Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 18 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6525/2020 R.G.L., avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
PROMOSSA DA
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
7.6.1962, residente in [...], con l'avv. Maria Nania;
- Opponente -
CONTRO
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Vincenzo D'Isidoro;
- Opposta -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29-30/09/2020, parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1292/20 del 23-24/08/2020(proc. n.
5362/2020 R.G.), emesso dal Tribunale di Catania, con cui è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 53.900,93 di cui € 42.347,08 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti ed € 11.553,85 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del regolamento nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.135,00 per competenze, oltre spese fiscali (se anticipate), I.v.a., C.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, se dovuti, come per legge.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la “inesistenza del credito azionato e, comunque, errata e/o inesatta determinazione e/o calcolo dello stesso”, assumendo che alcuna somma a nessun titolo vanterebbe la Cassa opposta non avendo la stessa fornito la prova a sostegno della propria pretesa contributiva, limitandosi a richiamare una attestazione del Direttore Generale “priva di qualsivoglia riferimento tanto al periodo di presunto mancato versamento degli asseriti crediti previdenziali ed assistenziali (ovvero da quando a quando) quanto priva di una chiara indicazione circa i criteri e la metodologia adottate per determinazione degli importi ingiunti in pagamento” e spettando all'Ente
1
eccepiva altresì l'“illegittimità del provvedimento per errata e/o inesatta determinazione e/o calcolo dello stesso per avvenuto parziale pagamento..”, non essendo l'estratto contributivo a supporto - portante un saldo debitore di € 54.000,78 per arco temporale dal 1993 al 2016 - aggiornato dei pagamenti medio tempore effettuati da esso opponente (ben 30 versamenti per un importo complessivo di € 16.181,10) a seguito di domanda di rateazione datata 1/3/2013 accolta dalla non CP_1 ravvisandosi se gli stessi erano stati computati né a quali periodi eventualmente fossero stati imputati.
Aggiungeva che relativamente al periodo dall'01/05/2013 al 31/12/2016 era “stato iscritto presso altro ente con altra posizione previdenziale ragion per cui il contributo soggettivo e soggettivo supplementare non avrebbero dovuto essere né calcolati/generati dalla né in alcun modo versati..” di guisa che infondata CP_1 era la pretesa contributiva per tali anni (come risultanti dall'estratto contributivo).
Assumeva inoltre la “prescrizione dei contributi assistenziali e previdenziali portati dal decreto ingiuntivo opposto”, avendo la opposta ingiunto in pagamento CP_1 importi per asseriti mancati versamenti di contributi assistenziali e previdenziali riferibili ad annualità risalenti indietro nel tempo di oltre 5 anni, in relazione ai quali alla data di notifica (26.08.2020) del decreto ingiuntivo opposto era ampiamente decorso il termine di prescrizione, tenuto conto della coincidenza del dies a quo con il termine annuale del 31 luglio stabilito per la dichiarazione dei redditi professionali (con prescrizione del credito in relazione ai periodi di contribuzione sino all'anno 2015). Né equivalendo l'adesione al piano di rateazione dei contributi ad alcun riconoscimento del debito. Contestava, inoltre, il valore probatorio del documento denominato “Costituzione in mora” (all 3 al ricorso monitorio) siccome mai dallo stesso ricevuto.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni “… in accoglimento dei motivi di opposizione proposti, annullare e/o revocare e/o dichiarare con qualsiasi formula privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo
n.1292/20 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, opposto per tutti i motivi gradatamente esposti in narrativa.
In via subordinata annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.1292/20 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro e accertare
e/o dichiarare che il sig. è debitore della CNPR del Parte_1 minore credito e/o del minore importo che si dovesse accertare in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa, e non già di quanto ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto considerati i pagamenti effettuati indicati in ricorso…”.
Con memoria difensiva depositata in data 18/06/2021, si è costituita in giudizio la opposta, svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
Ha in sintesi rilevato che l'analitica esposizione della situazione debitoria del Rag.
era contenuta nell'estratto conto semplificato e nell'estratto conto Parte_1 unico;
che l'attestazione del direttore dell'ente creditore contenente l'indicazione dei contributi dovuti integra prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, né essendo nella presente sede fornita dall'opponente alcuna prova contraria;
che il calcolo del credito azionato, anche in relazione agli interessi ed alle 2 sanzioni di mora, deriva dalla puntuale applicazione della L. 414/91 e dei
Regolamenti vigenti pro tempore. Quanto alla deduzione di avvenuto parziale pagamento, rilevava come l'importo richiesto con il decreto opposto era stato regolarmente calcolato al netto dei versamenti effettuati dal Ragioniere in virtù della rateizzazione richiesta. Circa la dedotta condizione di iscritto ad altra gestione per gli anni 2013/2016, la sussistenza secondo proprio Regolamento, dell'obbligo di iscrizione con decorrenza 1.1.2013 per tutti coloro che risultavano titolari di
Partita IVA anche se titolari di altra posizione previdenziale pubblica, garantendo solo, per i relativi obblighi contributivi, l'esonero dal contributo minimo obbligatorio, prescrizioni che erano state rispettate. Quanto alla dedotta prescrizione, tenuto conto della richiesta di pagamento per cui è causa, relativa a somme a titolo di contributi non versati per le annualità dal 2004 al 2016 e avuto riguardo agli atti interruttivi della prescrizione come indicati in memoria (diffide di pagamento, domande di rateazione), la stessa non era maturata.
La formulava quindi le seguenti conclusioni: “…..1) Nel merito, rigettare CP_1
l'opposizione confermando l'ingiunzione opposta ad ogni effetto e conseguenza di legge.
2) Gradatamente condannare l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art.
15 c. 3 e 4 del Regolamento della Previdenza (all. 5 p. 41), dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora (all. 3) all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio con gli accessori di legge.
3) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore del difensore anticipatario…”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
Con ordinanza del 24 gennaio 2025 parte opposta è stata onerata della documentazione della notifica via pec delle note di sollecito invocate nella memoria difensiva, cui è seguita la produzione del 19/02/2025. Disposto rinvio al fine dell'instaurazione del contraddittorio sul punto, l'udienza del 18 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – come in atti - e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza
§§§§§
Va in via preliminare dichiarata l'ammissibilità della documentazione prodotta da parte opposta in data 19/02/2025, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. comunque, rilevante al fine di delibare compiutamente le prospettazioni della predetta parte.
Invero, a fronte della produzione sin dall'atto introduttivo (ricorso monitorio) dell'atto di messa in mora datato 18/12/2018, il provvedimento in data 24/01/2025 che ha disposto la produzione della notifica via pec della nota di sollecito predetta si è resa necessaria a fronte delle contestazioni sulla ricezione e sulla portata di tale atto formulata dalla parte opponente.
3 In conseguenza, si profilano ammissibili anche le ulteriori difese svolte da parte opponente nelle note conclusive e cartolari del 17/03/2025, in quanto conseguenti alle ulteriori allegazioni e produzione documentale di parte opposta.
Ancorchè tale produzione sia intervenuta soltanto in limine dell'udienza del
20/02/2025 siccome sostituita ex art. 127 ter c.p.c., va reputato, dunque, assolto il contraddittorio tra le parti, sì da non rendersi necessario ulteriore rinvio tenuto conto delle deduzioni già compiutamente svolte da entrambe le parti nei rispettivi atti (da ultimo note di trattazione cartolari).
Quanto al merito, l'opposizione spiegata è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Censura parte opponente il decreto ingiuntivo n. 1292/2020 sub specie di mancanza di prova a sostegno della pretesa contributiva, deducendo che il ricorso monitorio si limiti “…ad un generico quanto “laconico” richiamo ad una incomprensibile e non meglio specificata attestazione del proprio Direttore Generale…”, nonché erronea o inesatta determinazione e calcolo del credito azionato sostenendo che il provvedimento opposto sia reso sulla base della “generica asserzione non provata e non documentata”, non essendo specificati “né il periodo di riferimento di tale presunto mancato versamento, né il criterio adottato di determinazione dello stesso..”. In termini generali, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto…” (cfr. C. Cass. 2421/2006; C. Cass.
24851/2005; v., altresì, C. Cass. 22754/2013; C. Cass. 21245/2006).
Come statuito dalla Corte di Cassazione, invero, “Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale occorre che essa sia specifica.
La contestazione generica deve essere equiparata alla mancata contestazione. In presenza di fatti ritualmente allegati dalla controparte in modo preciso e puntuale, occorre che siano richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative” (cfr., ex multis, C. Cass. 8933/2009).
In particolare, sempre la Suprema Corte ha evidenziato che “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in 4 via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass.
7697/2008).
Come altresì osservato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, con argomentazioni riferibili anche alla fattispecie in esame, “…Pare opportuno evidenziare, alla stregua di una considerazione di carattere generale in ordine alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, poiché il creditore opposto ha il potere di indicare e produrre nuove prove ad integrazione di quelle già poste a fondamento del ricorso proposto per ottenere il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge e, in particolare, l'efficacia probatoria dei documenti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma l'intero materiale probatorio acquisito nella causa in guisa che l'eventuale accertamento positivo dell'esistenza del credito travolge, superandole, le eventuali insufficienze o lacune della prova offerta nella fase monitoria.
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito della quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr.
Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex plurimis, Cass. nn. 475/1985; 3783/1985;
7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Discende da quanto evidenziato che alcun rilievo assume nel presente giudizio a cognizione piena la questione della valenza di prova scritta del credito a norma dell'articolo 635 comma 2 c.p.c. della dichiarazione del Direttore dell'ente previdenziale, non discutendosi della validità o regolarità dei documenti alla stregua dei quali è stato emesso il decreto ingiuntivo, bensì della sussistenza -in questo giudizio a cognizione piena- dei presupposti costitutivi della pretesa che non trovano fondamento soltanto nella dichiarazione di cui al secondo comma dell'articolo 635 c.p.c. […]” (cfr. sentenza n. 2614/2021, emessa in data 27.5.2021 nel proc. n. 4082/2020 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda – a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
A fronte delle
Nella specie l' ha posto a fondamento della pretesa Controparte_2 contributiva documentazione idonea a comprovare il credito anche in questa sede a cognizione piena.
Risulta, infatti, allegato alla memoria difensiva, l'estratto conto contributi di parte opponente attraverso il quale è agevole ricostruire nel dettaglio l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo (cfr. doc. n. 2 del fascicolo monitorio e doc. n. 2 del fascicolo dell'opposizione produzione . CP_1
Né, d'altronde, il ricorrente ha contestato – salvo quanto di seguito si dirà circa la dedotta condizione di iscritto ad altra gestione per gli anni 2013/2016 - 5 l'obbligatorietà della sua iscrizione alla CNPR o l'obbligatorietà della contribuzione richiesta.
Come pure evidenziato nel citato precedente di questo Ufficio, “…Sul punto giova richiamare l'art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4, della legge n. 537 del 1993 con cui è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare - nelle forme dell'associazione o della fondazione - gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma
“ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali gli enti stessi risultano istituiti”.
Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 248/1997 “in attuazione di tale delega, l'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto. All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti”.
Ha precisato la Corte Costituzionale nella sentenza citata che “la suddetta trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale”.
Non è dunque revocabile in dubbio, pacifica l'iscrizione dell'opponente alla
, l'obbligo contributivo. […] (cfr. sentenza n. 2614/2021 del Tribunale di CP_1
Catania, cit.).
Con specifico riferimento all'eccepita indeterminatezza delle somme di cui è chiesto il pagamento argomentandosi dalla assenza di “…qualsivoglia riferimento tanto al periodo di presunto mancato versamento degli asseriti crediti…” quanto di “una chiara indicazione circa i criteri e la metodologia adottate per la determinazione degli importi ingiunti in pagamento…”, inoltre, la ha CP_1 allegato – come detto – che “….La ha richiesto il pagamento delle somme CP_1
a titolo di contributi non versati per le annualità dal 2004 al 2016, come si evince chiaramente sia dall'estratto conto semplificato (all. 1 fasc. opp.) che dall'estratto conto unico (all. 2 fasc. opp.)…” (cfr. pag. 8 della memoria difensiva e documentazione ivi richiamata e allegata) richiamando nel resto la specifica disciplina anche regolamentare di riferimento (cfr. pagg. 3 e ss. della memoria difensiva), senza che parte opponente abbia specificamente eccepito alcunché al riguardo. 6 In particolare, dalla consultazione della detta documentazione emerge come le somme assunte come dovute e le somme versate dall'iscritto siano analiticamente indicate anno per anno, permanendo dunque generica e non fondata la contestazione di parte opponente secondo cui non sarebbe specificato né il periodo di riferimento dei mancati versamenti, né il criterio adottato per la determinazione dello stesso, né essendo offerta una diversa quantificazione.
Sotto tale ultimo profilo, a fronte della complessiva documentazione prodotta da parte opposta e dei dettagliati conteggi ivi effettuati, le somme ingiunte non risultano oggetto di specifica contestazione, sicché vanno disattese le generiche deduzioni di parte opponente sul punto (con riguardo alla mancata specifica contestazione nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, cfr., ex multis,
C. Cass. 16201/2009, C. Cass. 15107/2004, C. Cass. 18378/2009).
Deduce, inoltre, parte opponente l'erroneità della somma ingiunta, rilevando che dall'01/05/2013 al 31/12/2016 il medesimo è stato iscritto presso altro ente con altra posizione previdenziale (come risulta anche alla come da “quadro sinottico CP_1
CNPR ove viene espressamente indicato lo status dell'iscritto dal 1/5/2013 al
31/12/2016 “iscritto con posizione presso altro ente””), derivando da ciò che non sarebbe dovuto per tale periodo il pagamento delle somme a titolo di “contributo soggettivo e soggettivo supplementare” invero conteggiate e oggetto di ingiunzione.
Al riguardo, ha rilevato la opposta che con proprio Regolamento (in atti – CP_1 doc. n. 5 produzione ) è invero stabilito l'obbligo di iscrizione con CP_1 decorrenza 1.1.2013 per tutti coloro che risultavano titolari di Partita IVA anche se iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (cfr art. 1), “garantendo solo, per i relativi obblighi contributivi, l'esonero dal contributo minimo obbligatorio ed il pagamento del contributo soggettivo parametrato al reddito professionale applicando l'aliquota prevista per l'anno di riferimento, il contributo integrativo pari al 4% sul volume d'affari prodotto, il contributo supplementare ed il contributo di maternità..” (cfr memoria difensiva) Ha aggiunto inoltre la stante l'entrata in vigore del Regolamento del 2013 e CP_1 considerato l'obbligo di iscrizione all'albo per i propri associati, di avere coerentemente previsto “il pagamento di parte dei contributi minimi in relazione all'annualità 2013 (anno in cui è stata richiesto l'esonero) e dei contributi in percentuale sul reddito e volume d'affari per gli anni successivi (all.ti 3 e 4 fasc. opp.).”.
Le circostanze dedotte appaiono riscontrate sulla scorta delle previsioni regolamentari richiamate (cfr artt. 1, 8, 9, 10, 12 del Regolamento citato - in atti) in relazione alle quali parte opponente non ha formulato specifica contestazione.
Invero, risulta dalla documentazione in atti che la richiesta del di Parte_1 cancellazione dalla in forza dell'art. 7 del Regolamento di esecuzione, (cfr CP_1 doc n. 3 produzione è stata rigettata in quanto, con successivo regolamento, CP_1 dal 2013 è stabilita l'iscrizione obbligatoria (ex art. 1) (cfr doc. n. 4 produzione
. CP_1
Ancora i contributi calcolati in relazione ai suddetti anni e che appaiono riscontrabili dall'estratto conto (in atti) appaiono in linea con le previsioni 7 Regolamentari citate e risultano in relazione ad essi anche versamenti effettuati dall'iscritto.
Stante quanto sopra, in definitiva, le censure in esame appaiono infondate e vanno pertanto disattese.
Eccepisce inoltre parte opponente l'intervenuta prescrizione quinquennale. Al riguardo è opportuno rilevare che, conformemente al dettato dell'art. 3 della l. 335/1995, l'art. 16 co. 1 del “Regolamento della Previdenza” della prodotto CP_1 in atti prevede che “I contributi dovuti all' si prescrivono e non CP_1 possono essere versati con il decorso di cinque anni” (cfr. produzione doc. CP_1
n. 5 del fascicolo monitorio).
Con specifico riferimento ai contributi dovuti alla sulla base del CP_1 reddito e ai relativi accessori, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione va individuato tenuto conto dell'art. 21 co. 2 l. 414 del 1991, il quale stabilisce che
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione di cui all'articolo 19” (id est: comunicazione sull'ammontare “del reddito professionale di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente” e sul “volume complessivo d'affari, di cui all'articolo 12, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno”).
Al riguardo, l'art. 14 del citato Regolamento della Previdenza della CP_1 dispone che “Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 8, comma 2, dichiarato ai fini irpef per l'anno precedente e il volume complessivo d'affari di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'Iva per lo stesso anno” (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio, cit.).
In applicazione delle suddette disposizioni, dunque, il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi e accessori dovuti sulla base del reddito va individuato nella data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione ex art. 14 del Regolamento sull'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente (cfr. C. Cass.
22437/2015, secondo cui “In materia di contributi previdenziali dovuti all
[...]
NPGI) trova applicazione, ai sensi Parte_2 del d.lgs. n. 103 del 1996, la disciplina di cui al Regolamento attuativo, approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, sicché, ai sensi dell'art. 7 del
Regolamento citato, la prescrizione, di durata quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, decorre dalla data di trasmissione all' della CP_3 dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell'obbligato”).
Nella specie, d'altronde, non risulta specificamente contestato dalla Cassa opposta che il abbia tempestivamente comunicato alla stessa i redditi Parte_1 percepiti negli anni di riferimento (cfr note 28/10/2022, pag 4) (eccezioni fatta per gli anni 2008 e 2009 per i quali dall'estratto conto in atti risulta la sanzione per un ritardo ivi indicato); ne consegue che in relazione ai contributi e accessori dovuti sulla base del reddito si applica l'anzidetto dies a quo della prescrizione individuato
– al più tardi – al 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di riferimento della contribuzione (cfr. altresì produzione doc. n. 1 fascicolo opp., da cui risulta CP_1 8 il “reddito dichiarato” dall'opponente in ciascun anno e non risultando che siano indicati dati presunti per mancato invio dati reddituali).
Sulla base dell'art. 15 co. 1 del Regolamento della CNPR, invece, tali termini di decorrenza della prescrizione non appaiono applicabili ai “…contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, comma 10, e [ai] contributi di cui all'art. 12”, i quali – senza necessità di alcuna comunicazione sui redditi percepiti – “…sono versati in 5 (cinque) rate annuali di ugual importo entro il 15 febbraio, 15 aprile, 15 giugno, il 15 luglio e il 15 ottobre di ciascun anno” (cfr. produzione doc. n. 5 del fascicolo del procedimento CP_1 monitorio, cit.).
In tal senso, seppure con riferimento alla , la Suprema Corte CP_4 ha evidenziato che “In tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto
a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del
1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. C. Cass. 27218/2018).
Invero, così come evincibile dagli atti e tenuto conto degli accertamenti demandati al CTU nominato, la con il ricorso per decreto ingiuntivo ha formulato CP_1 domanda di pagamento anche per gli anni 1995, 2000 e 2001, in relazione ai quali la domanda di credito riguarda soltanto gli interessi per ritardato pagamento nella misura di complessivi euro 405,12. Ha inoltre richiesto i contributi dovuti per gli anni dal 2002 al 2012 come risultanti da piano di rateazione di cui alla domanda dell'opponente del 01/03/2013; ha, altresì, richiesto i contributi in relazione agli anni dal 2013 al 2016, accertati in base ai redditi e volumi di affari dichiarati dall'opponente (cfr. all. 3 fascicolo monitorio e cfr Relazione di CTU depositata il
17/10/2024 – pagg 7 e 8).
Risulta documentato in atti che il ha formulato domanda di rateazione Parte_1 del debito contributivo in data 1.3.13 in relazione agli anni dal 2002 al 2012 (cfr all. 6 produzione Cassa fascicolo opposizione), accolta dalla (all. 7 e 7.1 CP_1 produzione Cassa fascicolo opposizione) e successivamente dichiarato decaduto in data 17.12.18 (all. 8 e 8.1 produzione Cassa fascicolo opposizione).
Deduce ancora la che, in precedenza, aveva richiesto al il CP_1 Parte_1 pagamento dei contributi non versati con nota del 28.7.08, per crediti contributivi anni 1994, 1995 e dal 2000 al 2007 (all. 9 produzione fascicolo opposizione). CP_1
L'invio al di detta richiesta non appare documentato in atti;
tuttavia, Parte_1 risulta che verosimilmente a seguito della detta richiesta e del “riepilogo contributivo” inviato, il Rag. ha formulato ulteriore domanda di Parte_1 rateazione nel 2008, datata 13 agosto 2008 (all. 10 produzione fascicolo CP_1 opposizione), parimenti accolta (all. 11 produzione fascicolo opposizione) e CP_1 che non risulta sia stata onorata dallo stesso.
In particolare la richiesta di rateazione del 2008 era riferita a contributi dagli anni
1994 al 2007, come evincibile dal dettaglio allegato alla diffida del 2008 (Prot. n.
CNPR. GEN. 28/07/2008.188103.U), nonché dal dettaglio di cui alla relativa
9 richiesta di rateazione inoltrata dal Rag. , corrispondenti ai relativi Parte_1 importi indicati negli estratti conto in atti (a partire dal 2004).
La successiva richiesta di rateazione, in data 1.3.13 era riferita a contributi dagli anni 2002 al 2012, come evincibile dal dettaglio di cui al prospetto di calcolo elaborato il 04/04/2013 (prodotto dal medesimo opponente in uno all'opposizione)
e di cui alla relativa accettazione di domanda di pagamento rateale (protocollo:
CNPR.GEN.08/04/2013.175874.U – allegato n. 7 produzione fascicolo CP_1 opposizione) corrispondenti ai relativi importi indicati negli estratti conto in atti
(fino a tale data).
Inoltre, risultano documentati taluni pagamenti effettuati da parte dell'opponente in esecuzione della rateazione de qua (produzione opponente – bollettini di pagamento) e tuttavia, altresì, l'intervenuto annullamento del piano rateale nel dicembre 2018 perchè “non in regola con i pagamenti” (prot.
CNPR.GEN.17/12/2018.400937.U – doc 8 produzione fascicolo CP_1 opposizione), senza peraltro alcuna contestazione al riguardo da parte opponente.
Tanto ricostruito in esito alla documentazione agli atti e considerate le contrapposte argomentazioni in punto di dedotta prescrizione, occorre rilevare che di recente la
Suprema Corte, con specifico riferimento alla materia che occupa nel caso di specie di crediti di natura previdenziale, prendendo altresì espressamente le distanze da precedenti pronunce di segno contrario (che avevano “affermato la configurabilità di una rinuncia del datore di lavoro alla prescrizione dei crediti per premi e contributi dovuti agli enti previdenziali, demandando al giudice del merito
l'indagine circa la valenza che all'uopo posseggano eventuali istanze di rateazione
e/o di dilazione dei pagamenti “ e di cui alle sentenze (Cass. n. 5 del 2016, - sulla scorta di Cass. n. 26013 del 2015 e, ancor prima, di Cass. nn. 3752 del 1977 e 4829 del 1982), ha precisato che, “tale orientamento non appare compatibile con la lettera dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, secondo cui le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria "si prescrivono e non possono essere versate" con il decorso del termine di cinque anni;
che, nell'interpretare tale disposizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti evidenziato che essa ha reiterato, estendendone l'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio di ordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previsto dall'art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui "non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione", di talché, una volta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza non solo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c., secondo cui "non è ammessa la ripetizione di ciò che
è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto" (così Cass.
S.U. n. 23397 del 2016, in motivazione);
che tali affermazioni, che il Collegio condivide appieno, escludono in radice che si possa attribuire valenza di rinuncia alla prescrizione ad istanze di rateizzazione o
10 di dilazione che siano intervenute dopo lo spirare del termine di prescrizione, coerentemente con l'ulteriore principio secondo cui, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio;
…” Cfr in motivazione
Cassazione civile sez. lav., 07/03/2024, n.6154).
Sulla scorta della condivisibile esegesi offerta, non può essere dunque attribuita ad istanze di rateizzazione e/o di dilazione alcuna valenza di rinuncia alla prescrizione già intervenuta.
La richiesta di rateizzazione del debito, inoltre, non costituisce acquiescenza, e pertanto non determina l'accettazione della pretesa. Tuttavia, essa costituisce la prova della conoscibilità della sua esistenza, in grado di produrre l'effetto dell'interruzione della decorrenza del termine di prescrizione.
Per cui, se il soggetto tenuto paga ogni rata alla scadenza prevista dal piano, la prescrizione non decorre (è sospesa) essendo il credito inesigibile. Se invece non rispetta la singola scadenza rateale, riprende a decorrere la prescrizione dato che è da tale momento che il credito diviene nuovamente esigibile (cfr Cass. 10327/17 e
Cass. 9242/2024).
Venendo, dunque, in concreto a valutare se sia intervenuta la dedotta prescrizione in ordine alle diverse voci creditorie e alle annualità richieste, tenuto conto degli atti interruttivi allegati e documentati da parte opposta, appaiono integralmente prescritti (già alla data della ratizzazione del 13/08/2008) i crediti ingiunti per l'anno 1994 e per gli anni 2000 e 2001, nonché per l'anno 2002 e parzialmente per l'anno 2003 (quelli maturati fino al 13/08/2003, tenuto conto della istanza di rateazione del 13/08/2008 accolta (ed avuto riguardo ai crediti di cui al piano di ammortamento corredante la rateazione del 2008 che andavano dall'anno 1994,
1995, 2000, 2001 e dal 2002 al 2007), considerato il termine di prescrizione quinquennale e non risultando ulteriori atti interruttivi anteriori alla rateazione del
2008; analogamente appaiono parzialmente prescritti, già alla data della rateizzazione del 01/03/2013, altresì i crediti ingiunti per l'anno 2008 (quelli maturati ed esigibili fino al 01 marzo 2008), tenuto conto dell'istanza di rateazione del 01/03/2013 accolta (ed avuto riguardo ai crediti di cui al piano di ammortamento corredante la rateazione del 2013 che andavano dall'anno 2002 all'anno 2012, considerato il termine di prescrizione quinquennale e non risultando ulteriori atti interruttivi anteriori alla rateazione del 2013 (inoltre, riguardando la rateazione del
2008 crediti fino all'anno 2007.
Inoltre, si osserva che pacificamente e documentatamente le parti avevano convenuto una rateizzazione del debito (ist. Rateazione 13/08/2008 e dell'01/03/2013 accettata l'08/04/2013), per cui la prescrizione del diritto alle relative rate non avrebbe potuto decorrere prima della scadenza di ciascuna di esse, non essendo in precedenza esigibile il relativo credito a seguito dell'accordo di rateizzazione. 11 Risulta in atti e di ciò dà preciso conto il CTU nella sua articolata relazione (cfr pag.
8-10 relazione ed allegati) che già alla 5 rata, scadente il 31/08/2013, l'opponente effettuava pagamento tardivo (in data 02/09/2013). Rileva infatti il CTU:
“l'opponente risulta decaduto dai benefici della rateazione per mancato rispetto del piano in ordine alle scadenze di versamento (già dalla 5^ rata i pagamenti risultano effettuati tardivamente) ed al parziale versamento di sole 30 rate (totale versato di euro 16.181,10) rispetto alle 96 rate previste, come da seguente dettaglio delle quietanze pagamenti in atti (v. all. 2 fascicolo opponente):…” riportando di seguito il prospetto delle rate, delle scadenze e delle date dei pagamenti effettuati, con il loro importo (cfr Relazione di CTU pag. 10) del resto riportandosi alla documentazione allegata dalla medesima parte opponente (pagamenti all. 2 produzione opponente) cui nulla ha aggiunto la produzione della relativa alla CP_1 certificazione dei versamenti (cfr. Relazione di CTU pag. 11 e allegato 4 alla CTU).
Il mancato rispetto dunque della scadenza di pagamento, già dalla suddetta rata ha comportato per l'opponente che lo stesso fosse decaduto dai benefici della rateazione, del resto in tal senso sussistendo specifica previsione (cfr lettera
08/04/2013 di accettazione rateizzazione: “..il mancato rispetto del piano o il mancato versamento dei contributi correnti fa decadere dal beneficio del pagamento rateale e comporta l'obbligo di versare l'intero importo dei contributi in unica soluzione”).
Per quanto supra detto, dalla 5° rata, con scadenza dal 31/08/2013 (cfr. piano rateazione e CTU), in cui si è manifestato il mancato rispetto delle scadenze, essendo il pagamento effettuato il 02/09/2013 (come rileva il CTU nella relazione pag. 10) invece che entro il 31/08/2013 riprende a decorrere il termine di prescrizione, dandosi atto che comunque anche la successiva rata (con scadenza
30/09/2013) risulta pagata in ritardo il 14/10/2013, nonché le successive (come da prospetto del CTU pag 10 Relazione e documentazione in atti).
Definito il quadro normativo di riferimento e individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione, può essere valutata in concreto la prescrizione delle diverse voci creditorie e annualità richieste, e tenuto conto degli atti interruttivi allegati dalla parte opposta, appaiono prescritti i crediti richiesti con il decreto ingiuntivo opposto e divenuti esigibili nel periodo antecedente il quinquennio a ritroso dal 18/12/2018
(ossia esigibili anteriormente al 18/12/2013).
A fronte della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti sul punto, l'unico atto efficacemente interruttivo, validamente e tempestivamente documentato da parte opposta è rappresentato dalla diffida del 18.12.2018, non risultando ulteriori atti interruttivi della prescrizione posti in essere nel quinquennio antecedente la predetta data.
Nell'atto introduttivo è stato dedotto “
4. INESISTENZA DEL
DOCUMENTO ALLEGATO n. 3 DEL RICORSO. Si contesta l'ammissione e la validità probatoria del documento n. 3 allegato al ricorso monitorio “Costituzione in mora“ poiché privo prova di attestazione di invio e consegna al destinatario.
Difatti, detto documento, che riporta la data del 18/12/2018, non è mai stata ricevuto dall'odierno opponente. Deve pertanto ritenersi “tamquam non esset” nel presente giudizio e nessun effetto interruttivo può dunque attribuirsi a tale 12 documento..” (cfr pag 8 ricorso), mentre nei successivi scritti difensivi è stato eccepito che “Si contesta l'ammissione e la validità probatoria del documento n. 3 allegato al ricorso monitorio “Costituzione in mora“ poiché le ricevute prodotte non contengono alcuna prova dell'invio dell'anzidetto documento in allegato oltre
a non essere conformi a quanto richiesto per la validità delle ricevute pec di invio
e consegna al destinatario(formato eml).”)(cfr. note del 28/10/2022 e note del
22/11/2024) e considerazioni di analogo tenore (cfr note cartolari del 10/04/2024,
e del 17/03/2025).
Stanti le predette contestazioni di parte opponente, con ordinanza del 24.01.2025
l'opposta è stata onerata – per quel che qui rileva – “… a documentare le CP_1 notifica via pec delle note di sollecito (in particolare la nota del 18.12.18) invocate nella memoria difensiva, tramite file msg o eml, inoltrando il file del messaggio inviato con gli atti materialmente trasmessi al destinatario e le ricevute di avvenuta accettazione e consegna originate dal sistema” (cfr. ordinanza del 24/01/2025 cit.). Con la “nota di deposito” del 19/02/2025, parte opposta ha depositato la “Pec
Diffida 18.12.20218. - Ricevuta Accettazione Pec Diffida 18.12.2018. - Ricevuta
Consegna Pec Diffida 18.12.2018. - Ricevuta XML Pec Diffida 18.12.2018” (cfr. nota di deposito del 19/02/2025, cit., e “Pec Diffida 18.12.20218.eml” e ricevute ivi allegate) oggetto di contestazione da parte opponente in punto di ammissibilità
(cfr note scritte depositate il 17/03/2025.
Sul punto si è già argomentato supra richiamandosi qui dunque le considerazioni espresse al riguardo.
Per quanto detto dunque, l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente va accolta in parte, potendosi attribuire efficacia interruttiva alla diffida del
18/12/2018.
Invero deve ritenersi tempestivo atto interruttivo della prescrizione la notifica della citata diffida del 18.12.2018 (come documentata da parte opposta in data
19/02/2025 e non ulteriormente contestata da parte opponente al di là degli aspetti innanzi detti), seguita dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto in data
26/08/2020.
Non risultano allegati e documentati dalla ulteriori e tempestivi atti CP_1 interruttivi in ipotesi posti in essere nel quinquennio antecedente la predetta diffida del 18.12.2018 (ultimo comprovato atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti dell'opponente).
Si è detto circa la domanda di rateazione del debito contributivo avanzata dal in data 1.3.13 (e alla quale la riferisce l'efficacia interruttiva) Parte_1 CP_1
e del fatto che il non fosse in regola con i pagamenti già alla data del Parte_1
31/08/2013 (in considerazione del mancato rispetto delle scadenze con conseguente ripresa della decorrenza della prescrizione già a tale momento - settembre 2013) con consequenziale decorso del termine quinquennale di prescrizione – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – anche da tale data sino alla notifica della diffida del 18/12/2018.
Né, a fronte di ciò, può assumere rilievo decisivo la richiesta di rateizzazione del debito formulata da parte opponente in data 13/08/2008 e (cfr. produzione CP_1 doc. n. 10 fasc. opp.), a fronte di richiesta di pagamento dei contributi non versati 13 con nota del 28/07/08 (produzione all. 9 fasc. opp.), accolta (cfr produzione CP_1 all. 11 fasc. opp.). CP_1
Sul punto occorre infatti evidenziare che, per un verso, la predetta rateizzazione risulta pacificamente inadempiuta da parte opponente (cfr. pag. 8 della memoria difensiva), sicché in difetto di prova dell'effettivo pagamento delle rate in ipotesi pattuite può alla stessa riconoscersi efficacia interruttiva ma non anche sospensiva della prescrizione;
per altro verso, le 48 rate mensili ivi richieste da parte opponente (cfr. doc. n. 9 di parte opposta, cit.) sarebbero comunque scadute nell'anno 2012, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione
– in disparte ogni ulteriore considerazione – anche da tale anno sino alla notifica della diffida del 18.12.2018.
Per quanto detto, in carenza di dimostrazione di atti interruttivi nel periodo antecedente il quinquennio a ritroso dal 18/12/2018, deve ritenersi assorbita ogni questione concernente i precedenti e ulteriori atti interruttivi invocati da parte opposta nella propria memoria difensiva.
Tenuto conto dei termini di pagamento fissati dal Regolamento della e di CP_1 quanto suesposto con riguardo al dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti sulla base del reddito, risultano prescritti tutti i contributi e somme aggiuntive divenuti esigibili nel periodo antecedente il quinquennio a ritroso dal
18/12/2018 (ivi compresa la chiesta sanzione di € 40,00 ex art. 14 del Regolamento per “ritardato invio della dichiarazione” in relazione agli anni 2008 e 2009, essendo la sanzione computata nel prospetto di calcolo del 04/04/2013 ai fini della rateazione accettata in data 08/04/2013 ( produzione doc. 7 e 7.1 fasc oppos. CP_1
e produzione opponente doc. n. 3) con conseguente successivo decorso del relativo termine di prescrizione sino alla diffida del 18.12.1018.
Nel resto, l'eccezione di prescrizione è infondata e va disattesa.
La Cassa opposta ha documentato l'effettiva consegna della diffida del 18/12/2018 alla parte opponente;
tale diffida appare indicativa dell'ammontare richiesto e delle relative causali, risultando corredata dell'estratto conto elaborato il 18.12.2018
(pure inviato a parte opponente) e contenente sia la descrizione analitica delle somme richieste sia il “riepilogo somme dovute” (cfr. documentazione prodotta da parte opposta in data 19/02/2025).
Da ultimo, con riferimento agli anzidetti contributi previdenziali (e relative sanzioni e somme aggiuntive) esigibili nel quinquennio antecedente la diffida del
18/12/2018, la prescrizione è stata interrotta dalla opponente con la notifica CP_1 del decreto ingiuntivo (id est: 26/08/2020, come allegato da parte opponente).
Dall'esame complessivo della documentazione prodotta dall'ente previdenziale e tenuto conto della parziale prescrizione delle somme ingiunte nei termini sopra specificati, la pretesa creditoria appare fondata solo con riguardo ai contributi previdenziali (e relative somme aggiuntive) divenuti esigibili nel quinquennio antecedente il 18/12/2018.
L'opposizione va accolta solo in parte, limitatamente ai contributi – e relativi interessi e sanzioni – richiesti con il decreto ingiuntivo e divenuti esigibili nel periodo anteriore al 18/12/2013, ossia anteriore al quinquennio che precede la citata diffida del 18/12/2018. 14 Con riguardo all'anno 2013, risulta prescritta anche la quinta rata (da pagare entro il 15 ottobre) dei crediti ingiunti a titolo di “importo minimo del contributo soggettivo” ex art. 8 co. 5 Regolamento, “importo minimo” del “contributo soggettivo supplementare” ex art. 9 co. 3 Regolamento, “importo minimo” del
“contributo integrativo” ex art. 10 co. 10 Regolamento e “contributo di maternità” ex art. 12 Regolamento, trattandosi dei “contributi minimi” indicati nel citato art. 15 co. 1 del Regolamento della CNPR (cfr. produzione - doc. n. 5 del CP_1 fascicolo monitorio, cit.).
Ed invero, dall'estratto conto semplificato in atti (produzione – all. CP_1
1 fasc opp.) risulta che gli importi ivi indicati per l'anno 2013 sono stati richiesti a titolo di “contr. sogg. minimo”, “contr. int. minimo”, “contr. maternità” e “contr. sogg. supp. minimo” (cfr. doc. n. 1 di parte opposta), con conseguente decorrenza del relativo termine prescrizione “in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa” (cfr. C. Cass. 27218/2018, cit.) e segnatamente dalla scadenza delle “…5 (cinque) rate annuali di ugual importo” previste dal richiamato art. 15 del regolamento (id est: “...entro il 15 febbraio, 15 aprile, 15 giugno, il 15 luglio e il 15 ottobre di ciascun anno”).
Dal medesimo estratto conto semplificato in atti risulta che tra gli importi indicati per l'anno 2013 sono stati richiesti a titolo di contributo integrativo eccedenza, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla scadenza del 15 dicembre;
invero il citato Regolamento prevede all'art. 15 “Le eventuali somme ulteriori dovute rispetto ai contributi minimi sono versate per la metà entro il 15 settembre di ciascun anno e per l'altra metà entro il 15 dicembre successivo”.
Nella specie, pertanto, anche con riguardo alla quinta rata dei contributi richiesti per l'anno 2013 (da versare entro il 15 ottobre), nonché alla ultima rata prevista per il pagamento dei contributi ulteriori rispetto ai minimi (da versare entro il 15 dicembre), il termine di prescrizione non risulta tempestivamente interrotto dalla opposta non essendo avvenuta – entro il quinquennio – la notifica della CP_1 diffida che piuttosto si colloca al 18/12/2018 (cfr. produzione del CP_1
19/02/2025).
Per converso a fronte dei suesposti termini di decorrenza della prescrizione e degli atti interruttivi documentati in atti, la prescrizione non è maturata con riguardo a tutti i contributi previdenziali e relative somme aggiuntive richiesti con il decreto ingiuntivo opposto per i restanti anni 2014, 2015 e 2016.
Al fine di quantificare gli importi spettanti a parte opposta a titolo di contributi, sanzioni e interessi è stata disposta consulenza tecnico-contabile. A tal fine occorre tenere conto sia di quanto accertato nella disposta CTU contabile, sia di quanto suesposto in ordine alla prescrizione anche delle somme ingiunte per gli anni sino al 2013.
Con ordinanza del 18/07/2024 è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “..
“Accerti il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta agli atti e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione, compiuto ogni altro opportuno accertamento, l'importo dei contributi e somme
15 aggiuntive in ipotesi dovuti da parte opponente per le causali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo tenuto conto:
1. dei termini di pagamento previsti dall'art. 15 del Regolamento della CNPR con riguardo ai “..contributi minimi di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 3, all'articolo 10, comma 10, e [ai] contributi di cui all'art. 12”, ovvero dei termini previsti dai Regolamenti ratione temporis applicabili;
2. del termine fissato dall'art. 14 del Regolamento della CNPR (id est: 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di riferimento della contribuzione) con riguardo ai contributi accessori dovuti sulla base del reddito, ovvero dei termini previsti dai
Regolamenti ratione temporis applicabili;
3. delle sanzioni e degli interessi previsti dall'art. 15 co.3 e 4 del Regolamento della
ovvero dai Regolamenti ratione temporis applicabili;
CP_1
4. dei pagamenti documentati in atti, ove non già computati nel prospetto di calcolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
”. All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è innanzitutto avuto modo di accertare, secondo calcoli corretti e pertanto, in quanto tali, condivisi da questo giudicante (oltre che non specificamente contestati), gli importi astrattamente e globalmente spettanti alla per le annualità 1995, 2000, 2001, dal 2002 al CP_1
2012 e dal 2013 al 2016, pari:
“a) per gli anni 1995, 2000 e 2001, debito di euro 405,12 a titolo soltanto di interessi per ritardato pagamento;
b) all'esito dell'imputazione dei 30 pagamenti rateali eseguiti dall'opponente in virtù del piano di rateazione del 01.03.2013 che ha determinato
l'estinzione dei debiti degli anni dal 2002 al 2005 e quota parte del 2006, risulta un debito residuo di euro 35.079,93 relativo agli anni dal 2006 al
2012, di cui euro 28.191,47 per capitale, euro 2.892,88 per sanzioni ed euro 3.434,76 per interessi sino al 17.11.2019;
c) per gli anni dal 2013 al 2016, risultano debiti residui di euro 11.065,56 di cui euro 9.133,68 per capitale, euro 1.328,88 per sanzioni ed euro 603,00 per interessi sino al 17.11.2019” (cfr Conclusioni CTU, pag. 19 Relazione) per un totale di € 46.550,61, (cfr. consulenza depositata in data 17/10/2024).
Tenuto conto della prescrizione degli importi ingiunti per gli anni 1995, 2000, 2001 dal 2002 al 2012, e 2013, dal superiore importo quantificato dal CTU vanno decurtati – poiché prescritti – sia le voci riportate alle lettere a) e b) delle superiori
“Conclusioni” del CTU sia dei contributi richiesti per l'anno 2013 (oltre alla corrispondente parte di sanzioni e interessi), siccome evincibili sia dall'estratto conto contributi e dall'estratto conto semplificato prodotti da parte opposta sia dalla
CTU in atti.
Con riguardo all'anno 2013, inoltre, dall'importo quantificato dal CTU, vanno decurtati gli importi – prescritti – di € 1.889,65 (ossia 1.456,59 per contrib dovuti + 218,49 per sanzioni + 214,57 per interessi di cui al d.i.).
Invero il CTU per l'anno 2013 ha tenuto conto innanzitutto dei “contributi dovuti” quantificandoli in € 2.488,99 (anno 2013 - cfr pag. 16 Relazione CTU), nonché dei
“versamenti contributivi” correlativamente effettuati dal , sempre per il Parte_1
16 2013 per € 987,40 (totali) (cfr Relazione di CTU pag 17) giungendo a calcolare per tale anno 2013 “differenze contributive non pagate” per € 1.456,59; inoltre, su tali differenze contributive non versate ha computato “ex art. 15 co. 3 e 4 del
Regolamento le sanzioni del 15% e gli interessi di mora nella misura CP_1 stabilita per le imposte dirette (pari al 3,50% annuo) sino al 17/11/2019, come da domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma, nei limiti degli importi ivi richiesti per ciascuna annualità sì come desumibili dall'estratto conto contributivo in all. 3 fascicolo monitorio” (cfr pag 17 Relazione), individuando per l'anno 2013 come dovuta per sanzioni la somma di € 218,49 e per “interessi ricorso d.i.” la somma di € 214,57, per un totale dovuto per l'anno 2013 di € 1889,65. (cfr Relazione CTU pag. 18).
Detta somma, dunque, va interamente decurtata dalla somma calcolata dal CTU come complessivamente dovuta a titolo di “debiti contributivi dell'opponente per gli anni dal 2013 al 2016” in € 11.065,56.
In particolare tenuto conto delle considerazioni di cui alla Relazione – pagg 16- 18,
e delle conseguenti conclusioni secondo cui “c) per gli anni dal 2013 al 2016, risultano debiti residui di euro 11.065,56 di cui euro 9.133,68 per capitale, euro
1.328,88 per sanzioni ed euro 603,00 per interessi sino al 17.11.2019”. Pertanto, vanno decurtati dalla suddetta somma di € 11.065,56 così distinti:
“(capitale di euro 9.133,68; sanzioni di euro 1.328,88 (= 1.258,68 + 70,20); interessi di euro 603,00” gli importi relativi all'anno 2013 di € 1.889,65 (€ 1.456,59 per capitale + € 218,49 per sanzioni 15% + € 214,57 per interessi di cui al d.i.) per un totale dovuto per gli anni dal 2013 al 2016, di € 9.175,91 (€ 11.065,56 - € 1889,65) così distinti: € 7.677,09 per capitale, € 1.110,39 per sanzioni 15% + € 388,43 per interessi di cui al d.i.).
Stante quanto sopra e tenuto conto dell'anzidetto ammontare di contributi e somme aggiuntive prescritti, l'importo ancora dovuto da parte opponente a parte opposta per le anzidette annualità (2014-2016) è pari a € 7.677,09 - a titolo di contributi previdenziali insoluti (id est: € 9.133,68– € 1.456,59 per l'anno 2013), € 1.110,39 a titolo di sanzioni (id est: € 1.328,88 – € 218,49 per l'anno 2013) ed € 388,43 a titolo di interessi (id est: € 603,00– € 214,57 per l'anno 2013), così per complessivi
€ 9.175,91 (id est: € 7.677,09 + € 1.110,39 + € 388,43).
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato in ragione del minore importo spettante alla opposta, quale ricorrente in senso sostanziale, e parte opponente CP_1 va condannata al pagamento dei restanti contributi relativi ai periodi non prescritti, con interessi e sanzioni applicati come da Regolamento, come sopra quantificati.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per
l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass. 21432/2011). 17 La parte opponente deve essere quindi condannata a pagare alla parte opposta la somma complessiva di € 9.175,91 (di cui € 7.677,09 a titolo di contributi previdenziali insoluti, € 1.110,39 a titolo di sanzioni ed € 388,43 a titolo di interessi).
Stante la parziale fondatezza del ricorso in opposizione e all'accertata prescrizione di parte delle somme ingiunte, nonché tenuto conto della perdurante esposizione debitoria del contribuente e della complessità della fattispecie esaminata, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno integralmente poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1292/2020 del 23/08/2020; condanna a pagare in favore della Parte_1 [...]
per le Controparte_1 causali di cui in motivazione, la somma complessiva di € 9.175,91; compensa le spese di lite;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte opposta.
Così deciso in Catania, il 18 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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