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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/11/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4100/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4100/2024 promossa da :
, (C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CORSO BUENOS AIRES 10/10 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
[...]
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso Pt_2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 5/3 GENOVA, presso lo studio dell'avv.
NO LE AR che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo a parziale modifica delle condizioni di divorzio congiunte accolte nella sentenza di divorzio emessa in data 1.04.2022 dal Tribunale di Genova (procedimento R.G. N. 11587/2019) In via principale: Disporre, per i motivi di cui in parte narrativa da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, con effetto a partire dalla data della presente domanda, la revoca dell'attuale assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili - che ad oggi a seguito di rivalutazione ISTAT è pari ad € 161,85 - a carico del Signor ed in favore della Signora Parte_1
Controparte_1 ta: Disporre, per i motivi di cui in parte narrativa da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, con effetto a partire dalla data della presente domanda, la riduzione dell'attuale assegno divorzile a carico del Signor Parte_1 ed in favore della Signora da € 150,00 mensili - che ad Controparte_1 di rivalutazione ISTAT è pari ad € 161,85 - ad € 50,00 e/o nella misura meglio vista e ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Piaccia all'On.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Rigettare tutte le domande avanzate dal signor nei confronti della signora Parte_1 Controparte_1 confermando, per gli e divorzile in favore della resiste ricorrente al pagamento degli esborsi e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova voglia respingere la domanda”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Signor e la Signora nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
3.10.1975, c.f. , in data 3.10.1999, hanno contratto CodiceFiscale_3 matrimonio concordatario a Genova.
2. Dall'unione coniugale sono nate, a Genova, due figlie: (13.09.2002) e Per_1
(14.10.2006). Per_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 3. Successivamente, i coniugi si sono separati consensualmente come da omologa del Tribunale di Genova del 25.03.2014 e, poi, sono addivenuti al divorzio a seguito di procedimento giudiziale portante R.G.N. 11587/2019, conclusosi con sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 1.04.2022.
La sentenza ha dichiarato il Signor tenuto al pagamento, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, di euro 600,00 quale contributo al mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova;
nonchè al pagamento, sempre entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della Signora di euro 150,00 mensili a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, oltre rivalutazione ISTAT.
4. Con il presente ricorso l'ex marito deduce un miglioramento della situazione economica della ex moglie che imporrebbe una modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare parte ricorrente deduce che a seguito della morte di entrambi i propri genitori, Signori (deceduto il 7.08.2022) e Signora Persona_3 [...]
(deceduta il 21.02.2023), la Signora e la di lei sorella Per_4 Controparte_1
Signora hanno ereditato, per la quota di un mezzo ciascuno, i CP_2 seguenti beni immobili
-appartamento sito in Genova, Via Dell'Insurrezione 23-25 aprile 1945 n. 3/7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con le seguenti indicazioni: Sez. SEP Fg. 51 particella 477 sub 7, z.c. 2 Cat. A/2 classe 2 vani 6,5 rendita catastale euro 1.141,37, come da visura storica che si produce (prod. n. 3).
– posto auto scoperto facente parte dell'area parcheggi in prossimità del fabbricato sito in Genova, Via Sant'Alberto 11 e 11A segnato con il numero 6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con le seguenti indicazioni: Sez. SEP Fg. 51 particella 2293 sub 8, z.c. 2 Cat. C/6 classe 1 mq. 10 rendita catastale euro 59,91. Detto posto auto è stato venduto dalle Signore CP_1 ed con atto autenticato nelle firme dal Notaio
[...] CP_2 Per_5
in Genova in data 14.02.2024, Rep. N. 11217 Raccolta N. 8341, al prezzo
[...] di euro 23.500,00 interamente corrisposto alla Signora come Controparte_1 precisato in atto, che si produce in copia (prod. n. 4);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 -immobile sito a San Teodoro (NU), in Via Antonio Gramsci piano terra censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di San Teodoro (NU) con le seguenti indicazioni: Fg. 17 numero 1252 sub 2, Cat. A/2 classe 8 vani 3 rendita catastale euro 302,13. In relazione a detto immobile, in data 24.10.2023, è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dal Notaio in Torino - Persona_6
Rep. N. 23279 Racc. N. 18911, trascritto il 7.11.2023 con Nota di Trascrizione Registro Generale 12721 Registro Particolare 10191 – (prod. n. 6), con il quale la
Signora e la di lei sorella si sono obbligate a Controparte_1 CP_2 vendere, ciascuna per le rispettive quote, entro il 31.10.2024, la casa di San Teodoro per il prezzo di euro 50.000,00.
5. Costituendosi in giudizio la sig.ra ha confermato di avere ricevuto CP_1 in eredità:
a) un posto auto scoperto venduto per euro 23.000,00, importo suddiviso con la Co sorella e non trattenuto unicamente dall'odierna resistente (come affermato da controparte) così come si evince dall'atto di compravendita di tale posto auto prodotto in atti;
b) una casetta in provincia di Nuoro venduta per euro 50.000,00 così come affermato anche dal ricorrente;
c) un appartamento sito in Sestri Ponente, Via dell'Insurrezione 23-25 Aprile 1945, venduto per euro 143.000,00 come si evince dal relativo atto di compravendita prodotto in atti.
Sommando gli importi ricavati dalle singole vendite (euro 23.000,00 + euro 50.000,00 + euro 143.000,00) si arriva ad una cifra complessiva di euro 216.000,00 che, suddivisa fra l'odierna resistente e la di lei sorella, ammonta ad euro 108.000,00 cadauna.
6. Il Pubblico Ministero ha chiesto respingersi il ricorso.
7. Va preliminarmente osservato che l'assegno divorzile, previsto in sede di divorzio, ha, per espressa indicazione del Tribunale, natura compensativa.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Motiva infatti il Tribunale che “lo squilibrio economico-reddituale sussistente tra le parti, oltre alla circostanza per cui la ricorrente, in costanza di un matrimonio durato quindici anni, si è occupata integralmente della cura delle figlie e del ménage familiare, così consentendo al marito di conseguire la propria realizzazione professionale. Inoltre, tenendo conto delle dichiarazioni delle parti, la signora risulta essere in CP_1 possesso della sola licenza media e considerate le attuali condizioni del mercato del lavoro, per la predetta risulta oggettivamente difficoltoso reperire un'occupazione lavorativa, tenuto anche conto della sua età e dell'assenza di qualsivoglia esperienza professionale pregressa.
Giusto quanto sopra, questo Tribunale ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile, in funzione compensativa, nella misura di euro 150,00 mensili
La sentenza del Tribunale è passata in giudicato: non può quindi oggi rimettersi in discussione la natura compensativa dell'assegno divorzile né è onere della parte convenuta provare tale natura e il fatto di aver dovuto occuparsi delle figlie in corso di matrimonio.
Va del resto ricordato che la natura compensativa serve, come dice il termine stesso, a compensare le perdite di chances subite dalla parte che, durante il matrimonio, si è occupata del ménage familiare, ossia ha adempiuto alle sue obbligazioni matrimoniali (e al patto matrimoniale siglato con il marito) con lo svolgimento di quel lavoro di cura dell'ambiente familiare e accudimento delle figlie che non viene retribuito in corso di matrimonio ma che da diritto, proprio per l'essere causa di allontanamento dal lavoro, ad una compensazione finito il matrimonio. Né va dimenticato che tale natura compensativa copre anche la fase pensionistica: in un sistema pensionistico ormai orientato al criterio contributivo (e non più a quello retributivo) l'ingresso nel mondo del lavoro a 50 anni determina un oggettivo danno in termini di futura entità della pensione (ammesso che i pochi anni di lavoro che mancano al limite lavorativo permettano di ottenere una pensione). L'assegno divorzile di natura compensativa serve proprio a compensare non solo la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro a 50 anni ma, soprattutto, la perdita di ottenere una adeguata pensione una volta usciti dal mondo del lavoro.
Diversa la situazione dell'ex marito che ha sempre avuto un lavoro da dipendente a tempo indeterminato e quindi potrà godere della conseguente pensione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8. Sono quindi irrilevanti, in questa sede, i vari argomenti dedotti dal ricorrente in ordine alla mancata prova da parte della ex moglie di non aver potuto reperire un lavoro: indipendentemente dal titolo di studio e dalle occasioni di lavoro cercate o meno, l'assegno divorzile in questione “compensa” la moglie per i 15 anni di lavoro gratuito familiare” e per l'omesso versamento di contributi pensionistici in questi anni che si riverbereranno sicuramente sul quantum (ma anche sull'an) del trattamento pensionistico futuro.
Neppure appaiono rilevanti le questioni attinenti alla situazione economica dell'ex marito: i redditi dello stesso sono sostanzialmente immutati rispetto al momento del divorzio (ed a questo proposito va ricordato che in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato un assegno di mantenimento per la moglie di 150,00 Euro, pur in presenza di redditi del marito inferiori a quelli poi analizzati nella sentenza di divorzio, circostanza che evidenzia come già all'epoca la cifra in questione fosse ritenuta dall'odierno ricorrente pienamente sostenibile per le proprie finanze tanto da averla concordata con la moglie). Semmai, ove si volessero valutare tali condizioni economiche, va ricordato che il marito si è risposato e quindi condivide le spese con la nuova moglie per cui la sua situazione economica è sicuramente migliorata (e ciò a prescindere dagli eventuali redditi propri della seconda moglie su cui nulla è stato dedotto in causa ma che, ove esistenti, ulteriormente migliorerebbero la situazione economica del ricorrente).
9. Unica circostanza da valutare è quindi l'eredità percepita dalla convenuta da cui ha ricavato 108.000 Euro vendendo gli immobili.
La convenuta sostiene di avere tesaurizzato l'eredità per garantire la copertura di future spese alle figlie: ma trattandosi di somme nella di lei proprietà e disponibilità tale affermazione non è rilevante ai fini della decisione potendo la convenuta sempre utilizzare tali somme finchè non le avrà effettivamente spese.
Parte convenuta sostiene che tale somma non può certo definirsi una eredità considerevole e, comunque, tale da poter soppiantare l'assegno divorzile in oggi goduto dalla signora In realtà la valutazione dell'entità della CP_1 somma non può essere effettuata sul capitale in assoluto ma sulla sua spendita nel tempo per integrare i propri redditi.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Se si considera una durata media della vita di 90 anni e quindi una aspettativa di vita per la convenuta di 40 anni la cifra in questione, distribuita lungo tale arco di vita, corrisponde a circa 2700 Euro all'anno ossia 225 Euro al mese per 12 mesi l'anno. Si tratta di una cifra che nel corso dei 40 anni sarà totalmente erosa dall'inflazione e quindi non sufficiente a compensare da un lato l'aumento del costo della vita: ma soprattutto è una cifra che non è idonea a compensare l'aumento delle esigenze di vita che, con l'incremento dell'età e quindi con l'incremento delle esigenze sanitarie nonché di accompagnamento e aiuto personale, saranno ben superiori a tale cifra.
Ne consegue che l'incremento patrimoniale derivante dall'eredità non può ritenersi così rilevante e considerevole da escludere la previsione di un assegno di divorzio di natura compensativa in relazione ai 15 anni di vita familiare che hanno inciso in modo irrimediabile sulle prospettive di lavoro e sulle future prospettive pensionistiche.
Né va dimenticato che l'assegno divorzile di 150 Euro è detraibile fiscalmente e, anche a considerare una aliquota media del 25%, di fatto comporta un esborso reale pari a 112,50 Euro laddove la convenuta su tale somma paga una imposta quantomeno pari al 18% (ossia pari a 27 Euro percependo di fatto 123 Euro al mese).
Va quindi respinto il ricorso.
Le spese vanno compensate per metà stante la sussistenza dei fatti dedotti in giudizio e seguono la soccombenza per l'altra metà stante la non sufficienza di tali fatti a determinare un accoglimento della domanda. Di conseguenza vanno liquidati, già dimidiati, Euro 1300,00 oltre oneri e accessori a carico del ricorrente e a favore della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate per metà le spese processuali.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Condanna parte ricorrente (sig. ) al pagamento del Parte_1 restante 50% delle spese processuali che liquida in Euro 1300,00 oltre oneri e accessori a favore della parte convenuta (sig.ra CP_1
[...]
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4100/2024 promossa da :
, (C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CORSO BUENOS AIRES 10/10 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
[...]
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso Pt_2 introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 5/3 GENOVA, presso lo studio dell'avv.
NO LE AR che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo a parziale modifica delle condizioni di divorzio congiunte accolte nella sentenza di divorzio emessa in data 1.04.2022 dal Tribunale di Genova (procedimento R.G. N. 11587/2019) In via principale: Disporre, per i motivi di cui in parte narrativa da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, con effetto a partire dalla data della presente domanda, la revoca dell'attuale assegno divorzile pari ad € 150,00 mensili - che ad oggi a seguito di rivalutazione ISTAT è pari ad € 161,85 - a carico del Signor ed in favore della Signora Parte_1
Controparte_1 ta: Disporre, per i motivi di cui in parte narrativa da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti, con effetto a partire dalla data della presente domanda, la riduzione dell'attuale assegno divorzile a carico del Signor Parte_1 ed in favore della Signora da € 150,00 mensili - che ad Controparte_1 di rivalutazione ISTAT è pari ad € 161,85 - ad € 50,00 e/o nella misura meglio vista e ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge”.
CONCLUSIONI RESISTENTE
Piaccia all'On.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Rigettare tutte le domande avanzate dal signor nei confronti della signora Parte_1 Controparte_1 confermando, per gli e divorzile in favore della resiste ricorrente al pagamento degli esborsi e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
“Chiede che il Tribunale di Genova voglia respingere la domanda”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Signor e la Signora nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
3.10.1975, c.f. , in data 3.10.1999, hanno contratto CodiceFiscale_3 matrimonio concordatario a Genova.
2. Dall'unione coniugale sono nate, a Genova, due figlie: (13.09.2002) e Per_1
(14.10.2006). Per_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 3. Successivamente, i coniugi si sono separati consensualmente come da omologa del Tribunale di Genova del 25.03.2014 e, poi, sono addivenuti al divorzio a seguito di procedimento giudiziale portante R.G.N. 11587/2019, conclusosi con sentenza emessa dal Tribunale di Genova in data 1.04.2022.
La sentenza ha dichiarato il Signor tenuto al pagamento, entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, di euro 600,00 quale contributo al mantenimento delle due figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova;
nonchè al pagamento, sempre entro il giorno 10 di ogni mese, in favore della Signora di euro 150,00 mensili a titolo di assegno Controparte_1 divorzile, oltre rivalutazione ISTAT.
4. Con il presente ricorso l'ex marito deduce un miglioramento della situazione economica della ex moglie che imporrebbe una modifica delle condizioni di divorzio.
In particolare parte ricorrente deduce che a seguito della morte di entrambi i propri genitori, Signori (deceduto il 7.08.2022) e Signora Persona_3 [...]
(deceduta il 21.02.2023), la Signora e la di lei sorella Per_4 Controparte_1
Signora hanno ereditato, per la quota di un mezzo ciascuno, i CP_2 seguenti beni immobili
-appartamento sito in Genova, Via Dell'Insurrezione 23-25 aprile 1945 n. 3/7, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con le seguenti indicazioni: Sez. SEP Fg. 51 particella 477 sub 7, z.c. 2 Cat. A/2 classe 2 vani 6,5 rendita catastale euro 1.141,37, come da visura storica che si produce (prod. n. 3).
– posto auto scoperto facente parte dell'area parcheggi in prossimità del fabbricato sito in Genova, Via Sant'Alberto 11 e 11A segnato con il numero 6, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Genova con le seguenti indicazioni: Sez. SEP Fg. 51 particella 2293 sub 8, z.c. 2 Cat. C/6 classe 1 mq. 10 rendita catastale euro 59,91. Detto posto auto è stato venduto dalle Signore CP_1 ed con atto autenticato nelle firme dal Notaio
[...] CP_2 Per_5
in Genova in data 14.02.2024, Rep. N. 11217 Raccolta N. 8341, al prezzo
[...] di euro 23.500,00 interamente corrisposto alla Signora come Controparte_1 precisato in atto, che si produce in copia (prod. n. 4);
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 -immobile sito a San Teodoro (NU), in Via Antonio Gramsci piano terra censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di San Teodoro (NU) con le seguenti indicazioni: Fg. 17 numero 1252 sub 2, Cat. A/2 classe 8 vani 3 rendita catastale euro 302,13. In relazione a detto immobile, in data 24.10.2023, è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dal Notaio in Torino - Persona_6
Rep. N. 23279 Racc. N. 18911, trascritto il 7.11.2023 con Nota di Trascrizione Registro Generale 12721 Registro Particolare 10191 – (prod. n. 6), con il quale la
Signora e la di lei sorella si sono obbligate a Controparte_1 CP_2 vendere, ciascuna per le rispettive quote, entro il 31.10.2024, la casa di San Teodoro per il prezzo di euro 50.000,00.
5. Costituendosi in giudizio la sig.ra ha confermato di avere ricevuto CP_1 in eredità:
a) un posto auto scoperto venduto per euro 23.000,00, importo suddiviso con la Co sorella e non trattenuto unicamente dall'odierna resistente (come affermato da controparte) così come si evince dall'atto di compravendita di tale posto auto prodotto in atti;
b) una casetta in provincia di Nuoro venduta per euro 50.000,00 così come affermato anche dal ricorrente;
c) un appartamento sito in Sestri Ponente, Via dell'Insurrezione 23-25 Aprile 1945, venduto per euro 143.000,00 come si evince dal relativo atto di compravendita prodotto in atti.
Sommando gli importi ricavati dalle singole vendite (euro 23.000,00 + euro 50.000,00 + euro 143.000,00) si arriva ad una cifra complessiva di euro 216.000,00 che, suddivisa fra l'odierna resistente e la di lei sorella, ammonta ad euro 108.000,00 cadauna.
6. Il Pubblico Ministero ha chiesto respingersi il ricorso.
7. Va preliminarmente osservato che l'assegno divorzile, previsto in sede di divorzio, ha, per espressa indicazione del Tribunale, natura compensativa.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Motiva infatti il Tribunale che “lo squilibrio economico-reddituale sussistente tra le parti, oltre alla circostanza per cui la ricorrente, in costanza di un matrimonio durato quindici anni, si è occupata integralmente della cura delle figlie e del ménage familiare, così consentendo al marito di conseguire la propria realizzazione professionale. Inoltre, tenendo conto delle dichiarazioni delle parti, la signora risulta essere in CP_1 possesso della sola licenza media e considerate le attuali condizioni del mercato del lavoro, per la predetta risulta oggettivamente difficoltoso reperire un'occupazione lavorativa, tenuto anche conto della sua età e dell'assenza di qualsivoglia esperienza professionale pregressa.
Giusto quanto sopra, questo Tribunale ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della stessa di un assegno divorzile, in funzione compensativa, nella misura di euro 150,00 mensili
La sentenza del Tribunale è passata in giudicato: non può quindi oggi rimettersi in discussione la natura compensativa dell'assegno divorzile né è onere della parte convenuta provare tale natura e il fatto di aver dovuto occuparsi delle figlie in corso di matrimonio.
Va del resto ricordato che la natura compensativa serve, come dice il termine stesso, a compensare le perdite di chances subite dalla parte che, durante il matrimonio, si è occupata del ménage familiare, ossia ha adempiuto alle sue obbligazioni matrimoniali (e al patto matrimoniale siglato con il marito) con lo svolgimento di quel lavoro di cura dell'ambiente familiare e accudimento delle figlie che non viene retribuito in corso di matrimonio ma che da diritto, proprio per l'essere causa di allontanamento dal lavoro, ad una compensazione finito il matrimonio. Né va dimenticato che tale natura compensativa copre anche la fase pensionistica: in un sistema pensionistico ormai orientato al criterio contributivo (e non più a quello retributivo) l'ingresso nel mondo del lavoro a 50 anni determina un oggettivo danno in termini di futura entità della pensione (ammesso che i pochi anni di lavoro che mancano al limite lavorativo permettano di ottenere una pensione). L'assegno divorzile di natura compensativa serve proprio a compensare non solo la difficoltà di entrare nel mondo del lavoro a 50 anni ma, soprattutto, la perdita di ottenere una adeguata pensione una volta usciti dal mondo del lavoro.
Diversa la situazione dell'ex marito che ha sempre avuto un lavoro da dipendente a tempo indeterminato e quindi potrà godere della conseguente pensione.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8. Sono quindi irrilevanti, in questa sede, i vari argomenti dedotti dal ricorrente in ordine alla mancata prova da parte della ex moglie di non aver potuto reperire un lavoro: indipendentemente dal titolo di studio e dalle occasioni di lavoro cercate o meno, l'assegno divorzile in questione “compensa” la moglie per i 15 anni di lavoro gratuito familiare” e per l'omesso versamento di contributi pensionistici in questi anni che si riverbereranno sicuramente sul quantum (ma anche sull'an) del trattamento pensionistico futuro.
Neppure appaiono rilevanti le questioni attinenti alla situazione economica dell'ex marito: i redditi dello stesso sono sostanzialmente immutati rispetto al momento del divorzio (ed a questo proposito va ricordato che in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato un assegno di mantenimento per la moglie di 150,00 Euro, pur in presenza di redditi del marito inferiori a quelli poi analizzati nella sentenza di divorzio, circostanza che evidenzia come già all'epoca la cifra in questione fosse ritenuta dall'odierno ricorrente pienamente sostenibile per le proprie finanze tanto da averla concordata con la moglie). Semmai, ove si volessero valutare tali condizioni economiche, va ricordato che il marito si è risposato e quindi condivide le spese con la nuova moglie per cui la sua situazione economica è sicuramente migliorata (e ciò a prescindere dagli eventuali redditi propri della seconda moglie su cui nulla è stato dedotto in causa ma che, ove esistenti, ulteriormente migliorerebbero la situazione economica del ricorrente).
9. Unica circostanza da valutare è quindi l'eredità percepita dalla convenuta da cui ha ricavato 108.000 Euro vendendo gli immobili.
La convenuta sostiene di avere tesaurizzato l'eredità per garantire la copertura di future spese alle figlie: ma trattandosi di somme nella di lei proprietà e disponibilità tale affermazione non è rilevante ai fini della decisione potendo la convenuta sempre utilizzare tali somme finchè non le avrà effettivamente spese.
Parte convenuta sostiene che tale somma non può certo definirsi una eredità considerevole e, comunque, tale da poter soppiantare l'assegno divorzile in oggi goduto dalla signora In realtà la valutazione dell'entità della CP_1 somma non può essere effettuata sul capitale in assoluto ma sulla sua spendita nel tempo per integrare i propri redditi.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Se si considera una durata media della vita di 90 anni e quindi una aspettativa di vita per la convenuta di 40 anni la cifra in questione, distribuita lungo tale arco di vita, corrisponde a circa 2700 Euro all'anno ossia 225 Euro al mese per 12 mesi l'anno. Si tratta di una cifra che nel corso dei 40 anni sarà totalmente erosa dall'inflazione e quindi non sufficiente a compensare da un lato l'aumento del costo della vita: ma soprattutto è una cifra che non è idonea a compensare l'aumento delle esigenze di vita che, con l'incremento dell'età e quindi con l'incremento delle esigenze sanitarie nonché di accompagnamento e aiuto personale, saranno ben superiori a tale cifra.
Ne consegue che l'incremento patrimoniale derivante dall'eredità non può ritenersi così rilevante e considerevole da escludere la previsione di un assegno di divorzio di natura compensativa in relazione ai 15 anni di vita familiare che hanno inciso in modo irrimediabile sulle prospettive di lavoro e sulle future prospettive pensionistiche.
Né va dimenticato che l'assegno divorzile di 150 Euro è detraibile fiscalmente e, anche a considerare una aliquota media del 25%, di fatto comporta un esborso reale pari a 112,50 Euro laddove la convenuta su tale somma paga una imposta quantomeno pari al 18% (ossia pari a 27 Euro percependo di fatto 123 Euro al mese).
Va quindi respinto il ricorso.
Le spese vanno compensate per metà stante la sussistenza dei fatti dedotti in giudizio e seguono la soccombenza per l'altra metà stante la non sufficienza di tali fatti a determinare un accoglimento della domanda. Di conseguenza vanno liquidati, già dimidiati, Euro 1300,00 oltre oneri e accessori a carico del ricorrente e a favore della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate per metà le spese processuali.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Condanna parte ricorrente (sig. ) al pagamento del Parte_1 restante 50% delle spese processuali che liquida in Euro 1300,00 oltre oneri e accessori a favore della parte convenuta (sig.ra CP_1
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Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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