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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5422/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Menotti Rossetti, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 18/3/2025 per l'udienza del 20/3/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 26/1/2008 a Terrasini (PA), hanno dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 4447/2023 dell'11-12/10/2023, non si sono più riconciliati, ed hanno chiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni
1 tra di essi concordate.
All'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 26/1/2008 a Terrasini (PA);
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con sentenza n. 4447/2023 dell'11-
12/10/2023, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, in questa sede integralmente riportate:
“Sull'affidamento congiunto del figlio minore.
Il figlio che a novembre compirà il diciassettesimo anno di età, vive con la madre ma, non si Per_1 sono mai creati problemi in riferimento alle frequentazioni dello stesso con il padre che, al momento
è ospitato presso un appartamento di un proprio parente, in attesa di trovare un immobile da condurre in locazione.
Detto ciò, occorre in ogni caso regolamentare il regime di affido congiunto per il futuro, onde evitare problemi al momento non esistenti.
Le parti convengono dunque di affidare il figlio, congiuntamente, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso, presso il domicilio materno.
Il figlio minore potrà stare con il padre quando lo desidera e concordandolo con lo stesso, in qualsiasi giorno e ciò, tenendo conto degli impegni scolastici e sociali del ragazzo, in ogni caso, il minore starà con il padre almeno 3 (tre) pomeriggi a settimana e alternando i fine settimana con la madre.
Durante le vacanze natalizie il Padre, terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio potrà trascorrere con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del
2 compleanno del minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
Resta inteso inoltre che, qualunque decisione straordinaria che riguarda il figlio dovrà essere presa di comune accordo tra i coniugi, nel rispetto delle attitudini dello stesso.
Sull'assegnazione della casa coniugale.
La casa coniugale è condotta in locazione ed al momento è abitata dalla sig.ra e dal figlio CP_1
Per_1
Il Sig. si è già trasferito in altro appartamento ed ivi, ospitato da un proprio parente, in attesa Pt_1 di trovare un piccolo immobile da condurre per proprio conto in locazione.
Sul mantenimento dei figli e del coniuge.
Il sig. dichiarato invalido civile ed inabile al lavoro, (cfr. allegato 3) deambula a fatica con Pt_1
l'ausilio di un bastone e percepisce un reddito mensile pari a € 1.227,34, di cui € 527,00 per l'indennità di accompagnamento e la residua somma a titolo di pensione sociale (cfr estratto conto
– cert. pensione all. 4).
I coniugi hanno concordato che il Sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 8 di ogni Pt_1 CP_1 mese, la complessiva somma pari a € 200,00, come contributo al mantenimento per il figlio Per_1
Entrambi i ricorrenti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento proprio.
In relazione alla sorte degli acquisti comuni effettuati in costanza di matrimonio, i ricorrenti dichiarano, di aver provveduto alla divisione, di comune accordo, senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Sull'assegno per il nucleo familiare (ANF).
Inoltre, per l'assegno unico, pari a circa 90,00 € mensili, le parti hanno stabilito, che le somme corrisposte a tale titolo saranno riscosse interamente dalla sig.ra CP_1
Sulle spese straordinarie.
Le spese straordinarie, mediche, nonché ogni altra spesa, sempre di carattere straordinario e non voluttuario, che i coniugi di comune accordo reputeranno necessarie in favore del figlio, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, che verrà rimborsata al coniuge che l'ha eventualmente anticipata – se spesa urgente – entro il mese successivo all'avvenuto acquisto e/o esborso.
Per spese straordinarie si intendono: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
3 Sul permesso di espatrio per il figlio minore.
I coniugi si concedono reciproco permesso di espatrio sin da subito.
Per quanto riguarda il figlio minore, resta escluso categoricamente la possibilità di portare fuori dall'Italia lo stesso senza il previo ed esplicito consenso dei genitori sia per vacanza che per trasferimenti lavorativi”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 471 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
26/1/2008 a Terrasini (PA) da , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato Controparte_1
civile del predetto Comune dell'anno 2008 al n. 1, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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