Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1049/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ) - Parte_1 CodiceFiscale_1
in qualità di titolare dell'impresa individuale in ditta (P.IVA Parte_2
Pa
), rappresentato e difeso per procura in atti dagli Avv.ti Santo Taverna C.F._2
e Maria Cristina Pappalardo (del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
: Pa in Siracusa, via Menfi n. 10 (c.f. Controparte_1 C.F._3
), in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso
[...] Controparte_2
per procura in atti dall'Avv. Gianluca Caruso (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: condannatorio.
FATTO E DIRITTO
confronti dell'impresa individuale in ditta (corrente in Parte_2
Siracusa) con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 24.5.2021 - così statuiva in via definitiva:”
P Q M
…. 1) In accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c. dal “ avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 562/2021, emesso in data 01-02.04.2021 dal Tribunale di
Siracusa, nel procedimento monitorio n. 1321/2021 r.g., revoca il suddetto decreto ingiuntivo. 2) Condanna la alla rifusione, in favore del Parte_2
“ , delle spese di lite che si liquidano in Parte_3
complessivi € 4.227,00 per compensi (fasi di studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi, fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate dalle parti) oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv.
Gianluca Caruso, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c”.
Sentenza avverso la quale il interponeva, con citazione tempestivamente Pt_2
notificata il 20.7.2023, appello articolato in più motivi: infine richiedendo, anzitutto, la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Il si costituiva in contraddittorio, contestando Controparte_1
l'impugnazione avversaria che chiedeva infine che fosse disattesa.
Con ordinanza del 19.12.2023 la Corte (dopo avere altresì ritenuto, nel merito della vicenda controversa, “di dover ribadire l'inconducenza della prova testimoniale nella quale parte appellante ha insistito stante la genericità – già correttamente sanzionata dal primo giudice con la sua ordinanza del 12.1.2023 – dei relativi capitoli”, e che
“la prova per interpello nella quale parte appellante ha pure insistito si rivela inammissibile non avendo la stessa appellante né documentato (a termini di regolamento condominiale) né, tampoco, allegato che l'amministratore p.t. del
appellato abbia, ex art. 2731 c.c., il potere di disporre del diritto di cui CP_1
si controverte” nonché, ed infine, che “il proposto appello non rivela alcun indizio di manifesta fondatezza”) rigettava l'istanza anzidetta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata. Indi rinviando le parti, per la discussione finale della causa, all'udienza del 14.10.2024.
Udienza nella quale le parti, entrambe comparse, si davano reciproco atto dell'avanzato stato delle trattative intavolate al fine della conciliazione della causa.
Ed invero, alla successiva udienza del 3.3.2025 nessuno compariva. E così anche all'udienza del 10 marzo 2025 già conseguentemente fissata ex art. 309 c.p.c. (e della quale veniva dato rituale e tempestivo preavviso).
E pertanto, di seguito alla conseguente assegnazione della causa a sentenza occorre provvedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 359, 309 e 181 c.p.c.: conseguentemente, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Nulla deve statuirsi in punto di spese atteso che, ai sensi del quarto comma dell'art. 310 c.p.c., “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P Q M
La Corte, visti gli artt. 359, 309 e 181 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo derivato dall'appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 949/2023 del
15.5.2023 proposto, con citazione del 20.7.2023, da (in qualità di Parte_2
titolare dell'impresa individuale in ditta nei confronti del Parte_2
in Siracusa, via Menfi n. 10. Controparte_1
Spese irripetibili ex art. 310, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)