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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Alessandra An-
giuli, all'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
14.4.2025, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1616/2022 r.g. proposta
da
(cod. fisc. , in persona del legale rappresentante p.t., elettiva- Parte_1 P.IVA_1
mente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Paolo Bonalume (cod. fisc.
– pec: , con studio in Milano, al C.F._1 Email_1
corso Magenta 84, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -
contro
(cod. fisc. , in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2
sentante p.t., con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Aziendale sito in alla Via Ma- CP_1
rio Nicoletta – , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulia Ferrante (cod. fisc. CP_2 [...]
– pec: e Valeria Battista (cod. fisc. C.F._2 Email_2
– pec: dell'Avvocatura aziendale, ed in forza C.F._3 Email_3
1 di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta –
OGGETTO: pagamento fatture e interessi.
CONCLUSIONI: i difensori hanno concluso come da verbale dell'udienza odierna del
14.4.2025, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_2
in giudizio l' di esponendo che, in forza di contratti di cessione di credito, era CP_3 CP_1
divenuta cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto come da fatture alle-
gate, per € 32.169,82 per sorte capitale oltre interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza delle fatture, oltre al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli in-
teressi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da almeno sei mesi oltre al paga-
mento dell'importo di € 400,00 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capi-
tale.
Chiedeva, pertanto, la condanna di controparte al pagamento come indicato.
In subordine, chiedeva che l' fosse condannata al pagamento di tale Controparte_1
importo, sotto forma di ingiustificato arricchimento.
I.2.- Si costituiva l' con propria comparsa, deducendo: che la domanda CP_4
di controparte era generica;
che l'attrice non aveva prodotto i contratti di cessione dei crediti,
2 tanto da eccepire il difetto di legittimazione attiva;
che le richieste di pagamento degli interessi
Par erano infondate in quanto le pretese erano prescritte;
che, in ogni caso, i crediti vantati da risultavano pagati, come da ordini di pagamento che esibiva;
che non erano dovuti interessi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
I.3.- Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa subiva numerosi rinvii in quanto erano in corso trattative di bonario componimento. In assenza di ac-
cordo, era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
I.4.- All'udienza odierna, le parti hanno discusso oralmente e all'esito, la sentenza è sta-
ta pronunciata nelle forme di legge ed immediatamente depositata telematicamente.
* * * *
II.- Deve preliminarmente rilevarsi che in corso di causa è stata pagata integralmente,
per espressa ammissione di entrambe le parti, l'intera sorte capitale.
Dev'essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla doman-
da di pagamento della sorte capitale come portata dalle fatture in atti.
Ragione per la quale devono ritenersi assorbite le eccezioni formulate dalla convenuta
Cont in merito al difetto di legittimazione attiva di parte attrice, tenuto conto che l' convenuta ha pagato proprio alla cessionaria del credito, oltre che tutte le contestazioni in merito alla generici-
tà della domanda di pagamento, peraltro infondata (tenuto conto che parte attrice ha esibito tut-
ta la documentazione probatoria relativa al credito ed alla cessione).
III.- La domanda dell'attrice dev'essere vagliata unicamente per la richiesta di paga-
mento degli interessi e di altre somme.
Ricorrono, nella fattispecie in esame, le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della
3 Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denomi-
nati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o pre-
valente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
L' di rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni e non vi è dub- CP_3 CP_1
bio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da par-
te attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai sensi del quale
“gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di
convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giu-
diziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già
scaduti da 6 mesi.
Da ultimo, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di € 40,00 per ciascuna del-
le fatture azionate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d. lgs.
231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo
minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior
danno”.
Nel caso di specie il creditore non ha richiesto il maggior danno, nè il debitore ha pro-
vato che il ritardo nell'adempimento non è a lui imputabile, stante la sua contumacia;
ne conse-
gue che il creditore ha diritto a vedersi riconosciuto un importo forfettario di € 40 per ogni fat-
tura insoluta a titolo di risarcimento del danno.
IV. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55/2014, co-
me aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione per il valore della controversia, esclu-
4 sa la fase istruttoria, non svolta, e con la riduzione del 50% dei compensi medi, tenuto conto del-
la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
V. Questa sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna,
nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione telematica, seguita dall'immediato deposito telematico.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, con atto di citazione ritualmente notificato, da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della , Parte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. (R.G. n. 1616/2022), così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento del-
la sorte capitale;
b) Accoglie le altre domande di parte attrice e per l'effetto condanna l' , in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t.:
- al pagamento in favore di degli interessi moratori maturati Parte_2
e maturandi sulla sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capita-
le, e fino alla data in cui la sorte capitale è stata effettivamente pagata;
- al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifi-
ca dell'atto di citazione e fino alla data in cui la sorte capitale è stata effettivamente pa-
gata;
- al pagamento dell'importo di € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12;
5 c) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_4
favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 518,00 Parte_2
per esborsi, € 2.906 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Crotone, il 14.4.2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
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