Articolo 15 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 14Articolo 16
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20 febbraio 1963
Art. 15. Norme comuni per le assemblee

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'articolo 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'articolo 4.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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