TRIB
Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2024, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 3082/2019
R.G..L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , n.q. eredi di
[...] Parte_4 Per_1
, rappresentati e difesi dall' avv. ONORATO MARCO e
[...]
dall'avv. FARACI SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via Mario Vaccaro 17 Palermo
- ricorrenti -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. CACIOPPO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell' in Palermo Viale del Fante n. 58/D CP_2
- convenuto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20.03.2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti, in qualità di CP_1
eredi di , in relazione alle malattie professionali Persona_1 denunciate il 23.07.2018, la rendita in ragione del 38% di i.p.p. dalla data di presentazione della denuncia di malattia al decesso (1.10.2019), oltre interessi come per legge, dichiarando che le malattie professionali come sopra accertate sono state causa del decesso di . Persona_1
Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 5.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ONORATO MARCO e dell'avv. FARACI
SILVIA, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1
separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.03.2019 il dante causa dell'attuale parte ricorrente, poiché l'Istituto non aveva riconosciuto l'indennizzabilità dei postumi derivati a parte ricorrente dalle malattie professionali denunciate il
23.07.2018 (placche pleuriche bilaterali, k al rene, strie fibroticho- disventilatorie, noduli calcifici, accentuazione del disegno bronco vascolare su uno sfondo di iperdiafania, pachipleurite calcifica), attribuendovi solo la percentuale del 5% di i.p.p., inferiore a quella minima per il riconoscimento della prestazione, conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi CP_1
che la percentuale di i.p.p. derivata dalle malattie professionali denunciate era superiore a quella riconosciuta e condannarsi l' a corrispondere CP_2
in proprio favore la rendita o l'indennizzo per l'inabilità accertata tramite
C.T.U..
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto, contestando la presenza di postumi indennizzabili della malattia professionale accertata.
Nelle more del giudizio, decedeva l'originario ricorrente e si costituivano i suoi eredi, insistendo nelle domande proposte e chiedendo altresì accertarsi che le tecnopatie denunciate avevano condotto a morte il proprio congiunto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica, che doveva essere rinnovata, non essendo più possibile chiedere chiarimenti al primo consulente, nelle more trasferitosi in altra sede e rinunciante all'incarico.
Il primo CTU nominato accertava la presenza di postumi permanenti delle patologie derivanti dall'esposizione ad amianto, che quantificava prima nella misura del 5% e poi – a seguito di successive richieste di chiarimenti - in quella del 12%; accertava altresì la sussistenza di un nesso di concausalità fra l'insorgenza del K renale e l'esposizione a cadmio dei lavoratori dei cantieri navali, come il dante causa dei ricorrenti, senza tuttavia quantificare la relativa percentuale di i.p.p..
Il secondo CTU, nominato a tal fine, nonché con la finalità di accertare il nesso di causalità fra le tecnopatie denunciate e il decesso del D'ASTA, concludeva: “che sono verificabili le condizioni sanitarie che permettono il riconoscimento delle prestazioni richieste essendo ricollegabili all'esposizione lavorativa ad amianto e cadmio.
L'esposizione al cadmio può essere riconosciuta causa dell'insorgenza dei tumori renali che hanno prodotto una percentuale di i.p.p. del 30 (trenta)%; mentre l'esposizione alle fibre di amianto è responsabile delle alterazioni anatomiche pleuriche che hanno dato una
i.p.p. del 5(cinque)%.
La decorrenza del diritto al riconoscimento della prestazione richiesta, per quanto concerne la patologia neoplastica renale, coincide con la data della diagnosi del primo tumore renale (dicembre 2004).
La menomazione da amianto è già stata riconosciuta come malattia professionale, in sede amministrativa, con decorrenza del diritto dall'ottobre 2018.”.
Non concludeva in merito al nesso di causalità fra le patologie e il decesso, ma riguardo a esso, nel corpo della relazione, affermava:
“Determinare una relazione certa tra i due tumori renali (2004 e 2013) con l'effetto cancerogeno del cadmio è impossibile, come per qualsiasi tumore in relazione a qualsiasi sostanza cancerogena. L'esposizione ad un cancerogeno non prevede l'automatica insorgenza di malattia, dipendendo, quest'ultima, dalla concorrenza di fattori multipli come la predisposizione genetica, le caratteristiche fisiologiche e i fattori ambientali.
Appare, comunque, suggestiva per la conferma di una correlazione positiva tra cancro del rene ed esposizione al cadmio, la condizione di un soggetto che in nove anni ha sviluppato un doppio tumore del rene, avendo lavorato come fabbro allestitore e quindi sicuramente esposto ai fumi di fusione dei metalli (riconosciuta come fonte di vapori di cadmio) per oltre trent'anni.
I fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori renali sono molteplici ed includono il fumo di sigaretta, l'ipertensione arteriosa, la predisposizione genetica, la familiarità
(forma ereditaria, molto rara, come la sindrome di , trasmessa con il gene Persona_2
VHL), l'obesità, i trattamenti dialitici di lunga durata e l'esposizione professionale a determinate sostanze, tra cui il cadmio, la fenacetina e trielina. (fonte
[...]
). Organizzazione_1
Da quanto sopra, prendendo in considerazione che il cadmio è classificato come cancerogeno (categoria 1) da IARC e in categoria 1B da EPA, che stessa nelle CP_1
sue tabelle di classificazione annovera il cadmio tra i cancerogeni, che seppur con evidenza limitata è riconosciuto probabile causa di tumori renali (IARC), si ritiene probabile la correlazione tra lo sviluppo dei due tumori renali e l'esposizione al cadmio.
Di contro non è rilevabile alcuna correlazione tra esposizione all'amianto e tumori renali.
La patologia renale trattata prima chirurgicamente (2004) e successivamente con terapia farmacologica (pazopanib) ha avuto un ottimo decorso, tenuto conto della prognosi quoad vitam superiore ai cinque anni e dei dati sanitari (referto oncologico, settembre
2018) di stabilizzazione di malattia che inducevano alla sospensione della terapia con pazopanib.
Non si dispone di dati diagnostici che possano definire il versamento pleurico saccato a sinistra.
La definizione del nesso di causalità tra le patologie che affliggevano il e il Per_1 decesso, sulla base dei dati sanitari disponibili, tenuto conto dell'inesattezza del certificato necroscopico che indica la presenza di un mesotelioma pleurico (non presente), non è agevole. I dati sanitari disponibili (verbale di Pronto Soccorso del 13/09/2019) indicavano la presenza di una insufficienza renale severa (creatinina
4.03) con associata grave anemizzazione (emoglobina 8.3, eritrociti
3.2) ed era inoltre presente una leucocitosi neurofila (17.80). Il paziente si dimetteva volontariamente ed il decesso avveniva l'01/10/2019.
Da quanto sopra si può concludere che:
-il fu era affetto da lesioni anatomiche della pleura riconducibili Persona_1
all'esposizione ad amianto, la cui incidenza funzionale respiratoria è indeterminabile per assoluta assenza di dati sanitari specifici. Condizione questa già riconosciuta, in via amministrativa, da e valutata con un danno biologico del 5%.; CP_1
-la molto verosimile esposizione al cadmio sia stata causa o concausa dello sviluppo delle due neoplasie a carico di entrambi i reni;
-non è definibile la patologia insorta a carico delle pleure (versamento e poi versamento saccato) per mancanza di dati diagnostici;
-non è possibile stabilire un nesso di causalità tra le patologie, di cui sopra, ed il decesso.”.
Osserva questa giudice che il certificato necroscopico del dante causa dei ricorrenti attribuisce il decesso ad arreso cardiocircolatorio conseguente a mesotelioma pleurico e versamento pleurico, venendo rilevata sul paziente al momento del decesso la presenza di piaghe da decubito.
Il CTU ha ritenuto erronea l'indicazione contenuta nel certificato relativa al mesotelioma pleurico, rilevando la presenza di versamento pleurico saccato e rilevando che era documentata in precedenza, nell'ultimo ricovero, un'insufficienza renale severa, con grave anemizzazione e leucocitosi neutrofila.
Orbene, se appare possibile un errore dei sanitari nella indicazione quale causa del decesso di mesotelioma pleurico, non in precedenza documentato, non può ignorarsi che i sanitari hanno certificato la presenza del versamento pleurico, ritenendolo causa del decesso, in quanto causato dal mesotelioma;
il versamento pleurico, tuttavia, – sulla scorta della letteratura scientifica – è un accumulo di liquido nella cavità pleurica, che può originare da numerosi disturbi, fra cui infezioni, tumori, traumi, insufficienza cardiaca, renale o epatica, coaguli di sangue nei vasi polmonari e da terapie farmacologiche.
Nel caso di specie, quindi, è possibile che il sanitario abbia errato nell'indicazione della patologia tumorale responsabile del versamento pleurico presente al momento del decesso e indicato come causa o concausa dell'arresto cardiocircolatorio, ma, sulla scorta dell'accertamento medico legale operato dal CTU, deve ritenersi che detto versamento si sia determinato, in conseguenza dei tumori renali e della grave insufficienza renale certificata nel recentissimo ricovero di settembre 2019, unitamente alla grave anemia e alla leucocitosi neutrofila, oltre che della patologia restrittiva da amianto ritenuta non grave dal consulente, ma comunque documentata dalla presenza delle placche pleuriche.
Atteso, quindi, che la patologia renale è stata ritenuta dal CTU tecnopatia, derivante in tutto o in parte dall'esposizione professionale a cadmio, mentre quella polmonare tecnopatia da esposizione ad amianto, se ne deve concludere per la sussistenza del nesso causale (o, che è lo stesso, concausale) fra il decesso e le tecnopatie accertate.
Del resto, il certificato necroscopico è un atto pubblico fidefacente e non è possibile disconoscerne la valenza, escludendo il nesso di causalità in esso accertato fra tecnopatia e decesso del D'ASTA, non potendo neppure escludersi la correttezza della diagnosi di mesotelioma effettuata dai sanitari al momento del decesso, pur in assenza di precedente documentazione.
Appare, del resto, altamente verosimile, sulla scorta dell'accertamento medico legale effettuato in atti, che il decesso del dante causa dei ricorrenti sia stato causato dal complesso delle patologie di origine professionale come sopra accertate e dalla loro evoluzione. L'esame delle consulenze medico-legali d'ufficio, in atti, la prima effettuata dal prof. (i.p.p. 12% per la sola patologia Persona_3
polmonare da esposizione ad amianto, quella del K renale da cadmio non quantificata) e la seconda dal dott. (i.p.p. 5% per la Persona_4
patologia polmonare da esposizione ad amianto e 30% per i K renali da esposizione a cadmio a carico di entrambi gli organi), porta, poi, a ritenere – operando una valutazione intermedia - che il dante causa di parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa, avesse un grado di menomazione complessiva pari a una percentuale di i.p.p. del 38%, in relazione alla quale l va condannato alla corresponsione di rendita ai suoi eredi con CP_2
decorrenza e interessi come per legge.
Va, inoltre, accertato che le tecnopatie come sopra accertate sono state causa del decesso del dante causa dei ricorrenti.
Le spese di lite, liquidate e distratte in parte dispositiva, vanno poste a carico dell' convenuto, come pure le spese per la consulenza CP_2
tecnica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 13/04/2024 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/03/2024
LA GIUDICE Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 3082/2019
R.G..L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , n.q. eredi di
[...] Parte_4 Per_1
, rappresentati e difesi dall' avv. ONORATO MARCO e
[...]
dall'avv. FARACI SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via Mario Vaccaro 17 Palermo
- ricorrenti -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. CACIOPPO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell' in Palermo Viale del Fante n. 58/D CP_2
- convenuto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20.03.2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, condanna l' a corrispondere ai ricorrenti, in qualità di CP_1
eredi di , in relazione alle malattie professionali Persona_1 denunciate il 23.07.2018, la rendita in ragione del 38% di i.p.p. dalla data di presentazione della denuncia di malattia al decesso (1.10.2019), oltre interessi come per legge, dichiarando che le malattie professionali come sopra accertate sono state causa del decesso di . Persona_1
Condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite, CP_1
che liquida in complessivi € 5.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ONORATO MARCO e dell'avv. FARACI
SILVIA, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate come da CP_1
separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.03.2019 il dante causa dell'attuale parte ricorrente, poiché l'Istituto non aveva riconosciuto l'indennizzabilità dei postumi derivati a parte ricorrente dalle malattie professionali denunciate il
23.07.2018 (placche pleuriche bilaterali, k al rene, strie fibroticho- disventilatorie, noduli calcifici, accentuazione del disegno bronco vascolare su uno sfondo di iperdiafania, pachipleurite calcifica), attribuendovi solo la percentuale del 5% di i.p.p., inferiore a quella minima per il riconoscimento della prestazione, conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi CP_1
che la percentuale di i.p.p. derivata dalle malattie professionali denunciate era superiore a quella riconosciuta e condannarsi l' a corrispondere CP_2
in proprio favore la rendita o l'indennizzo per l'inabilità accertata tramite
C.T.U..
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto, contestando la presenza di postumi indennizzabili della malattia professionale accertata.
Nelle more del giudizio, decedeva l'originario ricorrente e si costituivano i suoi eredi, insistendo nelle domande proposte e chiedendo altresì accertarsi che le tecnopatie denunciate avevano condotto a morte il proprio congiunto.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica, che doveva essere rinnovata, non essendo più possibile chiedere chiarimenti al primo consulente, nelle more trasferitosi in altra sede e rinunciante all'incarico.
Il primo CTU nominato accertava la presenza di postumi permanenti delle patologie derivanti dall'esposizione ad amianto, che quantificava prima nella misura del 5% e poi – a seguito di successive richieste di chiarimenti - in quella del 12%; accertava altresì la sussistenza di un nesso di concausalità fra l'insorgenza del K renale e l'esposizione a cadmio dei lavoratori dei cantieri navali, come il dante causa dei ricorrenti, senza tuttavia quantificare la relativa percentuale di i.p.p..
Il secondo CTU, nominato a tal fine, nonché con la finalità di accertare il nesso di causalità fra le tecnopatie denunciate e il decesso del D'ASTA, concludeva: “che sono verificabili le condizioni sanitarie che permettono il riconoscimento delle prestazioni richieste essendo ricollegabili all'esposizione lavorativa ad amianto e cadmio.
L'esposizione al cadmio può essere riconosciuta causa dell'insorgenza dei tumori renali che hanno prodotto una percentuale di i.p.p. del 30 (trenta)%; mentre l'esposizione alle fibre di amianto è responsabile delle alterazioni anatomiche pleuriche che hanno dato una
i.p.p. del 5(cinque)%.
La decorrenza del diritto al riconoscimento della prestazione richiesta, per quanto concerne la patologia neoplastica renale, coincide con la data della diagnosi del primo tumore renale (dicembre 2004).
La menomazione da amianto è già stata riconosciuta come malattia professionale, in sede amministrativa, con decorrenza del diritto dall'ottobre 2018.”.
Non concludeva in merito al nesso di causalità fra le patologie e il decesso, ma riguardo a esso, nel corpo della relazione, affermava:
“Determinare una relazione certa tra i due tumori renali (2004 e 2013) con l'effetto cancerogeno del cadmio è impossibile, come per qualsiasi tumore in relazione a qualsiasi sostanza cancerogena. L'esposizione ad un cancerogeno non prevede l'automatica insorgenza di malattia, dipendendo, quest'ultima, dalla concorrenza di fattori multipli come la predisposizione genetica, le caratteristiche fisiologiche e i fattori ambientali.
Appare, comunque, suggestiva per la conferma di una correlazione positiva tra cancro del rene ed esposizione al cadmio, la condizione di un soggetto che in nove anni ha sviluppato un doppio tumore del rene, avendo lavorato come fabbro allestitore e quindi sicuramente esposto ai fumi di fusione dei metalli (riconosciuta come fonte di vapori di cadmio) per oltre trent'anni.
I fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori renali sono molteplici ed includono il fumo di sigaretta, l'ipertensione arteriosa, la predisposizione genetica, la familiarità
(forma ereditaria, molto rara, come la sindrome di , trasmessa con il gene Persona_2
VHL), l'obesità, i trattamenti dialitici di lunga durata e l'esposizione professionale a determinate sostanze, tra cui il cadmio, la fenacetina e trielina. (fonte
[...]
). Organizzazione_1
Da quanto sopra, prendendo in considerazione che il cadmio è classificato come cancerogeno (categoria 1) da IARC e in categoria 1B da EPA, che stessa nelle CP_1
sue tabelle di classificazione annovera il cadmio tra i cancerogeni, che seppur con evidenza limitata è riconosciuto probabile causa di tumori renali (IARC), si ritiene probabile la correlazione tra lo sviluppo dei due tumori renali e l'esposizione al cadmio.
Di contro non è rilevabile alcuna correlazione tra esposizione all'amianto e tumori renali.
La patologia renale trattata prima chirurgicamente (2004) e successivamente con terapia farmacologica (pazopanib) ha avuto un ottimo decorso, tenuto conto della prognosi quoad vitam superiore ai cinque anni e dei dati sanitari (referto oncologico, settembre
2018) di stabilizzazione di malattia che inducevano alla sospensione della terapia con pazopanib.
Non si dispone di dati diagnostici che possano definire il versamento pleurico saccato a sinistra.
La definizione del nesso di causalità tra le patologie che affliggevano il e il Per_1 decesso, sulla base dei dati sanitari disponibili, tenuto conto dell'inesattezza del certificato necroscopico che indica la presenza di un mesotelioma pleurico (non presente), non è agevole. I dati sanitari disponibili (verbale di Pronto Soccorso del 13/09/2019) indicavano la presenza di una insufficienza renale severa (creatinina
4.03) con associata grave anemizzazione (emoglobina 8.3, eritrociti
3.2) ed era inoltre presente una leucocitosi neurofila (17.80). Il paziente si dimetteva volontariamente ed il decesso avveniva l'01/10/2019.
Da quanto sopra si può concludere che:
-il fu era affetto da lesioni anatomiche della pleura riconducibili Persona_1
all'esposizione ad amianto, la cui incidenza funzionale respiratoria è indeterminabile per assoluta assenza di dati sanitari specifici. Condizione questa già riconosciuta, in via amministrativa, da e valutata con un danno biologico del 5%.; CP_1
-la molto verosimile esposizione al cadmio sia stata causa o concausa dello sviluppo delle due neoplasie a carico di entrambi i reni;
-non è definibile la patologia insorta a carico delle pleure (versamento e poi versamento saccato) per mancanza di dati diagnostici;
-non è possibile stabilire un nesso di causalità tra le patologie, di cui sopra, ed il decesso.”.
Osserva questa giudice che il certificato necroscopico del dante causa dei ricorrenti attribuisce il decesso ad arreso cardiocircolatorio conseguente a mesotelioma pleurico e versamento pleurico, venendo rilevata sul paziente al momento del decesso la presenza di piaghe da decubito.
Il CTU ha ritenuto erronea l'indicazione contenuta nel certificato relativa al mesotelioma pleurico, rilevando la presenza di versamento pleurico saccato e rilevando che era documentata in precedenza, nell'ultimo ricovero, un'insufficienza renale severa, con grave anemizzazione e leucocitosi neutrofila.
Orbene, se appare possibile un errore dei sanitari nella indicazione quale causa del decesso di mesotelioma pleurico, non in precedenza documentato, non può ignorarsi che i sanitari hanno certificato la presenza del versamento pleurico, ritenendolo causa del decesso, in quanto causato dal mesotelioma;
il versamento pleurico, tuttavia, – sulla scorta della letteratura scientifica – è un accumulo di liquido nella cavità pleurica, che può originare da numerosi disturbi, fra cui infezioni, tumori, traumi, insufficienza cardiaca, renale o epatica, coaguli di sangue nei vasi polmonari e da terapie farmacologiche.
Nel caso di specie, quindi, è possibile che il sanitario abbia errato nell'indicazione della patologia tumorale responsabile del versamento pleurico presente al momento del decesso e indicato come causa o concausa dell'arresto cardiocircolatorio, ma, sulla scorta dell'accertamento medico legale operato dal CTU, deve ritenersi che detto versamento si sia determinato, in conseguenza dei tumori renali e della grave insufficienza renale certificata nel recentissimo ricovero di settembre 2019, unitamente alla grave anemia e alla leucocitosi neutrofila, oltre che della patologia restrittiva da amianto ritenuta non grave dal consulente, ma comunque documentata dalla presenza delle placche pleuriche.
Atteso, quindi, che la patologia renale è stata ritenuta dal CTU tecnopatia, derivante in tutto o in parte dall'esposizione professionale a cadmio, mentre quella polmonare tecnopatia da esposizione ad amianto, se ne deve concludere per la sussistenza del nesso causale (o, che è lo stesso, concausale) fra il decesso e le tecnopatie accertate.
Del resto, il certificato necroscopico è un atto pubblico fidefacente e non è possibile disconoscerne la valenza, escludendo il nesso di causalità in esso accertato fra tecnopatia e decesso del D'ASTA, non potendo neppure escludersi la correttezza della diagnosi di mesotelioma effettuata dai sanitari al momento del decesso, pur in assenza di precedente documentazione.
Appare, del resto, altamente verosimile, sulla scorta dell'accertamento medico legale effettuato in atti, che il decesso del dante causa dei ricorrenti sia stato causato dal complesso delle patologie di origine professionale come sopra accertate e dalla loro evoluzione. L'esame delle consulenze medico-legali d'ufficio, in atti, la prima effettuata dal prof. (i.p.p. 12% per la sola patologia Persona_3
polmonare da esposizione ad amianto, quella del K renale da cadmio non quantificata) e la seconda dal dott. (i.p.p. 5% per la Persona_4
patologia polmonare da esposizione ad amianto e 30% per i K renali da esposizione a cadmio a carico di entrambi gli organi), porta, poi, a ritenere – operando una valutazione intermedia - che il dante causa di parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa, avesse un grado di menomazione complessiva pari a una percentuale di i.p.p. del 38%, in relazione alla quale l va condannato alla corresponsione di rendita ai suoi eredi con CP_2
decorrenza e interessi come per legge.
Va, inoltre, accertato che le tecnopatie come sopra accertate sono state causa del decesso del dante causa dei ricorrenti.
Le spese di lite, liquidate e distratte in parte dispositiva, vanno poste a carico dell' convenuto, come pure le spese per la consulenza CP_2
tecnica liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 13/04/2024 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 20/03/2024
LA GIUDICE Paola Marino