Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 3Articolo 5
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20 febbraio 1963
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15 maggio 2005
Art. 4. Elezione dei Consigli dell'Ordine ((L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni))
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione e' stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
L'assemblea e' valida in prima convocazione quando intervenga almeno la meta' degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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