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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.45/2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 24 Aprile 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025, e vertente tra la società (appellante) e Parte_1 CP_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°61/2025 emessa dal Tribunale di
[...]
Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.01.2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante società esercente attività di manutenzione e revisione periodica di Parte_1
bombole di metano per autotrazione, ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso presentato da teso ad ottenere la declaratoria di nullità o Controparte_1
illegittimità della sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dal servizio comminata con lettera del
04.12.2023, nonché del licenziamento disciplinare per giusta causa comminato nei suoi confronti con lettera in data 27 Dicembre 2023, ricevuta in data 8 Gennaio 2024, con le correlate statuizioni reintegratorie e risarcitorie, parametrate alla regime di tutela reale attenuata di cui all'art.18, quarto comma, della Legge n.300/1970, come modificato dalla Legge n.92/2012. In particolare, il Tribunale di
Ancona, dopo aver ritenuto fondata la censura attinente alla mancata affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti e dopo aver ritenuto erronea la contestazione della recidiva, ha ritenuto illegittime le sanzioni comminate dalla ad per insussistenza del Parte_1 Controparte_1
fatto o, comunque, per essere la condotta contestata sussumibile nelle declaratorie contrattuali punite con sanzioni conservative e, conseguentemente, ha condannato la società datrice di lavoro, ai sensi dell'art.18, quarto comma, Legge n.300/1970, a reintegrare l nel posto di lavoro ed a CP_1 corrispondergli un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto nella misura di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal recesso al saldo;
con il favore delle spese di lite.
A fondamento del gravame, la società appellante ha censurato l'iter logico giuridico seguito dal primo Giudice, denunciandone l'erroneità e l'illogicità: 1) nella parte in cui, pur avendo riconosciuto antigiuridica la condotta del dipendente nell'aver omesso il controllo, quale responsabile dello stabilimento di Jesi, sulle corrette cadenze temporali delle operazioni di revisione e collaudo delle bombole di metano, ha ritenuto che tale inadempimento concretizzerebbe una negligenza lieve, così violando, secondo la prospettazione dell'appellante, il disposto di cui agli artt. 2104 e 2119 c.c.; 2) per non aver disaminato la domanda subordinata di conversione del licenziamento da giusta causa in giustificato motivo soggettivo, stante la comprovata sussistenza di un notevole inadempimento del lavoratore;
3) per non aver rilevato che nella fattispecie, trattandosi di condotta contraria al c.d. minimo etico, la preventiva affissione del codice disciplinare non era necessaria.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare legittimo il licenziamento irrogato dalla nei confronti del sig. con comunicazione datata 27.12.2023; in subordine Parte_1 Controparte_1
convertire il recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo accertandone la legittimità con condanna della società resistente al pagamento della sola indennità di mancato preavviso nella misura di cinque mensilità; in via ulteriormente subordinata, […] dichiarare estinto il rapporto di lavoro con alla data della contestazione disciplinare e condannare il datore di lavoro al pagamento Parte_1
2 del minimo dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 18, comma 5, L. 300/70 ovvero, in caso di accertata violazione della procedura di cui all'art. 7 L. 300/70 […] dichiarare estinto il rapporto alla data della contestazione disciplinare e condannare il datore di lavoro al pagamento del minimo dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 6, art. 18 citato. Spese vinte”.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
1.- Preliminarmente, rileva la Corte che la società appellante non ha sollevato censure in ordine al capo della decisione che ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, comminata con lettera del 04.12.2023. Ha prestato altresì acquiescenza in ordine al capo della sentenza che ha ritenuto insussistenti i presupposti per la configurabilità dell'ipotesi di recidiva. In ordine a tali capi della decisione, quindi, si è formato il giudicato interno.
***
2.- Non è fondato l'ultimo motivo di gravame, cui si ritiene di dare la precedenza per motivi di propedeuticità logica, atteso che l'infrazione contestata risiede nella mancata osservanza di determinazioni del datore di lavoro, e non in condotte contrarie alla coscienza sociale quale minimo etico, per le quali il divieto possa ritenersi tipizzato e previsto direttamente dalla legge. Ne consegue che, nel caso in esame, non siamo in presenza di una condotta connotata da evidente disvalore sociale e che possa ritenersi di per sé sufficiente a rendere valido il provvedimento disciplinare intimato dal datore di lavoro anche in assenza della affissione del codice disciplinare, che era dunque necessaria, con conseguente violazione delle cadenze procedimentali di cui all'art.7 Legge n.300/1970. Ciò tuttavia non esime il Collegio dalla disamina del merito della controversia, tenuto conto della graduazione delle tutele astrattamente applicabili.
***
3.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato ad in data 27 Controparte_1
Dicembre 2023, lamentando che il primo giudice avrebbe tratto conseguenze erronee dal compendio istruttorio del primo grado e dai principi normativi e giurisprudenziali di riferimento.
Più in dettaglio, la società appellante denuncia l'erroneità della decisione nella parte in cui ha ritenuto che la revisione plurima in tempi ravvicinati di una stessa bombola concretizzi solo una negligenza
“lieve”, trattandosi invece di un inadempimento tale da integrare una giusta causa di recesso, a nulla rilevando la astratta sussumibilità nelle declaratorie delle sanzioni conservative previste dal C.C.N.L. di settore e l'assenza di precedenti disciplinari (Cass. 9486/16). Pertanto chiede che sia “dichiarata giusta
3 causa di licenziamento il comportamento antigiuridico del direttore di stabilimento che ha permesso, avallato, non controllato che in ben 2135 occasioni una medesima bombola fosse revisionata 2, 3, 4 o 5 volte in uno strettissimo arco di tempo”, tenuto conto della circostanza che “maggiori poteri presuppongono una maggiore intensità della fiducia e uno spazio più ampio ai fatti idonei a scuoterla”
(Cass. 15322/04, Cass. 15004/00) e che ben può essere sufficiente ad integrare una giusta causa di recesso anche un unico episodio connotato da particolare gravità del fatto, se idoneo a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e indipendentemente dal verificarsi o meno di un danno economico sofferto dal datore di lavoro come conseguenza del comportamento del dipendente (Cass.
7464/05).
Chiede altresì valutarsi anche che i fatti oggetto degli addebiti disciplinari hanno trovato conferma istruttoria sia per tabulas, che attraverso le dichiarazioni del teste , e che l'infrazione Testimone_1
contestata sarebbe ex se tale da giustificare il recesso, in quanto violativa dell'obbligo di diligenza di cui all'art.2104 c.c., anche in considerazione della “natura della prestazione dovuta” e “dell'interesse dell'impresa”, tenuto conto anche delle possibili ricadute indirette della condotta del lavoratore in termini di disvalore ambientale quale modello comportamentale diseducativo e disincentivante per gli altri dipendenti (Cass. 22592/2021).
Ritiene quindi non potersi condividere la valutazione di negligenza “lieve” della condotta tenuta dal dipendente e che il primo giudice avrebbe arbitrariamente giustificato la reiterazione delle revisioni ad eventuali errori di digitazione del numero di bombola ovvero possibili reclami dei clienti per malfunzionamenti delle bombole già revisionate. Né ritiene condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui l'esiguità del numero delle revisioni “ripetute” rispetto alla mole di lavoro complessiva dello stabilimento - circa l'1% - ben potrebbe essere addotta a causa esimente della responsabilità dell , dovendosi invece valorizzare la sistematicità della violazione e il considerevole importo CP_1 del danno economico subìto dalla società appellante, quantificabile in ben €.107.000,00.
Contesta infine che possa assumere un qualche rilievo il precedente “modus operandi preesistente mai rilevato o contestato dal datore di lavoro” ed invoca il concetto legale di giusta causa, svincolato dalle tipizzazioni della contrattazione collettiva, ed in ogni caso la sussumibilità della fattispecie in esame nell'art. 54 del C.C.N.L. applicato che, al punto 2, sanziona con il licenziamento senza preavviso il dipendente che “commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale”.
In via subordinata, chiede convertirsi d'ufficio il motivo del licenziamento da giusta causa in giustificato motivo soggettivo ex art. 3 l. 604/66, stante la comprovata sussistenza di un notevole inadempimento del lavoratore.
L'appello non è fondato.
4 In punto di fatto risulta per tabulas (ed è in massima parte incontestato) che:
- l'appellato è stato assunto presso la società resistente in data 08.03.2006 con Controparte_1
inquadramento nella categoria 1 livello C.R.E.A. 1 con la qualifica di Energia e Parte_2
Petrolio, ricoprendo dal 01.07.2015 e sino al licenziamento in data 13.12.2023 il ruolo di
Responsabile dello Stabilimento di Jesi;
- dopo il passaggio di dal controllo di ad Acquirente Unico s.p.a. la società, Parte_1 Parte_3
con nota prot: SFBMRU2023U-0023 del 20.11.2023, ha contestato al lavoratore che, a seguito di controlli effettuati il periodo dal 1° al 30 ottobre 2023, era risultato che lo stesso, in qualità di
Responsabile dello Stabilimento di Jesi, aveva disposto il collaudo non necessario di “957 bombole prodotte nel 2023, che non necessitavano in alcun modo di essere revisionate e collaudate”, così causando un danno economico all'azienda;
- le giustificazioni dell'appellato, con le quali aveva asserito di aver seguito prassi consolidate aziendali volte alla massima tutela della sicurezza, della soddisfazione del cliente e degli interessi aziendali, non sono state accolte dalla società datrice di lavoro, la quale, con nota del 04.12.2023
Prot. SFBMRU2023U-00031, ha comminato al dipendente la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni;
- con successiva nota del 11.12.2023 Prot. SFBMRU2023U-0096, ricevuta il successivo 13.12.2023, la società ha contestato al lavoratore che a seguito di ulteriori controlli effettuati nel Parte_1 mese di novembre 2023 e “ed in seguito a specifica segnalazione di irregolarità pervenutaci dalla
Motorizzazione Civile nel corso dello stesso mese… ci risulta che siano state revisionate e collaudate- oltre alle n. 957 bombole già oggetto di precedente contestazione- ulteriori n. 403 bombole prodotte nello stesso anno 2023, che non necessitavano in alcun modo di essere revisionate
e collaudate …”,contestando altresì che: “- In 49 occasioni nel corso del 2023, la stessa bombola nuova è stata revisionata addirittura 2 volte, in più delle predette n. 49 bombole, la maggior parte sono state revisionate una prima volta a giugno/luglio e la seconda volta tra agosto e ottobre. - in numerosissimi casi bombole prodotte in anni precedenti al 2023 sono state sottoposte a plurime revisioni nel corso del 2023. - Di non aver rispettato la normativa vigente in tema di revisione delle bombole (tra cui: Circolare prot. 131 Mot2c del 2006 e Decreto Ministro Infrastrutture 16.05.2022) la quale prevede che la revisione delle bombole deve essere effettuata ogni 4 anni;
- di aver violato la Procedura interna denominata “ Movimentazione e Revisione Bombole Metano”, la quale tra
l'altro, stabilisce al punto 5.1 che: “ il personale addetto allo stabilimento, dopo un primo esame sulla data di costruzione delle bombole, le suddivide, destinandole alle apposite aree dedicate alle bombole da revisionare o a quelle da alienare” ed al successivo punto 5.2 prevede che “ le bombole
5 ricevute dall' utenza vengono inizialmente sottoposte ad una verifica della data di costruzione, al fine di accertare la validità secondo le norme vigenti. Le contestiamo pertanto, di non aver verificato
e controllato, nel suo ruolo di Responsabile, che le sole bombole da revisionare fossero selezionate a tale fine, come previsto dalla suddetta Procedura. - Di non aver svolto l'attività di verifica e controllo propria del ruolo da responsabile arrecando un grave danno alla società consistito nell'aver effettuato un gran numero di revisioni inutili saturando l'attività dello stabilimento tale da rendere necessario il ricorso ai Service esterni, con maggiori costi a carico dell'azienda di circa €:
107.000 (salvo migliore stima) pari al costo delle non necessarie revisioni affidate, per l' appunto, ai
Service esterni. - Di aver violato i doveri di correttezza, diligenza e buona fede nell'esplicazione delle proprie mansioni di cui agli artt. 1375,2104,2105 c.c., della normativa richiamata, nonché la violazione della procedura summenzionata, a lei ben nota”;
- con racc. a.r. in data 21.12.2023, l' ha presentato proprie giustificazioni richiamando le CP_1
difese già svolte avverso la precedente contestazione di addebito ed esponendo che: “1) La circolare prot. N. 131 Mot2/c del 2006, tutt'ora in vigore, ha precisato che le revisioni delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, dovranno essere soggette a verifiche periodiche effettuate almeno ogni 48 mesi. Tale circolare Ministeriale dispone solo sul termine massimo entro il quale dovrà obbligatoriamente effettuarsi la revisione, ma non prevede un termine minimo, non potendosi ravvisare alcun elemento nel dato normativo che avvalori la tesi di parte datoriale, circa il fatto che per il primo anno di vita delle bombole non vada eseguito alcun controllo/verifica. 2) Di aver sempre svolto le verifiche di cui alla procedura aziendale e contenuta al successivo punto 5.2 la quale dispone che “le bombole in corso di validità vengono sottoposte a controllo visivo, interno ed esterno e in caso di esito positivo vengono depositate in apposita area e successivamente avviate al processo di revisione (inclusa la prova idraulica). 3) La verifica delle condizioni della bombola prima della sua installazione è assolutamente necessaria, a prescindere dall'anno di costruzione, non potendosi peraltro neanche a priori escludere che una bombola, seppur di recente produzione, sia esente da vizi, difetti, o quant' altro che possa incidere sul suo regolare funzionamento e così potenzialmente arrecare danni, anche devastanti. 4) deve garantire al cliente che viaggia Parte_1
a metano, l' intercambio tramite la revisione, ( o la sostituzione se hanno superato la vita utile di esercizio) delle proprie bombole nel minor tempo possibile e per garantire tutto questo si deve ricorrere alle scorte di magazzino. 5) Lo stabilimento di Jesi, tratta circa 390 tipi di bombole diverse
e all' atto della prenotazione degli utenti che avviene per via telefonica , non è dato conoscere né il numero né la tipologia di bombole. 6) Alcune tipologie di bombole, nuove o già revisionate sono tenute per scorta all' interno dello stabilimento e pronte per l'intercambio, ma spesso non vengono immediatamente consegnate all' utenza, ma vengono accatastate all' aperto negli appositi spazi
6 esterni e movimentate all' occorrenza. Bombole, quindi, soggette all' azione degli agenti atmosferici oltre che a possibili urti. 7) Pertanto, per tali motivi, capitava che una stessa bombola prima della sua consegna all' utenza, poteva essere soggetta a più verifiche e controlli, al fine di garantirne il perfetto funzionamento. 8) Il Sig. , ha sempre agito osservando le disposizioni Controparte_1
aziendali inerenti il ciclo produttivo per la sicurezza delle bombole, effettuando difatti per ogni bombola i controlli visivi, la pesatura e la prova idraulica. 9) Sotto altro profilo e sempre in ossequio alla policy aziendale e allo sviluppo della cultura e qualità del servizio, il Sig. ha sempre CP_1
agito per il soddisfacimento delle esigenze del cliente, garantendone la soddisfazione e fidelizzazione. 10) Difatti come sempre accaduto in Sfbm, per garantire il soddisfacimento del cliente
e la sua fidelizzazione, si è sempre cercato di far coincidere il termine della revisione della bombola, con quello dell' automezzo, in modo tale che l' utenza in un'unica occasione possa espletare entrambi gli accertamenti. 11) Non è previsto il blocco del sistema nel caso in cui sia stata effettuata la revisione della bombola anche per periodi temporali inferiori ai 4 anni, ma vi è soltanto inserito il blocco del sistema per le sole bombole che sono risultate inidonee e già presenti nel sistema informatico. 12) Il Sig. abbia avuto sempre a riguardo le esigenze primarie di Controparte_1
tutela di diritti costituzionalmente garantiti e conseguentemente abbia ben curato gli interessi dell'azienda, garantendo la soddisafazione del cliente e preservandola da possibili gravi pregiudizi, nell' ipotesi di malfunzionamento/ non idoneità di una bombola di proprietà dell' azienda, installata
e non preventivamente verificata”;
- con raccomandata datata 27.12.2023 Prot. SFBMRU2023U-00100, ricevuta dall'appellato il successivo 08.01.2024, la società ha intimato ad il Parte_1 Controparte_1
licenziamento per giusta causa con effetto retroattivo dal giorno della comunicazione (13.12.2023), motivandolo come segue: non ha contestato i fatti addebitati e in particolare non ha Pt_4
contestato di aver sottoposto a revisioni plurime migliaia di bombole in un arco temporale breve non tenendo conto che le medesime dovevano essere revisionate ogni quattro anni e quindi senza preventivamente accertarsi se la relativa bombola necessitasse o meno di essere revisionata.
2- Lei continua ad assumere che le bombole andrebbero revisionate “ almeno ogni 48 mesi”, facendo riferimento ad una circolare superata de facto dal Dm 144/2022 nel quale all' art. 2 commi 2 e 3 così recita: “la prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro anni con le modalità in uso prima dell' entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riqualificazione delle bombole CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1, è operata ogni quattro anni, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalità in uso prima
7 dell' entrata in vigore del presente decreto. Ciò posto, è evidente che la decisione di anticipare tali termini deve rispondere a criteri logici e/o essere giustificata da particolari ed eccezionali esigenze, che Lei non ha addotto”.
3-il richiamo all' art.
5.1. della Procedura aziendale Movimentazioni e
Revisioni Bombole a Metano ed alla circostanza da Lei addotta che è il “personale dello
Stabilimento” a selezionare le bombole consegnate dagli utenti, non giustifica la sua condotta ma anzi, la aggrava, perché conferma che Lei non ha esercitato le necessarie attività di controllo quale
Responsabile dello Stabilimento. Anche il richiamo all' art.
5.2 della Procedura non giustifica la sua condotta, ma anche in questo caso aggrava in quanto ogni bombola ricevuta da è una bombola Pt_1
che necessita di essere revisionata in quanto trascorsi i quattro anni di cui al Dm su citato.
4- Lei afferma che “la verifica delle condizioni della bombola prima della sua installazione è assolutamente necessaria… “ L' affermazione non spiega perché una stessa bombola debba essere revisionata 2 volte nel giro di pochi giorni, oppure 3,4 o addirittura 5 volte nel giro di pochi mesi.
5- neppure la circostanza che parte delle bombole debba essere tenuta per scorta all' interno dello
Stabilimento giustifica la sua condotta: la pronta disponibilità di una bombola, infatti, non ha nulla a che fare con la pretesa esigenza di sottoporla a revisioni plurime volte, a distanza di poco tempo ( in un caso, anche il giorno successivo.).
6-nel data base aziendale non è previsto alcun blocco perché il processo di selezione e revisione è internamente affidato alla decisione del Responsabile, cioè Lei: era Lei che doveva stabilire quali, quante bombole avviare a revisione e quando. Era Lei che avrebbe dovuto evitare di far eseguire inutili revisioni per bombole che non necessitavano di essere revisionate, perché nuove e/o perché recentemente revisionate. Se Lei avesse fatto tutto ciò, un numero importante di revisioni affidate ai Service ( a pagamento) avrebbero potuto essere svolte internamente, con relativo risparmio per la Società di diverse decine di migliaia di euro.
7-la circostanza che alcune, poche bombole, sottoposte a revisione nel 2023 fossero state costruite nel
2013,2000 e 2006 ancora una volta non giustifica che una bombola venga sottoposta a revisione più volte nel giro di poche settimane senza alcun motivo ( che non può certo essere quello assi generico- della soddisfazione del cliente). Infine, Lei ben sa che la presenza di un Funzionario della
Motorizzazione Civile durante le attività di revisione non esprime alcun concerto, come da Lei affermato: la presenza del Funzionario in discorso ha il solo fine di certificare l' esito della revisione, come chiaramente indicato al punto 5.2 della Procedura. In definitiva, le sue giustificazioni hanno confermato i fatti addebitati, non hanno giustificato la sua condotta ed anzi hanno confermato il suo omesso controllo sulle attività dello Stabilimento. Per tali motivi la scrivente società, tenuto conto della recidiva, si vede costretta a risolvere per giusta causa il rapporto di lavoro. La gravità delle violazioni non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. ai sensi dell' art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012, il licenziamento produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato”.
8 Fissate tale coordinate fattuali, sostiene la società appellante che la sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui afferma che la revisione più volte reiterata della stessa concretizzi solo una Pt_5 negligenza “lieve”, tale da non giustificare il recesso perché punibile con una sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto. Chiede, pertanto, che sia ritenuto integrante giusta causa di licenziamento il comportamento antigiuridico del direttore di stabilimento che ha permesso, non controllato e tollerato che in ben 2135 occasioni una medesima bombola fosse revisionata 2, 3, 4 o 5 volte in un circoscritto arco di tempo. Pertanto, pur ammettendo la astratta possibilità di una revisione ante tempus, in concreto non ne giustifica la reiterazione nell'arco del breve periodo.
Ciò premesso, alla luce del materiale istruttorio in atti, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni operate dal primo giudice, il quale ha scrupolosamente vagliato la fattispecie sottoposta al suo esame e, applicando i corretti principi giuridici, ne ha tratto le dovute conseguenze.
Va premesso che dalle dichiarazioni del teste può ritenersi accertato che le bombole Testimone_1 oggetto di contestazione “erano tutte bombole CNG1”.
Il D.M. n.144/2022, all'art.2, secondo comma, prevede che: “la prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo Cng1, Cng2, Cng3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro anni con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, così come riportato in allegato 1”.
L'allegato 1 fa esplicita menzione alla circolare 131_MOT2/C del 13.01.2006, che, quale normativa tecnica di riferimento per la riqualificazione delle bombole di tipo CNG1, prevede l'estensione della revisione dai 36 mesi ad “almeno ogni 48 mesi” (“La disposizione della circolare 3171_MOT2/C del
19.09.05, che prevedeva che le bombole in esercizio dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche
(revisioni) ogni 36 mesi, è modificata nel senso che le stesse verifiche periodiche dovranno essere effettuate almeno ogni 48 mesi”).
La società appellante afferma che il termine fissato dalla Circolare di “almeno ogni 48 mesi” sia da ritenersi superato dal dato normativo di cui all'art. 2 comma 2 che stabilisce nella misura fissa di quattro anni l'arco temporale entro cui deve procedersi alla revisione delle bombole, con la conseguenza che le revisioni operate prima dei quattro anni sarebbero superflue, con ingiustificato aggravio di costi per l'azienda.
Sul punto il dipendente ha eccepito che il richiamo al D.M. n.144/2022 effettuato dalla società datrice non è corretto, in quanto esso non riguarda la gran parte delle bombole oggetto di contestazione. Tale normativa, secondo la prospettazione del dipendente oggi appellato, non farebbe altro che stabilire che la prima revisione delle bombole installate sulle autovetture di nuova produzione, con impianto già
9 installato dalla fabbrica costruttrice dell'autovettura, debba avvenire esclusivamente in modalità visiva dopo quattro anni dall'immatricolazione dell'autovettura e tramite prova idraulica dopo i successivi quattro anni. Pertanto il richiamo normativo non sarebbe pertinente al caso di specie in quanto le bombole nuove “non provenivano da autovetture di nuova produzione con impianto già installato dalla fabbrica costruttrice, ma esse erano presenti in stabilimento come scorte di magazzino e pronte all'occorrenza per l'intercambio con l'utenza”.
Troverebbe invece piena applicazione la circolare prot. n. 131 Mot2/c del 2006 secondo cui le revisioni delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, devono essere soggette a verifiche periodiche effettuate almeno ogni 48 mesi, limite temporale che costituisce però solo il termine massimo entro il quale deve obbligatoriamente effettuarsi la revisione.
Ritiene il Collegio che la scelta tra le due opzioni interpretative sopra descritte non assume valore dirimente ai fini delle statuizioni da prendere.
La tesi sostenuta dalla società appellante, secondo cui le revisioni dovrebbero essere effettuate inderogabilmente ogni quattro anni, non preclude infatti la possibilità che l'attività di revisione possa essere effettuata anche prima di tale scadenza, qualora se ne ravvisi la necessità. Si tratta, infatti, di un termine massimo che, se da un lato non può essere sforato, dall'altro non impedisce una eventuale anticipazione dell'attività di revisione della bombola, qualora ritenuto necessario.
Ed in effetti, dalla lettura complessiva delle risultanze probatorie, è emerso che l'azienda, nella precedente gestione, aveva seguito una politica caratterizzata da una particolare attenzione per la sicurezza, per l'incolumità e per la soddisfazione del cliente, anticipando spesso i termini massimi previsti dalla normativa di settore, anche in considerazione della oggettiva pericolosità del bene trattato, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2050 c.c.
Sotto tale profilo risulta provato, in punto di fatto, che nello stabilimento di Jesi della Parte_1
quanto meno dall'anno 2021, venivano eseguite per tutte le bombole presenti nello stabilimento, comprese quelle di recente fabbricazione (ossia dell'anno in corso o dell'anno precedente), le modalità operative per le attività di collaudo e revisione consistenti in: controlli visivi sulla superficie interna ed esterna e riempimento con acqua e pressatura a 300 bar per la verifica della tenuta di pressione.
Il teste dipendente della società appellante da 17 anni, nel confermare che le Testimone_2 revisioni “si facevano anche per quelle nuove perché siccome stanno nel piazzale erano esposte agli eventi atmosferici quindi prima di darle facevamo la prova di collaudo. Facevamo le verifiche per tutte le bombole che consegnavamo anche quelle arrivate da poco perché erano state sottoposte a movimentazione…”, ha precisato anche che “quando noi siamo entrati quelli prima di noi ci hanno detto di procedere per le revisioni così come ho sopra esposto.” Parimenti, il teste ha Testimone_3
dichiarato sul cap.3: “è vero, visto che la bombola lasciata sotto le intemperie potrebbe essere corrosa
10 quindi il collaudo va sempre fatto. Da quando sono entrato mi è stato insegnato di fare così. Nessuno mi ha mai detto che dovevo operare in modo diverso”
Ad ulteriore sostegno che tale fosse la prassi, il dipendente ha dedotto che tale procedura CP_1
era seguita anche nello stabilimento di San Lazzaro di Savena, in cui era stato attivato, per le medesime ragioni, un analogo provvedimento disciplinare (circostanza non contestata dalla società appellante).
Per quanto attiene alle plurime revisioni, su cui la società appellante fonda principalmente le proprie doglianze, il teste ha chiarito che “è capitato di fare due collaudi a distanza anche Testimone_2 di una settimana se una bombola veniva riportata indietro dal cliente che lamentava un'anomalia e noi prima di scartarla facevamo un ulteriore collaudo. Può capitare che anche se revisionata prima della consegna il cliente per problemi della sua valvola o altro, lamenti che la bombola perde o non gli funziona sicché noi la revisioniamo di nuovo prima di scartarla.
Quanto alle risultanze del database dove risultano revisioni di una stessa bombola per 4 volte nello stesso mese, può essere accaduto che pur essendo state revisionate bombole diverse per errore di digitazione e inserimento nel database sia stato inserito sempre lo stesso numero”.
Ne segue che ben può essere accaduto che le reiterate revisioni siano ascrivibili a reclami di clienti che lamentavano un mal funzionamento - e quindi giustificate dalla necessità di fornire un servizio sicuro
– ovvero ad errori di digitazione nella indicazione del numero identificativo della bombola;
in ogni caso, non è in dubbio che trattavasi di revisioni realmente effettuate e ritenute necessarie secondo una consolidata prassi aziendale, e comunque numericamente circoscritte nella misura percentuale di circa l'1% delle operazioni complessivamente eseguite.
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Sotto altro profilo, la società datrice lamenta la mancata valorizzazione, da parte del primo giudice, del danno economico subìto dall'azienda (ben €.107.000,00) a causa dell'omesso controllo da parte dell Chiede quindi una diversa valutazione della gravità Parte_6
della condotta del dipendente, ascrivendo la legittimità del licenziamento quanto meno al disposto dell'art.54 C.C.N.L., stante il grave nocumento economico patito.
La tesi di parte appellante poggia su un dato di fatto che non trova adeguata conferma nelle risultanze probatorie, ossia che le revisioni “in eccesso” fossero effettivamente inutili, essendo emerso, quanto meno, che esse erano il portato di una consolidata prassi aziendale tesa a tutelare al massimo la sicurezza dell'utenza. Sono condivisibili sul punto le considerazioni del dipendente, secondo cui la precedente gestione considerava tali costi necessari per ragioni di sicurezza e di buon andamento dell'impresa, posto che in caso di mal funzionamento, se non anche di esplosione di una o più bombole, l'ammontare dei risarcimenti sarebbe stato ben maggiore dei costi sostenuti per le reiterate revisioni.
11 Inoltre, il computo dell'ammontare dei danni prospettato dall'appellante è il frutto di un mero ragionamento di natura presuntiva, basato sulla moltiplicazione del costo della singola revisione presso i
Services esterni per il numero delle revisioni ritenute inutili. Tale dato non necessariamente risponde alla realtà dei fatti, in quanto fondato sull'automatismo che ogni revisione “inutile” ha sottratto spazio ad una revisione utile, affermazione che assume più un carattere tautologico, che dimostrativo.
Infine, il calcolo non risulta neanche esatto. Se, infatti, si assume il dato di 2.135 revisioni ritenute inutili e si moltiplica tale dato per il costo unitario di ciascuna revisione (€.38,50) il risultato è di
€.82.197,50, e non di €.107.000,00, il che lascia seri dubbi sulla correttezza dei criteri di calcolo utilizzati.
In quest'ordine di concetti, quand'anche si ammettesse la sussistenza di una condotta negligente da parte dell' nell'aver omesso di controllare la corretta numerazione delle bombole revisionate, CP_1
ritiene questo Collegio che le valutazioni del primo Giudice in ordine alla lievità dell'infrazione commessa meritino di essere condivise, stante anche la mancata prova della sussistenza e dell'ammontare del nocumento economico che la società appellante lamenta di aver subìto.
In un simile contesto, ritiene la Corte che la valutazione complessiva della condotta del lavoratore in cui non sembra potersi intravedere una spiccata intenzionalità (avendo egli Controparte_1
operato nella convinzione di aderire ad una consolidata prassi aziendale), porti a ritenere insussistente la giusta causa del licenziamento, trattandosi di un comportamento non idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque ritenersi, in linea con quanto statuito dal primo giudice, che il comportamento tenuto dall'appellato, all'origine del disposto licenziamento, non integri una grave violazione del dovere di diligenza di cui all'art.2104 c.c., e non sia quindi idoneo a legittimare il recesso per giusta causa del datore di lavoro.
In definitiva, la sanzione del licenziamento, a prescindere dalla specifica declaratoria contrattuale, può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in quanto si qualifica come grave negazione degli elementi del rapporto e, in particolare, dell'elemento fiduciario che deve sussistere fra le parti. Nella fattispecie, tuttavia, appare evidente che, per i motivi sopra detti, il recesso è stato intimato a cagione di un inadempimento contrattuale che, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, non appare di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, stante la sua inidoneità a far venir meno irreparabilmente la fiducia del datore di lavoro nel futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del lavoratore.
12 Il licenziamento intimato in data 27 Dicembre 2023 ag in quanto disposto in Controparte_1
assenza di una giusta causa di recesso, è stato dunque illegittimamente intimato.
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4.- Per le medesime ragioni è da respingersi anche la domanda di conversione della giusta causa in giustificato motivo soggettivo posto che la condotta complessivamente tenuta da non Controparte_1
si connota di gravità tale da integrare un inadempimento agli obblighi contrattuali che possa definirsi
“notevole”, in modo tale da sorreggere l'affermazione della sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di recesso.
Da ultimo, nessuna censura risulta sollevata in ordine alle statuizioni inerenti l'individuazione della tutela applicabile, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.
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5.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le conclusioni raggiunte comportano, quale logico corollario, l'assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°61/2025 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 27.01.2025, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la società appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.7.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito
13 dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 24 Aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
Ha collaborato allo studio della controversia ed alla stesura della motivazione il Funzionario UPP Dr.ssa Giada Di Gaspare
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