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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7198 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1022/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in L.go dell'Olgiata n. 15, in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Gino Funaioli 54/56 presso lo studio dell'Avv. Franco Muratori (C.F. C.F._2
) che lo rappresenta e difende, giusta procura posta in calce all'atto di citazione del
[...] primo grado
- APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO " , società limitata con unico socio, con sede in Controparte_1 Controparte_2
Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano ZA BR LO e codice fiscale , R.E.A. MI-2127179, e nell'elenco delle società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione tenuto dalla BA d'LI con n. , rappresentata da “ P.IVA_2 [...]
, con sede a Milano, via Valtellina 15/17, capitale sociale di Controparte_3
€ 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano ZA BR LO, codice fiscale e P. IV , in forza di procura P.IVA_3 autenticata dal Notaio di Milano del 24/06/2025 rep. 7947, racc. 4630, Persona_1 registrata a Milano DP II il 25/06/2025, al numero 65853 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, in virtù dei poteri allo stesso conferiti, giusta procura speciale in C.F._3 autentica dal Notaio di Milano, rep. 153384, racc. 41130 registrata a Persona_2
Milano DP II il 18/07/2024, al numero 71870 serie 1T, rilasciata da MONTUSCHI Dr.
Stefano, nella qualità di Consigliere e Presidente della società Controparte_3 munito dei necessari poteri in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021, debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, codice fiscale , con domicilio C.F._4 eletto presso lo Studio dell'Avv. Arturo Cancrini, codice fiscale in C.F._5
Piazza Di S. Bernardo 101 Roma.
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(CF. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_4
l.r. p.t.
- APPELLATA CONTUMACE – in persona del l.r. p.t. e CP_6
Controparte_7
pag. 2/9 - APPELLATI INCIDENTALI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13465/2021.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13465/21 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 5110/2016 del medesimo Tribunale e sulle domande di accertamento negativo del credito vantato dalla nei confronti della società quale debitrice CP_5 CP_6 principale e dei due fideiussori, ha così statuito:
“accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.5110/2016 del 3.3.2016;
condanna parte attrice al pagamento in favore della banca della somma di € 344.901,84, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 12.700,00 oltre accessori di legge ed oltre spese di ctu.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda volta all'accertamento dell'usura nei rapporti oggetto di lite. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 644 c.p.
B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117 T.U.B.
C) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Ferme le deduzioni, eccezioni e richieste spiegate in primo grado tanto nei verbali di udienza che negli scritti difensivi, da intendersi come altrettanti motivi di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in pag. 3/9 riforma parziale della sentenza n. 13465/2021 pubbl. il 09/08/2021 del Tribunale
Ordinario di Roma, in persona del Dott. Aldo Ruggiero, non notificata, emessa a definizione dei giudizi riuniti contraddistinti con RG n. 20141/2016 e 35569/2016, accogliere il presente appello e riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva di detta sentenza.
In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare, previa integrazione della CTU tecnico contabile, l'usurarietà degli interessi applicati ai rapporti devoluti in lite e, per l'effetto, dichiarare dovuta la minor somma risultante in giustizia;
- Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione a firma del sig. per Parte_1 tutti i motivi esposti in primo grado;
In mero subordine:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del superiore motivo di impugnazione, in riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare il saldo dare/avere aderendo alla prima o, in subordine, alla terza delle ipotesi conclusive formulate dal CTU in primo grado e, dunque, in -€ 169.434,49, ottenuto con applicazione degli interessi legali, o di € 195,466,75, ottenuto con applicazione del tasso minimo dei BOT annuali ex art. 117 TUB
In via istruttoria:
Si chiede sin d'ora l'integrazione della CTU contabile al fine di ricalcolare il reale rapporto dare avere tra le parti.”
Si è costituita la e, per essa, la sua mandataria la quale, oltre Controparte_8 CP_9 che contestare nel merito l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta impugnato in via incidentale la sentenza così concludendo:
pag. 4/9 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, previa concessione di un termine per notificare la presente comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale a e a CP_6 Controparte_7 parti del processo di primo grado non evocati nel giudizio di gravame dall'appellante principale.
1) In via principale " rigettare l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto ".
2) in accoglimento dell'appello incidentale " RE e i signori CP_6
e al pagamento in favore di . Controparte_7 Parte_1 CP_1
CP_ della somma di euro 419.705,63 alla data del 7/1/2016 oltre ulteriori interessi nella misura contrattualmente prevista del 13,2% per la linea anticipo fatture, del 7,5% per la linea di scoperto di conto corrente pari ad euro 10.000,00 e del 6,5% per la linea di scoperto di conto corrente pari ad euro 50.000,00 nei limiti dei tassi “soglia” usura a decorrere dalla predetta data e sino al soddisfo.
3) in via subordinata RE e i signori e CP_6 Controparte_7
CP_ al pagamento in favore di . della somma che Parte_1 CP_1 risulterà accertata applicando alle diverse categorie di operazioni (apertura di credito e anticipi sbf) il tasso medio applicato dalla BA quale credito nei confronti della debitrice principale e dei garanti.
4) in via ulteriormente subordinata RE e i signori CP_6 [...]
CP_ e al pagamento in favore di . della CP_7 Parte_1 CP_1 somma pari ad euro 344.901,84 oltre interessi legali a decorrere dal 9/8/2021 e sino all'effettivo soddisfo come stabilito dalla sentenza n° 13465/2021 del Tribunale di Roma.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Non si sono costituiti la e di cui va quindi CP_6 Controparte_10 dichiarata la contumacia.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.5.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
pag. 5/9 Essendosi nelle more verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo e alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle reiterate conclusioni delle sole parti costituite, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Prendendo le mosse dall'appello principale, osserva la Corte che il primo motivo non può essere accolto.
La difesa appellante si duole della errata pronuncia da parte del Primo Giudice in ordine a tutte le domande formulate, in questo caso con particolare riferimento alla usura originaria degli interessi pattuiti sia in sede di stipula del contratto di c/c che di apertura di credito sicchè, avendo il ctu. errato ed avendo il Tribunale fatto un mero richiamo all'elaborato peritale, la sentenza andrebbe riformata quanto meno all'esito di una rinnovata ctu, da cui si sarebbero espungere tutti gli interessi, spese e commissioni di vario genere applicati dalla banca.
Ora, non v'è dubbio che il Tribunale nella propria motivazione ha fatto espresso richiamo alla espletata e puntuale ctu. che ha condiviso.
E' sufficiente, al riguardo, per il giudicante che condivida le conclusioni del proprio ausiliario, farvi un semplice richiamo ai fini della decisione. Lo insegna, in tal senso la stessa
S.C. per cui non incorre in un vizio di motivazione laddove, soprattutto in casi nei quali si richiede una specifica competenza, il giudice aderisca alle conclusioni del proprio consulente non essendo tenuto ad esporre in modo dettagliato le ragioni del proprio convincimento (Cass. 13.5.2018 n. 21504).
Nel caso di specie, peraltro, il ctu. ha puntualmente risposto alle osservazioni rivoltegli con chiarimenti che, peraltro, anche queto Collegio condivide pienamente.
In particolare, l'ausiliario, al fine della verifica del superamento del tasso soglia ha fatto corretto richiamo alla formula indicata dalla BA d'LI e all'esito ha verificato che in nessun caso e con riferimento ad alcuno dei rapporti l'istituto di credito ha applicato interessi ultra soglia, peraltro dovendosi rilevare che lo stesso ctp della società nulla ha eccepito rispetto al metodo utilizzato dal ctu.
pag. 6/9 Il Collegio non può che prendere atto del detto criterio che è certamente corretto e le conclusioni non possono essere diverse da quelle a cui è pervenuto il Tribunale, tanto più che in sede di gravame sono state genericamente riproposte le medesime contestazioni poste a sostegno delle domande di primo grado quanto alla applicazione del metodo per il calcolo del TEG non corretto.
La consulenza è stata assolutamente esaustiva e non potrebbe il Collegio che rifarsi al metodo utilizzato dal ctu. null'altro potendosi davvero aggiungere.
Il secondo motivo attiene alla erroneità della sentenza impugnata, avendo il Tribunale utilizzato la seconda ipotesi di calcolo tra le tre offerte dall'ausiliario, non avendo tenuto conto della mancanza della documentazione integrale che la attrice banca, che aveva proposto ricorso monitorio ed aveva agito in via riconvenzionale, avrebbe avuto il preciso onere probatorio di depositare ai fini della ricostruzione dei vari rapporti.
In particolare, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere corretta la soluzione della applicazione dei tassi minimi, per cui sarebbe stato necessario che venissero del tutto espunti tali interessi per il pur breve periodo di tempo non coperto documentalmente.
Ora, in verità il Tribunale ha effettivamente evidenziato come siano stati pattuiti gli interessi e che l'unica criticità “deriva dalla circostanza che il ctu. non è risuscito a calcolare in relazione alle varie linee di credito, con diversi interessi convenzionali, le modalità di calcolo degli interessi in relazione ad ogni rapporto”.
Per questo motivo, considerato che non sussiste la nullità delle clausole pattuite, il
Tribunale ha fatto ricorso al tasso minimo convenzionale che risultava comunque pattuito e la Corte non può che condividere tale conclusione, tanto più che anche rispetto alle diverse conclusioni formulate dalla parte oggi appellante incidentale sul punto, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Ne consegue, che anche questo secondo motivo di gravame va disatteso.
Come terzo ed ultimo motivo la difesa appellante si duole della omessa statuizione sulla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust in quanto pag. 7/9 riproduttive delle clausole dello schema ABI censurato dal noto provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI.
Orbene, atteso l'effetto devolutivo dell'appello, deve essere esaminata la sollevata eccezione.
Va preliminarmente evidenziato, che se è ben vero che la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI siccome violative della normativa antitrust sono finanche rilevabili dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, è altrettanto vero che tale rilievo è possibile solo “là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. 4867/2024).
Nel caso di specie, a parte la circostanza che non è stato prodotto neanche lo schema ABI che potesse consentire la verifica circa la corrispondenza della garanzia specifica rilasciata in uno con il contratto di finanziamento al modello ABI censurato, né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti, la fideiussione è state rilasciata in un periodo ben lontano da quello preso in esame dal noto provvedimento della BA d' LI n. 55/2005.
Peraltro, in ogni caso, anche a voler opinare diversamente, non si verterebbe certamente in una fattispecie di nullità integrale del contratto ma solo di nullità delle clausole 2,6 e 8, ferma restando la validità ed efficacia per il resto del contratto, sicchè le obbligazioni assunte dai fideiussori non ne sarebbero in alcun modo intaccate.
Inoltre, è pacifico che sarebbe stato onere dell'appellante, come sopra detto, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e che il predetto non ha adempiuto al citato onere di allegazione e prova, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le varie banche tra cui la
CP_5
Ne consegue, che il gravame va respinto anche con riferimento a tale ultimo motivo.
Venendo all'appello incidentale, esso è ugualmente meritevole di rigetto tenuto conto delle argomentazioni già svolte con riferimento all'appello principale proposto dall'appellante quanto alla correttezza della espletata ctu. e alla scelta operata dal Tribunale quanto CP_7 al criterio di calcolo adottato dall'ausiliario e, da ultimo, alla soluzione opzionata dal
Giudicante.
pag. 8/9 Il rigetto di entrambi gli appelli comporta la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
CP_
e su quello incidentale proposto dalla e per essa dalla sua Parte_1 CP_1 mandataria, avverso la sentenza n. 13465/21 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Dichiara la contumacia della e di;
CP_6 Controparte_7
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Dà atto della sussistenza nei confronti di entrambi gli appellanti, sia in via principale che incidentale, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1022/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in L.go dell'Olgiata n. 15, in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Gino Funaioli 54/56 presso lo studio dell'Avv. Franco Muratori (C.F. C.F._2
) che lo rappresenta e difende, giusta procura posta in calce all'atto di citazione del
[...] primo grado
- APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO " , società limitata con unico socio, con sede in Controparte_1 Controparte_2
Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale euro 10.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano ZA BR LO e codice fiscale , R.E.A. MI-2127179, e nell'elenco delle società veicolo di P.IVA_1 cartolarizzazione tenuto dalla BA d'LI con n. , rappresentata da “ P.IVA_2 [...]
, con sede a Milano, via Valtellina 15/17, capitale sociale di Controparte_3
€ 100.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Milano ZA BR LO, codice fiscale e P. IV , in forza di procura P.IVA_3 autenticata dal Notaio di Milano del 24/06/2025 rep. 7947, racc. 4630, Persona_1 registrata a Milano DP II il 25/06/2025, al numero 65853 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, in virtù dei poteri allo stesso conferiti, giusta procura speciale in C.F._3 autentica dal Notaio di Milano, rep. 153384, racc. 41130 registrata a Persona_2
Milano DP II il 18/07/2024, al numero 71870 serie 1T, rilasciata da MONTUSCHI Dr.
Stefano, nella qualità di Consigliere e Presidente della società Controparte_3 munito dei necessari poteri in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021, debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, codice fiscale , con domicilio C.F._4 eletto presso lo Studio dell'Avv. Arturo Cancrini, codice fiscale in C.F._5
Piazza Di S. Bernardo 101 Roma.
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(CF. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_4
l.r. p.t.
- APPELLATA CONTUMACE – in persona del l.r. p.t. e CP_6
Controparte_7
pag. 2/9 - APPELLATI INCIDENTALI CONTUMACI
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13465/2021.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
13465/21 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 5110/2016 del medesimo Tribunale e sulle domande di accertamento negativo del credito vantato dalla nei confronti della società quale debitrice CP_5 CP_6 principale e dei due fideiussori, ha così statuito:
“accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.5110/2016 del 3.3.2016;
condanna parte attrice al pagamento in favore della banca della somma di € 344.901,84, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 12.700,00 oltre accessori di legge ed oltre spese di ctu.”
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda volta all'accertamento dell'usura nei rapporti oggetto di lite. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 644 c.p.
B) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117 T.U.B.
C) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
Sulla base dei detti articolati motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Ferme le deduzioni, eccezioni e richieste spiegate in primo grado tanto nei verbali di udienza che negli scritti difensivi, da intendersi come altrettanti motivi di gravame, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in pag. 3/9 riforma parziale della sentenza n. 13465/2021 pubbl. il 09/08/2021 del Tribunale
Ordinario di Roma, in persona del Dott. Aldo Ruggiero, non notificata, emessa a definizione dei giudizi riuniti contraddistinti con RG n. 20141/2016 e 35569/2016, accogliere il presente appello e riformare integralmente l'impugnata sentenza e, per l'effetto:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva di detta sentenza.
In via principale, nel merito:
- accertare e dichiarare, previa integrazione della CTU tecnico contabile, l'usurarietà degli interessi applicati ai rapporti devoluti in lite e, per l'effetto, dichiarare dovuta la minor somma risultante in giustizia;
- Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione a firma del sig. per Parte_1 tutti i motivi esposti in primo grado;
In mero subordine:
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del superiore motivo di impugnazione, in riforma della sentenza gravata, accertare e dichiarare il saldo dare/avere aderendo alla prima o, in subordine, alla terza delle ipotesi conclusive formulate dal CTU in primo grado e, dunque, in -€ 169.434,49, ottenuto con applicazione degli interessi legali, o di € 195,466,75, ottenuto con applicazione del tasso minimo dei BOT annuali ex art. 117 TUB
In via istruttoria:
Si chiede sin d'ora l'integrazione della CTU contabile al fine di ricalcolare il reale rapporto dare avere tra le parti.”
Si è costituita la e, per essa, la sua mandataria la quale, oltre Controparte_8 CP_9 che contestare nel merito l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta impugnato in via incidentale la sentenza così concludendo:
pag. 4/9 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, previa concessione di un termine per notificare la presente comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale a e a CP_6 Controparte_7 parti del processo di primo grado non evocati nel giudizio di gravame dall'appellante principale.
1) In via principale " rigettare l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto ".
2) in accoglimento dell'appello incidentale " RE e i signori CP_6
e al pagamento in favore di . Controparte_7 Parte_1 CP_1
CP_ della somma di euro 419.705,63 alla data del 7/1/2016 oltre ulteriori interessi nella misura contrattualmente prevista del 13,2% per la linea anticipo fatture, del 7,5% per la linea di scoperto di conto corrente pari ad euro 10.000,00 e del 6,5% per la linea di scoperto di conto corrente pari ad euro 50.000,00 nei limiti dei tassi “soglia” usura a decorrere dalla predetta data e sino al soddisfo.
3) in via subordinata RE e i signori e CP_6 Controparte_7
CP_ al pagamento in favore di . della somma che Parte_1 CP_1 risulterà accertata applicando alle diverse categorie di operazioni (apertura di credito e anticipi sbf) il tasso medio applicato dalla BA quale credito nei confronti della debitrice principale e dei garanti.
4) in via ulteriormente subordinata RE e i signori CP_6 [...]
CP_ e al pagamento in favore di . della CP_7 Parte_1 CP_1 somma pari ad euro 344.901,84 oltre interessi legali a decorrere dal 9/8/2021 e sino all'effettivo soddisfo come stabilito dalla sentenza n° 13465/2021 del Tribunale di Roma.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Non si sono costituiti la e di cui va quindi CP_6 Controparte_10 dichiarata la contumacia.
Alla udienza a trattazione scritta del 25.5.2025 la Corte, sulle conclusioni delle parti, ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
pag. 5/9 Essendosi nelle more verificato il trasferimento ad altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo e alla odierna udienza sempre a trattazione scritta e sulle reiterate conclusioni delle sole parti costituite, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Prendendo le mosse dall'appello principale, osserva la Corte che il primo motivo non può essere accolto.
La difesa appellante si duole della errata pronuncia da parte del Primo Giudice in ordine a tutte le domande formulate, in questo caso con particolare riferimento alla usura originaria degli interessi pattuiti sia in sede di stipula del contratto di c/c che di apertura di credito sicchè, avendo il ctu. errato ed avendo il Tribunale fatto un mero richiamo all'elaborato peritale, la sentenza andrebbe riformata quanto meno all'esito di una rinnovata ctu, da cui si sarebbero espungere tutti gli interessi, spese e commissioni di vario genere applicati dalla banca.
Ora, non v'è dubbio che il Tribunale nella propria motivazione ha fatto espresso richiamo alla espletata e puntuale ctu. che ha condiviso.
E' sufficiente, al riguardo, per il giudicante che condivida le conclusioni del proprio ausiliario, farvi un semplice richiamo ai fini della decisione. Lo insegna, in tal senso la stessa
S.C. per cui non incorre in un vizio di motivazione laddove, soprattutto in casi nei quali si richiede una specifica competenza, il giudice aderisca alle conclusioni del proprio consulente non essendo tenuto ad esporre in modo dettagliato le ragioni del proprio convincimento (Cass. 13.5.2018 n. 21504).
Nel caso di specie, peraltro, il ctu. ha puntualmente risposto alle osservazioni rivoltegli con chiarimenti che, peraltro, anche queto Collegio condivide pienamente.
In particolare, l'ausiliario, al fine della verifica del superamento del tasso soglia ha fatto corretto richiamo alla formula indicata dalla BA d'LI e all'esito ha verificato che in nessun caso e con riferimento ad alcuno dei rapporti l'istituto di credito ha applicato interessi ultra soglia, peraltro dovendosi rilevare che lo stesso ctp della società nulla ha eccepito rispetto al metodo utilizzato dal ctu.
pag. 6/9 Il Collegio non può che prendere atto del detto criterio che è certamente corretto e le conclusioni non possono essere diverse da quelle a cui è pervenuto il Tribunale, tanto più che in sede di gravame sono state genericamente riproposte le medesime contestazioni poste a sostegno delle domande di primo grado quanto alla applicazione del metodo per il calcolo del TEG non corretto.
La consulenza è stata assolutamente esaustiva e non potrebbe il Collegio che rifarsi al metodo utilizzato dal ctu. null'altro potendosi davvero aggiungere.
Il secondo motivo attiene alla erroneità della sentenza impugnata, avendo il Tribunale utilizzato la seconda ipotesi di calcolo tra le tre offerte dall'ausiliario, non avendo tenuto conto della mancanza della documentazione integrale che la attrice banca, che aveva proposto ricorso monitorio ed aveva agito in via riconvenzionale, avrebbe avuto il preciso onere probatorio di depositare ai fini della ricostruzione dei vari rapporti.
In particolare, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere corretta la soluzione della applicazione dei tassi minimi, per cui sarebbe stato necessario che venissero del tutto espunti tali interessi per il pur breve periodo di tempo non coperto documentalmente.
Ora, in verità il Tribunale ha effettivamente evidenziato come siano stati pattuiti gli interessi e che l'unica criticità “deriva dalla circostanza che il ctu. non è risuscito a calcolare in relazione alle varie linee di credito, con diversi interessi convenzionali, le modalità di calcolo degli interessi in relazione ad ogni rapporto”.
Per questo motivo, considerato che non sussiste la nullità delle clausole pattuite, il
Tribunale ha fatto ricorso al tasso minimo convenzionale che risultava comunque pattuito e la Corte non può che condividere tale conclusione, tanto più che anche rispetto alle diverse conclusioni formulate dalla parte oggi appellante incidentale sul punto, la doglianza non è meritevole di accoglimento.
Ne consegue, che anche questo secondo motivo di gravame va disatteso.
Come terzo ed ultimo motivo la difesa appellante si duole della omessa statuizione sulla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust in quanto pag. 7/9 riproduttive delle clausole dello schema ABI censurato dal noto provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI.
Orbene, atteso l'effetto devolutivo dell'appello, deve essere esaminata la sollevata eccezione.
Va preliminarmente evidenziato, che se è ben vero che la nullità delle fideiussioni omnibus redatte su schema ABI siccome violative della normativa antitrust sono finanche rilevabili dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, è altrettanto vero che tale rilievo è possibile solo “là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza” (Cass. 4867/2024).
Nel caso di specie, a parte la circostanza che non è stato prodotto neanche lo schema ABI che potesse consentire la verifica circa la corrispondenza della garanzia specifica rilasciata in uno con il contratto di finanziamento al modello ABI censurato, né la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale tra istituti, la fideiussione è state rilasciata in un periodo ben lontano da quello preso in esame dal noto provvedimento della BA d' LI n. 55/2005.
Peraltro, in ogni caso, anche a voler opinare diversamente, non si verterebbe certamente in una fattispecie di nullità integrale del contratto ma solo di nullità delle clausole 2,6 e 8, ferma restando la validità ed efficacia per il resto del contratto, sicchè le obbligazioni assunte dai fideiussori non ne sarebbero in alcun modo intaccate.
Inoltre, è pacifico che sarebbe stato onere dell'appellante, come sopra detto, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990 e che il predetto non ha adempiuto al citato onere di allegazione e prova, non avendo fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le varie banche tra cui la
CP_5
Ne consegue, che il gravame va respinto anche con riferimento a tale ultimo motivo.
Venendo all'appello incidentale, esso è ugualmente meritevole di rigetto tenuto conto delle argomentazioni già svolte con riferimento all'appello principale proposto dall'appellante quanto alla correttezza della espletata ctu. e alla scelta operata dal Tribunale quanto CP_7 al criterio di calcolo adottato dall'ausiliario e, da ultimo, alla soluzione opzionata dal
Giudicante.
pag. 8/9 Il rigetto di entrambi gli appelli comporta la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
[...]
CP_
e su quello incidentale proposto dalla e per essa dalla sua Parte_1 CP_1 mandataria, avverso la sentenza n. 13465/21 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
Dichiara la contumacia della e di;
CP_6 Controparte_7
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Dà atto della sussistenza nei confronti di entrambi gli appellanti, sia in via principale che incidentale, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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