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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2223/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Prima Sezione Civile composta da:
dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere Rel. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere dott. Ilaria Livigni Giornalista pubblicista dott. Antonio Sanfrancesco Giornalista professionista ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2223/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lenoci Maria Parte_1 C.F._1
Cristina, Vaccarella Romano, La Pesa Pasquale, elettivamente domiciliato in Piazza Adriana, 5 - 00196
Roma, presso il difensore avv. Lenoci Maria Cristina,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sammarco Pieremilio e dell'avv. Rosalba Carmen Bitetti, elettivamente domiciliato in Via Muzio
Clementi, 48 - 00193 Roma, presso lo studio del primo,
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
pagina 1 di 23 (C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
tutti con il patrocinio dell'avv. Marzagalli Guido ed elettivamente domiciliati in viale Romagna, 56/3
- 20133 MILANO, presso il difensore,
APPELLATI
e con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata ordinanza n. cronol. 2178/2023 del 13-20/06/2023, Repert. n. 5744/2023 del 20/06/2023 resa dal Tribunale di Milano, Quinta sezione civile, nel procedimento iscritto sotto il n. 31656/2022, comunicata in data 20/06/2023, e in accoglimento del presente gravame, così statuire:
- In via istruttoria, ammettere la chiesta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare le gravi criticità e la non rispondenza della piattaforma utilizzata per il voto telematico ai requisiti previsti dal
“Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell' , pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Controparte_1
Giustizia in data 15.1.2021” ed al “Capitolato Speciale - Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio
Nazionale dell'Ordine 2021”; Controparte_3
- Nel merito, annullare la “Decisione n. 7/2022”, resa in data 7-30 giugno 2022 dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine e, per l'effetto, annullare l'elezione dei componenti del consiglio Controparte_1 regionale dell'Ordine dei Giornalisti della tenutesi in data 20-21.10.2021 e 24.10.2021 (in CP_2
pagina 2 di 23 seconda convocazione) nonché in data 3-4.11.2021 e 7.11.2021 (in seconda convocazione) per la votazione di ballottaggio nonché la proclamazione dei risultati avvenuta in data 8.11.2021, adottando ogni conseguenziale provvedimento;
- In subordine, riformare l'impugnata decisione con riferimento alla quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione: respingere il gravame proposto dal Dott. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Milano, sez.
5^ civile, n. cronologico 2178/2023 del 13-20.06.2023.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi in gradi di giudizio”.
ed altri 9 appellati: Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione: respingere il gravame proposto dal Dott. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Milano, sez.
5^ civile, n. cronologico 2178/2023 del 13-20.06.2023.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi in gradi di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: nulla da aggiungere.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 n. 2178, con Parte_1
cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 7-30 giugno 2022, n. 7/2022, notificata il 13 luglio 2022.
Premetteva in fatto il di essere iscritto all' della con Parte_1 Controparte_1 CP_2
numero di tessera e di aver ricoperto la carica di Presidente di detto Ordine dal 16 ottobre 2017 Nu_1
sino al 16 novembre 2021 e che con circolare del 24 settembre 2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della L. 3 febbraio 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”) e pagina 3 di 23 dell'art. 5 del D.P.R. n. 115 del 4 febbraio 1965 (“Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963 n. 69”), era stata convocata l'assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio regionale
(composto da n. 6 giornalisti professionisti e n. 3 giornalisti pubblicisti) e del Collegio dei revisori dei conti, nonché di otto consiglieri lombardi dell' Controparte_1
La prima convocazione dell'Assemblea degli iscritti veniva fissata per i giorni 13 e 14 ottobre 2021 per l'espressione del cd. “voto telematico” e per il giorno 17 ottobre 2021 per l'espressione del “voto in presenza”, mentre la seconda convocazione veniva fissata per i giorni 20 e 21 ottobre 2021 (“voto telematico”) e per il giorno 24 ottobre 2021 (“voto in presenza”).
Inoltre, poiché l'art. 6 della L. 3 febbraio 1963, n. 69 prevede che in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, è dato convocare un'assemblea successiva, entro otto giorni, per la votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, veniva fissata la successiva assemblea per i giorni 3 e 4 novembre 2021 (“voto telematico”) e per il giorno 7 novembre 2021 (“voto in presenza”).
Esponeva ancora il ricorrente che, come era dato evincere dal verbale delle operazioni di voto del 24 ottobre 2021, nelle elezioni per il Consiglio regionale, sommando i voti espressi in presenza ai voti espressi telematicamente, il ricorrente aveva riportato complessivi 177 voti, venendo così ammesso alla votazione di ballottaggio, unitamente ad altri undici candidati tra i giornalisti professionisti. Tuttavia, all'esito delle operazioni di scrutinio, come da verbale delle operazioni di voto del 7 novembre 2021 e proclamazione risultati ballottaggio dell'8 novembre 2021, risultavano eletti i sig.ri:
con 503 voti (89 voti espressi in presenza e 414 con voto telematico); Parte_2
con 411 voti (71 voti espressi in presenza e 340 con voto telematico); Parte_6
con 406 voti (67 voti espressi in presenza e 339 con voto telematico); Parte_9
con 391 voti (60 voti espressi in presenza e 331 con voto telematico); Parte_3
con 383 voti (63 espressi in presenza e 320 espressi con voto telematico); Parte_7
con 375 voti (87 voti espressi in presenza e 288 con voto telematico). Parte_10
Il ricorrente si classificava all'ottavo posto, subito dopo il candidato (che riportava Persona_1
369 voti, di cui 59 espressi in presenza e 310 con voto telematico), con complessivi 336 voti (di cui 97 espressi in presenza e 239 espressi con voto telematico), risultando evidente che incidenza esiziale sull'esito delle votazioni aveva avuto il voto telematico.
In punto, il ricorrente sottolineava come le predette elezioni fossero le prime nella storia dell'Ordine
pagina 4 di 23 dei Giornalisti ad essere effettuate in modalità cd. “mista”, potendo gli aventi diritto scegliere se esprimere il voto in presenza al seggio o in via telematica.
Invero, durante il periodo pandemico era stato emanato il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto
Ristori), che, all'art. 312, consentiva a tutti gli Ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia di introdurre il voto con modalità telematiche e pertanto, in data 15 gennaio 2021, era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il “Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti” (all. 7 al ricorso attoreo), in forza del quale diventava possibile svolgere per la prima volta le elezioni in modalità mista.
Il successivo 26 aprile 2021 il Consiglio Nazionale dell'Ordine stipulava, ai sensi degli Controparte_1
articoli 37 e 38 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici, una convenzione con Invitalia S.p.A., con la quale le conferiva l'incarico di appaltare, nella qualità di Committente, il “Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Consiglio Nazionale dell'Ordine – Elezioni 2021” (cfr. bando di gara e Capitolato Controparte_1
Speciale d'Appalto datati 10 maggio 2021 predisposti da Invitalia: all. 8 e all. 9 all'atto introduttivo).
Con provvedimento del 19 luglio 2021 (all. 10 all'atto introduttivo), Invitalia aggiudicava l'appalto al
Cont ostituendo (mandataria) - (mandante). Controparte_5 Controparte_6
L'assemblea dei giornalisti professionisti e pubblicisti si riuniva, in prima convocazione, il 13 e 14 ottobre 2021, ma, non essendo stato raggiunto il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto, si riuniva in seconda convocazione il 24 ottobre 2021.
A detta di parte ricorrente, già in occasione della prima convocazione si erano manifestate criticità nel funzionamento del voto telematico e nella preparazione delle liste degli aventi diritto al voto, criticità che indussero il ricorrente, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine della ad affidare a un CP_2 esperto informatico l'incarico di accertare se si trattava di episodici malfunzionamenti (come sosteneva il RTI appaltatore, assicurando che sarebbero stati risolti per il 24 ottobre), ovvero di difetti strutturali della piattaforma predisposta per il voto telematico: le conclusioni dell'esperto, consegnate il 23 ottobre, sarebbero state confermate, a detta dell'odierno appellante, dal verbale dell'assemblea del 24 ottobre (all. 2, pag. 2-3), nel quale si dava atto degli assai numerosi inconvenienti che, specie per criticità interessanti la piattaforma predisposta per il voto telematico, andavano verificandosi.
In particolare, dal suddetto verbale, risultava:
pagina 5 di 23 pagina 6 di 23 In sintesi, l'esperto incaricato dal dott. - Dott. consulente nel settore delle Parte_1 Persona_2
tecnologie dell'informatica ed esperto nello sviluppo di applicazioni web-based, - aveva analizzato il sistema di voto elettronico utilizzato in prima convocazione (e poi reiterato in seconda) e aveva redatto una relazione (all. 11 ricorso introduttivo) in cui affermava espressamente che “il sistema di voto elettronico utilizzato per l'elezione dei componenti del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti dell' della Lombardia nonché dei consiglieri lombardi dell'Ordine Controparte_1
nazionale dei giornalisti, presenta quindi una serie di gravi anomalie in ambito di sicurezza, trattamento del dato e di tutela della privacy soprattutto in ambito di voto elettronico, tali che a nostro parere ne vanifichino l'uso legittimo”.
Conferma delle suddette anomalie, a detta del si sarebbero acquisite anche in quanto il 7 Parte_1
novembre, in occasione del ballottaggio, a cui partecipavano 12 candidati, il ricorrente, pur classificandosi primo per preferenze espresse con voto in presenza, si classificava solo ottavo conteggiando i voti telematici, talché si determinava a proporre, in data 18 novembre 2021, dinanzi al
Consiglio Nazionale dell' “Reclamo ex art. 8 L. 3 febbraio 1963, n. 69 avverso i Controparte_1
risultati delle elezioni dei componenti del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti dell' della tenutesi in data 20-21.10.2021 e 24.10.2021 (in seconda Controparte_1 CP_2
convocazione) nonché in data 3-4.11.2021 e 7.11.2021 (in seconda convocazione) per la votazione di ballottaggio nonché avverso la proclamazione dei risultati avvenuta in data 8.11.2021” (all. 12 di parte
), lamentando che dalla relazione del tecnico dr. risultava come il processo Parte_1 Per_2
informatico posto alla base del sistema di voto non tenesse conto “delle più elementari Best Practice
OWASP, cioè regole internazionali di programmazione, alla base di qualunque software abbia come punto peculiare la sicurezza progettuale e della scrittura del codice informatico, né della regolamentazione GDPR oltre che delle Recommendation CM/Rec(2017)51 of the Committee of pagina 7 di 23 Ministers to member States on standards for e-voting emanate dalla Commissione Europea nel 2017”.
Di conseguenza, lamentava la verificazione di “una serie di gravi anomalie in ambito di sicurezza, trattamento del dato e di tutela della privacy soprattutto in ambito di voto elettronico, tali che a nostro parere ne vanifichino l'uso legittimo”.
Di più, a causa delle anomalie evidenziate, il predetto sistema di voto si appalesava non soltanto contrario alle norme del Regolamento, ma era altresì difforme da quanto previsto ai punti 1.9
(“Generazione credenziali per accesso all'Area riservata dei Presidenti dei seggi elettorali regionali e del CUN”), 1.10 (“Funzionamento del Sistema di voto telematico”), 1.15 (“Specifiche di esecuzione della prestazione”) e 1.16 (“Sicurezza delle informazioni relative al voto”) dello stesso “Capitolato
Speciale - Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Nazionale dell'Ordine Controparte_3
2021”, con conseguente nullità di tutte le operazioni di voto realizzate con detto sistema.
Ancora, il lamentava l'illegittima compressione del diritto di elettorato attivo di alcuni Parte_1 iscritti all'Ordine, tra i quali per esempio l'iscritto in quanto si era stabilita Persona_3
arbitrariamente la data limite del 7 ottobre 2021 entro cui gli aspiranti elettori avrebbero dovuto comunicare il proprio indirizzo PEC per ricevere le credenziali di voto telematico, in violazione delle disposizioni di cui al predetto “Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei Giornalisti”.
Altri elettori erano stati indebitamente esclusi dalle operazioni di voto e di ballottaggio per non aver regolarizzato il pagamento delle quote nel termine fissato dall'art. 4 del citato Regolamento.
Da ultimo, il lamentava che dal verbale delle operazioni di ballottaggio era dato desumere Parte_1
come alle predette avessero assistito, continuamente ma indistintamente, il notaio Persona_4
, o il notaio o la delegata dello studio notarile RLCD dottoressa Jessica
[...] Persona_5
Giorgia Galli, evidenziandosi che detta ultima presenza non equivaleva a quella di un notaio e neppure era dato sapere a quale parte delle operazioni la predetta delegata avesse assistito.
Lamentava ancora il come dopo sette mesi dalla proposizione del reclamo, senza dare corso Parte_1
ad alcuna attività istruttoria, il Consiglio avesse adottato la decisione n. 7/22 (doc. n. 13 di parte
, con cui aveva rigettato il reclamo, rilevando e osservando come ogni contestazione Parte_1
tecnica – su cui riteneva di non dover prendere né posizione, né tanto meno disporre accertamenti – avrebbe dovuto esser proposta dal reclamante al momento dell'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Nazionale o al momento della sua Pubblicazione, così pacificamente equivocando pagina 8 di 23 l'oggetto del reclamo, che non era il regolamento, bensì la non conformità allo stesso della piattaforma web utilizzata per l'esercizio del voto.
Riteneva altresì inconferenti le doglianze sollevate dal ricorrente in merito alla mancata ammissione al voto di taluni iscritti, senza che tale esclusione fosse stata contestata dagli interessati, unici legittimati a dolersene.
Avverso tale decisione interponeva gravame il dinanzi al Tribunale di Milano, contestando, Parte_1
in via gradata:
• la mancata audizione di esso reclamante, nonostante richiesta, in violazione del “Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69” che sancisce: “Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento”, senza alcuna motivazione in proposito;
• il travisamento del primo motivo di reclamo, con il quale il reclamante aveva inteso rimarcare non già l'illegittimità del regolamento, ma la violazione del regolamento;
travisamento che aveva portato il Consiglio a non occuparsi delle contestazioni tecniche sollevate dal Parte_1
obliterando la documentazione da costui depositata, dalla quale era dato evincere che la piattaforma impiegata non solo era contraria ai principi sanciti dal Regolamento del 15 gennaio
2021 per quanto inerente la sicurezza e la segretezza del voto, nonché la immodificabilità dei dati, ma risultava altresì difforme da quanto previsto ai punti 1.9 (“Generazione credenziali per accesso all'Area riservata dei Presidenti dei seggi elettorali regionali e del CUN”), 1.10
(“Funzionamento del Sistema di voto telematico”), 1.15 (“Specifiche di esecuzione della prestazione”) e 1.16 (“Sicurezza delle informazioni relative al voto”) dello stesso “Capitolato
Speciale - Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli
Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti – Elezioni 2021” (all. 8 di parte , con conseguente nullità delle Parte_1
operazioni di voto effettuate con detto sistema.
A ciò si sommavano le plurime violazioni del diritto di elettorato attivo già inutilmente lamentate dinanzi al , anch'esse in violazione del Regolamento. Controparte_1
Si instava, pertanto, richiamandosi alle risultanze dell'elaborato di parte redatto dal dr. Persona_2 per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio diretta ad appurare la sussistenza delle gravi criticità evidenziate, attesa l'irrilevanza del fatto, sottolineato dalla sentenza impugnata, che il Parte_1
pagina 9 di 23 rivestisse, all'epoca dei fatti, la carica di Presidente dell' posto che la piattaforma di Controparte_2 voto era stata gestita, su incarico del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, da Invitalia S.p.a.
Riproponeva altresì, al di là della formale titolarità del potere di rilevare l'illegittimità esclusione,
l'argomento relativo alla illegittimità delle numerose esclusioni dalla votazione avvenute sulla scorta di requisiti non conformi alla legge e sottolineava, in conclusione, di aver inteso far valere, dinanzi al
Consiglio Nazionale dell' il “sacrosanto ed universale diritto (“popolare”) alla Controparte_1 integrale correttezza del procedimento elettorale”, ingiustamente obliterato dal massimo organo dei giornalisti italiani.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni dinanzi al Tribunale di Milano:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione avversa, così statuire:
- in via principale, annullare la “Decisione n. 7/2022”, resa in data 7-30 giugno 2022 dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine e, per l'effetto, annullare l'elezione dei componenti del consiglio Controparte_1 regionale dell'Ordine dei della tenutesi in data 20- 21.10.2021 e 24.10.2021 (in CP_1 CP_2
seconda convocazione) nonché in data 3- 4.11.2021 e 7.11.2021 (in seconda convocazione) per la votazione di ballottaggio nonché la proclamazione dei risultati avvenuta in data 8.11.2021, adottando ogni conseguenziale provvedimento;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
- in via istruttoria, qualora ritenuto necessario e nell'ipotesi di contestazione, anche parziale, da parte dei resistenti, della relazione redatta dal Dott. ammettere consulenza tecnica d'ufficio Persona_2
finalizzata ad accertare le gravi criticità da cui era affetta la piattaforma utilizzata per il voto telematico”.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 13 giugno 2023 n. 2178, respingeva il ricorso proposto dal condannandolo al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A motivo della decisione, il Tribunale rilevava che:
A) l'audizione dell'interessato rappresenta una facoltà della commissione, non un obbligo;
B) la medesima piattaforma era stata utilizzata sull'intero territorio nazionale, per altre elezioni, senza che ne fossero evidenziate criticità;
C) la CTP redatta dal dr. su incarico del era da ritenersi generica e superficiale, Per_2 Parte_1
fondata su un esame meramente descrittivo delle difettosità, e non avrebbe potuto costituire pagina 10 di 23 neppure allegazione sufficiente a giustificare l'ammissione di una TU, che avrebbe avuto, pertanto, carattere “perlustrativo”;
D) la percentuale dei voti per cui emergono contestazioni, relativamente ad entrambe le giornate di voto (24 ottobre e 7 novembre 2021) risultava, nel complesso delle operazioni, irrilevante;
E) in ogni caso lo stesso dopo aver consegnato la CTP del dr. non aveva più Parte_1 Per_2 svolto alcuna osservazione, fino all'esito delle votazioni;
F) la necessità della presenza di un notaio alle operazioni di voto non emerge dall'art. 9 del
Regolamento (all. 10 di parte . Parte_1
ha proposto appello avverso la decisione di prime cure, ritenendola ingiusta e Parte_1
gravatoria, nella parte in cui erroneamente respinge la domanda ritenendo non provata la difettosità del sistema di voto, quando il ricorrente aveva sempre sostenuto, diversamente, la non conformità della piattaforma Eleweb, utilizzata per il voto telematico, ai principi del Regolamento del 15 gennaio 2021 per quanto inerente la sicurezza e la segretezza del voto.
Nel verbale di udienza del 30 marzo 2023 il ricorrente avrebbe altresì eccepito l'incompletezza del rapporto di collaudo, che sarebbe privo di data e firma e non darebbe conto delle verifiche effettuate.
Non condivisibile neppure l'affermazione per cui la CT di parte non avrebbe alcun peso Per_2
specifico, quando, al contrario, sarebbe stata necessaria una TU (peraltro richiesta dal P.M.), dato che lo stesso CTP evidenziava di aver potuto effettuare l'indagine unicamente dal lato “client” e non dal lato “server”.
ha lamentato poi la violazione dei principi dettati dal D.M. n. 55/2014 in tema di Parte_1
liquidazione delle spese, che sarebbero state riconosciute, nonostante la sommarietà del rito, anche per la fase istruttoria e la fase decisionale (si parla di € 6.164 a favore del Consiglio Regionale ed eletti, ed ulteriori € 6164 a favore del Consiglio Nazionale).
Nel giudizio così radicato, si costituivano gli appellati Controparte_2
in uno con i signori , , , Pt_2 Parte_9 Pt_8 Pt_10 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7
e il instando tutti per il rigetto dell'appello e Pt_3 Controparte_1
per la condanna del al pagamento delle spese del grado. Parte_1
Le parti comparivano all'udienza del 7 febbraio 2024; il Collegio si riservava la decisione, e con successiva ordinanza in data 8 febbraio 2024, disponeva farsi luogo a TU sul sistema telematico di voto, nominando infine TU, con ordinanza 8 maggio 2024, il prof. Gerardo Pelosi, al quale - respinta l'istanza della difesa del volta alla revoca dell'ordinanza ammissiva - all'udienza Controparte_1 pagina 11 di 23 del 22 maggio 2024 veniva affidato il seguente quesito:
«Esaminata tutta e soltanto la documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il TU:
accerti l'eventuale sussistenza di profili di non rispondenza della piattaforma informatica utilizzata per il voto telematico in data 13-14 ottobre 2021 e 3-4 novembre 2021 ai requisiti previsti dal
“Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei Giornalisti”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia in data 15.1.2021, nonché al “Capitolato Speciale- Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del Consiglio
Nazionale degli Ordini dei Giornalisti – Elezioni 2021” e, in particolare:
1. descriva i caratteri del sistema del voto telematico per cui è causa, specificando come l'espressione del voto sia stata garantita - o meno - essere: personale, eguale, libera e segreta;
2. accerti se il sistema di voto preveda una ricevuta che consenta la verificabilità da parte del votante circa il corretto conteggio della preferenza espressa;
3. accerti se il sistema di voto telematico consenta - o meno - al votante di modificare quanto da lui espresso fino alla chiusura delle operazioni di voto (per es., per aver “cambiato idea” sul candidato prescelto);
4. accerti se il sistema di voto consenta di bloccare la votazione di persona diversa dall'utente in quel momento autorizzato;
5. accerti se è stata prevista e svolta una procedura di certificazione del software utilizzato.”».
Il TU depositava il proprio elaborato in data 31 luglio 2024, fornendo le seguenti risposte conclusive
(sottolineature del redattore):
«Esaminata tutta e soltanto la documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il TU: accerti l'eventuale sussistenza di profili di non rispondenza della piattaforma informatica utilizzata per il voto telematico […] ai requisiti previsti dal “Regolamento sulle procedure elettorali […], nonché al
“Capitolato Speciale[…],
La descrizione delle funzionalità della piattaforma e dei procedimenti di voto presenti agli atti (all. 9 del fasc. del giudizio di primo grado – seconda parte, 20 dic. 2023) trovano riscontro in quanto specificato dal “Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei , pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero CP_1
della Giustizia in data 15.1.2021, nonché al “Capitolato Speciale - Servizio di gestione del voto pagina 12 di 23 telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del
Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti – Elezioni 2021”.
La mancanza agli atti dell'istanza della piattaforma Eleweb oggetto di questa consulenza non consente di verificare in modo definitivo le funzionalità del prodotto software.
in particolare:
1. […], specificando come l'espressione del voto sia stata garantita - o meno - essere: personale, eguale, libera e segreta;
La distribuzione delle credenziali per accedere alla piattaforma di voto da parte di ciascun votante, le procedure di voto e le indicazioni per la trasmissione e gestione delle preferenze presenti nel Parte_11
, nonché la descrizione delle stesse richiamate nell'all. 9 del fasc. del giudizio di primo grado –
[...]
seconda parte, 20 dic. 2023, se propriamente realizzate nel software di votazione sono sufficienti a garantire che l'espressione di voto sia
• personale (ogni votante vota per se),
• eguale (il software del server di Eleweb è assunto conteggiare egualmente ogni preferenza espressa, in conformità al Capitolato Speciale e alle Raccomandazione Rec (2017) 5 del Consiglio Europeo e relativi addendum, richiamati nello stesso).
Non ci sono nei verbali di voto evidenze di anomalie di nessun tipo (all. 1, all. 2 all. 3 del fasc. del giudizio di primo grado – prima parte, 20 dic. 2023),
• segreta (le preferenze sono raccolte come materiale cifrato e non associate ai dati identificativi del votante).
Non ci sono nel Capitolato Speciale e nel regolamento del CNOG, né in altri documenti agli atti, elementi riconoscibili come raccomandazioni e/o procedure volte a mitigare o prevenire fenomeni di coercizione dei votanti. Tuttavia non ci sono elementi che inducano a qualificare le preferenze espresse come non libere.
2. accerti se il sistema di voto preveda una ricevuta che consenta la verificabilità da parte del votante circa il corretto conteggio della preferenza espressa;
La documentazione agli atti lascia dedurre che l'istanza di Eleweb oggetto di questa consulenza consenta a ciascun votante di ottenere un “certificato di voto” in cui sono riportate: una descrizione dell'elezione a cui si è partecipato, la data della votazione e il codice univoco casuale (non legato a informazioni circa l'identità del votante o del dispositivo da lui utilizzato) che consentirebbe di risalire pagina 13 di 23 alle preferenze ad esso associate. Nel caso in cui un votante avesse voluto verificare l'acquisizione delle proprie preferenze da parte del sistema di voto, avrebbe potuto esibire il proprio certificato e chiedere l'accesso alle preferenze associate al codice univoco in esso contenuto.
3. accerti se il sistema di voto telematico consenta - o meno - al votante di modificare quanto da lui espresso fino alla chiusura delle operazioni di voto (per es., per aver “cambiato idea” sul candidato prescelto);
L'all. 9 del fasc. del giudizio di primo grado – seconda parte, 20 dic. 2023, lascia dedurre che l'istanza di Eleweb oggetto di questa consulenza non consenta a un votante di modificare quanto da lui espresso, se tale espressione di voto viene riscontrata come una “votazione con successo” dal sistema.
In particolare, il sistema Eleweb dichiara di considerare una votazione come “non avvenuta” nel caso in cui si verifichi un qualunque errore durante la sessione di comunicazione tra il dispositivo del votante e il server e/o la stessa votazione non venga esplicitamente riscontrata al votante come una “votazione con successo”.
4. accerti se il sistema di voto consenta di bloccare la votazione di persona diversa dall'utente in quel momento autorizzato;
Non ci sono elementi nella descrizione del capitolato e nella documentazione agli atti che portino a sospettare la possibilità di impedire l'espressione di voto di un votante che è correttamente in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma Eleweb. Non c'è agli atti e nelle richieste descritte nel
Capitolato Speciale nulla che preveda la necessità di test volti a scongiurare una simile eventualità.
Quello che è possibile notare è che, nell'assunzione di una realizzazione propria e professionale del sistema di voto, se un votante dovesse inserire il numero di telefono per la ricezione dell'OTP di un altro individuo, non potrebbe concludere la sua sessione di votazione e quindi le sue preferenze e i suoi dati personali descritti dall'art.
1.17 del Capitolato Speciale (tra cui il numero di cellulare) non verrebbero registrati dal sistema;
vanificando il blocco della votazione dell'altro individuo.
5. accerti se è stata prevista e svolta una procedura di certificazione del software utilizzato”»
Il regolamento del CNOG e il Capitolato Speciale non prevedono la necessità di ottenimento di alcuna certificazione relativa alle caratteristiche funzionali e/o non funzionali del software che realizza la piattaforma di voto oggetto di questa consulenza. Agli atti non c'è evidenza dello svolgimento di alcun processo di certificazione del software della piattaforma di voto Eleweb.
pagina 14 di 23 Esaurito tale incombente e presentate le memorie conclusive, la causa veniva nuovamente rimessa in decisione.
***
All'esito della lettura degli atti di causa, visti i documenti prodotti, visti gli esiti della TU espletata e valutate le difese svolte dalle parti, reputa il Collegio che l'impugnazione proposta dal non Parte_1
possa trovare accoglimento.
Occorre premettere, all'esposizione dei motivi della presente decisione, brevi considerazioni circa l'oggetto del contendere nel presente procedimento, che, in quanto diretto a contestare lo svolgimento -
e, per il tramite di esso, i risultati - di un procedimento elettorale, appartiene, senza timore di smentita, al novero dei procedimenti elettorali.
Tale constatazione è innanzi tutto avvalorata dal dato normativo, atteso che, inequivocabilmente, gli artt. 8 e 15 della L. n. 69 del 3 febbraio 1963 testualmente attribuiscono il diritto di ricorrere avverso “i risultati” elettorali.
Ma è anche confortata dal fatto, obiettivo, che oggetto delle doglianze del e petitum della Parte_1 sua richiesta, è l'annullamento delle elezioni svoltesi in data 23-24 ottobre 2021, del ballottaggio svoltosi in data 7 novembre 2021, con conseguente richiesta di svolgimento di nuove elezioni, richiesta che egli ha fondato sul presupposto che la piattaforma impiegata per lo svolgimento delle votazioni per via telematica non fosse conforme alle previsioni del Regolamento e non fosse dotata delle necessarie caratteristiche di sicurezza e riservatezza, cosicché non potesse escludersi, in ragione di quanto evidenziato dal tecnico di parte del neppure l'ipotesi di illegittima intrusione nel sistema da Parte_1
parte di terzi e manipolazione dei dati in esso contenuti.
Tanto premesso, valga ulteriormente svolgere le seguenti considerazioni in linea generale.
Per principio ormai consolidato in subjecta materia, il giudizio elettorale deve svolgersi secondo precise direttive, ovvero, si reputa necessario impedire che doglianze generiche conducano a un'amplissima istruttoria e alla celebrazione di processi defatiganti, per cui è particolarmente sentita l'esigenza che il ricorrente spieghi con la massima precisione le singole censure sollevate, e soprattutto, non tanto al petitum – rettifica o annullamento dei risultati elettorali – quanto alla più specifica causa
pagina 15 di 23 petendi – il genere di irregolarità e/o vizi denunciati.
Ricorre anche in questi giudizi, infatti, l'esigenza di una precisa e univoca definizione del thema decidendum, che non consente di considerare motivo di ricorso doglianze di carattere puramente formale, che, senza tradursi in contestazioni di carattere concreto sui risultati elettorali, si limitino a esprimere, in punto, meri sospetti o ipotesi.
Si vuole impedire, in sintesi, che nella materia in esame si assista alla proposizione di ricorsi meramente esplorativi, ciò poiché il bene primario, protetto attraverso il giudizio, è la validità del risultato elettorale, esso, per essere posto in dubbio, necessita nel contenzioso di un serio e concreto principio di prova, che, pur considerate le difficoltà dell'azione, non può scendere al di sotto di una soglia minimale, né può essere legittimata una azione che, formulata in modo generico, si proponga la finalità di acquisire elementi di irregolarità delle consultazione attraverso il giudizio.
Alla luce di quanto sin qui puntualizzato, è necessario che il ricorso introduttivo, se proposto dal candidato, debba contenere la corretta indicazione dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e, laddove ricorra il caso, le sezioni elettorali alle quali sono ascrivibili le irregolarità delle schede.
Tutto ciò deve essere attuato non in maniera generica, con una mera doglianza di presunta irregolarità, ma facendo riferimento a fatti concreti, integranti specifiche anomalie, circostanziate e riscontrabili, nonché specifici errori e irregolarità, puntualmente descritte (è qui richiamabile, se non altro per analogia, la giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in tema di contenzioso elettorale: cfr TAR
Sicilia – Catania, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 2938, in Foro amm. 2012, f. 12, n. 2190; TAR Sardegna -
Cagliari, sez. II, 19 febbraio 2010, n. 190, in Publica 2010; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 29 novembre
2005, n. 2199, in Foro amm. TAR 2005, 11, 3783. 18 Vedi per tutti Cons. di Stato, sez. V, 4 maggio
2010, n. 2539, in Foro amm., CDS, 2010, 5, 1037. 19 Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 22 settembre 2011, n.
5345, in Foro amm., CDS, 2011, 9, 2789. 20 Cfr. cons. di Stato, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1249, in
Redazione Giuffè amm. 2020; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 2 ottobre 2013, n. 860, in Foro amm.
2019, f. 10, p. 1657).
Inoltre, è necessario che il ricorrente, nel chiedere l'annullamento delle operazioni elettorali, dimostri di avervi un concreto interesse, lampante laddove egli fornisca elementi tali che consentano di apprezzare una tale incidenza numerica delle irregolarità denunciate da superare la cd. prova di resistenza, ovvero portare a ritenere, con ragionevole approssimazione, che il risultato elettorale sarebbe stato diverso e favorevole al ricorrente.
E' palese infatti che la volontà espressa dagli elettori possa essere sovvertita solo laddove si riscontrino pagina 16 di 23 positivi elementi circa la sua irregolare ricostruzione da parte delle sezioni elettorali;
elementi in mancanza dei quali la volontà popolare come espressa deve essere rispettata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2950 del 30 giugno 2016; sulla necessità della prova di incidenza delle irregolarità denunciate sui risultati elettorali: Consiglio di Stato, n. 1489/2017 e 275/2017).
Del resto, la Corte di Cassazione ha da sempre chiarito come sia “jus receptum che qualsiasi domanda giudiziale – anche di accertamento di nullità, per la quale, pure, la legittimazione è configurata in termini più ampi (art. 1421 c.c.) – deve essere sorretta, ex art. 100 c.p.c., da un interesse della parte connotato dai criteri della soggettività e concretezza, identificabili nella concreta utilità derivante dalla pronuncia richiesta: con esclusione, quindi, della mera pretesa al rispetto del diritto oggettivo.
Tale principio vige anche in tema di impugnazione e determina l'inammissibilità del presente ricorso, volto ad ottenere una pronuncia priva ormai di alcun effetto pratico” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 16 settembre 2009, n. 19988).
Orbene, alla luce di tali principi, appartenendo come già detto il giudizio promosso da Parte_1
al novero dei contenziosi elettorali, è dato immediatamente rilevare che fin dalla
[...]
proposizione del reclamo ex art. 8 della L. n. 69/1963 dinanzi al Controparte_1
costui si è limitato a rappresentare criticità del sistema di voto per via telematica mediante la piattaforma “Eleweb”, che riguardavano, principalmente, la conformità della predetta piattaforma agli standards richiesti dalla normativa di settore sopra citata in campo di tutela della privacy e di sicurezza del voto, e ulteriori criticità del procedimento elettorale in generale, derivanti dall'indebita compressione del diritto di elettorato attivo di alcuni iscritti all'ordine, senza mai giungere, tuttavia, a una precisa contestazione riguardante i voti espressi, la loro conformità alla volontà dei votanti o, peggio, circa la mancata corretta ricezione dei voti manifestati in via telematica, o alla loro possibile manomissione. Né tanto meno ha mai svolto deduzioni e allegazioni per sostenere che – ove tali asserite irregolarità non vi fossero state – le elezioni avrebbero avuto un differente, e soprattutto a lui favorevole, esito.
Neppure, poi, il è giunto a sostenere che l'utilizzo di sistema – in tesi non conforme dal Parte_1
punto di vista regolamentare – abbia prodotto “vizi o malfunzionamenti” di sicuro rilievo e impatto nel procedimento elettorale ovvero che la pretesa non conformità del sistema abbia condotto in concreto a una distorsione dei risultati elettorali.
Basti por mente al fatto che, tra le centinaia di votanti, uniche tracce di asseriti malfunzionamenti sono comprovate dal verbale delle operazioni sopra trascritto, e che, pertanto, laddove criticità dal punto di vista concreto si ebbero a manifestare, esse hanno riguardato circa 19 votanti, la maggioranza dei quali pagina 17 di 23 ha lamentato problemi di compressione dell'elettorato attivo, per essere eccessivamente restrittivi i limiti stabiliti per legittimarsi al voto, mentre soltanto pochissimi hanno manifestato problemi nella procedura di esercizio del voto.
Il tutto a riprova della circostanza, già valorizzata dal giudice di prime cure, che, in ogni caso, anche a voler recepire in punto le allegazioni contenute nel ricorso e a voler ipotizzare l'incidenza delle doglianze sollevate in termini di numero di votanti concretamente attinti dalle problematiche oggetto di ricorso, non viene superata la prova di resistenza ovvero non vi è prova certa del fatto che il risultato elettorale sarebbe stato diverso, né tanto meno favorevole al il quale, oltretutto, a più Parte_1
riprese nei propri atti difensivi continua comunque a rimarcare di non aver inteso mai proporre doglianze circa pretesi “malfunzionamenti” del sistema, quanto piuttosto azionare un generale diritto soggettivo alla regolarità delle operazioni elettorali.
Unico dato che lascerebbe intendere una velata contestazione dei risultati elettorali, sui quali l'appellante si è limitato a gettare meri dubbi e sospetti, è la rappresentata circostanza che mentre il era risultato in netta posizione di preferenza conteggiando i voti espressi in presenza, Parte_1
viceversa i voti espressi telematicamente lo avevano nettamente sfavorito, decretandone la mancata elezione.
Coerentemente, il Tribunale di Milano, con la decisione qui impugnata, ha sottolineato, con argomentazione che alla Corte appare pienamente condivisibile, come il reclamante non abbia né sostenuto, né provato che le votazioni avrebbero avuto un diverso esito nel caso di rispondenza della piattaforma utilizzata per il voto telematico ai criteri legali, né tanto meno che ciò si sarebbe verificato in caso di ammissione dei votanti esclusi, percorso motivazionale che pare essere stato fatto proprio anche da un interessante precedente specifico – emesso in occasione dell'impugnazione dei risultati elettorali del Consiglio Reginale e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine della Campania – con il quale il Tribunale di Napoli, pur dando conto del fatto che i ricorrenti avevano svolto critiche, oltre che in ordine alla propria illegittima esclusione dal diritto di voto (unica materia rientrante nella competenza del giudice ordinario, trattandosi di compressione del diritto di elettorato attivo, avente la caratteristica di diritto soggettivo), anche in ordine allo svolgimento delle operazioni elettorali, si è ritenuta la fondatezza del reclamo proposto avverso la decisione di rigetto emessa dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine proprio in considerazione della dimostrata incidenza che Controparte_1
l'ammissione dei votanti illegittimamente esclusi avrebbe avuto sui risultati delle elezioni (cd. interesse partecipativo) (Trib. Napoli, VII sezione civile, sentenza 30 novembre 2022, Pres. G.P. Scoppa).
Alla luce di tali considerazioni, è dato rilevare, con considerazione di carattere assorbente, che pagina 18 di 23 l'impugnazione proposta dal sebbene fondata su rilievi tecnici puntuali sulla regolarità Parte_1 della piattaforma informatica utilizzata per l'esercizio del diritto di voto telematico, in questa sede non pare assistita dai necessari requisiti di specificità e concretezza, posto che mai si sono rappresentate mirate doglianze sull'impatto delle irregolarità denunciate o delle illegittime esclusioni, parimenti lamentate, sullo svolgimento e sul risultato delle elezioni.
In ogni caso, e non certo secondariamente, tale impugnazione non è certamente, all'attualità, sorretta dal necessario interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.: e tanto sol se si pensa che, alla data odierna, è già scaduto, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 69 del 3 febbraio 1963, il mandato triennale dei membri eletti nelle votazioni di cui si discute ed è in corso il rinnovo del Consiglio, con conseguente impossibilità, dal punto di vista tecnico giuridico, di ottenere un annullamento e un nuovo svolgimento di quelle medesime elezioni, ormai già irrimediabilmente superate.
Quanto poi alle risultanze della consulenza tecnica espletata, avverso la quale formula, sia Parte_1
per il tramite del proprio tecnico di parte, ma anche negli scritti conclusivi, articolate considerazioni critiche, valga osservare quanto segue:
a) è vero che, con condotta certamente non conforme a correttezza e buona prassi, la piattaforma informatica oggetto di contestazione è stata disattivata in data 3 dicembre 2021 e dunque ben prima della scadenza del termine semestrale previsto dal Capitolato speciale (art. 1.20) e nonostante il fatto che, in data 18 novembre 2021, il avesse proposto reclamo Parte_1
avverso i risultati elettorali presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
b) è altrettanto vero che, proprio a causa della disattivazione della piattaforma in questione, il TU non è riuscito a dare compiuta risposta ai quesiti rimessigli dall'ordinanza collegiale sopra citata e, in particolare, non è riuscito a verificare la conformità tecnica della piattaforma alle specifiche contenute nel Capitolato Speciale – Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio
Nazionale degli Ordini dei Giornalisti - Elezioni 2021, con particolare riferimento all'art. 1 e, ancora, all'art.
1.18 punti 2 e 3, che prescrivono l'ottenimento – a pena di risoluzione del contratto di fornitura – della certificazione AgID, nel caso di specie assente. In particolare, il
TU dr. Pelosi ha dato atto della mancanza, tra la documentazione messa a disposizione per l'indagine, del modello allegato alla circolare AgID opportunamente compilato, per la descrizione delle caratteristiche della piattaforma, così come non sono stati rinvenuti né il piano di collaudo della piattaforma stessa, né tanto meno l'approvazione del piano di collaudo (pag. 7 elaborato peritale, quarto capoverso); pagina 19 di 23 c) è altresì vero che il “rapporto di collaudo” reperito in atti e allegato alla relazione peritale sub 2, non riporta alcuna verifica esplicita delle caratteristiche non funzionali, in particolare, sulla sicurezza informatica della piattaforma, ed è stato reperito in copia semplice, non sottoscritta dalle parti;
Part d) è ancora rispondente al vero come il TU abbia evidenziato che l'utilizzo di un quale protocollo sottostante alla piattaforma, anziché un TLS 1.2, avrebbe potuto esporre le comunicazioni a una “possibile iniezione intenzionale da parte di terzi, di cambiamenti nei dati trasmessi” (cfr. pag. 8 TU).
Tuttavia, ogni possibile rilievo tecnico – a prescindere dalle indubbie criticità e non conformità di cui il sistema impiegato possa essere risultato affetto – si scontra con alcune essenziali considerazioni riguardanti il caso di specie.
La consulenza tecnica espletata non ha consentito di appurare l'esistenza – con riferimento all'epoca dei fatti – di malfunzionamenti o qualsiasi altra anomalia nel procedimento di manifestazione del voto o di avvenute manipolazioni dei voti espressi mediante intromissione illecita all'interno del sistema.
E anzi, è certo che il sistema prevedeva, in riscontro al voto telematico, la consegna all'elettore di un certificato di voto (punto 2 delle conclusioni della TU) che consentiva al medesimo di verificare i dati del voto espresso, in ragione della possibilità di avanzare contestazioni e rilevi. Cosa che non risulta avvenuta da parte di alcuno.
Ancora, la TU ha chiarito che se un votante avesse inserito per la ricezione dell'OTP il numero di telefono di un altro individuo, non avrebbe potuto concludere la sessione di voto e le sue preferenze e dati personali non sarebbero stati registrati dal sistema.
Analogamente, il TU ha escluso la possibilità di ritornare sul voto già espresso e inviato al sistema.
Ancora, è dato sicuramente inferenziale quello secondo il quale tutte le possibili incompletezze nelle verifiche da effettuarsi in fase di collaudo, avvenute in contraddittorio tra committente
[...]
e appaltatore, non abbiano formato oggetto di contestazione da Controparte_1
parte del primo.
Non vi sono quindi elementi di sorta che consentano di affermare che le eventuali criticità del sistema si siano concretamente tradotte in malfunzionamenti, anomalie o effettive penetrazioni nel sistema da parte di estranei durante le votazioni di cui si discute.
In altri termini, parte appellante non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere in ragione della pagina 20 di 23 natura giuridica del giudizio elettorale intrapreso, che le irregolarità denunciate abbiano avuto un effettivo impatto sullo svolgimento delle elezioni e si siano tradotte in una alterazione dei risultati.
Valgano inoltre alcune considerazioni sul comportamento processuale della parte, che ancor più confortano l'esito negativo del gravame.
Come premesso, il era nella disponibilità delle note critiche redatte dal dr. con le Parte_1 Per_2
quali si evidenziavano numerose fallacità del sistema di voto telematico compendiato nella piattaforma
“Eleweb”, già a far tempo dal 23 ottobre 2021.
Ciò nonostante, egli partecipava regolarmente alla prima tornata elettorale del 24 ottobre 2021 e anche al successivo ballottaggio del 7 novembre 2021, senza assumere iniziative di sorta, anche cautelari, come avrebbe potuto essere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., per “cristallizzare” le caratteristiche della piattaforma elettorale in contestazione.
Tale condotta è senza dubbio apprezzabile da questa Corte ai sensi dell'art. 116 c.p.c., soprattutto alla luce delle doglianze sollevate dal avverso i risultati della TU, che intervengono a distanza Parte_1
di quasi quattro anni dal momento in cui egli avrebbe potuto, sol se si fosse attivato tempestivamente, acquisire riscontro inconfutabile di quanto sostenuto a proposito delle possibili défaillances del sistema informatico a livello di tutela della privacy, di sicurezza del voto, di possibilità di illegittime intromissioni nel sistema.
In altri termini, pur avendo fornito la consulenza tecnica – per motivo certo non ascrivibile al TU – una risposta grandemente incompleta ai quesiti demandati, a causa dello smantellamento della piattaforma Eleweb già a far tempo dal 3 dicembre 2021, valga considerare che durante tutto il tempo in cui la stessa è rimasta attiva, l'odierno appellante non ha:
- esercitato la facoltà, riconosciuta a ciascun elettore, di richiedere evidenza della conformità della piattaforma stessa alle disposizioni AgID in materia di sicurezza ICT per le pubbliche Amministrazioni
(in particolare, il punto 5.1 di dette linee guida, reperibile sul sito AgID, recita testualmente: “5.1
Accessibilità • Finalità: rendere accessibili a tutti gli utenti il contenuto, la struttura e il comportamento degli strumenti informatici, secondo i requisiti di legge. • Azioni richieste: – DEVE essere garantito il rispetto dei dettami della L. 4/2004 e s.m.i. e delle correlate «Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici», emanate da AGID con Determinazione n. 396 in data 8 settembre 2020. • Riferimenti normativi: [L. 4/2004], [LG_ACCESS] • Indicazioni e strumenti a supporto: [Des_IT]”);
- chiesto di cristallizzare, con accertamento tecnico preventivo, lo stato della piattaforma e le sue pagina 21 di 23 caratteristiche, sottoponendo all'autorità giudiziaria l'elaborato del proprio consulente di parte, che, come è noto, essendo pacificamente riconosciuto come allegazione di carattere tecnico (cfr. Cass.
12/07/2023, (ud. 25/05/2023, dep. 12/07/2023), n.19901), liberamente apprezzabile da parte del giudice, avrebbe potuto fornire valido supporto all'ammissione di un accertamento istruttorio urgente e cautelativo avverso il rischio di dispersione della prova, utilizzabile nel futuro giudizio di merito.
Conclusivamente, anche per tali considerazioni i motivi di appello attinenti al merito della decisione di primo grado non appaiono fondati.
Quanto, da ultimo, alla doglianza sollevata dal in ordine alla liquidazione delle spese da Parte_1
parte del giudice di prime cure, giova osservare che, a mente della consolidata giurisprudenza, com'è chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 4, comma 5 lett. d), del D.M. n. 55 del 2014, ai fini del riconoscimento dei compensi di avvocato per la fase decisionale, rientrano in tale concetto svariate attività e precisamente: la precisazione delle conclusioni, l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative e conclusionali, anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in Camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito di nota spese, l'esame e la registrazione e la pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, la richiesta del fascicolo,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. 20 febbraio 2023, n. 5289).
Ugualmente, per quanto concerne la fase di trattazione e istruttoria, la stessa deve essere liquidata a favore del difensore, in quanto dovranno essere apprezzate e liquidate, nella medesima voce, anche ulteriori attività come, per esempio, il deposito di memorie esplicative, di precisazione o di integrazione delle domande, di argomentazione circa le prove richieste (Cfr. Cass. Sez. VI, 18 febbraio
2019 n. 4698), attività che nel caso di specie risultano esser state espletate. Anche tale doglianza è pertanto infondata.
Quanto alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza, considerando la causa di valore indeterminabile non elevato, così come ritenuto in primo grado, e avuto riguardo allo svolgimento della fase istruttoria, applicato a favore dell'avv. Guido Marzagalli un aumento complessivo del 40% in ragione della pluralità di parti assistite, ai sensi dell'art. 4 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Vanno poste a carico del anche le spese di TU, come liquidate con separato decreto, e le Parte_1
spese di consulenza tecnica di parte come anticipate e documentate dalle parti vittoriose.
pagina 22 di 23
P.Q.M.
La Corte d'Appello, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata;
- condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado, che liquida, per Parte_1 compensi, in € 8.133,00 a favore del , Controparte_2 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ed in € 5.809,00, sempre per compensi, a favore
[...] Parte_9 Parte_10
del il tutto oltre IVA, CPA e spese generali (15%) Controparte_1
come per legge, e oltre al pagamento delle competenze del TU dr. Pelosi, come liquidate con separato decreto, e al rimborso delle spese di CTP sostenute dalle parti costituite, come anticipate e documentate.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Consigliere est..
dott. Alessandra Arceri
Il Presidente dott. Domenico Camillo Bonaretti
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Prima Sezione Civile composta da:
dott. Domenico Camillo Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere Rel. dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere dott. Ilaria Livigni Giornalista pubblicista dott. Antonio Sanfrancesco Giornalista professionista ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2223/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lenoci Maria Parte_1 C.F._1
Cristina, Vaccarella Romano, La Pesa Pasquale, elettivamente domiciliato in Piazza Adriana, 5 - 00196
Roma, presso il difensore avv. Lenoci Maria Cristina,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Sammarco Pieremilio e dell'avv. Rosalba Carmen Bitetti, elettivamente domiciliato in Via Muzio
Clementi, 48 - 00193 Roma, presso lo studio del primo,
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
pagina 1 di 23 (C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
(C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
tutti con il patrocinio dell'avv. Marzagalli Guido ed elettivamente domiciliati in viale Romagna, 56/3
- 20133 MILANO, presso il difensore,
APPELLATI
e con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma dell'impugnata ordinanza n. cronol. 2178/2023 del 13-20/06/2023, Repert. n. 5744/2023 del 20/06/2023 resa dal Tribunale di Milano, Quinta sezione civile, nel procedimento iscritto sotto il n. 31656/2022, comunicata in data 20/06/2023, e in accoglimento del presente gravame, così statuire:
- In via istruttoria, ammettere la chiesta consulenza tecnica d'ufficio finalizzata ad accertare le gravi criticità e la non rispondenza della piattaforma utilizzata per il voto telematico ai requisiti previsti dal
“Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell' , pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Controparte_1
Giustizia in data 15.1.2021” ed al “Capitolato Speciale - Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio
Nazionale dell'Ordine 2021”; Controparte_3
- Nel merito, annullare la “Decisione n. 7/2022”, resa in data 7-30 giugno 2022 dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine e, per l'effetto, annullare l'elezione dei componenti del consiglio Controparte_1 regionale dell'Ordine dei Giornalisti della tenutesi in data 20-21.10.2021 e 24.10.2021 (in CP_2
pagina 2 di 23 seconda convocazione) nonché in data 3-4.11.2021 e 7.11.2021 (in seconda convocazione) per la votazione di ballottaggio nonché la proclamazione dei risultati avvenuta in data 8.11.2021, adottando ogni conseguenziale provvedimento;
- In subordine, riformare l'impugnata decisione con riferimento alla quantificazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione: respingere il gravame proposto dal Dott. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Milano, sez.
5^ civile, n. cronologico 2178/2023 del 13-20.06.2023.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi in gradi di giudizio”.
ed altri 9 appellati: Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Milano adita, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o opportune e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione: respingere il gravame proposto dal Dott. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e comunque non provato e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Milano, sez.
5^ civile, n. cronologico 2178/2023 del 13-20.06.2023.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi in gradi di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: nulla da aggiungere.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del 20 giugno 2023 n. 2178, con Parte_1
cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 7-30 giugno 2022, n. 7/2022, notificata il 13 luglio 2022.
Premetteva in fatto il di essere iscritto all' della con Parte_1 Controparte_1 CP_2
numero di tessera e di aver ricoperto la carica di Presidente di detto Ordine dal 16 ottobre 2017 Nu_1
sino al 16 novembre 2021 e che con circolare del 24 settembre 2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della L. 3 febbraio 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”) e pagina 3 di 23 dell'art. 5 del D.P.R. n. 115 del 4 febbraio 1965 (“Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio
1963 n. 69”), era stata convocata l'assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio regionale
(composto da n. 6 giornalisti professionisti e n. 3 giornalisti pubblicisti) e del Collegio dei revisori dei conti, nonché di otto consiglieri lombardi dell' Controparte_1
La prima convocazione dell'Assemblea degli iscritti veniva fissata per i giorni 13 e 14 ottobre 2021 per l'espressione del cd. “voto telematico” e per il giorno 17 ottobre 2021 per l'espressione del “voto in presenza”, mentre la seconda convocazione veniva fissata per i giorni 20 e 21 ottobre 2021 (“voto telematico”) e per il giorno 24 ottobre 2021 (“voto in presenza”).
Inoltre, poiché l'art. 6 della L. 3 febbraio 1963, n. 69 prevede che in caso di mancato raggiungimento della maggioranza, è dato convocare un'assemblea successiva, entro otto giorni, per la votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, veniva fissata la successiva assemblea per i giorni 3 e 4 novembre 2021 (“voto telematico”) e per il giorno 7 novembre 2021 (“voto in presenza”).
Esponeva ancora il ricorrente che, come era dato evincere dal verbale delle operazioni di voto del 24 ottobre 2021, nelle elezioni per il Consiglio regionale, sommando i voti espressi in presenza ai voti espressi telematicamente, il ricorrente aveva riportato complessivi 177 voti, venendo così ammesso alla votazione di ballottaggio, unitamente ad altri undici candidati tra i giornalisti professionisti. Tuttavia, all'esito delle operazioni di scrutinio, come da verbale delle operazioni di voto del 7 novembre 2021 e proclamazione risultati ballottaggio dell'8 novembre 2021, risultavano eletti i sig.ri:
con 503 voti (89 voti espressi in presenza e 414 con voto telematico); Parte_2
con 411 voti (71 voti espressi in presenza e 340 con voto telematico); Parte_6
con 406 voti (67 voti espressi in presenza e 339 con voto telematico); Parte_9
con 391 voti (60 voti espressi in presenza e 331 con voto telematico); Parte_3
con 383 voti (63 espressi in presenza e 320 espressi con voto telematico); Parte_7
con 375 voti (87 voti espressi in presenza e 288 con voto telematico). Parte_10
Il ricorrente si classificava all'ottavo posto, subito dopo il candidato (che riportava Persona_1
369 voti, di cui 59 espressi in presenza e 310 con voto telematico), con complessivi 336 voti (di cui 97 espressi in presenza e 239 espressi con voto telematico), risultando evidente che incidenza esiziale sull'esito delle votazioni aveva avuto il voto telematico.
In punto, il ricorrente sottolineava come le predette elezioni fossero le prime nella storia dell'Ordine
pagina 4 di 23 dei Giornalisti ad essere effettuate in modalità cd. “mista”, potendo gli aventi diritto scegliere se esprimere il voto in presenza al seggio o in via telematica.
Invero, durante il periodo pandemico era stato emanato il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto
Ristori), che, all'art. 312, consentiva a tutti gli Ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia di introdurre il voto con modalità telematiche e pertanto, in data 15 gennaio 2021, era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il “Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti” (all. 7 al ricorso attoreo), in forza del quale diventava possibile svolgere per la prima volta le elezioni in modalità mista.
Il successivo 26 aprile 2021 il Consiglio Nazionale dell'Ordine stipulava, ai sensi degli Controparte_1
articoli 37 e 38 co. 1 del Codice dei Contratti Pubblici, una convenzione con Invitalia S.p.A., con la quale le conferiva l'incarico di appaltare, nella qualità di Committente, il “Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Consiglio Nazionale dell'Ordine – Elezioni 2021” (cfr. bando di gara e Capitolato Controparte_1
Speciale d'Appalto datati 10 maggio 2021 predisposti da Invitalia: all. 8 e all. 9 all'atto introduttivo).
Con provvedimento del 19 luglio 2021 (all. 10 all'atto introduttivo), Invitalia aggiudicava l'appalto al
Cont ostituendo (mandataria) - (mandante). Controparte_5 Controparte_6
L'assemblea dei giornalisti professionisti e pubblicisti si riuniva, in prima convocazione, il 13 e 14 ottobre 2021, ma, non essendo stato raggiunto il quorum della maggioranza degli aventi diritto al voto, si riuniva in seconda convocazione il 24 ottobre 2021.
A detta di parte ricorrente, già in occasione della prima convocazione si erano manifestate criticità nel funzionamento del voto telematico e nella preparazione delle liste degli aventi diritto al voto, criticità che indussero il ricorrente, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine della ad affidare a un CP_2 esperto informatico l'incarico di accertare se si trattava di episodici malfunzionamenti (come sosteneva il RTI appaltatore, assicurando che sarebbero stati risolti per il 24 ottobre), ovvero di difetti strutturali della piattaforma predisposta per il voto telematico: le conclusioni dell'esperto, consegnate il 23 ottobre, sarebbero state confermate, a detta dell'odierno appellante, dal verbale dell'assemblea del 24 ottobre (all. 2, pag. 2-3), nel quale si dava atto degli assai numerosi inconvenienti che, specie per criticità interessanti la piattaforma predisposta per il voto telematico, andavano verificandosi.
In particolare, dal suddetto verbale, risultava:
pagina 5 di 23 pagina 6 di 23 In sintesi, l'esperto incaricato dal dott. - Dott. consulente nel settore delle Parte_1 Persona_2
tecnologie dell'informatica ed esperto nello sviluppo di applicazioni web-based, - aveva analizzato il sistema di voto elettronico utilizzato in prima convocazione (e poi reiterato in seconda) e aveva redatto una relazione (all. 11 ricorso introduttivo) in cui affermava espressamente che “il sistema di voto elettronico utilizzato per l'elezione dei componenti del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti dell' della Lombardia nonché dei consiglieri lombardi dell'Ordine Controparte_1
nazionale dei giornalisti, presenta quindi una serie di gravi anomalie in ambito di sicurezza, trattamento del dato e di tutela della privacy soprattutto in ambito di voto elettronico, tali che a nostro parere ne vanifichino l'uso legittimo”.
Conferma delle suddette anomalie, a detta del si sarebbero acquisite anche in quanto il 7 Parte_1
novembre, in occasione del ballottaggio, a cui partecipavano 12 candidati, il ricorrente, pur classificandosi primo per preferenze espresse con voto in presenza, si classificava solo ottavo conteggiando i voti telematici, talché si determinava a proporre, in data 18 novembre 2021, dinanzi al
Consiglio Nazionale dell' “Reclamo ex art. 8 L. 3 febbraio 1963, n. 69 avverso i Controparte_1
risultati delle elezioni dei componenti del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei conti dell' della tenutesi in data 20-21.10.2021 e 24.10.2021 (in seconda Controparte_1 CP_2
convocazione) nonché in data 3-4.11.2021 e 7.11.2021 (in seconda convocazione) per la votazione di ballottaggio nonché avverso la proclamazione dei risultati avvenuta in data 8.11.2021” (all. 12 di parte
), lamentando che dalla relazione del tecnico dr. risultava come il processo Parte_1 Per_2
informatico posto alla base del sistema di voto non tenesse conto “delle più elementari Best Practice
OWASP, cioè regole internazionali di programmazione, alla base di qualunque software abbia come punto peculiare la sicurezza progettuale e della scrittura del codice informatico, né della regolamentazione GDPR oltre che delle Recommendation CM/Rec(2017)51 of the Committee of pagina 7 di 23 Ministers to member States on standards for e-voting emanate dalla Commissione Europea nel 2017”.
Di conseguenza, lamentava la verificazione di “una serie di gravi anomalie in ambito di sicurezza, trattamento del dato e di tutela della privacy soprattutto in ambito di voto elettronico, tali che a nostro parere ne vanifichino l'uso legittimo”.
Di più, a causa delle anomalie evidenziate, il predetto sistema di voto si appalesava non soltanto contrario alle norme del Regolamento, ma era altresì difforme da quanto previsto ai punti 1.9
(“Generazione credenziali per accesso all'Area riservata dei Presidenti dei seggi elettorali regionali e del CUN”), 1.10 (“Funzionamento del Sistema di voto telematico”), 1.15 (“Specifiche di esecuzione della prestazione”) e 1.16 (“Sicurezza delle informazioni relative al voto”) dello stesso “Capitolato
Speciale - Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Nazionale dell'Ordine Controparte_3
2021”, con conseguente nullità di tutte le operazioni di voto realizzate con detto sistema.
Ancora, il lamentava l'illegittima compressione del diritto di elettorato attivo di alcuni Parte_1 iscritti all'Ordine, tra i quali per esempio l'iscritto in quanto si era stabilita Persona_3
arbitrariamente la data limite del 7 ottobre 2021 entro cui gli aspiranti elettori avrebbero dovuto comunicare il proprio indirizzo PEC per ricevere le credenziali di voto telematico, in violazione delle disposizioni di cui al predetto “Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei Giornalisti”.
Altri elettori erano stati indebitamente esclusi dalle operazioni di voto e di ballottaggio per non aver regolarizzato il pagamento delle quote nel termine fissato dall'art. 4 del citato Regolamento.
Da ultimo, il lamentava che dal verbale delle operazioni di ballottaggio era dato desumere Parte_1
come alle predette avessero assistito, continuamente ma indistintamente, il notaio Persona_4
, o il notaio o la delegata dello studio notarile RLCD dottoressa Jessica
[...] Persona_5
Giorgia Galli, evidenziandosi che detta ultima presenza non equivaleva a quella di un notaio e neppure era dato sapere a quale parte delle operazioni la predetta delegata avesse assistito.
Lamentava ancora il come dopo sette mesi dalla proposizione del reclamo, senza dare corso Parte_1
ad alcuna attività istruttoria, il Consiglio avesse adottato la decisione n. 7/22 (doc. n. 13 di parte
, con cui aveva rigettato il reclamo, rilevando e osservando come ogni contestazione Parte_1
tecnica – su cui riteneva di non dover prendere né posizione, né tanto meno disporre accertamenti – avrebbe dovuto esser proposta dal reclamante al momento dell'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Nazionale o al momento della sua Pubblicazione, così pacificamente equivocando pagina 8 di 23 l'oggetto del reclamo, che non era il regolamento, bensì la non conformità allo stesso della piattaforma web utilizzata per l'esercizio del voto.
Riteneva altresì inconferenti le doglianze sollevate dal ricorrente in merito alla mancata ammissione al voto di taluni iscritti, senza che tale esclusione fosse stata contestata dagli interessati, unici legittimati a dolersene.
Avverso tale decisione interponeva gravame il dinanzi al Tribunale di Milano, contestando, Parte_1
in via gradata:
• la mancata audizione di esso reclamante, nonostante richiesta, in violazione del “Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69” che sancisce: “Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i termini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento”, senza alcuna motivazione in proposito;
• il travisamento del primo motivo di reclamo, con il quale il reclamante aveva inteso rimarcare non già l'illegittimità del regolamento, ma la violazione del regolamento;
travisamento che aveva portato il Consiglio a non occuparsi delle contestazioni tecniche sollevate dal Parte_1
obliterando la documentazione da costui depositata, dalla quale era dato evincere che la piattaforma impiegata non solo era contraria ai principi sanciti dal Regolamento del 15 gennaio
2021 per quanto inerente la sicurezza e la segretezza del voto, nonché la immodificabilità dei dati, ma risultava altresì difforme da quanto previsto ai punti 1.9 (“Generazione credenziali per accesso all'Area riservata dei Presidenti dei seggi elettorali regionali e del CUN”), 1.10
(“Funzionamento del Sistema di voto telematico”), 1.15 (“Specifiche di esecuzione della prestazione”) e 1.16 (“Sicurezza delle informazioni relative al voto”) dello stesso “Capitolato
Speciale - Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli
Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti – Elezioni 2021” (all. 8 di parte , con conseguente nullità delle Parte_1
operazioni di voto effettuate con detto sistema.
A ciò si sommavano le plurime violazioni del diritto di elettorato attivo già inutilmente lamentate dinanzi al , anch'esse in violazione del Regolamento. Controparte_1
Si instava, pertanto, richiamandosi alle risultanze dell'elaborato di parte redatto dal dr. Persona_2 per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio diretta ad appurare la sussistenza delle gravi criticità evidenziate, attesa l'irrilevanza del fatto, sottolineato dalla sentenza impugnata, che il Parte_1
pagina 9 di 23 rivestisse, all'epoca dei fatti, la carica di Presidente dell' posto che la piattaforma di Controparte_2 voto era stata gestita, su incarico del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, da Invitalia S.p.a.
Riproponeva altresì, al di là della formale titolarità del potere di rilevare l'illegittimità esclusione,
l'argomento relativo alla illegittimità delle numerose esclusioni dalla votazione avvenute sulla scorta di requisiti non conformi alla legge e sottolineava, in conclusione, di aver inteso far valere, dinanzi al
Consiglio Nazionale dell' il “sacrosanto ed universale diritto (“popolare”) alla Controparte_1 integrale correttezza del procedimento elettorale”, ingiustamente obliterato dal massimo organo dei giornalisti italiani.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni dinanzi al Tribunale di Milano:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione avversa, così statuire:
- in via principale, annullare la “Decisione n. 7/2022”, resa in data 7-30 giugno 2022 dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine e, per l'effetto, annullare l'elezione dei componenti del consiglio Controparte_1 regionale dell'Ordine dei della tenutesi in data 20- 21.10.2021 e 24.10.2021 (in CP_1 CP_2
seconda convocazione) nonché in data 3- 4.11.2021 e 7.11.2021 (in seconda convocazione) per la votazione di ballottaggio nonché la proclamazione dei risultati avvenuta in data 8.11.2021, adottando ogni conseguenziale provvedimento;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
- in via istruttoria, qualora ritenuto necessario e nell'ipotesi di contestazione, anche parziale, da parte dei resistenti, della relazione redatta dal Dott. ammettere consulenza tecnica d'ufficio Persona_2
finalizzata ad accertare le gravi criticità da cui era affetta la piattaforma utilizzata per il voto telematico”.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 13 giugno 2023 n. 2178, respingeva il ricorso proposto dal condannandolo al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A motivo della decisione, il Tribunale rilevava che:
A) l'audizione dell'interessato rappresenta una facoltà della commissione, non un obbligo;
B) la medesima piattaforma era stata utilizzata sull'intero territorio nazionale, per altre elezioni, senza che ne fossero evidenziate criticità;
C) la CTP redatta dal dr. su incarico del era da ritenersi generica e superficiale, Per_2 Parte_1
fondata su un esame meramente descrittivo delle difettosità, e non avrebbe potuto costituire pagina 10 di 23 neppure allegazione sufficiente a giustificare l'ammissione di una TU, che avrebbe avuto, pertanto, carattere “perlustrativo”;
D) la percentuale dei voti per cui emergono contestazioni, relativamente ad entrambe le giornate di voto (24 ottobre e 7 novembre 2021) risultava, nel complesso delle operazioni, irrilevante;
E) in ogni caso lo stesso dopo aver consegnato la CTP del dr. non aveva più Parte_1 Per_2 svolto alcuna osservazione, fino all'esito delle votazioni;
F) la necessità della presenza di un notaio alle operazioni di voto non emerge dall'art. 9 del
Regolamento (all. 10 di parte . Parte_1
ha proposto appello avverso la decisione di prime cure, ritenendola ingiusta e Parte_1
gravatoria, nella parte in cui erroneamente respinge la domanda ritenendo non provata la difettosità del sistema di voto, quando il ricorrente aveva sempre sostenuto, diversamente, la non conformità della piattaforma Eleweb, utilizzata per il voto telematico, ai principi del Regolamento del 15 gennaio 2021 per quanto inerente la sicurezza e la segretezza del voto.
Nel verbale di udienza del 30 marzo 2023 il ricorrente avrebbe altresì eccepito l'incompletezza del rapporto di collaudo, che sarebbe privo di data e firma e non darebbe conto delle verifiche effettuate.
Non condivisibile neppure l'affermazione per cui la CT di parte non avrebbe alcun peso Per_2
specifico, quando, al contrario, sarebbe stata necessaria una TU (peraltro richiesta dal P.M.), dato che lo stesso CTP evidenziava di aver potuto effettuare l'indagine unicamente dal lato “client” e non dal lato “server”.
ha lamentato poi la violazione dei principi dettati dal D.M. n. 55/2014 in tema di Parte_1
liquidazione delle spese, che sarebbero state riconosciute, nonostante la sommarietà del rito, anche per la fase istruttoria e la fase decisionale (si parla di € 6.164 a favore del Consiglio Regionale ed eletti, ed ulteriori € 6164 a favore del Consiglio Nazionale).
Nel giudizio così radicato, si costituivano gli appellati Controparte_2
in uno con i signori , , , Pt_2 Parte_9 Pt_8 Pt_10 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_7
e il instando tutti per il rigetto dell'appello e Pt_3 Controparte_1
per la condanna del al pagamento delle spese del grado. Parte_1
Le parti comparivano all'udienza del 7 febbraio 2024; il Collegio si riservava la decisione, e con successiva ordinanza in data 8 febbraio 2024, disponeva farsi luogo a TU sul sistema telematico di voto, nominando infine TU, con ordinanza 8 maggio 2024, il prof. Gerardo Pelosi, al quale - respinta l'istanza della difesa del volta alla revoca dell'ordinanza ammissiva - all'udienza Controparte_1 pagina 11 di 23 del 22 maggio 2024 veniva affidato il seguente quesito:
«Esaminata tutta e soltanto la documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il TU:
accerti l'eventuale sussistenza di profili di non rispondenza della piattaforma informatica utilizzata per il voto telematico in data 13-14 ottobre 2021 e 3-4 novembre 2021 ai requisiti previsti dal
“Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei Giornalisti”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia in data 15.1.2021, nonché al “Capitolato Speciale- Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del Consiglio
Nazionale degli Ordini dei Giornalisti – Elezioni 2021” e, in particolare:
1. descriva i caratteri del sistema del voto telematico per cui è causa, specificando come l'espressione del voto sia stata garantita - o meno - essere: personale, eguale, libera e segreta;
2. accerti se il sistema di voto preveda una ricevuta che consenta la verificabilità da parte del votante circa il corretto conteggio della preferenza espressa;
3. accerti se il sistema di voto telematico consenta - o meno - al votante di modificare quanto da lui espresso fino alla chiusura delle operazioni di voto (per es., per aver “cambiato idea” sul candidato prescelto);
4. accerti se il sistema di voto consenta di bloccare la votazione di persona diversa dall'utente in quel momento autorizzato;
5. accerti se è stata prevista e svolta una procedura di certificazione del software utilizzato.”».
Il TU depositava il proprio elaborato in data 31 luglio 2024, fornendo le seguenti risposte conclusive
(sottolineature del redattore):
«Esaminata tutta e soltanto la documentazione prodotta in giudizio dalle parti, il TU: accerti l'eventuale sussistenza di profili di non rispondenza della piattaforma informatica utilizzata per il voto telematico […] ai requisiti previsti dal “Regolamento sulle procedure elettorali […], nonché al
“Capitolato Speciale[…],
La descrizione delle funzionalità della piattaforma e dei procedimenti di voto presenti agli atti (all. 9 del fasc. del giudizio di primo grado – seconda parte, 20 dic. 2023) trovano riscontro in quanto specificato dal “Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei , pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero CP_1
della Giustizia in data 15.1.2021, nonché al “Capitolato Speciale - Servizio di gestione del voto pagina 12 di 23 telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del
Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti – Elezioni 2021”.
La mancanza agli atti dell'istanza della piattaforma Eleweb oggetto di questa consulenza non consente di verificare in modo definitivo le funzionalità del prodotto software.
in particolare:
1. […], specificando come l'espressione del voto sia stata garantita - o meno - essere: personale, eguale, libera e segreta;
La distribuzione delle credenziali per accedere alla piattaforma di voto da parte di ciascun votante, le procedure di voto e le indicazioni per la trasmissione e gestione delle preferenze presenti nel Parte_11
, nonché la descrizione delle stesse richiamate nell'all. 9 del fasc. del giudizio di primo grado –
[...]
seconda parte, 20 dic. 2023, se propriamente realizzate nel software di votazione sono sufficienti a garantire che l'espressione di voto sia
• personale (ogni votante vota per se),
• eguale (il software del server di Eleweb è assunto conteggiare egualmente ogni preferenza espressa, in conformità al Capitolato Speciale e alle Raccomandazione Rec (2017) 5 del Consiglio Europeo e relativi addendum, richiamati nello stesso).
Non ci sono nei verbali di voto evidenze di anomalie di nessun tipo (all. 1, all. 2 all. 3 del fasc. del giudizio di primo grado – prima parte, 20 dic. 2023),
• segreta (le preferenze sono raccolte come materiale cifrato e non associate ai dati identificativi del votante).
Non ci sono nel Capitolato Speciale e nel regolamento del CNOG, né in altri documenti agli atti, elementi riconoscibili come raccomandazioni e/o procedure volte a mitigare o prevenire fenomeni di coercizione dei votanti. Tuttavia non ci sono elementi che inducano a qualificare le preferenze espresse come non libere.
2. accerti se il sistema di voto preveda una ricevuta che consenta la verificabilità da parte del votante circa il corretto conteggio della preferenza espressa;
La documentazione agli atti lascia dedurre che l'istanza di Eleweb oggetto di questa consulenza consenta a ciascun votante di ottenere un “certificato di voto” in cui sono riportate: una descrizione dell'elezione a cui si è partecipato, la data della votazione e il codice univoco casuale (non legato a informazioni circa l'identità del votante o del dispositivo da lui utilizzato) che consentirebbe di risalire pagina 13 di 23 alle preferenze ad esso associate. Nel caso in cui un votante avesse voluto verificare l'acquisizione delle proprie preferenze da parte del sistema di voto, avrebbe potuto esibire il proprio certificato e chiedere l'accesso alle preferenze associate al codice univoco in esso contenuto.
3. accerti se il sistema di voto telematico consenta - o meno - al votante di modificare quanto da lui espresso fino alla chiusura delle operazioni di voto (per es., per aver “cambiato idea” sul candidato prescelto);
L'all. 9 del fasc. del giudizio di primo grado – seconda parte, 20 dic. 2023, lascia dedurre che l'istanza di Eleweb oggetto di questa consulenza non consenta a un votante di modificare quanto da lui espresso, se tale espressione di voto viene riscontrata come una “votazione con successo” dal sistema.
In particolare, il sistema Eleweb dichiara di considerare una votazione come “non avvenuta” nel caso in cui si verifichi un qualunque errore durante la sessione di comunicazione tra il dispositivo del votante e il server e/o la stessa votazione non venga esplicitamente riscontrata al votante come una “votazione con successo”.
4. accerti se il sistema di voto consenta di bloccare la votazione di persona diversa dall'utente in quel momento autorizzato;
Non ci sono elementi nella descrizione del capitolato e nella documentazione agli atti che portino a sospettare la possibilità di impedire l'espressione di voto di un votante che è correttamente in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma Eleweb. Non c'è agli atti e nelle richieste descritte nel
Capitolato Speciale nulla che preveda la necessità di test volti a scongiurare una simile eventualità.
Quello che è possibile notare è che, nell'assunzione di una realizzazione propria e professionale del sistema di voto, se un votante dovesse inserire il numero di telefono per la ricezione dell'OTP di un altro individuo, non potrebbe concludere la sua sessione di votazione e quindi le sue preferenze e i suoi dati personali descritti dall'art.
1.17 del Capitolato Speciale (tra cui il numero di cellulare) non verrebbero registrati dal sistema;
vanificando il blocco della votazione dell'altro individuo.
5. accerti se è stata prevista e svolta una procedura di certificazione del software utilizzato”»
Il regolamento del CNOG e il Capitolato Speciale non prevedono la necessità di ottenimento di alcuna certificazione relativa alle caratteristiche funzionali e/o non funzionali del software che realizza la piattaforma di voto oggetto di questa consulenza. Agli atti non c'è evidenza dello svolgimento di alcun processo di certificazione del software della piattaforma di voto Eleweb.
pagina 14 di 23 Esaurito tale incombente e presentate le memorie conclusive, la causa veniva nuovamente rimessa in decisione.
***
All'esito della lettura degli atti di causa, visti i documenti prodotti, visti gli esiti della TU espletata e valutate le difese svolte dalle parti, reputa il Collegio che l'impugnazione proposta dal non Parte_1
possa trovare accoglimento.
Occorre premettere, all'esposizione dei motivi della presente decisione, brevi considerazioni circa l'oggetto del contendere nel presente procedimento, che, in quanto diretto a contestare lo svolgimento -
e, per il tramite di esso, i risultati - di un procedimento elettorale, appartiene, senza timore di smentita, al novero dei procedimenti elettorali.
Tale constatazione è innanzi tutto avvalorata dal dato normativo, atteso che, inequivocabilmente, gli artt. 8 e 15 della L. n. 69 del 3 febbraio 1963 testualmente attribuiscono il diritto di ricorrere avverso “i risultati” elettorali.
Ma è anche confortata dal fatto, obiettivo, che oggetto delle doglianze del e petitum della Parte_1 sua richiesta, è l'annullamento delle elezioni svoltesi in data 23-24 ottobre 2021, del ballottaggio svoltosi in data 7 novembre 2021, con conseguente richiesta di svolgimento di nuove elezioni, richiesta che egli ha fondato sul presupposto che la piattaforma impiegata per lo svolgimento delle votazioni per via telematica non fosse conforme alle previsioni del Regolamento e non fosse dotata delle necessarie caratteristiche di sicurezza e riservatezza, cosicché non potesse escludersi, in ragione di quanto evidenziato dal tecnico di parte del neppure l'ipotesi di illegittima intrusione nel sistema da Parte_1
parte di terzi e manipolazione dei dati in esso contenuti.
Tanto premesso, valga ulteriormente svolgere le seguenti considerazioni in linea generale.
Per principio ormai consolidato in subjecta materia, il giudizio elettorale deve svolgersi secondo precise direttive, ovvero, si reputa necessario impedire che doglianze generiche conducano a un'amplissima istruttoria e alla celebrazione di processi defatiganti, per cui è particolarmente sentita l'esigenza che il ricorrente spieghi con la massima precisione le singole censure sollevate, e soprattutto, non tanto al petitum – rettifica o annullamento dei risultati elettorali – quanto alla più specifica causa
pagina 15 di 23 petendi – il genere di irregolarità e/o vizi denunciati.
Ricorre anche in questi giudizi, infatti, l'esigenza di una precisa e univoca definizione del thema decidendum, che non consente di considerare motivo di ricorso doglianze di carattere puramente formale, che, senza tradursi in contestazioni di carattere concreto sui risultati elettorali, si limitino a esprimere, in punto, meri sospetti o ipotesi.
Si vuole impedire, in sintesi, che nella materia in esame si assista alla proposizione di ricorsi meramente esplorativi, ciò poiché il bene primario, protetto attraverso il giudizio, è la validità del risultato elettorale, esso, per essere posto in dubbio, necessita nel contenzioso di un serio e concreto principio di prova, che, pur considerate le difficoltà dell'azione, non può scendere al di sotto di una soglia minimale, né può essere legittimata una azione che, formulata in modo generico, si proponga la finalità di acquisire elementi di irregolarità delle consultazione attraverso il giudizio.
Alla luce di quanto sin qui puntualizzato, è necessario che il ricorso introduttivo, se proposto dal candidato, debba contenere la corretta indicazione dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e, laddove ricorra il caso, le sezioni elettorali alle quali sono ascrivibili le irregolarità delle schede.
Tutto ciò deve essere attuato non in maniera generica, con una mera doglianza di presunta irregolarità, ma facendo riferimento a fatti concreti, integranti specifiche anomalie, circostanziate e riscontrabili, nonché specifici errori e irregolarità, puntualmente descritte (è qui richiamabile, se non altro per analogia, la giurisprudenza amministrativa sviluppatasi in tema di contenzioso elettorale: cfr TAR
Sicilia – Catania, sez. I, 6 dicembre 2019, n. 2938, in Foro amm. 2012, f. 12, n. 2190; TAR Sardegna -
Cagliari, sez. II, 19 febbraio 2010, n. 190, in Publica 2010; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 29 novembre
2005, n. 2199, in Foro amm. TAR 2005, 11, 3783. 18 Vedi per tutti Cons. di Stato, sez. V, 4 maggio
2010, n. 2539, in Foro amm., CDS, 2010, 5, 1037. 19 Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 22 settembre 2011, n.
5345, in Foro amm., CDS, 2011, 9, 2789. 20 Cfr. cons. di Stato, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 1249, in
Redazione Giuffè amm. 2020; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 2 ottobre 2013, n. 860, in Foro amm.
2019, f. 10, p. 1657).
Inoltre, è necessario che il ricorrente, nel chiedere l'annullamento delle operazioni elettorali, dimostri di avervi un concreto interesse, lampante laddove egli fornisca elementi tali che consentano di apprezzare una tale incidenza numerica delle irregolarità denunciate da superare la cd. prova di resistenza, ovvero portare a ritenere, con ragionevole approssimazione, che il risultato elettorale sarebbe stato diverso e favorevole al ricorrente.
E' palese infatti che la volontà espressa dagli elettori possa essere sovvertita solo laddove si riscontrino pagina 16 di 23 positivi elementi circa la sua irregolare ricostruzione da parte delle sezioni elettorali;
elementi in mancanza dei quali la volontà popolare come espressa deve essere rispettata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 2950 del 30 giugno 2016; sulla necessità della prova di incidenza delle irregolarità denunciate sui risultati elettorali: Consiglio di Stato, n. 1489/2017 e 275/2017).
Del resto, la Corte di Cassazione ha da sempre chiarito come sia “jus receptum che qualsiasi domanda giudiziale – anche di accertamento di nullità, per la quale, pure, la legittimazione è configurata in termini più ampi (art. 1421 c.c.) – deve essere sorretta, ex art. 100 c.p.c., da un interesse della parte connotato dai criteri della soggettività e concretezza, identificabili nella concreta utilità derivante dalla pronuncia richiesta: con esclusione, quindi, della mera pretesa al rispetto del diritto oggettivo.
Tale principio vige anche in tema di impugnazione e determina l'inammissibilità del presente ricorso, volto ad ottenere una pronuncia priva ormai di alcun effetto pratico” (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 16 settembre 2009, n. 19988).
Orbene, alla luce di tali principi, appartenendo come già detto il giudizio promosso da Parte_1
al novero dei contenziosi elettorali, è dato immediatamente rilevare che fin dalla
[...]
proposizione del reclamo ex art. 8 della L. n. 69/1963 dinanzi al Controparte_1
costui si è limitato a rappresentare criticità del sistema di voto per via telematica mediante la piattaforma “Eleweb”, che riguardavano, principalmente, la conformità della predetta piattaforma agli standards richiesti dalla normativa di settore sopra citata in campo di tutela della privacy e di sicurezza del voto, e ulteriori criticità del procedimento elettorale in generale, derivanti dall'indebita compressione del diritto di elettorato attivo di alcuni iscritti all'ordine, senza mai giungere, tuttavia, a una precisa contestazione riguardante i voti espressi, la loro conformità alla volontà dei votanti o, peggio, circa la mancata corretta ricezione dei voti manifestati in via telematica, o alla loro possibile manomissione. Né tanto meno ha mai svolto deduzioni e allegazioni per sostenere che – ove tali asserite irregolarità non vi fossero state – le elezioni avrebbero avuto un differente, e soprattutto a lui favorevole, esito.
Neppure, poi, il è giunto a sostenere che l'utilizzo di sistema – in tesi non conforme dal Parte_1
punto di vista regolamentare – abbia prodotto “vizi o malfunzionamenti” di sicuro rilievo e impatto nel procedimento elettorale ovvero che la pretesa non conformità del sistema abbia condotto in concreto a una distorsione dei risultati elettorali.
Basti por mente al fatto che, tra le centinaia di votanti, uniche tracce di asseriti malfunzionamenti sono comprovate dal verbale delle operazioni sopra trascritto, e che, pertanto, laddove criticità dal punto di vista concreto si ebbero a manifestare, esse hanno riguardato circa 19 votanti, la maggioranza dei quali pagina 17 di 23 ha lamentato problemi di compressione dell'elettorato attivo, per essere eccessivamente restrittivi i limiti stabiliti per legittimarsi al voto, mentre soltanto pochissimi hanno manifestato problemi nella procedura di esercizio del voto.
Il tutto a riprova della circostanza, già valorizzata dal giudice di prime cure, che, in ogni caso, anche a voler recepire in punto le allegazioni contenute nel ricorso e a voler ipotizzare l'incidenza delle doglianze sollevate in termini di numero di votanti concretamente attinti dalle problematiche oggetto di ricorso, non viene superata la prova di resistenza ovvero non vi è prova certa del fatto che il risultato elettorale sarebbe stato diverso, né tanto meno favorevole al il quale, oltretutto, a più Parte_1
riprese nei propri atti difensivi continua comunque a rimarcare di non aver inteso mai proporre doglianze circa pretesi “malfunzionamenti” del sistema, quanto piuttosto azionare un generale diritto soggettivo alla regolarità delle operazioni elettorali.
Unico dato che lascerebbe intendere una velata contestazione dei risultati elettorali, sui quali l'appellante si è limitato a gettare meri dubbi e sospetti, è la rappresentata circostanza che mentre il era risultato in netta posizione di preferenza conteggiando i voti espressi in presenza, Parte_1
viceversa i voti espressi telematicamente lo avevano nettamente sfavorito, decretandone la mancata elezione.
Coerentemente, il Tribunale di Milano, con la decisione qui impugnata, ha sottolineato, con argomentazione che alla Corte appare pienamente condivisibile, come il reclamante non abbia né sostenuto, né provato che le votazioni avrebbero avuto un diverso esito nel caso di rispondenza della piattaforma utilizzata per il voto telematico ai criteri legali, né tanto meno che ciò si sarebbe verificato in caso di ammissione dei votanti esclusi, percorso motivazionale che pare essere stato fatto proprio anche da un interessante precedente specifico – emesso in occasione dell'impugnazione dei risultati elettorali del Consiglio Reginale e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine della Campania – con il quale il Tribunale di Napoli, pur dando conto del fatto che i ricorrenti avevano svolto critiche, oltre che in ordine alla propria illegittima esclusione dal diritto di voto (unica materia rientrante nella competenza del giudice ordinario, trattandosi di compressione del diritto di elettorato attivo, avente la caratteristica di diritto soggettivo), anche in ordine allo svolgimento delle operazioni elettorali, si è ritenuta la fondatezza del reclamo proposto avverso la decisione di rigetto emessa dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine proprio in considerazione della dimostrata incidenza che Controparte_1
l'ammissione dei votanti illegittimamente esclusi avrebbe avuto sui risultati delle elezioni (cd. interesse partecipativo) (Trib. Napoli, VII sezione civile, sentenza 30 novembre 2022, Pres. G.P. Scoppa).
Alla luce di tali considerazioni, è dato rilevare, con considerazione di carattere assorbente, che pagina 18 di 23 l'impugnazione proposta dal sebbene fondata su rilievi tecnici puntuali sulla regolarità Parte_1 della piattaforma informatica utilizzata per l'esercizio del diritto di voto telematico, in questa sede non pare assistita dai necessari requisiti di specificità e concretezza, posto che mai si sono rappresentate mirate doglianze sull'impatto delle irregolarità denunciate o delle illegittime esclusioni, parimenti lamentate, sullo svolgimento e sul risultato delle elezioni.
In ogni caso, e non certo secondariamente, tale impugnazione non è certamente, all'attualità, sorretta dal necessario interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.: e tanto sol se si pensa che, alla data odierna, è già scaduto, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 69 del 3 febbraio 1963, il mandato triennale dei membri eletti nelle votazioni di cui si discute ed è in corso il rinnovo del Consiglio, con conseguente impossibilità, dal punto di vista tecnico giuridico, di ottenere un annullamento e un nuovo svolgimento di quelle medesime elezioni, ormai già irrimediabilmente superate.
Quanto poi alle risultanze della consulenza tecnica espletata, avverso la quale formula, sia Parte_1
per il tramite del proprio tecnico di parte, ma anche negli scritti conclusivi, articolate considerazioni critiche, valga osservare quanto segue:
a) è vero che, con condotta certamente non conforme a correttezza e buona prassi, la piattaforma informatica oggetto di contestazione è stata disattivata in data 3 dicembre 2021 e dunque ben prima della scadenza del termine semestrale previsto dal Capitolato speciale (art. 1.20) e nonostante il fatto che, in data 18 novembre 2021, il avesse proposto reclamo Parte_1
avverso i risultati elettorali presso il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
b) è altrettanto vero che, proprio a causa della disattivazione della piattaforma in questione, il TU non è riuscito a dare compiuta risposta ai quesiti rimessigli dall'ordinanza collegiale sopra citata e, in particolare, non è riuscito a verificare la conformità tecnica della piattaforma alle specifiche contenute nel Capitolato Speciale – Servizio di gestione del voto telematico per il rinnovo degli organi dei Consigli Regionali, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio
Nazionale degli Ordini dei Giornalisti - Elezioni 2021, con particolare riferimento all'art. 1 e, ancora, all'art.
1.18 punti 2 e 3, che prescrivono l'ottenimento – a pena di risoluzione del contratto di fornitura – della certificazione AgID, nel caso di specie assente. In particolare, il
TU dr. Pelosi ha dato atto della mancanza, tra la documentazione messa a disposizione per l'indagine, del modello allegato alla circolare AgID opportunamente compilato, per la descrizione delle caratteristiche della piattaforma, così come non sono stati rinvenuti né il piano di collaudo della piattaforma stessa, né tanto meno l'approvazione del piano di collaudo (pag. 7 elaborato peritale, quarto capoverso); pagina 19 di 23 c) è altresì vero che il “rapporto di collaudo” reperito in atti e allegato alla relazione peritale sub 2, non riporta alcuna verifica esplicita delle caratteristiche non funzionali, in particolare, sulla sicurezza informatica della piattaforma, ed è stato reperito in copia semplice, non sottoscritta dalle parti;
Part d) è ancora rispondente al vero come il TU abbia evidenziato che l'utilizzo di un quale protocollo sottostante alla piattaforma, anziché un TLS 1.2, avrebbe potuto esporre le comunicazioni a una “possibile iniezione intenzionale da parte di terzi, di cambiamenti nei dati trasmessi” (cfr. pag. 8 TU).
Tuttavia, ogni possibile rilievo tecnico – a prescindere dalle indubbie criticità e non conformità di cui il sistema impiegato possa essere risultato affetto – si scontra con alcune essenziali considerazioni riguardanti il caso di specie.
La consulenza tecnica espletata non ha consentito di appurare l'esistenza – con riferimento all'epoca dei fatti – di malfunzionamenti o qualsiasi altra anomalia nel procedimento di manifestazione del voto o di avvenute manipolazioni dei voti espressi mediante intromissione illecita all'interno del sistema.
E anzi, è certo che il sistema prevedeva, in riscontro al voto telematico, la consegna all'elettore di un certificato di voto (punto 2 delle conclusioni della TU) che consentiva al medesimo di verificare i dati del voto espresso, in ragione della possibilità di avanzare contestazioni e rilevi. Cosa che non risulta avvenuta da parte di alcuno.
Ancora, la TU ha chiarito che se un votante avesse inserito per la ricezione dell'OTP il numero di telefono di un altro individuo, non avrebbe potuto concludere la sessione di voto e le sue preferenze e dati personali non sarebbero stati registrati dal sistema.
Analogamente, il TU ha escluso la possibilità di ritornare sul voto già espresso e inviato al sistema.
Ancora, è dato sicuramente inferenziale quello secondo il quale tutte le possibili incompletezze nelle verifiche da effettuarsi in fase di collaudo, avvenute in contraddittorio tra committente
[...]
e appaltatore, non abbiano formato oggetto di contestazione da Controparte_1
parte del primo.
Non vi sono quindi elementi di sorta che consentano di affermare che le eventuali criticità del sistema si siano concretamente tradotte in malfunzionamenti, anomalie o effettive penetrazioni nel sistema da parte di estranei durante le votazioni di cui si discute.
In altri termini, parte appellante non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere in ragione della pagina 20 di 23 natura giuridica del giudizio elettorale intrapreso, che le irregolarità denunciate abbiano avuto un effettivo impatto sullo svolgimento delle elezioni e si siano tradotte in una alterazione dei risultati.
Valgano inoltre alcune considerazioni sul comportamento processuale della parte, che ancor più confortano l'esito negativo del gravame.
Come premesso, il era nella disponibilità delle note critiche redatte dal dr. con le Parte_1 Per_2
quali si evidenziavano numerose fallacità del sistema di voto telematico compendiato nella piattaforma
“Eleweb”, già a far tempo dal 23 ottobre 2021.
Ciò nonostante, egli partecipava regolarmente alla prima tornata elettorale del 24 ottobre 2021 e anche al successivo ballottaggio del 7 novembre 2021, senza assumere iniziative di sorta, anche cautelari, come avrebbe potuto essere un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., per “cristallizzare” le caratteristiche della piattaforma elettorale in contestazione.
Tale condotta è senza dubbio apprezzabile da questa Corte ai sensi dell'art. 116 c.p.c., soprattutto alla luce delle doglianze sollevate dal avverso i risultati della TU, che intervengono a distanza Parte_1
di quasi quattro anni dal momento in cui egli avrebbe potuto, sol se si fosse attivato tempestivamente, acquisire riscontro inconfutabile di quanto sostenuto a proposito delle possibili défaillances del sistema informatico a livello di tutela della privacy, di sicurezza del voto, di possibilità di illegittime intromissioni nel sistema.
In altri termini, pur avendo fornito la consulenza tecnica – per motivo certo non ascrivibile al TU – una risposta grandemente incompleta ai quesiti demandati, a causa dello smantellamento della piattaforma Eleweb già a far tempo dal 3 dicembre 2021, valga considerare che durante tutto il tempo in cui la stessa è rimasta attiva, l'odierno appellante non ha:
- esercitato la facoltà, riconosciuta a ciascun elettore, di richiedere evidenza della conformità della piattaforma stessa alle disposizioni AgID in materia di sicurezza ICT per le pubbliche Amministrazioni
(in particolare, il punto 5.1 di dette linee guida, reperibile sul sito AgID, recita testualmente: “5.1
Accessibilità • Finalità: rendere accessibili a tutti gli utenti il contenuto, la struttura e il comportamento degli strumenti informatici, secondo i requisiti di legge. • Azioni richieste: – DEVE essere garantito il rispetto dei dettami della L. 4/2004 e s.m.i. e delle correlate «Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici», emanate da AGID con Determinazione n. 396 in data 8 settembre 2020. • Riferimenti normativi: [L. 4/2004], [LG_ACCESS] • Indicazioni e strumenti a supporto: [Des_IT]”);
- chiesto di cristallizzare, con accertamento tecnico preventivo, lo stato della piattaforma e le sue pagina 21 di 23 caratteristiche, sottoponendo all'autorità giudiziaria l'elaborato del proprio consulente di parte, che, come è noto, essendo pacificamente riconosciuto come allegazione di carattere tecnico (cfr. Cass.
12/07/2023, (ud. 25/05/2023, dep. 12/07/2023), n.19901), liberamente apprezzabile da parte del giudice, avrebbe potuto fornire valido supporto all'ammissione di un accertamento istruttorio urgente e cautelativo avverso il rischio di dispersione della prova, utilizzabile nel futuro giudizio di merito.
Conclusivamente, anche per tali considerazioni i motivi di appello attinenti al merito della decisione di primo grado non appaiono fondati.
Quanto, da ultimo, alla doglianza sollevata dal in ordine alla liquidazione delle spese da Parte_1
parte del giudice di prime cure, giova osservare che, a mente della consolidata giurisprudenza, com'è chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 4, comma 5 lett. d), del D.M. n. 55 del 2014, ai fini del riconoscimento dei compensi di avvocato per la fase decisionale, rientrano in tale concetto svariate attività e precisamente: la precisazione delle conclusioni, l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative e conclusionali, anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in Camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito di nota spese, l'esame e la registrazione e la pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, la richiesta del fascicolo,
l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, ord. 20 febbraio 2023, n. 5289).
Ugualmente, per quanto concerne la fase di trattazione e istruttoria, la stessa deve essere liquidata a favore del difensore, in quanto dovranno essere apprezzate e liquidate, nella medesima voce, anche ulteriori attività come, per esempio, il deposito di memorie esplicative, di precisazione o di integrazione delle domande, di argomentazione circa le prove richieste (Cfr. Cass. Sez. VI, 18 febbraio
2019 n. 4698), attività che nel caso di specie risultano esser state espletate. Anche tale doglianza è pertanto infondata.
Quanto alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza, considerando la causa di valore indeterminabile non elevato, così come ritenuto in primo grado, e avuto riguardo allo svolgimento della fase istruttoria, applicato a favore dell'avv. Guido Marzagalli un aumento complessivo del 40% in ragione della pluralità di parti assistite, ai sensi dell'art. 4 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
Vanno poste a carico del anche le spese di TU, come liquidate con separato decreto, e le Parte_1
spese di consulenza tecnica di parte come anticipate e documentate dalle parti vittoriose.
pagina 22 di 23
P.Q.M.
La Corte d'Appello, come sopra composta, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata;
- condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado, che liquida, per Parte_1 compensi, in € 8.133,00 a favore del , Controparte_2 Parte_2
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ed in € 5.809,00, sempre per compensi, a favore
[...] Parte_9 Parte_10
del il tutto oltre IVA, CPA e spese generali (15%) Controparte_1
come per legge, e oltre al pagamento delle competenze del TU dr. Pelosi, come liquidate con separato decreto, e al rimborso delle spese di CTP sostenute dalle parti costituite, come anticipate e documentate.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Consigliere est..
dott. Alessandra Arceri
Il Presidente dott. Domenico Camillo Bonaretti
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