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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 240/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC CÌ Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 240/25 R.G.
PROMOSSA DA
(p.iva ) con sede in Via Pietro Novelli n. 131 – Parte_1 P.IVA_1 cap. 95125 CATANIA (CT), in p.l.r.p.t., sig. , rappresentata e difesa, per mandato in Parte_2 atti dall'avv. Ettore Notti, ( ). C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , con studio in Sant'Agata Li Battiati, Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
IN LI n. 61, P.I. , elettivamente domiciliato in Catania, via E. A. Pantano n. P.IVA_2
70, presso lo studio dell'Avv. Elvira Felis, C.F. , dalla quale è rappresentato CodiceFiscale_3
e difeso per mandato in atti. APPELLATO
In fatto e in diritto
Con Sentenza n. 980/25, pubblicata il dì 11.02.2025, notificata il 12.02.2025, emessa nel procedimento portante n. R.G. 8014/2020, in parziale accoglimento della domanda, il Tribunale di
Catania revocava il decreto ingiuntivo n. 2226/2020 dei dì 9-10.06.2020 - R.G. 4632/2020, che ingiungeva a in persona del legale rappresentante p.t., di pagare in favore Parte_1 di la somma di € 308.201,78, oltre interessi come in domanda, ed oltre le spese di Controparte_1 ingiunzione liquidate in € 4.185,00 per onorari, in € 634,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e
C.p.A. e disponeva la condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 199.535,95, oltre i.v.a. e c.c.p., detratta la ritenuta d'acconto, e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensava tra le parti le spese e competenze del giudizio e poneva le spese di
CTU definitivamente a carico solidale di entrambe le parti.
Avverso tale decisione proponeva appello la in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., la quale con il primo e il secondo motivo di gravame si doleva della assenza di prova del credito e la nullità della CTU non richiesta dalle parti chiedendo di sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza di prime cure e confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 2226/2020 del 10/06/2020 - RG n. 4632/2020; accertare e dichiarare che le prestazioni dell'ing. CP_1
erano esclusivamente consistite e fino al 2013, nella redazione dei progetti preliminari,
[...] definitivo ed esecutivo e nella funzione di direttore lavori per la sola contabilità e nulla altro fino alla revoca avvenuta nel 2017; confermare la sentenza nella parte in cui accertava e dichiarava che l'impresa aveva eseguito pagamenti fino alla concorrenza di euro 60.000 oltre ed Pt_1 CP_2 iva accertare e dichiarare che l'art. 5 comprese le lett. b, c e d, del contratto erano nulle per assenza di causa e di corrispettività e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla era dovuto al CP_1
Si costituiva in giudizio che eccepiva la inammissibilità dell'appello e nel merito Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande della controparte.
Indi, radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione del 15 settembre 2025 alle ore
13,15 la Corte – rilevato che nessuna delle parti era comparsa – rinviava la causa all'udienza del 20 ottobre 2025.
A tale ultima udienza del pari, verificato che nessuno era comparso, la Corte poneva la causa in decisione.
Ciò posto in linea di fatto, è evidente che debba essere pronunciata da questa Corte sentenza di improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 c.p.c., e dunque d'ufficio, atteso che la parte appellante, non comparendo alla prima udienza di comparizione e poi a quella successiva, in tutta evidenza non ha compiuto gli atti di impulso necessari. Risulta infatti che, nonostante la rituale comunicazione a entrambe le parti del verbale di udienza del 15 settembre 2025, nessuno è comparso all'udienza successiva.
Conseguentemente nulla va disposto per le spese, considerato che nemmeno la parte appellata, pur costituita, è comparsa.
La Corte dà comunque atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
Definitivamente decidendo: dichiara l'appello proposto da improcedibile. Parte_1
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 21 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. IC CÌ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC CÌ Presidente
Dott.ssa SI Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 240/25 R.G.
PROMOSSA DA
(p.iva ) con sede in Via Pietro Novelli n. 131 – Parte_1 P.IVA_1 cap. 95125 CATANIA (CT), in p.l.r.p.t., sig. , rappresentata e difesa, per mandato in Parte_2 atti dall'avv. Ettore Notti, ( ). C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , con studio in Sant'Agata Li Battiati, Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
IN LI n. 61, P.I. , elettivamente domiciliato in Catania, via E. A. Pantano n. P.IVA_2
70, presso lo studio dell'Avv. Elvira Felis, C.F. , dalla quale è rappresentato CodiceFiscale_3
e difeso per mandato in atti. APPELLATO
In fatto e in diritto
Con Sentenza n. 980/25, pubblicata il dì 11.02.2025, notificata il 12.02.2025, emessa nel procedimento portante n. R.G. 8014/2020, in parziale accoglimento della domanda, il Tribunale di
Catania revocava il decreto ingiuntivo n. 2226/2020 dei dì 9-10.06.2020 - R.G. 4632/2020, che ingiungeva a in persona del legale rappresentante p.t., di pagare in favore Parte_1 di la somma di € 308.201,78, oltre interessi come in domanda, ed oltre le spese di Controparte_1 ingiunzione liquidate in € 4.185,00 per onorari, in € 634,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e
C.p.A. e disponeva la condanna della società opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 199.535,95, oltre i.v.a. e c.c.p., detratta la ritenuta d'acconto, e oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensava tra le parti le spese e competenze del giudizio e poneva le spese di
CTU definitivamente a carico solidale di entrambe le parti.
Avverso tale decisione proponeva appello la in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., la quale con il primo e il secondo motivo di gravame si doleva della assenza di prova del credito e la nullità della CTU non richiesta dalle parti chiedendo di sospendere l'esecuzione provvisoria della sentenza di prime cure e confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 2226/2020 del 10/06/2020 - RG n. 4632/2020; accertare e dichiarare che le prestazioni dell'ing. CP_1
erano esclusivamente consistite e fino al 2013, nella redazione dei progetti preliminari,
[...] definitivo ed esecutivo e nella funzione di direttore lavori per la sola contabilità e nulla altro fino alla revoca avvenuta nel 2017; confermare la sentenza nella parte in cui accertava e dichiarava che l'impresa aveva eseguito pagamenti fino alla concorrenza di euro 60.000 oltre ed Pt_1 CP_2 iva accertare e dichiarare che l'art. 5 comprese le lett. b, c e d, del contratto erano nulle per assenza di causa e di corrispettività e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla era dovuto al CP_1
Si costituiva in giudizio che eccepiva la inammissibilità dell'appello e nel merito Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande della controparte.
Indi, radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione del 15 settembre 2025 alle ore
13,15 la Corte – rilevato che nessuna delle parti era comparsa – rinviava la causa all'udienza del 20 ottobre 2025.
A tale ultima udienza del pari, verificato che nessuno era comparso, la Corte poneva la causa in decisione.
Ciò posto in linea di fatto, è evidente che debba essere pronunciata da questa Corte sentenza di improcedibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 c.p.c., e dunque d'ufficio, atteso che la parte appellante, non comparendo alla prima udienza di comparizione e poi a quella successiva, in tutta evidenza non ha compiuto gli atti di impulso necessari. Risulta infatti che, nonostante la rituale comunicazione a entrambe le parti del verbale di udienza del 15 settembre 2025, nessuno è comparso all'udienza successiva.
Conseguentemente nulla va disposto per le spese, considerato che nemmeno la parte appellata, pur costituita, è comparsa.
La Corte dà comunque atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
Definitivamente decidendo: dichiara l'appello proposto da improcedibile. Parte_1
Nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 21 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa SI Lo Iacono Dott. IC CÌ