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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 22/10/2024, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 445/23 RGL promossa da c.f. , residente alla Spezia, con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto ivi in via Tazzoli 72 presso lo studio degli avv.ti Antonio
Benedetto (PEC e Luca Benedetto Email_1
(PEC che lo rappresentano e difendono per Email_2
procura depositata in via telematica con la comparsa di costituzione di nuovi difensori ricorrente contro c.f. in persona della legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
dott.ssa con sede a Fidenza, c.f. Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante ing. , con P.IVA_2 CP_4
sede a Fidenza, c.f. , in persona della legale CP_5 P.IVA_3
rappresentante dott.ssa con sede a Fidenza, ed Controparte_2 CP_6
c.f. , in persona della legale rappresentante dott.ssa
[...] P.IVA_4
con sede a Cervignano del Friuli (UD), con domicilio eletto a Controparte_2
Milano in corso Europa 15 presso lo studio degli avv.ti Gianvito Riccio (PEC
, Roberta Toschi (PEC Email_3
e Barbara Patacchiola (PEC Email_4
che le rappresentano e difendono per Email_5
procura depositata in via telematica con la memoria difensiva convenute
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per il ricorrente: “Accertare e dichiarare che il recesso anticipato delle
Società convenute dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del ricorrente è illegittimo in quanto non sorretto né da giusta causa né da giustificato motivo soggettivo;
accertare e dichiarare che il predetto recesso, unitamente a comportamenti vessatori ad esso prodromici, ha causato al ricorrente danni patrimoniali per € 35.000,00, il montante retributivo utile ai fini pensionistici;
ha altresì causato al ricorrente danni non patrimoniali all'immagine professionale di soggetto per la quale essa riveste particolare importanza, da determinarsi in via equitativa in importo che qui si indica in €
15.000,00 netti;
per gli effetti dichiarare tenute e condannare in solido le
Società convenute a pagare al ricorrente l'importo di € 35.000,00 lordi (o altro di giustizia) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, o ad altro titolo, e importo da determinarsi in via equitativa, che qui si indica in € 15.000,00 netti
(o altro ritenuto), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione professionale, importi tutti da maggiorarsi per rivalutazione ed interessi. Con vittoria di competenze e spese oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), C.P.A (4%) e I.V.A. (22%) come per legge”.
Per le convenute: “I. In via principale di merito: rigettare nel merito tutte le domande del Ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, giusti motivi esposti in memoria. II. In via subordinata: Nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento di qualche domanda di parte ricorrente ridurre le somme pretese secondo equità. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Parma depositato il 12.1.2023 l'avv. Pt_1
el Foro della Spezia, ha esposto:
[...]
- nel gennaio 2022 aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con anche in nome e per conto di CP_1 CP_6
e in quale doveva fornire alle quattro Controparte_3 CP_5 Parte_2
società, che erano tutte controllate da Socogas e in quel momento avevano tutte come legale rappresentante ogni consulenza ed Controparte_7
assistenza sia richiesta in materia di gestione del rapporto di lavoratori
2 subordinati e di agenti, di gestione del contenzioso del lavoro (stragiudiziale), verso un corrispettivo di € 30.000,00 annui al lordo di contributi a carico del collaboratore e di ritenute fiscali, da erogarsi in dodici rate mensili da €
2.500,00, oltre spese di vitto, viaggio e alloggio per eventuali trasferte;
Contr
- con lettera 19.10.2022 anche in nome delle altre tre società, gli aveva comunicato il recesso dal contratto;
- con lettera 24.10.2022 aveva contestato il recesso, osservando che il Contr contratto scadeva il 31.12.2023, che e in quel CP_6 CP_3
momento avevano un diverso legale rappresentante che non aveva sottoscritto la comunicazione e che in particolare tuttora il Controparte_7
legale rappresentante di , aveva chiesto la sua assistenza per un CP_3
incontro del 3 novembre;
Contr
- con lettera 26.10.2022 , e gli avevano comunicato CP_3 CP_6
che il contratto, nonostante il nomen iuris, aveva natura di prestazione d'opera intellettuale con la conseguente applicazione dell'art. 2237 c.c. e lo avevano diffidato dal compiere ulteriori attività;
- gli aveva inviato una e-mail con cui dichiarava che, Controparte_7
quanto a , la lettera del 26.10.2022 non aveva valore;
CP_3
- la lettera del 26.10.2022 era firmata dal Presidente di , che non CP_3 aveva poteri di rappresentanza, e non dall'amministratore delegato, cioè il medesimo Controparte_7
- all'inizio di dicembre 2022 il CdA di aveva privato CP_3 CP_7
ei poteri e confermato il recesso.
[...]
Ha argomentato l'effettiva sussistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e l'illegittimità del recesso, in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, e ha chiesto il risarcimento del danno.
Nella resistenza delle società, con ordinanza 20.4.2023 il Tribunale di Parma dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale della
Spezia.
Con ricorso depositato il 9.5.2023 l'avv. ha riassunto il giudizio davanti Pt_1
al Tribunale della Spezia.
Le società resistono.
3 2. Va subito osservato che il principio di indisponibilità del tipo contrattuale, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, opera a favore del lavoratore subordinato.
Questo principio, infatti, preclude di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che ne abbiano oggettivamente la natura.
La Corte costituzionale ha chiarito al riguardo: “Lo statuto protettivo, che alla subordinazione si accompagna, determina, quale conseguenza ineludibile,
l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali” (C. Cost., 76/2015).
In giurisprudenza di legittimità si è precisato: “il principio di 'indisponibilità del tipo' è stato quindi dettato al fine di evitare sottrazioni di tutele al lavoro subordinato, ed è sorretto da una ragione verosimilmente univoca e non invocabile nel caso inverso…” (Cass, 4.4.2019 n. 9471, in motiv.; principio ribadito da molte sentenze successive fra cui Cass., 29.9.2020 n. 20666,
Cass., 20.6.2023 n. 17636, Cass., 5.12.2022 n. 35699).
Da un lato, quindi, il principio di indisponibilità del tipo non viene in considerazione nell'area del lavoro che subordinato non è, e quindi in quella del lavoro autonomo e parasubordinato.
Dall'altro, trattandosi di un principio posto a protezione del lavoratore, quel principio non potrebbe essere invocato per negargli tutele che gli spetterebbero sulla base della qualificazione formale del rapporto in nome di un suo diverso assetto sostanziale.
Dalle due affermazioni discende poi come conseguenza logica che in linea di principio non è inibito alla libertà negoziale delle parti di disciplinare come parasubordinato un rapporto di lavoro autonomo a prescindere dal fatto che la parasubordinazione sussista veramente.
3. Da altro punto di vista, il fatto che l'attività dedotta in contratto, ancorché di natura stragiudiziale, possa essere riconducibile a quella riservata agli avvocati non appare dirimente per escludere la possibilità di riconoscimento della parasubordinazione.
Giurisprudenza risalente, ma non smentita da pronunce successive, aveva infatti affermato: “Fra le controversie individuali di lavoro relative a rapporti che, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., si concretano 'in una
4 prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato', rientra anche quella relativa ad una pluriennale attività professionale svolta da un avvocato nell'interesse e secondo le direttive di un ente previdenziale, essendo irrilevanti, nel ricorso delle caratteristiche suddette, sia la questione della convenzione disciplinante il rapporto che quella della compatibilità dello stesso con la normativa della professione forense” (Cass., 16.9.1982 n. 4909);
“La previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. si riferisce anche ai rapporti di lavoro autonomo professionale (aventi i requisiti indicati dalla norma), compresi, in particolare, i rapporti di assistenza e patrocinio legale, la cui specifica disciplina non osta all'operatività di detta norma;
pertanto, nonostante la mancanza di un preventivo accordo di clientela, è soggetta alla disciplina delle controversie individuali di lavoro la pretesa attinente al compenso per l'attività professionale di avvocato nell'interesse di un ente societario, caratterizzata da continuità, per durata pluriennale ed assiduità di impegni, nonché da coordinazione per il collegamento funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario (quale può desumersi dalle direttive impartite al professionista o dalla assicurata disponibilità in maniera vincolante) nonché dal carattere prevalentemente personale della prestazione, che è proprio dell'opera professionale forense e deve comunque presumersi, senza restare escluso dal fatto che il professionista si avvalga di sostituti o collaboratori” (Cass., 5.11.1986 n. 6475).
Non giova, quindi, alle convenute argomentare che per un avvocato iscritto all'albo professionale non sarebbe possibile stipulare un rapporto di natura parasubordinata, dato che questo profilo, alla luce dell'insegnamento del giudice di legittimità, a prescindere dalla sua fondatezza già in astratto non interferirebbe sulla validità del contratto.
Altrettanto irrilevanti per la validità del contratto sono poi i profili di diritto previdenziale, parimenti accennati nelle difese delle parti convenute, che attengono alla gestione previdenziale applicabile.
3.1. Al riguardo, solo per completezza va osservato allora che il contratto, nel prevedere che “ad evitare situazioni di conflitti di interessi, l'avv. che Pt_1
seguirà anche il contenzioso giudiziale delle Società committenti per le
5 controversie di lavoro e con gli agenti, detrarrà gli importi per fatture che emetterà a tali Società nella sua qualità di avvocato per le predette controversie dall'importo sopra stabilito in 30mila Euro annui”, non significa che l'oggetto dell'accordo (individuato in “ogni consulenza ed assistenza sia richiesta in materia di gestione del rapporto di lavoratori subordinati e di agenti, di gestione di contenzioso del lavoro e di relazioni sindacali” e quindi in prestazioni di consulenza e assistenza, intrinsecamente stragiudiziali) si estenda alla difesa in giudizio, ma si limita a istituire un coordinamento fra i compensi previsti per l'attività contrattuale e quelli (eventuali e ulteriori) percepiti per (eventuali e ulteriori) attività giudiziali.
Non è quindi condivisibile l'argomento delle convenute secondo cui proprio tale clausola dimostrerebbe che le prestazioni oggetto di contratto erano connesse ad attività giurisdizionali.
In effetti, la gran parte delle prestazioni menzionate dal contratto e sopra ricordate non hanno alcun legame evidente con attività giudiziaria.
3.2. Va poi precisato che l'art. 2 comma 2 D. Lgs. 81/2015, che dispone la propria inapplicabilità “alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”, intende semplicemente escludere che a queste collaborazioni si applichi, ai sensi del comma 1, la disciplina del lavoro subordinato, e non ha la portata di escludere tout court che possano aversi collaborazioni nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali.
4. Le convenute invocano l'art. 2237 comma 1 c.c., secondo cui “[i]l cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
Tuttavia, si è anche precisato: “La previsione della facoltà di recesso 'ad nutum' del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche
l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla
6 suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso” (Cass., 7.9.2018 n. 21904, che in motivazione, precisa: “la predeterminazione di un termine di durata del contratto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale… ciò posto, l'indagine della
Corte territoriale avrebbe dovuto appurare se nel caso concreto, in relazione alle pattuizioni convenute, le parti avessero inteso unicamente stabilire la durata massima del rapporto o piuttosto avessero voluto escludere il recesso ad nutum del cliente prima di tale data”).
È sostanzialmente conforme la più recente Cass., 22.6.2023 n. 17860.
La precedente Cass., 7.10.2013 n. 22786 aveva addirittura affermato:
“…poichè in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto”.
Nel caso di specie, inducono a ritenere che con la fissazione di un termine di durata del rapporto le parti abbiano inteso escludere il potere di recesso ad nutum:
- la stessa qualificazione del rapporto in termini di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'esplicita previsione di una tacita proroga di anno in anno con preavviso di
60 giorni, il che significa evidentemente che è consentito il recesso alla scadenza purché intimato almeno 60 giorni prima, precisazione inutile se anche le società committenti avessero comunque il potere di recedere ad nutum in qualsiasi momento;
- l'assenza di elementi che consentano di ravvisare in concreto quel
“particolare, più intenso, intuitus personae ovvero la fiducia posta a base della collaborazione” che, secondo il principio affermato da Cass., 14.1.2016
n. 469 (in quel caso: “fra medico e paziente che aveva affidato a un medico
7 personale ed esclusivo la speranza di cura e di guarigione da una rara malattia”), legittima l'interpretazione che con la determinazione di un termine finale le parti non abbiano inteso derogare all'art. 2237 comma 1 c.c.: in particolare, si deve ritenere che l'elemento fiduciario, come riconosce la stessa Cass., 469/16, cit., sia un naturale negotii del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sicché, salvo contraddire la premessa secondo cui la fissazione di un termine di durata può dar prova di una rinuncia pattizia implicita al diritto di recesso ad nutum, non si può ritenere al fine in esame sufficiente la sussistenza di un elemento fiduciario ma occorre che vi siano indici di un “particolare” e “più intenso” (rispetto alla normalità dei casi) elemento fiduciario che si deve considerare eccezionale e si può desumere solo da elementi concreti e specifici.
In questo senso, non è convincente l'argomentazione delle convenute che, proprio richiamando questa giurisprudenza, sulla base dell'intuitus personae che caratterizza le prestazioni d'opera professionale escludono che la previsione del termine possa avere la portata di una rinuncia al diritto di recesso ad nutum.
A ben vedere, quindi, neppure escludere la parasubordinazione e ricondurre la sostanza del rapporto a quella di un semplice contratto di prestazione d'opera intellettuale connotato da autonomia gioverebbe alle tesi delle convenute.
5. Conseguentemente, quindi:
- diversamente da quello che sarebbe accaduto nell'ipotesi in certo senso opposta in cui la parte affermasse la natura subordinata di un rapporto disciplinato negozialmente come autonomo, la scelta di disciplinare il rapporto come parasubordinato non può essere oggetto di sindacato giudiziale fra le parti per far valere una diversa qualificazione;
- le convenute neppure hanno tentato di introdurre in giudizio il tema della simulazione relativa del contratto: in ogni caso, mancano indizi di una simulazione relativa, e cioè di un accordo in forza del quale le parti abbiano voluto stipulare un contratto di opera professionale facendo risultare la stipula di un contratto parasubordinato;
in particolare, si deve aggiungere, è vero che le convenute menzionano un interesse del ricorrente alla
8 contribuzione, peraltro contestato dal ricorrente, ma non tentano neppure di allegare che questo preteso interesse fosse comune o anche soltanto emerso nelle trattative o comunque noto alle Società, né per vero risulta con certezza in causa che il testo contrattuale sia stato predisposto dal ricorrente
(circostanza anche questa contestata dall'avv. ; Pt_1
- in ogni caso, quand'anche si dovesse ricondurre il rapporto al tipo del contratto d'opera professionale, le convenute avrebbero comunque rinunciato alla facoltà di recedere ad nutum.
5.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istruttoria, i cui esiti devono per vero ritenersi scarsamente perspicui, doveva ritenersi superflua.
In effetti, dall'istruttoria svolta si ricavano dati contrastanti, che non suffragano la tesi delle convenute: a tutto concedere, infatti, l'onere di provare l'effettiva natura di un contratto graverebbe su chi assume che sia diversa da quella che risulta dal testo negoziale.
Fermo che quel che rileva, nei sensi che si sono sopra veduti, non è tanto il contenuto della prestazione, ma le sue modalità di svolgimento, la continuità della prestazione e la corresponsione di un compenso fisso mensile sono sostanzialmente pacifiche, è altrettanto pacifico che l'avv. facesse Pt_1
parte della delegazione che per conto della datrice di lavoro partecipò a un tavolo sindacale, è probabile che quando si recava presso la sede sociale
(con frequenza non chiarita: una-due volte la settimana secondo CP_7
meno o molto meno frequentemente secondo quanto si ricava da
[...]
altre deposizioni) potesse utilizzare un locale presso gli uffici aziendali anche se forse non si trattava propriamente di un ufficio ma di una piccola stanza adiacente all'ufficio di Controparte_7
Queste modalità non sono affatto incompatibili con una collaborazione coordinata e continuativa, che, giova ricordare, è comunque una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzata dalla continuità, dalla personalità, dalla mancanza di subordinazione e dalla coordinazione con il committente.
6. Conclusivamente, quindi, le parti convenute avrebbero potuto recedere dal contratto solamente in presenza di una giusta causa, che sarebbe stato loro onere allegare e dimostrare.
9 Dato che le convenute non hanno neppure tentato di allegare e dimostrare una giusta causa, il recesso è allora illegittimo.
In particolare, non è certo sufficiente, per ravvisare una giusta causa di recesso, il riferimento al venir meno dell'intuitus personae in conseguenza di un presunto atteggiamento “ostile e provocatorio” del ricorrente che, a prescindere da ogni altra considerazione, viene ravvisato in atti successivi alla comunicazione del recesso, di cui, da un punto di vista sia logico, sia cronologico, non possono essere il motivo.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo recesso.
6.1. Al riguardo, il giudice aveva rilevato che il contratto azionato prevede sì che le “società competenti” riconoscano al ricorrente la somma di € 30.000 euro annui in rate mensili, ma subito dopo prevede che tale somma sia
Contr pagata dalla sola
Tuttavia, a un miglior esame della questione, quella clausola si riferisce al normale adempimento del contratto.
In caso di illegittimo recesso da un contratto soggettivamente complesso, però, l'inadempimento, infatti, non è il mancato pagamento, ma lo stesso illegittimo recesso.
E quindi tutte le parti che hanno receduto sono tenute a risarcire il danno che discende dal loro inadempimento.
La domanda di condanna solidale è allora fondata.
7. Il danno patrimoniale è rappresentato dai compensi che il ricorrente avrebbe percepito fino alla naturale conclusione del contratto, fatti pari alla misura da ultimo indicata e non specificamente contestata di € 35.000,00.
La richiesta di riduzione delle somme secondo equità non ha un chiaro fondamento normativo, non vertendosi in materia di clausola penale.
Le convenute devono quindi essere condannate solidalmente al pagamento di tale somma, oltre gli accessori di legge, che decorrono dalla data del recesso, in cui il danno si manifesta.
7.1. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale e segnatamente di un danno all'immagine professionale.
Al riguardo, tuttavia, le allegazioni del ricorrente sono vaghe e generiche.
10 In particolare, non è sufficiente dedurre che la notizia del recesso è venuta a conoscenza di dipendenti del gruppo Socogas o di funzionari dell'Unione industriali e delle OO.SS..
Di per sé, infatti, il recesso non è lesivo dell'immagine professionale del ricorrente: che il rapporto fra un professionista e un cliente cessi è circostanza che avviene quotidianamente e può avere le motivazioni più svariate.
In ogni caso, che la notizia si sia diffusa è circostanza meramente affermata.
Il ricorrente ha argomentato che il recesso si sia accompagnata a comportamenti che definisce “mobbizzanti”, e richiama al riguardo la valutazione “aprioristicamente negativa” sul suo operato, la reiterata insistenza in un recesso illegittimo con invio di lettere di diffida, la situazione di incertezza sulle sorti del contratto in cui si è ritrovato nel momento in cui una delle quattro società, temporaneamente ancora rappresentata dal precedente amministratore, gli aveva confermato la propria fiducia – salvo mutare avviso poco tempo dopo – e la sostituzione nel corso di una trattativa sindacale dalla delegazione aziendale accompagnata da quella che definisce
“delegittimazione” riferendosi a un episodio in cui le società avrebbero inviato a una riunione un nuovo rappresentante per sostenere una linea differente.
Ma anche in questo caso, con la doverosa premessa che non si vede perché le lettere di diffida dovrebbero ritenersi pubblicamente note, si tratta soltanto di una divergenza, ancorché espressa in forma esplicita, fra un cliente e un professionista che non comporta di per sé alcun particolare discredito per quest'ultimo.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può quindi essere accolta.
8. Per parziale soccombenza reciproca le spese si compensano nella misura della metà.
Nel resto, le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione 26001/52000 corrispondente alla somma attribuita, valori medi) e seguono la soccombenza.
11 La complessità in fatto e in diritto della controversia ha reso necessaria la stesura separata della motivazione dopo la pronuncia in udienza del dispositivo trascritto in calce.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenute e condanna e CP_1 CP_8 CP_5
fra loro in solido e ciascuna di esse in persona del Controparte_3
rispettivo legale rappresentante pro tempore, a pagare a la Parte_1 somma lorda di € 35.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a far data dal 19.10.2022; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per metà le spese di lite e condanna CP_1 CP_8
e fra loro in solido e ciascuna di esse in CP_5 Controparte_3
persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la restante metà che liquida, già in frazione, in € 129,50 per Parte_1 esborsi, € 4.628,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 22.10.2024
Il giudice
Marco Viani
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 445/23 RGL promossa da c.f. , residente alla Spezia, con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto ivi in via Tazzoli 72 presso lo studio degli avv.ti Antonio
Benedetto (PEC e Luca Benedetto Email_1
(PEC che lo rappresentano e difendono per Email_2
procura depositata in via telematica con la comparsa di costituzione di nuovi difensori ricorrente contro c.f. in persona della legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
dott.ssa con sede a Fidenza, c.f. Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante ing. , con P.IVA_2 CP_4
sede a Fidenza, c.f. , in persona della legale CP_5 P.IVA_3
rappresentante dott.ssa con sede a Fidenza, ed Controparte_2 CP_6
c.f. , in persona della legale rappresentante dott.ssa
[...] P.IVA_4
con sede a Cervignano del Friuli (UD), con domicilio eletto a Controparte_2
Milano in corso Europa 15 presso lo studio degli avv.ti Gianvito Riccio (PEC
, Roberta Toschi (PEC Email_3
e Barbara Patacchiola (PEC Email_4
che le rappresentano e difendono per Email_5
procura depositata in via telematica con la memoria difensiva convenute
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per il ricorrente: “Accertare e dichiarare che il recesso anticipato delle
Società convenute dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del ricorrente è illegittimo in quanto non sorretto né da giusta causa né da giustificato motivo soggettivo;
accertare e dichiarare che il predetto recesso, unitamente a comportamenti vessatori ad esso prodromici, ha causato al ricorrente danni patrimoniali per € 35.000,00, il montante retributivo utile ai fini pensionistici;
ha altresì causato al ricorrente danni non patrimoniali all'immagine professionale di soggetto per la quale essa riveste particolare importanza, da determinarsi in via equitativa in importo che qui si indica in €
15.000,00 netti;
per gli effetti dichiarare tenute e condannare in solido le
Società convenute a pagare al ricorrente l'importo di € 35.000,00 lordi (o altro di giustizia) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, o ad altro titolo, e importo da determinarsi in via equitativa, che qui si indica in € 15.000,00 netti
(o altro ritenuto), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e alla reputazione professionale, importi tutti da maggiorarsi per rivalutazione ed interessi. Con vittoria di competenze e spese oltre al rimborso forfettario per le spese generali (15%), C.P.A (4%) e I.V.A. (22%) come per legge”.
Per le convenute: “I. In via principale di merito: rigettare nel merito tutte le domande del Ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, giusti motivi esposti in memoria. II. In via subordinata: Nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento di qualche domanda di parte ricorrente ridurre le somme pretese secondo equità. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Parma depositato il 12.1.2023 l'avv. Pt_1
el Foro della Spezia, ha esposto:
[...]
- nel gennaio 2022 aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con anche in nome e per conto di CP_1 CP_6
e in quale doveva fornire alle quattro Controparte_3 CP_5 Parte_2
società, che erano tutte controllate da Socogas e in quel momento avevano tutte come legale rappresentante ogni consulenza ed Controparte_7
assistenza sia richiesta in materia di gestione del rapporto di lavoratori
2 subordinati e di agenti, di gestione del contenzioso del lavoro (stragiudiziale), verso un corrispettivo di € 30.000,00 annui al lordo di contributi a carico del collaboratore e di ritenute fiscali, da erogarsi in dodici rate mensili da €
2.500,00, oltre spese di vitto, viaggio e alloggio per eventuali trasferte;
Contr
- con lettera 19.10.2022 anche in nome delle altre tre società, gli aveva comunicato il recesso dal contratto;
- con lettera 24.10.2022 aveva contestato il recesso, osservando che il Contr contratto scadeva il 31.12.2023, che e in quel CP_6 CP_3
momento avevano un diverso legale rappresentante che non aveva sottoscritto la comunicazione e che in particolare tuttora il Controparte_7
legale rappresentante di , aveva chiesto la sua assistenza per un CP_3
incontro del 3 novembre;
Contr
- con lettera 26.10.2022 , e gli avevano comunicato CP_3 CP_6
che il contratto, nonostante il nomen iuris, aveva natura di prestazione d'opera intellettuale con la conseguente applicazione dell'art. 2237 c.c. e lo avevano diffidato dal compiere ulteriori attività;
- gli aveva inviato una e-mail con cui dichiarava che, Controparte_7
quanto a , la lettera del 26.10.2022 non aveva valore;
CP_3
- la lettera del 26.10.2022 era firmata dal Presidente di , che non CP_3 aveva poteri di rappresentanza, e non dall'amministratore delegato, cioè il medesimo Controparte_7
- all'inizio di dicembre 2022 il CdA di aveva privato CP_3 CP_7
ei poteri e confermato il recesso.
[...]
Ha argomentato l'effettiva sussistenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e l'illegittimità del recesso, in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, e ha chiesto il risarcimento del danno.
Nella resistenza delle società, con ordinanza 20.4.2023 il Tribunale di Parma dichiarava la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale della
Spezia.
Con ricorso depositato il 9.5.2023 l'avv. ha riassunto il giudizio davanti Pt_1
al Tribunale della Spezia.
Le società resistono.
3 2. Va subito osservato che il principio di indisponibilità del tipo contrattuale, come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, opera a favore del lavoratore subordinato.
Questo principio, infatti, preclude di negare la qualificazione giuridica di lavoro subordinato a rapporti che ne abbiano oggettivamente la natura.
La Corte costituzionale ha chiarito al riguardo: “Lo statuto protettivo, che alla subordinazione si accompagna, determina, quale conseguenza ineludibile,
l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali” (C. Cost., 76/2015).
In giurisprudenza di legittimità si è precisato: “il principio di 'indisponibilità del tipo' è stato quindi dettato al fine di evitare sottrazioni di tutele al lavoro subordinato, ed è sorretto da una ragione verosimilmente univoca e non invocabile nel caso inverso…” (Cass, 4.4.2019 n. 9471, in motiv.; principio ribadito da molte sentenze successive fra cui Cass., 29.9.2020 n. 20666,
Cass., 20.6.2023 n. 17636, Cass., 5.12.2022 n. 35699).
Da un lato, quindi, il principio di indisponibilità del tipo non viene in considerazione nell'area del lavoro che subordinato non è, e quindi in quella del lavoro autonomo e parasubordinato.
Dall'altro, trattandosi di un principio posto a protezione del lavoratore, quel principio non potrebbe essere invocato per negargli tutele che gli spetterebbero sulla base della qualificazione formale del rapporto in nome di un suo diverso assetto sostanziale.
Dalle due affermazioni discende poi come conseguenza logica che in linea di principio non è inibito alla libertà negoziale delle parti di disciplinare come parasubordinato un rapporto di lavoro autonomo a prescindere dal fatto che la parasubordinazione sussista veramente.
3. Da altro punto di vista, il fatto che l'attività dedotta in contratto, ancorché di natura stragiudiziale, possa essere riconducibile a quella riservata agli avvocati non appare dirimente per escludere la possibilità di riconoscimento della parasubordinazione.
Giurisprudenza risalente, ma non smentita da pronunce successive, aveva infatti affermato: “Fra le controversie individuali di lavoro relative a rapporti che, ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., si concretano 'in una
4 prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato', rientra anche quella relativa ad una pluriennale attività professionale svolta da un avvocato nell'interesse e secondo le direttive di un ente previdenziale, essendo irrilevanti, nel ricorso delle caratteristiche suddette, sia la questione della convenzione disciplinante il rapporto che quella della compatibilità dello stesso con la normativa della professione forense” (Cass., 16.9.1982 n. 4909);
“La previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. si riferisce anche ai rapporti di lavoro autonomo professionale (aventi i requisiti indicati dalla norma), compresi, in particolare, i rapporti di assistenza e patrocinio legale, la cui specifica disciplina non osta all'operatività di detta norma;
pertanto, nonostante la mancanza di un preventivo accordo di clientela, è soggetta alla disciplina delle controversie individuali di lavoro la pretesa attinente al compenso per l'attività professionale di avvocato nell'interesse di un ente societario, caratterizzata da continuità, per durata pluriennale ed assiduità di impegni, nonché da coordinazione per il collegamento funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario (quale può desumersi dalle direttive impartite al professionista o dalla assicurata disponibilità in maniera vincolante) nonché dal carattere prevalentemente personale della prestazione, che è proprio dell'opera professionale forense e deve comunque presumersi, senza restare escluso dal fatto che il professionista si avvalga di sostituti o collaboratori” (Cass., 5.11.1986 n. 6475).
Non giova, quindi, alle convenute argomentare che per un avvocato iscritto all'albo professionale non sarebbe possibile stipulare un rapporto di natura parasubordinata, dato che questo profilo, alla luce dell'insegnamento del giudice di legittimità, a prescindere dalla sua fondatezza già in astratto non interferirebbe sulla validità del contratto.
Altrettanto irrilevanti per la validità del contratto sono poi i profili di diritto previdenziale, parimenti accennati nelle difese delle parti convenute, che attengono alla gestione previdenziale applicabile.
3.1. Al riguardo, solo per completezza va osservato allora che il contratto, nel prevedere che “ad evitare situazioni di conflitti di interessi, l'avv. che Pt_1
seguirà anche il contenzioso giudiziale delle Società committenti per le
5 controversie di lavoro e con gli agenti, detrarrà gli importi per fatture che emetterà a tali Società nella sua qualità di avvocato per le predette controversie dall'importo sopra stabilito in 30mila Euro annui”, non significa che l'oggetto dell'accordo (individuato in “ogni consulenza ed assistenza sia richiesta in materia di gestione del rapporto di lavoratori subordinati e di agenti, di gestione di contenzioso del lavoro e di relazioni sindacali” e quindi in prestazioni di consulenza e assistenza, intrinsecamente stragiudiziali) si estenda alla difesa in giudizio, ma si limita a istituire un coordinamento fra i compensi previsti per l'attività contrattuale e quelli (eventuali e ulteriori) percepiti per (eventuali e ulteriori) attività giudiziali.
Non è quindi condivisibile l'argomento delle convenute secondo cui proprio tale clausola dimostrerebbe che le prestazioni oggetto di contratto erano connesse ad attività giurisdizionali.
In effetti, la gran parte delle prestazioni menzionate dal contratto e sopra ricordate non hanno alcun legame evidente con attività giudiziaria.
3.2. Va poi precisato che l'art. 2 comma 2 D. Lgs. 81/2015, che dispone la propria inapplicabilità “alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”, intende semplicemente escludere che a queste collaborazioni si applichi, ai sensi del comma 1, la disciplina del lavoro subordinato, e non ha la portata di escludere tout court che possano aversi collaborazioni nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali.
4. Le convenute invocano l'art. 2237 comma 1 c.c., secondo cui “[i]l cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta”.
Tuttavia, si è anche precisato: “La previsione della facoltà di recesso 'ad nutum' del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche
l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla
6 suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso” (Cass., 7.9.2018 n. 21904, che in motivazione, precisa: “la predeterminazione di un termine di durata del contratto può integrare rinuncia da parte del cliente al recesso ove dal complessivo regolamento negoziale possa inequivocabilmente ricavarsi la volontà delle parti di vincolarsi per la durata del contratto, vietandosi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine finale… ciò posto, l'indagine della
Corte territoriale avrebbe dovuto appurare se nel caso concreto, in relazione alle pattuizioni convenute, le parti avessero inteso unicamente stabilire la durata massima del rapporto o piuttosto avessero voluto escludere il recesso ad nutum del cliente prima di tale data”).
È sostanzialmente conforme la più recente Cass., 22.6.2023 n. 17860.
La precedente Cass., 7.10.2013 n. 22786 aveva addirittura affermato:
“…poichè in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto”.
Nel caso di specie, inducono a ritenere che con la fissazione di un termine di durata del rapporto le parti abbiano inteso escludere il potere di recesso ad nutum:
- la stessa qualificazione del rapporto in termini di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'esplicita previsione di una tacita proroga di anno in anno con preavviso di
60 giorni, il che significa evidentemente che è consentito il recesso alla scadenza purché intimato almeno 60 giorni prima, precisazione inutile se anche le società committenti avessero comunque il potere di recedere ad nutum in qualsiasi momento;
- l'assenza di elementi che consentano di ravvisare in concreto quel
“particolare, più intenso, intuitus personae ovvero la fiducia posta a base della collaborazione” che, secondo il principio affermato da Cass., 14.1.2016
n. 469 (in quel caso: “fra medico e paziente che aveva affidato a un medico
7 personale ed esclusivo la speranza di cura e di guarigione da una rara malattia”), legittima l'interpretazione che con la determinazione di un termine finale le parti non abbiano inteso derogare all'art. 2237 comma 1 c.c.: in particolare, si deve ritenere che l'elemento fiduciario, come riconosce la stessa Cass., 469/16, cit., sia un naturale negotii del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sicché, salvo contraddire la premessa secondo cui la fissazione di un termine di durata può dar prova di una rinuncia pattizia implicita al diritto di recesso ad nutum, non si può ritenere al fine in esame sufficiente la sussistenza di un elemento fiduciario ma occorre che vi siano indici di un “particolare” e “più intenso” (rispetto alla normalità dei casi) elemento fiduciario che si deve considerare eccezionale e si può desumere solo da elementi concreti e specifici.
In questo senso, non è convincente l'argomentazione delle convenute che, proprio richiamando questa giurisprudenza, sulla base dell'intuitus personae che caratterizza le prestazioni d'opera professionale escludono che la previsione del termine possa avere la portata di una rinuncia al diritto di recesso ad nutum.
A ben vedere, quindi, neppure escludere la parasubordinazione e ricondurre la sostanza del rapporto a quella di un semplice contratto di prestazione d'opera intellettuale connotato da autonomia gioverebbe alle tesi delle convenute.
5. Conseguentemente, quindi:
- diversamente da quello che sarebbe accaduto nell'ipotesi in certo senso opposta in cui la parte affermasse la natura subordinata di un rapporto disciplinato negozialmente come autonomo, la scelta di disciplinare il rapporto come parasubordinato non può essere oggetto di sindacato giudiziale fra le parti per far valere una diversa qualificazione;
- le convenute neppure hanno tentato di introdurre in giudizio il tema della simulazione relativa del contratto: in ogni caso, mancano indizi di una simulazione relativa, e cioè di un accordo in forza del quale le parti abbiano voluto stipulare un contratto di opera professionale facendo risultare la stipula di un contratto parasubordinato;
in particolare, si deve aggiungere, è vero che le convenute menzionano un interesse del ricorrente alla
8 contribuzione, peraltro contestato dal ricorrente, ma non tentano neppure di allegare che questo preteso interesse fosse comune o anche soltanto emerso nelle trattative o comunque noto alle Società, né per vero risulta con certezza in causa che il testo contrattuale sia stato predisposto dal ricorrente
(circostanza anche questa contestata dall'avv. ; Pt_1
- in ogni caso, quand'anche si dovesse ricondurre il rapporto al tipo del contratto d'opera professionale, le convenute avrebbero comunque rinunciato alla facoltà di recedere ad nutum.
5.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istruttoria, i cui esiti devono per vero ritenersi scarsamente perspicui, doveva ritenersi superflua.
In effetti, dall'istruttoria svolta si ricavano dati contrastanti, che non suffragano la tesi delle convenute: a tutto concedere, infatti, l'onere di provare l'effettiva natura di un contratto graverebbe su chi assume che sia diversa da quella che risulta dal testo negoziale.
Fermo che quel che rileva, nei sensi che si sono sopra veduti, non è tanto il contenuto della prestazione, ma le sue modalità di svolgimento, la continuità della prestazione e la corresponsione di un compenso fisso mensile sono sostanzialmente pacifiche, è altrettanto pacifico che l'avv. facesse Pt_1
parte della delegazione che per conto della datrice di lavoro partecipò a un tavolo sindacale, è probabile che quando si recava presso la sede sociale
(con frequenza non chiarita: una-due volte la settimana secondo CP_7
meno o molto meno frequentemente secondo quanto si ricava da
[...]
altre deposizioni) potesse utilizzare un locale presso gli uffici aziendali anche se forse non si trattava propriamente di un ufficio ma di una piccola stanza adiacente all'ufficio di Controparte_7
Queste modalità non sono affatto incompatibili con una collaborazione coordinata e continuativa, che, giova ricordare, è comunque una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzata dalla continuità, dalla personalità, dalla mancanza di subordinazione e dalla coordinazione con il committente.
6. Conclusivamente, quindi, le parti convenute avrebbero potuto recedere dal contratto solamente in presenza di una giusta causa, che sarebbe stato loro onere allegare e dimostrare.
9 Dato che le convenute non hanno neppure tentato di allegare e dimostrare una giusta causa, il recesso è allora illegittimo.
In particolare, non è certo sufficiente, per ravvisare una giusta causa di recesso, il riferimento al venir meno dell'intuitus personae in conseguenza di un presunto atteggiamento “ostile e provocatorio” del ricorrente che, a prescindere da ogni altra considerazione, viene ravvisato in atti successivi alla comunicazione del recesso, di cui, da un punto di vista sia logico, sia cronologico, non possono essere il motivo.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno conseguente all'illegittimo recesso.
6.1. Al riguardo, il giudice aveva rilevato che il contratto azionato prevede sì che le “società competenti” riconoscano al ricorrente la somma di € 30.000 euro annui in rate mensili, ma subito dopo prevede che tale somma sia
Contr pagata dalla sola
Tuttavia, a un miglior esame della questione, quella clausola si riferisce al normale adempimento del contratto.
In caso di illegittimo recesso da un contratto soggettivamente complesso, però, l'inadempimento, infatti, non è il mancato pagamento, ma lo stesso illegittimo recesso.
E quindi tutte le parti che hanno receduto sono tenute a risarcire il danno che discende dal loro inadempimento.
La domanda di condanna solidale è allora fondata.
7. Il danno patrimoniale è rappresentato dai compensi che il ricorrente avrebbe percepito fino alla naturale conclusione del contratto, fatti pari alla misura da ultimo indicata e non specificamente contestata di € 35.000,00.
La richiesta di riduzione delle somme secondo equità non ha un chiaro fondamento normativo, non vertendosi in materia di clausola penale.
Le convenute devono quindi essere condannate solidalmente al pagamento di tale somma, oltre gli accessori di legge, che decorrono dalla data del recesso, in cui il danno si manifesta.
7.1. Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale e segnatamente di un danno all'immagine professionale.
Al riguardo, tuttavia, le allegazioni del ricorrente sono vaghe e generiche.
10 In particolare, non è sufficiente dedurre che la notizia del recesso è venuta a conoscenza di dipendenti del gruppo Socogas o di funzionari dell'Unione industriali e delle OO.SS..
Di per sé, infatti, il recesso non è lesivo dell'immagine professionale del ricorrente: che il rapporto fra un professionista e un cliente cessi è circostanza che avviene quotidianamente e può avere le motivazioni più svariate.
In ogni caso, che la notizia si sia diffusa è circostanza meramente affermata.
Il ricorrente ha argomentato che il recesso si sia accompagnata a comportamenti che definisce “mobbizzanti”, e richiama al riguardo la valutazione “aprioristicamente negativa” sul suo operato, la reiterata insistenza in un recesso illegittimo con invio di lettere di diffida, la situazione di incertezza sulle sorti del contratto in cui si è ritrovato nel momento in cui una delle quattro società, temporaneamente ancora rappresentata dal precedente amministratore, gli aveva confermato la propria fiducia – salvo mutare avviso poco tempo dopo – e la sostituzione nel corso di una trattativa sindacale dalla delegazione aziendale accompagnata da quella che definisce
“delegittimazione” riferendosi a un episodio in cui le società avrebbero inviato a una riunione un nuovo rappresentante per sostenere una linea differente.
Ma anche in questo caso, con la doverosa premessa che non si vede perché le lettere di diffida dovrebbero ritenersi pubblicamente note, si tratta soltanto di una divergenza, ancorché espressa in forma esplicita, fra un cliente e un professionista che non comporta di per sé alcun particolare discredito per quest'ultimo.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può quindi essere accolta.
8. Per parziale soccombenza reciproca le spese si compensano nella misura della metà.
Nel resto, le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione 26001/52000 corrispondente alla somma attribuita, valori medi) e seguono la soccombenza.
11 La complessità in fatto e in diritto della controversia ha reso necessaria la stesura separata della motivazione dopo la pronuncia in udienza del dispositivo trascritto in calce.
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definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenute e condanna e CP_1 CP_8 CP_5
fra loro in solido e ciascuna di esse in persona del Controparte_3
rispettivo legale rappresentante pro tempore, a pagare a la Parte_1 somma lorda di € 35.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno a far data dal 19.10.2022; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per metà le spese di lite e condanna CP_1 CP_8
e fra loro in solido e ciascuna di esse in CP_5 Controparte_3
persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a rifondere a la restante metà che liquida, già in frazione, in € 129,50 per Parte_1 esborsi, € 4.628,50 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e se non detraibile e successive occorrende.
Fissa termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
La Spezia, 22.10.2024
Il giudice
Marco Viani
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