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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1388/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv.to RICCHIUTI MATTEO C.F._3
e dall'avv.to FLORA SANTORO, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BAGNASCO FERNANDO giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 28/09/2022 Parte_1 [...]
, nella qualità di eredi, Parte_4 Parte_3 rispettivamente moglie e figli, del sig. nato a [...] Persona_1
(SA) il 16/02/1948 e deceduto a Salento (SA) il 03/06/2022, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedevano che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1) previo rinnovo della CTU per i motivi innanzi riferiti voglia nominare un nuovo consulente autorizzandolo ad effettuare l'accertamento del requisito sanitario legittimante la pretesa del de cuius all'indennità di accompagnamento sugli atti di causa e all'esito: riconoscere le condizioni sanitarie legittimanti il beneficio richiesto e quindi il diritto degli eredi del sig. a Persona_1 percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda
(31/08/2021) e fino alla data del decesso avvenuto in data 03/06/2022;
2) subordinatamente, previa chiamata a chiarimenti del CTU Dr. sulla Per_2 scorta dei rilievi innanzi esplicitati, riconoscere in favore del de cuius le condizioni sanitarie legittimanti il beneficio richiesto e quindi il diritto degli eredi del sig. a percepire l'indennità di accompagnamento dalla Persona_1
data della domanda (31/08/2021) e fino alla data del decesso avvenuto in data
03/06/2022;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto l'integrazione della perizia depositata dal CTU (dott. ) Persona_3 nell'ambito del procedimento di ATP, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data
15.4.2024, che il de cuius era affetto dalle seguenti patologie: “Linfoma non
Hodgkin follicolare stadio IV A. Obesità lieve. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Aterosclerosi carotidea. Ipertensione arteriosa Miocardiopatia ischemica con fibrillazione atriale in terapia con tao con scompenso cardiaco.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico rendeva il de cuius “ Pt_5 con necessità di assistenza continua ai sensi della legge 18/80 e 508/88, nonché portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento, alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale, anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto.
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza sin dalla domanda amministrativa del requisito sanitario in capo al de cuius per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese legali seguono la soccombenza e vengono posti a carico dell' , CP_1 atteso che il requisito sanitario era sussistente sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa da parte del de cuius, con refusione in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Anche le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
e nei Parte_1 Parte_4 Parte_3 confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie il ricorso e per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nato a [...] Persona_1
(SA) il 16/02/1948 e deceduto a Salento (SA) il 03/06/2022, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 L.104/1992;
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate per CP_1 entrambe le fasi in euro 1.200,00;
3) pone le spese relative alla CTU nella presente fase e di ATP a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 01/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1388/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv.to RICCHIUTI MATTEO C.F._3
e dall'avv.to FLORA SANTORO, giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BAGNASCO FERNANDO giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 28/09/2022 Parte_1 [...]
, nella qualità di eredi, Parte_4 Parte_3 rispettivamente moglie e figli, del sig. nato a [...] Persona_1
(SA) il 16/02/1948 e deceduto a Salento (SA) il 03/06/2022, dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedevano che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
“1) previo rinnovo della CTU per i motivi innanzi riferiti voglia nominare un nuovo consulente autorizzandolo ad effettuare l'accertamento del requisito sanitario legittimante la pretesa del de cuius all'indennità di accompagnamento sugli atti di causa e all'esito: riconoscere le condizioni sanitarie legittimanti il beneficio richiesto e quindi il diritto degli eredi del sig. a Persona_1 percepire l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda
(31/08/2021) e fino alla data del decesso avvenuto in data 03/06/2022;
2) subordinatamente, previa chiamata a chiarimenti del CTU Dr. sulla Per_2 scorta dei rilievi innanzi esplicitati, riconoscere in favore del de cuius le condizioni sanitarie legittimanti il beneficio richiesto e quindi il diritto degli eredi del sig. a percepire l'indennità di accompagnamento dalla Persona_1
data della domanda (31/08/2021) e fino alla data del decesso avvenuto in data
03/06/2022;”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto l'integrazione della perizia depositata dal CTU (dott. ) Persona_3 nell'ambito del procedimento di ATP, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'integrazione depositata in data
15.4.2024, che il de cuius era affetto dalle seguenti patologie: “Linfoma non
Hodgkin follicolare stadio IV A. Obesità lieve. Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Aterosclerosi carotidea. Ipertensione arteriosa Miocardiopatia ischemica con fibrillazione atriale in terapia con tao con scompenso cardiaco.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico rendeva il de cuius “ Pt_5 con necessità di assistenza continua ai sensi della legge 18/80 e 508/88, nonché portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa.”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento, alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_2 origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale, anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto.
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza sin dalla domanda amministrativa del requisito sanitario in capo al de cuius per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese legali seguono la soccombenza e vengono posti a carico dell' , CP_1 atteso che il requisito sanitario era sussistente sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa da parte del de cuius, con refusione in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Anche le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
e nei Parte_1 Parte_4 Parte_3 confronti dell' , così provvede: Controparte_2
1) accoglie il ricorso e per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nato a [...] Persona_1
(SA) il 16/02/1948 e deceduto a Salento (SA) il 03/06/2022, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 L.104/1992;
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate per CP_1 entrambe le fasi in euro 1.200,00;
3) pone le spese relative alla CTU nella presente fase e di ATP a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_3
Pag. 3 di 4 Vallo della Lucania, così deciso il 01/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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