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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
GI ME ER - Presidente
CE EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2591/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Loggia Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. La Verde Francesco) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 16.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/09/2021, , premettendo di Parte_1 avere contratto in data 12.09.2013 matrimonio civile con , dalla cui Controparte_1 unione erano nati due figli, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale violando i doveri coniugali di assistenza morale e materiale e ponendo in essere atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale e chiedeva, in riconvenzionale, che la separazione venisse addebitata alla ricorrente, colpevole a suo dire della violazione dei doveri coniugali e, in particolare, di quello di coabitazione.
All'udienza presidenziale del 28.03.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Vanno, invece, rigettate entrambe le domande di addebito formulate dalle parti perché rimaste allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto all'affidamento dei figli minori, e (oggi rispettivamente Per_1 Per_2 di 9 e 8 anni), vanno confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, i figli minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare i figli minori liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del genitore e quelli scolastici dei minori. Solo in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e, a settimane alterne, un intera giornata (dalle ore 9,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato e la domenica e, la settimana successiva, il periodo che va dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di sette giorni in occasione delle festività natalizie e di tre durante quelle pasquali e di quindici giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
L'ordinanza presidenziale merita conferma anche riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro e, in particolare del fatto che entrambi hanno capacità lavorativa, pur avendo dichiarato di svolgere lavori saltuari.
Pertanto, verserà a , a titolo di concorso nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro
440,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere un assegno per il suo mantenimento tenuto conto che lavora saltuariamente come addetta alle Pt_1 pulizie ed ha, quindi, una capacità lavorativa per lavori manuali di tipo elementare non dissimile da quella del marito.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
Canicattì (AG) il 01/08/1994 e , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 440,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
CE EN GI ME ER
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
GI ME ER - Presidente
CE EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2591/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Loggia Salvatore) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. La Verde Francesco) Controparte_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 16.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/09/2021, , premettendo di Parte_1 avere contratto in data 12.09.2013 matrimonio civile con , dalla cui Controparte_1 unione erano nati due figli, ancora minorenni, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale violando i doveri coniugali di assistenza morale e materiale e ponendo in essere atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda Controparte_1 principale e chiedeva, in riconvenzionale, che la separazione venisse addebitata alla ricorrente, colpevole a suo dire della violazione dei doveri coniugali e, in particolare, di quello di coabitazione.
All'udienza presidenziale del 28.03.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 16.09.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Vanno, invece, rigettate entrambe le domande di addebito formulate dalle parti perché rimaste allo sterile stato delle asserzioni.
Quanto all'affidamento dei figli minori, e (oggi rispettivamente Per_1 Per_2 di 9 e 8 anni), vanno confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, i figli minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno. Il padre potrà incontrare i figli minori liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del genitore e quelli scolastici dei minori. Solo in caso di disaccordo, i minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i coniugi, e, a settimane alterne, un intera giornata (dalle ore 9,00 alle ore 20,00) a scelta tra il sabato e la domenica e, la settimana successiva, il periodo che va dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica successiva nonché un periodo continuativo, da concordarsi tra i coniugi nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di sette giorni in occasione delle festività natalizie e di tre durante quelle pasquali e di quindici giorni in occasione delle vacanze estive, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
L'ordinanza presidenziale merita conferma anche riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro e, in particolare del fatto che entrambi hanno capacità lavorativa, pur avendo dichiarato di svolgere lavori saltuari.
Pertanto, verserà a , a titolo di concorso nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori , entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro
440,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta a ottenere un assegno per il suo mantenimento tenuto conto che lavora saltuariamente come addetta alle Pt_1 pulizie ed ha, quindi, una capacità lavorativa per lavori manuali di tipo elementare non dissimile da quella del marito.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
Canicattì (AG) il 01/08/1994 e , nato ad [...] il [...]; Controparte_1
rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 440,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 11.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
CE EN GI ME ER
(atto firmato digitalmente)