Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
Procedimento n. 1415/2024 R. V. G.
La Corte di Appello d Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel./est.
Esaminati gli atti;
viste le note ex art. 127-ter c.p.c., depositate dall'opponente; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27 marzo 2025, tenutasi con trattazione scritta;
ha pronunciato il presente
Decreto ex art.
5-ter della legge n. 89/2001 nel procedimento sopra indicato, avente ad oggetto l'opposizione – ai sensi dell'art.
5- ter della legge n. 89/2001, avverso il decreto n. cron. 2405/2024 del 12.11.2024 con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di equa riparazione – proposta da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ), tutti in proprio e nella qualità di eredi di
[...] C.F._4
, deceduto il 10/11/2011, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pasquale Persona_1
Catalano e Stefania Virelli
Opponenti nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro,
Svolgimento del procedimento
, e in proprio Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
e in qualità di eredi di , hanno proposto opposizione avverso il Persona_1
decreto indicato in epigrafe con il quale è stata dichiarata inammissibile la propria richiesta di indennizzo per il danno non patrimoniale sofferto per la durata, oltre il termine ragionevole, del giudizio civile n. 1439/2012 RGAC, celebrato dinanzi al
Tribunale di Castrovillari (ex Tribunale di Rossano), introdotto con citazione notificata il 19.7.2012 nei loro confronti da , e Parte_5 Controparte_3 Controparte_4
e definito, con sentenza di accoglimento della domanda, in data 23.2.2022.
[...]
La declaratoria di inammissibilità muoveva dal presupposto che la domanda per equa riparazione fosse stata proposta oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4.
Assumevano i ricorrenti, a fondamento dell'opposizione, che il giudice designato era pervenuto alla declaratoria di inammissibilità errando, atteso che: la sentenza era stata depositata in data 23.2.2022 e mai notificata;
da tale data era iniziato a decorrere il termine di sei mesi per la proposizione dell'appello, termine scaduto, considerata la sospensione feriale, il 23.9.2022; da allora, quindi, aveva iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 4 l. 89/2001, che sarebbe maturato in data 23.3.2023. Il ricorso, proposto in data 16.3.2023, era, quindi, tempestivo.
Sostituita l'udienza di discussione del 27.3.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte opponente depositava dette note nel termine assegnato.
Motivi della decisione
Preliminarmente, è bene rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'opposizione di cui all'art. 5 ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché non è precluso alcun accertamento od attività istruttoria, necessari ai fini della decisione di merito, e la parte può produrre, per la prima volta, i documenti che avrebbe dovuto produrre nella fase monitoria ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge, abbia o meno il giudice invitato la parte a depositarli, come previsto dal richiamato art. 640, comma 1, c.p.c. (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 19348/2015; Cass. n. 22704/2017; Cass. n. 24181/2019).
Con l'opposizione, dunque, viene introdotta una fase (eventuale) a contraddittorio pieno di un unico procedimento (la cui prima fase si è chiusa con il decreto) che ha “ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo” (Cass. n.
26851/2016), secondo un meccanismo processuale analogo a quello che governa il rapporto tra tra il procedimento per decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione regolati dagli artt. 633 e ss. c.p.c..
Pertanto, nella fase dell'opposizione rimane ferma, quale oggetto del giudizio (unico), la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso introduttivo, con conseguente pienezza dei poteri cognitori e decisori dell'organo giudicante.
Tanto rilevato, ritiene il Collegio che l'opposizione avanzata da , Parte_2
e ex art. 5-ter della legge n. Parte_3 Parte_4 Parte_1
89/2001, debba essere accolta, essendo stato erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per equa riparazione avanzato dagli odierni opponenti.
Nel caso di specie, infatti, dalla documentazione versata in atti si evince che il giudizio presupposto è stato definito con sentenza depositata in data 23.2.2022, passata in giudicato in data 23.9.2022, tenuto conto della sospensione feriale dei termini e applicato il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza di notifica. Da tale ultima data è iniziato a decorrere il termine di sei mesi previsto dall'art. 4 l. 89/2001, che sarebbe spirato il 23.2.2023. Il ricorso è stato proposto il 16.3.2023 e, quindi, tempestivamente.
Esso è, dunque, ammissibile sotto il profilo della tempestività.
Tanto premesso, è bene chiarire che i ricorrenti, in proprio e in qualità di eredi di
, spiegano domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per Persona_1
la durata irragionevole del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Castrovillari su iniziativa intrapresa da , e , Parte_5 Controparte_3 Controparte_4
creditori del loro dante causa, i quali avevano domandato la declaratoria di inefficacia di un atto di donazione concluso tra , quale donante e nei limiti della Persona_1
quota di esso, e gli odierni ricorrenti, quali donatari. Deve premettersi che gli unici convenuti nel giudizio presupposto sono sempre stati solo i ricorrenti, giacché è deceduto prima dell'introduzione del giudizio. Persona_1
Ne consegue che nessun diritto risarcitorio i ricorrenti possono vantare iure hereditatis, ossia “quali eredi” del citato , mai parte del giudizio. Per_1
Quanto, invece, al pregiudizio patito “in proprio”, al fine della determinazione della durata del processo presupposto, occorre avere riguardo, quanto al dies a quo, alla data di notifica della citazione (art. 2 co.
2-bis l. 89/2001) e, quanto al dies ad quem, alla data di deposito della sentenza.
Dunque, dalla data di notifica della citazione (19.7.2012) alla data di deposito della sentenza (23.2.2022) il giudizio presupposto ha avuto una durata di 9 anni 7 mesi e 4 giorni, dal quale computato va detratto il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020
(64 giorni), ex art. 83 co. 4 D.l. 18/2020, sicché la durata del giudizio di cui deve tenersi conto è pari a 9 anni e 5 mesi circa.
La durata complessiva del giudizio non è ragionevole poiché, tenuto conto della materia del contendere e dell'attività istruttoria espletata, avrebbe dovuto concludersi nel termine ordinario di 3 anni, sicché deve ritenersi sussistente il pregiudizio risarcibile.
Si rammenta, infatti, che “il danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole di durata del processo è liquidabile, di regola, per il fatto in sé della violazione, quale evento che si verifica normalmente, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo alla singola fattispecie” (Cass. n. 13731/11).
Non sussiste alcuno dei casi indicati nell'art. 2 co. 2-sexies della legge n. 89/2001 perché possa presumersi l'insussistenza del pregiudizio risarcibile.
Dunque, detratto il periodo di durata ragionevole di 3 anni, il ritardo indennizzabile in favore dei ricorrenti è di 6 anni (non potendosi computare la frazione di anno non superiore a sei mesi).
Quanto alla misura dell'indennizzo vanno applicati i criteri previsti dall'art 2 bis, comma 1, L 89/2001, a mente del quale il giudice liquida di regola una somma di denaro non inferiore a euro 400,00 e non superiore a euro 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine di ragionevole durata e che, in ogni caso,
l'indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato. Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento delle parti, del giudice, della natura patrimoniale degli interessi coinvolti, della non rilevante valore della causa e dell'esito della lite (interamente sfavorevole ai ricorrenti, essendo stato accertato il carattere lesivo, per i creditori, dell'atto di donazione contestato), l'indennizzo annuo va determinato in via equitativa nella misura di euro 400,00 per i primi tre anni e di euro
500,00 per gli anni successivi e così nella misura finale complessiva di euro 2700,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre interessi legali dalla domanda.
Ne consegue la revoca del decreto opposto e la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base al criterio della soccombenza e tenuto conto dell'attività svolta anche nella fase monitoria, conformemente al principio secondo cui, ove l'opposizione al decreto sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, nel caso di accoglimento (Cass. n. 26851/2016). Gli onorari relativi alla fase monitoria vengono liquidati secondo la tabella n. 8, rubricata
"procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod., in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. n. 16512/2020;
Cass. n. 420/2022), mentre gli onorari della fase di opposizione vengono liquidati secondo i parametri previsti per i giudizi contenziosi innanzi alla Corte di Appello, riconosciute tutte le fasi previste nel citato regolamento. In ragione dell'attività espletata nella fase monitoria, si reputa congruo liquidare i compensi, per detta fase, secondo i valori medi tabellari previsti per lo scaglione di valore fino ad euro 26.000,00, avuto riguardo al valore del decisum (dato dalla somma di euro 2700 moltiplicata per 4, quanti sono i ricorrenti), applicata la maggiorazione per il numero di parti prevista nell'art. 4 co. 2 DM 147/2022. In relazione al segmento processuale dell'opposizione, invece, si stima congruo liquidare i compensi secondo i valori tabellari minimi, alla luce del modesto impegno richiesto ed impiegato in detta fase, applicata la maggiorazione per il numero di parti prevista nell'art. 4 co. 2 DM 147/2022 e la riduzione di cui all'art. 4 co.
4 del medesimo DM, ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, decidendo l'opposizione, sopra indicata, proposta da
, e avverso il Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1 decreto del consigliere delegato della Corte di Appello di Catanzaro n. cron. 2405/2024 del 12.11.2024, in accoglimento dell'opposizione, così provvede:
- revoca il decreto opposto e, per l'effetto, ingiunge al , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore di Parte_2
, e della somma di euro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_1
2.700,00 per ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
- ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida in euro 54,00 per esborsi e in euro 4.942,28 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. e i.v.a., con distrazione, ex art 93 c.p.c., in favore dei difensori, avv.ti Catalano e
Virelli, dichiaratisi antistatari;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto l'1.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo