Art. 7.
Durata in carica del Consiglio Sostituzioni
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.
I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Durata in carica del Consiglio Sostituzioni
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.
I componenti cosi' eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.