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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno
2022 al n. 3316, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, (Cf: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Grieco, Parte_1 C.F._1 con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
GI US presso cui elettivamente domicilia come in atti.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento nr. 07120229007261618000 notificata il 25.05.2022 in relazione ai contributi I.V.S. per le annualità dal 2015 al 2019 derivanti dagli avvisi di addebito nn.
37120160004303/000, 37120160015374961/000, 37120170006586747/000,
37120190004558909/000, 37120190016015903/000 e 37120180003086690/000, in ragione dell'asserita mancata notifica degli stessi e conseguente intervenuta prescrizione dei crediti ad essi sottesi.
Nel procedimento così introdotto si costituiva ritualmente che, diversamente argomentando, CP_2 chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata la di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, è stato deciso.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che nel caso di specie, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento negativo del credito.
Ciò detto, considerato che il titolo posto a fondamento della impugnata inrimazione di pagamento è rappresentato dagli avvisi di addebito sopraindicati, deve essere preliminarmente verificata la corretta notifica degli stessi. Osserva il Giudicante che dall'attento scrutinio della documentazione versata in atti dalle parti non è risultata fornita alcuna prova in merito alla notifica degli avvisi di addebito che costituiscono il presupposto dell'intimazione impugnata. L' , infatti, si è limitato a produrre Controparte_3 un semplice estratto di ruolo, da cui risulterebbe la notifica dei predetti avvisi.
Tale documento rappresenta, tuttavia, un mero atto interno dell'Agente della Riscossione, come tale inidoneo a dimostrare l'avvenuta consegna al contribuente, nelle forme di legge, degli avvisi di addebito oggetto della presente impugnazione.
Pertanto, in mancanza di prova della previa notifica degli avvisi di addebito che ne costituiscono il presupposto, va dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, atteso che l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento de qua rappresenta un vizio procedimentale idoneo ad inficiare l'intera proceduta esecutiva (in tal senso, cfr. Casso SS.UU. n.
16412/2007).
Come chiarito, infatti, da consolidata giurisprudenza di legittimità “La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata”. (ex multis Cass. 18/01/2018, n. 1144).
Non può trovare, inoltre, applicazione nel caso di specie il principio affermato nella sentenza n.
10326/14, con la quale la Suprema Corte, sulla base della premessa secondo cui il contribuente
(rectius l'opponente) aveva impugnato un'intimazione di pagamento eccependo l'omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento, ha ritenuto che l'onere probatorio in capo al CP_4 dovesse ritenersi pienamente assolto con la produzione in giudizio delle relate di notifica delle cartelle di pagamento stesse.
Nel caso de quo, infatti, la produzione in giudizio della relata di notifica è mancata del tutto, per cui l'opposizione proposta va accolta e, accertata l'illegittimità del recupero della contribuzione previdenziale, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta a pagare alcuna delle somme di denaro relative alla omissione dei contributi previdenziali I.V.S. per le annualità dal 2015 al 2019 derivanti dagli avvisi di addebito nn. 37120160004303/000, 37120160015374961/000,
37120170006586747/000, 37120190004558909/000, 37120190016015903/000 e
37120180003086690/000.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Attesa la oggettiva controvertibilità delle questioni esaminate e la estraneità di ai Controparte_1 motivi di accoglimento del ricorso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da così provvede: Parte_1
a) accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento opposta in riferimento agli avvisi di addebito nn. nn. 37120160004303/000, 37120160015374961/000,
37120170006586747/000, 37120190004558909/000, 37120190016015903/000 e
37120180003086690/000.
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Torre Annunziata, 26/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno
2022 al n. 3316, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, (Cf: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Grieco, Parte_1 C.F._1 con il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
GI US presso cui elettivamente domicilia come in atti.
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento nr. 07120229007261618000 notificata il 25.05.2022 in relazione ai contributi I.V.S. per le annualità dal 2015 al 2019 derivanti dagli avvisi di addebito nn.
37120160004303/000, 37120160015374961/000, 37120170006586747/000,
37120190004558909/000, 37120190016015903/000 e 37120180003086690/000, in ragione dell'asserita mancata notifica degli stessi e conseguente intervenuta prescrizione dei crediti ad essi sottesi.
Nel procedimento così introdotto si costituiva ritualmente che, diversamente argomentando, CP_2 chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata la di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, è stato deciso.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va preliminarmente osservato che nel caso di specie, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale, in quanto ciò che si chiede al giudice è l'accertamento negativo del credito.
Ciò detto, considerato che il titolo posto a fondamento della impugnata inrimazione di pagamento è rappresentato dagli avvisi di addebito sopraindicati, deve essere preliminarmente verificata la corretta notifica degli stessi. Osserva il Giudicante che dall'attento scrutinio della documentazione versata in atti dalle parti non è risultata fornita alcuna prova in merito alla notifica degli avvisi di addebito che costituiscono il presupposto dell'intimazione impugnata. L' , infatti, si è limitato a produrre Controparte_3 un semplice estratto di ruolo, da cui risulterebbe la notifica dei predetti avvisi.
Tale documento rappresenta, tuttavia, un mero atto interno dell'Agente della Riscossione, come tale inidoneo a dimostrare l'avvenuta consegna al contribuente, nelle forme di legge, degli avvisi di addebito oggetto della presente impugnazione.
Pertanto, in mancanza di prova della previa notifica degli avvisi di addebito che ne costituiscono il presupposto, va dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, atteso che l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento de qua rappresenta un vizio procedimentale idoneo ad inficiare l'intera proceduta esecutiva (in tal senso, cfr. Casso SS.UU. n.
16412/2007).
Come chiarito, infatti, da consolidata giurisprudenza di legittimità “La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata”. (ex multis Cass. 18/01/2018, n. 1144).
Non può trovare, inoltre, applicazione nel caso di specie il principio affermato nella sentenza n.
10326/14, con la quale la Suprema Corte, sulla base della premessa secondo cui il contribuente
(rectius l'opponente) aveva impugnato un'intimazione di pagamento eccependo l'omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento, ha ritenuto che l'onere probatorio in capo al CP_4 dovesse ritenersi pienamente assolto con la produzione in giudizio delle relate di notifica delle cartelle di pagamento stesse.
Nel caso de quo, infatti, la produzione in giudizio della relata di notifica è mancata del tutto, per cui l'opposizione proposta va accolta e, accertata l'illegittimità del recupero della contribuzione previdenziale, va dichiarato che la parte ricorrente non è tenuta a pagare alcuna delle somme di denaro relative alla omissione dei contributi previdenziali I.V.S. per le annualità dal 2015 al 2019 derivanti dagli avvisi di addebito nn. 37120160004303/000, 37120160015374961/000,
37120170006586747/000, 37120190004558909/000, 37120190016015903/000 e
37120180003086690/000.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Attesa la oggettiva controvertibilità delle questioni esaminate e la estraneità di ai Controparte_1 motivi di accoglimento del ricorso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da così provvede: Parte_1
a) accoglie l'opposizione, e per l'effetto dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento opposta in riferimento agli avvisi di addebito nn. nn. 37120160004303/000, 37120160015374961/000,
37120170006586747/000, 37120190004558909/000, 37120190016015903/000 e
37120180003086690/000.
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Torre Annunziata, 26/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco