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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Presidentedott.ssa Gabriella Portale
Consigliere dott.ssa Barbara Fatale
Consigliere relatore dott. Antonio Cestone
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1231 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1 difeso da sè medesimo ex art. 86 c.p.c.
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto l'opposizione proposta da avverso un'intimazione di pagamento notificata da Parte_1 Controparte_1
[...] e relativa ad omesso versamento di contributi alla Parte_2
[...] dell'importo di euro 982,34.
ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma 2) Avverso tale sentenza Parte_1 con accoglimento della domanda giudiziale.
3) Controparte_1 non si è costituita, l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 4) L'appello è improcedibile perché l'appellante, che non ha depositato note scritte di trattazione, non ha in alcun modo documentato la notifica dell'appello all'ente appellato in vista dell'udienza di discussione del 17.6.25, sostituita con il deposito di note entro la stessa data con provvedimento depositato il 26.5.25.
5) Richiamato il disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma c.p.c., nel caso di specie deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui "nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
- alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. al giudice di
-
assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass. SSUU n° 20604/08).
6) Al riguardo si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Da ultimo si osserva che, pur in mancanza di deposito di note scritte ad opera dell'appellante entro il termine del 17.6.25, era comunque precluso al giudice il rinvio della causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c e dello stesso art. 127 ter c.p.c. Tanto in ragione dell'omessa notifica dell'appello e dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. n° 17368/18);
8) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'ente appellato, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass.
SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 482/22, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 - quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c.
1 - bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Presidentedott.ssa Gabriella Portale
Consigliere dott.ssa Barbara Fatale
Consigliere relatore dott. Antonio Cestone
all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1231 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1 difeso da sè medesimo ex art. 86 c.p.c.
appellante
E
Controparte_1
appellata non costituita
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione ad intimazione di pagamento. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha respinto l'opposizione proposta da avverso un'intimazione di pagamento notificata da Parte_1 Controparte_1
[...] e relativa ad omesso versamento di contributi alla Parte_2
[...] dell'importo di euro 982,34.
ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma 2) Avverso tale sentenza Parte_1 con accoglimento della domanda giudiziale.
3) Controparte_1 non si è costituita, l'appellante non ha depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione 4) L'appello è improcedibile perché l'appellante, che non ha depositato note scritte di trattazione, non ha in alcun modo documentato la notifica dell'appello all'ente appellato in vista dell'udienza di discussione del 17.6.25, sostituita con il deposito di note entro la stessa data con provvedimento depositato il 26.5.25.
5) Richiamato il disposto dell'art. 127 ter, ultimo comma c.p.c., nel caso di specie deve farsi applicazione del noto insegnamento di legittimità secondo cui "nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito
- alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111, secondo comma, Cost. al giudice di
-
assegnare, "ex" art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ." (Cass. SSUU n° 20604/08).
6) Al riguardo si osserva anche che la Suprema Corte (Cass. n° 8595/17) ha chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte (Cass. 14/10/1992, n. 11227).
7) Da ultimo si osserva che, pur in mancanza di deposito di note scritte ad opera dell'appellante entro il termine del 17.6.25, era comunque precluso al giudice il rinvio della causa ad altra udienza ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c e dello stesso art. 127 ter c.p.c. Tanto in ragione dell'omessa notifica dell'appello e dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato (Cass. n° 17368/18);
8) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'ente appellato, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass.
SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 482/22, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 - quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c.
1 - bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale