TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 743/2020
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Foggia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- Ritenere e dichiarare che il ricorrente è affetto Parte_1 da patologia da protrusioni lombari multiple e/o altra m/p nella misura dell'8% o in quella maggiore che sarà accertata dal CTU. – Conseguentemente accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, c/o sede di Pisa, a corrispondere, liquidare e pagare CP_1 allo stesso ricorrente un'unica rendita o l'indennizzo in capitale per il grado complessivo del danno biologico permanente ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25.2.2000 n. 38 secondo il grado di menomazione accertato dallo stesso CTU a decorrere dal 30.10.2017, data della presentazione della domanda in via amministrativa. Con gli interessi legali sugli importi arretrati dalla domanda amministrativa al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettarie,
CPA e Iva, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Giovanni Foggia ex art. 93
c.p.c.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2020, il ricorrente chiedeva di accertare la malattia professionale di cui dichiarava di essere affetto (“protrusioni lombari multiple”) e conseguentemente di condannare l' a pagare il relativo CP_1 indennizzo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2. In particolare, il precisava di lavorare dal 1993 come autista per l'azienda Pt_1 di trasporto pubblico di Pisa, che nel tempo aveva assunto varie denominazioni.
Nel corso di tutti questi anni di lavoro utilizzava mezzi di trasporto con scarse capacità di ammortizzazione, sia per la vetustà sia per le carenze manutentive dei veicoli. Inoltre, le condizioni del manto stradale (fatto di buche, avvallamenti, dossi, tombini) determinavano continui sobbalzi e vibrazioni su tutto il corpo durante i turni di lavoro (di 6 ore e 40 minuti al giorno per 6 giorni alla settimana).
Tali sollecitazioni continue, a detta del ricorrente, gli cagionavano protrusioni discali cervicali, dorsali e lombari.
Pag. 2 di 5 3. In data 16.02.2021 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. In particolare, l'ente resistente eccepiva la mancanza di esposizione del ricorrente al rischio specifico e il difetto del nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal inoltre, l' sosteneva l'assenza della Pt_1 CP_1 patologia lamentata e di postumi indennizzabili.
5. L'attività istruttoria consisteva nell'assunzione della prova testimoniale, alle udienze del 14.04.2022 e 30.06.2022, e nello svolgimento di due CTU medico- legali.
6. All'udienza del 12.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. L'espletamento della prova orale, attraverso l'esame di due testimoni di parte ricorrente, ha confermato le modalità di svolgimento del lavoro svolta dal ricorrente, che, nel corso degli anni, su strade sconnesse e dissestate, utilizzava autobus spesso vetusti e, comunque, con scarsa capacità di ammortizzare le sollecitazioni esterne.
9. Lo svolgimento delle due consulenze tecniche, però, ha dato esito negativo.
10. Il primo CTU, dott. ha concluso il suo elaborato peritale con le seguenti Per_1 conclusioni: “Il sig. risulta affetto a livello cervicale da iniziali Parte_1 segni di artrosi somatica e discale con salienze discali a livello C5-6 a sede paramediana destra e a C6-7 e a livello lombare da protrusione del disco L5-S1 e stenosi foraminale con interessamento della radice L5 per minima rotazione scoliotica L5-S1 e segni di artrosi interapofisaria distale e del passaggio lombo- sacrale. Trattasi di patologie non tabellate per le quali, allo stato attuale, non è possibile affermare con un grado di probabilità qualificata la sussistenza di un nesso etiologico o concausale con l'attività lavorativa del ricorrente, non
Pag. 3 di 5 sussistendo una adeguata legge di copertura sotto la quale sussumere il caso concreto”. Il CTU, pertanto, pur riconoscendo la sussistenza della patologia ha escluso il nesso causale o concausale fra la malattia e l'attività svolta dal ricorrente.
11. Il secondo CTU, dott. ha così ultimato i suoi accertamenti tecnici: “Sulla Per_2 base dei quesiti posti dal Giudice (se il ricorrente sia affetto da malattia professionale), in ragione dei riscontri clinico-funzionali evidenziati ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che non sia possibile affermare con un grado di probabilità logica qualificato la sussistenza di nesso causale fra attività lavorativa e le alterazioni discali e le modeste manifestazioni degenerativo artrosiche a livello cervicale da cui il Signor è affetto. In Pt_1 base all'esame di diagnostica per immagine in atti non risultata documentata patologia a livello dorso-lombare da attribuire con nesso di causa all'attività lavorativa espletata dal ricorrente”. Anche il secondo CTU, quindi, ha escluso il nesso causale fra le lesioni a livello cervicale e il lavoro svolto dal in Pt_1 merito alle lesioni a livello dorso-lombare ha ritenuto non sufficientemente documentata la patologia che il ricorrente collega al lavoro svolto.
12. Le due consulenze tecniche risultano immuni da vizi logici e argomentativi e sono pienamente da condividere da parte di questo giudice, che su di esse radica la propria decisione.
13. Pertanto, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi 4.638,00 euro per compensi, oltre al CP_1
Pag. 4 di 5 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese delle due Parte_1
CTU svolte.
Pisa, 23.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 743/2020
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
12.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Foggia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Rizzuti CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “- Ritenere e dichiarare che il ricorrente è affetto Parte_1 da patologia da protrusioni lombari multiple e/o altra m/p nella misura dell'8% o in quella maggiore che sarà accertata dal CTU. – Conseguentemente accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare l' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, c/o sede di Pisa, a corrispondere, liquidare e pagare CP_1 allo stesso ricorrente un'unica rendita o l'indennizzo in capitale per il grado complessivo del danno biologico permanente ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25.2.2000 n. 38 secondo il grado di menomazione accertato dallo stesso CTU a decorrere dal 30.10.2017, data della presentazione della domanda in via amministrativa. Con gli interessi legali sugli importi arretrati dalla domanda amministrativa al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi, rimborso spese forfettarie,
CPA e Iva, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Giovanni Foggia ex art. 93
c.p.c.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda del ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.07.2020, il ricorrente chiedeva di accertare la malattia professionale di cui dichiarava di essere affetto (“protrusioni lombari multiple”) e conseguentemente di condannare l' a pagare il relativo CP_1 indennizzo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
2. In particolare, il precisava di lavorare dal 1993 come autista per l'azienda Pt_1 di trasporto pubblico di Pisa, che nel tempo aveva assunto varie denominazioni.
Nel corso di tutti questi anni di lavoro utilizzava mezzi di trasporto con scarse capacità di ammortizzazione, sia per la vetustà sia per le carenze manutentive dei veicoli. Inoltre, le condizioni del manto stradale (fatto di buche, avvallamenti, dossi, tombini) determinavano continui sobbalzi e vibrazioni su tutto il corpo durante i turni di lavoro (di 6 ore e 40 minuti al giorno per 6 giorni alla settimana).
Tali sollecitazioni continue, a detta del ricorrente, gli cagionavano protrusioni discali cervicali, dorsali e lombari.
Pag. 2 di 5 3. In data 16.02.2021 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto della domanda proposta.
4. In particolare, l'ente resistente eccepiva la mancanza di esposizione del ricorrente al rischio specifico e il difetto del nesso eziologico tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta dal inoltre, l' sosteneva l'assenza della Pt_1 CP_1 patologia lamentata e di postumi indennizzabili.
5. L'attività istruttoria consisteva nell'assunzione della prova testimoniale, alle udienze del 14.04.2022 e 30.06.2022, e nello svolgimento di due CTU medico- legali.
6. All'udienza del 12.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. L'espletamento della prova orale, attraverso l'esame di due testimoni di parte ricorrente, ha confermato le modalità di svolgimento del lavoro svolta dal ricorrente, che, nel corso degli anni, su strade sconnesse e dissestate, utilizzava autobus spesso vetusti e, comunque, con scarsa capacità di ammortizzare le sollecitazioni esterne.
9. Lo svolgimento delle due consulenze tecniche, però, ha dato esito negativo.
10. Il primo CTU, dott. ha concluso il suo elaborato peritale con le seguenti Per_1 conclusioni: “Il sig. risulta affetto a livello cervicale da iniziali Parte_1 segni di artrosi somatica e discale con salienze discali a livello C5-6 a sede paramediana destra e a C6-7 e a livello lombare da protrusione del disco L5-S1 e stenosi foraminale con interessamento della radice L5 per minima rotazione scoliotica L5-S1 e segni di artrosi interapofisaria distale e del passaggio lombo- sacrale. Trattasi di patologie non tabellate per le quali, allo stato attuale, non è possibile affermare con un grado di probabilità qualificata la sussistenza di un nesso etiologico o concausale con l'attività lavorativa del ricorrente, non
Pag. 3 di 5 sussistendo una adeguata legge di copertura sotto la quale sussumere il caso concreto”. Il CTU, pertanto, pur riconoscendo la sussistenza della patologia ha escluso il nesso causale o concausale fra la malattia e l'attività svolta dal ricorrente.
11. Il secondo CTU, dott. ha così ultimato i suoi accertamenti tecnici: “Sulla Per_2 base dei quesiti posti dal Giudice (se il ricorrente sia affetto da malattia professionale), in ragione dei riscontri clinico-funzionali evidenziati ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, ritengo che non sia possibile affermare con un grado di probabilità logica qualificato la sussistenza di nesso causale fra attività lavorativa e le alterazioni discali e le modeste manifestazioni degenerativo artrosiche a livello cervicale da cui il Signor è affetto. In Pt_1 base all'esame di diagnostica per immagine in atti non risultata documentata patologia a livello dorso-lombare da attribuire con nesso di causa all'attività lavorativa espletata dal ricorrente”. Anche il secondo CTU, quindi, ha escluso il nesso causale fra le lesioni a livello cervicale e il lavoro svolto dal in Pt_1 merito alle lesioni a livello dorso-lombare ha ritenuto non sufficientemente documentata la patologia che il ricorrente collega al lavoro svolto.
12. Le due consulenze tecniche risultano immuni da vizi logici e argomentativi e sono pienamente da condividere da parte di questo giudice, che su di esse radica la propria decisione.
13. Pertanto, la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in complessivi 4.638,00 euro per compensi, oltre al CP_1
Pag. 4 di 5 rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico del ricorrente le spese delle due Parte_1
CTU svolte.
Pisa, 23.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5