Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/04/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 4781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, letti gli artt. 348, comma 2, 359 e 281 sexies cod. proc. civ., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4781/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e Parte_1
difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Daniele Crisci
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, CP_1
dall'avv. Nicola Corvino e dall'avv. Gianluca Iannucci
APPELLATO
E
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., essendo tale disposizione applicabile anche alle cause pendenti in grado di appello innanzi al
Tribunale in composizione monocratica (cfr. Cass., 13.3.2009, n. 6205).
Sempre in via preliminare, poi, va chiarito che non risultano essere state depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine fissato in sostituzione dell'udienza
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originariamente programmata per il 24.2.2025; quindi la causa è stata rinviata ex art. 348, comma 2, c.p.c. all'udienza del 3.4.2025, anche questa sostituita dalla previsione di un termine per il deposito di note scritte.
Neppure entro tale secondo termine, nonostante la rituale comunicazione del rinvio,
l'appellante ha depositato note ex art. 127 ter c.p.c..
Ne consegue che l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, ultima parte c.p.c.
Quanto, poi, alla forma adottata per la pronuncia del provvedimento declaratorio della improcedibilità, osserva questo Giudice che, secondo costante orientamento della
Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass., 13.2.2004, n. 2851, Cass., 17.4.2001, n. 5610,
Cass., 26.1.1999, n. 696), l'improcedibilità dell'appello, nella disciplina introdotta dalla riforma del 1990, va dichiarata con sentenza e tanto - si osserva - a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello. Precisamente, la pronuncia dei menzionati provvedimenti spetta, nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello, al collegio ed ha natura formale di sentenza non essendo detti provvedimenti più soggetti a reclamo ed avendo essi, per ciò stesso, natura decisoria e definitiva (con l'ulteriore -ovvia, verrebbe da dire- conseguenza che ne discende, per cui dette sentenze sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ.).
D'altra parte, laddove anche il provvedimento de quo fosse pronunciato in forma di ordinanza, in ogni caso avrebbe natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, con conseguente ricorribilità in Cassazione e obbligo della pronunzia sulle spese processuali a norma dell'art. 91 cod. proc. civ. (cfr. Cass.,
13.2.2004, n. 2851, citata).
Ebbene, tanto premesso, non si coglie quale sarebbe la ragionevole (cfr. art. 3 Cost.) differenza che imporrebbe una diversa forma del provvedimento in questione a seconda che a decidere sull'appello sia il Tribunale in composizione monocratica (avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace) ovvero la Corte di Appello in composizione collegiale (avverso le decisioni assunte dal Tribunale).
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al
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quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Tenuto infine conto che le parti costituite, omettendo di depositare note d'udienza, hanno entrambe manifestato una carenza di interesse alla definizione nel merito del gravame, sussistono ragioni giustificative di una integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• dichiara l'appello improcedibile;
• dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
• compensa le spese processuali.
Così deciso in Aversa in data 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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