CASS
Sentenza 12 luglio 2023
Sentenza 12 luglio 2023
Massime • 1
In materia di servitù di passaggio coattivo, l'insediamento produttivo non rientra nell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. (che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti), atteso che la predetta disposizione contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2023, n. 19901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19901 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6130/2018 R.G. proposto da TERMINE VITA, rappresentata e difesa dagli avv.ti IGNAZIO E EN IA ed elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione – ricorrente– contro TERMINE OG MICHELE, rappresentato e difeso dagli avv.ti FILIPPO MARCIANTE E MASSIMILIANO CESALI e con essi elettivamente domiciliato in Roma, via G.G. Belli n. 36 – controricorrente nonché Civile Sent. Sez. 2 Num. 19901 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 12/07/2023 2 di 15 SEGRETO AN PP, ON IN, ON CALOGERA, AV EN, RR RI, INT3ERRANTE VINCENZA (queste ultime quali eredi di PALMINTERI CATRERINA), PALMINTERI PP, rappresentati e difesi dagli avv.ti PP VACCARO E ET ZI e con essi elettivamente domiciliati in Roma, via Trieste n. 199 – controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché SO OS, MA PP E MA EN, rappresentati e difesi dall’avv.to ACCURSIO MONTALBANO e con lui elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione – controricorrenti e ricorrenti incidentali nonché CI OR – intimato avverso la sentenza n. 2389/2017 della Corte d’Appello di Palermo depositata il 14.12.2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale di ET ON SE e altri e rigetto dei restanti ricorsi;
lette le memorie depositate dalle parti;
RITENUTO IN FATTO 1 Il Tribunale di Sciacca, con sentenza 6.9.2013, in accoglimento della domanda proposta dagli attori ON 3 di 15 SE ET, ID IA, IN PI, AL PI, NC NA, RI MI e SE MI e dagli interventori volontari RO SO, SE MA e NC MA, costituì una servitù coattiva di passaggio a favore dei loro fondi ed a carico di quello di proprietà di GE MI MI, terzo chiamato in causa dall’originaria convenuta Vita MI. Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, che, adita dal soccombente GE MI MI, con sentenza n. 2389/2017 resa pubblica il 14.12.2017 – e per quanto ancora interessa - ha costituito la servitù in favore dei fondi degli attori attraverso un altro tracciato, che attraversava il fondo della convenuta Vita Termini, riportato in catasto al foglio 88 particelle 324 e 384, ex 63 (rappresentato in rosso nell’allegato IV della relazione di CTU). La Corte d’Appello ha invece rigettato la domanda di costituzione di servitù coattiva avanzata dai tre interventori ed ha compensato tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Per giungere a questa soluzione, conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo dell’appello proposto da MI GE MI, la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha rilevato: - che, in ordine alla posizione degli interventori, il difetto di titolarità del loro diritto di proprietà andava rilevato di ufficio, in mancanza della relativa prova (essendo tardiva la produzione documentale avvenuta dopo il verificarsi delle preclusioni istruttorie); -che non risultava neppure dimostrata l’interclusione, in mancanza di accertamenti peritali;
- che, con riferimento al secondo motivo di appello del convenuto (sulla individuazione del fondo servente) la perizia 4 di 15 di parte prodotta dall’appellante principale era ammissibile in appello;
-che il prudente contemperamento dei contrapposti interessi imponeva di prescegliere, per la costituzione della servitù coattiva, il tracciato distinto col n. 1 e colorato in rosso nell’allegato alla CTU (attraverso il fondo della convenuta Vita termine), ritenuto più idoneo a realizzare le esigenze sottese al principio del minimo mezzo, in quanto non presentava difficoltà di esecuzione e non comprometteva in alcun modo lo sfruttamento del vicino fabbricato della convenuta, in atto ad uso non abitativo e quindi non soggetto all’esenzione di cui all’art. 1051 ultimo comma cc. 2 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vita MI con tre motivi contrastati con separati controricorsi dal terzo chiamato in causa GE MI MI, dagli originari attori ON SE ET, IN PI, AL PI, NC NA, NC MI e dalle due eredi dell’altra attrice RI MI (che si sono altresì doluti, in via incidentale, della compensazione delle spese disposta dalla Corte d’Appello), e dagli interventori volontari RO SO, SE e NC MA che hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale dolendosi del rigetto della domanda da essi proposta. ID IA è rimasto intimato. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale di ET ON SE e altri e per il rigetto dei restanti ricorsi. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 di 15 1.1 Premessa la riunione ai sensi dell’art. 335 cpc dei ricorsi contro la stessa sentenza, osserva la Corte che col primo motivo la ricorrente principale Vita MI denunzia violazione del terzo comma dell’art. 345 cpc con conseguente nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile in appello l’elaborato peritale prodotto dall’appellante principale benché ad esso fossero allegati 15 documenti non esibiti in primo grado. Ad avviso della ricorrente, l’ammissione, in appello, di tale produzione documentale come allegata alla perizia di parte consente di eludere il divieto di produzione previsto dal terzo comma dell’art. 345 cpc, bastando, come nella specie, allegare dei documenti alla relazione peritale. Il motivo è inammissibile. Va premesso in linea di principio che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (tra le varie: Sez. 2 -, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022; Rv. 663635; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017; Rv. 645101; Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626470; principio richiamato anche da Sez. U - , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 Rv. 664033 in motivazione). Quanto alla dedotta allegazione documentale alla relazione di parte, la censura, per come prospettata, è inammissibile per difetto di autosufficienza perché si limita a menzionare genericamente l’esistenza di documenti in allegato alla perizia di parte senza neanche premurarsi di indicarne il contenuto. 6 di 15 1.2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione del secondo comma dell’art. 1051 cc criticando la Corte d’Appello in ordine al contemperamento degli opposti interessi nella scelta del tracciato da assoggettare al passaggio coattivo. Analizza quindi una serie di passaggi argomentativi in ordine al danno per i fondi serventi evidenziando in particolare la destinazione del proprio immobile (insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati) e quindi i gravissimi pregiudizi derivanti dall’imposizione della servitù sul tracciato n. 1. Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un' erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016; Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171). Nel caso di specie, il vizio denunciato non ricorre, perché la critica che la ricorrente muove alla Corte d’Appello ha di mira esclusivamente la motivazione, come emerge con chiarezza dai ripetuti richiami al vizio motivazionale contenuti nel corpo del motivo (v. pagg. 10 e 11 ricorso). Si contesta, insomma, la valutazione sul contemperamento dei contrapposti interessi operata dal giudice di merito, che 7 di 15 implica un tipico accertamento in fatto e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021 Rv. 662565; Sez. 2 -, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020 Rv. 658945). 1.3 Col terzo motivo si denunzia la violazione del quarto comma dell’art. 1051 cc e l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione ed oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento all’esenzione prevista dall’ultimo comma della citata disposizione. La Corte di merito, a dire della ricorrente, non avrebbe considerato la destinazione del proprio immobile ad insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati, omettendo così l’esame di un fatto decisivo perché “per casa, agli effetti dell’art. 1051, deve intendersi non solo quella di abitazione, ma qualsiasi luogo destinato (come nella specie) ad attività produttiva”. Evidenzia che il tracciato n. 1 (prescelto dalla Corte per la costituzione della servitù coattiva) attraversa l’area di parcheggio dell’impianto di confezionamento di conglomerati e dunque non si concilierebbe assolutamente con detto impianto industriale, mentre il passaggio sul fondo di GE MI si svolgerebbe su un terreno incolto a oltre 30 metri dal fabbricato, e non comporterebbe alcun impatto sul contesto ambientale dovuto alla costruzione del muro. Anche tale motivo è infondato. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le 8 di 15 parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). Nel caso in esame, il denunciato vizio non ricorre per una duplice ragione. Innanzitutto, perché la Corte d’Appello ha esaminato la destinazione dell’immobile di proprietà della ricorrente (laddove, a pag. 11 della sentenza ha rilevato “l’uso non abitativo” del vicino fabbricato della ricorrente); in secondo luogo perché il fatto il cui esame si assume omesso (cioè la destinazione ad “insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati”) non è decisivo. Ed infatti, se si esclude l’unico precedente richiamato dal ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 3097 del 31/03/1987), secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode;
ne 9 di 15 consegue che per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi (tra le varie, cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 Rv. 654341; Sez. 2, Sentenza n. 9116 del 06/06/2012 Rv. 622638; Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 09/03/1988 Rv. 458152; Sez. 2, Sentenza n. 2478 del 14/06/1977 Rv. 386188). Sulla scorta di tale principio – a cui il Collegio intende oggi dare continuità - l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione e quindi l’eventuale specifico rilievo di tale particolare destinazione non avrebbe prodotto conseguenze diverse nella decisione della lite. 2 Passando all’esame del ricorso incidentale degli interventori SO-MA, con l’unico motivo si denunzia violazione ed errata applicazione degli artt. 1051 cc, 268 e 105 cpc. Premettono i ricorrenti incidentali che la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare il loro intervento come principale e ritenerlo ammissibile, essendo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio coattivo anche a favore dei loro immobili. Ad avviso dei SO-MA, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere tempestiva la produzione documentale versata in secondo grado, trattandosi di prove “precostituite” e non “costituende”; i ricorrenti incidentali citano un orientamento dottrinario nonché alcune pronunce di legittimità, sottolineando che nel caso in esame le preclusioni non riguarderebbero la situazione sostanziale nuova dedotta dagli interventori. Richiamano poi una serie di passaggi motivazionali contenuti nella sentenza di primo grado (ad essi favorevole) da cui emergerebbe l’accertamento sia della proprietà dei fondi che dell’interclusione degli stessi, ricavata a sua volta 10 di 15 dalle risultanze peritali in merito alla riscontrata interclusione di fondi limitrofi, il che stava a dimostrare l’inclusione anche dei loro immobili in tale categoria. Richiamano inoltre egli accertamenti contenuti in una consulenza di parte svolta nel 2011 e invocano il principio di non contestazione applicabile anche in epoca anteriore alla modifica normativa dell’art. 115 cpc. Il ricorso è infondato sotto ogni profilo in cui si articola. Va premesso che l’intervento volontario dei SO- MA con atto del 18.11.2010, a oltre cinque anni dall’inizio della lite, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e dopo l’ultimazione delle operazioni peritali, è il frutto di una libera scelta difensiva delle parti, che ben potevano promuovere un regolare giudizio (in via autonoma o unitamente agli altri attori) ed avvalersi così della ordinaria scansione processuale per tutte le attività istruttorie. Ciò posto, va segnalato, quanto alle preclusioni in caso di intervento principale (quale è indubbiamente quello in esame) l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11 di 15 12463 del 09/05/2023 Rv. 667552; Sez. 3 -, Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018 Rv. 650431). Correttamente, dunque, è stata ritenuta preclusa la produzione in primo grado della documentazione a sostegno della legittimazione attiva, anche perché il giudice di merito ha riscontrato che non constava “da parte di attori e convenuto il riconoscimento espresso di tale qualità né lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione di essa (Cass. S.U.2951/2016) e non rilevando la mancanza di specifica contestazione sul punto, trattandosi di fatto presumibilmente ignoto alle altre parti”. Ed altrettanto correttamente, è stato rilevato, in via ufficiosa, il difetto di titolarità, dal lato attivo, sulla scorta della citata pronuncia delle Sezioni unite secondo cui, appunto, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. Né era ammissibile la produzione documentale in appello, ostandovi il divieto di cui all’art. 345 cpc nella versione applicabile alla fattispecie. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012 (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021 Rv. 661833; Sez. 2 - , Sentenza n. 6590 del 14/03/2017 Rv. 643372). Quanto ai rilievi contenuti nella seconda parte del motivo, l’accertamento in concreto dell’esistenza 12 di 15 dell’interclusione integra un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito (v. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14 del 03/01/2020 Rv. 656331; Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 26/01/2006 Rv. 587105; Sez. 2, Sentenza n. 3283 del 29/10/1974 e altre). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha escluso l’interclusione rilevando che non vi è stato nessun accertamento peritale, dovuto al fatto che le parti sono intervenute nel giudizio dopo l’espletamento dell’incarico (v. pag. 7 sentenza). La motivazione, dunque, esiste ed è imperniata sostanzialmente sul difetto di prova;
il problema allora potrebbe spostarsi sul piano della sufficienza dell’iter argomentativo, ma un tale vizio ormai non è più denunziabile in sede di legittimità per espressa volontà del legislatore (art. 360 n. 5 cpc). Quanto ai richiami ai rilievi svolti dal consulente tecnico di ufficio sulla appartenenza degli immobili, va ribadito che non spetta al consulente di accertare la proprietà dei fondi. Privo di autosufficienza è, infine, il richiamo alla perizia del 27 febbraio 2011 di cui si parla a pag. 9 del ricorso, non risultando né la data né la sede di deposito nel giudizio di merito e non bastando la generica affermazione che la perizia trovasi “in atti”. Sulla non contestazione della titolarità della proprietà, infine, la Corte territoriale ha risposto a pag. 8 della sentenza sotto il profilo dell’irrilevanza “trattandosi di fatto presumibilmente ignoto alle altre parti”, del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (v. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016 Rv. 640518; Sez. L -, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019 Rv. 652044; Sez. 3 -, Ordinanza n. 12064 13 di 15 del 08/05/2023 Rv. 667555). Ed è evidente che le altre parti del giudizio ben potevano ignorare la circostanza, non essendo tenute a conoscere le vicende proprietarie dei fondi appartenenti a terzi. 3 Resta, infine, da affrontare la questione delle spese del giudizio di merito, oggetto di specifica doglianza posta degli originari attori-odierni controricorrenti nel loro controricorso contenente ricorso incidentale (come subordinatamente precisato a pag. 13). Si denunzia la violazione e falsa o mancata applicazione dell’art. 91 cpc ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cpc per avere la Corte d’Appello disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio ponendo quelle della CTU totalmente a carico degli attori, risultati vittoriosi sulla domanda di costituzione della servitù. La censura è fondata solo in parte. Va premesso che il giudizio è iniziato con atto di citazione del 4.10.2005 e quindi è soggetto alla disposizione dell’art. 92 comma 2 cpc nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 2 comma 1 della legge 28.12.2005 n. 63: era dunque consentita la compensazione per giusti motivi. Trova allora applicazione il principio secondo cui in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 14 di 15 659925; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 Rv. 564510; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 (Rv. 646335). Non è dunque sindacabile la scelta della Corte di merito di compensare le spese per giusti motivi, ravvisati nella natura della controversia e nell’incertezza obiettiva dell’esito della stessa e, sotto tale profilo la censura va disattesa. Tuttavia, la chiara volontà della Corte di merito di operare discrezionalmente una equa ripartizione delle spese tra le varie parti mediante la compensazione integrale delle stesse rende inspiegabile la scelta di lasciare quelle di consulenza tecnica a carico esclusivo degli attori, se è vero, come è vero, che l’indagine è stata compiuta nell’interesse di tutte le parti presenti nel giudizio al momento del conferimento dell’incarico (attori, convenuta e chiamato in causa). È quindi censurabile la scelta di addossare l’onere delle spese di consulenza a carico degli attori ON SE ET e altri, che erano risultati totalmente vittoriosi. Sotto quest’ ultimo profilo il ricorso va accolto e, non ritenendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza va cassata senza rinvio (ex art. 384 comma 2 cpc), disponendosi che le spese di consulenza tecnica vengano poste in misura eguale tra le parti, con ovvia esclusione dei SO-MA, che di essa non hanno mai usufruito. In conclusione, respinti i ricorsi di Vita MI (principale) e dei tre interventori SO-MA (incidentali) e accolto solo parzialmente il ricorso incidentale degli originari attori ON SE ET e altri, la sentenza va cassata senza rinvio. L’esito della lite giustifica la compensazione tra le parti del presente giudizio. 15 di 15 Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali RO SO, SE MA e NC MA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale nonché quello incidentale di RO SO, SE MA e NC MA;
accoglie parzialmente il ricorso incidentale proposto da ET ON SE, PI IN, PI AL, NA NC, ER IA e ER VI, nonché MI SE, rigettandolo per il resto;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso parzialmente accolto e, decidendo nel merito, dispone che le spese di consulenza tecnica di ufficio vengano ripartite in misura eguale tra le parti, con esclusione dei SO-MA. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali RO SO, SE MA e NC MA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. Roma, 25.5.2023.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale di ET ON SE e altri e rigetto dei restanti ricorsi;
lette le memorie depositate dalle parti;
RITENUTO IN FATTO 1 Il Tribunale di Sciacca, con sentenza 6.9.2013, in accoglimento della domanda proposta dagli attori ON 3 di 15 SE ET, ID IA, IN PI, AL PI, NC NA, RI MI e SE MI e dagli interventori volontari RO SO, SE MA e NC MA, costituì una servitù coattiva di passaggio a favore dei loro fondi ed a carico di quello di proprietà di GE MI MI, terzo chiamato in causa dall’originaria convenuta Vita MI. Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, che, adita dal soccombente GE MI MI, con sentenza n. 2389/2017 resa pubblica il 14.12.2017 – e per quanto ancora interessa - ha costituito la servitù in favore dei fondi degli attori attraverso un altro tracciato, che attraversava il fondo della convenuta Vita Termini, riportato in catasto al foglio 88 particelle 324 e 384, ex 63 (rappresentato in rosso nell’allegato IV della relazione di CTU). La Corte d’Appello ha invece rigettato la domanda di costituzione di servitù coattiva avanzata dai tre interventori ed ha compensato tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Per giungere a questa soluzione, conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo dell’appello proposto da MI GE MI, la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha rilevato: - che, in ordine alla posizione degli interventori, il difetto di titolarità del loro diritto di proprietà andava rilevato di ufficio, in mancanza della relativa prova (essendo tardiva la produzione documentale avvenuta dopo il verificarsi delle preclusioni istruttorie); -che non risultava neppure dimostrata l’interclusione, in mancanza di accertamenti peritali;
- che, con riferimento al secondo motivo di appello del convenuto (sulla individuazione del fondo servente) la perizia 4 di 15 di parte prodotta dall’appellante principale era ammissibile in appello;
-che il prudente contemperamento dei contrapposti interessi imponeva di prescegliere, per la costituzione della servitù coattiva, il tracciato distinto col n. 1 e colorato in rosso nell’allegato alla CTU (attraverso il fondo della convenuta Vita termine), ritenuto più idoneo a realizzare le esigenze sottese al principio del minimo mezzo, in quanto non presentava difficoltà di esecuzione e non comprometteva in alcun modo lo sfruttamento del vicino fabbricato della convenuta, in atto ad uso non abitativo e quindi non soggetto all’esenzione di cui all’art. 1051 ultimo comma cc. 2 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Vita MI con tre motivi contrastati con separati controricorsi dal terzo chiamato in causa GE MI MI, dagli originari attori ON SE ET, IN PI, AL PI, NC NA, NC MI e dalle due eredi dell’altra attrice RI MI (che si sono altresì doluti, in via incidentale, della compensazione delle spese disposta dalla Corte d’Appello), e dagli interventori volontari RO SO, SE e NC MA che hanno proposto, a loro volta, ricorso incidentale dolendosi del rigetto della domanda da essi proposta. ID IA è rimasto intimato. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone, ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale di ET ON SE e altri e per il rigetto dei restanti ricorsi. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 di 15 1.1 Premessa la riunione ai sensi dell’art. 335 cpc dei ricorsi contro la stessa sentenza, osserva la Corte che col primo motivo la ricorrente principale Vita MI denunzia violazione del terzo comma dell’art. 345 cpc con conseguente nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile in appello l’elaborato peritale prodotto dall’appellante principale benché ad esso fossero allegati 15 documenti non esibiti in primo grado. Ad avviso della ricorrente, l’ammissione, in appello, di tale produzione documentale come allegata alla perizia di parte consente di eludere il divieto di produzione previsto dal terzo comma dell’art. 345 cpc, bastando, come nella specie, allegare dei documenti alla relazione peritale. Il motivo è inammissibile. Va premesso in linea di principio che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (tra le varie: Sez. 2 -, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022; Rv. 663635; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017; Rv. 645101; Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626470; principio richiamato anche da Sez. U - , Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 Rv. 664033 in motivazione). Quanto alla dedotta allegazione documentale alla relazione di parte, la censura, per come prospettata, è inammissibile per difetto di autosufficienza perché si limita a menzionare genericamente l’esistenza di documenti in allegato alla perizia di parte senza neanche premurarsi di indicarne il contenuto. 6 di 15 1.2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione del secondo comma dell’art. 1051 cc criticando la Corte d’Appello in ordine al contemperamento degli opposti interessi nella scelta del tracciato da assoggettare al passaggio coattivo. Analizza quindi una serie di passaggi argomentativi in ordine al danno per i fondi serventi evidenziando in particolare la destinazione del proprio immobile (insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati) e quindi i gravissimi pregiudizi derivanti dall’imposizione della servitù sul tracciato n. 1. Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
l'allegazione di un' erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 - , Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016; Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171). Nel caso di specie, il vizio denunciato non ricorre, perché la critica che la ricorrente muove alla Corte d’Appello ha di mira esclusivamente la motivazione, come emerge con chiarezza dai ripetuti richiami al vizio motivazionale contenuti nel corpo del motivo (v. pagg. 10 e 11 ricorso). Si contesta, insomma, la valutazione sul contemperamento dei contrapposti interessi operata dal giudice di merito, che 7 di 15 implica un tipico accertamento in fatto e, come tale, è sottratto al sindacato di legittimità se congruamente motivato (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021 Rv. 662565; Sez. 2 -, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020 Rv. 658945). 1.3 Col terzo motivo si denunzia la violazione del quarto comma dell’art. 1051 cc e l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione ed oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento all’esenzione prevista dall’ultimo comma della citata disposizione. La Corte di merito, a dire della ricorrente, non avrebbe considerato la destinazione del proprio immobile ad insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati, omettendo così l’esame di un fatto decisivo perché “per casa, agli effetti dell’art. 1051, deve intendersi non solo quella di abitazione, ma qualsiasi luogo destinato (come nella specie) ad attività produttiva”. Evidenzia che il tracciato n. 1 (prescelto dalla Corte per la costituzione della servitù coattiva) attraversa l’area di parcheggio dell’impianto di confezionamento di conglomerati e dunque non si concilierebbe assolutamente con detto impianto industriale, mentre il passaggio sul fondo di GE MI si svolgerebbe su un terreno incolto a oltre 30 metri dal fabbricato, e non comporterebbe alcun impatto sul contesto ambientale dovuto alla costruzione del muro. Anche tale motivo è infondato. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le 8 di 15 parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). Nel caso in esame, il denunciato vizio non ricorre per una duplice ragione. Innanzitutto, perché la Corte d’Appello ha esaminato la destinazione dell’immobile di proprietà della ricorrente (laddove, a pag. 11 della sentenza ha rilevato “l’uso non abitativo” del vicino fabbricato della ricorrente); in secondo luogo perché il fatto il cui esame si assume omesso (cioè la destinazione ad “insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati”) non è decisivo. Ed infatti, se si esclude l’unico precedente richiamato dal ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 3097 del 31/03/1987), secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c., che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode;
ne 9 di 15 consegue che per stabilire se sussista o meno l'ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi (tra le varie, cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 Rv. 654341; Sez. 2, Sentenza n. 9116 del 06/06/2012 Rv. 622638; Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 09/03/1988 Rv. 458152; Sez. 2, Sentenza n. 2478 del 14/06/1977 Rv. 386188). Sulla scorta di tale principio – a cui il Collegio intende oggi dare continuità - l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione e quindi l’eventuale specifico rilievo di tale particolare destinazione non avrebbe prodotto conseguenze diverse nella decisione della lite. 2 Passando all’esame del ricorso incidentale degli interventori SO-MA, con l’unico motivo si denunzia violazione ed errata applicazione degli artt. 1051 cc, 268 e 105 cpc. Premettono i ricorrenti incidentali che la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare il loro intervento come principale e ritenerlo ammissibile, essendo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della servitù di passaggio coattivo anche a favore dei loro immobili. Ad avviso dei SO-MA, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere tempestiva la produzione documentale versata in secondo grado, trattandosi di prove “precostituite” e non “costituende”; i ricorrenti incidentali citano un orientamento dottrinario nonché alcune pronunce di legittimità, sottolineando che nel caso in esame le preclusioni non riguarderebbero la situazione sostanziale nuova dedotta dagli interventori. Richiamano poi una serie di passaggi motivazionali contenuti nella sentenza di primo grado (ad essi favorevole) da cui emergerebbe l’accertamento sia della proprietà dei fondi che dell’interclusione degli stessi, ricavata a sua volta 10 di 15 dalle risultanze peritali in merito alla riscontrata interclusione di fondi limitrofi, il che stava a dimostrare l’inclusione anche dei loro immobili in tale categoria. Richiamano inoltre egli accertamenti contenuti in una consulenza di parte svolta nel 2011 e invocano il principio di non contestazione applicabile anche in epoca anteriore alla modifica normativa dell’art. 115 cpc. Il ricorso è infondato sotto ogni profilo in cui si articola. Va premesso che l’intervento volontario dei SO- MA con atto del 18.11.2010, a oltre cinque anni dall’inizio della lite, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e dopo l’ultimazione delle operazioni peritali, è il frutto di una libera scelta difensiva delle parti, che ben potevano promuovere un regolare giudizio (in via autonoma o unitamente agli altri attori) ed avvalersi così della ordinaria scansione processuale per tutte le attività istruttorie. Ciò posto, va segnalato, quanto alle preclusioni in caso di intervento principale (quale è indubbiamente quello in esame) l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11 di 15 12463 del 09/05/2023 Rv. 667552; Sez. 3 -, Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018 Rv. 650431). Correttamente, dunque, è stata ritenuta preclusa la produzione in primo grado della documentazione a sostegno della legittimazione attiva, anche perché il giudice di merito ha riscontrato che non constava “da parte di attori e convenuto il riconoscimento espresso di tale qualità né lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione di essa (Cass. S.U.2951/2016) e non rilevando la mancanza di specifica contestazione sul punto, trattandosi di fatto presumibilmente ignoto alle altre parti”. Ed altrettanto correttamente, è stato rilevato, in via ufficiosa, il difetto di titolarità, dal lato attivo, sulla scorta della citata pronuncia delle Sezioni unite secondo cui, appunto, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. Né era ammissibile la produzione documentale in appello, ostandovi il divieto di cui all’art. 345 cpc nella versione applicabile alla fattispecie. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012 (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021 Rv. 661833; Sez. 2 - , Sentenza n. 6590 del 14/03/2017 Rv. 643372). Quanto ai rilievi contenuti nella seconda parte del motivo, l’accertamento in concreto dell’esistenza 12 di 15 dell’interclusione integra un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito (v. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14 del 03/01/2020 Rv. 656331; Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 26/01/2006 Rv. 587105; Sez. 2, Sentenza n. 3283 del 29/10/1974 e altre). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha escluso l’interclusione rilevando che non vi è stato nessun accertamento peritale, dovuto al fatto che le parti sono intervenute nel giudizio dopo l’espletamento dell’incarico (v. pag. 7 sentenza). La motivazione, dunque, esiste ed è imperniata sostanzialmente sul difetto di prova;
il problema allora potrebbe spostarsi sul piano della sufficienza dell’iter argomentativo, ma un tale vizio ormai non è più denunziabile in sede di legittimità per espressa volontà del legislatore (art. 360 n. 5 cpc). Quanto ai richiami ai rilievi svolti dal consulente tecnico di ufficio sulla appartenenza degli immobili, va ribadito che non spetta al consulente di accertare la proprietà dei fondi. Privo di autosufficienza è, infine, il richiamo alla perizia del 27 febbraio 2011 di cui si parla a pag. 9 del ricorso, non risultando né la data né la sede di deposito nel giudizio di merito e non bastando la generica affermazione che la perizia trovasi “in atti”. Sulla non contestazione della titolarità della proprietà, infine, la Corte territoriale ha risposto a pag. 8 della sentenza sotto il profilo dell’irrilevanza “trattandosi di fatto presumibilmente ignoto alle altre parti”, del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (v. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016 Rv. 640518; Sez. L -, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019 Rv. 652044; Sez. 3 -, Ordinanza n. 12064 13 di 15 del 08/05/2023 Rv. 667555). Ed è evidente che le altre parti del giudizio ben potevano ignorare la circostanza, non essendo tenute a conoscere le vicende proprietarie dei fondi appartenenti a terzi. 3 Resta, infine, da affrontare la questione delle spese del giudizio di merito, oggetto di specifica doglianza posta degli originari attori-odierni controricorrenti nel loro controricorso contenente ricorso incidentale (come subordinatamente precisato a pag. 13). Si denunzia la violazione e falsa o mancata applicazione dell’art. 91 cpc ed omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 cpc per avere la Corte d’Appello disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio ponendo quelle della CTU totalmente a carico degli attori, risultati vittoriosi sulla domanda di costituzione della servitù. La censura è fondata solo in parte. Va premesso che il giudizio è iniziato con atto di citazione del 4.10.2005 e quindi è soggetto alla disposizione dell’art. 92 comma 2 cpc nella versione anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 2 comma 1 della legge 28.12.2005 n. 63: era dunque consentita la compensazione per giusti motivi. Trova allora applicazione il principio secondo cui in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 14 di 15 659925; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 Rv. 564510; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 (Rv. 646335). Non è dunque sindacabile la scelta della Corte di merito di compensare le spese per giusti motivi, ravvisati nella natura della controversia e nell’incertezza obiettiva dell’esito della stessa e, sotto tale profilo la censura va disattesa. Tuttavia, la chiara volontà della Corte di merito di operare discrezionalmente una equa ripartizione delle spese tra le varie parti mediante la compensazione integrale delle stesse rende inspiegabile la scelta di lasciare quelle di consulenza tecnica a carico esclusivo degli attori, se è vero, come è vero, che l’indagine è stata compiuta nell’interesse di tutte le parti presenti nel giudizio al momento del conferimento dell’incarico (attori, convenuta e chiamato in causa). È quindi censurabile la scelta di addossare l’onere delle spese di consulenza a carico degli attori ON SE ET e altri, che erano risultati totalmente vittoriosi. Sotto quest’ ultimo profilo il ricorso va accolto e, non ritenendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza va cassata senza rinvio (ex art. 384 comma 2 cpc), disponendosi che le spese di consulenza tecnica vengano poste in misura eguale tra le parti, con ovvia esclusione dei SO-MA, che di essa non hanno mai usufruito. In conclusione, respinti i ricorsi di Vita MI (principale) e dei tre interventori SO-MA (incidentali) e accolto solo parzialmente il ricorso incidentale degli originari attori ON SE ET e altri, la sentenza va cassata senza rinvio. L’esito della lite giustifica la compensazione tra le parti del presente giudizio. 15 di 15 Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali RO SO, SE MA e NC MA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale nonché quello incidentale di RO SO, SE MA e NC MA;
accoglie parzialmente il ricorso incidentale proposto da ET ON SE, PI IN, PI AL, NA NC, ER IA e ER VI, nonché MI SE, rigettandolo per il resto;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso parzialmente accolto e, decidendo nel merito, dispone che le spese di consulenza tecnica di ufficio vengano ripartite in misura eguale tra le parti, con esclusione dei SO-MA. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali RO SO, SE MA e NC MA, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. Roma, 25.5.2023.