Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1949, n. 41
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 marzo 1949
Art. 2.
La pensione agli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali, ai termini dell' art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 , compete il trattamento di previdenza del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e' liquidata a norma del primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373 , convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369 e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 18 marzo 1949