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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1438/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ANNA MARIA RANUCCI RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
ON (VT) con l'avv. ALESSIA VITALI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale e, al Parte_1 passaggio in giudicato di tale decisione, emettere una dichiarazione di divorzio, in relazione al matrimonio contratto con in Montefiascone in data Controparte_1
08/08/1992 (atto n. 33, parte 2, Serie A, Anno 1992), svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni di merito rispetto alle quali avanzava specifiche richieste. Costituendosi in giudizio parte resistente nulla eccependo in ordine alla richiesta di separazione divorzio, si opponeva alle ulteriori avverse richieste. Nel corso della prima udienza di comparizione le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo del seguente tenore:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: 1) Dichiarare con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, stabilendo che il Sig. a Parte_1 far data dall'emissione della sentenza che dichiara la separazione personale dei coniugi, corrisponderà alla Sig. la somma mensile di € 170,00, rivalutabile secondo gli indici CP_1
ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento. 2) Nulla è dovuto per il figlio economicamente autosufficiente. Per_1
3) Spese di lite interamente compensate e rinuncia all'impugnazione.
4) Fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra e , atto celebrato in Montefiascone Parte_1 Controparte_1 in data 08/08/1992 (atto n. 33, parte 2, Serie A, Anno 1992); 2) ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montefiascone per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
3) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
4) Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1438/2025
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza di divorzio, dovendo il procedimento procedere per le determinazioni sulla domanda di divorzio;
P.Q.M.
fissa l' udienza del 30.09.2026 ore 9,30 davanti al dr. Eugenio M. Turco . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 26.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al RG N. 583/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata a [...] il [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. ANNA MARIA RANUCCI RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
ON (VT) con l'avv. ALESSIA VITALI RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale e, al Parte_1 passaggio in giudicato di tale decisione, emettere una dichiarazione di divorzio, in relazione al matrimonio contratto con in Montefiascone in data Controparte_1
08/08/1992 (atto n. 33, parte 2, Serie A, Anno 1992), svolgendo, in ricorso, ulteriori deduzioni di merito rispetto alle quali avanzava specifiche richieste. Costituendosi in giudizio parte resistente nulla eccependo in ordine alla richiesta di separazione divorzio, si opponeva alle ulteriori avverse richieste. Nel corso della prima udienza di comparizione le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo del seguente tenore:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: 1) Dichiarare con sentenza parziale la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, stabilendo che il Sig. a Parte_1 far data dall'emissione della sentenza che dichiara la separazione personale dei coniugi, corrisponderà alla Sig. la somma mensile di € 170,00, rivalutabile secondo gli indici CP_1
ISTAT, a titolo di contributo per il suo mantenimento. 2) Nulla è dovuto per il figlio economicamente autosufficiente. Per_1
3) Spese di lite interamente compensate e rinuncia all'impugnazione.
4) Fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili di matrimonio.
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando così provvede: 1) omologa l'accordo di separazione personale in relazione al matrimonio contratto tra e , atto celebrato in Montefiascone Parte_1 Controparte_1 in data 08/08/1992 (atto n. 33, parte 2, Serie A, Anno 1992); 2) ordinando che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Montefiascone per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
2) rimette la causa sul ruolo istruttorio per l'ulteriore prosieguo come da separata ordinanza;
3) ordina che copia della sentenza sia allegata agli atti del fascicolo.
4) Spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio del 26.11.2025
IL PRESIDENTE est. Eugenio Maria Turco
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE RG N. 1438/2025
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza di divorzio, dovendo il procedimento procedere per le determinazioni sulla domanda di divorzio;
P.Q.M.
fissa l' udienza del 30.09.2026 ore 9,30 davanti al dr. Eugenio M. Turco . Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 26.11.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco