Articolo 6 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
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20 febbraio 1963
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8 maggio 2010
Art. 6. Scrutinio e proclamazione degli eletti

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non e' ammesso il voto per delega.
Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
Allorche' non e' raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.
Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al ((Ministero della giustizia)) l'avvenuta proclamazione degli eletti.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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