Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 11.3.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7804/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. il 24/02/1963 in CATANIA (CT), c.f. , parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. SPINA ANTONIO;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. ORSINGHER LUCIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, il ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
“Diagnosi clinica conclusiva e patologie riscontrate: Cardiopatia ipertensiva. Diabete mellito nid. Nefrectomia destra per calcolosi renale. Spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale. Giudizio medico legale in base al contenuto della domanda giudiziale: Le affezioni accertate non riducono le capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo del normale (art. 1 Legge
222)”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare, alla luce delle affezioni e patologie sussistenti, la condizione del ricorrente di soggetto affetto da infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 legge n. 222/84) ovvero, in subordine, la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni con-facenti alle attitudini personali (art. 1 legge n. 222/84); - Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto del ricorrente a percepire in via principale la pensione ordinaria di inabilità ovvero, in via subordinata, l'assegno ordinario di
1-2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (29/04/2022), ovvero dalla diversa decorrenza che verrà accertata”. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “il ricorrente è, allo stato attuale, affetto da: - Cardiopatia ipertensiva con blocco focale della branca destra prevalenza ventricolare sinistra.
Classe NYHA II seconda. - Diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali complicato dalla condizione di monorene e sofferenza muscolare neurogena agli arti inferiori. - Obesità con complicanze artrosiche a marcata incidenza funzionale. -
Pregressa nefrectomia destra. - Depressione e deficit mnesico. Le patologie che attualmente affliggono il periziando riducono la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo del normale in conformità a quanto previsto dalla Legge 222 del 12.06.1984. Ne discende che il signor , in Parte_1 atto è invalido nella misura di legge. Il suddetto riconoscimento può essere concesso a far data da luglio 2024”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che l'opposizione vada accolta per quanto di ragione.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda, della natura del procedimento e della qualità delle parti. CP_ Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dal luglio 2024; compensa interamente tra le parti le spese processuali;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a CP_ carico dell'
Catania, 11/03/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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