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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/04/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18728/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale Ordinario di Bari, 2^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Valentina D'Aprile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18728 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 e riservata per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 02/10/2024, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele
Frontino e Filippo Cusanno, giusta procura in atti,
e , Parte_2 Parte_3
come in atti generalizzati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffele Frontino e Filippo
Cusanno, giusta procura in atti,
opponenti
E
in nome e per conto della Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Parte_4
pagina 1 di 14 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Riccardi, giusta procura in atti,
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Capone, giusta procura in atti,
, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Cristina Rizzo, giusta procura in atti
Opposte
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Riccardi, giusta procura in atti
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: contratti bancari – opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. – fase di merito.
All'udienza del 2/10/2024, i procuratori degli opponenti e della terza intervenuta hanno precisato le proprie conclusioni, come da verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECIZIONE
I.- Nella procedura esecutiva immobiliare n. 790/2013 RGES, promossa da
[...]
(che, in corso di procedura ha depositato formale rinunzia all'esecuzione) ai Parte_5
danni di hanno spiegato intervento: Parte_1
- in data 20.10.2014 M.P.S. Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in forza di titolo stragiudiziale costituito da contratto di mutuo del 30.12.2005 e contratto integrativo del
03.06.2009, che, all'udienza di autorizzazione alla vendita, ha visto accogliere la sua richiesta pagina 2 di 14 di potersi surrogare nella posizione del creditore procedente, data la qualifica di creditore munito di titolo fondiario;
- in data 21.11.2014, , in forza di atto stragiudiziale costituito Controparte_1
da mutuo del 12.09.2001 e del 29.04.2002;
- in data 24.11.2014 UI Sud S.p.A., in forza di estratti di ruolo.
Con ricorso ex art. 615, co. II, c.p.c., la società esecutata ha proposto opposizione, chiedendo la sospensione del processo esecutivo e, nel merito, dichiararsi l'improcedibilità dell'azione esecutiva, contestando la validità dei titoli esecutivi.
Con ordinanza del 18/11/2015, la richiesta di sospensione è stata rigettata e sono stati fissati i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 17/12/2015, la società , unitamente a e Parte_1 Parte_2
questi ultimi in qualità di fideiussori della prima, hanno introdotto il giudizio di CP_5
merito ex art. 616 c.p.c., contestando, quanto al mutuo stipulato con Banca Monte Paschi
Capitale Service, la violazione dell'art. 117 TUB e l'usurarietà dei tassi, quanto al mutuo Contr stipulato con la violazione della legge anti usura, mentre, con riguardo ai titoli prodotti da UI, la mancata attestazione di conformità degli estratti di ruolo. Gli opponenti hanno Contr anche eccepito, con riguardo a ulteriori rapporti bancari intrattenuti con e rappresentati da conti corrente e collegati conti anticipi, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, dell'addebito di cms e spese, dell'applicazione delle valute, dell'esercizio dello ius variandi, oltre che l'usurarietà dei tassi di interesse, eccependo in compensazione il proprio credito per Contr somme indebitamente percepite dalla banca Gli opponenti hanno, dunque, chiesto, nei confronti delle banche, accertarsi gli effettivi rapporti di dare avere tra le parti, con restituzione di quanto indebitamente percepito, la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi, oltre il risarcimento per detta illegittima segnalazione. Quanto ad UI,
l'opponente ha chiesto accertarsi l'inidoneità dei titoli esecutivi e la mancanza nelle cartelle delle informazioni imposte dalla legge, eccependo la prescrizione del diritto azionato.
pagina 3 di 14 Si è costituita con comparsa del 05/04/2015, con cui ha contestato Controparte_2
l'ammissibilità delle domande nuove formulate nella fase di merito e la fondatezza delle avverse doglianze.
Si è, inoltre, costituita UI Sud S.p.A. con comparsa del 10/04/2016, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Infine, si è costituita anche che ha contestato la legittimazione Controparte_6 attiva dei fideiussori e, nel merito, la fondatezza dell'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente. In corso di causa, l'opponente ha depositato provvedimento di sgravio da parte dell' della cartella di pagamento Controparte_3
n.014201700072143 59 per IRES - IVA anno 2013.
Con atti di intervento ex art. 111 c.p.c., rispettivamente del 25/06/2024 e del 19/07/2024, si è Contr costituita qualificandosi titolare dei crediti azionati da e da Controparte_4
[...]
in forza di cessione dei crediti, documentando l'adempimento pubblicitario ex Controparte_2
art. 58 TUB.
All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con le note conclusive, gli opponenti hanno contestato la legittimazione attiva della terza intervenuta e l'idoneità dei mutui condizionati a fungere da titoli esecutivi.
/------------------------/
II.- In via preliminare, va disattesa la contestazione relativa al difetto di legittimazione ad agire in opposizione all'azione esecutiva in capo ai fideiussori. Sono legittimati a proporre opposizione all'esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, vantando nella specie un interesse adesivo a contrastare la prosecuzione dell'azione esecutiva in quanto, specie ancorando le doglianze a motivi inerenti la validità del titolo, ben potrebbero ricavarne una utilità indiretta.
Sempre su un piano preliminare, si deve dare atto che, con memoria difensiva depositata il
28.2.2025, gli opponenti hanno prodotto nel presente giudizio copia dell'ordinanza della Corte
pagina 4 di 14 di Cassazione n. 9218/2022 che ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la titolarità attiva della pretesa creditoria oggetto della procedura esecutiva qui opposta sulla scorta del seguente motivo: “la ricorrente non ha depositato alcun documento comprovante la cessione in blocco,
e neppure l'estratto della Gazzetta Ufficiale da cui potersi desumere - anche solo per
l'indicazione «per categorie» dei rapporti ceduti «in blocco» (v. Cass. sent. n. 4277/2023) – che il credito controverso fosse incluso in detta cessione, come afferma. Nel ricorso sono allegati solo i documenti citati in narrativa (ovvero due procure notarili) né la ricorrente si è avvalsa - a fronte della contestazione di parte controricorrente della inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione sostanziale - della facoltà di integrare la documentazione mancante 15 giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio come previsto dall'art. 372 comma 2 c.p.c., essendosi limitata a riportare nella narrativa della memoria ex art. 380-bis1
c.p.c. (depositata 10 giorni prima dell'udienza) la «schermata» che riproduce il risultato della Contr consultazione del sistema di tracciamento dei crediti ceduti da tramite il link asseritamente indicato nell'avviso di cessione pubblicato”.
Nel presente giudizio, tuttavia, si deve ritenere compiutamente dimostrata la cessione di titolarità del credito originariamente vantato da in favore di Controparte_6
Controparte_4
In caso di cessione in blocco dei crediti, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Corte Cass. 20/11/2024 n.
29872).
Nel caso di specie, i riferimenti temporali e la categoria di crediti in sofferenza consentono di inserire i crediti de quibus tra quelli ceduti, come evincibili sulla scorta dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017 prodotto in atti (all. 1 alla memoria difensiva del 20.9.2024), a cui si aggiungono anche le dichiarazioni di cessione da parte dell'originario titolare (cfr. docc. del 26.6.2026 e del 20.9.2024).
pagina 5 di 14 II.1.- Passando ad esaminare i profili di merito, l'opposizione è infondata.
Con riguardo ai mutui, va innanzitutto disattesa l'eccezione, sollevata nelle note conclusive dagli opponenti, di inidoneità degli stessi, quali titoli esecutivi, per essere condizionati, atteso il vincolo del deposito cauzionale previsto in contratto.
Tale eccezione non è tardiva, attesa la rilevabilità d'ufficio dell'inesistenza/inidoneità del titolo esecutivo, tuttavia non è fondata.
Com'è noto, il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la traditio della somma mutuata. Spesso, nella prassi, la banca consegna le somme al cliente, che ne dà quietanza, per poi ritrasferirle in deposito cauzionale presso l'istituto di credito, per consentire il perfezionamento delle attività prodromiche alla concessione dell'ipoteca. Questo è quanto avvenuto anche nel caso di specie, come risulta dai contratti di mutuo in atti.
Non vi è dubbio che la traditio vi sia stata. La riconsegna delle somme alla banca, infatti, presuppone la previa disponibilità giuridica delle stesse. La dematerializzazione del denaro implica che la disponibilità giuridica sia equiparata alla disponibilità fisica. Perciò, essendosi verificata l'erogazione (la traditio appunto), il mutuo è divenuto titolo esecutivo (si veda da ultimo, Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, alla cui stregua “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e
l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”).
Quanto, in particolare, al titolo azionato da rappresentato dal mutuo Controparte_2
fondiario del 30.12.2005 e dal contratto integrativo del 03.06.2009, va chiarito che tutte le contestazioni relative all'illegittimità delle pattuizioni, sollevate dagli opponenti, sono prive di pregio.
È priva di pregio, infatti, la doglianza relativa all'usurarietà dei tassi.
pagina 6 di 14 Va evidenziato che le parti hanno dato atto che il detto mutuo abbia formato oggetto di giudizio di primo grado svoltosi dinanzi a questo Tribunale e conclusosi con sentenza n. 3620/2016 del
29/6/2016, di rigetto di tutte le istanze, analoghe a quelle proposte in questa sede, avanzate dalla mutuataria. Detta sentenza è stata a sua volta impugnata. Il giudizio di secondo grado, svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, si è concluso con sentenza n. 2267 del 28/12/2020 di rigetto dell'appello, avverso la quale non risultano essere proposte impugnazioni
Invero, non vi è motivo di discostarsi dalle condivisibili conclusioni cui è pervenuta la Corte
d'Appello di Bari, in considerazione del fatto che le contestazioni sollevate dagli opponenti rispetto ad esse sono prive di pregio.
La Corte d'Appello, sulla base di indagini peritali da essa disposte, ha verificato che TEG contrattuale, calcolato dal CTU sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, è pari al
4,961%, e pertanto inferiore al tasso soglia usurario.
Non è condivisibile la tesi di parte opponente secondo cui, ai fini del calcolo del TEG, debba tenersi conto anche della penale di estinzione anticipata.
La penale per l'anticipata estinzione, infatti, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati.
Pertanto, non rientrando nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, la penale di estinzione anticipata non rientra nel computo del TEG.
Quanto ai tassi di mora, la Corte d'appello ha evidenziato che sia il tasso previsto in contratto, sia quello ricalcolato dal CTU, sono inferiori al “tasso soglia di mora”, stante la legittimità, alla stregua dei principi enunciati dalla S.C., del calcolo elaborato dal CTU comprendente la maggiorazione di 2,1 punti;
dal momento che, applicando la formula matematica indicata dalla
S.C. [ (TEGM 3,82 + 1,9) x 1,25 + 4] si ottiene un “tasso soglia di mora” dell' 11,15% (Corte
Cass. Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020).
Anche la doglianza relativa all'indeterminatezza del TAEG è priva di pregio.
pagina 7 di 14 Premesso che tale sanzione di nullità è prevista dall'art. 125 bis TUB co. 6 TUB solo per i contratti di credito al consumo, tra cui non rientra, evidentemente, il contratto per cui è causa, stipulato da una società, in ogni caso, già la prevalente giurisprudenza di merito aveva sostenuto che l'ISC o TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento. Esso svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione del taeg non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Ne consegue che, anche laddove il TAEG sia omesso o errato, ma siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
Invero, l'opponente è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento.
Alcuna criticità, in termini di indeterminatezza, può ravvisarsi neanche nella tipologia di piano di ammortamento alla francese pattuito.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n.
15130/2024; Cass. civ. 34677/2022).
La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).
pagina 8 di 14 È evidente che, nel momento in cui parte opponente ha lamentato la mancata indicazione del regime, semplice o composto, adottato, ha evidentemente confuso il regime composto con l'anatocismo.
Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede alcun anatocismo, bensì il pagamento frazionato della rata.
Tale sistema di rimborso a rate costanti, di diversa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza.
La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un illecito anatocismo, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti.
Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di capitalizzazione degli interessi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c, prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale. Ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui corrisponde un maggiore pagina 9 di 14 importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Perciò, il piano di ammortamento adottato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli interessi, dovendo, quest'ultima, ove esistente, essere allegata e dimostrata da chi l'ha dedotta.
Ad ogni modo, è principio divenuto ormai granitico, oltre che condivisibile, quello secondo cui,
“in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ. SSUU n.
14131/2024).
Anche il mutuo del 12.09.2001 e del 29.04.2002 stipulato con Controparte_6
non presenta alcun vizio che ne possa inficiare la validità di titolo esecutivo.
Detto mutuo ha formato oggetto di giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari, conclusosi con ordinanza ex art. 702 ter, co. 5, c.p.c. del 23.6.2016 che ha rigettato la doglianza di usurarietà dei tassi. Tale sentenza è stata impugnata ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Bari del 09/09/2021, che ha confermato tale statuizione, sulla base di un principio assolutamente condivisibile, oltre che ormai granitico.
Infatti, la mutuataria ha sostenuto, in quel giudizio come in questo, che, nel computo del TEG, ai fini della verifica del rispetto della legge anti usura, si considerino gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata.
Ai fini della verifica del carattere usurario del mutuo, è errato procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Infatti, le due tipologie di tassi sono ontologicamente differenti: la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale e straordinario e attenendo, quindi, alla fase patologica del rapporto contrattuale.
pagina 10 di 14 La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e, quindi, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., di guisa che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (Cass. SSUU n. 19597/2020).
Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora vada effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei e che, ove si riscontri l'usurarietà dei primi, si debbano applicare comunque i secondi, ove legittimi.
Peraltro, operando la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il principio di omogeneità e reciprocità di confronto tra TEG, ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria di cui innanzi, ed il tasso soglia, che, invece, non la contempla. Tale principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha evidenziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di contratto), sicché se detto raffronto non viene effettuato utilizzando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato (Cass. SSUU n. 16303/2018).
Parimenti, la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, ma quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi, del tutto eventuale, in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
Privi di fondamento risultano anche i motivi di opposizione esecutiva sollevati nei riguardi dei tre atti di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 790 del 2013 r.es.imm. spiegati da IA SUD s.p.a.
Quanto al beneficio della sospensione ex art. 20 l. 44/1999, che l'opponente ha assunto di aver ricevuto nel 2014, lo stesso risulta essere cessato al decorso del triennio di relativa efficacia;
inoltre, anche l'eventuale sussistenza del motivo di sospensione al momento della pagina 11 di 14 formalizzazione dell'intervento non avrebbe potuto paralizzare l'azione esecutiva nella sua integralità, sussistendo altri creditori muniti di idoneo titolo esecutivo in grado di dare comunque impulso alla procedura esecutiva immobiliare contestata (cfr. Cass. S.U. n.
61/2014).
Va, inoltre, disattesa l'ulteriore eccezione di prescrizione.
UI, infatti, ha documentato in atti prova della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, mai anteriore al 2009.
I titoli prodotti da IA sono certamente idonei all'intervento nella procedura esecutiva.
Va, innanzitutto, chiarito che la cartella esattoriale rappresenta l'esternalizzazione (nella forma congiunta di titolo esecutivo e di precetto) dell'iscrizione a ruolo in unico originale notificata al debitore, mentre il ruolo costituisce una riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale. Pertanto, l'estratto di ruolo non rappresenta una sintesi del ruolo operata a discrezione dal concessionario, ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si fa valere nei confronti del contribuente con la cartella esattoriale. Il concessionario della riscossione diventa “depositario” del ruolo datogli in consegna dalle rispettive amministrazioni e può provvedere all'autenticazione di copie, anche parziali.
Pertanto, l'estratto di ruolo costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale (cfr. Cass. civ. n. 11794/2016).
Giova, inoltre, evidenziare che la Corte di Cassazione, alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 479 c.p.c., ha fatto un'importante distinzione, precisando che la cartella di pagamento costituisce presupposto indefettibile per l'avvio di una procedura esecutiva, ma non per l'intervento. Presupposto per l'intervento, invero, è l'esistenza del titolo, costituito dal ruolo per gli agenti della riscossione, non la notificazione di esso (cfr. Cass. civ. 08/02/2018 n. 3021).
Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha spiegato intervento nella procedura esecutiva sulla base di estratti di ruolo, rispetto ai quali la debitrice ha contestato la mancata attestazione di conformità. Il creditore, a fronte di ciò, ha prodotto, unitamente alla comparsa di costituzione pagina 12 di 14 e risposta, gli avvisi di addebito e la prova della notifica di tutte le cartelle sottese CP_7
all'intervento.
Si rileva che la contestazione circa la mancanza di attestazione è generica, non recando alcuna specifica indicazione di quali possano essere le difformità rispetto all'originale. D'altra parte, già si è detto che è lo stesso concessionario ad avere il potere di autenticare tali estratti del ruolo. Ciò posto, non vi è alcun motivo di ritenere gli estratti prodotti non conformi all'originale, considerato anche il deposito, non necessario in caso di intervento, della prova dell'avvenuta notifica di tutte le cartelle.
Gli avvisi di addebito prodotti da UI recano tutte le indicazioni imposte dalla legge.
Quanto alle cartelle di pagamento, parte opponente non ha provato, allegandole, le carenze informative lamentate.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione non merita alcun fondamento e va, pertanto, disattesa.
III. - Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e dello scaglione corrispondente al valore dei crediti rispettivamente vantati dai creditori opposti, in misura dei medi tariffari.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso con atto di citazione in opposizione notificato il 17.12.2015 da , e nei Parte_2 CP_5 Parte_6
confronti di di quest'ultima in nome e per conto della MPS Controparte_6
Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. e di disattesa Controparte_8
ogni ulteriore istanza, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere in favore di ciascuna delle parti opposte le spese di lite, liquidandole nell'importo di €14.170,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
pagina 13 di 14 Bari. 22/4/2025
Il Giudice - Valentina D'Aprile
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale Ordinario di Bari, 2^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Valentina D'Aprile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18728 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 e riservata per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 02/10/2024, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele
Frontino e Filippo Cusanno, giusta procura in atti,
e , Parte_2 Parte_3
come in atti generalizzati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Raffele Frontino e Filippo
Cusanno, giusta procura in atti,
opponenti
E
in nome e per conto della Controparte_1 [...]
, Controparte_2 Parte_4
pagina 1 di 14 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Riccardi, giusta procura in atti,
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo
Capone, giusta procura in atti,
, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Cristina Rizzo, giusta procura in atti
Opposte
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
Riccardi, giusta procura in atti
Interveniente ex art. 111 c.p.c.
OGGETTO: contratti bancari – opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c. – fase di merito.
All'udienza del 2/10/2024, i procuratori degli opponenti e della terza intervenuta hanno precisato le proprie conclusioni, come da verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECIZIONE
I.- Nella procedura esecutiva immobiliare n. 790/2013 RGES, promossa da
[...]
(che, in corso di procedura ha depositato formale rinunzia all'esecuzione) ai Parte_5
danni di hanno spiegato intervento: Parte_1
- in data 20.10.2014 M.P.S. Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in forza di titolo stragiudiziale costituito da contratto di mutuo del 30.12.2005 e contratto integrativo del
03.06.2009, che, all'udienza di autorizzazione alla vendita, ha visto accogliere la sua richiesta pagina 2 di 14 di potersi surrogare nella posizione del creditore procedente, data la qualifica di creditore munito di titolo fondiario;
- in data 21.11.2014, , in forza di atto stragiudiziale costituito Controparte_1
da mutuo del 12.09.2001 e del 29.04.2002;
- in data 24.11.2014 UI Sud S.p.A., in forza di estratti di ruolo.
Con ricorso ex art. 615, co. II, c.p.c., la società esecutata ha proposto opposizione, chiedendo la sospensione del processo esecutivo e, nel merito, dichiararsi l'improcedibilità dell'azione esecutiva, contestando la validità dei titoli esecutivi.
Con ordinanza del 18/11/2015, la richiesta di sospensione è stata rigettata e sono stati fissati i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 17/12/2015, la società , unitamente a e Parte_1 Parte_2
questi ultimi in qualità di fideiussori della prima, hanno introdotto il giudizio di CP_5
merito ex art. 616 c.p.c., contestando, quanto al mutuo stipulato con Banca Monte Paschi
Capitale Service, la violazione dell'art. 117 TUB e l'usurarietà dei tassi, quanto al mutuo Contr stipulato con la violazione della legge anti usura, mentre, con riguardo ai titoli prodotti da UI, la mancata attestazione di conformità degli estratti di ruolo. Gli opponenti hanno Contr anche eccepito, con riguardo a ulteriori rapporti bancari intrattenuti con e rappresentati da conti corrente e collegati conti anticipi, l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, dell'addebito di cms e spese, dell'applicazione delle valute, dell'esercizio dello ius variandi, oltre che l'usurarietà dei tassi di interesse, eccependo in compensazione il proprio credito per Contr somme indebitamente percepite dalla banca Gli opponenti hanno, dunque, chiesto, nei confronti delle banche, accertarsi gli effettivi rapporti di dare avere tra le parti, con restituzione di quanto indebitamente percepito, la cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi, oltre il risarcimento per detta illegittima segnalazione. Quanto ad UI,
l'opponente ha chiesto accertarsi l'inidoneità dei titoli esecutivi e la mancanza nelle cartelle delle informazioni imposte dalla legge, eccependo la prescrizione del diritto azionato.
pagina 3 di 14 Si è costituita con comparsa del 05/04/2015, con cui ha contestato Controparte_2
l'ammissibilità delle domande nuove formulate nella fase di merito e la fondatezza delle avverse doglianze.
Si è, inoltre, costituita UI Sud S.p.A. con comparsa del 10/04/2016, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Infine, si è costituita anche che ha contestato la legittimazione Controparte_6 attiva dei fideiussori e, nel merito, la fondatezza dell'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente. In corso di causa, l'opponente ha depositato provvedimento di sgravio da parte dell' della cartella di pagamento Controparte_3
n.014201700072143 59 per IRES - IVA anno 2013.
Con atti di intervento ex art. 111 c.p.c., rispettivamente del 25/06/2024 e del 19/07/2024, si è Contr costituita qualificandosi titolare dei crediti azionati da e da Controparte_4
[...]
in forza di cessione dei crediti, documentando l'adempimento pubblicitario ex Controparte_2
art. 58 TUB.
All'udienza indicata in epigrafe, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con le note conclusive, gli opponenti hanno contestato la legittimazione attiva della terza intervenuta e l'idoneità dei mutui condizionati a fungere da titoli esecutivi.
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II.- In via preliminare, va disattesa la contestazione relativa al difetto di legittimazione ad agire in opposizione all'azione esecutiva in capo ai fideiussori. Sono legittimati a proporre opposizione all'esecuzione coloro che hanno interesse a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, vantando nella specie un interesse adesivo a contrastare la prosecuzione dell'azione esecutiva in quanto, specie ancorando le doglianze a motivi inerenti la validità del titolo, ben potrebbero ricavarne una utilità indiretta.
Sempre su un piano preliminare, si deve dare atto che, con memoria difensiva depositata il
28.2.2025, gli opponenti hanno prodotto nel presente giudizio copia dell'ordinanza della Corte
pagina 4 di 14 di Cassazione n. 9218/2022 che ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la titolarità attiva della pretesa creditoria oggetto della procedura esecutiva qui opposta sulla scorta del seguente motivo: “la ricorrente non ha depositato alcun documento comprovante la cessione in blocco,
e neppure l'estratto della Gazzetta Ufficiale da cui potersi desumere - anche solo per
l'indicazione «per categorie» dei rapporti ceduti «in blocco» (v. Cass. sent. n. 4277/2023) – che il credito controverso fosse incluso in detta cessione, come afferma. Nel ricorso sono allegati solo i documenti citati in narrativa (ovvero due procure notarili) né la ricorrente si è avvalsa - a fronte della contestazione di parte controricorrente della inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione sostanziale - della facoltà di integrare la documentazione mancante 15 giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio come previsto dall'art. 372 comma 2 c.p.c., essendosi limitata a riportare nella narrativa della memoria ex art. 380-bis1
c.p.c. (depositata 10 giorni prima dell'udienza) la «schermata» che riproduce il risultato della Contr consultazione del sistema di tracciamento dei crediti ceduti da tramite il link asseritamente indicato nell'avviso di cessione pubblicato”.
Nel presente giudizio, tuttavia, si deve ritenere compiutamente dimostrata la cessione di titolarità del credito originariamente vantato da in favore di Controparte_6
Controparte_4
In caso di cessione in blocco dei crediti, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Corte Cass. 20/11/2024 n.
29872).
Nel caso di specie, i riferimenti temporali e la categoria di crediti in sofferenza consentono di inserire i crediti de quibus tra quelli ceduti, come evincibili sulla scorta dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.12.2017 prodotto in atti (all. 1 alla memoria difensiva del 20.9.2024), a cui si aggiungono anche le dichiarazioni di cessione da parte dell'originario titolare (cfr. docc. del 26.6.2026 e del 20.9.2024).
pagina 5 di 14 II.1.- Passando ad esaminare i profili di merito, l'opposizione è infondata.
Con riguardo ai mutui, va innanzitutto disattesa l'eccezione, sollevata nelle note conclusive dagli opponenti, di inidoneità degli stessi, quali titoli esecutivi, per essere condizionati, atteso il vincolo del deposito cauzionale previsto in contratto.
Tale eccezione non è tardiva, attesa la rilevabilità d'ufficio dell'inesistenza/inidoneità del titolo esecutivo, tuttavia non è fondata.
Com'è noto, il contratto di mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la traditio della somma mutuata. Spesso, nella prassi, la banca consegna le somme al cliente, che ne dà quietanza, per poi ritrasferirle in deposito cauzionale presso l'istituto di credito, per consentire il perfezionamento delle attività prodromiche alla concessione dell'ipoteca. Questo è quanto avvenuto anche nel caso di specie, come risulta dai contratti di mutuo in atti.
Non vi è dubbio che la traditio vi sia stata. La riconsegna delle somme alla banca, infatti, presuppone la previa disponibilità giuridica delle stesse. La dematerializzazione del denaro implica che la disponibilità giuridica sia equiparata alla disponibilità fisica. Perciò, essendosi verificata l'erogazione (la traditio appunto), il mutuo è divenuto titolo esecutivo (si veda da ultimo, Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968, alla cui stregua “Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e
l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla”).
Quanto, in particolare, al titolo azionato da rappresentato dal mutuo Controparte_2
fondiario del 30.12.2005 e dal contratto integrativo del 03.06.2009, va chiarito che tutte le contestazioni relative all'illegittimità delle pattuizioni, sollevate dagli opponenti, sono prive di pregio.
È priva di pregio, infatti, la doglianza relativa all'usurarietà dei tassi.
pagina 6 di 14 Va evidenziato che le parti hanno dato atto che il detto mutuo abbia formato oggetto di giudizio di primo grado svoltosi dinanzi a questo Tribunale e conclusosi con sentenza n. 3620/2016 del
29/6/2016, di rigetto di tutte le istanze, analoghe a quelle proposte in questa sede, avanzate dalla mutuataria. Detta sentenza è stata a sua volta impugnata. Il giudizio di secondo grado, svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, si è concluso con sentenza n. 2267 del 28/12/2020 di rigetto dell'appello, avverso la quale non risultano essere proposte impugnazioni
Invero, non vi è motivo di discostarsi dalle condivisibili conclusioni cui è pervenuta la Corte
d'Appello di Bari, in considerazione del fatto che le contestazioni sollevate dagli opponenti rispetto ad esse sono prive di pregio.
La Corte d'Appello, sulla base di indagini peritali da essa disposte, ha verificato che TEG contrattuale, calcolato dal CTU sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, è pari al
4,961%, e pertanto inferiore al tasso soglia usurario.
Non è condivisibile la tesi di parte opponente secondo cui, ai fini del calcolo del TEG, debba tenersi conto anche della penale di estinzione anticipata.
La penale per l'anticipata estinzione, infatti, non costituisce un onere collegato all'erogazione del credito, ma riguarda piuttosto una fase successiva ed eventuale del rapporto, ossia l'anticipato scioglimento di esso, ed è volta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati.
Pertanto, non rientrando nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, la penale di estinzione anticipata non rientra nel computo del TEG.
Quanto ai tassi di mora, la Corte d'appello ha evidenziato che sia il tasso previsto in contratto, sia quello ricalcolato dal CTU, sono inferiori al “tasso soglia di mora”, stante la legittimità, alla stregua dei principi enunciati dalla S.C., del calcolo elaborato dal CTU comprendente la maggiorazione di 2,1 punti;
dal momento che, applicando la formula matematica indicata dalla
S.C. [ (TEGM 3,82 + 1,9) x 1,25 + 4] si ottiene un “tasso soglia di mora” dell' 11,15% (Corte
Cass. Sezioni Unite n. 19597 del 18/09/2020).
Anche la doglianza relativa all'indeterminatezza del TAEG è priva di pregio.
pagina 7 di 14 Premesso che tale sanzione di nullità è prevista dall'art. 125 bis TUB co. 6 TUB solo per i contratti di credito al consumo, tra cui non rientra, evidentemente, il contratto per cui è causa, stipulato da una società, in ogni caso, già la prevalente giurisprudenza di merito aveva sostenuto che l'ISC o TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento. Esso svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.
Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione del taeg non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Ne consegue che, anche laddove il TAEG sia omesso o errato, ma siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
Invero, l'opponente è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento.
Alcuna criticità, in termini di indeterminatezza, può ravvisarsi neanche nella tipologia di piano di ammortamento alla francese pattuito.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n.
15130/2024; Cass. civ. 34677/2022).
La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023).
pagina 8 di 14 È evidente che, nel momento in cui parte opponente ha lamentato la mancata indicazione del regime, semplice o composto, adottato, ha evidentemente confuso il regime composto con l'anatocismo.
Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede alcun anatocismo, bensì il pagamento frazionato della rata.
Tale sistema di rimborso a rate costanti, di diversa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza.
La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un illecito anatocismo, ma solo una diversa costruzione delle rate costanti.
Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di capitalizzazione degli interessi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, conformemente all'art. 1194 c.c, prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico,
l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale. Ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui corrisponde un maggiore pagina 9 di 14 importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Perciò, il piano di ammortamento adottato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli interessi, dovendo, quest'ultima, ove esistente, essere allegata e dimostrata da chi l'ha dedotta.
Ad ogni modo, è principio divenuto ormai granitico, oltre che condivisibile, quello secondo cui,
“in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. civ. SSUU n.
14131/2024).
Anche il mutuo del 12.09.2001 e del 29.04.2002 stipulato con Controparte_6
non presenta alcun vizio che ne possa inficiare la validità di titolo esecutivo.
Detto mutuo ha formato oggetto di giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Bari, conclusosi con ordinanza ex art. 702 ter, co. 5, c.p.c. del 23.6.2016 che ha rigettato la doglianza di usurarietà dei tassi. Tale sentenza è stata impugnata ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Bari del 09/09/2021, che ha confermato tale statuizione, sulla base di un principio assolutamente condivisibile, oltre che ormai granitico.
Infatti, la mutuataria ha sostenuto, in quel giudizio come in questo, che, nel computo del TEG, ai fini della verifica del rispetto della legge anti usura, si considerino gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata.
Ai fini della verifica del carattere usurario del mutuo, è errato procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori.
Infatti, le due tipologie di tassi sono ontologicamente differenti: la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale e straordinario e attenendo, quindi, alla fase patologica del rapporto contrattuale.
pagina 10 di 14 La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, essendo essa finalizzata a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e, quindi, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., di guisa che, in caso di superamento del tasso soglia, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c. co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti (Cass. SSUU n. 19597/2020).
Ciò implica che la verifica dell'eventuale carattere usurario dei tassi di mora vada effettuata separatamente da quella relativa ai tassi corrispettivi, trattandosi di tassi disomogenei e che, ove si riscontri l'usurarietà dei primi, si debbano applicare comunque i secondi, ove legittimi.
Peraltro, operando la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il principio di omogeneità e reciprocità di confronto tra TEG, ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria di cui innanzi, ed il tasso soglia, che, invece, non la contempla. Tale principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha evidenziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di contratto), sicché se detto raffronto non viene effettuato utilizzando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato (Cass. SSUU n. 16303/2018).
Parimenti, la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, ma quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi, del tutto eventuale, in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
Privi di fondamento risultano anche i motivi di opposizione esecutiva sollevati nei riguardi dei tre atti di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. 790 del 2013 r.es.imm. spiegati da IA SUD s.p.a.
Quanto al beneficio della sospensione ex art. 20 l. 44/1999, che l'opponente ha assunto di aver ricevuto nel 2014, lo stesso risulta essere cessato al decorso del triennio di relativa efficacia;
inoltre, anche l'eventuale sussistenza del motivo di sospensione al momento della pagina 11 di 14 formalizzazione dell'intervento non avrebbe potuto paralizzare l'azione esecutiva nella sua integralità, sussistendo altri creditori muniti di idoneo titolo esecutivo in grado di dare comunque impulso alla procedura esecutiva immobiliare contestata (cfr. Cass. S.U. n.
61/2014).
Va, inoltre, disattesa l'ulteriore eccezione di prescrizione.
UI, infatti, ha documentato in atti prova della notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, mai anteriore al 2009.
I titoli prodotti da IA sono certamente idonei all'intervento nella procedura esecutiva.
Va, innanzitutto, chiarito che la cartella esattoriale rappresenta l'esternalizzazione (nella forma congiunta di titolo esecutivo e di precetto) dell'iscrizione a ruolo in unico originale notificata al debitore, mentre il ruolo costituisce una riproduzione fedele e integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale. Pertanto, l'estratto di ruolo non rappresenta una sintesi del ruolo operata a discrezione dal concessionario, ma è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si fa valere nei confronti del contribuente con la cartella esattoriale. Il concessionario della riscossione diventa “depositario” del ruolo datogli in consegna dalle rispettive amministrazioni e può provvedere all'autenticazione di copie, anche parziali.
Pertanto, l'estratto di ruolo costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale (cfr. Cass. civ. n. 11794/2016).
Giova, inoltre, evidenziare che la Corte di Cassazione, alla luce del chiaro disposto di cui all'art. 479 c.p.c., ha fatto un'importante distinzione, precisando che la cartella di pagamento costituisce presupposto indefettibile per l'avvio di una procedura esecutiva, ma non per l'intervento. Presupposto per l'intervento, invero, è l'esistenza del titolo, costituito dal ruolo per gli agenti della riscossione, non la notificazione di esso (cfr. Cass. civ. 08/02/2018 n. 3021).
Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha spiegato intervento nella procedura esecutiva sulla base di estratti di ruolo, rispetto ai quali la debitrice ha contestato la mancata attestazione di conformità. Il creditore, a fronte di ciò, ha prodotto, unitamente alla comparsa di costituzione pagina 12 di 14 e risposta, gli avvisi di addebito e la prova della notifica di tutte le cartelle sottese CP_7
all'intervento.
Si rileva che la contestazione circa la mancanza di attestazione è generica, non recando alcuna specifica indicazione di quali possano essere le difformità rispetto all'originale. D'altra parte, già si è detto che è lo stesso concessionario ad avere il potere di autenticare tali estratti del ruolo. Ciò posto, non vi è alcun motivo di ritenere gli estratti prodotti non conformi all'originale, considerato anche il deposito, non necessario in caso di intervento, della prova dell'avvenuta notifica di tutte le cartelle.
Gli avvisi di addebito prodotti da UI recano tutte le indicazioni imposte dalla legge.
Quanto alle cartelle di pagamento, parte opponente non ha provato, allegandole, le carenze informative lamentate.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione non merita alcun fondamento e va, pertanto, disattesa.
III. - Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e dello scaglione corrispondente al valore dei crediti rispettivamente vantati dai creditori opposti, in misura dei medi tariffari.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio intrapreso con atto di citazione in opposizione notificato il 17.12.2015 da , e nei Parte_2 CP_5 Parte_6
confronti di di quest'ultima in nome e per conto della MPS Controparte_6
Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. e di disattesa Controparte_8
ogni ulteriore istanza, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere in favore di ciascuna delle parti opposte le spese di lite, liquidandole nell'importo di €14.170,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge.
pagina 13 di 14 Bari. 22/4/2025
Il Giudice - Valentina D'Aprile
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