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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 45-undecies. (( (Aggiustamento per la capacita' di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite) )) (( 1. L'aggiustamento per la capacita' di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.
2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa puo' dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse e' raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche. ))
2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa puo' dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse e' raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche. ))
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1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45 sexies; b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45 decies; c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45 undecies. 2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la …
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Giurisprudenza • 1
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