Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 719 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ABBRUZZESE FABIO Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. MAZZOTTA Controparte_1
GIUSEPPE ;
CP 2, AVV. ARLOTTA MIRELLA;
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.2.2020, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199003188214/000, notificatagli da parte di in data 05.10.2019, cui è sottesoControparte_3
l'avviso di addebito CP 2 n. 33420140003113391000 di €.
2.329.13 e relativo a contributi I.V.S. per l'anno 2013.
Il ricorrente eccepiva quindi, oltre alla prescrizione del credito per mancata notifica dell'atto presupposto anche difetti relativi al contenuto e alla forma dell'intimazione, nonché alla notifica dell'atto opposto.
Si costituivano in giudizio sia l'CP_2 che l' CP_4 contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
§§§§
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, i singoli carichi sottesi all'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata.
Infatti, i carichi di cui all'avviso risultano tutti di importo inferiore a 1.000,00 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
In effetti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della I. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198,
convertito con modificazioni dalla 1. 24 febbraio 2023 n. 14 "Sono
automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrate in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
200 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)"
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo - anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.
41 del 2021, conv. in I. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Pertanto, rilevato l'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, che introduce un annullamento automatico e rilevabile d'ufficio in presenza di presupposti legali
(debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015), nel caso di specie, rinvenendone la ricorrenza, deve farsi luogo a declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413
del 2023), essendo sopraggiunto un fatto l'introduzione della norma sopra
-
citata idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito della res litigiosa.
3. Non rinvenendo alcuna partita di credito residuale da analizzare, in merito alle spese di lite, le stesse andranno compensate in ragione della dichiarata cessazione della materia del contendere, atteso che l'annullamento opera per successivamenteeffetto di un provvedimento normativo intervenuto all'instaurarsi del presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le partite dell'avviso di addebito CP_2 n. 33420140003113391000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO