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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 3.10.2025 ed iscritta al n. 1437 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
Via Battisti n. 16, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Maria Elena Marchetto del foro di Monza
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Appiani n. 5/A, giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
D'Adda alla Via Manzoni n. 23, rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Anna Giannoni e Marco
Loro del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Milano, Viale
San Gimignano n. 38, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 17.11.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“OMOLOGARE le seguenti condizioni
Per_ 1) Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente della minore presso la Mamma in Milano, attualmente in Milano, Via Teano 36/B e, successivamente al reperimento di una autonoma soluzione abitativa, sempre in Milano zona nord o comuni limitrofi, anche ai fini trasferimento residenza anagrafica.
Pt_ Se la signora dovesse cambiare casa, dovrà comunicarlo tempestivamente al signor . Parte_2
Per_ 2) Quanto al diritto di visita PÀ/figlia, in considerazione della tenera età di si è ritenuto doveroso valutare l'introduzione graduale del pernotto e a tal proposito si è concordato il seguente calendario:
- il PÀ potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi infrasettimanali dalle 13 alle 19 (indicativamente il martedì
e il giovedì salvo diverso accordo tra le parti), ogni weekend (alternativamente o il sabato o la domenica) senza pernotto
Pt_ (fino al raggiungimento dei due anni) dalle ore 10.00 alle 19.00. Il Sig. dovrà comunicare il lunedì precedente se terrà
Per_
il sabato o la domenica;
Per_
- Compleanno 2025: essendo il primo compleanno della piccola, saranno trascorse alcune ore con entrambi i genitori;
Per_
- Compleanno della Mamma e festa della Mamma: trascorrerà con la Mamma il giorno del suo compleanno così
come quello della festa della Mamma;
Per_
- Compleanno del PÀ e festa del PÀ: trascorrerà con il PÀ il giorno del suo compleanno così come il giorno della festa del PÀ;
Per_
- Vacanze natalizie 2025: trascorrerà la vigilia di Natale con il PÀ (dalle ore 10.00 del mattino riaccompagnandola a casa della Mamma alle ore 19:00), il giorno di Natale e di NT TE li trascorrerà con la Mamma. Il PÀ
successivamente terrà con sé la bambina presso la sua abitazione e quindi con pernotto dal 31 dicembre al 1 gennaio. Il
Pt_ signor terrà inoltre la bambina dal 5 al 6 gennaio quindi con un pernotto. Il PÀ si impegna a comunicare l'indirizzo
Per_ ove pernotterà nei giorni di propria spettanza.
- vacanze estive una settimana consecutiva a luglio e una settimana consecutiva ad agosto sempre dalle 10 alle 19.
Per_ con il compimento del secondo anno di età di pagina 2 di 5 - il PÀ potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dalle 10 alle 19 (indicativamente il martedì e il giovedì salvo diverso accordo tra le parti), weekend alternati con il pernotto e quindi dal sabato ore 10.00 e sino alla domenica ore 19.30.
Per_
- Il PÀ si impegna a comunicare l'indirizzo ove pernotterà nei weekend di propria spettanza.
Per_
- vacanze natalizie 2026: trascorrerà la vigilia di Natale con la Mamma, il Natale (dalle ore 10.00 del mattino) e
NT TE (riaccompagnandola a casa della Mamma alle ore 19.00) con il PÀ (con pernotto). La Mamma
Pt_ successivamente terrà con sé la bambina presso la sua abitazione dal 27 dicembre al 2 gennaio. Il signor terrà la bambina dal 3 al 6 gennaio con tre pernotti.
Per_
- Vacanze pasquali 2026: trascorrerà con la Mamma il giorno di Pasqua e con il PÀ il giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi.
Per_
- vacanze estive 2026: trascorrerà con il PÀ due settimane anche non consecutive con pernotto per entrambe le settimane. Il periodo di vacanza dovrà comunicarsi entro la data del 30/04, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun
genitore si impegna a comunicare all'altro la località e l'indirizzo di villeggiatura in cui starà con il figlio.
Per_ Dal compimento del terzo anno di
- il PÀ potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo fino alla domenica sera,
alle ore 20.00 nel periodo invernale e ore 21.00 nel periodo estivo, nonché un giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 (cena compresa) nei periodi invernali e ore 21.00 nei periodi estivi, salvo diversi accordi tra le parti.
Pt_
- Nel week- end di spettanza della Mamma il Sig. potrà tenere con sé la bambina per due giorni infrasettimanali
(consecutivi) dei quali uno con pernotto e precisamente preleverà la bambina dall'asilo (indicativamente il martedì) la terrà con sé sino alla mattina successiva (mercoledì) quando la riaccompagnerà a scuola. Il mercoledì la preleverà da scuola e la terrà con sé sino alle ore 20.00 (cena compresa) nei periodi invernali e sino alle 21.00 nei periodi estivi, salvo diversi accordi tra le parti.
- vacanze natalizie: il periodo verrà diviso in due periodi da trascorrere alternativamente con il PÀ e con la Mamma e precisamente dal 22/12 al 29/12 e dal 30/12 al 6/1, salvo diversi accordi tra le parti.
Per_
- vacanze estive: trascorrerà con ogni genitore anche due settimane consecutive da concordarsi con i genitori entro il
30/04 di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località di villeggiatura in cui starà con la figlia.
pagina 3 di 5 Per_
- Vacanze pasquali: trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta con l'uno o con l'altro genitore,
salvo diverso accordo.
- Durante i suddetti periodi, il genitore presso il quale la bambina non sarà, potrà effettuare una video chiamata al giorno alla figlia alle ore 19.00, salvo diverso accordo tra le parti.
Pt_ 3) Il signor verserà alla signora , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma pari ad € 300,00 da Parte_2
Per_ aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento di .
Pt_ Per_ 4) Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per secondo il Protocollo della Corte
d'Appello e del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
5) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora . Parte_2
Pt_ 6) I Sig.ri e si impegnano a non far frequentare la bambina ad eventuali nuovi compagni prima del Parte_2
compimento dell'anno di età e comunque con l'accortezza di introdurli solo allorché siano una figura stabile nella vita del genitore.
Pt_ 7) I Sig.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena Parte_2
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3.10.2025, e , al termine della Parte_1 Parte_2
loro relazione more uxorio, hanno chiesto al Tribunale di regolare affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento della figlia minore (nata il [...]), secondo le Persona_2
condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti.
Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente della figlia minore.
pagina 4 di 5
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 1 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 3.10.2025 ed iscritta al n. 1437 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
Via Battisti n. 16, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Maria Elena Marchetto del foro di Monza
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Monza, Via Appiani n. 5/A, giusta delega agli atti telematici
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
D'Adda alla Via Manzoni n. 23, rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Anna Giannoni e Marco
Loro del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Milano, Viale
San Gimignano n. 38, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 17.11.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
“OMOLOGARE le seguenti condizioni
Per_ 1) Disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente della minore presso la Mamma in Milano, attualmente in Milano, Via Teano 36/B e, successivamente al reperimento di una autonoma soluzione abitativa, sempre in Milano zona nord o comuni limitrofi, anche ai fini trasferimento residenza anagrafica.
Pt_ Se la signora dovesse cambiare casa, dovrà comunicarlo tempestivamente al signor . Parte_2
Per_ 2) Quanto al diritto di visita PÀ/figlia, in considerazione della tenera età di si è ritenuto doveroso valutare l'introduzione graduale del pernotto e a tal proposito si è concordato il seguente calendario:
- il PÀ potrà vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi infrasettimanali dalle 13 alle 19 (indicativamente il martedì
e il giovedì salvo diverso accordo tra le parti), ogni weekend (alternativamente o il sabato o la domenica) senza pernotto
Pt_ (fino al raggiungimento dei due anni) dalle ore 10.00 alle 19.00. Il Sig. dovrà comunicare il lunedì precedente se terrà
Per_
il sabato o la domenica;
Per_
- Compleanno 2025: essendo il primo compleanno della piccola, saranno trascorse alcune ore con entrambi i genitori;
Per_
- Compleanno della Mamma e festa della Mamma: trascorrerà con la Mamma il giorno del suo compleanno così
come quello della festa della Mamma;
Per_
- Compleanno del PÀ e festa del PÀ: trascorrerà con il PÀ il giorno del suo compleanno così come il giorno della festa del PÀ;
Per_
- Vacanze natalizie 2025: trascorrerà la vigilia di Natale con il PÀ (dalle ore 10.00 del mattino riaccompagnandola a casa della Mamma alle ore 19:00), il giorno di Natale e di NT TE li trascorrerà con la Mamma. Il PÀ
successivamente terrà con sé la bambina presso la sua abitazione e quindi con pernotto dal 31 dicembre al 1 gennaio. Il
Pt_ signor terrà inoltre la bambina dal 5 al 6 gennaio quindi con un pernotto. Il PÀ si impegna a comunicare l'indirizzo
Per_ ove pernotterà nei giorni di propria spettanza.
- vacanze estive una settimana consecutiva a luglio e una settimana consecutiva ad agosto sempre dalle 10 alle 19.
Per_ con il compimento del secondo anno di età di pagina 2 di 5 - il PÀ potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dalle 10 alle 19 (indicativamente il martedì e il giovedì salvo diverso accordo tra le parti), weekend alternati con il pernotto e quindi dal sabato ore 10.00 e sino alla domenica ore 19.30.
Per_
- Il PÀ si impegna a comunicare l'indirizzo ove pernotterà nei weekend di propria spettanza.
Per_
- vacanze natalizie 2026: trascorrerà la vigilia di Natale con la Mamma, il Natale (dalle ore 10.00 del mattino) e
NT TE (riaccompagnandola a casa della Mamma alle ore 19.00) con il PÀ (con pernotto). La Mamma
Pt_ successivamente terrà con sé la bambina presso la sua abitazione dal 27 dicembre al 2 gennaio. Il signor terrà la bambina dal 3 al 6 gennaio con tre pernotti.
Per_
- Vacanze pasquali 2026: trascorrerà con la Mamma il giorno di Pasqua e con il PÀ il giorno di Pasquetta, salvo diversi accordi.
Per_
- vacanze estive 2026: trascorrerà con il PÀ due settimane anche non consecutive con pernotto per entrambe le settimane. Il periodo di vacanza dovrà comunicarsi entro la data del 30/04, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun
genitore si impegna a comunicare all'altro la località e l'indirizzo di villeggiatura in cui starà con il figlio.
Per_ Dal compimento del terzo anno di
- il PÀ potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo fino alla domenica sera,
alle ore 20.00 nel periodo invernale e ore 21.00 nel periodo estivo, nonché un giorno infrasettimanale dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.00 (cena compresa) nei periodi invernali e ore 21.00 nei periodi estivi, salvo diversi accordi tra le parti.
Pt_
- Nel week- end di spettanza della Mamma il Sig. potrà tenere con sé la bambina per due giorni infrasettimanali
(consecutivi) dei quali uno con pernotto e precisamente preleverà la bambina dall'asilo (indicativamente il martedì) la terrà con sé sino alla mattina successiva (mercoledì) quando la riaccompagnerà a scuola. Il mercoledì la preleverà da scuola e la terrà con sé sino alle ore 20.00 (cena compresa) nei periodi invernali e sino alle 21.00 nei periodi estivi, salvo diversi accordi tra le parti.
- vacanze natalizie: il periodo verrà diviso in due periodi da trascorrere alternativamente con il PÀ e con la Mamma e precisamente dal 22/12 al 29/12 e dal 30/12 al 6/1, salvo diversi accordi tra le parti.
Per_
- vacanze estive: trascorrerà con ogni genitore anche due settimane consecutive da concordarsi con i genitori entro il
30/04 di ogni anno, salvo diverso accordo tra le parti. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località di villeggiatura in cui starà con la figlia.
pagina 3 di 5 Per_
- Vacanze pasquali: trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta con l'uno o con l'altro genitore,
salvo diverso accordo.
- Durante i suddetti periodi, il genitore presso il quale la bambina non sarà, potrà effettuare una video chiamata al giorno alla figlia alle ore 19.00, salvo diverso accordo tra le parti.
Pt_ 3) Il signor verserà alla signora , entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma pari ad € 300,00 da Parte_2
Per_ aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento di .
Pt_ Per_ 4) Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie per secondo il Protocollo della Corte
d'Appello e del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
5) L'assegno unico verrà integralmente percepito dalla signora . Parte_2
Pt_ 6) I Sig.ri e si impegnano a non far frequentare la bambina ad eventuali nuovi compagni prima del Parte_2
compimento dell'anno di età e comunque con l'accortezza di introdurli solo allorché siano una figura stabile nella vita del genitore.
Pt_ 7) I Sig.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena Parte_2
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3.10.2025, e , al termine della Parte_1 Parte_2
loro relazione more uxorio, hanno chiesto al Tribunale di regolare affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento della figlia minore (nata il [...]), secondo le Persona_2
condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti.
Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente della figlia minore.
pagina 4 di 5
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di lunedì 1 dicembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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