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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1120/2023 R.G. pendente tra:
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Parte_1 P.IVA_1
e , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro De Ranieri ed Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliata presso il suo Studio come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Michelangelo Controparte_1
Salvadorini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio come da procura in atti;
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data 13.01.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in funzione di giudice
d'appello, rigettata ogni contraria diversa domanda, eccezione e deduzione: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, riformare in ogni capo e parte la sentenza di primo grado n. 602/2023, pubblicata in data 26/04/2023, notificata in data 08/05/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di Pisa Dott.ssa Corinna Beconi, pronunciata nel procedimento iscritto a ruolo al N. R.G. 1157/2021, ed accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 139/2021 (R.G. n. 4574/2020) o, in subordine, confermare la domanda proposta con decreto ingiuntivo opposto n. 139/2021 (R.G. n. 4574/2020 emesso dal
Tribunale di Pisa), e respingere le domande avversarie perché infondate sia in fatto che in diritto;
condannare altresì la appellata alla refusione totale delle spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio, rimborso spese forfettarie, iva e cnap come per legge;
condannare parte appellata a restituire tutto quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, sia in sorte capitale, sia in sorte interessi, sia in sorte spese e compensi legali, sia in sorte spese di registrazione della sentenza di primo grado”;
Conclusioni appellata: “rigettare l'appello ex adverso incardinato, dichiarando infondato ogni e ciascun motivo di appello, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza 602/2023 del Tribunale di Pisa. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 16.01.2021 in favore di e pubblicato in data 02.02.2021, avente ad oggetto la somma di € Parte_1
10.207,34 per capitale, € 145,50 per spese del procedimento ed € 540,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CAP, costituente il residuo di quanto asseritamente dovuto da a titolo di CP_1 corrispettivo per l'opera prestata dalla società ricorrente. Il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di due fatture rilasciate dalla (la n. 250/2019 con causale “interventi di verniciatura Pt_1 realizzati in riferimento alla riparazione dei soffitti” e la n. 270/2019 con causale “lavori di verniciatura effettuati in riferimento ai soffitti modificati”).
L'opponente innanzitutto eccepiva l'inadempimento di controparte all'obbligazione di stuccatura e verniciatura dei “cielini”, termine nautico che descrive i pannelli di legno compensato usati per ricoprire i soffitti interni dei vani e dei ponti coperti delle imbarcazioni. Risulta a tal proposito pacifica la sussistenza di un contratto di appalto tra la e una società terza rispetto a quelle CP_1
in giudizio, la UT EN, per la fornitura e il montaggio di cielini su yacht di lusso (commessa
FB277). Parimenti pacifica è l'esistenza di un contratto tra la e la qualificato CP_1 Pt_1 dalle stesse parti come di “subappalto”, per la fase di verniciatura dei cielini forniti dalla CP_1
e destinati alla copertura degli yacht di UT EN. Per le lavorazioni svolte su incarico della la emetteva due distinte fatture, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
in CP_1 Pt_1 data 28.06.2019 la fattura n. 250/2019 per € 1.342,0 ed in data 31.07.2019 la fattura n. 270/2019 per
€ 14.640,00.
Deduceva, tuttavia, l'opponente che i cielini verniciati dalla dopo qualche mese dalla Pt_1
consegna, avevano manifestato dei vizi, costituiti da molteplici marcature causate presumibilmente da riparazioni di stucco prima dell'applicazione dello smalto. Tali difetti furono segnalati alla società fornitrice da parte della committente EN tramite email datata 22.08.2019, a CP_1
distanza di circa quattro mesi dal termine dei lavori subappaltati, e tale email veniva quindi inoltrata da alla il giorno successivo (23.08.2019). Secondo l'apponente a questo punto i CP_1 Pt_1
cielini venivano riverniciati da che pertanto riconosceva per fatti concludenti la sussistenza Pt_1 dei difetti;
tuttavia l'intervento non si rivelava risolutivo, tanto è vero che UT EN bloccava i pagamenti in favore di CP_1
Inoltre in data 16.12.2019 UT EN inviava alla una ulteriore email, con cui CP_1 comunicava che, avendo ricevuto contestazioni dall'armatore riguardo alla problematica della verniciatura dei cielini, aveva provveduto alla carteggiatura e successiva verniciatura di essi affidandosi a ditte terze (chiarendo successivamente di essersi rivolta proprio a , sostenendo Pt_1 la spesa di € 12.500,00 che aveva addebitato a CP_1
Sosteneva l'opponente che quindi non solo non doveva pagare l'importo ingiunto da posto Pt_1 che la riverniciatura si era resa necessaria a causa dei difetti dell'opera imputabili alla stessa la quale avrebbe dovuto eliminarli a proprie spese stante la garanzia prevista dall'art. 1668 Pt_1
c.c., ma essa aveva diritto anche al risarcimento del danno subito per aver dovuto rimborsare a
UT EN la spesa sostenuta di € 12.500,00 per una ulteriore verniciatura;
infatti nella email del 16.12.2019 UT EN aveva addebitato tale costo a che pertanto si vedeva CP_1
costretta a compensare le somme richieste con proprio credito verso UT EN, con un conseguente mancato incasso.
L'opponente pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nonché, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del danno quantificato in € 12.500,00. Pt_1
Si costituiva la convenuta opposta contestando la ricostruzione proposta dall'attrice e sostenendo che il 12.04.2019 la ditta aveva riconsegnato i pezzi verniciati alla propria committente, Pt_1 [...]
la quale aveva accettato la consegna senza avanzare eccezioni o evidenziare difetti del CP_1
materiale ricevuto. Solo a distanza di quattro mesi venivano segnalati tali difetti che, a parere dell'opposta, erano stati cagionati dalla stessa la quale aveva erroneamente montato i cielini al soffitto dello CP_1 yacht, come risulterebbe dalla email del 17.07.2019, con la quale l'ufficio qualità della UT
EN comunicava alla “questa mattina è stata svolta la verifica di quanto in oggetto CP_1
(ndr. “FB277 cielini SD”) con questo risultato: finitura cielini conforme (nessuna difettologia, buono gloss e orange peel); montaggio non conforme (presenza di gap differenti e leggeri disallineamenti tra i cielini). Riguardo le verniciature esterne cerchiamo di fare attenzione o proteggere le zone più a rischio”. Secondo l'opposta, dunque, la riverniciatura del materiale danneggiato, il cui costo era oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, costituiva una obbligazione nuova e distinta rispetto a quella oggetto del contratto di subappalto con la CP_1
e non una riparazione di vizi già esistenti al momento della consegna dell'opera finita, di talché la fondatezza della pretesa del corrispettivo pattuito e l'insussistenza di un danno patrimoniale risarcibile.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante prove testimoniali, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando la a restituire quanto ricevuto in virtù della Pt_1 provvisoria esecutività dello stesso, nonché a corrispondere all'attrice la somma di € 12.500,00 a titolo di risarcimento del danno. Le spese di lite venivano poste a carico dell'opposta e liquidate in €
5.077,00, oltre a € 171,50 per spese escluse, oltre spese generali, IVA e CPA.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha proposto appello la affidandosi a Parte_1
tre motivi:
I Motivo: Errata valutazione del compendio probatorio determinante l'errata ricostruzione dell'origine del vizio dell'opera ed erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza di dalla CP_1
garanzia per tardiva denuncia dei vizi.
II Motivo: Errato riconoscimento di un credito risarcitorio in capo alla ed errata CP_1
liquidazione dello stesso.
III Motivo: Errata liquidazione delle spese di lite.
3. Si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di appello e sostenendo la CP_1 correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
4. Con ordinanza del 30.01.2024 il Presidente odierno relatore, quale Consigliere istruttore, ha avanzato alle parti una proposta conciliativa così formulata: “pagamento a da Parte_4
parte di della minor somma di euro 8.000,00 (rispetto alla maggior somma portata dal CP_1
decreto ingiuntivo già revocato), con rinuncia di alla domanda riconvenzionale già CP_1 accolta dal primo giudice e con rinuncia di all'appello, con spese processuali di entrambi i Pt_1
gradi di giudizio totalmente compensate (le parti provvederanno in autonomia a calcolare rispetto a questa proposta le eventuali compensazioni con quanto già pagato o da avere)”. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo poiché la proposta è stata accettata soltanto dall'appellante
Pt_1
5. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare del 07.01.25 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 13.01.25 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
6. Con il primo motivo di appello, articolato in due distinte censure, ha innanzitutto Parte_1
contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, il quale avrebbe erroneamente valutato il compendio probatorio acquisito laddove ha fondato la decisione unicamente sulle dichiarazioni dei testimoni citati dalla parte opponente (testi CP_1 Tes_1
Test e ) senza al contempo motivare in ordine alla omessa considerazione di quanto narrato Tes_3
dai testi della parte opposta (testi e ). Con il medesimo motivo, Pt_1 Tes_4 Tes_5
l'appellante ha lamentato l'erroneità del rigetto dell'eccezione di tardività della denuncia dei vizi effettuata da nonostante tale denuncia fosse intervenuta a distanza di più di quattro mesi CP_1
dalla consegna delle lavorazioni e nonostante il carattere macroscopico dei difetti per come descritti dall'appellata.
Va premesso che il Tribunale di Pisa ha descritto approfonditamente le caratteristiche tecniche dei cielini e le modalità di montaggio degli stessi sugli yacht. In particolare, la sentenza spiega: “i
“cielini” sono in sostanza dei pannelli di legno compensato che devono formare il soffitto dei vani
o dei ponti coperti dello yacht;
tagliati a misura e ancora grezzi vengono in un primo momento messi in opera per prova, onde verificare il corretto allineamento, fissandoli a una intelaiatura già montata sul soffitto (imbonaggio) tramite viti passanti (cd mordente, cioè vite per legno); passata questa verifica, le viti vengono rimosse e i cielini smontati vengono mandati alla laccatura che dovrà occuparsi di stuccare i fori lasciati dalle viti utilizzate per la prova e verniciare il pannello;
la fase successiva è il rimontaggio dei cielini in opera che avviene fissandoli alla struttura tramite i cd fit lock, cioè con un incastro maschio-femmina le cui parti sono fissate una alla struttura e
l'altra sull'interno del cielino con quattro viti calibrate, in modo che la parte a vista del pannello, laccata, si presenti uniforme. Questa procedura è stata seguita anche per i cielini per cui è causa.
La lavorazione appaltata alla era quella relativa alla laccatura, cioè stuccatura e Pt_1 verniciatura dei cielini” (pp. 4 e 5 della sentenza impugnata).
L'iter della lavorazione dei cielini così come ricostruito dal giudice di prime cure non è stato contestato dalle parti ed anzi è stato confermato dalla teste responsabile di Testimone_6 produzione di la quale ha affermato “La prima fornitura da i cielini erano Pt_1 CP_1
grezzi, erano nuovi ma presentavano dei fori di premontaggio sulla superficie”. Da tale dichiarazione emerge che, al momento della consegna a i pannelli grezzi erano stati già Pt_1
premontati sullo yacht per verificarne il corretto allineamento, secondo la procedura sopra indicata.
Di talché se ne deve desumere che prima di eseguire la verniciatura dei cielini, si sia dovuta Pt_1
occupare della necessaria stuccatura dei fori lasciati aperti dalle viti rimosse, rientrando anche questa attività preliminare nel contratto di subappalto con CP_1
Il primo giudice ha, dunque, ritenuto fondata l'opposizione in quanto, basandosi sulle testimonianze di e l'arch. , tutti dipendenti o collaboratori di Tes_7 Testimone_8 Persona_1
UT EN, ha ritenuto provata l'esistenza di vizi nell'opera appaltata, consistenti nella presenza sul cielino di un avvallamento in corrispondenza del foro creato dalle viti in fase di premontaggio, foro che non sarebbe stato stuccato perfettamente da Nello specifico, il Pt_1
Tribunale ha valorizzato le parole di il quale, in risposta al capitolo di prova n. Testimone_8
21 formulato da aveva raccontato “preciso che i cielini smontati presentavano questo CP_1
difetto; il difetto che abbiamo visto di una stuccatura non eseguita a regola d'arte su delle forature, cioè si vedeva un ritiro dello stucco che non manteneva il piano, non era in corrispondenza con i fori di fissaggio presenti sulla parte interna cioè non a vista come sostenuto da . Aveva poi Pt_1 aggiunto che i cielini “presentavano avvallamenti in corrispondenza della vite mordente utilizzata per messa in prova e premontaggio”. Allo stesso modo il primo giudice ha tenuto conto della deposizione dell'TE , progettista e direttore dei lavori presso i cantieri UT Tes_3
EN, il quale, dopo aver confermato che vi era stato un incontro a bordo dello yacht, aveva narrato “i ragazzi hanno smontato il pannello per verificare l'effettivo danno che non era dipeso dai fit lock ma dalle viti di fissaggio del pannello alla struttura di imbonaggio prima della calettatura”; “c'era un avvallamento in corrispondenza di un foro non stuccato perfettamente”;
“si vedeva a occhio che i cielini presentavano avvallature nel punto in cui erano presenti le stuccature delle viti”. Sentito a controprova sul capitolo 10 formulato da nella seconda Pt_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., lo stesso aveva pure affermato che il difetto “non era Tes_3
in corrispondenza dei fit lock che per inciso non erano stati ancora messi al momento della prova, ma in corrispondenza del foro lasciato dalle viti passanti per agganciare i cielini alla struttura di imbonaggio per la prova”. Infine, il Tribunale ha basato la propria decisione sulla testimonianza di responsabile di bordo del cantiere EN e responsabile dei montaggi effettuati sulla Tes_7 barca, il quale ha riferito “Ho visto personalmente che i pannelli presentavano dei difetti, una specie di avvallatura in più punti causata da una stuccatura fatta male precedente alla verniciatura;
non so dire altro sui rapporti economici, non ho mai visto il documento che mi si
Co mostra (ndr. preventivo di cui al doc. 18 asseritamente oggetto di compensazione tra e UT EN); i pannelli dopo aver visto che non andavano bene sono stati rismontati per rifarli, ho seguito le lavorazioni di rimontaggio e dopo la riverniciatura totale i pannelli andavano bene”.
7. Ciò premesso, nell'analizzare il primo motivo di appello, per priorità logica, va esaminata la seconda censura ivi contenuta, ossia l'eccezione di decadenza di dalla garanzia per vizi CP_1
ex art. 1667, terzo comma c.c., riproposta dall'appellante, la quale risulta infondata. Bisogna premettere che la prima scoperta dei vizi poi effettivamente accertati dal Tribunale di Pisa avvenne nel mese di agosto del 2019 (come si evince dalle email di cui ai doc.
1-2 perché nel CP_1 luglio 2019 UT EN aveva contestato esclusivamente l'errato montaggio dei ciellini e non la verniciatura, mentre il 22 agosto aveva denunciato la presenza di “marcature” sui cielini, facendo contestuale riferimento ad una errata stuccatura precedente alla smaltatura.
Di conseguenza, rispetto alla scoperta dei vizi da parte di UT, avvenuta ad agosto 2019, la denuncia di a è senz'altro tempestiva, posto che la email del 22.08.2019 fu CP_1 Pt_1
Co trasmessa da a il giorno seguente (in data 23.08.2019). Pt_1
Inoltre il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza di dalla garanzia per vizi ex art. CP_1
Test 1667 comma terzo c.c. sulla scorta della testimonianza che in effetti induce a ritenere che il vizio di avvallamento del cielino in corrispondenza dei fori delle viti si fosse manifestato in un successivo momento rispetto alla consegna da parte di e al successivo montaggio definitivo Pt_1 dei cielini mediante fit lock: “Preciso che non erano difetti immediatamente visibili perché i pannelli erano molto grandi e verniciati a specchio, quindi dipendeva anche da come incideva la luce, inoltre il difetto è emerso dopo, cioè le avvallature non sono state immediatamente visibili, altrimenti non avrei montato i pannelli”. La giurisprudenza ha da tempo chiarito inequivocabilmente che in tema di contratto di appalto, “la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c.,
i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959;
Cass. 2991/1962; Cass. 444/1962; Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970). Se invece trattasi di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente” (si cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11 del
03/01/2019). I vizi lamentati da dunque, non furono immediatamente rilevabili al CP_1
momento della consegna, di talché il dies a quo del termine di decadenza per denunciarli va individuato nella scoperta degli stessi da parte della committente e non nel completamento dei lavori della ditta subappaltatrice.
8. Venendo al merito, con la prima parte del primo motivo di appello ha censurato la Pt_1
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i vizi lamentati dalla controparte, imputandoli alla condotta inadempiente della stessa Secondo Pt_1
l'appellante, le deposizioni discordanti dei testimoni avrebbero invece dovuto comportare il rigetto della domanda attorea, quantomeno per il mancato raggiungimento della prova dei vizi, di cui era onerata L'appellante ha poi contestato l'utilizzo del rapporto di prova di Pont Lab da CP_1
parte del Tribunale, che ne ha valorizzato gli esiti come fosse una perizia imparziale, sebbene si trattasse di un documento non creatosi nel contraddittorio ma proveniente dalla controparte e a lei favorevole. al riguardo ha sostenuto che non vi è nessuna prova che i cielini oggetto Pt_1 dell'analisi di laboratorio provenissero dalla commessa FB277 e, ad ogni modo, la controparte avrebbe dovuto instaurare un procedimento per ATP, unico strumento idoneo a garantire il contraddittorio in una fase ante causam.
Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Non vi è invero alcuna prova certa del fatto che il vizio imputato a da abbia Pt_1 CP_1
effettivamente avuto origine da una errata stuccatura del foro operata da e non invece, come Pt_1 sostenuto da quest'ultima, da un errato montaggio dei cielini mediante il sistema dei fit lock e, dunque, a causa di un eccessivo avvitamento delle quattro viti di fissaggio del fit lock al pannello compensato sottostante.
In mancanza di un ATP o di una CTU sono plausibili entrambe le opposte ricostruzioni;
i testimoni, seppure esperti del settore, hanno fornito descrizioni del tutto contrastanti dei vizi riscontrati sui cielini, individuando la zona danneggiata alternativamente nell'area poi stuccata ove risiedevano le viti di premontaggio, ovvero in corrispondenza della sede delle quattro viti di ancoraggio del fit
Test lock. Si è già evidenziato, infatti, come i testi e abbiano corroborato la tesi Tes_1 Tes_3 dell'appellata secondo cui i difetti dei cielini sarebbero riconducibili ad un inadempimento di nella fase della stuccatura e verniciatura, tuttavia i restanti testimoni, e Pt_1 Pt_1 Tes_4
, hanno tutti sostenuto la tesi diametralmente opposta, in base alla quale la posizione dei Tes_5
vizi permetterebbe di inferire che fossero frutto di un erroneo montaggio e, dunque, di un errore nella fase successiva alla verniciatura, non di spettanza della Pt_1
Si veda ad esempio la dichiarazione di , operaio della “Ricordo che quando Testimone_9 Pt_1
i cielini vennero rimandati indietro andai a vedere in magazzino come erano perché avevo fatto io il lavoro, impegnativo perché diversi erano pannelli grandi ed era venuto bene, girandoli ho verificato che gli avvallamenti erano in corrispondenza dei fitlock come se il fitlock avesse tirato troppo il pannello perché avvitate troppo le viti di fissaggio del fitlock”; “Non c'erano quattro piccoli avvallamenti in corrispondenza delle viti del fitlock ma un unico grande avvallamento causato dal tiraggio del fitlock che se viene avvitato troppo stretto può succedere che avvalli il legno e la verniciatura gli va dietro”. Tale ricostruzione veniva sostanzialmente confermata dai testi e , quest'ultimo in particolare aveva sostenuto che Testimone_6 Testimone_10
“Erano cielini grossi, se ricordo uno era circa la metà della scrivania qui in udienza circa 1,50 x
0.90, l'avvallamento era in vari punti di questo cielino dove erano stati fissati i fitlock erano grandi circa quanto il perimetro del fitlock”.
Va aggiunto che nell'immediatezza della scoperta dei difetti non fu eseguito alcun accertamento nel contraddittorio delle parti. A tal proposito nei propri atti difensivi l'appellata si riferisce più volte ad un incontro a cui avrebbe partecipato anche un rappresentante della (nello specifico, Pt_1 [...]
, ma non è chiaro quando questo incontro avvenne (il capitolo di prova n. 20 non ne Pt_3
specifica la data, limitandosi a definirlo un incontro precedente a quello fissato per l'08.01.2020), né soprattutto che cosa emerse di oggettivo da tale incontro, perché nell'occasione non fu stilato dalle parti alcun verbale congiunto.
Quanto al test commissionato da UT EN alla Pont Lab, trattasi di un'analisi eseguita in sede stragiudiziale e non nel processo in contraddittorio con i risultati della stessa, dunque, non Pt_1 possono essere a quest'ultima opposti. Inoltre, lo stesso report di Pont Lab contiene alcune contraddizioni interne, dal momento che nella prima parte si descrive il vizio del cielino come un avvallamento in corrispondenza della stuccatura per poi, in termini totalmente difformi dalle premesse, concludere dichiarando che è stato accertato un rigonfiamento della vernice in corrispondenza dei fori delle viti, vizio quest'ultimo totalmente diverso (per non dire opposto) rispetto all'avvallamento del cielino. Secondo il rapporto infatti il difetto accertato “appare come un lieve rilievo rispetto alla superficie circostante”, in quanto la mancanza del primo strato di vernice sul riempitivo utilizzato per chiudere il foro aveva creato un cedimento degli ulteriori strati di vernice verso l'esterno (e non verso l'interno come avverrebbe in caso di avvallamento) “a causa delle pressioni interne generate da probabili residui di umidità e/o contaminanti”.
Stando al rapporto di prova di Pont Lab, inoltre, emergerebbe addirittura che delle tre verniciature realizzate sul cielino (A, B e C) la prima sarebbe stata eseguita prima ancora del premontaggio poiché lo strato più interno di vernice non era presente sullo stucco riempitivo dei fori lasciati dalle viti apposte in fase di premontaggio dei cielini. Si legge, infatti, a pagina 5 del rapporto di prova
(doc. 5) “Lo strato interno della vernice, 'A', risulta interrotto in corrispondenza del foro, come se il prigioniero (ndr. la vite) fosse stato avvitato sul pannello di compensato già verniciato con questo primo prodotto. Una volta rimossa la vite e chiuso il foro, il riempitivo è stato spianato, infatti il suo profilo risulta al di sotto dello strato 'A' ma non più ricoperto da quest'ultimo, poiché probabilmente è stato poi applicato direttamente sullo stucco lo strato intermedio di vernice, 'B', e lo strato esterno, 'C'”. Appare evidente come questa ricostruzione sia diametralmente opposta rispetto al normale modus operandi descritto dalla sentenza di primo grado che prevede che la prima verniciatura sia fatta sul cielino grezzo e già premontato, cioè già recante i fori di passaggio delle viti, modus operandi quest'ultimo non contestato né dall'appellante né dall'appellata, cosicché il complessivo quadro probatorio invece che essere chiarito dal rapporto di prova risulta ancora più confuso.
Tra l'altro, se è vero che la denuncia dei vizi può dirsi tempestiva anche sulla scorta della Test testimonianza è anche vero che questo teste ha confermato che la presenza del vizio era emersa solo in fase di montaggio definitivo mediante fit lock e che questa operazione l'aveva eseguita lui stesso. A tal proposito ha, infatti, affermato “il difetto è emerso dopo, cioè le avvallature non sono state immediatamente visibili, altrimenti non avrei montato i pannelli”. Se ciò è vero, allora tale testimonianza proviene da un soggetto che potrebbe essere stato addirittura l'autore dell'asserito vizio, nell'ipotesi in cui il lamentato avvallamento del cielino fosse davvero conseguito all'erroneo fissaggio delle viti del fit lock come sostenuto da Sul punto anche il teste ha Pt_1 Tes_1
confermato che i difetti dei cielini erano emersi dopo il montaggio sull'imbarcazione (si veda la risposta al capitolo di prova n. 32 di “UT EN ha contestato i vizi sui cielini prima CP_1
della fine della commessa FB277 che è finita il 15.07.2020, mentre i cielini sono stati contestati subito dopo l'installazione a bordo”).
Inoltre, se è vero che la scoperta dei vizi è avvenuta nell'agosto del 2019, la riverniciatura dei cielini per cui ha chiesto il compenso con il decreto ingiuntivo non può avere nulla a che Pt_1
fare con questi vizi, perché effettuata in precedenza, visto che le fatture emesse per quelle lavorazioni risalgono a giugno e a luglio dello stesso anno. In sostanza la tesi dell'opponente secondo cui, una volta girata a la email di UT EN di agosto, indicativa della Pt_1
scoperta dei vizi, avrebbe provveduto a riverniciare i cielini, con ciò riconoscendo per fatti Pt_1
concludenti la sussistenza dei difetti, si scontra con il fatto che questa verniciatura oggetto delle Co fatture azionate in via monitoria era stata già effettuata prima della denuncia dei vizi da a
Pt_1
Quindi la data delle fatture azionate mediante decreto ingiuntivo (28.06.2019 e 31.07.2019) e soprattutto la loro causale (“interventi di verniciatura realizzati in riferimento alla riparazione dei soffitti” per la 250/2019 e “lavori di verniciatura effettuati in riferimento ai soffitti modificati” per la 270/2019), rappresentano un indizio pregnante a fondamento della tesi di secondo cui la Pt_1
prestazione di verniciatura dei cielini per cui è stato chiesto il decreto ingiuntivo costituiva una obbligazione nuova e distinta rispetto a quella oggetto dell'originario contratto di appalto. La prestazione originaria, infatti, era stata certamente eseguita in precedenza, dal momento che i cielini
Co erano stati riconsegnati verniciati da a ad aprile, come risulta dal DDT di cui al doc. 2, e Pt_1 non era quindi stata eseguita per porre rimedio a vizi della prima verniciatura già esistenti al momento della riconsegna dei cielini (appunto perché al momento della riconsegna il 12.04.2019, non risulta alcuna contestazione di a . CP_1 Pt_1
Ad ulteriore sostegno di quanto fin qui descritto, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio nei contratti di appalto, anche recentemente ribadito, secondo il quale “in tema di garanzia per difformità
e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; e da ultimo Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023). Nel caso di specie è pacifico che le lavorazioni di verniciatura effettuate da erano state sottoposte ad una prima verifica di adeguatezza, la Pt_1
Test quale aveva avuto esito positivo;
a tal riguardo si veda ancora la testimonianza di il quale dichiara che mai avrebbe fissato i cielini al soffitto dello yacht se non fossero risultati verniciati a regola d'arte al momento del montaggio, e la email di EN del 17.07.2019 nella quale si legge
“questa mattina è stata svolta la verifica di quanto in oggetto (ndr. “FB277 cielini SD”) con questo risultato: finitura cielini conforme (nessuna difettologia, buono gloss e orange peel)”. L'opera, dunque, risultava accettata da per fatti concludenti, di talché ci troviamo indubitabilmente CP_1
nella seconda ipotesi prevista dalla giurisprudenza, ricorrendo la quale grava sul committente l'onere di provare la sussistenza dei vizi lamentati.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo non doveva essere revocato, in mancanza di prova certa di un inadempimento contrattuale da parte di considerato che Pt_1 spettava alla committente dimostrare la sussistenza dei vizi dell'opera appaltata e questa CP_1
prova non è stata fornita.
Ciò posto, tuttavia, come precisato nell'ordinanza recante la proposta conciliativa non accettata da il decreto ingiuntivo una volta revocato, sebbene erroneamente, non è più passibile di CP_1
conferma, essendo non predicabile la sua riviviscenza (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017,Rv. 645366 - 01). Ne consegue il necessario accoglimento della richiesta dell'appellante di condannare Pt_1 [...]
al pagamento della medesima somma portata dal decreto ingiuntivo (doc. 6) poiché, CP_1 contrariamente a quanto argomentato dall'appellata nelle proprie memorie conclusionali, la predetta domanda di accertamento del credito avanzata da non è affatto inammissibile ai sensi Pt_1 dell'art. 345 c.p.c. Non si tratta, infatti, di una domanda nuova proposta solo con le note scritte depositate per l'udienza successiva alla proposta conciliativa: se è vero che in queste note al punto n. 1 delle conclusioni, dopo aver chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto, l'appellante ha inserito il passaggio “o, in subordine, confermare la domanda proposta con il decreto ingiuntivo opposto n. 139/2021 (R.G. 4574/2020) emesso dal Tribunale di Pisa”, è anche vero che la richiesta di confermare il decreto ingiuntivo opposto, già presente nell'atto di appello, è giuridicamente equipollente alla richiesta di condanna di controparte a pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo stesso. Tale equipollenza delle richieste è desumibile dalla natura stessa del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (si cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019).
Ciò posto va condannata a pagare a la somma di € 10.207,34 a titolo di CP_1 Pt_1
pagamento delle fatture n. 250/2019 e n. 270/2019 e sulla somma sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
8. Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha riconosciuto in capo a il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1 asseritamente conseguenti ai vizi riscontrati sui cielini e quantificati nella somma di € 12.500,00, importo oggetto del contro credito nei confronti di EN e di cui viene predicata la compensazione.
Anche questo motivo è fondato e merita accoglimento.
In primo luogo il fatto stesso che non sia stato accertato alcun inadempimento contrattuale di fa seriamente dubitare che possa invocare alcun risarcimento del danno. Pt_1 CP_1
In ogni caso si osserva quanto segue: risulta provato che la ditta ha ricevuto l'incarico della Pt_1
nuova verniciatura dei cielini direttamente dalla committente principale UT EN, come si desume dalla email del 16.12.2019 (doc. 5), inviata a da EN. Dal documento emerge CP_1
l'affidamento da parte di EN dei lavori di ripristino dei cielini a ditte terze con una spesa di € Co 12.500, che EN intendeva addebitare a , e dal successivo scambio di email (doc. 8) si evince che questi terzi altri non erano che la stessa ditta LL & C. s.r.l., odierna appellante.
Ambedue le parti in causa concordano sul fatto che questa ulteriore prestazione di riverniciatura sia stata eseguita da su ordine diretto di UT EN e che quest'ultima abbia pagato il Pt_1 relativo prezzo dell'appalto a per la somma di € 12.500 (doc. 3). L'appellante, tuttavia, ha Pt_1
contestato che questa voce di spesa possa configurare un danno per in mancanza di CP_1 qualsivoglia elemento probatorio che induca a ritenere che l'appellata abbia effettivamente compensato la somma di € 12.500 richiestale da EN con un proprio credito verso quest'ultima.
In effetti non c'è alcuna prova documentale di questa avvenuta compensazione, quale poteva essere Co uno scambio di email tra EN e riguardante un accordo sull'estinzione per compensazione dei reciproci debiti oppure, ancor meglio, l'estratto delle scritture contabili delle due società, dal cui confronto desumere l'operazione.
Tale insufficienza probatoria risulta ancor più grave poiché, a monte, neppure vi è stata dimostrazione dell'esistenza del presunto controcredito di pari importo vantato da verso CP_1 la committente, asseritamente portato in compensazione. L'unico documento prodotto a tal Co proposito da , infatti, risulta essere il doc. 18, ossia un preventivo di € 12.300 datato 14.08.2019 con causale “montaggio polionda per copertura struttura celini su ponti esterni Main deck, Upper deck, Sun Deck, Top Deck”. Tale atto nulla dimostra circa l'ipotizzata compensazione, non potendo assumere neppure la seppur esigua valenza probatoria di una fattura, la quale costituirebbe
Co comunque un documento di provenienza unilaterale della parte interessata che, al massimo, potrebbe provare l'esistenza del credito ivi rappresentato nei confronti dell'imprenditore cui è diretta (in questo caso UT EN), ai sensi dell'art. 634 comma secondo c.p.c., e non certo nei confronti di imprenditore sì, ma terzo rispetto alla fattura (che comunque non è stata Pt_1
Co prodotta, avendo appunto depositato soltanto un preventivo). Alla luce di questi motivi ed in riforma dell'impugnata sentenza va, pertanto, respinta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da stante il difetto di prova del danno lamentato. CP_1
9. Fin dall'atto di citazione in appello, ha concluso chiedendo la ripetizione di quanto Pt_1
Co versato a in virtù della sentenza di primo grado. È ormai pacifico in giurisprudenza che “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione…” (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023). Nel caso di specie sebbene parte appellante nulla abbia prodotto a dimostrazione del quantum corrisposto all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, è anche vero che parte appellata nulla ha eccepito o contestato rispetto alla domanda restitutoria;
mancando quindi la specifica contestazione dell'avvenuto pagamento, esso deve considerarsi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente condanna di alla CP_1
restituzione di quanto versato da in forza della sentenza riformata. Pt_1
10. Infine, il terzo motivo di appello, che investiva la liquidazione delle spese processuali, risulta assorbito dalla nuova liquidazione delle stesse, che si va di seguito ad effettuare in base all'esito complessivo della lite. È ben noto, infatti, che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Nel caso di specie, l'appellante è risultata parte totalmente vittoriosa della lite, vedendosi riconosciuto il credito azionato con ricorso monitorio ed essendo stata rigettata la domanda risarcitoria della controparte, di talché le spese di lite vanno poste integralmente a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. CP_1
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (in base al decisum) e, quanto al grado di appello, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Nulla invece si provvede sulle spese di lite sostenute da per il decreto ingiuntivo Pt_1 erroneamente revocato dal primo giudice, in quanto l'appellante non ha espressamente richiesto il rimborso anche di queste specifiche spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, così dispone:
1) ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 10.207,34, oltre interessi legali dalla
[...] Parte_1
sentenza al saldo;
2) Condanna a restituire a quanto Controparte_1 Parte_1 versato da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado nella somma di € 5.077,00 e per l'appello nella somma di € 3.966,00, oltre in entrambi i casi al 15% a titolo di spese forfettarie, oltre IVA e
CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.2.25
Il Presidente Estensore
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1120/2023 R.G. pendente tra:
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Parte_1 P.IVA_1
e , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro De Ranieri ed Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliata presso il suo Studio come da procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Michelangelo Controparte_1
Salvadorini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio come da procura in atti;
APPELLATA
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data 13.01.2025 e decisa dal Collegio in data odierna, sulle seguenti Conclusioni:
Conclusioni appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in funzione di giudice
d'appello, rigettata ogni contraria diversa domanda, eccezione e deduzione: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, riformare in ogni capo e parte la sentenza di primo grado n. 602/2023, pubblicata in data 26/04/2023, notificata in data 08/05/2023, emessa dal Giudice del Tribunale di Pisa Dott.ssa Corinna Beconi, pronunciata nel procedimento iscritto a ruolo al N. R.G. 1157/2021, ed accogliere le seguenti conclusioni: nel merito, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 139/2021 (R.G. n. 4574/2020) o, in subordine, confermare la domanda proposta con decreto ingiuntivo opposto n. 139/2021 (R.G. n. 4574/2020 emesso dal
Tribunale di Pisa), e respingere le domande avversarie perché infondate sia in fatto che in diritto;
condannare altresì la appellata alla refusione totale delle spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio, rimborso spese forfettarie, iva e cnap come per legge;
condannare parte appellata a restituire tutto quanto è stato pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, sia in sorte capitale, sia in sorte interessi, sia in sorte spese e compensi legali, sia in sorte spese di registrazione della sentenza di primo grado”;
Conclusioni appellata: “rigettare l'appello ex adverso incardinato, dichiarando infondato ogni e ciascun motivo di appello, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza 602/2023 del Tribunale di Pisa. Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 139/2021 emesso dal Tribunale di Pisa in data 16.01.2021 in favore di e pubblicato in data 02.02.2021, avente ad oggetto la somma di € Parte_1
10.207,34 per capitale, € 145,50 per spese del procedimento ed € 540,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CAP, costituente il residuo di quanto asseritamente dovuto da a titolo di CP_1 corrispettivo per l'opera prestata dalla società ricorrente. Il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di due fatture rilasciate dalla (la n. 250/2019 con causale “interventi di verniciatura Pt_1 realizzati in riferimento alla riparazione dei soffitti” e la n. 270/2019 con causale “lavori di verniciatura effettuati in riferimento ai soffitti modificati”).
L'opponente innanzitutto eccepiva l'inadempimento di controparte all'obbligazione di stuccatura e verniciatura dei “cielini”, termine nautico che descrive i pannelli di legno compensato usati per ricoprire i soffitti interni dei vani e dei ponti coperti delle imbarcazioni. Risulta a tal proposito pacifica la sussistenza di un contratto di appalto tra la e una società terza rispetto a quelle CP_1
in giudizio, la UT EN, per la fornitura e il montaggio di cielini su yacht di lusso (commessa
FB277). Parimenti pacifica è l'esistenza di un contratto tra la e la qualificato CP_1 Pt_1 dalle stesse parti come di “subappalto”, per la fase di verniciatura dei cielini forniti dalla CP_1
e destinati alla copertura degli yacht di UT EN. Per le lavorazioni svolte su incarico della la emetteva due distinte fatture, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
in CP_1 Pt_1 data 28.06.2019 la fattura n. 250/2019 per € 1.342,0 ed in data 31.07.2019 la fattura n. 270/2019 per
€ 14.640,00.
Deduceva, tuttavia, l'opponente che i cielini verniciati dalla dopo qualche mese dalla Pt_1
consegna, avevano manifestato dei vizi, costituiti da molteplici marcature causate presumibilmente da riparazioni di stucco prima dell'applicazione dello smalto. Tali difetti furono segnalati alla società fornitrice da parte della committente EN tramite email datata 22.08.2019, a CP_1
distanza di circa quattro mesi dal termine dei lavori subappaltati, e tale email veniva quindi inoltrata da alla il giorno successivo (23.08.2019). Secondo l'apponente a questo punto i CP_1 Pt_1
cielini venivano riverniciati da che pertanto riconosceva per fatti concludenti la sussistenza Pt_1 dei difetti;
tuttavia l'intervento non si rivelava risolutivo, tanto è vero che UT EN bloccava i pagamenti in favore di CP_1
Inoltre in data 16.12.2019 UT EN inviava alla una ulteriore email, con cui CP_1 comunicava che, avendo ricevuto contestazioni dall'armatore riguardo alla problematica della verniciatura dei cielini, aveva provveduto alla carteggiatura e successiva verniciatura di essi affidandosi a ditte terze (chiarendo successivamente di essersi rivolta proprio a , sostenendo Pt_1 la spesa di € 12.500,00 che aveva addebitato a CP_1
Sosteneva l'opponente che quindi non solo non doveva pagare l'importo ingiunto da posto Pt_1 che la riverniciatura si era resa necessaria a causa dei difetti dell'opera imputabili alla stessa la quale avrebbe dovuto eliminarli a proprie spese stante la garanzia prevista dall'art. 1668 Pt_1
c.c., ma essa aveva diritto anche al risarcimento del danno subito per aver dovuto rimborsare a
UT EN la spesa sostenuta di € 12.500,00 per una ulteriore verniciatura;
infatti nella email del 16.12.2019 UT EN aveva addebitato tale costo a che pertanto si vedeva CP_1
costretta a compensare le somme richieste con proprio credito verso UT EN, con un conseguente mancato incasso.
L'opponente pertanto concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo nonché, in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento del danno quantificato in € 12.500,00. Pt_1
Si costituiva la convenuta opposta contestando la ricostruzione proposta dall'attrice e sostenendo che il 12.04.2019 la ditta aveva riconsegnato i pezzi verniciati alla propria committente, Pt_1 [...]
la quale aveva accettato la consegna senza avanzare eccezioni o evidenziare difetti del CP_1
materiale ricevuto. Solo a distanza di quattro mesi venivano segnalati tali difetti che, a parere dell'opposta, erano stati cagionati dalla stessa la quale aveva erroneamente montato i cielini al soffitto dello CP_1 yacht, come risulterebbe dalla email del 17.07.2019, con la quale l'ufficio qualità della UT
EN comunicava alla “questa mattina è stata svolta la verifica di quanto in oggetto CP_1
(ndr. “FB277 cielini SD”) con questo risultato: finitura cielini conforme (nessuna difettologia, buono gloss e orange peel); montaggio non conforme (presenza di gap differenti e leggeri disallineamenti tra i cielini). Riguardo le verniciature esterne cerchiamo di fare attenzione o proteggere le zone più a rischio”. Secondo l'opposta, dunque, la riverniciatura del materiale danneggiato, il cui costo era oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo, costituiva una obbligazione nuova e distinta rispetto a quella oggetto del contratto di subappalto con la CP_1
e non una riparazione di vizi già esistenti al momento della consegna dell'opera finita, di talché la fondatezza della pretesa del corrispettivo pattuito e l'insussistenza di un danno patrimoniale risarcibile.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante prove testimoniali, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando la a restituire quanto ricevuto in virtù della Pt_1 provvisoria esecutività dello stesso, nonché a corrispondere all'attrice la somma di € 12.500,00 a titolo di risarcimento del danno. Le spese di lite venivano poste a carico dell'opposta e liquidate in €
5.077,00, oltre a € 171,50 per spese escluse, oltre spese generali, IVA e CPA.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pisa ha proposto appello la affidandosi a Parte_1
tre motivi:
I Motivo: Errata valutazione del compendio probatorio determinante l'errata ricostruzione dell'origine del vizio dell'opera ed erroneo rigetto dell'eccezione di decadenza di dalla CP_1
garanzia per tardiva denuncia dei vizi.
II Motivo: Errato riconoscimento di un credito risarcitorio in capo alla ed errata CP_1
liquidazione dello stesso.
III Motivo: Errata liquidazione delle spese di lite.
3. Si è costituita in giudizio contestando tutti i motivi di appello e sostenendo la CP_1 correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
4. Con ordinanza del 30.01.2024 il Presidente odierno relatore, quale Consigliere istruttore, ha avanzato alle parti una proposta conciliativa così formulata: “pagamento a da Parte_4
parte di della minor somma di euro 8.000,00 (rispetto alla maggior somma portata dal CP_1
decreto ingiuntivo già revocato), con rinuncia di alla domanda riconvenzionale già CP_1 accolta dal primo giudice e con rinuncia di all'appello, con spese processuali di entrambi i Pt_1
gradi di giudizio totalmente compensate (le parti provvederanno in autonomia a calcolare rispetto a questa proposta le eventuali compensazioni con quanto già pagato o da avere)”. Il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo poiché la proposta è stata accettata soltanto dall'appellante
Pt_1
5. La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare del 07.01.25 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 13.01.25 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
6. Con il primo motivo di appello, articolato in due distinte censure, ha innanzitutto Parte_1
contestato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, il quale avrebbe erroneamente valutato il compendio probatorio acquisito laddove ha fondato la decisione unicamente sulle dichiarazioni dei testimoni citati dalla parte opponente (testi CP_1 Tes_1
Test e ) senza al contempo motivare in ordine alla omessa considerazione di quanto narrato Tes_3
dai testi della parte opposta (testi e ). Con il medesimo motivo, Pt_1 Tes_4 Tes_5
l'appellante ha lamentato l'erroneità del rigetto dell'eccezione di tardività della denuncia dei vizi effettuata da nonostante tale denuncia fosse intervenuta a distanza di più di quattro mesi CP_1
dalla consegna delle lavorazioni e nonostante il carattere macroscopico dei difetti per come descritti dall'appellata.
Va premesso che il Tribunale di Pisa ha descritto approfonditamente le caratteristiche tecniche dei cielini e le modalità di montaggio degli stessi sugli yacht. In particolare, la sentenza spiega: “i
“cielini” sono in sostanza dei pannelli di legno compensato che devono formare il soffitto dei vani
o dei ponti coperti dello yacht;
tagliati a misura e ancora grezzi vengono in un primo momento messi in opera per prova, onde verificare il corretto allineamento, fissandoli a una intelaiatura già montata sul soffitto (imbonaggio) tramite viti passanti (cd mordente, cioè vite per legno); passata questa verifica, le viti vengono rimosse e i cielini smontati vengono mandati alla laccatura che dovrà occuparsi di stuccare i fori lasciati dalle viti utilizzate per la prova e verniciare il pannello;
la fase successiva è il rimontaggio dei cielini in opera che avviene fissandoli alla struttura tramite i cd fit lock, cioè con un incastro maschio-femmina le cui parti sono fissate una alla struttura e
l'altra sull'interno del cielino con quattro viti calibrate, in modo che la parte a vista del pannello, laccata, si presenti uniforme. Questa procedura è stata seguita anche per i cielini per cui è causa.
La lavorazione appaltata alla era quella relativa alla laccatura, cioè stuccatura e Pt_1 verniciatura dei cielini” (pp. 4 e 5 della sentenza impugnata).
L'iter della lavorazione dei cielini così come ricostruito dal giudice di prime cure non è stato contestato dalle parti ed anzi è stato confermato dalla teste responsabile di Testimone_6 produzione di la quale ha affermato “La prima fornitura da i cielini erano Pt_1 CP_1
grezzi, erano nuovi ma presentavano dei fori di premontaggio sulla superficie”. Da tale dichiarazione emerge che, al momento della consegna a i pannelli grezzi erano stati già Pt_1
premontati sullo yacht per verificarne il corretto allineamento, secondo la procedura sopra indicata.
Di talché se ne deve desumere che prima di eseguire la verniciatura dei cielini, si sia dovuta Pt_1
occupare della necessaria stuccatura dei fori lasciati aperti dalle viti rimosse, rientrando anche questa attività preliminare nel contratto di subappalto con CP_1
Il primo giudice ha, dunque, ritenuto fondata l'opposizione in quanto, basandosi sulle testimonianze di e l'arch. , tutti dipendenti o collaboratori di Tes_7 Testimone_8 Persona_1
UT EN, ha ritenuto provata l'esistenza di vizi nell'opera appaltata, consistenti nella presenza sul cielino di un avvallamento in corrispondenza del foro creato dalle viti in fase di premontaggio, foro che non sarebbe stato stuccato perfettamente da Nello specifico, il Pt_1
Tribunale ha valorizzato le parole di il quale, in risposta al capitolo di prova n. Testimone_8
21 formulato da aveva raccontato “preciso che i cielini smontati presentavano questo CP_1
difetto; il difetto che abbiamo visto di una stuccatura non eseguita a regola d'arte su delle forature, cioè si vedeva un ritiro dello stucco che non manteneva il piano, non era in corrispondenza con i fori di fissaggio presenti sulla parte interna cioè non a vista come sostenuto da . Aveva poi Pt_1 aggiunto che i cielini “presentavano avvallamenti in corrispondenza della vite mordente utilizzata per messa in prova e premontaggio”. Allo stesso modo il primo giudice ha tenuto conto della deposizione dell'TE , progettista e direttore dei lavori presso i cantieri UT Tes_3
EN, il quale, dopo aver confermato che vi era stato un incontro a bordo dello yacht, aveva narrato “i ragazzi hanno smontato il pannello per verificare l'effettivo danno che non era dipeso dai fit lock ma dalle viti di fissaggio del pannello alla struttura di imbonaggio prima della calettatura”; “c'era un avvallamento in corrispondenza di un foro non stuccato perfettamente”;
“si vedeva a occhio che i cielini presentavano avvallature nel punto in cui erano presenti le stuccature delle viti”. Sentito a controprova sul capitolo 10 formulato da nella seconda Pt_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., lo stesso aveva pure affermato che il difetto “non era Tes_3
in corrispondenza dei fit lock che per inciso non erano stati ancora messi al momento della prova, ma in corrispondenza del foro lasciato dalle viti passanti per agganciare i cielini alla struttura di imbonaggio per la prova”. Infine, il Tribunale ha basato la propria decisione sulla testimonianza di responsabile di bordo del cantiere EN e responsabile dei montaggi effettuati sulla Tes_7 barca, il quale ha riferito “Ho visto personalmente che i pannelli presentavano dei difetti, una specie di avvallatura in più punti causata da una stuccatura fatta male precedente alla verniciatura;
non so dire altro sui rapporti economici, non ho mai visto il documento che mi si
Co mostra (ndr. preventivo di cui al doc. 18 asseritamente oggetto di compensazione tra e UT EN); i pannelli dopo aver visto che non andavano bene sono stati rismontati per rifarli, ho seguito le lavorazioni di rimontaggio e dopo la riverniciatura totale i pannelli andavano bene”.
7. Ciò premesso, nell'analizzare il primo motivo di appello, per priorità logica, va esaminata la seconda censura ivi contenuta, ossia l'eccezione di decadenza di dalla garanzia per vizi CP_1
ex art. 1667, terzo comma c.c., riproposta dall'appellante, la quale risulta infondata. Bisogna premettere che la prima scoperta dei vizi poi effettivamente accertati dal Tribunale di Pisa avvenne nel mese di agosto del 2019 (come si evince dalle email di cui ai doc.
1-2 perché nel CP_1 luglio 2019 UT EN aveva contestato esclusivamente l'errato montaggio dei ciellini e non la verniciatura, mentre il 22 agosto aveva denunciato la presenza di “marcature” sui cielini, facendo contestuale riferimento ad una errata stuccatura precedente alla smaltatura.
Di conseguenza, rispetto alla scoperta dei vizi da parte di UT, avvenuta ad agosto 2019, la denuncia di a è senz'altro tempestiva, posto che la email del 22.08.2019 fu CP_1 Pt_1
Co trasmessa da a il giorno seguente (in data 23.08.2019). Pt_1
Inoltre il Tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza di dalla garanzia per vizi ex art. CP_1
Test 1667 comma terzo c.c. sulla scorta della testimonianza che in effetti induce a ritenere che il vizio di avvallamento del cielino in corrispondenza dei fori delle viti si fosse manifestato in un successivo momento rispetto alla consegna da parte di e al successivo montaggio definitivo Pt_1 dei cielini mediante fit lock: “Preciso che non erano difetti immediatamente visibili perché i pannelli erano molto grandi e verniciati a specchio, quindi dipendeva anche da come incideva la luce, inoltre il difetto è emerso dopo, cioè le avvallature non sono state immediatamente visibili, altrimenti non avrei montato i pannelli”. La giurisprudenza ha da tempo chiarito inequivocabilmente che in tema di contratto di appalto, “la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c.,
i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo (Cass. 1590/1959;
Cass. 2991/1962; Cass. 444/1962; Cass. 960/1966; Cass. 4061/1968; Cass. 346/1970). Se invece trattasi di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente” (si cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11 del
03/01/2019). I vizi lamentati da dunque, non furono immediatamente rilevabili al CP_1
momento della consegna, di talché il dies a quo del termine di decadenza per denunciarli va individuato nella scoperta degli stessi da parte della committente e non nel completamento dei lavori della ditta subappaltatrice.
8. Venendo al merito, con la prima parte del primo motivo di appello ha censurato la Pt_1
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistenti i vizi lamentati dalla controparte, imputandoli alla condotta inadempiente della stessa Secondo Pt_1
l'appellante, le deposizioni discordanti dei testimoni avrebbero invece dovuto comportare il rigetto della domanda attorea, quantomeno per il mancato raggiungimento della prova dei vizi, di cui era onerata L'appellante ha poi contestato l'utilizzo del rapporto di prova di Pont Lab da CP_1
parte del Tribunale, che ne ha valorizzato gli esiti come fosse una perizia imparziale, sebbene si trattasse di un documento non creatosi nel contraddittorio ma proveniente dalla controparte e a lei favorevole. al riguardo ha sostenuto che non vi è nessuna prova che i cielini oggetto Pt_1 dell'analisi di laboratorio provenissero dalla commessa FB277 e, ad ogni modo, la controparte avrebbe dovuto instaurare un procedimento per ATP, unico strumento idoneo a garantire il contraddittorio in una fase ante causam.
Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Non vi è invero alcuna prova certa del fatto che il vizio imputato a da abbia Pt_1 CP_1
effettivamente avuto origine da una errata stuccatura del foro operata da e non invece, come Pt_1 sostenuto da quest'ultima, da un errato montaggio dei cielini mediante il sistema dei fit lock e, dunque, a causa di un eccessivo avvitamento delle quattro viti di fissaggio del fit lock al pannello compensato sottostante.
In mancanza di un ATP o di una CTU sono plausibili entrambe le opposte ricostruzioni;
i testimoni, seppure esperti del settore, hanno fornito descrizioni del tutto contrastanti dei vizi riscontrati sui cielini, individuando la zona danneggiata alternativamente nell'area poi stuccata ove risiedevano le viti di premontaggio, ovvero in corrispondenza della sede delle quattro viti di ancoraggio del fit
Test lock. Si è già evidenziato, infatti, come i testi e abbiano corroborato la tesi Tes_1 Tes_3 dell'appellata secondo cui i difetti dei cielini sarebbero riconducibili ad un inadempimento di nella fase della stuccatura e verniciatura, tuttavia i restanti testimoni, e Pt_1 Pt_1 Tes_4
, hanno tutti sostenuto la tesi diametralmente opposta, in base alla quale la posizione dei Tes_5
vizi permetterebbe di inferire che fossero frutto di un erroneo montaggio e, dunque, di un errore nella fase successiva alla verniciatura, non di spettanza della Pt_1
Si veda ad esempio la dichiarazione di , operaio della “Ricordo che quando Testimone_9 Pt_1
i cielini vennero rimandati indietro andai a vedere in magazzino come erano perché avevo fatto io il lavoro, impegnativo perché diversi erano pannelli grandi ed era venuto bene, girandoli ho verificato che gli avvallamenti erano in corrispondenza dei fitlock come se il fitlock avesse tirato troppo il pannello perché avvitate troppo le viti di fissaggio del fitlock”; “Non c'erano quattro piccoli avvallamenti in corrispondenza delle viti del fitlock ma un unico grande avvallamento causato dal tiraggio del fitlock che se viene avvitato troppo stretto può succedere che avvalli il legno e la verniciatura gli va dietro”. Tale ricostruzione veniva sostanzialmente confermata dai testi e , quest'ultimo in particolare aveva sostenuto che Testimone_6 Testimone_10
“Erano cielini grossi, se ricordo uno era circa la metà della scrivania qui in udienza circa 1,50 x
0.90, l'avvallamento era in vari punti di questo cielino dove erano stati fissati i fitlock erano grandi circa quanto il perimetro del fitlock”.
Va aggiunto che nell'immediatezza della scoperta dei difetti non fu eseguito alcun accertamento nel contraddittorio delle parti. A tal proposito nei propri atti difensivi l'appellata si riferisce più volte ad un incontro a cui avrebbe partecipato anche un rappresentante della (nello specifico, Pt_1 [...]
, ma non è chiaro quando questo incontro avvenne (il capitolo di prova n. 20 non ne Pt_3
specifica la data, limitandosi a definirlo un incontro precedente a quello fissato per l'08.01.2020), né soprattutto che cosa emerse di oggettivo da tale incontro, perché nell'occasione non fu stilato dalle parti alcun verbale congiunto.
Quanto al test commissionato da UT EN alla Pont Lab, trattasi di un'analisi eseguita in sede stragiudiziale e non nel processo in contraddittorio con i risultati della stessa, dunque, non Pt_1 possono essere a quest'ultima opposti. Inoltre, lo stesso report di Pont Lab contiene alcune contraddizioni interne, dal momento che nella prima parte si descrive il vizio del cielino come un avvallamento in corrispondenza della stuccatura per poi, in termini totalmente difformi dalle premesse, concludere dichiarando che è stato accertato un rigonfiamento della vernice in corrispondenza dei fori delle viti, vizio quest'ultimo totalmente diverso (per non dire opposto) rispetto all'avvallamento del cielino. Secondo il rapporto infatti il difetto accertato “appare come un lieve rilievo rispetto alla superficie circostante”, in quanto la mancanza del primo strato di vernice sul riempitivo utilizzato per chiudere il foro aveva creato un cedimento degli ulteriori strati di vernice verso l'esterno (e non verso l'interno come avverrebbe in caso di avvallamento) “a causa delle pressioni interne generate da probabili residui di umidità e/o contaminanti”.
Stando al rapporto di prova di Pont Lab, inoltre, emergerebbe addirittura che delle tre verniciature realizzate sul cielino (A, B e C) la prima sarebbe stata eseguita prima ancora del premontaggio poiché lo strato più interno di vernice non era presente sullo stucco riempitivo dei fori lasciati dalle viti apposte in fase di premontaggio dei cielini. Si legge, infatti, a pagina 5 del rapporto di prova
(doc. 5) “Lo strato interno della vernice, 'A', risulta interrotto in corrispondenza del foro, come se il prigioniero (ndr. la vite) fosse stato avvitato sul pannello di compensato già verniciato con questo primo prodotto. Una volta rimossa la vite e chiuso il foro, il riempitivo è stato spianato, infatti il suo profilo risulta al di sotto dello strato 'A' ma non più ricoperto da quest'ultimo, poiché probabilmente è stato poi applicato direttamente sullo stucco lo strato intermedio di vernice, 'B', e lo strato esterno, 'C'”. Appare evidente come questa ricostruzione sia diametralmente opposta rispetto al normale modus operandi descritto dalla sentenza di primo grado che prevede che la prima verniciatura sia fatta sul cielino grezzo e già premontato, cioè già recante i fori di passaggio delle viti, modus operandi quest'ultimo non contestato né dall'appellante né dall'appellata, cosicché il complessivo quadro probatorio invece che essere chiarito dal rapporto di prova risulta ancora più confuso.
Tra l'altro, se è vero che la denuncia dei vizi può dirsi tempestiva anche sulla scorta della Test testimonianza è anche vero che questo teste ha confermato che la presenza del vizio era emersa solo in fase di montaggio definitivo mediante fit lock e che questa operazione l'aveva eseguita lui stesso. A tal proposito ha, infatti, affermato “il difetto è emerso dopo, cioè le avvallature non sono state immediatamente visibili, altrimenti non avrei montato i pannelli”. Se ciò è vero, allora tale testimonianza proviene da un soggetto che potrebbe essere stato addirittura l'autore dell'asserito vizio, nell'ipotesi in cui il lamentato avvallamento del cielino fosse davvero conseguito all'erroneo fissaggio delle viti del fit lock come sostenuto da Sul punto anche il teste ha Pt_1 Tes_1
confermato che i difetti dei cielini erano emersi dopo il montaggio sull'imbarcazione (si veda la risposta al capitolo di prova n. 32 di “UT EN ha contestato i vizi sui cielini prima CP_1
della fine della commessa FB277 che è finita il 15.07.2020, mentre i cielini sono stati contestati subito dopo l'installazione a bordo”).
Inoltre, se è vero che la scoperta dei vizi è avvenuta nell'agosto del 2019, la riverniciatura dei cielini per cui ha chiesto il compenso con il decreto ingiuntivo non può avere nulla a che Pt_1
fare con questi vizi, perché effettuata in precedenza, visto che le fatture emesse per quelle lavorazioni risalgono a giugno e a luglio dello stesso anno. In sostanza la tesi dell'opponente secondo cui, una volta girata a la email di UT EN di agosto, indicativa della Pt_1
scoperta dei vizi, avrebbe provveduto a riverniciare i cielini, con ciò riconoscendo per fatti Pt_1
concludenti la sussistenza dei difetti, si scontra con il fatto che questa verniciatura oggetto delle Co fatture azionate in via monitoria era stata già effettuata prima della denuncia dei vizi da a
Pt_1
Quindi la data delle fatture azionate mediante decreto ingiuntivo (28.06.2019 e 31.07.2019) e soprattutto la loro causale (“interventi di verniciatura realizzati in riferimento alla riparazione dei soffitti” per la 250/2019 e “lavori di verniciatura effettuati in riferimento ai soffitti modificati” per la 270/2019), rappresentano un indizio pregnante a fondamento della tesi di secondo cui la Pt_1
prestazione di verniciatura dei cielini per cui è stato chiesto il decreto ingiuntivo costituiva una obbligazione nuova e distinta rispetto a quella oggetto dell'originario contratto di appalto. La prestazione originaria, infatti, era stata certamente eseguita in precedenza, dal momento che i cielini
Co erano stati riconsegnati verniciati da a ad aprile, come risulta dal DDT di cui al doc. 2, e Pt_1 non era quindi stata eseguita per porre rimedio a vizi della prima verniciatura già esistenti al momento della riconsegna dei cielini (appunto perché al momento della riconsegna il 12.04.2019, non risulta alcuna contestazione di a . CP_1 Pt_1
Ad ulteriore sostegno di quanto fin qui descritto, va richiamato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riparto dell'onere probatorio nei contratti di appalto, anche recentemente ribadito, secondo il quale “in tema di garanzia per difformità
e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013; e da ultimo Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 7267 del 13/03/2023). Nel caso di specie è pacifico che le lavorazioni di verniciatura effettuate da erano state sottoposte ad una prima verifica di adeguatezza, la Pt_1
Test quale aveva avuto esito positivo;
a tal riguardo si veda ancora la testimonianza di il quale dichiara che mai avrebbe fissato i cielini al soffitto dello yacht se non fossero risultati verniciati a regola d'arte al momento del montaggio, e la email di EN del 17.07.2019 nella quale si legge
“questa mattina è stata svolta la verifica di quanto in oggetto (ndr. “FB277 cielini SD”) con questo risultato: finitura cielini conforme (nessuna difettologia, buono gloss e orange peel)”. L'opera, dunque, risultava accettata da per fatti concludenti, di talché ci troviamo indubitabilmente CP_1
nella seconda ipotesi prevista dalla giurisprudenza, ricorrendo la quale grava sul committente l'onere di provare la sussistenza dei vizi lamentati.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo non doveva essere revocato, in mancanza di prova certa di un inadempimento contrattuale da parte di considerato che Pt_1 spettava alla committente dimostrare la sussistenza dei vizi dell'opera appaltata e questa CP_1
prova non è stata fornita.
Ciò posto, tuttavia, come precisato nell'ordinanza recante la proposta conciliativa non accettata da il decreto ingiuntivo una volta revocato, sebbene erroneamente, non è più passibile di CP_1
conferma, essendo non predicabile la sua riviviscenza (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017,Rv. 645366 - 01). Ne consegue il necessario accoglimento della richiesta dell'appellante di condannare Pt_1 [...]
al pagamento della medesima somma portata dal decreto ingiuntivo (doc. 6) poiché, CP_1 contrariamente a quanto argomentato dall'appellata nelle proprie memorie conclusionali, la predetta domanda di accertamento del credito avanzata da non è affatto inammissibile ai sensi Pt_1 dell'art. 345 c.p.c. Non si tratta, infatti, di una domanda nuova proposta solo con le note scritte depositate per l'udienza successiva alla proposta conciliativa: se è vero che in queste note al punto n. 1 delle conclusioni, dopo aver chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto, l'appellante ha inserito il passaggio “o, in subordine, confermare la domanda proposta con il decreto ingiuntivo opposto n. 139/2021 (R.G. 4574/2020) emesso dal Tribunale di Pisa”, è anche vero che la richiesta di confermare il decreto ingiuntivo opposto, già presente nell'atto di appello, è giuridicamente equipollente alla richiesta di condanna di controparte a pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo stesso. Tale equipollenza delle richieste è desumibile dalla natura stessa del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (si cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14486 del 28/05/2019).
Ciò posto va condannata a pagare a la somma di € 10.207,34 a titolo di CP_1 Pt_1
pagamento delle fatture n. 250/2019 e n. 270/2019 e sulla somma sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
8. Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui ha riconosciuto in capo a il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali CP_1 asseritamente conseguenti ai vizi riscontrati sui cielini e quantificati nella somma di € 12.500,00, importo oggetto del contro credito nei confronti di EN e di cui viene predicata la compensazione.
Anche questo motivo è fondato e merita accoglimento.
In primo luogo il fatto stesso che non sia stato accertato alcun inadempimento contrattuale di fa seriamente dubitare che possa invocare alcun risarcimento del danno. Pt_1 CP_1
In ogni caso si osserva quanto segue: risulta provato che la ditta ha ricevuto l'incarico della Pt_1
nuova verniciatura dei cielini direttamente dalla committente principale UT EN, come si desume dalla email del 16.12.2019 (doc. 5), inviata a da EN. Dal documento emerge CP_1
l'affidamento da parte di EN dei lavori di ripristino dei cielini a ditte terze con una spesa di € Co 12.500, che EN intendeva addebitare a , e dal successivo scambio di email (doc. 8) si evince che questi terzi altri non erano che la stessa ditta LL & C. s.r.l., odierna appellante.
Ambedue le parti in causa concordano sul fatto che questa ulteriore prestazione di riverniciatura sia stata eseguita da su ordine diretto di UT EN e che quest'ultima abbia pagato il Pt_1 relativo prezzo dell'appalto a per la somma di € 12.500 (doc. 3). L'appellante, tuttavia, ha Pt_1
contestato che questa voce di spesa possa configurare un danno per in mancanza di CP_1 qualsivoglia elemento probatorio che induca a ritenere che l'appellata abbia effettivamente compensato la somma di € 12.500 richiestale da EN con un proprio credito verso quest'ultima.
In effetti non c'è alcuna prova documentale di questa avvenuta compensazione, quale poteva essere Co uno scambio di email tra EN e riguardante un accordo sull'estinzione per compensazione dei reciproci debiti oppure, ancor meglio, l'estratto delle scritture contabili delle due società, dal cui confronto desumere l'operazione.
Tale insufficienza probatoria risulta ancor più grave poiché, a monte, neppure vi è stata dimostrazione dell'esistenza del presunto controcredito di pari importo vantato da verso CP_1 la committente, asseritamente portato in compensazione. L'unico documento prodotto a tal Co proposito da , infatti, risulta essere il doc. 18, ossia un preventivo di € 12.300 datato 14.08.2019 con causale “montaggio polionda per copertura struttura celini su ponti esterni Main deck, Upper deck, Sun Deck, Top Deck”. Tale atto nulla dimostra circa l'ipotizzata compensazione, non potendo assumere neppure la seppur esigua valenza probatoria di una fattura, la quale costituirebbe
Co comunque un documento di provenienza unilaterale della parte interessata che, al massimo, potrebbe provare l'esistenza del credito ivi rappresentato nei confronti dell'imprenditore cui è diretta (in questo caso UT EN), ai sensi dell'art. 634 comma secondo c.p.c., e non certo nei confronti di imprenditore sì, ma terzo rispetto alla fattura (che comunque non è stata Pt_1
Co prodotta, avendo appunto depositato soltanto un preventivo). Alla luce di questi motivi ed in riforma dell'impugnata sentenza va, pertanto, respinta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da stante il difetto di prova del danno lamentato. CP_1
9. Fin dall'atto di citazione in appello, ha concluso chiedendo la ripetizione di quanto Pt_1
Co versato a in virtù della sentenza di primo grado. È ormai pacifico in giurisprudenza che “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione…” (cfr. da ultimo
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24896 del 21/08/2023). Nel caso di specie sebbene parte appellante nulla abbia prodotto a dimostrazione del quantum corrisposto all'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, è anche vero che parte appellata nulla ha eccepito o contestato rispetto alla domanda restitutoria;
mancando quindi la specifica contestazione dell'avvenuto pagamento, esso deve considerarsi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente condanna di alla CP_1
restituzione di quanto versato da in forza della sentenza riformata. Pt_1
10. Infine, il terzo motivo di appello, che investiva la liquidazione delle spese processuali, risulta assorbito dalla nuova liquidazione delle stesse, che si va di seguito ad effettuare in base all'esito complessivo della lite. È ben noto, infatti, che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado comporta di ufficio una rivalutazione della decisione sulle spese anche in relazione al primo giudizio, alla luce di una valutazione complessiva della vertenza: "In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso" (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
11491 del 16/05/2006, Rv. 590957 01; conforme Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008,
Rv. 603368 - 01).
Nel caso di specie, l'appellante è risultata parte totalmente vittoriosa della lite, vedendosi riconosciuto il credito azionato con ricorso monitorio ed essendo stata rigettata la domanda risarcitoria della controparte, di talché le spese di lite vanno poste integralmente a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. CP_1
55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, considerando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000 (in base al decisum) e, quanto al grado di appello, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
Nulla invece si provvede sulle spese di lite sostenute da per il decreto ingiuntivo Pt_1 erroneamente revocato dal primo giudice, in quanto l'appellante non ha espressamente richiesto il rimborso anche di queste specifiche spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, così dispone:
1) ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna Controparte_1
a corrispondere a la somma di € 10.207,34, oltre interessi legali dalla
[...] Parte_1
sentenza al saldo;
2) Condanna a restituire a quanto Controparte_1 Parte_1 versato da quest'ultima in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano per il primo grado nella somma di € 5.077,00 e per l'appello nella somma di € 3.966,00, oltre in entrambi i casi al 15% a titolo di spese forfettarie, oltre IVA e
CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.2.25
Il Presidente Estensore
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.