Articolo 7 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 febbraio 1963
Art. 7.
Durata in carica del Consiglio Sostituzioni

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.
I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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