Articolo 8 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 7Articolo 9
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20 febbraio 1963
Art. 8. Reclamo contro le operazioni elettorali

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo puo' proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.
Quando il reclamo investa l'elezione di tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalita' che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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