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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a Nairobi (Kenya) in [...] Parte_2 C.F._2
10.10.1973
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Stefanelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 28.04.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, ponendo la residenza ove riterranno opportuno;
2. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
3. Le parti dichiarano di avere con il presente atto regolato ogni questione di natura economica e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 25.07.2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Nessuna statuizione accessoria va assunta avendo le parti dichiarato di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e di aver già regolato ogni questione economica.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Cologno Monzese in data 13.01.2007 (atto n. 3, Parte I, anno 2007) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata a Nairobi (Kenya) in [...] Parte_2 C.F._2
10.10.1973
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Stefanelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 28.04.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, ponendo la residenza ove riterranno opportuno;
2. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento;
3. Le parti dichiarano di avere con il presente atto regolato ogni questione di natura economica e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 25.07.2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Nessuna statuizione accessoria va assunta avendo le parti dichiarato di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e di aver già regolato ogni questione economica.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
Cologno Monzese in data 13.01.2007 (atto n. 3, Parte I, anno 2007) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti