imposto dall'ordinario dovere di repechage, ma si traduce nella necessità di trovare soluzioni ragionevoli in relazione alle esigenze concrete del lavoratore. In particolare la Suprema Corte, sempre nella pronuncia n.10568/24, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 6497/2021) ha così osservato: “posto che, circa l'adempimento o meno dell'obbligo legislativamente imposto dall'art. 3, comma 3 bis, d. lgs. n. 216 del 2003, il comportamento dovuto si caratterizza non tanto, in negativo, per il divieto di comportamenti che violano la parità di trattamento, quanto piuttosto per il suo profilo di azione, in positivo, volta alla ricerca di misure organizzative ragionevoli idonee a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti preclusa, a persona con disabilità, “l'onere gravante sul datore di lavoro potrà essere assolto mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali rispetto all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari di tipo indiziario o presuntivo, i quali possano indurre nel giudicante il convincimento che il datore abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata che scongiurasse il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto”. Del resto, una diversa ripartizione dell'onere probatorio - che ponga cioè in capo al lavoratore l'obbligo di allegare e provare l'esistenza di accomodamenti ragionevoli - contrasterebbe con il principio di vicinanza della prova, dal momento che il datore di lavoro dispone certamente di una visione complessiva dell'organigramma aziendale e dei fattori della produzione, rispetto alla quale il lavoratore è - almeno in parte - estraneo. Applicando il quadro interpretativo sin qui richiamato alla fattispecie in esame, si deve ritenere, da un lato, che il ricorrente abbia dimostrato le proprie condizioni di disabilità duratura, che gli imponevano limitazioni nell'attività lavorativa e, dall'altro lato, che la società convenuta non abbia adempiuto all'onere probatorio di cui era gravata, dal momento che non risulta essersi attivata per collocare diversamente il ricorrente, né ha cercato gli adattamenti adeguati - alla stregua del criterio della ragionevolezza - a tutelare la posizione del lavoratore, ricorrendo, di contro, direttamente allo strumento del licenziamento, che deve, invece, avere natura di extrema ratio. Infatti le circostanze di fatto sopra esposte in merito all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo rendono evidente che si è limitata a dedurre di non poter più impiegare il ricorrente quale “operatore Controparte_1 d'isola”, allorché ha sostituito la pressa di piccole dimensioni con altra più grande, ma non ha dedotto alcuna ricerca di alternative che potessero consentirle di utilizzare la prestazione lavorativa del ricorrente stesso. Anzi, sulla base delle considerazioni già espresse, il mancato assolvimento dell'onere probatorio risulta ancor più evidente laddove si consideri che la resistente non avrebbe dovuto sostenere alcun costo sproporzionato e, come tale, inesigibile all'impresa, per attuare gli accomodamenti opportuni, dal momento che il ricorrente ben avrebbe potuto continuare a svolgere le proprie mansioni sui macchinari di piccole dimensioni, come del resto ha fatto durante il periodo successivo alla dismissione di una delle presse piccole. Deve, quindi, concludersi per la natura discriminatoria del licenziamento di cui si tratta.
5. LE CONSEGUENZE DELLA NATURA DISCRIMINATORIA DEL LICENZIAMENTO
È stato recentemente chiarito che “la qualificazione del licenziamento come discriminatorio, stante l'intima connessione tra l'effetto vietato dell'atto e le conseguenze sanzionatorio, impone la tutela di cui ai primi due commi dell'art. 18 S.d.l.” (dalla motivazione di Cass. n. 14307/24). Ne deriva che la domanda di reintegrazione, formulata in via principale dal ricorrente, deve trovare accoglimento, ai sensi del primo comma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Parimenti la convenuta deve essere condannata a corrispondere a l'indennità di natura Parte_1 risarcitoria prevista dal secondo comma del medesimo art. 18, indennità che corrisponde alle retribuzioni dovute nel periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza la limitazione alle dodici mensilità prevista dall'art. 2 del D. L.vo n. 23/15 Considerando che lo stipendio lordo percepito mensilmente dal ricorrente è pari ad € 1.810,12 (busta-paga di aprile 2023 depositata da parte ricorrente quale doc. 37), la retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, richiamata dalla norma, risulta pari a € 1.960,96 lordi mensili (€ 1.810,12 x 13/12
- € 1.960,96).
6. LE SPESE DI LITE
Secondo il criterio di soccombenza, parte resistente deve essere condannata a rifondare al ricorrente le spese di lite che sono liquidate, come indicato nel dispositivo, tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale.
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Russo, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 4 gennaio 2024:
1) accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 25 maggio 2023 in quanto discriminatorio;
2) conseguentemente ordina a la reintegrazione di nel posto di Controparte_1 Parte_1 lavoro;
3) condanna a pagare a un'indennità risarcitoria corrispondente al Controparte_1 Parte_1 periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e commisurata alla mensilità lorda di € 1.960,96, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
4) condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del Controparte_1 licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
5) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
5.800,00 per e C.P.A. se e e rimborso spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 16 luglio 2024 La giudice del lavoro Marcella Frangipani